CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29501/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Il [OSCURATO:PERSONA] di TARANTO, con ordinanza in data 20/10/2021, ha rigettato il reclamo proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Taranto del 3/5/2021 che aveva rigettato la domanda di liberazione anticipata per il periodo dal 10/2/2020 al 10/2/2021 e quella in data 25/9/2020 che aveva rigettato la domanda di liberazione anticipata per il periodo dal 9/2/2020 al 9/8/2020, sul rilievo che la condotta del condannato non era risultata regolare essendo questi sanzionato disciplinarmente ed avendo mostrato atteggiamenti scorretti. Ricorre il condannato, a mezzo del difensore, che chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata, denunciando la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della liberazione anticipata. Il ricorso è inammissibile perché non sviluppa alcuna specifica censura rispetto al provvedimento impugnato che ha evidenziato le infrazioni disciplinari e il comportamento carcerario oppositivo, non aderente al trattamento, e irrispettoso. Si tratta di un'argomentazione, logica e coerente, che pone in evidenza un aspetto ritenuto essenziale per valutare il percorso del condannato, essendosi da tale circostanza tratta la non illogica conclusione che lo stesso non ha prestato sufficiente adesione al trattamento, ponendo in essere invece chiare manifestazioni di insofferenza; il ricorso risulta incapace di confrontarsi con la coerente motivazione del Tribunale di sorveglianza. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così de