CassazionedecretoSezione 2Decisione del 11 gennaio 2023
Cassazione n. 51683/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2023 della CORTE di APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che, dopo breve discussione, ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bologna con sentenza del 11/1/2023 confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Bologna in data 8/11/2021 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 639 cod. pen. 2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 178, lett. c), 179, 420-bis e 601 cod. proc. pen. Evidenzia che l'imputato non ha ricevuto la notifica per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in quanto la stessa è stata effettuata con esito negativo in Bologna, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 15, presso la vecchia residenza del Caprioli, nonostante agli atti risultasse l'elezione di domicilio in via Cristoforo da Bologna n. 15; che il domicilio eletto risultava agli atti, tanto che il decreto di giudizio immediato era stato regolarmente notificato in via Cristoforo da Bologna n. 15, domicilio questo che risulta indicato anche nella epigrafe della sentenza di primo grado; che, dunque, l'omessa notifica della citazione determina una nullità assoluta ed insanabile. 3. Il ricorso è fondato. 1.1 Risulta dagli atti che l'odierno ricorrente non ha ricevuto la notifica della citazione in appello per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in quanto - pur avendo regolarmente eletto domicilio in Bologna, alla via Cristoforo da Bologna n. 15 - la notifica è stata effettuata presso la vecchia residenza e non è andata a buon fine (stante l'assenza del destinatario, è stata eseguita con il deposito dell'atto alla casa comunale, con invio di comunicazione a mezzo posta raccomandata ai sensi dell'art. 157 cod. proc. pen., il cui avviso di ricevimento non reca alcuna firma di ricezione dell'atto). Tanto premesso, rileva il Collegio che la giurisprudenza di legittimità, anche nella sua più autorevole composizione, ha avuto modo di affermare che, in tema di notificazione della citazione dell'imputato, ricorre la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 cod. proc. pen. nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato, mentre la medesima nullità non ricorre nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all'art. 184 cod. proc. pen. (Sezioni Unite, n. 119 del 27/10/2004, Palumbo, Rv. 229539 - 01; Sezione 5, n. 27546 del 3/4/2023, Brancolini, Rv. 284810 - 01; Sezione 2, n. 50389 del 27/9/2019, Khaleque, Rv. 277808 - 01; Sezione 5, n. 48916 del 1/10/2018, 0., Rv. 274183 - 01). P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Bologna per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il giorno 30 novem