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CassazionedecretoSezione LDecisione del 7 ottobre 2025

Cassazione n. 34657/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 17673-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA], in persona dei [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato – avverso il decreto n. 6647/2023 del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 01/08/2023 R.G.N. 26811/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] allo stato passivo R.G.N.17673/2023 Cron.

Rep.

Ud07/10/2025 [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Milano, con il decreto impugnato, in accoglimento parziale dell’opposizione allo stato passivo proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’Amministrazione straordinaria di [OSCURATO:SOCIETA], ha ammesso il lavoratore per l’ulteriore somma di euro 5.847,40, previa compensazione parziale con il credito vantato dalla procedura a titolo di indennità per mancato preavviso, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., “a titolo di premio di collaborazione per il periodo 2013-2019”, oltre accessori. 2.Il Tribunale, in estrema sintesi e per quanto qui rilevi, ha ritenuto, in adesione a numerosi precedenti dello stesso Tribunale fallimentare, di disattendere la prospettazione dell’Amministrazione straordinaria secondo cui, “visto il mancato raggiungimento dei risultati previsti in sede di accordo sindacale” dell’ottobre 2013, esteso successivamente nel 2018, il “premio di collaborazione” non fosse dovuto. [OSCURATO:PERSONA] ha inoltre escluso la maturazione della prescrizione, ai sensi dell’art. 2948, n. 5 c.c., in quanto decorrente, per il venir meno del regime stabilità del rapporto di lavoro, dalla data di cessazione del medesimo.

3. Per la cassazione di tale provvedimento, ha proposto ricorso la [OSCURATO:PERSONA] in A.S. con due motivi; non ha svolto attività difensiva l’intimato.

All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo motivo di ricorso denuncia: “violazione dell’art. 8 del d.l. n. 138/2011, convertito nella l. n. 148/2011 e falsa applicazione dell’art. 2077 c.c., nella parte in cui il decreto impugnato ha accertato la sussistenza del diritto in capo al lavoratore di percepire il premio particolare di collaborazione”.

Si critica diffusamente il provvedimento gravato per non aver considerato che l’accordo sindacale stipulato in data 12 luglio 2013 doveva essere considerato un contratto di prossimità disciplinato dalle disposizioni richiamate, come tale in grado di “derogare o modificare la disciplina dei profili retributivi dei rapporti di lavoro, al fine di gestire una situazione di crisi aziendale”. 2.La censura non può trovare accoglimento. 2.1.Il motivo presenta pregiudiziali profili di inammissibilità.

Secondo giurisprudenza consolidata di questa Suprema Corte qualora una determinata questione giuridica - che implichi un accertamento di fatto - non risulti trattata nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione (cfr. Cass.

SS.UU. n. 34469 del 2019), di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass.

SS.

UU. n. 2399 del 2014; Cass. n. 2730 del 2012; Cass.n. 20518 del 2008; Cass. n. 25546 del 2006; Cass. n. 3664 del 2006; Cass. n. 6542 del 2004; Cass. n. 32084 del 2019; Cass.n. 20694 del 2018; Cass. n. 27568 del 2017).

Ciò posto, la motivazione della sentenza gravata non affronta la questione della qualificazione giuridica dell’accordo sindacale quale “contratto di prossimità”, per cui si tratta di questione nuova, implicante accertamenti e valutazioni in fatto, e la parte ricorrente non indica specificamente i contenuti degli atti processuali dai quali ricavare che detta questione sia stata sottoposta al contraddittorio.

2.2. La doglianza è, in ogni caso, anche infondata alla luce di numerosi precedenti di questa Corte resi nei confronti della medesima A.S. della [OSCURATO:PERSONA] su analoghe vicende lavorative sovrapponibili alla presente (in origine, Cass. n. 9591 del 2023; conf.

Cass. n. 35864 del 2023; Cass. n. 35882 del 2023; Cass.n. 31637 del 2023; Cass. n. 31690 del 2023; Cass. n. 774 del 2024; Cass. n. 13772 del 2024), precedenti tutti ai quali si rinvia ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.

3. Col secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2948 c.c., per la non corretta decorrenza del regime di maturazione della prescrizione dalla cessazione del rapporto di lavoro, sull’erroneo presupposto del sopravvenuto venir meno del regime di stabilità, per effetto della legge n. 92/2012, di novellazione dell’art. 18 legge n. 300/1970, con una diversa articolazione del sistema delle tutele.

4. La censura è infondata.

Secondo un orientamento ormai consolidato il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della legge n. 92/2012 e del d.lgs n. 23/2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92/2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt.2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro (Cass. n. 26246 del 2022; negli stessi sensi v. le pronunce prima richiamate su analoghe controversie).

5. Pertanto, il ricorso deve essere respinto; non occorre provvedere sulle spese in difetto di attività difensiva dell’intimato.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass.

SS.UU. n. 4315 del 2020).

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; nulla spese.

Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 17673-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA], in persona dei [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato – avverso il decreto n. 6647/2023 del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 01/08/2023 R.G.N. 26811/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] allo stato passivo R.G.N.17673/2023 Cron. Rep. Ud07/10/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Milano, con il decreto impugnato, in accoglimento parziale dell’opposizione allo stato passivo proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’Amministrazione straordinaria di [OSCURATO:SOCIETA], ha ammesso il lavoratore per l’ulteriore somma di euro 5.847,40, previa compensazione parziale con il credito vantato dalla procedura a titolo di indennità per mancato preavviso, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., “a titolo di premio di collaborazione per il periodo 2013-2019”, oltre accessori. 2.Il Tribunale, in estrema sintesi e per quanto qui rilevi, ha ritenuto, in adesione a numerosi precedenti dello stesso Tribunale fallimentare, di disattendere la prospettazione dell’Amministrazione straordinaria secondo cui, “visto il mancato raggiungimento dei risultati previsti in sede di accordo sindacale” dell’ottobre 2013, esteso successivamente nel 2018, il “premio di collaborazione” non fosse dovuto. [OSCURATO:PERSONA] ha inoltre escluso la maturazione della prescrizione, ai sensi dell’art. 2948, n. 5 c.c., in quanto decorrente, per il venir meno del regime stabilità del rapporto di lavoro, dalla data di cessazione del medesimo. 3. Per la cassazione di tale provvedimento, ha proposto ricorso la [OSCURATO:PERSONA] in A.S. con due motivi; non ha svolto attività difensiva l’intimato. All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo motivo di ricorso denuncia: “violazione dell’art. 8 del d.l. n. 138/2011, convertito nella l. n. 148/2011 e falsa applicazione dell’art. 2077 c.c., nella parte in cui il decreto impugnato ha accertato la sussistenza del diritto in capo al lavoratore di percepire il premio particolare di collaborazione”. Si critica diffusamente il provvedimento gravato per non aver considerato che l’accordo sindacale stipulato in data 12 luglio 2013 doveva essere considerato un contratto di prossimità disciplinato dalle disposizioni richiamate, come tale in grado di “derogare o modificare la disciplina dei profili retributivi dei rapporti di lavoro, al fine di gestire una situazione di crisi aziendale”. 2.La censura non può trovare accoglimento. 2.1.Il motivo presenta pregiudiziali profili di inammissibilità. Secondo giurisprudenza consolidata di questa Suprema Corte qualora una determinata questione giuridica - che implichi un accertamento di fatto - non risulti trattata nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione (cfr. Cass. SS.UU. n. 34469 del 2019), di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. SS. UU. n. 2399 del 2014; Cass. n. 2730 del 2012; Cass.n. 20518 del 2008; Cass. n. 25546 del 2006; Cass. n. 3664 del 2006; Cass. n. 6542 del 2004; Cass. n. 32084 del 2019; Cass.n. 20694 del 2018; Cass. n. 27568 del 2017). Ciò posto, la motivazione della sentenza gravata non affronta la questione della qualificazione giuridica dell’accordo sindacale quale “contratto di prossimità”, per cui si tratta di questione nuova, implicante accertamenti e valutazioni in fatto, e la parte ricorrente non indica specificamente i contenuti degli atti processuali dai quali ricavare che detta questione sia stata sottoposta al contraddittorio. 2.2. La doglianza è, in ogni caso, anche infondata alla luce di numerosi precedenti di questa Corte resi nei confronti della medesima A.S. della [OSCURATO:PERSONA] su analoghe vicende lavorative sovrapponibili alla presente (in origine, Cass. n. 9591 del 2023; conf. Cass. n. 35864 del 2023; Cass. n. 35882 del 2023; Cass.n. 31637 del 2023; Cass. n. 31690 del 2023; Cass. n. 774 del 2024; Cass. n. 13772 del 2024), precedenti tutti ai quali si rinvia ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c. 3. Col secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2948 c.c., per la non corretta decorrenza del regime di maturazione della prescrizione dalla cessazione del rapporto di lavoro, sull’erroneo presupposto del sopravvenuto venir meno del regime di stabilità, per effetto della legge n. 92/2012, di novellazione dell’art. 18 legge n. 300/1970, con una diversa articolazione del sistema delle tutele. 4. La censura è infondata. Secondo un orientamento ormai consolidato il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della legge n. 92/2012 e del d.lgs n. 23/2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92/2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt.2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro (Cass. n. 26246 del 2022; negli stessi sensi v. le pronunce prima richiamate su analoghe controversie). 5. Pertanto, il ricorso deve essere respinto; non occorre provvedere sulle spese in difetto di attività difensiva dell’intimato. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020). P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; nulla spese. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricor
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