CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 novembre 2024
Cassazione n. 33535/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 25831 /20 18 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (PEC:[OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentat a e difes a nel presente giudizio dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Leonetti (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) e dall’avv. prof. GiuseppeMarini (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) -controricorrente – Oggetto:diniego rimborsoaddizionale Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] de l Piemonte n. 319 / 01 / 2 0 18 depositata in data 12 / 0 2 /20 18 , non notificata; Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - la CLEANPO W [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. impugnava il diniego di rimborso del credito relativo addizionale provinciale/comunale per l'anno 2008 sulla energiaelettrica; -la CTP accoglieva il ricorso; -appellava l'Amministrazione finanziaria: - con la sentenza qui gravata il giudice dell'appello ha confermato la pronuncia di primo grado ritenendo da un lato aver acce r tato che la contribuente alla fine del 2010 aveva cessato l'attività per la perdita della clientela ed avev a una posizione a credito per l'addizionale in argomento per un importo maturato in più anni a far data dal 2008; d’altro canto, detto giudice ha ritenuto legittimo il riporto dei crediti maturati per l'anno 2008 in avanti fino al 2010 e quindi pienamente utilizzabili per le compensazioni di altre posizioni debitorie a seguito della presentazione dell'istanza , che ha ritenuto tempestivamente propostadecorrendo il termine biennale dalla presentazione dell’ultima dichiarazionee non dal pagamento di quanto richiesto a rimborso ; - ricorre a questa Corte l' A genzia delle Dogane con atto affidato a un motivo; -la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. resiste con controricorso ; Consideratoche: -la sola censura dedotta lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt.14, 53, 56 del d. Lgs. n. 504 del 1995 ai sensi dell’art. 360 c. 1 n.3 c.p.c. per avere la sentenza di appello erroneamente ritenuto riportabile il credito sorto con riferimento ad anni precedenti, quindi tempestivamentepresentata l’istanza di rimborso; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 -tale motivo è infondato; -come questa Corte ha chiarito in svariate pronunce (per tutte , si veda Cass. Sez. 5, Sentenza n. 11813 del 18/06/2020; conform e Cass. n. 25608/2020;il principio di diritto qui più volte già espresso è stato poi anticipato da precedenti pronunce di analogo tenore recentemente intervenute sul tema in questione, tra le quali Cass.nn.11813/2020; 16261/2019 ; 3051/2019 ), le quali hanno respinto la ricostruzioneinterpretativa sostenuta dall’Amministrazione doganale, in un primo momento avallata da alcune − e più risalenti − pronunce di legittimità che, ormai, possono ritenersi superate (Cass. nn. 24056/2011e 3471/2014 ) in tema di accise sui prodotti energetici, nel corsodel rapporto: a) il credito maturato per eccedenza dei versamenti non incorre in alcuna decadenza ove regolarmente riportato nelle successivedichiarazioni; b) è preclusa, fino alla chiusura del rapporto medesimo,la possibilità di ottenere il rimborso del credito stesso, sicché non può essere accolta la richiesta anticipata di rimborso; c) è consentito, senza che sia rilevabile o eccepibile alcuna decadenza, il trasferimento contabile del credito ad altra posizione gestita dal medesimo contribuente parimente titolare di impianto nel caso di cessioneex art. 6, comma 5, d. M . n. 689 del 1996); - allorché il rapporto sia definito, il credito maturato per eccedenza dei versamenti compiuti integra un indebito oggettivo, rispetto al quale la partepuò chiedere il rimborso (o il trasferimento contabile del credito) con istanza da presentare entro il termine biennale di decadenza decorrentedall'ultima (e definitiva) dichiarazione di consumo; - pertanto, ritenendo in concreto tempestiva l’istanza di rimborso proposta entro il termine di due anni dalla presentazione dell a dichiarazionerelativa al 2010 (presentata il 16 marzo 2011, mentre la primaistanza di rimborso reca la data del 18 maggio 2011) la CTR ha in dirittocorrettamente pronunciato; -in conclusione, quindi ricorso va rigettato; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 -le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo; p.q.m. rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di parte controri