CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 11971/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Milano. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 27 ottobre 2025, la Corte d'appello di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato, ex art. 168, ultimo comma, cod. pen., il beneficio della pena sospesa concessa a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza della Corte d'appello di Milano in data 25 marzo 2019, in quanto aveva già fruito due volte del medesimo beneficio. La revoca era disposta sul presupposto che il condannato aveva già fruito del beneficio con una prima condanna divenuta irrevocabile il 16 aprile 2007 e con una seconda condanna, della Corte d'appello di Napoli, divenuta irrevocabile il 28 dicembre 2018. 2. Ha presentato ricorso per cassazione la difesa di [OSCURATO:PERSONA], affidando il ricorso a tre motivi. 2.1. Con il primo motivo, lamenta inosservanza dell'art. 127 cod. proc. pen., sotto il profilo della violazione del diritto di difesa, osservando che il decreto di fissazione dell'udienza camerale riportava quale oggetto la richiesta del pubblico ministero di revoca della sospensione condizionale di una condanna diversa, quella della Corte d'appello di Napoli irrevocabile il 28 dicembre 2018. Pertanto, 1non avendo né l'avviso di fissazione udienza, né la successiva discussione per oggetto la diversa condanna a pena sospesa della Corte d'appello di Milano poi revocata, la decisione era illegittima per violazione del principio del contraddittorio. 2.2. Con il secondo motivo, denuncia la violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. per avere la Corte assunto la decisione di revocare la pena sospesa senza acquisire il certificato del casellario presente nel fascicolo del giudizio d'appello, in ossequio al principio enunciato dalla sentenza Sez. U, n. 36460 del 30/05/2024, Zangari, Rv. 287004 - 01. 2.3. Con il terzo motivo, censura la violazione dell'art. 167, comma primo, cod. pen., per avere disposto la revoca della pena sospesa della Corte d'appello di Milano malgrado essa fosse stata concessa legittimamente, in quanto il primo reato, divenuto irrevocabile nel 2007 si era estinto al momento del passaggio in giudicato del secondo reato, il 28 dicembre 2018. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], depositava memoria in cui concludeva per l'annullamento con rinvio del provvedimento, ritenendo fondato il secondo motivo di ricorso. In relazione al primo motivo, rilevava che la nullità generale a regime intermedio verificatasi con l'omesso (o diverso) avviso di fissazione udienza era stata sanata dalla mancata tempestiva rilevazione della stessa nell'udienza in cui la parte era comparsa, pertanto non poteva formare oggetto di deduzione per la prima volta con il ricorso in cassazione, visto che, peraltro, il ricorrente aveva accettato il contradditorio costituito davanti al giudice dell'esecuzione. In relazione al secondo motivo, richiamandosi al principio di Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, P.m. in proc. Longo, Rv. 264381 - 01, riteneva che il giudice dell'esecuzione, non acquisendo i certificati penali, avesse omesso di operare il dovuto controllo sulla conoscenza da parte dei giudici di cognizione dell'ostatività della precedente condanna alla concessione del beneficio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. 1.1. È in particolare fondato il primo motivo, in quanto il provvedimento indicato è stato assunto in difetto di domanda di parte, nonché in violazione del principio del contraddittorio, tale da imporne l'annullamento senza rinvio. 1.2. È fuor di dubbio che il giudice dell'esecuzione possa procedere alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, ma esclusivamente a seguito di richiesta di parte, non essendo tale provvedimento riconducibile al novero di quelli, indicati in maniera tassativa, che sono adottabili d'ufficio (Sez. 5, n. 24131 del 31/05/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283430; Sez. 1, n. 46405 del 17/10/2012, Pariota, Rv. 254095: «Il procedimento di esecuzione, pur non avendo natura di giudizio di impugnazione e caratterizzandosi, invece, come procedimento di prima istanza in cui non 2vige il principio devolutivo, deve rispettare il principio della domanda e, quindi, porsi come lo strumento attraverso il quale il giudice si limita a decidere sulla richiesta dell'istante»). Come di evidenziato da una recente sentenza di questa Sezione, Sez. 1, n. 45791 del 03/12/2024, Caprini, Rv. 287385 - 01, in tema di incidente di esecuzione, il giudice è vincolato dalla richiesta del pubblico ministero, dell'interessato o del difensore solo in relazione al "petiturn", che delimita il perimetro decisorio demandatogli, ma non anche in relazione alla "causa petendi", potendo egli decidere sulla base di ragioni ulteriori e diverse rispetto a quelle prospettate dalle parti. L'oggetto della richiesta, ovvero, il "petitum" è tuttavia da perimetrare non solo al tipo di intervento sollecitato al giudice dell'esecuzione (in questo caso revoca della pena sospesa ex art. 168 cod. pen.), ma anche all'oggetto della domanda, cioè la sentenza di condanna a pena sospesa da revocare, in questo caso diversa da quella oggetto della richiesta del Pubblico Ministero, risolvendosi altrimenti in un esercizio di giurisdizione che esula dal contenuto della richiesta. Se, dunque, è possibile per il giudice dell'esecuzione, in virtù dei suoi ampi poteri ufficiosi, provvedere all'interno di un "petitum", quale la richiesta di revoca di una pena sospesa per una ragione ulteriore e diversa, rispetto a quelle oggetto di specifica prospettazione di parte, come ad esempio una diversa condanna da considerare quale condizione di revoca, ovvero una diversa condizione di revoca, anche in considerazione della natura dichiarativa della pronuncia ex art. 168 cod. pen., diverso è il caso in cui oggetto della pronuncia sia una sentenza diversa, la cui revoca non era richiesta dalle parti. Né risulta che, anche informalmente, una delle parti abbia introdotto nella discussione il diverso "petitum" relativo alla revoca della pena sospesa concessa con sentenza della Corte d'appello di Milano, a fronte di una richiesta relativa alla sentenza di Napoli. Giova ricordare, a questo proposito, che «Nel procedimento introdotto da un incidente d'esecuzione è ammissibile la precisazione o l'integrazione della domanda, che sia incompleta o carente nell'indicazione dell'oggetto materiale del "petitum", effettuata dalla parte interessata, d'iniziativa o su sollecitazione del giudice dell'esecuzione, in un momento successivo alla sua proposizione, atteso che siffatto procedimento, ancorché sottoposto alla disciplina del giudizio d'impugnazione in quanto compatibile, secondo la previsione di cui all'art. 666, comma 6, cod. proc. pen., non ha natura d'un tale giudizio e quindi non è improntato al rispetto né del principio devolutivo né delle specifiche formalità di proposizione dei mezzi d'impugnazione, trattandosi, invece, d'un procedimento di prima istanza avente la mera finalità di stabilire, nell'interesse della giustizia, il concreto contenuto dell'esecuzione. (Sez. 1, n. 1229 del 11/11/2020, dep. 2021, Marseglia, Rv. 280217 - 01)». Pertanto, una volta introdotto dalle parti il nuovo "petitum", effettivamente il giudice dell'esecuzione era abilitato (e tenuto) a provvedervi. Ma una tale richiesta non si evince dal verbale di udienza, dalla cui lettura emerge che il pubblico ministero si sia "riportato" alla richiesta - relativa, 3tuttavia, alla sentenza della Corte d'appello di Napoli - e il difensore si sia "rimesso". Né soccorre quanto dichiarato nel ricorso sull'avvenuta richiesta di acquisizione dei certificati penali, da cui parrebbe desumersi una estensione del contraddittorio, che non risulta tuttavia in alcun modo oggetto di verbalizzazione né di richiesta, motivazione. Dalla sentenza si desume unicamente che la sentenza di Milano era indicata come condizione di revoca di quella di Napoli, ma ciò sposta l'oggetto della richiesta. 1.3. La mancata introduzione del nuovo "petitum" determina peraltro anche la violazione del contraddittorio, fonte di nullità del provvedimento, che non risulterebbe sanata dall'estensione dell'oggetto del contraddittorio e dall'accettazione di tale diverso oggetto da parte del difensore. Come rilevato dal ricorso, infatti, l'avviso di fissazione dell'udienza non riportava infatti riferimenti alla sentenza della Corte d'appello di Milano. La nullità del provvedimento assunto in difetto di domanda di parte ed in violazione del principio del contradittorio impone che lo stesso sia annullato senza rinvio, potendo la valutazione della revocabilità della pena sospesa concessa con provvedimento della Corte d'appello di Milano solo seguire ad istanza di parte. 2. Resta assorbito l'ulteriore motivo di ricorso, relativo alla mancata acquisizione dei certificati penali, da operare d'ufficio, a monte della pronuncia di revoca della terza pena sospesa, concessa in violazione dell'art. 164 cod. pen., comunque anch'esso fondato. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno infatti stabilito che il giudice dell'esecuzione deve revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell'art. 164, quarto comma, cod. pen. in presenza di cause ostative solo se tali cause non erano documentalnnente note al giudice della cognizione. A tal fine il giudice dell'esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio (Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, Longo, Rv. 264381). Nel caso di specie, il beneficio era stato concesso in presenza di cause ostative, posto che il ricorrente era già stato condannato due volte, giovandosi del beneficio della sospensione condizionale della pena e pertanto, una volta acclarata una tale causa di revoca, il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto dare atto, in sentenza, di aver effettuato il controllo richiesto. P.Q.M