CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 gennaio 2022
Cassazione n. 42338/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 25 gennaio 2022, indicata in epigrafe, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], Sez. Riesame a) in accoglimento dell'appello proposto dal P.M., ha ripristinato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura del divieto di dimora nel territorio del Comune di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui ai capi da 3) a 19) del provvedimento reso dal G.I.P. (in data 9.12.2020); b) ha rigettato l'appello proposto nell'interesse del Castorina avverso le ordinanze del 10 giugno, 25 ottobre e 29 novembre 2021, con le quali il G.I.P. aveva respinto le richieste di revoca o sostituzione della misura cautelare in atto. Secondo l'ipotesi accusatoria, Castorina sarebbe gravemente indiziato di condotte criminose volte a incidere sull'esito delle elezioni amministrative di [OSCURATO:PERSONA] il 20 e 21 settembre 2020. In particolare, Castorina, all'epoca dei fatti consigliere comunale, avrebbe messo in atto un sistema incentrato, da un lato, su false deleghe a richiedere e a ritirare duplicati di tessere elettorali 'smarrite', tese a far risultare l'espressione del voto da parte di soggetti in realtà mai recatisi alle urne e, dall'altro, sulla nomina, da parte del Castorina stesso in qualità del delegato del Sindaco, dei presidenti di quei seggi nei quali si sarebbero recati a votare gli elettori per i quali era stato richiesto il duplicato della tessera elettorale. 2. Avverso la citata ordinanza ha presentato ricorso il Castorina, per il tramite del suo difensore, articolando le proprie censure in sette motivi. 2.1 Con il primo motivo, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt.273 cod. proc. pen., 110 cod. pen. Secondo il disegno accusatorio condiviso dal Tribunale, l'imputato sarebbe stato istigatore, determinatore e beneficiario ultimo delle condotte delittuose poste in essere da soggetti tuttavia non identificati. Dal momento che l'art. 110 cod. pen. implica il principio della pari responsabilità dei concorrenti, il regime cautelare imposto al ricorrente sarebbe illegittimo per violazione, appunto, dell'art. 110 del cod. pen., dal momento che la mancata identificazione degli esecutori materiali non ha consentito l'accertamento della condotta materiale rispetto alla quale valutare il concorso morale del ricorrente. 2.2 Col secondo motivo, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 274, lett. c del codice di rito, vista l'arbitraria selezione dei dati idonei alla definizione del giudizio cautelare con particolare riguardo al tempo trascorso dalla commissione del reato: l'impugnato provvedimento sarebbe del tutto immotivato quanto all'affermazione dell'attualità e della concretezza del pericolo di recidivanza, posto che la condotta criminosa è cessata da più di 18 mesi e che la sospensione prefettizia dalla carica di consigliere comunale avrebbe definitivamente allontanato il Castorina dall'ambiente del Comune di [OSCURATO:PERSONA].ct 2.3 Col terzo motivo, eccepisce violazione dell'art. 274, lett. a) del codice di rito, data la non specificità e la mancata concretezza delle esigenze cautelari. Più precisamente, si rileva come il pericolo di inquinamento probatorio sia stato illogicamente collegato a una generica necessità di non pregiudicare ulteriori accertamenti investigativi ancora in corso che, a parere della difesa, sono stati invece già effettuati e versati nell'incarto procedimentale. 2.4 Col quarto motivo si contesta l'irragionevole estensione al ricorrente dell'aggravante a effetto speciale, di cui all'art. 90, comma 3, del DPR n. 560 del 1960, concernente la qualità personale (l'esser cioè membri dell'ufficio elettorale) di altri soggetti non identificati. A norma di tale circostanza aggravante a effetto speciale (di cui all'art. 90, comma 3, del DPR n. 560 del 1960, ultimo periodo), «se il fatto è commesso da chi appartiene all'ufficio elettorale, la pena è della reclusione da due a otto anni e della multa da 1.000 euro a 2.000 euro». 2.5 Col quinto motivo si eccepisce il difetto di interesse a impugnare in capo al Pubblico Ministero appellante, ex art. 310 del codice di rito; secondo la difesa, l'appello sarebbe stato tardivo, in quanto proposto dopo la chiusura delle indagini preliminari; la tardività si rifletterebbe sull'interesse del P.M. all'impugnazione dell'ordinanza del G.I.P. con cui era stata dichiarata l'inefficacia della misura cautelare 2.6 Col sesto motivo, lamenta violazione dell'art. 289, comma 3, del codice di rito: il Castorina, quale persona 'eletta dal popolo' non poteva essere sottoposto alla misura della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o esercizio, a fortiori considerando che la finalità preventiva della misura in questione era stata già cautelata dalla sospensione prefettizia dalla carica elettorale. Ogni ulteriore misura cautela tesa a inibire i legami del ricorrente col territorio d'origine appare violare i principi di proporzionalità, adeguatezza e minor sacrificio necessario che informano il regime cautelare. 2.7 Col settimo motivo censura la carenza di motivazione sulla proporzionalità della misura cautelare applicata. 3. Si dà atto che la difesa ha richiesto trattazione orale del presente ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza e assenza di specificità, nei termini di seguito illustrati. Sotto il primo profilo, che concerne la configurabilità del concorso morale, pur in assenza di identificazione dei correi, si osserva che, per pacifica giurisprudenza, l'affermazione della responsabilità a titolo di concorso, «ancorché non sia stato possibile individuare l'autore materiale dell'azione tipica», può fondarsi su plurimi e convergenti indizi in ordine al pieno coinvolgimento degli imputati nella realizzazione dell'azione criminosa - posta in essere con modalità tali da richiedere la compartecipazione degli stessi (Sez. 1, n. 12309 del 18/02/2020, Rv. 278628 - 01: fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza di condanna che, pur non avendo accertato chi dei due imputati avesse sparato, aveva accertato, indiziariamente, la comune volontà di commettere l'omicidio, il comprovato rapporto di causalità efficiente rispetto all'evento realizzato». Tra i corollari logici di tale orientamento si contemplano decisioni, in tema di concorso di persone nel reato, che hanno escluso il contrasto tra giudicati nel caso di successivo accertamento della partecipazione di un agente ulteriore rispetto ai soggetti per i quali era stata già esercitata l'azione penale, «tenuto conto del diverso stadio in cui pendono i procedimenti e della piena conciliabilità dei fatti storici», Sez. 5, n. 34853 del 23/10/2020, Marano, Rv. 279981 - 01; v. anche Sez. 5, n. 17553 del 10/03/2021, Dassatti, Rv. 281141 - 01: «Non dà luogo a contraddittorietà potenziale di giudicati l'affermazione di responsabilità di un concorrente nel medesimo reato in relazione al quale, in un precedente e separato procedimento, altri concorrenti siano stati assolti per carenza di prova del dolo di concorso, pur se il giudice che ha emesso la sentenza di condanna è tenuto ad evidenziare le ragioni e gli indizi, diversi e ulteriori rispetto alla decisione liberatoria, che fondano l'opposta soluzione»). Ciò detto, resta incontroverso che, in tema di concorso di persone nel reato, l'atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall'art. 110 cod. pen., non vada certo confusa «con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà» (Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226101 - 01). Pertanto, la circostanza che «il contributo causale del concorrente morale possa manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa (istigazione o determinazione all'esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso) non esime il giudice di merito dall'obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti» (Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, cit.). È proprio in questa prospettiva che può cogliersi il significato della pronuncia invocata dal ricorrente (Sez. 6, n. 36941 del 14/09/2015, M., Rv. Rv. 264646 - 01), dal momento che, in relazione alle specificità di ciascun caso, può ben darsi che la mancata individuazione degli autori materiali della condotta non consenta di ricostruire il concreto contributo morale fornito dall'indagato o dall'imputato alla realizzazione dell'azione criminosa. Ma tale non è il caso del presente procedimento. Il Tribunale ha, infatti, compiutamente esposto i motivi per i quali ha ritenuto provato il ruolo, rivestito dal ricorrente, di «istigatore, determinatore e beneficiario ultimo delle condotte delittuose poste in essere da soggetti tuttavia non identificati» (fatto salvo, in relazione ai capi 17 e 18, un concorrente, [OSCURATO:PERSONA], presidente di seggio, il quale ha chiamato in correità Castorina rendendo dichiarazioni confessorie), mostrando come «la falsa rappresentazione del voto da parte di soggetti recatisi alle urne muniti di duplicati delle tessere elettorali, votando in luogo di elettori (molti dei quali ultraottantenni o deceduti) in realtà mai recatisi alle urne, presupponeva l'accondiscendenza di membri interni a ciascun seggio, che soprassedessero alla richiesta del documento d'identità, procedendo alla identificazione 'per conoscenza personale'. Quanto al ruolo di beneficiario ultimo, il Tribunale, rievocando la ricostruzione del TDL, sul quale si è formato il giudicato cautelare, ha ricordato che 'all'esito della tornata elettorale ...Castorina risultava primo eletto con 1.510 preferenze'. Ciò chiarito in merito alla censura per violazione di dell'art. 110 cod. pen., sotto il secondo profilo, questo Collegio, senza indugiare sulle preclusioni derivanti dall'esaurimento delle impugnazioni con riferimento al titolo genetico, non riscontrando manifeste illogicità o incongruenze della motivazione del riesame, e ritenendo adeguata la motivazione sugli elementi indizianti operata dal giudice di merito e della congruenza di essa ai parametri della logica (Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. U, n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv. 215828), ritiene inammissibile la richiesta di rivalutare la ricostruzione dell'intero quadro indiziario alla base del provvedimento cautelare (genetico e del riesame). 2 e 3. Il secondo motivo e il terzo motivo, esaminabili congiuntamente per la loro connessione logica, sono inammissibili per manifesta infondatezza e assenza di specificità. Va premesso che, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, Sentenza n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 - 01). Ciò posto, l'ordinanza impugnata ha ritenuto sussistente tanto il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, tanto il pericolo di inquinamento probatorio, sottolineando come le modalità operative dell'indagato abbiano rivelato una capacità di penetrazione illecita nel settore amministrativo e sociale del Comune tale da rendere concrete ed attuali le esigenze cautelari sopra ricordate (v. p. 12 dell'impugnata sentenza). A questo riguardo, deve ribadirsi, alla stregua della ormai ferma giurisprudenza più recente di questa Corte, che, in tema di misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale e che deve essere tanto più rts approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma che non deve altresì contemplare la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv. 282991 - 01). Proprio la penetrante capacità di condizionamento del tessuto amministrativo rivelata dall'agire del Castorina rende logica la valutazione dell'ordinanza impugnata, quanto alla irrilevanza del - peraltro non ampio periodo di - tempo decorso e conferma come, indipendentemente dall'esistenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto, razionalmente sia stato ritenuto sussistente il pericolo di recidiva. In tema di pericolo di inquinamento probatorio, i rilievi del Tribunale, quanto al fatto che non sono ancora stati identificati compiutamente i membri dei singoli seggi che hanno agevolato le condotte criminose e che sono in corso verifiche in relazione agli elettori che risultano aver votato due volte e con riguardo ad altri episodi criminosi, sono contrastati in termini assertivi dal ricorrente, che formula deduzioni di assoluta genericità. Del pari, il Tribunale ha convincentemente chiarito che la sospensione prefettizia è dipendente dalla misura cautelare della quale si discute, fermo restando - e trattasi di considerazione assorbente - che i presupposti di operatività della cautela processual-penale devono essere verificati indipendentemente dalle valutazioni espresse dalle autorità amministrativa. 4. Il quarto motivo è inammissibile. Richiamate le considerazioni sopra sviluppate nell'esame del primo motivo, quanto alla ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito e criticata dal ricorrente in termini inidonei a rendere sindacabile la motivazione esibita, si osserva, in punto di diritto, che il ritenuto necessario coinvolgimento di componenti dei seggi elettorali, rende senz'altro estensibile al ricorrente la circostanza aggravante di cui all'art. 90, terzo comma, d.P.R. n. 570 del 1960. Poiché, secondo la motivazione dell'impugnata sentenza, «le contestazioni mosse al Castorina ...sono incentrate su condotte commesse in concorso con componenti del seggio elettorale non ancora identificati», a nulla rileva che, come scrive la difesa, il Castorina non fosse componente del seggio elettorale. Il Tribunale ha spiegato che «la qualifica posseduta dai concorrenti» (l'essere cioè componenti dei seggi elettorali) «ha agevolato la commissione delle condotte di falso, poste in essere proprio grazie al sistema di connivenze creatosi attorno all'indagato, che gli ha consentito di alterare le procedure di voto». Il Tribunale ha correttamente basato la propria decisione su orientamenti di questa Corte tesi a sottolineare come 'il nnunus publicum' debba ritenersi una qualità personale del colpevole che può comunicarsi al concorrente del medesimo reato ex artt. 70 e 118 cod. pen. Peraltro, il mancato richiamo del terzo comma dell'art. 90 cit. nella contestazione provvisoria mossa al Castorina, in dipendenza della fluidità della fase delle indagini, non spiega alcun rilievo, alla luce delle puntualizzazioni di Sez. U, n. 24906 del 18/04/2019, Sorge, Rv. 275436 - 01.r{r Le Sezioni Unite hanno, infatti, concluso nel senso della legittimità della contestazione delle circostanze aggravanti operata attraverso una formulazione dell'imputazione che non sia espressa nell'indicazione della specifica norma di legge che la prevede, ma riporti in maniera sufficientemente chiara e precisa gli elementi di fatto che integrano la fattispecie, consentendo all'imputato di averne piena cognizione e di espletare adeguatamente la propria difesa sugli stessi. E, nel caso di specie, è priva di ogni equivocità la menzione del concorso, nella realizzazione del reato, di componenti del seggio elettorale. 5. Il quinto motivo è inammissibile, per manifesta infondatezza. Va premesso che non è perspicua la deduzione di tardività o di carenza di interesse correlate al deposito dell'avviso di conclusione delle indagini, dal momento che il passaggio alla fase successiva rilevante, ai sensi dell'art. 303 cod. proc. pen. si registra solo con il decreto di citazione a giudizio o con l'ammissione al rito abbreviato o l'emissione della sentenza di applicazione della pena. Ciò posto, è assorbente il rilievo che, nel caso di specie, l'impugnazione del P.M. dinanzi al Tribunale era diretta ad ottenere il ripristino dell'efficacia della misura coercitiva per alcuni titoli di reato, dopo che il G.I.P. ne aveva dichiarato l'inefficacia, per intervenuto decorso del termine di durata di sei mesi, ai sensi degli art. 303, comma 1, lett. a), n. 2 e 308 cod. proc. pen. Ora, questa Corte ha ritenuto sussistente l'interesse concreto ed attuale del P.M. alla proposizione del ricorso per cassazione (e tali conclusioni vanno estese, per identità di ratio ad ogni impugnazione) persino nel caso di ordinanza con la quale il Tribunale del riesame, pur confermando il provvedimento applicativo della custodia cautelare in carcere, abbia escluso una circostanza aggravante ad effetto speciale (Sez. 2, n. 45459 del 06/10/2016, Vilau, Rv. 268272 - 01). A fortiori, tale interesse deve ritenersi sussistente quando, come nel caso concreto, l'efficacia della misura sia venuta meno, per avere il G.I.P. ritenuto inoperante una circostanza aggravante ad effetto speciale che, collocando la soglia edittale massima ad otto anni di reclusione, comporta l'applicabilità del n. 2 e non del n. 1 della lett. a) del comma 1 dell'art. 303 del codice di rito. 6 e 7. Il sesto e il settimo motivo sono esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione logica. Sotto il profilo della dedotta violazione dell'art. 289, comma 3, cod. proc. pen., si rileva la manifesta infondatezza della doglianza, dal momento che la previsione riguarda l'ipotesi, qui non ricorrente, di misure interdittive. Per effetto dell'accoglimento dell'appello del P.M., infatti, il Castorina risulta destinatario di una misura cautelare coercitiva, ossia il divieto di dimora nel Comune di [OSCURATO:PERSONA].r5 Quanto al profilo della adeguatezza della misura, ossia della sua necessaria proporzionalità, il Tribunale, con motivazione priva di qualunque illogicità, ha spiegato che, ferma l'irrilevanza della sospensione prefettizia della quale s'è già detto, le esigenze di cautela rese necessarie dalla capacità di penetrazione del Castorina non solo nel tessuto amministrativo ma anche sociale del territorio - e che dunque si misurano non solo in relazione alla sua attività istituzionale, ma soprattutto alle relazioni illecite intrattenute per minare le basi del sistema democratico - richiedono, con una attenta ed equilibrata ponderazione dei valori di libertà, la recisione dei legami con siffatto territorio. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d