Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 7Decisione del 24 novembre 2022

Cassazione n. 48819/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 07/01/2022 del GIUD.

SORVEGLIANZA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RILEVATO che Calogero [OSCURATO:PERSONA] presenta ricorso avverso il decreto in epigrafe, con il quale il Magistrato di sorveglianza di Milano ha dichiarato manifestamente inammissibile il suo reclamo, riqualificandolo, in motivazione, quale generico ex art. 35 Ord. pen.; che trattasi di ricorso proposto contro un provvedimento non impugnabile (art. 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.), in quanto le decisioni del Magistrato di sorveglianza su reclami generici, non riguardando situazioni di diritto soggettivo, sono adottate al di fuori di ogni formalità processuale e di ogni contraddittorio, ed essendo prive di qualsiasi stabilità e forza giuridica cogente, non sono soggette ad ulteriori reclami al Tribunale di sorveglianza né a ricorso per cassazione; OSSERVATO inoltre, che il ricorso è stato presentato dall'interessato personalmente, facoltà ormai preclusa dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, che ha previsto come detta impugnazione debba essere in ogni caso sottoscritta, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'apposito albo speciale (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 23/2/2018, Aiello, Rv. 272010); RITENUTO pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla citata legge n. 103 del 2017, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non potendosi più escludere, a distanza di qualche anno dall'entrata in vigore della legge n. 103/17, profili di colpa che giustifichino la condanna al pagamento di tale ulteriore sanzione (Corte cost. n. 186 del 2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 07/01/2022 del GIUD. SORVEGLIANZA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RILEVATO che Calogero [OSCURATO:PERSONA] presenta ricorso avverso il decreto in epigrafe, con il quale il Magistrato di sorveglianza di Milano ha dichiarato manifestamente inammissibile il suo reclamo, riqualificandolo, in motivazione, quale generico ex art. 35 Ord. pen.; che trattasi di ricorso proposto contro un provvedimento non impugnabile (art. 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.), in quanto le decisioni del Magistrato di sorveglianza su reclami generici, non riguardando situazioni di diritto soggettivo, sono adottate al di fuori di ogni formalità processuale e di ogni contraddittorio, ed essendo prive di qualsiasi stabilità e forza giuridica cogente, non sono soggette ad ulteriori reclami al Tribunale di sorveglianza né a ricorso per cassazione; OSSERVATO inoltre, che il ricorso è stato presentato dall'interessato personalmente, facoltà ormai preclusa dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, che ha previsto come detta impugnazione debba essere in ogni caso sottoscritta, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'apposito albo speciale (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 23/2/2018, Aiello, Rv. 272010); RITENUTO pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla citata legge n. 103 del 2017, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non potendosi più escludere, a distanza di qualche anno dall'entrata in vigore della legge n. 103/17, profili di colpa che giustifichino la condanna al pagamento di tale ulteriore sanzione (Corte cost. n. 186 del 2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 48819/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris