CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 aprile 2025
Cassazione n. 15423/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle pari udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte d'appello de L'Aquila, con la quale era stata applicata la pena concordata ai sensi dell'art.599 bis cod. proc. pen. in relazione al reato di cui all'art. 73 DPR 309/1990. 2. Lamenta, con unico motivo, vizio di motivazione in ordine alla affermazione della responsabilità penale. 3. Per costante giurisprudenza della Corte regolatrice, in tema di concordato in appello, non sono deducibili in sede di legittimità questioni, pur rilevabili d'ufficio, oggetto di motivi di appello rinunciati in funzione dell'accordo sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen, nonchè alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta . Non è invero ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen, salvo che vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice ( Sez. 1 - n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170 - 01; Sez. 5 - n. 46850 del 11/11/2022, Rv. 283878 - 01). Orbene, é agevole rilevare che il motivo di ricorso esula da quelli consentiti, non vertendosi in ipotesi di pena illegale ( Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, Sacchettino, Rv. 283886 - 01). 3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 2 aprile 2025 Il C hsigliem estensore a z Ilresident