Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 241/1982
ECLI:IT:COST:1982:241
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
1. - Con ordinanza del 6 marzo 1976 (r.o. n. 360) il Pretore di
Palermo ha sollevato, nel corso di un procedimento penale a carico di
[OSCURATO:PERSONA], questione di legittimità costituzionale in relazione
agli artt. 3, 21 e 31 della Costituzione, dell'articolo unico della
legge 17 luglio 1975, n. 355, nella parte in cui esclude i rivenditori
professionali della stampa periodica ed i librai dalla responsabilità
derivante dagli artt. 528 e 725 c.p. e dagli artt. 14 e 15 della legge
8 febbraio 1948, n. 47.
Dubita il giudice a quo che la norma impugnata, con l'esclusione
automatica e generalizzata del dolo, e persino della colpa nel caso
della contravvenzione di cui all'art. 725 c.p., riferita
all'appartenenza a categorie professionali ed alla presunzione di
inadeguatezza culturale, introduca un nuovo tipo di incapacità
incompatibile coi principi fondamentali relativi alla persona umana e
violi così l'art. 3 della Costituzione, escludendo la punibilità
dell'autore di un fatto che oggettivamente integra gli estremi di un
reato sulla base di inesistenti condizioni e circostanze soggettive, e
ciò anche in contrasto con le pronuncie di questa Corte, che non hanno
ravvisato la difficoltà di ordine intellettivo riguardo alla
possibilità e al dovere degli edicolanti di esaminare e valutare la
merce ed hanno demandato al giudice, come è costituzionalmente e
giuridicamente naturale, di stabilire caso per caso la responsabilità
penale dell'imputato (sentt. nn. 159/1970 e 93/1972).
La norma sarebbe inoltre in contrasto - secondo l'ordinanza di
rimessione - con l'art. 21 ultimo comma della Costituzione, che
espressamente e categoricamente vieta le pubblicazioni a stampa, gli
spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume
senza eccezione alcuna in ordine a fatti e a persone, sia direttamente
attraverso l'anomala deroga alla punibilità della violazione di tale
diritto, sia indirettamente attraverso la difficoltà che si è posta
alla generale applicazione di alcune norme relative al buon costume,
per la mancanza di coordinamento della norma impugnata con altre
disposizioni di legge in materia. Quando infatti si esclude l'esonero
di responsabilità solo nel caso in cui siano esposte parti
"palesemente" oscene delle pubblicazioni, si rende praticamente
inapplicabile l'art. 1 della legge 2 dicembre 1960, n. 1591, che,
riguardo all'ipotesi più lata di esposizione di soggetti figurati,
rapporta la nozione di osceno e di contrario alla pubblica decenza alla
particolare sensibilità dei minori degli anni 18, con un parametro
quindi più severo rispetto a quello della "palese oscenità", di cui
alla norma impugnata.
Quanto al contrasto con l'art. 31 Cost. il giudice a quo lo ravvisa
nel fatto che la norma impugnata anziché agevolare, ostacola e
contrasta l'adempimento del compito educativo e formativo dei genitori
riguardo ai figli e viene meno al dichiarato impegno di proteggere
l'infanzia e la gioventù di cui al capoverso dell'art. 31.
La norma, infine, violerebbe i principi fondamentali della
divisione dei poteri, essendosi arrogato il legislatore il compito di
giudicare riservato al giudice, e della effettiva espressione della
democrazia parlamentare, essendosi legiferato sotto la pressione della
piazza.
2. - Si è costituita in giudizio la parte privata [OSCURATO:PERSONA],
rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con atto del 3 luglio
1976, sostenendo l'infondatezza della questione sollevata, in quanto il
contrasto con i parametri costituzionali invocati sarebbe escluso dalla
particolare ratio della norma impugnata. Questa, infatti, in tanto
esclude la responsabilità di edicolanti e librai in quanto parte dalla
constatazione della impossibilità che in astratto hanno i rivenditori
di giornali di ingerirsi nelle situazioni che attribuiscono il
carattere penale ad una determinata attività umana.
3. - È intervenuto nel giudizio anche il Presidente del Consiglio,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con atto
del 23 giugno 1976, concludendo per l'infondatezza della questione
proposta.
In particolare, quanto alla pretesa violazione dell'art. 3,
l'Avvocatura osserva che la causa di non punibilità prevista dalla
norma impugnata si inserisce tra i molti esempi che l'ordinamento offre
di cause speciali di non punibilità per inesigibilità di
comportamento diverso. Piuttosto che esprimere disistima nella
capacità intellettiva dei beneficiari della norma, il legislatore ha
ritenuto che non si possa da essi pretendere un comportamento tale da
consentire loro di ben distinguere pubblicazione da pubblicazione, in
quanto li assorbirebbe per intero ed anche oltre le proprie
possibilità di lavoro. Si tratta - per la difesa dello Stato - di una
valutazione di politica criminale che rientra nella discrezionalità
del legislatore; valutazione che può anche mutare rispetto al passato,
cosicché tale discrezionalità non è infirmata dall'ortodossia
costituzionale di precedenti norme che regolavano la materia in modo
diverso (ved. citate sentenze della Corte cost. nn. 159/1970 e
93/1972).
:
1. - La questione sottoposta all'esame della Corte è se contrasti
o meno con gli artt. 3, 21 e 31 della Costituzione l'articolo unico
della legge 17 luglio 1975, n. 355, nella parte in cui esclude i
rivenditori professionali della stampa periodica ed i librai dalla
responsabilità derivante dagli artt. 528 e 725 c.p. e 14, 15 della
legge 8 febbraio 1948, n. 47.
Secondo il giudice a quo tale norma infatti: a) violerebbe il
principio di uguaglianza, sulla base di condizioni soggettive
giuridicamente irrilevanti, escludendo la punibilità di fatti che
obiettivamente integrano un reato; b) renderebbe vano il divieto
costituzionale delle pubblicazioni a stampa contrarie al buon costume;
c) disattenderebbe il dovere dello Stato di proteggere moralmente
l'infanzia e la gioventù; d) violerebbe, infine, il principio della
divisione dei poteri sottraendo al giudice l'indagine sulla sussistenza
dell'elemento soggettivo del reato.
2. - La questione è inammissibile per difetto di motivazione circa
la sua rilevanza nel procedimento a quo.
In effetti, non solo l'ordinanza di rimessione non contiene alcuna
motivazione circa l'influenza che la decisione della questione da parte
della Corte costituzionale avrebbe nella fattispecie oggetto del
giudizio penale pendente davanti al Pretore di Palermo, nel corso del
quale l'eccezione di legittimità costituzionale è stata sollevata; ma
non fa alcun riferimento al caso concreto sottoposto al giudice di
merito e al contesto di fatto che è all'origine del rapporto
processuale.
È rimasta, quindi, insoddisfatta la fondamentale esigenza, cui è
preordinato l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (commi 2 e 3),
di far conoscere con le dovute garanzie di pubblicità i termini e i
motivi con i quali la questione è stata sollevata.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale dell'articolo unico della legge 17 luglio 1975, n. 355,
sollevata in riferimento agli artt. 3, 21 e 31 Cost. con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 dicembre 1982.
F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]
- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -
[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -
[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].
[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere