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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 48150/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 15 settembre 2021, ha confermato la decisione del Tribunale di Piacenza, in data 16 dicembre 2014, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannata alla pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione ed euro 6.000,00 di multa per i reati di ricettazione ed indebito utilizzo di carte di credito.

Ritenuto che i motivi di ricorso, con i quali si deduce la violazione di legge e la mancata assunzione di prove decisive costituite dall'acquisizione delle immagini di videosorveglianza dell'istituto di credito e dall'effettuazione di ricognizione personale sono meramente reiterativi di identiche questioni poste con l'atto di appello, alle quali la pronuncia impugnata ha fornito puntuale risposta, in assenza del necessario confronto con la complessità delle argomentazioni della sentenza impugnata (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945 e Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521).

La lamentata violazione di legge non sussiste in quanto la richiesta di acquisizione non era materialmente accoglibile stante la pregressa cancellazione delle videoregistrazioni del giorno della rapina (vedi pag. 1 della sentenza impugnata).

In relazione alla lamentata mancata motivazione in ordine alla richiesta difensiva di svolgimento di ricognizione personale, questo collegio condivide il costante e consolidato principio di diritto elaborato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui non è censurabile la sentenza, per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame, quando questa risulta disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca a implicitamente !la reiezione della prospettazione difensiva (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, Currò, Rv. 275500; Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, dep. 2014, Cento, Rv. 259643).

Nel caso di specie, in considerazione della completezza e logica conseguenzialità del percorso motivazionale seguito dai giudici di merito, percorso che non lascia spazio ad alternative logico- fattuali di pari valore, risulta correttamente ed implicitamente disattesa la deduzione difensiva inerente la richiesta di ricognizione in quanto incompatibile in punto di logica con la decisione adottata.

I giudici di appello hanno, infatti, ritenuto, con motivazione logica e coerente con le risultanze processuali, comprovata la penale responsabilità del ricorrente in considerazione della sicura attendibilità delle dichiarazioni e del riconoscimento svolto dalle due testimoni oculari, le quali oltre a riscontrarsi reciprocamente sono caratterizzate dalla coerenza tra le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari con quelle rese in dibattimento e dall'assenza di interesse personale alla vicenda.

La Corte di merito ha, inoltre, correttamente ritenuto inattendibili le dichiarazioni dei testi della difesa in quanto familiari degli imputati portatori dell'interesse a rendere dichiarazioni favorevoli agli imputati, evidenziando inoltre che l'orario della visita medica cui si è sottoposta la MASTINI è comunque temporalmente compatibile con l'effettuazione da parte della stessa degli indebiti utilizzi del bancomat (si vedano pagg. 2 - 4 della sentenza oggetto di ricorso).

Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 15 settembre 2021, ha confermato la decisione del Tribunale di Piacenza, in data 16 dicembre 2014, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannata alla pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione ed euro 6.000,00 di multa per i reati di ricettazione ed indebito utilizzo di carte di credito. Ritenuto che i motivi di ricorso, con i quali si deduce la violazione di legge e la mancata assunzione di prove decisive costituite dall'acquisizione delle immagini di videosorveglianza dell'istituto di credito e dall'effettuazione di ricognizione personale sono meramente reiterativi di identiche questioni poste con l'atto di appello, alle quali la pronuncia impugnata ha fornito puntuale risposta, in assenza del necessario confronto con la complessità delle argomentazioni della sentenza impugnata (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945 e Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521). La lamentata violazione di legge non sussiste in quanto la richiesta di acquisizione non era materialmente accoglibile stante la pregressa cancellazione delle videoregistrazioni del giorno della rapina (vedi pag. 1 della sentenza impugnata). In relazione alla lamentata mancata motivazione in ordine alla richiesta difensiva di svolgimento di ricognizione personale, questo collegio condivide il costante e consolidato principio di diritto elaborato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui non è censurabile la sentenza, per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame, quando questa risulta disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca a implicitamente !la reiezione della prospettazione difensiva (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, Currò, Rv. 275500; Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, dep. 2014, Cento, Rv. 259643). Nel caso di specie, in considerazione della completezza e logica conseguenzialità del percorso motivazionale seguito dai giudici di merito, percorso che non lascia spazio ad alternative logico- fattuali di pari valore, risulta correttamente ed implicitamente disattesa la deduzione difensiva inerente la richiesta di ricognizione in quanto incompatibile in punto di logica con la decisione adottata. I giudici di appello hanno, infatti, ritenuto, con motivazione logica e coerente con le risultanze processuali, comprovata la penale responsabilità del ricorrente in considerazione della sicura attendibilità delle dichiarazioni e del riconoscimento svolto dalle due testimoni oculari, le quali oltre a riscontrarsi reciprocamente sono caratterizzate dalla coerenza tra le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari con quelle rese in dibattimento e dall'assenza di interesse personale alla vicenda. La Corte di merito ha, inoltre, correttamente ritenuto inattendibili le dichiarazioni dei testi della difesa in quanto familiari degli imputati portatori dell'interesse a rendere dichiarazioni favorevoli agli imputati, evidenziando inoltre che l'orario della visita medica cui si è sottoposta la MASTINI è comunque temporalmente compatibile con l'effettuazione da parte della stessa degli indebiti utilizzi del bancomat (si vedano pagg. 2 - 4 della sentenza oggetto di ricorso). Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co
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