CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 28642/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Catania nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] nato ad Acireale il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 16 dicembre 2021 emessa dalla Corte di appello di Catania visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Procuratore Generale presso la Corte di appello di Catania propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con la quale la Corte di appello di Catania ha dichiarato inammissibile la richiesta di riconoscimento - ai fini e per gli effetti della recidiva, dell'applicazione dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici e di ogni altro effetto penale - della sentenza irrevocabile dì condanna alla pena di anni tre e mesi dieci di reclusione emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di Ingolstadt (Germania) il 6 luglio 2001. La Corte di appello, richiamando Sez. 1, n. 25157 del 2018, ha ritenuto che in base a quanto previsto dall'art. 3, d.lgs. n. 73 del 2016, non è necessario il riconoscimento della sentenza straniera ai fini invocati dal Pubblico ministero ricorrente. Con un unico motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art. 3, d.lsg. 12 maggio 2016, n. 73 e degli art. 12 cod. pen., 730 e 731 cod. proc. pen. In particolare si afferma che con l'entrata in vigore del d.lgs. n. 73 del 2016 non vi è stata alcuna abrogazione delle disposizioni in tema di riconoscimento delle sentenze straniere (artt. 730 e 731 cod. proc. pen.). La necessità della invocata procedura di riconoscimento emergerebbe, inoltre, dai seguenti elementi: i) l'utilizzo, nel testo dell'art. 3, della locuzione "anche in assenza di riconoscimento"; ii) la funzione "integrativa" del d.lgs. n. 73 del 2016 rispetto agli altri istituti previsti dall'ordinamento processuale italiano; iii) il diverso ambito di rilevanza delle decisioni di condanna previsto dall'art. 3 rispetto all'art. 12 cod. pen. atteso che la prima norma non contempla gli effetti previsti dai nn. 2 e 3 dell'art. 12 e tale ultima disposizione non prevede, invece, la "determinazione della pena". Sottolinea, infine, la necessità del riconoscimento anche ai fini dell'applicazione della pena accessoria dell'interdizione da pubblici uffici per la durata di anni cinque. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse del Pubblico ministero ricorrente. 2. Il decreto legislativo 12 maggio 2016 n. 73 ha attuato in Italia la decisione quadro 2008/675/GAI relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale. Tale decisione quadro si prefigge lo scopo, non di far eseguire in uno Stato membro decisioni giudiziarie prese in altri Stati membri, ma di stabilire un obbligo minimo per gli Stati membri di prendere in considerazione le decisioni di condanna pronunciate in altri Stati membri (considerando 1 e 6). Afferma, infatti, l'opportunità di stabilire il principio secondo il quale a una decisione di condanna pronunciata in uno Stato membro dovrebbero attribuirsi negli altri Stati membri effetti equivalenti a quelli attribuiti alle condanne nazionali conformemente al diritto nazionale, sia che si tratti di effetti di fatto sia che si tratti di effetti di diritto processuale o sostanziale esistenti nel diritto nazionale (considerando 5). In particolare, l'art. 3, par. 1, della Decisione quadro prevede che "Ciascuno Stato membro assicura che, nel corso di un procedimento penale nei confronti di una persona, le precedenti decisioni di condanna pronunciate in un altro Stato membro nei confronti delta stessa persona per fatti diversi, riguardo alle quali sono state ottenute informazioni in virtù degli strumenti applicabili all'assistenza giudiziaria reciproca o allo scambio di informazioni estratte dai casellari giudiziari, siano prese in considerazione nella misura in cui sono a loro volta prese in considerazione precedenti condanne nazionali, e che sono attribuiti ad esse effetti giuridici equivalenti a quelli derivanti da precedenti condanne nazionali conformemente al diritto nazionale." Con i decreti legislativi emessi sempre il 12 maggio 2016, n. 74 e n. 75, lo Stato ha dato, infine, attuazione all'ultimo anello del progetto delineato dal legislatore europeo, previsto dalle Decisioni quadro 2009/315/GAI e 2009/316/GAI. In particolare, con la decisione quadro 2009/315/GAI del 26 febbraio 2009 si è stabilito che in caso di condanna pronunciata da uno Stato U.E. nei confronti di cittadino di altro Stato membro, questa sia comunicata a tale ultimo Stato che è tenuto a conservarla per fornire informazioni sul casellario giudiziario; con la decisione quadro 2009/316/GAI del 6 aprile 2009 gli Stati U.E. hanno di seguito creato un sistema informatico decentrato basato sulle banche dati di casellari giudiziari di ciascuno Stato membro (ECRIS), per dare attuazione alla decisione 315 attraverso un sistema informatizzato di scambio di informazioni tra Stati membri sulle condanne, al fine di consentire la comunicazione delle informazioni sulle condanne in un modo facilmente comprensibile. 2.1 Come chiarisce la Relazione al decreto legislativo n. 73 del 2016, la decisione quadro 2008/675/GAI, unitamente alle decisioni 2009/315/GAI e 2009/316/GAI, ha inteso migliorare la "circolazione" delle informazioni sulle condanne: con il sistema della c.d. recidiva europea, si permette l'utilizzo del certificato ECRIS ([OSCURATO:PERSONA]) per ogni determinazione sulla pena, in particolare per l'applicazione della recidiva o per la dichiarazione di criminalità abituale del condannato, oltre che di ogni altra valutazione che il giudice abbia a compiere, dalla fase delle indagini preliminari a quella dell'esecuzione. Il principio di assimilazione delle decisioni di condanna adottate dalle autorità giurisdizionali di un altro Stato membro a quelle domestiche, ai soli fini degli effetti che il precedente giudicato spiega nell'ambito di un nuovo procedimento penale secondo la legge nazionale, comporta che esse possono essere utilizzate anche in assenza del loro riconoscimento, richiesto dalla normativa italiana. In particolare, con riferimento alla specifica questione posta dal ricorso, l'art. 3, comma 1, d.lgs. n. 73 del 2016 prevede che le condanne pronunciate per fatti diversi da quelli per i quali procede l'autorità giudiziaria italiana, oggetto di informazioni nell'ambito delle procedure di assistenza giudiziaria o di scambi di dati estratti dai casellari giudiziali, sono valutate, anche in assenza di riconoscimento e purché non contrastanti con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato, per ogni determinazione sulla pena, per stabilire la recidiva o un altro effetto penale della condanna, ovvero per dichiarare l'abitualità o la professionalità nel reato o la tendenza a delinquere. Il comma 3 prevede, inoltre, che "la valutazione delle condanne non comporta in ogni caso la loro revoca o il loro riesame, non ha effetto sulla loro esecutività e non rileva per le determinazioni relative al procedimento di revisione." 2.2 Sulla portata applicativa dell'art. 3, comma 1, d.lgs. n. 73 del 2016 si è incidentalmente pronunciata Sez. 1, n. 25157 del 22/02/2017, dep.2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273049 in cui la Corte ha escluso che la pena inflitta con una decisione emessa all'estero possa essere inserita nel provvedimento di cumulo, dal momento che tale effetto consegue solo dall'eseguibilità in Italia della sentenza di condanna emessa all'estero, ed ha, altresì chiarito che tale conclusione si impone anche alla luce dell'art. 3 del D.Lgs. n. 73 del 2016. Ad avviso della Corte, infatti, tale norma esclude la necessità del previo giudizio di riconoscimento ai sensi dell'art. 730 cod. proc. pen. per far assumere rilevanza, in sede di esecuzione in Italia della pena inflitta da sentenza emessa da giudice dello Stato, alle statuizioni contenute nella sentenza estera ai soli fini indicati dalla stessa norma, coincidenti con quelli di cui art. 12, primo comma, n. 1), cod. pen. Secondo la Corte, infatti, la locuzione "determinazione della pena" si riferisce, all'evidenza, alle valutazioni sulla sanzione penale da infliggere nel giudizio di cognizione ovvero alle valutazioni sul punto da compiere nel corso delle indagini preliminari. Tale lettura dell'art. 3 è stata successivamente condivisa, in motivazione, da Sez. 6, n. 47414 del 17/11/2021, Staiti, in cui la Corte ha dichiarato inammissibile l'istanza di riconoscimento di sentenza penale straniera formulata al fine di ottenere l'applicazione del criterio moderatore previsto dall'art. 78 cod. pen. in relazione ad altra sentenza di condanna relativa ad un reato giudicato in Italia, atteso che detta finalità non rientra tra quelle espressamente contemplate dall'art. 12, primo comma, cod. pen. (Rv. 282452). In motivazione la Corte ha anche aggiunto che la decisione quadro apre alla possibilità che il giudice, nel determinare il trattamento sanzionatorio, possa tener conto della pena precedentemente irrogata in altro Stato membro, ove questa sia particolarmente elevata, sì da apparire eccessiva, e quindi in qualche modo capace di assorbire una parte del disvalore espresso dal reato in esame presso la giurisdizione italiana. Si tratta, per questa parte, di una valutazione del precedente in senso favorevole all'imputato o condannato.Ad avviso del Collegio, tale condivisibile interpretazione dell'art. 3 necessita di una ulteriore precisazione. La rilevanza delle condanne emesse in altri Stati dell'Unione in merito alla "determinazione sulla pena" non può essere circoscritta alle sole valutazioni da compiersi nel corso del processo di cognizione nazionale, ma, in assenza di una specifica e diversa previsione normativa ed in coerenza con il considerando n. 5 della decisione quadro 2008/675 GAI, va estesa anche alla fase dell'esecuzione in relazione alle statuizioni che conseguono di diritto alla pena principale inflitta dalla condanna straniera, così ricomprendendosi anche le indicazioni contenute nell'art. 12, comma primo, n. 2 cod. pen. Va, infatti, considerato che proprio in virtù dell'automatismo che connota l'applicazione delle pene accessorie, predeterminate per legge sia nella specie che nella durata, e, pertanto, sottratte alla discrezionalità del giudice, qualora la sentenza di condanna ne ometta l'applicazione, il pubblico ministero ne può chiedere l'applicazione al giudice dell'esecuzione. Alla luce di tale possibilità di applicazione delle pene accessorie anche in executivis in relazione alle sentenze di condanna nazionali (art. 676 cod. proc. pen.) nonché della finalità perseguita dalla decisione quadro di assicurare piena equivalenza di effetti alle sentenze di condanna pronunciate in uno Stato membro rispetto alle condanne nazionali, appare, dunque, irragionevole escludere che la loro rilevanza "per ogni determinazione sulla pena" e ad ogni "altro effetto penale della condanna" riguardi anche le statuizioni in merito alle pene accessorie che conseguono di diritto alla condanna stessa. 2.3 Tornando all'esame del ricorso, poiché l'istanza del Pubblico ministero era funzionale alle determinazioni in tema di recidiva ed all'applicazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici in conseguenza della condanna a tre anni di reclusione, legittimamente l'ordinanza impugnata ha escluso la necessita dell'attivazione della procedura di riconoscimento, trattandosi di attribuire alla decisione emessa all'estero, in conformità a quanto previsto dall'art. 3, d. Igs. n. 73 del 2016, effetti di diritto equivalenti a quelli di una condanna nazionale. 3. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, deve, dunque, escludersi la sussistenza di un interesse concreto del Pubblico ministero ricorrente all'impugnazione del p