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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 7 marzo 2023

Cassazione n. 12624/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 024WCPR nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020 e successivo art. 8 D.L. 198/2022 Motivi della decisione t [OSCURATO:PERSONA] ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova che, il 06/04/2023, ha confermato la sentenza del Gup che, all'esito di giudizio abbreviato, lo ha condannato per truffa in danno di [OSCURATO:PERSONA].

Deduce il ricorrente:

1. violazione dell'articolo 161 co 4 cod.proc.pen.

Lamenta che la notifica del decreto di citazione a giudizio non è avvenuta presso il domicilio eletto ma ai sensi dell'articolo 161 co 4 al difensore

2. violazione dell'articolo 81 cod.pen.

Lamenta che la Corte territoriale ha respinta la richiesta di continuazione esterna Il ricorso è inammissibile perché è generico e comunque manifestamente infondato.

Il primo motivo è manifestamente infondato.

Risulta dagli atti che trattasi della notifica del verbale dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], non tenutesi per ragioni di ufficio, con rinvio del procedimento al 06/04/2023.

Detta notifica è stata tentata, senza esito positivo al domicilio eletto dell'imputato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e, non essendo andata a buon fine, è stata ripetuta ex articolo 161 co 4 al difensore d'ufficio.

Generico il manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso considerato che la Corte d'appello ha dato atto delle ragioni che impedivano l'applicazione della disciplina della continuazione.

Sul punto deve rilevarsi che questa Suprema Corte ha già avuto modo di pronunciarsi nel senso che l'indagine che si impone alla riflessione del giudice chiamato a valutare un'istanza di applicazione della disciplina della continuazione deve concentrarsi su tre essenziali problemi: dapprima verificare la credibilità intrinseca, sotto il profilo logico, dell'asserita esistenza di un unico, originario programma criminoso; indi, analizzare i singoli comportamenti incriminati per individuare le particolari, specifiche finalità che appaiono perseguite dall'agente; infine verificare se detti comportamenti criminosi, per le loro particolari modalità, per le circostanze in cui si sono manifestati, per lo spirito che li ha informati, per le finalità alle quali erano preordinati, possano considerarsi come l'esecuzione, diluita nel tempo, del prospettato, originario, unico disegno criminoso.

L'accertamento indicato costituisce giudizio di merito, non sindacabile in sede di legittimità, se immune da vizi di motivazione.

Vizi che, nel caso di specie, non appaiono riscontrabili avendo i giudici di merito, le cui decisioni si integrano vicendevolmente, dato atto che l'attività illecita commessa dal ricorrente, pur evidentemente espressione di una scelta di vita delineata dall'intento di ricavare reddito, non è fisiologicamente contenibile in un unico programma, perché le singole condotte risentono di scelte e convinzioni del tutto estemporanee.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.

Roma 19/12/2023 Motivazione semplificata Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 'abetta Rosi [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 024WCPR nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020 e successivo art. 8 D.L. 198/2022 Motivi della decisione t [OSCURATO:PERSONA] ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova che, il 06/04/2023, ha confermato la sentenza del Gup che, all'esito di giudizio abbreviato, lo ha condannato per truffa in danno di [OSCURATO:PERSONA]. Deduce il ricorrente: 1. violazione dell'articolo 161 co 4 cod.proc.pen. Lamenta che la notifica del decreto di citazione a giudizio non è avvenuta presso il domicilio eletto ma ai sensi dell'articolo 161 co 4 al difensore 2. violazione dell'articolo 81 cod.pen. Lamenta che la Corte territoriale ha respinta la richiesta di continuazione esterna Il ricorso è inammissibile perché è generico e comunque manifestamente infondato. Il primo motivo è manifestamente infondato. Risulta dagli atti che trattasi della notifica del verbale dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], non tenutesi per ragioni di ufficio, con rinvio del procedimento al 06/04/2023. Detta notifica è stata tentata, senza esito positivo al domicilio eletto dell'imputato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e, non essendo andata a buon fine, è stata ripetuta ex articolo 161 co 4 al difensore d'ufficio. Generico il manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso considerato che la Corte d'appello ha dato atto delle ragioni che impedivano l'applicazione della disciplina della continuazione. Sul punto deve rilevarsi che questa Suprema Corte ha già avuto modo di pronunciarsi nel senso che l'indagine che si impone alla riflessione del giudice chiamato a valutare un'istanza di applicazione della disciplina della continuazione deve concentrarsi su tre essenziali problemi: dapprima verificare la credibilità intrinseca, sotto il profilo logico, dell'asserita esistenza di un unico, originario programma criminoso; indi, analizzare i singoli comportamenti incriminati per individuare le particolari, specifiche finalità che appaiono perseguite dall'agente; infine verificare se detti comportamenti criminosi, per le loro particolari modalità, per le circostanze in cui si sono manifestati, per lo spirito che li ha informati, per le finalità alle quali erano preordinati, possano considerarsi come l'esecuzione, diluita nel tempo, del prospettato, originario, unico disegno criminoso. L'accertamento indicato costituisce giudizio di merito, non sindacabile in sede di legittimità, se immune da vizi di motivazione. Vizi che, nel caso di specie, non appaiono riscontrabili avendo i giudici di merito, le cui decisioni si integrano vicendevolmente, dato atto che l'attività illecita commessa dal ricorrente, pur evidentemente espressione di una scelta di vita delineata dall'intento di ricavare reddito, non è fisiologicamente contenibile in un unico programma, perché le singole condotte risentono di scelte e convinzioni del tutto estemporanee. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Roma 19/12/2023 Motivazione semplificata Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 'abetta Rosi [OSCURATO:PERSONA]
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