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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 25216/2023

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onunciatola seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15080/2016R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ) in virtù di procura speciale a margine del ricorso, elettivamente domiciliat a presso lo studio del primo in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 42 –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 0633391001 ), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 Oggetto: tributi –estinzione N.15080/16 R.G.

Est.

F. D’Aquino –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’[OSCURATO:PERSONA] n. 458/02/16 depositata in data 19 febbraio 2016 Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella camera di consiglio del 7 marzo 2023. [OSCURATO:PERSONA] La società contribuente [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione, già [OSCURATO:SOCIETA]., ha impugnato due avvisi di accertamento, relativi ai periodi di imposta 2008 e 2009, con i quali –a seguito delle risposte date a un questionario, venivano recuperate maggiori imposte dirette e IVA quale effetto del disconoscimento parziale di una fattura di acquisto per consulenze esternedell’importo di € 500.000,00 oltre IVA , ritenuta pro parte oggettivamente inesistente; che la CTP di Forlì ha rigettato il ricorso; che la CTR dell’Emilia-Romagna, con sentenza in data 19 febbraio 2016 ha accolto l’appello dell’Ufficioe ha rigettato l’appello incidentale del contribuente, osservando che la fattura di acquisto fosse oggetto di sovrafatturazione; che propone ricorso per cassazione la società contribuente, affidato a quattro motivi, cui resiste con controricorso l’Ufficio. [OSCURATO:PERSONA] La ricorrente ha allegato con memoria di avere aderito alla definizione agevolata ex art. 6 d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, definendo i carichi affidati agli agenti della riscossione specificamente afferenti i due avvisi di accertamento oggetto del presente giudizio, consistenti in sei cartelle di pagamento; che è stata depositata la comunicazione delle somme dovute e le cinque quietanze indicate nella suddetta comunicazione; che la ricorrente chiede dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con spese a carico delle parti N.15080/16 R.G.

Est.

F. D’Aquino che le hanno anticipate, non dovendo le stesse essere regolate in quanto il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente(Cass., Sez.

VI, 3 ottobre 2018, n. 24083); che non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di adesione alla definizione agevolata (Cass., Sez.

VI, 7 giugno 2018, n. 14782); P. Q. M. La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per intervenuta cessazione d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciatola seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15080/2016R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ) in virtù di procura speciale a margine del ricorso, elettivamente domiciliat a presso lo studio del primo in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 42 –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 0633391001 ), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 Oggetto: tributi –estinzione N.15080/16 R.G. Est. F. D’Aquino –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’[OSCURATO:PERSONA] n. 458/02/16 depositata in data 19 febbraio 2016 Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella camera di consiglio del 7 marzo 2023. [OSCURATO:PERSONA] La società contribuente [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione, già [OSCURATO:SOCIETA]., ha impugnato due avvisi di accertamento, relativi ai periodi di imposta 2008 e 2009, con i quali –a seguito delle risposte date a un questionario, venivano recuperate maggiori imposte dirette e IVA quale effetto del disconoscimento parziale di una fattura di acquisto per consulenze esternedell’importo di € 500.000,00 oltre IVA , ritenuta pro parte oggettivamente inesistente; che la CTP di Forlì ha rigettato il ricorso; che la CTR dell’Emilia-Romagna, con sentenza in data 19 febbraio 2016 ha accolto l’appello dell’Ufficioe ha rigettato l’appello incidentale del contribuente, osservando che la fattura di acquisto fosse oggetto di sovrafatturazione; che propone ricorso per cassazione la società contribuente, affidato a quattro motivi, cui resiste con controricorso l’Ufficio. [OSCURATO:PERSONA] La ricorrente ha allegato con memoria di avere aderito alla definizione agevolata ex art. 6 d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, definendo i carichi affidati agli agenti della riscossione specificamente afferenti i due avvisi di accertamento oggetto del presente giudizio, consistenti in sei cartelle di pagamento; che è stata depositata la comunicazione delle somme dovute e le cinque quietanze indicate nella suddetta comunicazione; che la ricorrente chiede dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con spese a carico delle parti N.15080/16 R.G. Est. F. D’Aquino che le hanno anticipate, non dovendo le stesse essere regolate in quanto il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente(Cass., Sez. VI, 3 ottobre 2018, n. 24083); che non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di adesione alla definizione agevolata (Cass., Sez. VI, 7 giugno 2018, n. 14782); P. Q. M. La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per intervenuta cessazione d
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