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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32546/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2026 del [OSCURATO:PERSONA] di PERUGIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il Tribunale di Perugia con sentenza del 13 gennaio 2026 ha applicato all'odierno ricorrente la pena concordata ex art. 444 cod. proc. pen. per il reato di detenzione di sostanza stupefacente; che l'imputato deduce carenza di motivazione in ordine all'articolo 129 perché il giudicante non ha verificato la sussistenza di ipotesi di non punibilità o estinzione del reato e ancora violazione dell'articolo 546 cod. proc. pen., per omessa esposizione dei motivi su cui si fonda la decisione; ritenuto che il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen. frutto dell'accordo tra le parti e non desume nessuno dei motivi consentiti dall'art. 448 cod. proc. pen.; che alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2026 del [OSCURATO:PERSONA] di PERUGIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il Tribunale di Perugia con sentenza del 13 gennaio 2026 ha applicato all'odierno ricorrente la pena concordata ex art. 444 cod. proc. pen. per il reato di detenzione di sostanza stupefacente; che l'imputato deduce carenza di motivazione in ordine all'articolo 129 perché il giudicante non ha verificato la sussistenza di ipotesi di non punibilità o estinzione del reato e ancora violazione dell'articolo 546 cod. proc. pen., per omessa esposizione dei motivi su cui si fonda la decisione; ritenuto che il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen. frutto dell'accordo tra le parti e non desume nessuno dei motivi consentiti dall'art. 448 cod. proc. pen.; che alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 32546/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris