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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 23 aprile 2025

Cassazione n. 00818/2026

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10596/2025 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., domiciliato a ll’ indicat o indirizz o PEC dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lorappresenta e difende -ricorrente - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] GAMBINI, domiciliataagli indicati indirizzi PEC degli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -intimata - per la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza diquesta Corte n. 106 43 /20 2 5 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18.12.2025dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che l’attuale ricorrente chiede la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza sopra indicata , osservando che la controparte–soccombente in virtù del rigetto del suo ricorsoper la cassazione di un decreto del Tribunale di Pesaro – è stata condannata alla rifusione delle spese di lite relative al giudizio di legittimità;spese liquidate nel dispos itiv o , nel quale tuttavia, dopo la condanna, sono aggiunte le parole «Compensa tra le parti le spese di lite»; ritenuto che si tratta effettivamente di un errore materiale, in quantole parole «Compensa tra le parti le spese di lite» sono state aggiunte per un evidente refuso in un dispositivodi condanna alla rifusione delle spese di lite completo nel suo contenuto e coerente con la decisione adottata dalla Cortesul ricorso e con la relativa motivazione; ritenuto, pertanto, che il ricorso va accolto, disponendo che l’ordinanza di questa Corte n. 106 4 3/2025 , depositata il 23.4.2025, sia corretta elim in a ndo dal dispositivo le parole «Compensa tra le parti le spese di lite», fermo il resto; ritenuto, infine, che non si dà luogo a decisione sulle spese del presenteprocedimento, di natura non contenziosa; P.Q.M La Corte: dispone che l’ordinanza di questa Corte n. 106 43/2025, depositata il 23.4.2025, sia corretta eliminando dal dispositivo le parole «Compensa tra le parti le spese di lite»; dispone inoltre che la correzione sia annotata, a cura della cancelleria, sull’originale de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10596/2025 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., domiciliato a ll’ indicat o indirizz o PEC dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lorappresenta e difende -ricorrente - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] GAMBINI, domiciliataagli indicati indirizzi PEC degli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -intimata - per la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza diquesta Corte n. 106 43 /20 2 5 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18.12.2025dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che l’attuale ricorrente chiede la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza sopra indicata , osservando che la controparte–soccombente in virtù del rigetto del suo ricorsoper la cassazione di un decreto del Tribunale di Pesaro – è stata condannata alla rifusione delle spese di lite relative al giudizio di legittimità;spese liquidate nel dispos itiv o , nel quale tuttavia, dopo la condanna, sono aggiunte le parole «Compensa tra le parti le spese di lite»; ritenuto che si tratta effettivamente di un errore materiale, in quantole parole «Compensa tra le parti le spese di lite» sono state aggiunte per un evidente refuso in un dispositivodi condanna alla rifusione delle spese di lite completo nel suo contenuto e coerente con la decisione adottata dalla Cortesul ricorso e con la relativa motivazione; ritenuto, pertanto, che il ricorso va accolto, disponendo che l’ordinanza di questa Corte n. 106 4 3/2025 , depositata il 23.4.2025, sia corretta elim in a ndo dal dispositivo le parole «Compensa tra le parti le spese di lite», fermo il resto; ritenuto, infine, che non si dà luogo a decisione sulle spese del presenteprocedimento, di natura non contenziosa; P.Q.M La Corte: dispone che l’ordinanza di questa Corte n. 106 43/2025, depositata il 23.4.2025, sia corretta eliminando dal dispositivo le parole «Compensa tra le parti le spese di lite»; dispone inoltre che la correzione sia annotata, a cura della cancelleria, sull’originale de
Decreto Cassazione n. 00818/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris