CNELTesto definitivoSezione Credito E AssicurazioniDecisione del 9 luglio 2024
CNEL n. J271/2024
Testo integrale del provvedimento
CNEL — Testo definitivo
Codice CCNL: J271
Titolo CCNL: CCNL per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali delle Banche di Credito Cooperativo Casse Rurali ed Artigiane
Titolo accordo: Testo coordinato del CCNL per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali delle Banche di Credito Cooperativo - Casse Rurali ed Artigiane del 9 luglio 2024
Ambito: Contratto collettivo nazionale
Settori: CREDITO E ASSICURAZIONI
Sottosettori: credito e assicurazioni
Parti datoriali: FEDERCASSE
Parti sindacali: FABI; FISAC CGIL; FIRST CISL; UILCA UIL; UGL CREDITO
Decorrenza: 2024-07-09
Scadenza: 2025-12-31
Stipula: 2024-12-19
Stato: Acquisito
Identificativo: 20877
Fonte ufficiale: https://archiviocontratti.cnel.it/ricerca/?idAccordo=225342
--- Testo contratto ---
TESTO
CO
OR
DINATO
DEL
CONTRATTO
COLLETTIVO
NAZIONALE
DILAVORO
PER
IQUADRI
DIRETTIVI
E
PER
IL
PERSONALE
DELLE
AREE
PROFESSIONALI
DELLE
BANCHE
DI
CREDITO
COOPERATIVO
CASSE
RURALI
ED
ARTIGIANE
DEL
9
LUGLIO
2024
(
EDERCASSE
__
™
:
Veli
>
ST/CISL
FI
GIL
[
DITO
(4
We
Me
Vf.
CONTRATTO
COLLETTIVO
NAZIONALE
DI
LAVORO
PER
|QUADRI
DIRETTIVI
E
PER
IL
PERSONALE
DELLE
AREE
PROFESSIONAL
I
DELLE
BANCHE
DI
CREDITO
COOPERATIVO
CASSE
RURALI
ED
ARTIGIANE
ilgiorno
19
dicembre
2024,
in
Firenze
tra
Federcasse
—
Federazione
Italiana
delle
Banche
di
Credito
Cooperativo
Casse
Rurali
ed
Ar
tigiane
rappresentata
dalla
Delegazione
Sindacale
nell
e
persone
del
suo
Presidente
Matteo
Spanò
e
da
Enrica
Cavall
i,
Luca
Occhialini,
Nico
la
Paldino,
Paolo
Stra,
Ch
ristian
Tanner
con
l'assistenza
del
Direttore
General
e
Sergio
Gatti
e
del
Servizio
Affari
Sindacali
e
del
Lavoro
in
persona
del
responsabile
Do
me
nico
Ruggeri,
Chiara
Palmisciano
,
Donato
Riviezzo,
Chiara
Febi,
Ciro
Battiloro
e
con
ilPr
of.
Avv.
Felice
Testa,
con
ilco
in
volgimento
delle
Capogruppo
dei
Gru
ppi
Bancari
Cooperativi
Cassa
Centrale
Banca
S.p.A.
con
Pasquale
Del
Buono,
Responsabile
Servizio
Welfare,
Relazioni
Sindacali
e
Normativa
del
Lavoro,
e
Bettina
Petroni,
Iccrea
Banca
S.p.A.
con
Massimiliano
Calvi,
Responsabile
Relazioni
Indus
triali
Compensation
e
Pianificazione
Organico,
e
Olga
Lilla,
Responsabile
Relazioni
Industriali
di
Gruppo
e
Normativa
del
lavoro,
della
Istituzione
di
garanzia
IPS
Raiffeisen
in
persona
di
Luisa
Nena,
Responsabile
Gestione
del
personale
e
Diritto
del
Lavoro
e
di
Diego
Landi
responsabile
del
Servizio
Relazioni
Sindacali,
Assistenza
Legale,
Istituzionale
e
BCC
della
Federazi
one
To
scana
Banche
di
Credito
Cooperativo.
Federazione
Autonoma
Bancari
Italiani
(FABI)
rappresentata
da:
Sileoni
Lando
Maria,
Segretario
Gen
erale;
la
Segreteria
Nazionale,
De
Filippis
Giuliano,
Pari
Matt
ia,
Casini
Franco,
Scarin
Mauro;
iSegretari
Nazionali,
Bertinotti
Gianfranco
Luca,
Ginese
Daniele,
Mercaldo
Elisabetta,
Milazzo
Carlo,
Morelli
Mauro,
Xausa
Giuliano;
il
Presidente
del
Comitato
Direttivo
Centrale,
Bossola
Mauro;
icomponenti
del
Comitato
Dire
ttivo
Centrale,
Aina
Mario,
Amenta
Emanuele,
Arisi
Marco,
Azzolin
Delfo,
Baldassarra
Paolo,
Bartesaghi
Carlo,
Bau'
Michele,
Biondino
Ernesto,
Cefaloni
Stefano,
Cerrone
Paolo,
Cervi
Cristian,
Citterio
Paolo,
Cogli
Ciccarelli
Pa
ola,
Colombo
Renato,
Comucci
Leonardo,
Corviseri
Andrea,
De
Marchi
Emanuele,
Di
Cola
Vanessa,
Di
Viesti
Giulia,
Falpo
Flaminia,
Fasano
Guido,
Fontana
Gianpaolo,
Frigeri
Alessandra,
Frontini
Alessandro,
Imperio
Giuseppe,
Manzoni
Cri
stian,
Marras
Roberto,
Mazzoldi
Piergiuseppe,
Mazzucc
hi
Domenico,
Mercurio
Roberto,
Motta
Gaetano,
Necchi
Ettore,
Perosce
Simona,
Peschechera
Maria
Angela,
Raffa
Carmelo,
Saporito
Vincenzo,
Sboro
Antonella,
Seghezza
Stefano,
Simonetti
Enrico,
Stramenga
Caterina,
Tessadrelli
Mauro,
Torraco
Cosimo,
Tucci
Cassandra,
Untersulzner
Ulrich,
Vanoncini
Alessandro,
Zaramella
Maurizio.
Federazione
Italiana
Reti
dei
Servizi
del
Terziario
(First/Cisl)
rappres
entata
da:
Riccardo
Colombani,
Segretario
Generale;
Alessandro
Delfino,
Claudio
Pellegriti,
Pier
Paolo
Merlini,
Sabrina
Brezzo,
componenti
della
Segreteria
Nazionale,
assistiti
da
Gianluca
Pernisco,
Coordinatore
e
dagli
altri
componenti
di
Cooperfirst
Nazionale:
Elena
Be
lt
rami,
Marco
Lenzini,
Massimo
Fornasiero,
Stefano
Nannetti;
hanno
inoltre
contributo
alle
attività
icomponenti
sia
dell'Organo
Collegiale
di
Cooperfirst
Nazionale
che
delle
segreter
ie
SAS
dei
Gruppi
Bancari
Cooperativi:
Agnese
Giurano,
Alberto
Giordano,
Alessandro
Scorsini,
Alfonso
Borroni,
Andrea
Di
Noia,
Andrea
Mattace
Raso,
Antonio
De
Martin,
Attilio
Benatti,
Baldassare
Mangiaracina,
Denis
Antonio
Papais,
Federico
Boschi,
Fernando
Frezzotti,
Francesca
Bielli,
Gamal
Wadan,
Linda
Braschi,
Luisa
Coltro,
Marco
Belardinelli,
Marco
Rosati,
Massimiliano
Gagliardi,
Nicola
Craveri,
Nicola
Spinetti,
Paolo
o
Pierluigi
Bordoni,
Renzo
Pastr
ello,
Riccardo
Castellani,
Riccardo
Ghisi,
Rosario
|
FEDERCASS
[
AT
,
4
|
rpg
7‘
RABI
FI
ISL
F
IL
UGL
CREDITO
MI
Giuliano,
Silvia
Lambert
ini,
Stefano
Del
Giudice,
Valentina
Brand
i,
con
la
collaborazio
ne
di
Pa
olo
Giuseppe
Grignasch
i
e,
per
la
comunicazione,
di
Silvio
Brocchieri.
-
Fed
erazione
Italiana
Sindacale
Lavoratori
Assi
curazioni
e
Credito
(Fisac-Cgil)
rappresentata
dalla
Segretaria
General
e
Susy
Esp
osito
e
dai
Se
gretari
Nazionali
Bruna
Belmonte,
Chiara
Canton,
Cristiano
Hof
fmann,
Fancisco
Genre,
Paolo
Fidel
Mele,
Riccardo
Sanna,
Giacomo
Sturniolo;
con
il
Diri
gente
Nazionale
Responsabile
del
Coordiname
nto
Nazionale
BCC/CRA
Fabrizio
Petrolini,
nonché
i
Dirig
enti
Nazionali
componenti
del
Coordinamento
Nazionale
BCC/CRA
Daniele
Babolin,
Paolo
Carravetta,
Enrico
Chiavacci,
Mirco
Di
Marzio,
Luca
Dovigo,
Diego
Frazzini,
Orazio
Gerardo,
Riccardo
Gresele,
Marcello
Ingrassia,
Danilo
Loffreda,
Catia
Pigliapoco,
Antonio
Maiorano,
Marc
o
Marchi,
Pier
Giuseppe
Par
isi,
Raffaele
Pisano,
Vincenzo
Popoli
zio,
Roberta
Salam
oni,
Mar
ia
Rosaria
Sarpedone,
Pa
lm
a
Giovanna
Zambetta.
-
Unione
Generale
del
Lavoro
Credito
e
Assicurazioni
(UGL
CREDITO)
rappresentata
da:
Ennio
Occhipinti,
Segretario
Nazionale
Responsabile;
dai
Segretari
Nazionali
Domenico
Pota,
Patrizia
Corvi,
Pietro
Canu,
Francesco
Rov
ere,
Pi
erluigi
Masiero;
dai
Dirigenti
Nazionali
Flavia
Mattiussi,
Lore
dana
Giannetta,
Morena
Sittaro,
Federico
Guidi,
Vittorio
Carioli,
Pasquale
Urbano,
Claudio
Catinoni.
-
UIL
Credi
to
eAssicurazioni
(Uilca)
rappresentata
da:
Fulvio
Fu
rlan
Segr
etario
Generale;
dalla
Segreteria
Nazionale
in
persona
di:
Filippo
Arena,
Emanuele
Bartolucci,
Giusepp
e
Bilanzuoli,
Giuseppe
Del
Vecchio,
Luca
Faietti,
Massimilia
no
Pagani,
Giovanna
Ricci
e
Mariangela
Verga;
dalla
Segreteria
di
Coordinamento
Nazionale
BCC
in
persona
di:
Paolo
Crielesi
(Coordinatore),
Giovanna
Cellini
Degli
Innocenti,
Alessandro
Dalla
Bona,
Rober
to
Greci,
Claudio
Giul
iano
Gul
lo,
Marco
Mariani,
Roberto
Mameli,
Manuel
Pettinello,
Claudia
Sch
ina,
Giuseppe
Vaccarella,
coadiuvata
da
Giovanni
Gianninoto
e
Maurizio
Guarn
ieri.
si
è
completata
la
redazione
del
testo
coordinato
del
Contratto
Collettivo
Nazionale
di
Lavoro
per
iquadri
direttivi
e
per
il
personale
delle
aree
prof
essionali
delle
Banche
di
Credito
Cooperativo
-Casse
Rurali
ed
Artigiane
stipulato
il9
luglio
2024,
in
sostituzione
del
C.C.N.L.
111
giugno
2022.
(
FEDERCASS
fb4
Ly
ISLFIILUGLgp»|i
PARTE
GENERALE
ABI
FEDERCA
CAPITOLO
|
AREA
CONTRATTUALE
Art.
1
Ambito
di
applicazione
del
con
tratto
Destinatari
del
presente
Contratto
Collettivo
Nazionale
di
Lavoro
sono:
-
le
Banche
di
Credito
Cooperativo/Casse
Rurali
ed
Artigiane,
di
cu
i
all
'art.
33
del
D.
Lgs.
385/1993
e
successive
mod
ifiche
e
integrazioni,
e
le
altre
Aziende
controllate
che
svolgono
attività
creditizia
o
finanziaria
ai
sensi
dell'art.
1
del
D.
Lgs.
385/1993
e
successive
modifiche
e
integrazioni,
o
strumentale
ai
se
nsi
dell'art.
10
del
medesimo
decreto,
che
siano
aderenti
a
Federcasse,
anche
tramite
le
Federazioni
locali;
—
le
società
facenti
parte
di
Gruppo
Bancario
Cooperativo
ivi
compresa
la
Capogruppo
e
gli
Organismi
indicati
nell'elenco
Allegato
B).
Il
presente
contratto
contiene
una
disciplina
unitaria
ed
inscindibile
dei
rapporti
di
lavoro
del
personale
inquadrato
nella
categoria
dei
quadri
direttivi
e
nelle
aree
professionali.
Per
alcune
attività,
o
processi
efasi
lavora
tive,
o
raggruppamenti
di
attività
organizzativamente
connesse,
sono
previste
nel
presente
con
tra
tt
o
specifiche
regolamenta
zioni
in
tema
di
orario
e
di
inquadramenti
al
fine
di
addivenire,
con
la
necessaria
gradualità
temporale,
ad
una
di
sciplina
coerente
con
ilmercato
di
riferimento.
AI
personale
interessato
da
processi
di
riorganizzazione/razionalizzazione
la
cui
realizzazione
può
comportare
anche
l'eventuale
allocazione
di
personale
e
di
attività
a
soc
ietà
non
contr
ollate,
per
le
attività
di
cui
all'articolo
3
che
segue,
è
garantita
l'applicazione
del
presente
contratto
con
le
relative
specificità.
La
garanzia
vale
anche
nei
confronti
del
personale
che,
per
l'espletamento
delle
medesime
attività,
verrà
successivamente
assunto
dalle
predette
società.
Nei
casi
in
cui
l'attività
di
gestione
dei
c.d.
"NPL"
e/o
"UTP"
e
ilrelativo
personale
siano
allocati
a
società
non
controllate,
al
personale
ceduto
inte
ressato
da
ll'operazione
e
già
destinatario
del
presente
contratto
nazionale
continuerà
ad
applicarsi
la
disciplina
dello
stesso
contratto
nazionale
tempo
per
tempo
vigente.
La
garanzia
vale
anche
nei
confronti
del
personale
che,
per
l'espletamento
delle
medesime
attività,
verrà
successivamente
assunto
dalle
predette
società.Nei
casi
di
cui
ai
due
commi
precedenti,
si
darà
luogo
alla
procedura
di
legg
e
e
di
contratto
che
dovrà
comunque
coinvolgere
sia
l'Azienda
acquirent
e
che
alienante
nonché
l'eventuale
ceduta,
e
dovrà
tendere
ad
individuare
soluzioni
idonee
in
ordine
agli
aspetti
occupazionali,
alla
formazi
one,
allo
sviluppo
dei
livelli
professionali
ed
al
mantenimento
dei
trattamenti
economici
e
normativi.
L'Azienda
ali
enante
potrà
cedere
le
attività
in
questione
a
condizi
one
che
l'acquirente
si
impegni
ad
applicare
il
presente
contratto
con
le
relative
specificità
e
demandi
ed
a
fare
assumere,
in
caso
di
successiva
ce
ssi
one,
ilmedesimo
impegno
al
nuovo
acquirente.Le
attività
di
carattere
complementare
e/o
accessorio,
per
le
quali
è
possibile
sia
Ifapplicazione
dei
contratti/complementari
che
saranno
concordati
dalle
Parti
sia
l'appalto
anch
ad
aAziende
FED
SSE
FI
CISL
FIS
GIL
che
non
applichino
il
presente
4.
C.C.N.L.
in
quanto
appartenent
i
ad
altri
settori,
sono
indicate
al
successivo
articolo
4.
kK
Ilpresente
contratto
non
si
applica
ai
rapporti
di
lavoro
del
personale
espre
ssamente
assunto
e
normalmente
adibito
a
servizi
o
gestioni
sp
eciali,
diversi
da
quelli
di
esattoria
,
non
aventi
diretta
relazione
con
l'esercizio
delle
funzioni
di
cui
al
primo
comma
del
presente
articolo.
Dichiarazioni
delle
Parti
Le
Parti
stipulanti
si
impegnan
o,
in
presenza
di
evoluzioni
di
assetti
societari,
ad
incontrarsi
per
esaminare
congi
untamente
l'appartenenza
all'area
contrattuale
del
presente
C.C.N.L.
Nei
casi
di
processi
di
allocazione
di
personale
e
di
attività
a
socie
tà
non
controllate
che
applichino
altro
contratto
di
contenuto
comparabile,
le
parti
interessate
dai
predetti
processi
si
incontreranno
per
disciplinare
gli
opportuni
raccordi.
In
coerenza
con
il
presupposto
condiviso
dell'u
nicità
del
Movimento
come
valo
re,
le
Parti
auspicano
che
si
realizzi
l'adozione
del
presente
contratto
nell'ambito
delle
Aziende
dell'intero
Movimento.
Art.
2
Nozione
di
controllo
Ai
fini
dell
a
valutazione
dell'esistenza
del
controllo
societario,
di
cui
all'art.1,
le
Parti
fanno
riferimento
alla
previsione
di
cui
all'art.
2359
eCod.
civ.,
primo
comma,
nn.
1
e
3
ed
ai
sensi
dell'art.
37-bis
del
D.
Lgs.-1°-settembre-1993-n-385
385/1993
e
successive
modifiche
e
integra
zioni,
recante
il“Testo
unico
delle
leggi
in
materia
bancaria
e
creditizia”.
È
altresì
da
riconoscere
come
controllata
la
soci
età
part
ec
ipata
che,
per
vincoli
di
committenza
o
contrattuali
intervenuti
con
aAzienda
o
aAziende
del
Sistema,
sv
olga
per
esso
o
essi
attività
prevalente,
compresa
nell’area,
etale
da
det
er
minarne
la
sussistenza,
essendo
perciò
carente
di
autonomia
economica.
Disposizione
di
attuazione
Le
Parti
stipulanti
si
riservano
di
valutare
gli
eventuali
adattamenti
da
apportare
alla
disciplina
di
cui
al
Capitolo
|in
tema
di
cont
roll
o
societario
in
relazione
a
quanto
disposto
dal
D.
Lgs.
settembre-1993-n--385
385/1993,
recante
il
“Testo
unico
delle
leggi
in
materia
bancaria
e
creditizia”
e
successive
modificheazieni
efe
integrazioni.
Dichiarazione
delle
Parti
Con
riferimento
alle
società
controllate
di
cui
all'art.
2359
Cod.
civ.,
primo
comma,
nn.
1
e
3,
che
svolgano
attività
diversa
da
quella
bancaria,
fin
an
ziar
ia
o
strumentale,
anche
al
di
fuori
del
Sistema
del
Credito
Cooperativo,
possono
essere
definite
int
‘se
aziendali
finalizzate
all'applicazione
del
presente
contratto,
anche
mediante
le
misure
dei
FE
CASSE
contratti
complementari
di
cui
all’art.
4.
Tali
intese
sono
raggiunte
con
la
necessaria
partecipazi
one
del
le
Parti
stip
ulanti.
Art.3
Attivitacherichiedonospecificheregolamentazioni
Si
individuano
le
seguenti
attività
cuisi
applicano
le
specifiche
regolamentazioni
di
cui
ai
commi
successivi:
lintermediazione
mobiliare:;
Lleasing
e
Factoring:;
Gcredito
al
consumo;
Ggestione
delle
carte
di
credito
e
debito
e
sistemi
di
pagamento:;
Gcentri
servizi,
relati
vamente
alle
attività
di
tipo
amministrativo/contabile,
non
di
sportello,
svolte
in
maniera
accentrata
(strutture
interregionali
o
locali),
di
supporto
operativo
alle
seguenti
specifiche
attività
creditizie:
NOUS
—
nell’are
a
sistema
di
pagamento:
bonifici
Italia
da/verso
clienti;
utenze;
portafog
lio
carta
ceo
ed
elettronico
da
clienti
e
corrispondenti;
carte
di
credito
e
di
debito;
imposte
e
tasse;
enti
pr
evidenziali;
assegni
circolari/bancari;
—
nell’are
a
estero:
crediti
documentari
e
portafoglio
es
tero;
bonifici
es
tero;
girofondi
finanziari;
—
nell’area
finanza:
amministrazione
e
re
golamento
titoli
italiani
in
po
rta
foglio
non
residenti;
prodotti
derivati
trattati
su
mercati
regolamentati;
prodotti
derivati
OTC;
forex/money
market;
depositi;
-
nell’areatitoli:
custodia
titoli;
amministrazione
azioni
e
obbligazioni;
regolamenti
c/cifra
e
franco
va
luta;
banca
depositaria;
fondi
di
gestione;
GPM/rispa
rmio
gestito;
informativa
societaria;
—
nell’area
supporto:
anagrafe;
conti
correnti;
—
nell’area
servizi
generali:
contabilità,
ivi
compresa
quella
fornitori;
F)
Ggestione
amministrativa
degli
immobili
d'uso:;
G)
Sservizi
o
reparti
centrali
o
periferici,
di
elaborazione
dati,
anche
di
tipo
consortile.
Orari
di
lavoro
Le
specifiche
regolamentazioni
in
materia
di
orari
di
lavoro
per
le
attività
di
cui
alcomma
1che
precede
sono
contenute
nel
Capitolo
XX
del
prese
nte
contratto.
InquadramentiPer
le
attività
di
cui
al
comma
1al
personale
assunto
successivamente
alla
data
di
stipulazione
del
6-6:
C.C.N.L.
7.12.20
00
si
applica
la
seguente
declaratoria
di
inquadramento:
FEDERCASSE
ISL
FI
GIL/
—
lelavoratrici
e/o
ilavoratori
che
son
o
sta
bilmente
incaricati
dall'Azienda
di
svolge
re,
in
via
conti
nuativa
e
prevalente,
compiti
di
carattere
amministrativo
e/o
contabile
,
o
tecnico,
nel
rispetto
di
procedure
semplici
e
standardizzate,
con
input
prevalentemente
predefiniti
e
con
limitato
grado
di
autonomia
funzionale,
sono
inquadrati
nella
2°
area
professionale,
2°
livello
retributivo.
Per
iservizi
di
elaborazione
dati:
—
lePartisi
riservano
di
definire
entro
120
giorni
dalla
stipula
del
6-6:
C.C.N.L
.
7.12.2000
spec
ific
he
regolamentazioni
che
dovranno
tener
conto
del
processo
di
evoluzione
in
atto
della
gestione
dell'informatica
del
Sistema
del
Credito
Cooperativo
e
della
specificità
di
tale
gestione
caratterizzata
da
una
innovativa
ripartizione
di
competenze;
—
inognicaso,
in
occasione
della
pr
ossima
contrattazione
di
secondo
livello
si
procederà
ad
un
riesame
delle
discipline
in
atto
in
tem
a
di
inquadrament
i
per
adeguarle
ai
principi
suesposti
ed
in
coerenza
con
gli
obiettivi
generali
del
presente
contratto,
anche
per
quel
che
attiene
a
eventuali
sistemi
già
esistenti
di
progressione
economica
e/o
di
carriera.
Art.
4
Attività
complementari
e/o
acces
sorie
appaltabili
Le
attività
complementari
e/o
accessorie
appalt
abi
li
sono
identificate,
indicativamente,
come
segue:1.
Sservizio
portafoglio
(escluse
quelle
di
cui
all'articolo
3,
lett.
E)
e
cassa/trattazione
asse
gni;
lavorazioni
di
data
entry
relative
ad
attività
di
back
office:;
2.
Ftrattamento
delle
banconote
(ammazzettamento,
contazione,
cernita,
etc.);
trattamento
della
corrispondenza
e
del
materiale
contabile;
trasporto
valori;
3.
Aattività
di
supporto
tecnico/funzionale
per
self-banking,
PO
S,
electronic
banking
e
banca
telefonica:;
4.
Ggestione
di
archivi,
magazzini,
economa
to
(approvvigionamento
di
materiali
d'uso);
servizi
centralizzati
di
sicurezza;
vigilanza.
Chiarimento
a
verbale
Per
“lavorazioni
di
data
entry
relative
ad
attività
di
back
office”
si
intendono
quelle
concernenti
attività
ausiliarie,
amministrative
e
contabili
quali
la
gestione
degli
strumenti
di
pagamento
elettronici,
iltrattamento
assegni
ed
effetti,
l'inserimento
dati
negli
archivi
inform
atic
i.
Contratti
complementari
Per
le
attività
di
cui
al
presente
articolo
sui
temi
che
seguono,
con
l'obiettivo
di
convergere
verso
costi
competit
ivi
con
ilmercato
di
riferimento,
si
applicano
le
seguenti
previsioni:
-
orario
di
lavoro
settimanale
di
40
ore
nei
confronti
del
personale
assunto
o
adibito
a
tali
attività
successivamente
al
1°
gennaio
2023;
in
tale
ultima
fattispecie
si
procederà
al
FED
ASSE
riconoscimento
a
titolo
di
riduzione
dell'orario
di
lavoro
di
2
ore
e
30
minuti
per
il
numero
delle
settimane
effettivamente
lavorate
nell’anno;
—
inquadramento
del
personale
trami
te
l'applicazione
della
declarator
ia
di
cui
all'art
icolo
che
precede
(specifich
e
regolamentazioni)
nei
confronti
del
personale
assun
to
successivamente
al
1°
gennaio
2023;
—
tabelle
retributive,
per
le
quali
dovrà
prevedersi
una
riduzione
in
mi
sura
pari
al
18%
nei
confronti
del
persona
le
assunto
successivamente
al
1°
gennaio
2023.
KAKÀ
Eventuali
future
nuove
attività,
diverse
da
quelle
suindicate,
che
richiedano,
anche
in
relazione
a
quanto
previsto
al
comma
2,
punto
15
,
dell’art.1
del
D.
Lgs.
385/1993,
specifiche
regolamentazioni
o
contratti
comp
lem
en
tar
i
ai
se
nsi
della
presente
no
rma;-potranno
essere
individuate,
su
istanza
di
ciascuna
delle
Parti,
in
successivi
momenti
di
verifica.
Art.5
Appalti
Gli
appalti
di
servizi
ad
Aziende
terze
che
non
applicano
ilpresente
contratto
vanno
comunicati:
-—
nell’ipotesidicuiall’art.
8,
lett.
a),
alle
Segreterie
locali
delle
Organizzazioni
sindacali,
dalle
Federazioni
Llocali
o
dalle
Casse
e
Società
aderenti
alla
Federazione
Raiff
eisen,
per
il
tramite
di
questa;
—
nell’ipotesidi
cui
all'art.
8,
lett.
b),
alla
Delegazione
sindacale
di
Gruppo,
dalle
Capogruppo
di
Gruppo
Bancario
Cooperativo;
—
nell'ipotesi
di
cui
all'art.
8,
lett.
c),
alle
Rappresentanze
sSin
dacali
aAziendali
costituite,
dalle
Azie
nde.
Allo
scopo
di
con
sentire
una
più
efficace
tutela
delle
lavoratrici
e
dei
lavoratori
per
quanto
concerne
ilrispetto
degli
obblighi
previsti
in
materia
di
prestazioni
di
lavoro,
nei
contratti
per
gli
appalti
suddetti
vanno
sempre
inserite
apposite
clausole
che
obblighino
le
Aziende
appaltatrici
alla
osservanza
delle
di
sposizioni
contrattuali
collettive,
oltre
che
delle
norme
sulle
assicurazioni
sociali
e
di
sicurezz
a
del
lavoro,
pertinenti
al
settore
di
attività
proprio
delle
medesime
Az
ie
nde.
In
particolare,
in
materia
di
sicurezza
del
lavoro,
l'Azienda,
come
previsto
dal
D.
Lgs.
81/2008
e
successive
modifiche
ed
integrazioni,
verificherà
l'idoneità
tecnico
professionale
delle
imprese
appaltatrici
in
relazione
ai
lavori
da
affidare
in
appalto
e
fornirà
loro
dettagliate
informazioni
sui
rischi
specifici
esistenti
nell'ambiente
in
cui
sono
destinate
a
operare
e
sulle
misur
e
di
preve
nzione
e
di
emergenza
adottate
in
relazi
one
alla
propria
attività.
Previa
intesa
tra
Azienda
appaltante
e
Azienda
appaltatrice,
il
personale
di
quest'ultima
operante
nei
locali
dell'Azienda
appaltante
può
fruire
dei
servizi
di
mensa,
degli
spogliato
i,
nonché
dei
presidi
sanitari
d'emergenza,
esistenti
in
Azienda.
Per
quanto
riguarda
le
attività
di
intermediazione
finanziaria
e
quelle
intrinsecamente
ordinate
e
funzionali
a
tale
intermediazione,
gli
appalti
ad
enti
o
a
società
esterni
all'area
contrattuale
possono
congernere
soltanto
attività
complementari
e/o
accessorie.
FE
CASSE
UGL
C
L'Azienda
che
decide
un
appalto
di
cui
al
precedente
comma
ne
dà
comunicazione
motivata,
con
le
modalità
di
cui
al
primo
comma,
e
sirende
immediatamente
disponib
ile
per
la
proced
ura
di
informazione
e
consultazione.
La
procedura
è
fina
lizzata
a
valutare
e,
ov
e
occorra,
a
contrattare
in
merito
alle
ricadute
successive
all'affidamento
dell'appalto
sui
livelli
occupazionali
in
atto,
ivi
compre
si
gli
effetti
su
qualifiche
e
mobilità
ed
ha
riferimento,
in
particolare,
an
che
agli
interventi
per
la
riqualificazione,
ove
occorrano
cambiamenti
di
ma
ns
ioni.
La
procedura
ha
la
durata
di
venticinque
giorni,
al
termine
dei
quali
l'
Azienda
può
re
nd
ere
operativa
la
decision
e.
Entro
iprimi
cinque
giorni
dopo
quello
nel
corso
del
quale
l'Azienda
ha
dato
la
comunicazione
di
cui
al
sesto
comma,
le
Organizzazioni
sindacali
nazionali
possono
a
loro
volta,
ove
ritengano
di
riconoscere
imotivi,
informare
la
Federazione
italiana
che
considerano
l'a
ppalto
deciso
dall’Azienda
non
corrispondente
alle
norme
contrattuali,
indicandone
le
ragioni
e
soll
eci
ta
ndo
l'avvio
di
una
procedura
di
esa
me
e
confronto
che
deve
esaurirsi
entro
isuccessivi
quindici
giorni.
Tale
eventuale
intervento
non
interrompe
la
procedura
di
cui
sopra.
L'Azienda
la
quale
abbia
deliberato
di
indire
appalto
concernente
attività
complementari
e/o
accessorie
di
cui
sopra,
fino
al
compimento
del
termine
della
procedura
pre
vista
non
sottoscr
ive
co
nt
ratti
relativi
a
tale
appalto
o
sottoscrive
con
ris
erva.
Raccomandazione
delle
Parti
All'atto
della
stipula
di
un
rinnovo
di
un
contratto
di
appalto
con
diversa
società
appaltatrice,
le
Aziende
committenti
promuoveranno
in
capo
all’appaltatore
subentrante
l'introduzione
nel
contratto
di
appalto
di
una
“clausola
sociale”
a
garanzi
a
di
soluzioni
di
salvagua
rdia
occupazionale
per
ilpersonale
già
imp
egnato
a
tempo
indeterminato
nel
precedente
appalto
da
almeno
sei
mesi.
Art.
6
Definizioni
contrattuali
Nell'ambito
del
presente
contratto
le
disposizioni
riferit
e
alle
Aziende
riguardano
tutti
gli
Organismi
destinatari
del
contratto
stesso,
mentre
quelle
riferite
alle
Banche
di
Credit
o
Cooperativo/Casse
Rurali
ed
Artigiane
riguardano
soltanto
le
Banche/Casse
medesime.
Le
Federazioni
locali
e
le
Organizzazioni
sindacali
locali,
cui
fa
riferimento
ilpresente
contratto,
sono
quelle
(facenti
capo
alle
Parti
stipu
lanti
il
presente
contratto)
esistenti
a
livello
regionale
o
interregionale,
salvo
che
per
le
Provincie
autonome
di
Trento
e
Bolzano,
per
cui
sono
quelle
esistenti
a
livello
provinciale.
|termini
previsti
dal
presente
contratto
che
non
siano
espressamente
ordinati
sulla
base
di
giorni
lavorativi,
sono
da
intendere
costituiti
da
giorni
di
cale
ndario.UG
[FO
Condizioni
più
favorevoli
Restano
impreg
iudi
cate
le
condizioni
più
favorevoli
laddo
ve
acquisite
dai
singoli
dipendenti.
Eventuali
assegni
personali
devono
essere
tenuti
distinti
dalle
voci
retributive
previste
dal
presente
contratto.
FE
CASSE
FIR
L
FI
I
CAPITOLO
II
SISTEMA
DI
RELAZIONI
SINDACALI
Art.8
Assetticontrattuali
Le
Parti
concordano
che
gli
assetti
contrattuali
di
Categoria
prevedono:
—
un
primo
livello
di
contratta
zione
con
il
Contratt
o
Collet
tivo
Nazionale
di
Cate
goria
di
durata
tri
ennale
per
la
parte
normativa
e
per
que
lla
economica,
che
ha
la
funzione
di
garantire
la
certez
za
dei
trattamenti
normativi
ed
economici
per
tutte
le
lavora
trici
e
tutti
ilavoratori
del
Credito
Cooperativo
ovunque
impiegati
nel
territorio
nazionale;
-
unsecondolivello
di
con
trattazione
pe
rle
materie
delegate,
in
tutto
o
in
parte,
dal
presente
contratto
collettivo
e
dalla
legge:
a)
locale,
per
quanto
riguarda
ilpersonale
delle
Federazioni
locali
e
per
ilpersonale
delle
Casse
e
Società
aderenti
alla
Federazione
Raiffeisen;
b)
di
gruppo,
per
quanto
riguarda
il
pe
rsonale
dipendente
delle
Banche
di
Credito
Cooperativo/Casse
Rurali
ed
Artigiane
aderen
ti
e
delle
Aziende
controllate,
fac
enti
parte
di
Gruppo
Bancario
Cooperativo,
intendendosi
per
tale
l'insieme
composto
dalla
Capogruppo,
dalle
Banche
di
Credito
Cooperativo/Casse
Rurali
ed
Artigiane
aderenti
e
dalle
so
cietà
bancarie,
finanziarie
e
strumentali
controllate
ai
sensi
dell'art.
2
del
presente
e+6:n4.
C.C.N.L.;
c)
aziendale,
per
quanto
riguarda
ilpersonale
delle
Aziende
diverse
da
quelle
di
cui
alle
precedenti
lett.
a)
e
b),
destinatarie
del
presente
ec:
C.C.N.L.
ai
sensi
dell'art.
1,
comma
1.
AI
secondo
livello
di
contrattazione
verranno
trattate
le
materie
e
gli
istituti
oggetto
di
espresso
demando
da
parte
della
legge
e
del
presente
contratto
nazionale,
comunque
diversi
e
non
ripetitivi
rispetto
a
quelli
retributivi
propri
del
contratto
nazionale,
secondo
le
modalità
e
gli
ambiti
di
applicazione
definiti
dal
contratto
stesso
che
stabilisce
anche
la
tempistica
—
secondo
il
principio
de
ll'autonomia
dei
cicli
negoziali
—
le
materie
nelle
quali
detta
contrattazione
di
secondo
livello
si
articola.
Nell'ambito
della
contrattazione
di
secondo
livello
in
applicazione
dei
principi
di
sviluppo
inclusivo
e
partecipato
dei
territori
e
delle
comunità
locali,
nonché
allo
scopo
di
continuare
a
creare
sinergie
efavorire
le
economie
di
territorio
e
di
prossimità,
le
BCC-CRA
di
cui
al
comma
1,
secondo
alinea,
lett.
b)
del
presente
articolo,
o
gruppi
di
esse,
anche
per
il
tramite
delle
Federazioni
Llocali
o
delle
Capogrupp
o,
nel
rispetto
del
quadro
di
riferimento
disposto
dalla
Contrattazione
integrat
iva
di
Gruppo
(regole
e
limiti
di
spesa,
criteri
EWS/risk
based)
definiranno:—
accordi
perla
disciplina
relativa
alla
individuazione
e
fruizione
dei
beni
e
servizi
di
welfare
di
cui
al
secondo
alinea
del
comma
1,
dell'art.
29
del
presente
66h:
C.C.N.L.
(qualità
della
vita,
sostegno
al
benessere
dei
dipendenti
ed
alla
famiglia),
anche
rispetto
alle
risorse
economiche
rivenienti
dalla
co
nversione
del
Valore
di
Produttività
Aziendale,
come
determinato
dalla
Contrattazione
integrativa
di
Gruppo.
In
mancanza
di
tale
disciplina
di
[
[.
reDegBisse
/
Y
FIRS
AASL
F
pe
UG
DJ
a
/
12
_/IRABIU
prossimità,
troverà
applicazione
qua
nt
o
comunque
previst
o
in
materia
dalla
Contrattazione
integrativa
di
Gruppo;
-
accordi
relativi
alla
formazione
tecnico-identit
aria
(inizia
tive
formative
locali
correlate
alla
mutualità
prevalente,
revisi
one
cooperativa,
contrattazione
naz
io
nale
e
altre
materie
di
interesse
sindacale,
sviluppo
inclusivo
dei
territori
e
occupazione
giovanile),
anche
per
l'accesso
alle
risorse
mirate
al
sostegno
dei
territor
i.
Gli
En
ti
bilaterali
costituiti
dalle
Federazioni
a
livello
locale,
regionale
o
provinciale,
in
materia
di
assistenza
e
previdenza
del
personale,
formazione
e
sostegno
all'occ
upazione,
continuano
ad
operare
per
irispettivi
ambiti
e
competenze,
secondo
le
specifiche
prerogative
e
titolarità
funzionali.|contratti
collettivi
di
secondo
livello,
conclusi
con
le
Organizzazioni
sindacali
stipulanti
il
contratto
nazionale,
possono
definire,
anche
in
via
sperimentale
e
temporanea,
al
fine
di
favorir
e
lo
sviluppo
economico
ed
occupazion
ale,
ovvero
per
contenere
gli
effet
tieconomici
e
occupazionali
derivanti
da
situazioni
di
crisi
aziendale
o
da
rilevanti
ristrutturazioni
e/o
riorganizzazioni,
specifiche
intese
modificative
di
regolamentazioni
anche
disciplinate
da
l
6d
C.C.N.L.
di
Categoria
relativamente
alle
materie
della
prestazione
lavorativa,
dell'orario
di
lavoro
e
dell’organizzazione
del
lavoro.
Art.9
Decorrenzeescadenze
Ilpresente
contratto
decorre
dalla
data
di
stipulazione,
salvo
quanto
previsto
in
singole
norme,
e
scade
il31
dicembre
2025
2022.
Art.
10
Procedura
di
rinnovo
—
Apposito
elemento
della
retribuzione
Le
Organizzazioni
sindacali
dei
lavoratori
stipulanti
si
impegnano
a
presentare
la
piattaforma
a
Federcasse
in
tempo
utile,
per
consentire
l'apertura
delle
trattative
sei
mesi
prima
della
scadenza
del
presente
contratto.
Durante
ilsuindic
ato
periodo
e
pe
r
ilmese
successiv
o
a
detta
scadenza
—
comunq
ue
per
un
periodo
complessivamente
pari
a
sette
mesi
dalla
presentazione
della
piattaforma
se
successiva
—
le
Parti
non
assumeranno
iniziative
unilaterali
né
procederanno
ad
azioni
dirette.
In
caso
di
mancato
rispetto
della
tregua
sindacale
di
cui
sopra,
si
può
esercitare
il
diritto
di
chiedere
la
revoca
o
la
sospensione
dell’azione
messa
in
atto.
Qualor
a
l'inadempienza
sia
di
parte
sindacale,
ilmancato
rispetto
degli
imp
egni
di
cui
sopra
determinerà
—
a
carico
delle
Organizzazioni
sindacali
responsabili
della
violazione
e
previa
disamina
della
situazione
tra
le
Parti
nazionali
—
l'applicazione
dell
e
misure
previste
dall'art.
4,
comma
2,
della
j
;
L.
146/1990
e
successive
modifiche
e
integrazioni,
in
materia
di
contributi
sindacali.
AI
rispetto
dei
tempi
e
delle
procedure
definite
è
condizionata
l'applicazione
del
meccanismo
di
cui
ai
commi
9
e
seguenti
del
presente
articolo.
FED
BR
CASSE
/
i
/
°
(FABI
regia
FIS,
a
UGL
ID
4
|
Tutte
le
Organizzazioni
sindacali
firmatarie
del
presente
contratto
si
impegnano
al
rispetto,
ad
ogni
livello,
del
Contratto
Collettivo
Nazionale
di
Lavoro,
qualora
ilrelativo
accordo
di
rinnovo
sia
sottoscritto
da
Organizzazioni
sindacali
che
rappresentano
il60%
delle
lavoratric
i
e
dei
lavoratori
iscritti,
destinatari
del
contratto
medesimo.
La
rappresentatività
di
cias
cuna
Organizzazione
sindacale
si
determina
considerando
il
numero
delle
lavoratrici
e
dei
lavora
tori
iscritti
determinati
sulla
base
del
numero
complessivo
delle
deleghe
per
l'esazione
dei
contributi
sindacali
che
risultino
rilasciate,
presso
le
singole
Aziende,
in
favore
dell'Organizzazione
sindacale
al
31
ottobre
dell'anno
precedente
come
previsto
dall’Accordo
Nazionale
sulle
agibilità
sindacali
per
la
Categoria
de
l
Credito
Cooperativo
tempo
per
tempo
vigente.
Le
Organizzazioni
sindacali
firmatarie
del
presente
contratto
sottopor
ran
no
ad
un
percorso
di
assemblee
delle
lavoratrici
e
dei
lavoratori,
chiamate
ad
esprim
ersi
con
voto
certificato,
le
ipotesi
di
piattaforma
e
l'accordo
per
ilrinnovo
del
contratto.
Le
Parti
stipulanti
convengono
ch
e,
in
caso
di
mancato
accordo,
dopo
tre
mesi
dalla
scadenza
del
Contratto
Collettivo
Nazional
e
di
Lavoro,
verrà
corrisposto
alle
lavoratrici
e
ai
lavoratori
dipendenti
un
apposito
elemento
della
retribuzione.
L'importo
di
tale
elemento
sarà
pari
al
30%
del
ta
sso
di
inflazione
previsto,
applicato
sul
90,66%
della
vo
ce
stipendio.
Dalla
data
di
decorrenza
dell'accordo
di
rinnovo
del
contratto
nazionale
detto
elemento
cessa
di
essere
erogato.
Chiarimento
a
verbale
Per
la
dinamica
degli
effetti
economici
del
6-64:
C.C.N.L.,
le
Parti
adotteranno,
tempo
per
te
mp
o,
l’indice
previsionale
relativo
all'andamento
dei
prezzi
al
consumo
che
sarà
stato
utilizzato
dalla
maggioranza
dei
settori
che
avranno
rinnovato
ilrelativo
6-6-A+.
C.C
.N.L.
Art.
11
Incontri
a
livello
di
sistema
AI
fine
di
garantire
un
effettivo
coinvolgimento
delle
Organizzazioni
sindacali
dei
lavoratori
che
hanno
negoziato
e
stipulato
ilpresente
contratto
nella
realizzazione
delle
linee
strategiche
del
Sistema
del
Cr
edit
o
Co
operativo,
si
prevede:
—
un
incontro,
correlato
sul
piano
temporale
alla
definizione
delle
line
e
strategiche
del
Sistema
del
Credito
Cooperativo,
di
illustrazione
ed
approfondimento
del
relat
ivo
piano;
—
un
incontro
annuale
per
la
verifica
ed
il
monitoraggio,
attraverso
l'esame
congiunto,
dei
progetti
attuativi
delle
linee
strategiche;
-
incontri
sui
problemi
relativi
all'occupazione
che
siano
attivati
ai
sensi
dell'art.
22.
i
FED
SSE
PISL
FISAC/CGIL
UG
DITO
Art.
11
bis
Relazioni
a
livello
di
Gruppo
Bancario
Cooperativo
1.
Nell'ambito
dei
Grup
pi
Banc
ari
Cooperativi
è
istituita
una
Delegazione
Ssindacale
di
Gruppo
della
quale
possono
far
parte
idirigenti
degli
Organismi
sindacali
aziendali
costit
uit
i
ai
sensi
dell'art.
19
delle
Leg
ge-
20-maggio-1970,-n-300
L.
300/1970
e
successive
modifiche
e
integr
azioni,
presso
le
Banche
di
Credito
Cooperativo/Casse
Rurali
ed
Artigiane
aderenti
e
le
Aziende
facenti
parte
di
Grupp
o
Bancario
Cooperati
vo
di
cui
al
comma
1,
lettera
b)
dell'articolo
8,
che
compongono
il
Gruppo
Bancario
Cooperativo
interessato.
|Segretari
Nnazionali
delle
Organizzazion
i
sindacali
int
egra
no
la
Delegazione
Ssindacale
di
Gruppo.
Agli
incontri
disciplinati
dal
presente
articolo
posso
no
prendere
parte
iBdirigenti
sindacali
delegati
dal
le
Segrete
rie
Nnazionali
delle
Organizzazioni
sindacali
stipulanti
la
contrattazione
collett
iva
nazionale
di
lavor
o
di
Fe
dercasse.
La
Capogruppo
ha
facoltà
di
farsi
assistere
da
Fe
dercasse.
2.
Il
numero
dei
componenti
la
Delegazione
Ssi
ndaca
le
di
Gruppo
è
così
determinato:
—
n.1
dirigente
per
ciascuna
delle
predette
00.SS.;
—
n.1
dirigente
rispettivamente
per
ciascuna
delle
predette
OO.SS.,
per
ogni
500
o
frazione
di
500
iscritti
risultanti
alla
data
del
31
ottobre
dell'anno
precedente
e
dipen
denti
del
le
Aziende
aderenti
ai
Gruppi
medesimi.
|componenti
della
Delegazione
Ssindacale
diGruppo
di
ciascuna
00.SS.
così
individuati
designano
fra
di
loro
un
coordinatore.
3.
Alla
Capogruppo
ed
alla
Delegazione
Ssindacale
di
Gruppo
sono
demandate
la
definizione
della
contrattazione
di
secondo
livello
di
cui
alla
lettera
b)
dell'art.
8
del
presente
contratto,
nel
cui
ambito,
per
la
definizione
del
Valore
di
Produttività
Aziendale,
le
parti
individuano
parametri
e/o
indicatori
utili
alla
determinazione
di
un
VPA
(anche
utilizzando
indicatori
di
Gruppo)
in
linea
con
le
strategie
aziend
ali
e
nel
rispetto
di
quanto
previsto
dagli
artt.
29
e
48
del
presente
contratto.
4.
Intuttii
ca
si
previsti
dall'art.
22,
parte
seconda
e
terza,
del
presente
contratto,
nonché
per
iprocessi
di
riorganizzazione
ex
art.
22
parte
prima
di
rileva
nza
strategica
per
il
Gruppo
Bancario
Cooperativo
riguardanti
Banche
di
Credito
Cooperativo/Casse
Rurali
ed
Artigiane
aderenti
eAziende
facenti
parte
di
Gruppo
Bancario
Cooperativo
di
cui
al
comma
1,
lettera
b)
dell'articolo
8,
che
compongono
ilGruppo
Bancario
Cooperativo
interessato,
le
relative
procedure
si
svolgono
direttamente
fra
le
parti
di
cui
al
precedente
punto
3.
A
dette
procedure
parteciperanno
idirigenti
delle
Rappresentanze
Sindacali
Aziendali
co
stituite
nelle
Aziende
interessate,
non
facenti
parte
della
Delegazione
sindacale
di
Gruppo,
secondo
le
modalità
stabilite
dall'Accordo
Nazionale
sulle
agibilità
sindacali
per
la
Categoria
del
Credito
Cooperativo
tempo
per
tempo
vigente.
Resta
fermo
che
le
relative
informative
saranno
inviate
dalla
Capogruppo
alla
Delegazione
Ssindacale
di
Gruppo,
alle
Rappresentanze
Sindacali
Aziendali
costituite
nelle
Panche
di
}redito/Cooperativo/Casse
Rurali
ed
Artigiane
aderenti
e
nelle
Aziende
facenti
parte
di
F
CASSE
dI
2|4 FABIFISLFEOGILUG
Gruppo
Bancario
Coop
erativo
di
cui
al
comma
1,
lettera
b)
dell'articolo
8,
interessate,
che
compongono
ilGruppo
Bancario
Cooperativo
interessato,
a
Federcasse
e
alle
Segreterie
Nnazionali.Resta
salvo,
in
ogni
caso,
lo
svol
gimento
della
procedura
in
fase
nazionale
pres
so
Federcasse
in
caso
di
mancato
accordo
di
Gruppo.
Le
parti
di
cui
al
punto
3
possono
inoltre
definire
accordi
quadro
di
interesse
collettivo
che
riguardino
contestualmente
tutte
o
parte
delle
Banch
e
di
Credito
Cooperativo/Casse
Rurali
ed
Artigiane
aderenti
e
le
Aziende
face
nt
i
parte
di
Gruppo
Bancario
Cooperativo
di
cui
al
comma
1,
lettera
b)
dell'articolo
8,
che
compongono
il
Gruppo
Bancario
Cooperativo
interessato;
gli
accordi
eventualmente
raggiunti
in
tale
sede
potranno
essere
recepiti
nelle
Azie
nd
e
aderenti
al
Gruppo
previo
confronto
con
le
Rappresentanze
Sindacali
Aziendal
i
ivi
costituite
da
concludersi
entro
20
giorni.
Le
informative
di
cui
al
comma
che
preced
e
saranno
inviate
dalla
Capogruppo
alla
Delegazione
Ssindacale
di
Gruppo,
a
Federcasse
e
alle
Segrete
rie
Nnazionali.
Nei
casi
di
cui
all'art.
22
parte
prima
non
ricompresi
al
primo
alinea
del
presente
punto
4,
le
relative
procedure
di
informazione
e
valutazione
congiunta
continuano
a
svolgersi
secondo
quanto
previsto
dallo
stesso
art.
22
parte
prima.
L'informativa
potrà
essere
inviata
anche
pe
r
iltramite
della
Capogruppo.
Di
dette
procedure
comunque
va
data
comunicazione
alla
Capogruppo
e
alla
Delegazione
Ssindacale
di
Grup
po.
Quando
siano
coinvolte
Banche
di
Credito
Cooperativo/Casse
Rurali
ed
Artigiane
aderenti
o
Aziende
facenti
parte
di
Gruppo
Bancario
Cooperativo
di
cui
al
comma
1,
lettera
b)
dell'articolo
8,
che
compongono
il
Gruppo
Bancario
Cooperativo
int
eressato,
fatta
eccezione
per
le
materie
di
competenza
nazionale
e
di
rilievo
per
ilsistema,
alle
medesime
parti
di
cui
al
punto
3
è
delegato
lo
svolgiment
o
delle
procedure
sindacali
di
cui
agli
artt.
5,
16
,
17,
23,
25
(per
quant
o
riguarda
ilsecondo
grado
della
proce
dura),
31
bis
(in
caso
di
più
Banche
di
Credito
Cooperativo/Casse
Rurali
ed
Artigiane
e/o
Aziende
del
Gruppo
coinvolte),
50,
63,
64,
67,
nel
rispetto
dei
principi
di
non
sovrapposizione
e
non
duplicazione
nelle
sedi
aziendali.
Le
procedure
di
informazione
verranno
svolte
periodicamente
ed
a
livello
di
Capogruppo
e
con
il
dettaglio
informativo
e
di
confronto
con
cer
nente
le
singole
Banche
o
Aziende
aderenti
al
Gruppo.
Eventuali
accordi
raggiunti
nell’ambito
delle
procedure
di
cui
ai
punti
3
e
4
che
precedono,
esplicano
iloro
effetti
nei
confronti
delle
Banche
di
Credit
o
Cooperativo/Casse
Rurali
ed
Artigiane
aderenti
e
delle
Aziende
facenti
parte
di
Gruppo
Bancario
Cooperativo
di
cui
al
comma
1,
lettera
b)
dell'articolo
8,
che
compongono
il
Gruppo
Bancario
Cooperativo
interessato,
per
quanto
di
loro
compet
enza.
|componenti
la
Delegazione
Ssindacale
di
Gruppo
hanno
diritto,
per
l'espletamento
del
loro
mandato,
a
permessi
retribuiti,
integrativi
rispetto
a
quelli
di
legge,
nella
misura
determinata
dall'Accordo
Nazionale
sulle
agibilità
sindacali
di
per
la
Categoria
del
Credito
Cooperativo
tempo
per
tempo
vigente.
Art.
12
ì
Osservatorio
nazionale
9
FE
CAS
SE
U/
FIS
GIL
L'Osservatorio
nazionale
—
composto
da
rappresentanti
di
ent
rambe
le
Parti
nel
numero
massimo
di
3
per
ogni
Organizzazione
sindaca
le
dei
lavoratori
stipulante
e
nello
stesso
numero
complessivo
per
Federcasse
—
opera
nell'ambito
dell'Ente
Bilaterale
del
Credito
Cooperat
ivo
ed
in
raccordo
con
il
Fondo
per
la
promozione
della
buona
e
stabi
le
occupazione
e
per
il
sostegno
dei
livelli
occupazionali
e
della
mobilità.
All'Osservatorio
nazionale
sono
attribuite
funzion
i
di
studio,
approfondimento
e
valu
tazione
congiunta
in
merito
alle
ricadute
sulle
condizioni
lavor
ative
in
relazione
ai
seguenti
temi:
—
—
applicazione
del
ec
C.
C.
N.
L.;
-
dinamica
dei
modell
i
organizzativi,
della
produttivi
tà
e
del
costo
del
lavoro
ed
in
generale
dei
principali
indicato
ri
riguardanti
il
fattore
lavoro,
valutati
anche
comparativamente
ai
mercati
internazionali
di
riferime
nto;
-
andamento
delle
relazioni
fra
le
Parti
e
possibili
linee
di
sviluppo
del
sistema
di
partecipazione
sindacale;
-
situazione
occupazionale
nel
Credito
Cooperativo
e
relative
lin
ee
di
tendenza
con
par
ticolare
riferimento
all'occupazione
giovanile
e
a
quella
femminile;
-
esternalizzazioni
ad
Enti
o
Società
esterni
all'area
contrattuale;
—
pari
opportunità
per
il
personale
femminile,
in
coerenza
con
i
principi
di
non
discriminazione
diretta
o
indiretta
di
cui
al
D.
ILgs.
a+
198/2006
e
successive
modifiche
e
integrazioni,
anche
acquis
endo
le
più
significative
esperienze
maturate
az
iendalmente;
-
sviluppoditec
nologie
e
loro
eventuali
effetti
sull'occupazione
e
sull'evoluzione
delle
figu
re
professionali;
-—
condizioni
igienico/ambientali
nei
posti
di
lavoro;
—
lineamenti
generali
della
formazione
e
riqualificazione
professio
nale
svolta
in
esecuzione
delle
previsioni
del
66h:
C.C.N.L.;
—
problematiche
e
normative
connesse
al
rapporto
di
lavoro,
deriv
anti
dall’integrazione
europea;
—
ricerca
delle
necessarie
linee
di
sost
egno
legislativo
ai
programmi
in
materia
lavoristica
relativi
al
settore;
—
possibilità
di
intervento
su
or
ganismi
pubblici
ai
fini
del
miglior
ra
ccordo
tra
le
esige
nze
delle
Aziende
e
del
mondo
del
lavor
o
con
le
infrastrutture
esistenti
(ad
esempio:
problemi
della
scuola
e
dei
giovani);
—
assetto
previdenziale
del
settore;
-
rilevazione,
analisi,
divulgazione
e
promozione
di
iniziative
concernenti
le
azioni
sociali
finalizz
ate
ad
una
migliore
integrazione
delle
persone
appartenenti
alle
categorie
dello
svantaggi
o
social
e,
nell’ambito
delle
norme
di
legge
che
regolano
la
materia,
anche
in
relazione
alla
possibilità
di
utilizzare
ifinanziamenti
e
gli
strumenti
di
intervento
previsti
dalle
vigenti
norme
alivello
europeo,
nazionale
o
regionale;
-
trattamento
dei
dati
personali
“sensibili”
ai
fini
della
corretta
applicazione
del
D.
Lgs.
196/2003
e
successive
modifiche
e
integrazioni
e
delle
disposizioni
dell'Autorità
garante.
L'Osservatorio
può
avvalersi
della
collaborazione
di
esperti.
Le
Parti,
in
via
sperimentale,
durante
il
periodo
di
vigenza
del
presente
contratto,
implementeranno
le
attività
dell'Osservatorio
nazionale
per
favorire
un
più
efficace
monitoraggio
delle
dinamiche
occupazionali,
attuando
un
adeguato
flusso
informativo
con
gli
Osservatori
locali.
_7
a
L'Osservatorio,
inoltre,
al
fine
di
prevenire
situazioni
di
criticità,
si
impegna
a
svolgere
ogni
approfondi
mento
utile
ad
individuare
anche
ulteriori
indicatori
idonei
a
verificare
periodicamente
le
cond
izioni
di
equilibri
o
economico-patrimoniale
delle
Aziende,
al
fine
di
prevenire
criticità
occupazionali,
sia
in
termin
i
quantitativi
che
qualitativi.
Allo
scopo,
Federcasse,
con
periodicità
almeno
se
mestrale,
si
attiverà
per
acquis
ire
idati
e
gli
indicat
ori
su
supporto
inf
or
matico,
quali
ROA
(risultato
lordo
di
gestione/attivo
netto),
Tier
1
(patrimonio
di
base/att
ività
ponderata
di
rischio),
Valore
aggiunto
per
dipendente
(FRisultato
fLordo
di
gGestione
+
costi
del
personale/numero
del
personale
medio
dell’anno),
concentrazione
crediti
per
categoria
di
rischio
e
crediti
deteriorati
lordi
su
crediti
verso
cli
entela/crediti
verso
client
ela
lordi,
a
partire
da
quelli
riferiti
al
31
dicembre
2012.
Le
Parti
conc
ordano
che
l'Osservatorio
nazionale
si
riun
irà
con
cadenz
a
almeno
trimestrale,
ovv
ero
,
se
richiesto
da
una
delle
Parti
stesse,
entr
o
20
gior
ni
dal
la
richiesta.
Art.13
Osservatorilocali
È
costituito,
con
riferimento
a
ciascuna
Federazione
locale,
un
Osservatorio
locale
paritetico
formato
da
un
numero
massimo
di
dieci
membri:
cinque
designati
dalla
Federazione
locale
e
gli
altri
cinque
designati
dalle
Orga
nizzazioni
sindacali
stipulanti
e
maggiormente
rappres
entative
a
livello
locale.
Tale
Osservatorio
dovrà
riunirsi,
con
cadenza
annuale
entro
il
31
dic
embre
di
ciascun
anno
o
comunque
su
richiesta
di
una
delle
Parti
stipulanti,
per
esaminare
la
situazione
occupazionale
delle
Aziende.
Agli
Osservatori
locali
sono
attribuite,
per
quanto
di
loro
competenza,
le
stesse
prerogative
dell’Osservatorio
nazionale
di
cui
all'art.
12.
L'Osservatorio
locale
potrà
sottoporre
alla
valutazione
dell’Osservatorio
nazionale
di
cui
all'art.
12,
le
situazioni
che
necessitino
di
una
particolare
attenzione.
L'Osservatorio
nazionale,
al
fine
di
acquisire
elementi
utili
per
le
proprie
valutazioni,
potrà
an
che
disporre
un'audizione
preliminare
dell'Azienda
interessata,
della
Federazione
locale
competente
e
delle
stipulanti
Organizzazioni
sindacali
locali
rappresentate
nell’eOrganismo
paritetico.Dichiarazione
delle
Parti
La
normativa
del
presente
articolo
non
si
appli
ca
alla
Federazi
one
Italiana
ed
alle
Federazioni
locali.
Art.
14
Ente
Bilaterale
del
Credito
Cooperativo
FEDERCASSEFI
I
UG
TO
A
L'Ent
e
bBilaterale
della
Categoria,
gia
istituito
co
n
l'Accordo
di
rinnovo
del
9.1.2019
del
C.C.N.L.,
assume
la
denominazione
di
Ente
Bilaterale
del
Credito
Cooperativ
o
—
EnBiCC.
EnBiCC,
definiti
fra
le
Parti
l'att
o
costitutivo
e
lo
Statuto
entro
il
15
Dicembre
2022,
potrà
occu
parsi
di:
-
valorizzazione
delle
attività
formative
di
sup
porto
alle
esigenze
e
alle
spec
ificità
della
Categoria,
promosse
e/o
realizzate
dalle
Aziende
destinata
rie
del
66h
C.C.N.L.,
dalle
Federazioni
o
dalle
Capogruppo;
—
promozione
di
buone
pratiche
contro
la
discriminazione
e
per
l'inclusione
di
soggetti
sva
nt
aggiati
ap
part
enenti
alle
categorie
svantag
giate;
—
supportoalle
politiche
di
pari
opport
uni
tà
;
—
promozione
di
occupazione
di
qualità;
-—
ce
rtificazione
di
contratti
di
lavoro
e
di
regolarità
contribu
tiva
;
-—
concil
ia
zi
one
delle
contr
oversie
di
lavoro;
—
sviluppo
di
azioni
inerenti
alla
salute
e
alla
sicurezza
sul
lavoro
e
la
prevenzion
e
dei
rischi
tipici
del
lavoro
bancario
per
le
lavoratrici
e
ilavo
ratori;
-
attività
delle
commissioni
e
osservatori
che
ad
esso
vorranno
essere
ricondotti
operando
nel
suo
ambito
e
integrandone
le
funzioni.
Le
Parti
fin
d'ora
concordano
che
operano
nell'ambito
dell'Ente
Bilaterale,
integrandone
le
funzioni:-
ilFondo
per
la
promozione
del
la
buona
e
stabile
occupazione
e
per
ilsostegno
dei
livelli
occupazionali
e
della
mobilità
(F.0.C.C.)
di
cui
all'art.
24;
-—
l'O
sservatorio
Nnazionale
di
cui
all'art.
12.Art.
15
Conciliazione
ed
arbitrato
Le
Parti
stipulanti,
al
fine
di
promuovere
e
favorire,
in
alternativa
al
ricorso
giudiziale,
una
soluzione
più
rapida
e
meno
onerosa
delle
controversie
individuali
in
materia
di
lavoro,
prevedono
le
seguenti
procedure
facoltative
di
conciliazione
ed
arbitrato,
in
attuazione
dell'art.
412-ter
c.p.c.
Le
Commissioni,
di
concerto
con
le
parti,
poss
ono
stabilire
che
le
procedure
del
present
e
articolo
si
svolgano
anche
mediante
collegamento
telematico
audio-video
che
consenta
una
adeguata
identificazione
delle
parti
medesime.
ConciliazionePer
la
risoluzione
di
contro
versie
individuali,
le
parti
interessate
posson
o
ch
ied
ere,
d'intesa,
l'intervento
di
una
Commissione
di
conciliazione,
cos
tituit
a
pariteticamente
da
rappresentanti
della
competente
Federazione
local
e,
ovvero
della
Federazione
Italiana
nel
caso
di
Azienda
direttamente
assoc
iata
a
Federcasse,
e
dell'Organizzazione
sindacale
cui
la
lavoratrice
o
il
lav
orat
ore
aderisce
o
conferisce
mandato.
q
FED
ASSE
Gi)
A
FI
CISL
FI
GIL
IDCA
La
parte
interessata
ad
esperire
iltentativo
di
conciliazione
secondo
la
presente
procedura,
deve
farne
richiesta
alla
Commissio
ne
di
conciliazion
e,
anche
tramite
un'eOrganizzazio
ne
sindacale
stipulante
o,
nel
caso
si
tratti
di
un'Azi
enda,
tramite
la
Federazione
di
riferimento,
inviando
copia
della
richiesta
alla
parte
convenuta.
Iltentativo
di
conciliazione
deve
essere
effettuato
entro
60
giorni
dalla
data
di
presentazione
de
lla
richiesta
alla
Commission
e,
con
redazione
di
processo
verbale,
sottoscritto
dalle
Parti
e
da
due
componenti
della
Commissione
di
conciliazione
(uno
per
la
Federazione
locale
ed
uno
per
la
Or
ga
niz
za
zion
e
sindacale,
anzidette).
Il
processo
verbale
di
conciliazione,
anche
parziale,
o
di
mancato
accordo,
o
di
mancata
comparizion
e
di
una
delle
parti,
viene
depositato
su
richiesta
anche
di
una
delle
parti
interessate
a
cura
della
Commissione
di
conciliazione
presso
le
sedi
territoriali
dell'Isp
ettorato
del
Lavoro
o
analogo
Ufficio
presso
le
Provincie
Autonome
di
cui
al
decrete-legis
lati
vo-12
settembre-2015-n-149
D.
Lgs.
149/2015
e
successive
modifiche
e
integrazioni.
In
caso
di
mancato
accordo,
si
applicano
le
disposizioni
di
cui
all'art.
412
c.p.c.
Le
dimissioni
della
lavoratr
ice
e/o
del
lavoratore
e
le
risoluzioni
consensuali
del
rapporto
di
lavoro
inter
venute
nell'ambito
del
pro
cedimento
di
conciliazione
di
cui
al
presente
articolo
sono
efficaci
aisensi
dell'art.
26
del
D.
Lgs.
a:
151/2015
e
successive
modifiche
e
integrazioni.
La
Commissi
one
di
conciliazione
è
altresì
abilitata
quale
sede
ove
il
datore
di
lavoro
può
esercitare
l'offerta
di
conciliazione
ai
sensi
dell'art.
6
del
D.
Lgs.
#-23/2015.
ArbitratoAi
sensi
dell'art.
412-ter
c.p.c.
le
parti
possono
accordarsi
per
la
risoluzione
della
lite
affidando
al
Collegio
arbitrale
di
cui
al
presente
articolo
ilmandato
a
risolvere
la
controversia.
A
tal
fine,
è
istituito,
a
cura
delle
Federazioni
locali,
ovvero
della
Federazione
Italiana
nel
caso
di
Azienda
direttamente
associata
a
Federcasse,
e
degli
Orga
ni
smi
sindacali
locali
o
nazionali
i
i
ioni
stipulanti
la
contrattazione
collettiva
di
Federcasse,
un
Collegio
arbitrale
che
dovrà
pronunciarsi
sulle
istanze
previste
al
precedente
primo
comma.
IlCollegio
arbitrale
competente
è
quello
del
luogo
in
cui
si
trova
l’Azienda
alla
quale
è
addetto
la
lavoratrice
o
illavoratore
.
Il
Collegio
è
composto
da
tre
membri,
uno
dei
quali
designato
dalla
Federazione
territorialmente-competente,
un
altro
designato
dalla
Organizzazione
sindacale
territoriale
a
cui
la
lavoratrice
o
illavoratore
sia
is
critto
o
conferisca
mandato,
un
terzo,
con
funzioni
di
Presidente,
nominato
di
comune
accordo
tra
le
Organizzazioni
di
rappresentanza
delle
parti
della
con
troversia.
|due
membri
designati
in
rappresentanza
di
ciascuna
delle
parti
possono
coinci
dere
con
coloro
che
hanno
esperito
la
conciliazione
nell'interes
se
delle
stesse
parti.
In
caso
di
mancato
accordo
sulla
designazione
del
Presidente
del
Collegio,
quest'ultimo
verrà
sorteggiato
tra
i
nominativi
compresi
in
una
apposita
lista
di
nomi
non
superiori
a
sei,
preventivamente
concordata
o,
in
mancanza
di
ciò,
sarà
designato,
su
richiesta
di
una
o
di
entrambe
le
Organizzazioni
predette,
dal
Presidente
del
tribunale
competente—per
del
territorio
della
Fede
ra
zione
competente.
Il
Presidente
del
Collegio
nominato
di
comune
accordo
dura
in
carica
per
il
periodo
di
vigenza
del
contratto
nazionale
ed
è
rinnovabile.
uno
dej-rappresentanti
delle
rispettive
Organizzazioni
può
essere
sostituito
di
volta
iryvolta.
FE
CASSE
FI
SL
FIS,
IL
Ci
ascun
componente
ilCollegio
é
tenuto
a
dichiarare,
di
volt
a
in
volta
e
per
iscritto,
che
non
ricorre
alcuna
delle
fattispecie
di
astensione
previste
dall'art.
51
c.p.c.
La
parte
interessata
dovra
presen
ta
re
istanza
,
a
mezzo
raccomandata
a/r
o
PEC,
attraverso
l'Organizzazione
cui
la
parte
stessa
aderisce
e/o
conferisce
mandato
alla
Segreteria
del
Collegio
arbitrale
e
contemporaneamente
all'altra
parte,
la
quale
è
tenuta
a
manifestare
la
Il
Collegio
deve
riunirsi
entro
30
giorni
dal
ricev
imento
dell'istanza
ed
ha
facolt
à
di
procedere
ad
una
fase
istruttoria
secondo
modalità
che
potranno
prevedere:
a)
l'interrogatorio
libero
delle
parti
e
di
eventuali
testi;
b)
l'autorizzazione
al
deposito
di
docum
enti,
memorie
e
repliche
a
cura
delle
parti
o
dei
procuratori
di
queste;
c)
eventuali
ulteriori
mezzi
istruttori.
IlCollegio
emette
ilproprio
lodo
entro
60
giorni
dalla
data
della
prima
riunione,
salva
la
facoltà
del
Presidente
di
disporre
una
proroga
fino
ad
un
massimo
di
ulteriori
30
giorni,
in
relazione
a
necessità
inerenti
allo
svolgimento
della
procedura.
Illodo
è
impugnabile
ai
sensi
dell'art.
808-ter
c.p.c.
AI
lodo
arbitrale
si
applicano
le
disposizioni
contenute
nei
commi
3
e
4
dell'art.
412
C.p.c.
relative
all'efficacia
ed
all'impugnabilità
del
lodo
stesso.
Le
fu
nzio
ni
di
segreteria
vengono
svolte
a
cura
della
Federazione
competente
loc
ale.
Le
spese
della
procedura
arbitrale
sono
a
ca
rico
della
parte
soccombente,
salv
o
diversa
determinazione
del
Collegio.
Chiarimento
a
verbale
Le
Parti
stipulanti
del
present
e
contratto
si
danno
atto
che
l'arbitrato
irrituale
di
cui
sopra
è
previsto,
a
norma
dell'art.
5
della
L.
533/1973
e
successive
modifiche
e
integrazioni
legge
448.4973
n.533,
in
alternativa
rispetto
alla
facoltà
delle
parti
di
adire
l'Autorità
Giudiziaria.
Art.
16
Informazioni
alle
Organizzazioni
sindacali
La
Federazione
Italiana,
la
Fed
erazione
Raiffeisen
e
le
Capogruppo
dei
Gruppi
Bancari
Cooperativi
forniranno,
annualmente,
alle
corrispondenti
Organizzazioni
Sindacali,
in
apposite
riunioni,
informazioni
riepilogative
delle
situazioni
e
delle
prospettive
del
Movimento,
rispettivamente
nell’ambito
nazionale
,
locale
e
di
Gruppo
Bancario
Cooperativo,
con
particolare
riferime
nt
o
ai
problemi
occupazionali.
/
FEDBRCASSE
CA
Alle
Organizz
azioni
sindacali
locali
vanno
comunicati,
ino
ltre,
annualmente,
anche
in
formato
elettronico:
la
situazione
e
le
prospettive
aziendali
con
riferimento
alle
linee
de
l
sSistema
del
Cred
ito
Coop
erativo,
per
la
quale,
ove
richiesto
dagli
Organismi
sindacali
locali
o
di
Gruppo,
si
proce
de
ad
un
esame
congiunto
che
deve
esaurirsi
entro
dieci
giorni
dall’avvio,
ricercando,
per
quanto
riguarda
le
ricadute
sul
personale,
di
convergere
verso
soluzioni
condi
vise;
—
ilprogramma
dei
corsi
di
formazione
dei
nuovi
assunti
e
di
aggiornamento
e
qualificazione
per
tutto
ilpersonale;
—
ilnumero
delle
lavoratrici
e
dei
lavoratori
in
lavoro
agile
e
telelavoro;
—
gli
elenchi
numerici
del
personale
di
nuova
assunzione,
con
specificazione
delle
Aziende
indeterminato,
contratto
a
termine,
contratto
a
tempo
parziale,
contratto
di
apprendistato
professionalizzante,
inquadramenti,
contratti
compl
ementari;
—
il
numero
dei
contra
tti
di
somministrazione
di
lavoro
a
tempo
determinato
distinti
per
Azienda;
—
distacchi
di
personale;
—
l'elenco
degli
appalti
in
essere,
con
indicazione
del
nome
delle
società
appaltatrici,
delle
scadenze,
delle
attività
e
dei
C.C.N.L.
di
riferimento;
—
ilnumero
dei
trasferimenti
avvenuti
e
dei
rapporti
di
lavoro
cessati;
—
gli
importi
complessivi
delle
retribuzioni
corrisposte,
distinti
per
categorie
e
qualifiche
o
gradi
e
con
indicazione
del
numero
dei
dipenden
ti
cui
si
riferiscono
(salve
le
aggregazioni
necessarie
per
evitare
approssimazioni
a
situazioni
individuali);
—
gli
interventi
effettuati
o
previsti
per
la
eliminazione,
in
occasione
di
nuove
costruzioni
o
di
rilevanti
ristrutturazioni
di
edifici
adibiti
all'attività
azien
dale,
delle
barriere
architettoniche;
—
gli
eventi
criminosi
in
forma
aggregata
e
disaggregata
per
singola
pr
ovincia;
—
ilnumeroe
la
tipologia
dei
provvedimenti
disciplinari
comminati.
|dati
relativi
ad
assunzioni,
trasferimenti
e
cessazioni
di
rapporti
di
lavoro
vanno
suddivisi
tra
personale
maschile
e
perso
nale
femminile.
Per
le
Banche
di
Credito
Co
operat
ivo/Casse
Rurali
ed
Artigiane
aderenti
e/o
le
Azien
de
facenti
pa
rte
di
Gruppo
Bancario
Cooperativo
di
cui
al
comma
1,
lettera
b)
dell’articolo
8,
le
informazioni
di
cui
sopra
verranno
comunicate
dalla
Capogruppo
alla
Delegazione
sindacale
di
Gruppo
con
ildettaglio
informativo
concernente
le
singole
Banche
oAziende
aderenti
facenti
parte
di
Gruppo
Bancario
Cooperativo.
Art.
17
Riunioni
periodiche
Sono
previsti
incontri
perio
dici,
annuali,
per
la
gestione
ed
ilcontrollo
dell’ap
plicazione
del
presente
contratto,
con
particolare
riguardo
alle
seguent
i
materie:
—
appalti,
con
riferimento
alla
natura
delle
attività
appaltate
ed
alla
dimensione
quantitativ
a
del
fenomeno
(nome
del
la
società,
scadenza,
attività
e
c-c.n.k
C.C.N.L.
di
riferimento);
-
fab
bisogni
qualitativi
e
quantitativi
delle
risorse
umane
in
relazione
alla
organizzazione
del
lavoro;
—
assunzioni
del
personale;
—
Contratti
a
termine;
I
U
POT
°
c
FEDBRCASSE
—
contratti
a
tempo
parziale;
-
contrat
ti
di
somministrazione
di
lavoro
a
tempo
determinato;
—
contratti
di
apprendistato
professionalizzante;
—
distacchi
di
pers
onale;
—
numero
delle
lavoratrici
e
dei
lavoratori
in
lavoro
agile
e
telelavoro;
—
co
rsi
di
formazione;
—
rot
azione
del
personale;
—
—
misure
di
sicurezza
ed
igiene
del
lavoro;
—
inn
ovazioni
tecnologiche
e
ristruttura
zio
ni;
—
controllia
distanza
e
tutela
della
riservat
ezza
dei
dati
personali;
—
esame
delle
posizioni
di
lavoro
che,
co
mpatibilmente
con
le
diverse
organizzazioni
delle
Aziende,
possano
essere
assegnate
in
via
sperimentale
alle
persone
con
disabilità,
avvalendosi
anche
delle
esperienze
maturate
in
sede
aziendale;
-
valutazione
delle
possibilità
—
in
caso
di
innovazioni
tecnologiche
e
compatibilmente
con
le
esige
nz
e
tecniche,
organizzative
e
produttive
—
di
predisporre
sussidi
informatici
e/o
tecnici
utili
a
ridurre
le
barriere
alla
comunicazion
e
e
all'informazione
di
persone
con
disabilità,
ai
sensi
delle
vigenti
norme
di
legge;
—
determinazioni
di
cui
all’art.
98
comma
terzo.
Resta
inteso
che
nell'ambito
delle
riunioni
periodiche
di
cui
al
presente
articolo
le
Aziende
renderanno
informativa
circa
l'eventuale
svolgimento
di
tirocini
formativi
e
di
orientamento.
Detti
incontri
avverranno
con
le
Organizzazioni
sindacali
locali,
per
quanto
riguarda
le
Banche
di
Credito
Cooperativo/Casse
Rurali
ed
Artigiane
,
e
con
le
Rappresentanze
Sindacali
Aziendali,
per
le
Aziende
destinatarie
della
contrattazione
integrativa
aziendale.
Per
le
Banche
di
Credito
Cooperat
ivo/Casse
Rurali
ed
Artigiane
aderenti
e/o
le
Aziende
facenti
parte
di
Grup
po
Bancario
Cooperativo
di
cui
al
comma
1,
lettera
b)
dell'articolo
8,
le
informazioni
di
cui
sopra
verranno
comunicate
dalla
Capogruppo
alla
Delegazione
sindacale
di
Gruppo
con
ildettaglio
informati
vo
concernente
le
singo
le
Banche
oAzie
nde
aderenti
facenti
parte
di
Gruppo
Bancario
Cooperativo.
Resta
inteso
che
in
materia
di
“fabbisogni
qualitativi
e
quantita
tivi
delle
risorse
umane
in
relazione
alla
organizzazione
del
lavoro”
gli
Organismi
sind
aca
li
formulano
loro
considerazioni
nell'ambito
di
una
procedura
di
confronto
della
durata
massima
di
30
giorni,
ricercando
in
questo
ambito
temporale
di
convergere
verso
soluzioni
condivise.
Esaurita
tale
procedura
l'Azi
en
da
adotterà,
co
munq
ue,
le
proprie
determinazioni.
Chiarimento
a
verbale
Nel
corso
degli
incontri
periodici
previsti
nel
presente
articolo
e
nell'art.
16
relativo
alle
informazioni
alle
Organizzazioni
sindacali,
si
procederà
anche
ad
un
esame
dell'andamento
aziendale,
sulla
base
dei
dati
comunicati,
al
fine
di
prevenire
le
situazioni
di
precrisi
e
crisi
e
valutare
la
necessità
di
adottare
spec
ifici
strumenti
con
il
ricorso
alle
procedure
di
cui
all'art.
22.Al
fine
di
superare
eventuali
situ
azioni
di
gravi
e
persistenti
inadempimenti
al
sistema
di
relazioni
sindacali
a
livello
locale,
le
parti
locali
possono
chiedere
un
incontro
a
livello
nazionale,
tramite
le
Parti
stipulanti.
C
FEDEKCASSE
FIR
SL
Art.
18
Pari
opportunita
La
Commissione
nazionale
ha
tra
isuoi
compiti:
—
Stimolare
nel
settore
la
cultura
delle
pari
Opportunità
anche
acquisendo
le
più
sign
ific
ative
esperienze
maturate
aziendalmente;
—
fornire
alle
Commissioni
locali
o
di
Gruppo
indicazioni
di
Carattere
generale
e,
laddove
richiesta,
eventuale
consulenza;
—
sviluppare
momenti
di
raccordo
e
azioni
di
monitoraggio
relativamente
ai
dati
raccolti
a
livello
locale;
—
Sviluppare
e
diffondere
buone
prassi.
e
successive
modifiche
e
integrazioni,
con
l’obiettivo
di
valorizzare
le
risorse
del
lavoro
fem
minile.
Il
rapporto
biennale
sulla
situazione
del
personale
di
cui
all'art.
46
del
D.
ILgs.
fa:
198/2006
e
successive
modifiche
e
integrazioni,
forma
Oggetto
di
esame
fra
le
parti
a
livello
locale
o
di
Le
Commissioni
locali
o
di
Gruppo
si
riuniscono
con
cadenza
di
norma
semestrale
con
il
compito
di
esaminare:
—
iniziative
di
valorizzazione
delle
risorse
femminili;
—
po
litich
e
di
conciliazione
dei
tempi
di
vita
e
di
lavoro
anche
attraverso
l'utilizzo
di
finanziamenti
previsti
dalla
legge;
—
piani
formativi
rivolti
alle
lavoratrici
anche
attraverso
l'utilizzo
dei
finanziamenti
previsti
dalle
leggi
e
dai
fondi
interprofessionali.
Art.
18
bis
Commissione
Politiche
per
l'inclusione
FEDERCASSEFI
IL,
U
CA
A
/
24
iniziative
volte
a
dare
attuazione
alla
normativa
comu
nitaria
e
nazionale;
—
fornire
alle
Commission
i
miste
aziendali
indicazioni
di
carattere
generale
e,
laddove
richiesta,
eventuale
consulenza;
—
Sviluppare
momenti
di
raccordo
e
azioni
di
monitoraggio
relativamente
ai
dati
raccolti
a
livello
aziendale;
—
promuovere
piani
di
«azioni
positive»
finalizzate
alla
rimozione
di
tutto
ciò
che
ostacola
la
cultura
delle
diversità
o
impedisce
l'affermarsi
delle
pari
op
portunità.
Art.
19
Organismo
paritetico
sulla
formazione
Le
parti
locali
possono
istituir
e
un
Organismo
paritetico
che
deve
valutare
le
esige
nze
formative
per
le
Specifiche
figure
professionali
richieste
dal
mercato
del
lavoro
e
può
individuare
ipercorsi
formativi
del
personale,
anche
neoassunto,
dell
e
Banche
di
Credito
Cooperativo/Casse
Rurali
ed
Artigiane
per
la
cui
realizzazione
sono
da
attivare
le
procedure
di
accesso
ai
fondi
comunitari,
nazionali,
regio
nali
e
della
Cooperazione.
Art.
20
Diritti
e
libertà
sindacal
i
La
materia
dei
diritti
e
del
le
libertà
sindacali
è
ordinata
dalle
norme
di
legge
e
di
accordo
nazionale.Le
Organizzazioni
sindacali
dei
lavoratori
hanno
diritto
di
percepire,
tramite
ritenute
sulla
retribuzione,
icontributi
sindacali
che
le
lavor
atrici
e/o
ilavoratori
intendono
loro
versare,
con
modalità
che
garantiscono
la
segretezza
del
versamento
effettuato
dalla
lavoratrice
e/o
dal
lavoratore
a
ciascuna
Organizzazione
sindacale.
relative
modalità
applicative
—
alla
istituzione
di
una
bacheca
elettronica
quale
strumento
di
comunicazione
co
n
le
lavoratrici
elo
ilavoratori
per
le
materie
di
interesse
sindacale
e
del
lavo
ro.
Art.
21
Interpretazione
del
e-6-n4.
C.C.N.L.
Sorgendo
questioni
sulla
interpretazione
del
presente
contratto,
la
Federazione
Italiana
con
propria
iniziativa
o
su
richiesta
di
una
delle
altre
Parti
stipulanti,
convocherà
prontamen
te
tutte
FEDERCASSE
le
Parti
stipulanti
del
pre
sente
contratto
,
al
fine
di
pervenire,
even
tualmente,
ad
una
interpret
azione
comune.
Ra
ggiungendosi
l’'accordo,
le
conc
lusioni,
verb
alizzate
e
sottoscritte
da
tutte
le
Parti
stipulanti
del
presente
contratto,
saranno
vincolanti
per
tutti
idestinatar
i
del
medesimo
contratto.
Art.
22
Prevenzione
dei
conflitti
collettivi
Nel
comune
intento
di
prevenire
situazioni
che,
all'interno
del
sSistema
del
Credito
Cooperativo,
possano
deter
minare
ricadute
sulle
condizioni
di
lavoro
del
personale
ed
eventuali
squilibri
occupazionali,
le
Parti
stipulanti
convengono
sull'opportunità
di
raffo
rzare
,
secondo
quanto
con
cordato
nel
presente
articolo,
le
procedure
di
informazione,
di
esame
congiunto,
di
contrattazione
e
di
confronto,
anche
al
fine
di
elaborare,
dove
se
ne
ravvisi
la
necessità,
proposte,
concretamente
realizzabili,
per
risolvere
positivamente
tali
ricadute
etali
squilibri.A
tal
fine
viene
individuato,
nell'adozio
nedella
procedura
preventiva
di
cui
ai
commi
successivi,
lo
strumento
al
quale
ricorrere
prima
dell'applicazione
delle
norme
di
cui
all'art.
24,
legge-23
luglio-1991,-n-223
L.
223/1991
e
successive
modifiche
e
in
tegrazioni.
In
particolare,
le
Parti
stipulanti,
anche
al
fine
di
prevenire
iconflitti
collettivi,
stabiliscono
le
seguenti
procedure,
indipendentemente
dalla
consist
en
za
numerica
del
personale
occupato.
Le
Parti
ria
ffermano
l'efficacia
delle
procedure
contrattuali
di
info
rmazi
one,
coinvolgimento,
contrattazione
e
confronto
nella
gestione
degli
eventuali
squilibri
organizzativ
i
ed
occupazionali,
con
particolare
riferimento
agli
impatti
attuativi
della
Riforma
del
Credito
Cooperativo
ed
all
eopportunità
rivenienti
dalla
legge
di
bilancio
2017.
Pertanto,
leParti,
anche
per
sostenere
ilnecessario
ricambio
generazionale,
favoriranno,
ad
ogni
livello
e
fase
negozial
e,
strumenti
coerenti
per
la
gestione
delle
eventuali
eccedenze
di
organico
attraverso
le
prestazioni
di
Sistema
a
tutela
dell'occupazione,
ed
anche
a
quelle
di
riconversione
e
riqualificazione
del
personale,
di
finanziamento
dei
piani
formativi
(DM
82761/2014).
PA
RTE
PRIMA
Nei
processi
di
riorganizzazione
e/o
decentramento
(nel
senso
di
rilevanti
ristrutturazioni)
che
comportino
sostanziali
modifiche
delle
prestazioni
di
lavoro
o
tras
ferimenti
collettivi
in
altre
unità
produttive,
le
Azi
ende;
informano
a
mezzo
di
apposita
comunicazione
scritta
gli
Organismi
sindacali
aziendali
e,
anche
per
il
tramite
delle
Federazioni
locali
o
delle
Capogruppo,
gli
Organismi
sindacali
locali,
stipulanti
la
contrattazione
coll
ettiva
di
Federcasse,
e,
su
loro
richiesta,
procedono
all'esame
congiunto
in
ordine
alle
ricadute
sulle
condizioni
di
lavoro
derivanti
da
tali
processi.
L'informativa,
ai
sensi
dell'art.
11
bis
n.
4
capover
so
6,
dovrà
comunque
essere
inviata
alla
Delegazione
di
Gruppo,
per
iltramite
della
Capogruppo.
Nelle
Banche
di
Credito
Cooperativo/Casse
Rurali
ed
Artigiane
aderenti
e
nelle
Aziende
facenti
parte
di
Gruppo
Bancario
Cooperativo
di
cui
al
comma
1,
lettera
b)
dell'articolo
8,
nei
proces
FED
ASSE
UG
di
riorganiz
zazione
e/o
decentramento
(nel
senso
di
rilevanti
ristrutturazi
oni)
di
rilevanza
Strategica
per
il
Gruppo
Bancario
Cooperativo
che
comportino
sostanziali
modifi
che
dell
e
ricadute
sulle
condizioni
di
lavoro
derivanti
da
tali
processi.
La
comunicazione
scritta
è
inviata,
per
cono
scenza,
anche
a
Federcasse
ed
alle
Segreterie
Nnazionali.
Le
suddette
procedure
di
informazione
e
di
esame
congiunto
sono
attivate
successivamente
alla
fase
decisionale,
ma
preventivamente
risp
etto
all'attuazione
operativa
delle
ricadute
sulle
condizioni
di
lavoro.
Det
ta
procedura
deve
esaurirsi
entro
20
giorni
dal
ricevimento
delle
in
formazioni
ed
è
finalizzata
alla
ricerc
a
di
idonee
soluzioni.
Nell'ambito
di
tale
procedura
possono
essere
attivati
con
accordo
tra
le
parti
gli
strum
enti,
coerenti
con
i
suddetti
processi,
previsti
dal
“F
on
do
di
Solidarietà
per
il
sostegno
del
l’occu
pabilita,
dell'occupazione
e
del
reddito
de
l
personale
del
Cre
dito
Cooperativo”
di
cui
al
DM
82761/2014
e
successive
modificazioni
e/o
integrazioni,
con
riferimento
alle
prestazioni
ordinarie.Nei
cas
i
di
trasferimenti
collettivi
derivanti
dai
processi
di
cui
alla
presente
parte
prima,
le
parti
possono,
altresì,
prevedere
temporanee
misure
di
sostegno
al
fine
di
attenuare
le
con
seguenze
di
eventuali
disagi
connessi
alla
mobilità
territoriale
dalle
lavoratrici
e/o
dei
lavoratori,
anche
avvalendosi
degli
strumenti
previsti
dal
“Fondo
per
la
prom
ozione
della
buona
e
stabile
occupazione
e
per
il
sostegno
dei
livelli
occupazionali
e
per
la
mobilità”;
tali
strumenti
potrann
o
agire
di
concerto
con
ulteriori
strumenti
di
legge
e
di
contratto.
PART
E
SECONDA
Nei
tr
asferimenti
di
aAzienda,
nonché
nei
processi
di
fusione,
concentrazione
e
scorporo,
al
fine
di
ricercare
idonee
soluzioni,
le
Aziende
interessate,
anche
per
iltramite
della
Federazione
locale,
procedono
ad
inform
are
preventivamente
gli
Organismi
sindacali
aziendali
e
gli
Organismi
sindacali
loca
li
stipulanti
la
contrattazione
collettiva
di
Federcasse,
illustrando
i
propri
obiettivi
operativi
e
strategici,
mediante
apposito
documento
di
sintesi.
Nei
trasferimenti
di
Azienda,
nonché
nei
processi
di
fusione,
concentrazione
e
scorporo,
che
coinvolgano
Banche
di
Cre
dito
Cooperativo/Cas
se
Rurali
ed
Artigiane
aderenti
e/o
Aziende
facenti
parte
di
Gruppo
Bancario
Coo
per
ativo
di
cui
al
comma
1,
lettera
b)
dell'articolo
8,
la
Capogruppo,
congiuntamente
alle
Banche
e/o
alle
Aziende
interessate,
al
fine
di
ricercare
idonee
soluzioni,
procede
ad
informare
preventivamente
la
Delegazione
Sindacale
di
Gruppo
di
cui
all'art.
11
bis,
comma
1,
e
gli
Organismi
sindacali
aziendali,
illustrando
ipropri
obiettivi
Operativi
e
strategici,
mediante
appo
sito
documento
di
sintesi.
L'informativa
è
inviata,
per
conoscenza,
anche
a
Federcasse
ed
all
eSegreterie
Nnazionali.
De
tta
informazione
de
ve
essere
trasmessa
almeno
30
giorni
prima
della
definitiva
approvazione
dei
suddetti
processi.
L'informativa
deve
riferirsi:
CA
27
a)
ai
motivi
del
programmato
trasferimento
d'aAzienda,
o
dei
processi
di
fusione,
concentrazion
e
e
scorp
oro;
b)
alle
conseg
uenze
giuridiche,
economiche
e
sociali
per
le
lavoratrici
e/o
ilavoratori;
c)
alle
eventuali
misure
previ
ste
nei
confronti
diquesti
ultimi.
Entro
7
giorni
dalla
ricezione
delle
informazioni
le
Organizzazioni
sindacali
locali
e
gli
Organismi
sindacali
aziendali
di
cui
sopra
possono
chiedere,
anche
per
il
tramit
e
della
Federazione
locale,
di
attivare
la
proc
ed
ura
di
confronto,
con
la
partecipazione
delle
Aziende
interessate.
Detta
procedur
a
deve
esaurirsi
entro
25
giorni
dalla
convocazione
(con
possibilità
di
proroga
del
termine,
se
concordata).
In
caso
di
Banche
di
Credito
Cooperativo/Casse
Ru
rali
ed
Artigiane
aderenti
e/o
Aziende
facenti
parte
di
Gruppo
Bancario
Cooperativo
di
cui
al
comma
1,
lettera
b)
dell'art
icolo
8,
l’attivazione
della
procedura
di
confronto
va
richiesta
alla
Capogruppo
dalla
Delegazione
di
Gruppo
congiuntamente
agli
Organismi
sindacali
aziendali
di
cui
sopra.
Nell'ambito
di
tale
procedura
possono
essere
attivati
dalle
parti
gli
strumenti,
coerenti
con
i
suddetti
processi,
previsti
dal
“Fondo
di
Solidarietà
per
il
sostegno
dell’occupabilita,
dell’occupazione
e
del
reddito
del
personale
del
Credito
Cooperativo”
di
cui
al
DM
82761/2014
e
successive
modi
ficazioni
e/o
integrazioni.
Le
parti
possono,
altresi,
prevedere
temporanee
mis
ure
di
sostegno
al
fine
di
attenuare
le
conseguenze
di
eventuali
disagi
connessi
alla
mobilita
territoriale
delle
lavoratrici
e/o
dei
lavorator
i,
anche
avvalendosi
degli
strumenti
previsti
dal
“Fo
ndo
per
la
promozione
della
buona
e
stabile
occupazione
eper
ilsostegno
dei
livelli
occupazionali
e
per
la
mobilità”;
tali
strumenti
potranno
agire
di
concerto
con
ulteriori
strumenti
di
legge
e
di
contratto.
Nei
casi
di
cessione
di
ramo
d’Azienda,
le
parti
definiranno
mom
enti
di
verif
ica
finalizzata
a
riscontrare,
a
seguito
di
crisi
dell'Azienda
cessionaria,
eventuali
possibilità
di
rientro
pre
ss
o
l'Azienda
ced
ent
e
delle
lavoratrici
e/o
dei
lavoratori
ceduti.
Nel
caso
di
mancato
accordo
in
sede
locale,
ovvero
in
sede
di
Gruppo
per
Banche
di
Credito
Cooperativo/Casse
Rurali
ed
Artigiane
aderenti
e/o
Aziende
facenti
parte
di
Gruppo
Bancario
Cooperativo
di
cui
al
comma
1,
letter
a
b)
dell'articolo
8,
le
Organizzazioni
sindacali
nazio
nali
stipulanti
possono
chiedere,
con
comunicazione
da
inviare
a
Federcasse
non
oltre
7
giorni
dal
mancato
accordo,
di
attivare
una
fase
di
confronto,
tra
le
medesime
parti
di
cui
alla
prima
fase
della
procedura,
che
deve
esaurirsi
entro
15
gior
ni
dall
a
convocazione
(con
possibilità
di
proroga
del
termine,
se
concordata).
La
Capogruppo
sarà
assistita
da
Feder
cass
e.
Nell'ipotesi
in
cui
iltrasferimento
ed
iprocessi
di
fusione,
concentrazione
e
scorporo,
nonché
icons
eguenti
processi
di
riorganizzazione,
comportino
anche
l’avvio
di
procedure
per
la
riduzi
one
del
personale
in
esubero,
in
sostituzione
di
quanto
previsto
nella
presente
par
te
si
applica
la
procedura
di
cui
alla
successiva
parte
terza.
Qualora
iprocessi
di
cui
alla
presente
parte
seconda
coinvolgano
BCC/-CRA
e/o
Aziende
ubicate
in
più
territori
federativi,
la
procedura
ivi
prevista
sarà
attivata
e
si
svolgerà
presso
la
Federazione
locale
di
riferimento
dell’incor
porante.
Dichiarazioni
a
verbale
(
FED
ASSE
FI
GIL
U
ITO
Nel
caso
di
cessione
di
attivita
e
passività,
riferita
a
Banca
di
Credito
Coopera
tivo/Cassa
Rurale
ed
Artig
iana
in
liquidazione
coatta
amministrativa,
l'informazione
di
cui
al
primo
comma,
parte
seconda,
va
resa
entro
quindici
giorni
dall’avven
uta
cessione.
Le
Parti
si
dan
no
atto
che
la
procedura
prevista
nella
parte
seconda
del
pres
ente
articolo,
anche
perché
più
favorevole,
esaurisce
gli
obblighi
pr
evisti
dall'art.
47
legge
29.12.1990
n.428,
fatto
salvo
l'art.
2112
cod.
civ.,
e
successive
modifiche
e
integrazioni.
cos-cem
e-medificati
PARTE
TERZA
Nei
processi
(di
ristrutturazione,
innovazioni
tecnologiche,
eetc.)
che
possono
co
munque
comp
ortare
esuberi
di
personale
ed
in
tutte
le
ulteriori
ipotesi
nelle
quali
si
può
concretizza
re
la
fattispecie
prev
ista
dall'art.
24,
legge-
23
luglio
41994
n.223
|.
223/1991
e
successive
modifiche
e
integrazioni,
le
Aziende
si
impegnano
a
dare
una
preventiva
informazione
mediante
apposito
documento
di
sintesi,
contenente
anche
indicazione
delle
componenti
della
voce
“costo
del
lavoro”
con
particolare
riferimento
al
personale
dipendent
e,
agli
Organismi
sindacali
aziendali
e
agli
Organismi
sindacali
locali
stipulanti
la
contrattazione
collettiva
di
Federcasse,
illustrando
ipropri
obiettivi
operativi
estrategici.
Nei
processi
(di
ristrutturazione,
innovazioni
tecnologiche,
eetc.)
che
possono
comunque
comportare
esuberi
di
person
ale
ed
in
tutte
le
ulteriori
ipotesi
nelle
quali
si
può
concretizzare
inviare
alla
Delegazione
Ssi
ndacale
di
Gruppo
di
cui
all'art.
11
bis,
comma
1,
ed
agli
Organismi
sindacali
aziendali,
una
preventiva
informazione
mediante
apposito
documento
di
sintesi,
contenente
anche
indicazione
delle
componenti
della
voce
“costo
del
lavoro”
con
particolare
riferimento
al
personale
dipendente,
illustrando
i
propri
obiettivi
operativi
e
strategici.
L'informativa
è
inviata
,
per
conoscenza,
anche
a
Fede
rcasse
ed
alle
Segreterie
Nnazionali.
Detta
informazione
deve
essere
trasmessa
prima
della
definitiva
approvazione
dei
suddetti
processi.Entro
7
giorni
dalla
ricezione
delle
informazioni
gli
Organismi
sindacali
aziendali
o,
in
mancanza,
gli
stipulanti
Organismi
sindacali
a
livello
locale
di
cui
sopr
a
possono
chiedere,
anche
per
il
tramite
della
Federazione
locale,
di
attivare
la
procedura
di
confronto,
con
la
partecipazione
dell'
Azienda
interessata.
Detta
procedura
deve
esaurirsi
entro
25
giorni
dalla
convocazione
(con
possibilità
di
proroga
del
termine,
se
concordata).
In
caso
di
Banche
di
Credito
Cooperativo/Casse
Rurali
ed
Artigiane
aderenti
e/o
Aziende
facenti
parte
di
Gruppo
Bancario
Cooperativo
di
cui
al
comma
1,
lettera
b)
dell'articolo
8,
l'attivazione
della
procedura
di
confronto
va
richiesta
alla
Capogruppo
dalla
Delegazione
Sindacale
di
Gruppo
congiuntamente
agli
Organismi
sindacali
aziendali.
Nell'ambito
di
tale
confronto
sono
considerate
dalle
parti
e,
ove
possibili
e
concretamente
realizzabili,
possono
essere
concordate
ipotesi
idonee
a
superare
situazioni
di
criticità
occupazionale.
In
particolare,
le
Parti,
in
considerazion
e
dell'origine
e/o
dell'intensità
della
criticità
occupazionale,
potranno:
a)
nei
casi
in
cui
le
criticità
occupazionali,
deriv
ino
da
vicende
soc
ietarie
quali,
indicativamente,
fusioni,
incor
porazioni,
scorpori,
concentrazioni,
adottar
e
—
congiuntamente
o
disgiuntamente
tra
loro,
con
valutazione
in
ordine
alla
loro
priorità
—
gli
strumenti
di
segu
ito
ele
nca
ti
a
titolo
esemplificativo:
ilblocco
delle
assunzioni
,
ilblocco
del
lavoro
str
ao
rdinari
o,
l'attivazione
degli
strumenti
previsti
dal
“Fondo
di
So
lidarietà
per
il
sostegno
dell'occupabilità,
dell'occupazione
e
del
reddito
del
personale
del
Credito
Cooperativo”
di
cui
al
DM
82761/2014
e
successive
modificazioni
e/o
integrazioni,
ovvero
delle
misure
a
sostegn
o
previste
dal
“Fondo
per
la
promozione
del
la
buona
e
stabile
occupazione
e
per
il
sostegno
dei
livelli
occupa
zionali
e
della
mob
ilit
à”
,
l'atti
vazio
ne
di
incen
tivi
all'esodo;
b)
nei
casi
in
cui
gli
strumenti
di
cui
alla
lettera
precedente
si
rivelino
insuf
ficienti
ovver
o
nei
casi
in
cui
le
criticità
occupazionali
derivino
da
disequilibrio
economico/patrimoniale/
strutturale,
ricorrere
—
anche
in
vi
a
permanente,
congiuntamente
o
disgiuntamente
tra
loro,
con
valutaz
ione
in
ordine
alla
loro
priorità
—
alle
misure
di
seguito
elencate
a
titolo
esemplificativo:
la
temporanea
sospensione,
totale
o
parziale,
dell'erogazion
e
dell’
“assegno
ex
premio
di
rendimento”,
la
definizione
di
accordi
o
contratti
di
solidarietà,
la
riduzione
e/o
modulazione
di
orario
e
di
salario
per
un
periodo
di
tempo
determinato,
la
trasformazi
one
di
rapporti
di
lavoro
da
tempo
pieno
a
tempo
parziale,
il
Nel
caso
di
mancato
accordo
in
sede
locale,
ovvero
in
sede
di
Gruppo
per
Banche
di
Credito
Cooperativo/Casse
Rurali
ed
Artigiane
aderenti
e/o
Aziende
facenti
parte
di
Gruppo
Bancario
Cooperativo
di
cui
al
comma
1,
le
ttera
b)
dell'articolo
8,
le
Organizzazioni
sindacali
nazionali
stipulanti
possono
chiedere,
con
comunicazione
da
inviare
a
Federcasse
non
oltre
7
giorni
dal
mancato
accordo,
di
attivare
una
fase
di
confronto,
tra
le
medesime
parti
di
cui
alla
prima
fase
della
procedura,
che
deve
esaurirsi
en
tro
22
giorni
dalla
convocazione
(con
possibilità
di
proroga
del
termine,
se
concordata).
La
Capogruppo
sarà
assistita
da
Federcasse.
Nell'ambito
di
tale
confronto,
ove
non
fos
sero
stati
precedentemente
risolti
i
problemi
di
eccedenze
di
personale,
le
Parti
stipulan
ti
ricercano
la
possibilità
di
favorire
la
mobilità
delle
lavoratrici
e/o
dei
lavoratori
eccedenti
mediante
la
ricollocazione
presso
altre
Aziende,
preferibilmente
in
ambito
regionale,
anche
con
la
possibile
preventiva
utilizzazione
a
tal
fine
dell'istituto
del
distacco
ovvero
mediante
ilricorso
alle
previsioni
di
cui
all'art.
23.
Kk
KK
*
Le
procedure
previste
nel
present
e
articolo
sono
vincolanti
per
le
Parti
ed
il
loro
mancato
rispetto
costituisce
inadempimento
per
la
parte
che
non
vi
abbia
dato
corso.
Dette
procedure
—
fermo
quanto
ora
detto
e
una
volta
completate
—
esauriscono
iloro
effe
tti
tra
le
Parti
stipulanti
ilpresente
accordo.
Le
parti,
fino
all'esaurimento
delle
procedure
previste
nel
presente
articolo,
non
assumono
iniziative
unilaterali.
FE
CASSE
Nel
caso
di
rilevanti
riorganizzazioni
e/o
ristrutturazioni
di
Aziende
del
Sistema
che
siano
presenti
con
proprie
unita
organizzative
in
più
di
due
regioni,
che
prefigurino
ricadute
significative
sul
personale,
le
procedure
di
confronto
si
svolgono
direttamente
a
livello
nazionale.
La
procedura
si
svolge
tra
una
Delegazione
si
ndacale,
ad
hoc
definita
nel
numero
ed
integrata
dalle
Segreterie
nazional
i
delle
Organizzazioni
sindacali
stipulanti
con
funzione
di
co
ordinamento,
e
l'Azienda
che
ha
facoltà
di
farsi
assistere
da
Federcasse.
Tale
procedura,
dal
momento
dell'informativa,
dovrà
esaurirsi
in
40
giorni
salvo
diverse
intese
che
dovessero
realizzarsi
tra
le
parti
interessate.
Nel
caso
di
Azienda
sottoposta
a
procedura
di
Amministrazione
Straordinaria,
itermini
previsti
dalle
procedure
disciplinate
dal
presente
articolo
dovranno
comunque
esaurirsi
entro
iltermine
di
chiusura
della
procedura
concorsual
e.
Dic
hia
razioni
delle
Parti
Anche
al
fine
di
non
dis
perd
ere
il
patrimonio
Umano
e
professionale
ed
in
coerenza
con
il
presupposto
condiviso
dell’unicità
del
Movimento
come
valore,
le
Part
i
auspicano
che
i
trasferimenti
d'azienda
o
di
ramo
d'azienda,
ferme
restan
do
le
previsioni
di
legge
e
di
contratto,
si
realizzino
nell’ambito
del
Movimento
del
Credito
Cooperativo.
Art.
23
Collocamento
lavora
trici/lavoratori
in
mobilità,
circolarità
delle
risorse
e
sviluppo
dell'occup
azione.
La
singola
Azienda
del
Credito
Cooperativo
che
ha
effettuato
illicenziamento
collettivo
o
quella
ad
essa
subentrata,
qualora
proceda
a
nuove
assunzio
ni,
deve
dare
la
precedenza
alle
lavoratrici
e/o
ai
lavoratori
da
essa
collocati
in
mobilità
e
che
siano
iscritti
nella
lista
.
3
territoriale
regionale
di
mobilita
di
|nominativi
delle
lavoratrici
e/o
dei
lavoratori
collocati
in
mobilità
da
una
Azienda
del
Credito
Cooperativo
e
che
siano
iscritti
nella
lista
te
rritoriale
i-cuiall’
Le
Aziende
che,
in
relazione
ai
propri
fabbisogni
qualitativi
e
quantitativi,
intendano
procedere
all'assunzione
di
personale,
verificano
se
nelle
liste
di
cui
al
precedente
comma;
vi
siano
professionalità
corrispondenti
ai
predetti
fabbisogni,
prioritariamente
nell'ambito
territoriale
di
riferimento
e,
successiva
mente,
nell'intero
ambito
nazionale.
primo,
lett.
b)
dell'art.
8
del
presente
contratto,
possono
stabilire
spec
ifiche
regolamentazioni
contrattuali,
per
una
durata
massima
di
48
mesi,
mediante
il
ricorso
agli
strumenti
previsti
dall'art.
22,
parte
terza,
comma
7,
lett.
a)
e
b),
per
incentivare
e
promuovere
l'assunzionei
del
personale
proveniente
dalle
liste
sopra
citate
da
parte
delle
Aziende
interessate.
Tali
intese
i
BABI
FEDER@ASSE
(
7
HB
rasa
FISALY
%A
U
ITO
/
a
we
/
7
potranno
preve
dere
anche
ilricorso
alle
prestazioni
del
“Fondo
per
la
promozione
della
buona
n
€
stabile
occupazione
e
per
il
sostegno
dei
livelli
occupazionali
e
della
mobilità”,
second
o
le
prevision
i
del
Regolamento.
Le
Parti
stipulanti
attiveranno,
in
ogni
caso,
ogni
iniziativa
utile
a
reperire,
in
sede
regionale
o
comunita
ria
,
le
risorse
finanzi
ar
ie
necessarie,
per
consentire
alle
Federazioni
locali
di
AI
fine
di
non
disperdere
il
patrimonio
umano
e
professio
nale,
le
Aziende
del
Credito
Cooperativo,
qu
alora
procedano
a
nuove
ass
unzi
oni
a
tempo
determinato
devono
riservare
il
950%
di
tali
nuove
assunzioni
alle
lavoratrici
e/o
ai
lavoratori
collocati
in
mob
il
ità
da
una
Banca
di
Credito
Cooperativo
e
che
si
ano
iscritti
nella
lista
territoriale
regionale
di
mobilità
di-eui
I
Dichia
ra
zione
delle
Parti
Le
Parti
considerano
le
disposizio
ni
di
cui
ai
commi
2,
3
e
4
del
presente
articolo
quale
disciplina
sperimentale
per
la
vig
enza
del
presente
contratto.
Art.
24
Fondo
per
la
promozione
della
buona
e
stabile
occupazione
eper
ilsostegno
dei
livelli
occupazionali
e
della
mobi
lità
Le
Parti
stipulanti
il
presente
contratto
istituiscono
un
Fondo
nazionale
per
il
sostegno
dell'occupazione
nel
settore
del
credito
Cooperativo,
con
l'intento
di
garantire
la
stabilit
à
dei
livelli
occupazionali,
la
creazione
di
nuova
e
stabile
occupazione
ed
una
mobilità
sostenibile.
La
gestione
del
Fondo
verrà
assic
urata
per
iltramite
dell'Ente
bilaterale
di
Categoria
Le
Parti
provvederanno
a
stipulare
ilRegolamento
del
Fondo
entro
il28
febbraio
2013.
Le
Parti,
inoltre,
convengono
che,
in
segu
ito
alla
stipula
del
Regolamento
del
Fondo,
con
decorrenza
dal
1°
luglio
2013,
ilFondo
sarà
alimentato
attraverso
ilversamento
mensile
di
un
contributo
ordinario
dello
0,50%,
di
cui
lo
0,375%
a
carico
del
datore
di
lavoro
e
lo
0,125%
a
carico
della
lavoratrice
e/o
del
lavoratore,
calc
olato
sulla
retribuzione
imponibile
ai
fini
previdenziali
di
tutti
idipendenti
assunti
con
contratto
a
tempo
indeterminato
dalle
Aziende
del
Movimento
destinatarie
del
presente
contratto.
Le
Parti
convengono
che
la
suddetta
contribuzione
al
Fondo
deve
essere
armonizzata
con
la
contribuzione
prevista
per
la
parte
ordinaria
del
“Fondo
di
Solidarietà
per
il
sostegno
dell’occupabilita,
dell'occupazione
e
del
reddito
del
personale
del
Credito
Cooperativo”
di
cui
alDM
82761/2014
e
successive
modificazioni
e
integrazioni,
in
modo
da
evitare
duplicaziohi.
FE
ASSE
ISL
F
GIL
U
Il
Fondo
provvederà
ad
erogare
alle
Aziende
di
cui
sopra,
per
un
peri
odo
di
3
anni
-
e
comunque
in
funzione
de
lle
disponibilità
del
Fondo
—
un
importo
ann
uo,
da
def
inirsi
nel
Reg
olamento
operativ
odel
Fondo,
per
ciascuna
lavoratrice
e/o
ciascun
lavoratore
che
venga
assunto
con
contratto
atempo
indeterminato,
ivi
compreso
l’apprendistato
professionalizzante
,
che
si
trovi
in
una
delle
seguenti
condizioni:
—
giovani
disoccupati
fino
a
32
anni
di
età;
—
disoccupati
di
lung
o
periodo
di
qualsiasi
età,
cassaintegrati
e
lavoratrici
e/o
lavoratori
in
mobilità;
-
lavoratrici
e/o
lavoratori
presenti
nell
e
liste
di
cui
all'art.
23
del
presente
contratto;
—
donne
di
qualsiasi
età
prive
di
un
impiego
regolarmente
retribuito
da
almeno
sei
mesi
residenti
in
aree
geografiche
svantagg
iate,
come
individuate
annualmente
dal
decreto
del
Ministro
del
lavoro
e
delle
politiche
sociali
di
concerto
con
ilMinistro
dell'economia
e
delle
finanze.
Le
Parti
conven
gono
che,
in
attesa
dell
'emanazi
one
del
Regolamento
operativo,
l'importo
di
cui
sopra
sarà
pari
a
2.500
euro.
L'importo
di
cui
sopra
verrà
erogato
anche
nei
casi
di
stabilizzazione
di
lavoratr
ici
e/o
di
lavoratori
con
contra
ttidi
lavor
o
diversi
da
quelli
a
tempo
indeterminato
(ad
esempio;:
contratti
a
termine
;;
contratti
di
inserimento;;
contratti
a
progetto;;
contra
tti
di
somminist
razione).
L'importo
di
cui
al
comma
5
verrà
erogato
dal
Fondo
direttamente
all'Azienda
interessata,
al
superamento
del
periodo
di
prova
da
par
te
de
lla
lavoratrice
e/o
del
lavoratore
assunto
a
tempo
indeterminato
o
mantenuto
in
servizio
qualora
si
tratti
di
contratto
di
apprendistato.
Il
Fondo
interverrà
anche
in
favore
delle
lavoratrici
e/o
dei
lavoratori
interessati
da
una
riduzione
di
orario
in
conseguenza
dell'utilizzo
da
parte
dell'Azienda
dei
“contratti
di
solidarietà
espansivi”,
o
dei
contratti
di
solidarietà
difensivi,
per
ilsost
egno
della
mobilità,
per
gli
interventi
di
cui
all’art.
23
del
presente
contratto,
o
altri
interventi
che
saranno
definiti
e
regolati
dalle
parti
all'atto
della
costituzi
one
del
Fondo.
In
tal
caso
l'importo
di
cui
al
comma
5
è
riconosciuto
direttamente
alla
lavoratrice
e/o
al
lavoratore.
Le
Parti
firmata
rie
definiranno,
anche
in
funzione
delle
disponibilità
del
Fondo,
il
maggior
importo
annuo
di
cui
al
comma
5nei
casi
di
assunzione
nelle
Regioni
del
Mezzogiorno
con
più
elevati
tassi
di
disoccupazione,
soprattutto
giovanile.
Le
prestazioni
del
Fondo
non
potranno
essere
erogate
alle
Aziende
che
non
risultino
in
regola
con
iversamenti
contrib
utivi
al
Fondo
stesso.
Dichiarazio
ne
delle
Parti
Le
Parti
confermano
la
rilevanza
valoriale
e
str
ategica
dell
atutela
esostegno
dell'occupazione;
riconoscono,
inoltre
come
ilprocesso
di
evoluzione
sistemica
del
Credito
Cooperativo,
tutt'ora
in
corso,
abbia
prestato
specifica
e
caratter
izzante
attenzione
al
mantenimento
dei
livelli
occupazionali
e
all'adeguamento
professionale
delle
risorse
umane.
EDERCASSE
/
“Hy
“
|
4A}
d
{
AYCISL
FIS
GI
UG
DITO
A
\
33|
Le
Parti
si
impegnano,
pertanto,
ad
avviare
immediatamente,
comunque
entro
il
mese
di
ottobre
2022,
un
confronto
dedicato
al
rinnovato
interesse
delle
stesse
alla
valorizzazione
e
sostegno
dell’occupazione,
con
particolare
riferimento
all’avvi
o
operativo
del
F.0.C.C.,
come
strumento
generale
e
paritetico
di
Sistema,
le
cui
prestazioni
so
no
finalizzate
anche
alla
sostenibilità
dei
processi
di
tutela
occupazional
e
e
di
ricambio
generazionale
del
Credito
Coope
rativo,
in
considerazione
di
specifiche
iniziative
già
intraprese
nei
territori
e
nelle
Aziende.Le
Parti
individueranno,
a
tal
fine,
gli
strumenti
e
le
relative
misure
per
ilfinanziamento
delle
prestazioni.Le
Parti
confermano
che
l'obbligo
di
contribuzione
al
Fondo
e
l'
erogazione
del
le
prestazioni
sussisteranno
a
carico
di
Aziende
e
Lavoratrici
e/o
Lavoratori
successivamente
alla
definizione
della
disciplina
di
cu
i
al
presente
punto.Art.
25
Procedura
in
tema
di
orari
di
lavoro
Nel
corso
di
un
apposito
incontro
vanno
comunicate
e,
su
richiesta,
discusse
con
gli
Organismi
sindacali
aziendali
le
articolazioni
di
orario
di
lavoro
e
di
spo
rtello,
ivi
compreso
l'orario
multiperiodale
e
iltrattamento
per
i
turnisti
ilcui
orario
di
lavoro
si
collochi
all'interno
del
nastro
orario
extra
standard,
stabilite
in
applicazione
delle
norme
del
presente
contratto,
nell'ambito
di
un
complessivo
piano
annuale
di
gestione
degli
orari
ste
ssi.
In
mancanza
di
detti
Organismi,
la
comunicazione
e
l'eventuale
discussione
avvengono
con
gli
Organismi
sindacali
territoriali,
con
l'assistenza
della
Federazione
locale
o
della
Capogruppo.
In
queste
sedi
potranno
essere
discusse
anche
eventuali
necessità
specifiche
del
personale.
Ove
l'Azien
da
non
ritenga
di
accogliere
le
osservazioni
formulate
dagli
Organismi
sindacal
i
azie
ndali,
su
richiest
a
delle
Organizzazioni
sindacali
locali
o
della
Delegaz
ion
e
sindacale
di
Gruppo
in
caso
di
Banche
di
Credito
Cooper
ativo/Casse
Rurali
ed
Artigiane
adere
nti
e/o
Aziende
facenti
parte
di
Gruppo
Bancario
Cooperativo
di
cui
alcomma
1,
lettera
b)
dell'articolo
8,
avanzata
nel
termine
di
10
giorni,
per
iscritto,
sarà
tenuta
riunione
sindacale
rispettivamente
presso
la
Federazione
locale
ovvero
presso
la
Capogruppo
per
ricercare
soluzione
del
problema.Se
neppure
in
questa
sede
emerge,
nel
successivo
termine
di20
giorni,
soluzi
one
comune,
la
decisione
dell'Azienda
diventa
operativa.
Ne
lla
medesima
occasione,
le
parti
procedono
ad
un
esame
dell'andamento
della
Banca
delle
Ore.
Art.
26
Promotori
finanziari
Le
Parti
si
inc
ontre
ranno
entro
90
giorni
dalla
stipulazione
del
presente
contratto
per
approfondire
la
tematica.
:
\
FEDERCASSE
j
FEABI
|
FIASATCISL
UG
ITO
CA
Art.
27
Congedi
parentali
Le
Parti
si
riservano
di
verificare
congiuntamente
le
modalita
attuative
del
D.
Lgs.
151/2001
26
marzo-2001-n-1541
e
successive
modifiche
e
integrazioni
ificazioni
‘
FEDERCASSE
FIRS
CISL
FI
va
UG
CW
CAPITOLO
III
CONTRATTAZIONE
DI
SECONDO
LIVELLO
Art.
28
Decorrenza
e
procedure
di
rinnovo
Sulla
base
di
quanto
previsto
dall’art.
8
del
presente
contratto,
le
Parti
stipulanti
conveng
ono
che:-
gli
accordi
di
secondo
livello
hanno
durata
triennale
e
sono
rinn
ovabili
nel
rispetto
del
principio
dell'autonomia
dei
cicli
negoziali,
al
fine
di
evitare
sovrapposizioni
con
itempi
di
rinnovo
del
eContratto
eCollettivo
aNazionale
di
tLavoro;
-
le
richieste
di
rinnovo
deg
li
accordi
di
secondo
livello
devono
essere
presentate
in
tempo
utile
a
consentire
l'apertura
delle
trattative
due
mesi
prima
della
scadenza
degli
accordi
stessi;
—
per
due
mesi
dalla
data
di
presentazione
della
piattaforma
e
per
ilmese
successivo
alla
scadenza
degli
accordi
di
secondo
livello
e
comunque
per
un
periodo
complessivamente
pari
a
tre
mesi
dalla
data
di
presentazione
delle
richieste
di
rinnovo,
le
Parti
non
assumeranno
iniziative
unilaterali
né
procederanno
ad
azioni
dirette.
Art.
29
Materie
demandate
Le
materie
demandate
alla
contrattazione
integrativa
di
secondo
livel
lo
sono
le
seguenti:
-—
Valore
di
Produttività
Azienda
le;
-
misure
di
welfare
(qualità
della
vita
e
benes
sere
dei
dipendenti);
—
ticket
pasto;
-
profili
profes
si
onal
i
che
derivino
da
nuov
e
attività
o
da
cambiamenti
di
organizzazione;
—
eventuale
previsione
e
disciplina
degli
esami
di
idoneità;
-
corsi
di
formazione
locali
(contenuti
e
modalità
di
partec
ipazione);
—
criteri
per
promozione
di
programmi
di
rotazione;
-
sicurezza
del
lavoro,
ivi
comprese
le
misure
preventive
e
quelle
connesse
ad
eventi
criminosi;
—
tutela
del
le
condizioni
igienico-ambientali;
—
disposizioni
in
deroga
su
indennità
di
rischio
ex
dichiarazione
a
verbale
in
calce
all'art.
49;
-
accordidi
clima
finalizzati
a
prevenir
e
situazioni
di
disagio
negli
ambienti
di
lavoro;
-
misure
di
conciliazione
dei
tempi
divita
e
di
lavoro,
ivi
incluse
ulterio
ri
modalità
di
lavoro
a
tempo
parziale.
La
contrattazione
integrativa
di
secondo
livello
deve
rispettare
idemandi
stabiliti
dal
presente
eContratto
eCollettivo
aNazionale
di
HLavoro;
pertanto,
le
Organizzazioni
sindacali
dei
lavoratori
si
impegnano
affinché
le
richieste
siano
conformi
a
detti
demandi.
FEDERCASSE
4
UG
Resta
inteso
che
le
parti
stipulanti
a
livello
locale
o
di
Gruppo
o
aziendale,
invieranno,
in
tempo
utile,
alle
Parti
stipulanti
ilpresente
contratto
le
piattaforme
rivendicative
locali
o
di
Gruppo
0
aziendali
al
fine
di
ogni
opportuna
disamina
dei
loro
conten
uti
rispetto
alle
disposizioni
del
presente
contratto,
senza
pregiudizio
per
l'a
vv
iodelle
tratt
ative.
A
tal
fine,
dopo
gliincontri
preliminari
e
prima
dell'inizi
o
della
trattativa
integrativa,
nascendo
con
troversia
sulla
rispondenza
dei
contenuti
in
concreto
proposti
o
denegati
per
tale
trattativa,
in
relazione
alla
norma
di
rinvio
di
cui
sopra,
su
richiesta
della
Federazione
locale
o
delle
Organizzazioni
sindacali
locali,
ovvero
del
la
Capo
gruppo
o
della
Delegazione
di
Gruppo
per
quanto
riguarda
le
Banche
di
Credito
Coopera
tivo/Casse
Rurali
ed
Artigiane
aderenti
e/o
le
Az
iende
facenti
parte
di
Gruppo
Bancario
Cooperativo
di
cui
al
comma
1,
lettera
b)
dell'articolo
8,
(ovvero
dell'Azienda
e
delle
Rappresentanze
Sindac
ali
Azie
ndali
nei
casi
in
cui
è
prevista
trattativa
azi
endale
),
interessate,
il
problema
è
esaminato
in
sede
na
zionale,
dalle
Parti
stipulanti
il
presente
contratto,
al
fine
di
ricercare
idonee
e
coerenti
soluzioni;
durante
lo
svolgimento
di
tale
procedura,
che
deve
esaurirsi
nel
te
rm
ine
di
20
45
giorni
dalla
comunicazione
della
richiesta
di
cui
sopra
(con
possibilità
di
proroga
del
termine,
concordata),
restano
sospese
trattative
ed
iniziative
unilaterali
a
livello
locale,
ovvero
di
Gruppo
(ovvero
aziendale,
ne
i
casi
anzidetti).
Le
Parti
confermano
l'applicazione
della
disciplina
del
Premio
di
rRisultato
di
cui
al
C.C.N
.L.
9
gennaio
2019
esclusivamente
ed
inderogabilmente
per
l'erogazione
del
Valore
di
Produttività
Aziendale
per
l’anno
2022
e
2023
(esercizio
2021
e
2022).
Le
Parti
convengono
che
iContratti
integrativi
di
Gruppo
(art.
8,
lett.
b),
del
C.C.N.L.)
sostitui
ranno
a
tutti
gli
effetti
di
legge
e
di
contrattazione
collettiva
l'attuale
contrattazione
integrativa
stipulata
dalle
Federazioni
locali
e
dalle
Aziende
e/o
Banche
aderenti
facenti
parte
di
Gruppo
Bancario
Cooperativo
stipulante,
nei
confronti
delle
quali
troverà
applicazione
il
Contratto
Integrativo
di
Gruppo.
A
tali
contratti
è
demandata
la
dis
ciplina
del
Valore
di
Produttività
Aziendal
e
per
quanto
riguarda
l'erogazione
per
l'anno
2024
(esercizio
2023)
e
su
ccessivi.
Dichiarazione
delle
Segreterie
Nnazionali
delle
Organizzazioni
Ss
indacali
Le
Organizzazioni
sindacali
FABI,
FIRST-CISL,
FISAC-CGIL,
UGL
CR
EDITO,
UILCA
firmatarie
del
presente
C.C.N.L.
ritengono
necessario
definire
a
livello
di
contrattazione
di
secondo
livell
o
la
mobilità
territoriale,
la
classificazione
del
personale
e
l’impiego
delle
professionalità.
FEDERCASSE
L
UGL,
BITO
CA
CAPITOLO
IV
POLITI
CHE
ATT
IVE
PER
L'OCCUPAZIONE
—
ASSUNZIONI
Dichiarazione
delle
Parti
Con
riferim
ent
o
alle
lavoratrici
e/o
ai
lavoratori
assunti
con
contratti
di
lavoro
non
a
tempo
indeterminato,
le
Aziende
valutano
con
la
massima
disponibilità
la
possibi
lità
di
conf
ermarli
in
servizio
alla
scadenza
dei
rispettivi
contratti,
nella
prospettiva
di
non
disperdere
ilpatrimonio
umano
e
professionale
che
le
stesse
Aziende
hanno
formato.
Art.
30
Apprendistato
profes
sionalizzante
1.
Inquadramento
e
trattamento
economico
L'apprendistato
professionalizzant
e
è
finalizzato
al
conseguimento
di
una
qualifica
professionale
ai
fini
contrattuali
corrispondente
ai
profili
professionali
rientranti
nella
3°
area
pro
fessionale.
Ai
sensi
dell’art.
42,
comma
5,
lett.
b),
D.
Lgs.
N:
81/2015,
durante
ilrapporto
di
apprendistato
la
lavoratrice
e/o
il
lavoratore
è
inquadrato,
i
primi
diciotto
mesi,
al
livello
retributivo
immediatament
e
inferiore
rispetto
a
quello
al
cui
conseguimento
è
finalizzato
il
contratto.
Trascorso
detto
termine,
viene
attribuito
all'interessato
iltrattamento
economico
tabe
lla
re—
da
riconoscere
con
assegno
temporaneo
—co
rrispondente,
al
netto,
a
quello
del
livello
retributivo
al
cui
consegu
imento
è
finalizzato
ilcontratto
stesso.
In
deroga
a
quanto
previsto
ai
commi
che
prec
edono,
le
lavoratrici
elo
ilavoratori
di
cui
all'art.
3,
comma
3,
primo
alin
ea
del
presente
co
ntratto
sono
inquadrati,
per
iprimi
diciotto
mesi
di
apprendistato,
nel
primo
livello
retributivo
della
2°
area
professionale
e,
per
gli
ulteriori
diciotto
mesi,
al
secondo
livello
retributivo
della
2°
area
pro
fess
ion
ale.
2.
Durata
Ilcontratto
di
apprendistato
ha
una
durata
minima
di
6
mesi
e
massima
di
tre
anni.
In
attuazione
dell'art.
42,
comma
5,
lett.
g),
D.
Lgs.
N:
81/2015,
in
caso
di
malattia,
infortunio
o
di
altra
causa
di
sospensione
involontaria
del
rapporto,
di
du
rata
tale
da
pregiudicare
il
percorso
di
qualificazione
dell'apprendista,
e
comu
nque
superiore
a
30
giorni,
l'Azie
nda
può
disporre
il
prolungamento
del
rapporto
oltre
la
durata
concordata,
previa
comunicazione
all'interessato.
,
3.
Castituzione
FEDERCASSE
/
Il
rapporto
di
apprendistato
può
esse
re
costituito
a
tempo
pieno
o
a
tempo
parziale;
nel
secondo
caso,
allo
scopo
di
so
ddisfare
le
esigenze
formative,
ilrapporto
non
può
avere
durata
inferiore
a
25
ore
settimanali.
4.
Anzianità
AI
termine
del
periodo
di
apprendistato,
ove
nessuna
delle
parti
eserciti
la
facoltà
di
recesso
ai
sensi
dell'art.
42,
comma
4,
D.
Lgs.
N:
81/2015,
ilrapporto
prosegue
come
ordinario
rapporto
di
lavoro
subordinato
a
tempo
indeterminato,
ed
il
per
iodo
di
apprendistato
è
com
putato
integralmente
nella
maturazione
dell'anzianità
di
servizi
o
e,
limitatamente
alla
metà,
per
la
maturazione
degli
scatti
di
anzian
ità
e
degli
automatismi.
5.
Malattia
e
infort
un
io
In
caso
di
assenza
per
malattia
o
infortunio
accertato,
l'Azienda
conser
va
il
posto
e,
in
considerazione
delle
indennità
erogate
dagli
Enti
previdenziali,
integra
il
trattamento
economico
per
la
relativa
differenza,
fino
alla
misura
intera,
in
favore
de
l
lavoratore/lavoratrice
assunto
con
contratto
di
apprendistato,
che
abbia
superato
ilperiodo
di
prova,
per
un
periodo
complessivo
pari
a
6
mesi.
RaccomandazioneFedercasse
invita
le
Aziende
a
valutare
con
la
massima
dis
ponibilità
la
possibilità
di
applicare
agli
apprendisti,
affetti
da
patologie
di
particolare
gravità,
la
previsione
di
cui
all'art.
55.
6.
Formazione
Nel
rispetto
delle
competenze
delle
Regioni
stabili
te
dall'art.
44,
comma
3,
D.
Lgs.
N:
81/2015
in
tema
di
formazione
di
base
e
tr
asversale,
si
condividono
iseguenti
crite
ri
concernenti
la
formazione
degli
apprendisti:
a)
nei
confronti
di
ciascun
apprendista
l'Azienda
è
tenuta
ad
erogare
una
formazione
congrua,
finalizzata
al
conseguimento
della
qualifica
professionale
ai
fini
contrattuali
prevista
per
ciascuno
degli
standard
professionali,
individuati
nell'Allegato
H.
La
formazione
può
essere
erogata,
in
tutto
o
in
parte,
all'interno
dell’Azienda
inte
ressata,
presso
altro
Organismo
interno
alla
Categoria
del
Credito
Cooperativo,
0
presso
altra
struttura
di
riferimento,
anche
ricorrendo
ai
finanziamenti
di
Fon.Coop.
ai
sensi
dell'art.
42,
comma
5,
lett.
d),
D.
Lgs.
N:
81/2015.
La
presente
intesa
ha
valore
di
accordo
nazionale
per
l'accesso
ai
suddetti
finanziamenti.
Le
ore
di
formazione
possono
essere
svolte
anche
in
modalità
a
distanza
(e-learning)
o
in
affiancamento
sul
lavoro
(on
the
job);
ABI
FI
SL
b)
ilpe
rcorso
forma
tivo
complessivo
sara
declinato
nel
“piano
fo
rmativo
individuale”.
Per
l'interaduratadel“pianoformativoindividuale”dovràesseregarantita—aisensidell'art.
42,comma5,lett.c),D.Lgs.N:81/2015—lapresenzadiuntutoreaziendale,con
formazioneecompetenzeadeguatesecondoquantoprevistonell'AllegatoHovesono
ancheindicatiirequisiticondivisiperriconoscerela“capacitàformativainterna”di
un'Azienda;
perlaformazionedegliapprendistileAziendearticolerannoleattivitàformativein
contenutidibaseetrasversale,omogeneipertuttigliapprendisti,econtenutiditipo
professionalizzante,specificiinrelazioneallaqualificaprofessionaledaacquisire.
Inassenzadioffertaformativapubblicadicuiall'art.44,comma3,D.Lgs.N:81/2015,
leattivitàformativedibaseetrasversale,diduratapariaquellaprevistadalla
regolamentazioneregionalediriferimento,dovrannoperseguireiseguentiobiettivi
formativiarticolatiinquattroareedicontenuto:
1)
competenze
relazionali:
—
saper
valutare
le
competenze
e
risorse
personali,
anche
in
relazione
al
la
voro
ed
al
ruolo
professionale
;
—
saper
comunicare
efficacemente
nel
contesto
di
lavoro
(comunicazione
interna
e/
o
esterna);
—
sapera
nalizzare
e
risolvere
situazioni
problematiche;
—
sap
er
de
fi
nire
la
propria
colloca
zione
nell'ambito
di
una
struttura
organizzativa;
2)
co
mpetenze
in
materia
di
org
anizzazione
ed
economia:
—
conoscere
iprincipi
e
le
mo
dal
ità
di
organizzazione
del
lavoro
nell’Azienda;
—
conoscere
i
principali
elementi
ec
onomici
e
commerciali
dell'Azienda;
—
conoscere
le
condizioni
e
i
fattori
di
redditività
dell'Azienda
(produttività,
efficacia
e
efficienza);
-—
conoscere
ilcontesto
di
riferimento
dell'Azienda
(forniture,
reti,
mercato,
etec.);
3)
compet
enze
riguardanti
la
disciplina
del
rapporto
di
la
voro:
—
conoscere
le
linee
fondamentali
di
disciplina
legislativa
del
rapporto
di
lavoro
e
gli
istituti
contrattuali;
~
conoscere
idiritti
e
idoveri
delle
lavoratrici
e/o
dei
lavoratori;
—
conoscere
gli
elementi
che
compongono
la
retribuzione
e
ilcosto
del
lavoro;
4)
competenze
in
mater
ia
di
sicurezza
sul
lavoro:
—
conoscere
gli
aspetti
normativi
e
organizzativi
generali
relativi
alla
sicurezza
sul
lavoro;
—
conoscere
iprincipali
fattori
di
rischio;
—
conoscere
e
saper
in
dividuare
le
misure
di
prevenzione
e
protezione.
La
formazione
relat
iva
alla
disciplina
del
rapporto
di
lavoro
ed
alla
sicurezza
sul
lavoro
di
cui
ai
nn.
3)
e
4)
che
precedono
sarà
—
di
massima
—effettuata
nel
primo
anno.
Le
attività
formative
professionalizzanti,
di
dura
ta
pari
a
80
ore
medie
per
anno,
e
le
competenze
da
conseguire
mediante
l'esperienza
di
lavoro
devono
essere
definitinsulla
base
dei
seguenti
obiettivi
formativi:
FEDERCASSE
|(a"mf
—
conoscere
i
prodotti
e
servizi
di
settore
e
ilcontesto
azi
endale;
—
conoscere
e
saper
applicare
le
basi
tecniche
e
scientifiche
della
professionalità;
—
conoscere
e
saper
utilizzare
le
tecniche
e
imetodi
di
lavoro;
—
conoscere
e
saper
utilizzare
gli
strumenti
e
le
tecnologie
di
lavoro;
-
conoscere
eutilizzare
misure
di
sicurezza
in
div
idu
ale
e
di
tutela
ambientale;
—
conoscere
leinnovazio
ni
di
prodotto,
di
processo
e
di
contesto.
Ilrecupero
eventuale
di
conoscenze
linguistico/matematiche
viene
effettuato
all’interno
dei
moduli
trasversali
e
profe
ssionalizzanti
predisposti
da
ll'Azienda.
Per
ciascun
profilo
e
standard
professionale
l’Allegato
H
elenca
le
relative
competenze
tecnico-professionali
—
generali
e
specifiche
—
che
l'
apprendista
dovrà
acquisire
nel
corso
del
rapporto
con
le
Aziende
creditizie,
finanziarie
e
strumentali.
deve
procedersi
ad
idonea
registrazione
ed
attestazione
della
formazione
effettuata
agli
apprendisti,
anche
ai
fini
del
libretto
formativo,
secondo
le
modalità
defin
it
e
dalla
normativa
in
materia;
al
fine
di
consentire
all'interessato
conoscenze
quanto
più
complete
del
lavoro
ed
un
maggior
interscambio
nei
compiti
e
tenuto
cont
o
delle
prevision
i
del
C.C.N.L.
66-14
in
tema
di
fungibilità,
l'Azienda
può
disporre
il
passaggio
dell'apprendista
da
un
percorso
formativo
ad
un
altro,
fermi
gli
obblig
hi
formativi
complessivi
previsti
dalla
normativa
ap
plicabile
e
la
computabilità
della
formazione
già
effettuata.
7.
Preavviso
In
caso
di
risoluzione
del
rapporto
da
parte
dell'Azienda
al
termine
del
periodo
di
apprendistato
ai
sensi
dell'art.
2118
Cod.
civ.
6-6:,
spetta
alla
lavoratrice
e/o
al
lavoratore
un
preavviso
di
un
mese,
da
riconoscersi
tramite
la
corrispondente
indennità
sostitutiva.
8.
Documentazione
AI
termine
del
contratto
di
app
rendistato,
l'Azienda
rilascia
ai
lavoratori/lavoratrici
la
document
azione
prevista
dalla
normativa
di
legge
in
materia.
9.
Criteri
di
computo
degli
apprendisti
Gli
apprendisti
sono
computati
ai
fini
di
quanto
previsto
dall’Accordo
Nazionale
sulle
agibilità
sindacali
per
la
Categoria
del
Credito
Coop
erativo
tempo
per
tempo
vigente.
10.
RinviiABI
FI
ISL
Per
quanto
non
specificament
e
previsto
dai
commi
che
precedono,
si
applica
il
pres
ente
co
ntratto
nazionale,
con
esclusione,
in
particolare
,
del
Capitolo
XI
edi
quant'altro
incompatibile
con
tale
tipologia
contrattuale.
11.
Ai
sensi
dell'art.
47,
co
mma
4,
D.
Lgs.
N:
81/2015
e
successive
modifiche
e
integrazioni,
il
contratto
di
apprendistato
professionalizzante
può
essere
stipulato
anche
per
la
qualificazione
o
riqualificazione
professionale
delle
lavoratric
i
e/o
dei
lavoratori
in
mobilità.
12.
Agli
apprendisti
è
data
facoltà
di
partecipare
a
riunioni
promosse,
durante
l'orario
di
lavoro,
dalle
eOrganizzazioni
sindacali
stipulan
ti
il
presente
contratto
collettivo
per
illustrare
materie
di
in
te
resse
sin
dacale
e
del
lavoro,
con
le
modalità
previste
dall'art.
63
,
comma
22.
13.
In
fase
di
prima
applicazione
del
nuovo
apprendistato,
nell'ambito
di
un
apposito
incontro,
l'Azienda
fornisce
agli
eOrganismi
sindacali
azien
dali
indicazioni
circa
le
previsioni
di
utilizzo
del
contratto
di
apprendistato
professionalizzante,
la
dislocazione
territoriale
degli
interessati,
icriteri
per
l'espletamento
della
form
azion
e,
nonché
circa
la
sussistenza
degli
elementi
caratterizzanti
la
“capacità
format
iva
interna”
de
ll'Azienda
stessa.
Chiarimento
a
verbal
e
In
presenza
di
no
rmativa
regionale
o
provi
nciale
che
modifichi
la
presente
regolamentazione
in
materia
di
formazione
o
di
stand
ard
professionali,
le
Parti
si
incontreranno
a
livello
locale
per
raccordare
tali
disposizioni,
peraltro
applicabili
con
le
decorrenze
ed
icontenuti
delle
norme
spec
iali,
con
la
presente
disciplina.
Art.
31
Contratti
di
somministrazione
di
lavoro
a
tempo
determinato
Ferme
restando
le
disposizioni
di
legge,
il
numero
delle
lavoratrici
e/o
dei
lavoratori
con
contratto
di
somministrazione
di
lavoro
a
tempo
determinato
utilizzati
dall'Az
ienda,
complessiva
mente
considerato,
non
può
superare
il
15%
delle
lavoratrici
e/o
dei
lavoratori
assunti
a
tempo
indeterminato,
con
arrotondamento
all'unità
superiore
dell'eventuale
frazio
ne.
In
deroga
al
limite
percentuale
di
cui
al
comma
precedente:
e
nelle
Aziende
con
organico
fino
a
10
dipendenti,
ilnumero
di
tali
lavoratrici
e/o
lavoratori
può
arrivare
fino
a
2;
e
nelle
Aziende
con
organico
da
11
fino
a
25
dipendenti,
il
numero
di
tali
lavoratrici
elo
lavoratori
può
arrivare
fino
a
3;
e
ne
lle
Aziende
con
organico
da
26
fino
a
50
dipendenti,
il
numero
di
tali
lavoratric
i
elo
lavoratori
può
arrivare
fino
a
5.
UG
HO.
CA
42
Dichiarazione
di
Federcasse
Federcasse
invita
le
Aziende
ad
evitare,
per
quanto
possibile,
fenomeni
di
concentrazione
di
tale
tipologia
contrattuale.
Art.
31
bis
Distacco
L'ipotesi
del
distacco
si
configura
quando
un
datore
di
lavoro,
per
soddisfare
un
proprio
interes
se,
pone
te
mporaneamente
uno
o
più
lavoratrici
e/o
lavoratori
a
disp
osi
zione
di
altro
soggetto
per
l'esecuzione
di
una
determinata
attività
lavo
rativa.
In
caso
di
distacco
il
datore
di
lavoro
rimane
responsabile
del
trattamento
economico
e
normativo
a
favore
della
lavoratrice
e/o
del
lavoratore.
Il
dis
tacc
o
che
comporti
un
mutamento
di
mansioni
deve
avvenire
con
il
consenso
della
lavoratrice
e/o
del
lavo
rato
re
interessato.
Quando
compor
ti
un
trasferimento
a
una
unità
produttiva
sita
a
più
di
50
km
da
quella
in
cui
la
lavoratrice
elo
illavoratore
è
adibito,
ildistacco
può
avvenire
soltanto
per
comprovate
ragioni
tecniche,
organizzative,
produttive
o
sostituti
ve.
Nell'ipotesi
di
distacco
contemporaneo
di
oltre
4
dipendenti,
l’Azienda
informa
preventivamente
gli
Organismi
sindacali
aziendali
0,
in
mancanza,
locali
o,
in
caso
di
Banche
di
Credito
Cooperativo/Casse
Rurali
ed
Artigiane
aderenti
e/o
Aziend
efacenti
parte
di
Gruppo
Bancario
Cooperativo
di
cui
al
comma
1,
lettera
b)
dell'articolo
8,
la
Delegazione
sindacale
di
Gruppo,
per
il
tramite
della
Capogruppo.
Tali
Organismi,
entro
3
giorni
dal
ricevimento
dell
'infor
mativa,
possono
chiedere
un
incontro,
da
tenersi
entro
7
giorni
dalla
richiesta,
per
l'esame
dei
contenuti
dell'informativa
e
formulare
proprie
considerazioni
al
riguardo.
In
ogni
caso
in
cuiildistacco
contemporaneo
di
oltre
4
dipendenti
coinvolga
due
o
più
Banche
di
Credito
Cooperativo/Casse
Rurali
ed
Artigiane
aderenti
e/o
Aziende
facenti
parte
di
Gruppo
Bancario
Cooperativo
di
cui
al
comma
1,
lettera
b)
dell'articolo
8,
l'informativa
preventiva
è
inviata
dall
e
Banche
o
Aziende
interessate
congiuntamente
alla
Capogruppo,
agli
Organismi
sindacali
aziendali
e
alla
Delegazione
Ssindacale
di
Gruppo,
che
potranno
richiedere
alla
Capogruppo
l’incontro
di
cui
al
comma
precedente.
Art.
31
ter
Politiche
attive
per
l'occupazione
Per
ilperiodo
di
vigenza
del
presente
contratto,
le
Aziende
non
utilizzeranno
iseguenti
istituti:
app
rendistato
per
l'espletamento
del
diritto-dovere
di
istruzione
e
formazione,
contratto
di
somm
inistrazione
di
lavoro
a
tempo
indeterminato,
lavoro
intermittente
e
lavoro
ripartito.
Viceversa,
considerato
ilcomplessivo
equilibrio
delle
soluzioni
normative
convenute
tra
le
Parti
in
materia
di
occupazione,
le
Aziende
potranno
utilizzare
gli
altri
strumenti
di
flessibilità
nell'accesso
al
lavoro
disciplinati
da
norme
di
legge
e
di
contratto.
'
FEDBRCASSE
fj
Alle
lav
oratrici
e/o
Aai
lavoratori
assunti
con
livello
retributivo
di
inserimento,
in
servizio
alla
data
del
31
dicembre
2018
,
a
decorrere
dal
1°
gennaio
202
0
verra
riconosciuto
il
livello
retributivo
cor
rispondente
al
1°
livello
della
Fterza
Aarea
Pprofessionale.
Art.32
Lavoroatempoparziale
Ad
integrazione
delle
norme
di
legge,
sono
da
applicare
le
disposizioni
collettive
contenute
nel
regolamento
della
materia
allegato
al
presente
contratto.
La
prestazion
e
di
lavoro
a
tempo
parziale
non
può
costituire
elemento
di
discriminazione
ad
alcun
fine
del
rapporto
di
lav
oro.
La
disciplina
del
lavoro
a
tempo
parziale
si
applica
anche
ai
quadri
direttivi.
Art.33
Telelavoro
Lo
sviluppo
delle
tecn
ologie
informatiche
e
telematiche
consente
maggiore
flessibilità
nel
lavoro
e
può
favorire
l'efficienza
e
la
produttività
delle
Aziende
e
rispondere
ad
esigenze
sociali
quali
la
tutela
dell'ambiente,
il
miglioramento
della
qualità
del
le
condizioni
di
vita,
la
miglior
gestione
dei
tempi
di
lavoro,
una
più
efficace
integrazione
nel
mondo
del
lavoro
delle
persone
con
disabilità.
Iltelelavoro
costituisce
una
diversa
modalità
di
esecuzione
della
pr
estazione
lavorativa
rispetto
alle
tradizionali
dimensioni
di
spazio
e
di
tempo,
favorita
dall'adozione
di
strumenti
informatici
e/o
telematici.
1.
Tipologie
Il
telelavoro
può
configurarsi
quale
rapporto
di
lavoro
subordinato,
parasubordinato
o
auto
nomo;
la
presente
disciplina
contrattuale
riguarda
irapporti
di
lavoro
subordinato
instaurati
da
Aziende
che
applicano
ileContratto
eCollettivo
aNaz
ionale
di
HLavoro.
Il
telelavoro
può
svolgersi,
a
titolo
esemplificativo:
1)
presso
ildomicilio
della
lav
oratrice
e/o
del
lavoratore;
2)
incentriditelelavoro
o
in
postazioni
satellite;
3)
sotto
forma
di
telelavoro
mobile.
2.
Costituzione
del
rapporto
di
lavoro
Le
Aziende
possono
assumere
lavoratrici
e/o
lavoratori
con
rapporto
subordinato
di
telelavoro,
ovvero
trasformare
consensualm
ente
—
a
tempo
indeterminato
o
per
un
periodo
predeterminato
—
rapporti
di
lavoro
già
in
essere.
Nel
primo
caso
l'Azienda
deve
precisare,
all'atto
dell'assunzione,
l'unità
prod
uttiva
di
appartenenza,
mentre
nel
secondo
caso
gli
interessati
restano
convenzionalmente
in
organico
nell'unità
produttiva
di
appartenenza
al
momento
della
trasformazione.
Nell'ipotesi
di
trasformazione
del
rapporto
in
telelavoro
a
tempo
indeterminato,
la
lavoratrice
elo
illavoratore
ha
facolt
àdi
chiedere,
trascorsi
due
anni,
ilripris
tino
del
lavoro
con
le
modalità
tradizionali.
L'Azienda,
compatibilmente
con
le
esigenze
di
servizio,
accoglie
la
richiesta.
3.
Prestazione
lavorativa
—
Trattamento
economico
La
prestazione
lavorativa
del
telelavoratore
si
svolge
nel
rispetto
dell'
orario
di
lavoro
e/o
con
le
relat
ive
flessibilità
temporali
che
l'Azienda
è
tenuta
a
comunicare
preventivam
ente
agli
interessati
e
agli
eOrganismi
sindacali
aziendali.
Modifiche
di
tale
orario
posso
no
essere
apportate
solo
d'intesa
tra
l'Azie
nda
e
la
lavoratrice
e/o
illavoratore
interessato.
Il
telelavoratore
ha
l'obbligo
di
essere
reperibile
nelle
fasce
orarie
giornaliere
prestabilite
dall’Azienda,
d'intesa
con
l'interessato
.
In
caso
di
im
possibilità
iltelelavoratore
ètenuto
adarne
te
mpestiva
e
motivata
comunicazione
all'Azienda.
Ilrapporto
di
telelavoro
non
può
costituire
pregiudizio
per
la
lavoratrice
e/o
illavoratore
nelle
opportunità
di
sviluppo
professionale
e
ad
ogni
altro
effetto
del
rapporto
di
lavoro.
L'Azienda
deve
far
conoscere
al
telelavoratore
le
specifiche
procedure
di
lavoro
connesse
a
tale
modalità
della
prestazione.
L'interessato
deve,
in
ogni
caso,
rispettare
il
segreto
professionale.Il
telelavoratore
ha
diritto,
a
par
ità
di
orario
effettuato,
al
trattamento
retributivo
contrattuale
cor
ris
pondente
a
quello
degli
altri
dipendenti
con
ilmedesimo
inquadramento
che
prestino
la
propria
attività
con
le
modalità
tradizionali.
4.
Rientri
in
Azienda
—
Formazione
L'Azienda,
per
esigenze
di
servizio,
può
chiamare
iltelelavoratore
presso
l’unità
produttiva
di
appartenenza
per
iltempo
necessario.
Devono
concordarsi
fra
l'Azienda
e
la
lavor
atrice
e/o
illavoratore
rientri
periodici
inAzienda.
L'Azienda
fornisce
al
telelavoratore
una
formazione
adeguata
alle
specificità
del
rapporto
e
pone
in
essere
iniziative
per
favorire
la
socializzazione
dei
telelavoratori.
Nel
caso
di
rientro
definitivo
in
Azienda
con
le
modalità
di
lavoro
tradizionali
e
qualora
siano
intervenuti
nel
frattempo
mutamenti
negli
assetti
organizzativi,
l'Azienda
procede
ad
un
opportuno
aggiornamento
professionale
degli
interessati,
nell'ambito
delle
previsioni
contr
attuali
in
materia,
per
facilitare
ilreinseri
to.
FE
CASSE
5.
Diritti
sindacali
—
Val
utaz
ioni
e
informative
|telelavoratori
hanno
gli
stessi
diritti
sindac
ali
delle
lavoratrici
e/o
dei
lavoratori
che
prestano
la
propria
attivita
con
modalita
tradiz
ionali.
In
sede
local
e
possono
concordarsi
modalità
Pparticolari
per
consentire
la
partecipazione
dei
telelavora
tori
alle
assemblee,
nel
rispetto
della
specifica
normativa
nazionale.
Le
Aziende
istituiscono
un'apposita
bacheca
elettronica
oal
tro
sistema
di
connession
e
per
le
comunicazioni
sindacali
ai
sensi
dell
'art.
25
della
L.
300/1970
legge-n--300-del-20
maggio-1970.
Idati
racc
olti
dall'Azienda
per
verificare
il
rispetto
dei
doveri
del
telelavoratore
e
per
la
valutazione
della
prestazione,
anche
a
mezzo
di
sistemi
informatici
e/o
telematici,
non
costituiscon
o
violazione
dell'art.
4
della
L.
300/1970
e
successive
modifiche
e
integrazioni
legge-n-300-del-1970
edelle
norme
contrattuali
in
vigore,
in
quanto
funzionali
allo
svolgimento
del
rapporto
di
lavoro.
L'Azienda
deve
informare
preventivamente
l'interessato
circa
icriteri
di
funzionamento
del
software
installato,
per
garantire
la
trasparenza
dei
controlli.
Nel
caso
di
telelavoro
domiciliare,
l'Azienda
ha
facoltà
di
effettuare
visite
nei
locali
adibiti
a
telelavoro,
preavvertendo,
di
no
rma
con
congruo
anticipo,
l'interessato.
Nell'ambito
dell'incontro
annuale,
a
livello
locale,
viene
fornita
un’informativa
sul
num
ero
dei
rapporti
di
telelavoro
(distinti
traassunzioni
e
trasfor
mazione),
sulle
loro
caratteristiche
(attività
interessate,
orari,
modalità
di
rientro
in
Azienda,
etc.)
ed
è
possibile
esami
nare
congiuntamente
eventuali
problematiche
emerse
nell'applicazione
della
presente
disciplina.
6.
Postazioni
ed
attrezzature
di
lavoro
—
Sicurezza
del
lavoro
nello
stato
in
cui
erano
al
momento
dell'installazione
nei
casi
di
risoluzione
del
rapporto
di
lavoro
o
di
rientr
odefinitivo
in
Azienda
della
lavoratrice
e/o
del
lavor
atore.
Le
postazioni
e
le
attrezzature
sono
fornite
alla
lavoratrice
e/o
al
lavoratore
in
comodato
d'uso
ex
art.1803
e
seguenti
eCod.
civ.,
salvo
diver
sa
pattuizione
fra
leParti.
Nei
confronti
del
telelavoratore
e
del
locale
specifico
nei
quali
egli
presta
la
sua
attività
di
lavoro
si
applicano
le
previsioni
del
D.
Lgs.
N:
81/2008
e
success
ive
modifiche
ed
integrazioni,
tenendo
conto
delle
Specificità
della
prest
azione.
7.
Sperimentalità
della
disciplina
FE
CASSE
UG
La
presente
disci
plinaha
carat
tere
sperimentale
e
sara
sottoposta
averif
ica
su
richiesta
di
una
delle
Parti
e
comunque
in
occasione
dell'emanazio
ne
della
prevista
legge
in
mat
eria.
Art.
33
bis
Lavoro
agile
Le
Parti,
nel
corso
dell’attuale-e
merg
enza
sanitaria
pandemica,
in
coerenza
con
le
previsioni
normative
tempo
per
tempo
vigenti,
hanno
promosso
il
ricorso
al
lavoro
agile
nella
modalità
“semplificata”,
quale
misura
di
contrasto
e
conteni
men
to
alla
diffusione
del
contagio
da
virus
SARS-C0v2,
at
ta
a
realizzare,
in
via
prioritaria,
sia
la
tutela
della
sicurezza
delle
lavoratrici
e
dei
lavoratori
garantendone
ildis
tanziamento
fisico,
sia
ilsostegno
di
famiglie
e
lavoro.
In
data
7
dicembre
2021,
è
stato
sottoscritto,
il
“Protocollo
nazionale
sul
lavoro
in
modalità
agile”,
che
fissa
il
quadro
di
riferimento
per
la
definizione
dello
svolgimento
del
lavoro
in
modalità
agile,
esprimendo
linee
di
indi
rizzo
per
la
contrattazione
collettiva
nazionale,
aziendale
e/o
territoriale,
ne
lrispetto
della
disciplina
legale
di
cui
alla
L.
81/2017
e
successive
modifiche
e
integrazioni
legge-22-maggio-2017-n-84
e
de
gli
acc
ordi
collettivi
in
essere,
affidando
alla
contrattazione
col
lettiva
quanto
necessario
all'attuazione
nei
diversi
e
specifici
contesti
produttivi.
Il
medesimo
7
dicembre
2021,
le
Parti
sociali
europee
di
settore,
hanno
sottoscritto
la
"Joint
Declaration
on
remote
work
and
new
technologies",
che
individua
azioni
volte
a
favorire
il
lavoro
da
remoto
,
nell’ambito
del
processo
sostenibile
della
digitalizzazione
in
banca,
agevolando,
al
contempo,
la
armonizzazione
dei
tempi
di
vita
e
lavoro
per
le
lavoratrici
e
i
lavoratori.Ciò
premesso,
le
Parti,
confermano
iprincipi
del
“Protocollo
nazionale
sul
lavoro
in
modalità
agile”
e
della
"Joint
Declaration
on
remote
work
and
new
technologies"
del
7
dicembre
2021
e,
con
la
presente
disciplina
ge
ner
ale,
promuovono,
per
la
Categoria
del
Credito
Cooperativo,
l'utilizzo
del
lavoro
agile
ritenendo
che
tale
modalità
diesecuzione
della
prestazione
dell'attività
lavorativa
compatibilmente
con
iprocessi
di
lavoro
possa
concorrere,
in
termini
di
inclusione
ed
inclusività,
quale
veicolo
di
armonizzazione
dei
tempi
di
vita
e
lavoro
della
per
sona,
alla
realizzazione
dei
valori
identitari
del
Credito
Cooperativo,
connessi
alla
centralità
della
persona
e
della
fami
glia,
in
termini
di
tutela
e
di
sostegno,
alla
produttività
nonché
alla
sostenibilità
anche
ambientale.
1-
Principi
generali
Il
Lavoro
agile
disciplinato
dagli
artt.
18-23,
Legge-n.
81/2017
e
successive
modifiche
e
integrazioni,
è
una
modalità
di
esecuzione
della
prestazione
lavorativa
del
rapporto
di
lavoro
subordinato,
che
compatibilmente
con
le
esigenze
tecnico,
organizz
ative
e
produttive
dell'Azienda,
può
essere
svolta
in
parte
all'interno
di
locali
azien
dali
e
in
parte
all'esterno
senza
una
postazione
fissa,
caratterizzata
dalla
gestione
flessibile
della
prestazione
in
ordine
ai
tempi
ed
ai
luoghi
nei
quali
la
stessa
viene
eseguita,
anche
con
forme
di
organizzazione
per
fasi,
cicli
e
obiettivi,
di
norma
con
l'utilizzo
di
strumenti
tecnologici
e
informatici,
stabilita
mediante
accordo
individuale
scritto
tra
la
lavoratrice
o
illavoratore
e
l’Azienda,
e
fermo
quanto
previsto
dalla
contrattazione
collettiva.
9
[
(
FE
DERCASSE
ho()
BI
UGLE
DITO
CA
47
La
modalità
di
esecuzione
della
prestazione
la
vorativa
in
lavoro
agile
differisce
dal
c.d.
telelavoro,
cui
continua
ad
applicarsi
la
disciplina
di
cui
all’art.
33
de
l
pr
esente
C.C.N.L.
Il
ricorso
al
lavoro
agile
avviene
su
base
vol
ontaria
ed
è
subordinato
alla
sottoscrizione
di
un
accordo
individual
e,
fermo
re
stan
do
ildiritto
di
recesso
ivi
previsto,
ai
sensi
dell'art.
19,
comma
2,
L.
81/2017
e
successive
modifiche
e
integrazioni.
L'eventual
e
rifiuto
del
personale
di
aderire
o
svolgere
la
propria
prestazione
lavorativa
in
modalità
agile
non
integra
gli
estremi
del
licenziamento
per
gius
ta
causa
0
giustificato
motivo,
né
rileva
sul
piano
disciplinare.
Il
lavoro
agile
formalizzato
nell'accordo
individuale
riguarda
le
modalità
di
esecuzione
delle
mansioni
svolte
dal
pe
rsonale
al
momento
della
definizione
dell'accordo
individuale,
fatta
salva,
in
caso
di
variazione
delle
stesse,
la
facoltà
per
l'Azienda
di
recedere
o
formula
re
una
nuov
a
proposta.
Illavoro
agile
si
aggiunge
alle
tradizionali
modalità
di
esecuzio
ne
della
prestazione
lavorativa,
senza
modificare
il
profilo
normativo,
idiritti
ed
idoveri
—
di
legge
e
contrattuali
—
delle
Llavoratrici
e
dei
Llavoratori.
Restano,
pertanto,
invariati,
ad
ogni
effetto,
la
sede
di
lavoro
ass
egn
ata,
l'orario
di
lavoro
giornaliero
e
settimanale
previsto
dal
C.C.N.L.
tempo
per
tempo
vigente.Compatibilmente
con
le
proprie
esigenze
produttive
e
organizzative,
in
caso
di
pluralità
di
ri
chieste,
le
Aziende
del
Credito
Cooperativo
si
impegnano
ad
attenzionare
prioritariame
nte
le
richieste
finalizzate
alla
gestione
delle
esigenze
genitoriali
e
familiari
complesse,
delle
lavoratrici
e
dei
lavorat
ori
in
condizioni
di
fragilità
e
di
disabilità
opportunamente
certificat
a,
connesse
all’elevata
distanza
tra
dimora
abituale
e
luogo
di
lavoro.
Le
Parti
sociali,
afronte
dei
cambiamenti
che
la
diffusione
del
la
voro
agile
può
determinare
nei
tempi
di
vita/lavoro
delle
lavoratrici
e
dei
lavoratori,
si
impegnano
a
prevede
re
un
confronto
sugli
strumenti
di
welfare
e
di
bilateralità,
con
specifico
riferimento
ad
ambiti
di
fragilità,
genitorialità,
inclusione.
2
-
Organizzazione
del
lavoro
agile
Il
personale
in
lavoro
agile
svolge
la
propria
attività
lavorativa,
di
massima,
in
correlazione
temporale
con
l’unità
organizzativa
di
appartenenza,
anche
per
quanto
concerne
l'int
ervallo
per
ilpranzo.
Ilricorso
al
lavoro
agile,
infatti,
non
modi
fica
di
per
sé
ilregime
di
orario
applicato
al
personale,
che
farà,
pertanto,
riferimento
ai
limiti
del
normale
orario
di
lavoro
(a
tempo
pieno
o
a
tempo
parziale),
con
le
caratteristiche
di
flessibilità
temporale
proprie
del
lavoro
agile,
nel
rispetto
comunque
dei
limiti
di
durata
massima
dell'orario
di
lavoro
giornaliero
settimanale
derivanti
dalla
legge
e
dalla
contrattazione
collettiva.
Il
perso
nale
in
lavoro
agile,
nell'ambito
del
normale
orario
di
lavoro
concordato,
sarà
contattabile
tramite
gli
strumenti
aziendali
messi
a
disposizione
al
fine
di
garantire
il
normale
svolgimento
delle
attività
lavorative
e
l'opportuno
contatto
e
coordinamento
con
l'Azienda.
Eventuali
impedimenti
tecnici
allo
svolgimento
dell'attività
lavorativa
in
modalità
agile
dovranno
essere
tempestivamente
comunicati
all'aAzienda
che
indicherà
le
soluzioni
operative
da
ad
ottare.
FEDERCASSE
Il
numero
delle
giornate
in
lavoro
agile
è
stabilito
nel
limite
massim
o
di
dieci
giornate
mensili,
salvo
diversi
limiti
stabiliti
nell'ambit
o
della
contrattazione
di
secondo
livell
o.
3
-
Diritto
alla
disconnessione
Le
Parti
intendono
definire
un
sistema
di
modalità
idone
e
a
garantire
il
diritto
alla
disconnessione.La
prestazione
di
lavoro
in
modalità
agile
può
essere
articolata
in
fasce
orarie,
individuando
anche
una
“fascia
di
disconnessione”,
per
cui,
al
di
fuor
i
dell'orario
di
lavoro
giornaliero
e
nei
casi
di
assenze
c.d.
legit
time
(ad
esempio::
malattia;;
infortuni;;
permessi
retribuiti;;
ferie;
etec.),
ilpe
rsonale
disattiva
idispositivi
di
connessione
e,
in
caso
di
ricezione
di
comunicazioni
aziendali,
non
è
comunque
obbligato
alla
presa
in
carico
prima
della
prevista
ripresa
dell'attività
lavorativa,
salvo
esigenze
organizzative
e
produttive
non
diversamente
ovviabili.
Durante
le
giornate
in
cui
la
prestazione
lavorativa
viene
sv
olta
in
modalità
agile,
sono
esp
ressamente
escluse
prestazioni
di
lavoro
aggiuntive
al
normale
orario
di
lavoro,
salvi
casi
eccezionali
e
comunque
su
specifica
richiesta
dell'Azienda,
con
informativa
annuale
alle
00.SS.
in
occasio
ne
degli
incontri
di
cui
agli
artt.
16
e
17
del
C.C.N.L.
4
-
Trattamento
economico
La
prestazione
lavorativa,
resa
in
modalità
agile,
è
integralmente
considerata
par
i
a
quella
ordinariamente
fornita
presso
le
sedi
abit
uali
di
lavoro;
pertanto,
non
comporta,
a
titolo
meramente
indicativo,
nessun
effetto
sull’inquadramento,
ruolo
e
mansione,
sul
livello
retributivo,
contributivo,
sullo
sviluppo
professionale
di
carriera
inclusi
gli
istituti
la
cui
maturazio
ne
progredisce
tempo
per
tempo
in
corso
d'anno,
in
rif
erimento
all’a
nzianita
di
servizio
(quali
ferie,
scatti
di
anzianita,
comporto,
etec.)
nonché
buono
pasto,
Valore
di
Produttività
Aziendale
e
alle
stesse
forme
di
welf
are
previste
contrattualmente
e
dalla
bilateralità.5
-
Luogo
di
lavoro
La
prestazione
lavorativa
in
modalità
agile
può
svolgersi
presso
un
hub
o
sede
aziendale
diversa
rispetto
a
quella
normalmente
assegnata,
la
dimora
abituale
o
in
altro
luogo
indicato
dalle
lavoratrici
e
dai
lavoratori,
purché
l'azienda
valuti
gli
stessi
con
caratteristiche
tali
da
consentire
la
normale
esecuzione
della
prestazione
lavorativa,
condizioni
di
tutela
per
la
salute
e
la
sicurezza
de
lla
lavoratrice
e
del
lavoratore,
riservatezza
per
idati
e
le
informazioni
aziendali,
nonché
una
connessione
sicura
secondo
quanto
stabilito
dalle
policy
aziendali.
É
comunque
escluso
lo
svolgimento
della
prestazione
lavorativa
in
modalità
agile
in
luoghi
pubblici,
o
attraverso
connessioni
pubbliche.
6
-
Strumenti
di
lavoro
FE
ASSE
L’Azienda,
di
norma,
fornisce
alpersonal
e
in
lavoro
agile
la
dotazione
tecnologica
e
informatica
necessaria
all'esecuzione
della
prestazione
lavorativa
e
che
consenta
l'access
o
ai
sistemi
aziendali
in
sicu
rez
za,
curandone
l'aggiornamento
e
la
manutenzione.
La
dotazione
tecnologica
e
informatica
fornita
dal
datore
di
lavoro
deve
es
se
re
conforme
alle
disposizioni
del
D.
Lg
s.
81/2008
islati
i
st
e
successive
modifiche
e
integrazioni.
Laddove
le
Parti
concordin
o
l'utilizzo
di
strumenti
informatici
e
tecnologici
personali,
resta
com
un
que
a
carico
dell'Azien
da
implementare
tutte
le
soluzioni
e
gli
aggiornamenti
soft
war
e
necessari
a
garantire
icriteri
e
irequisiti
minimi
di
sicurezza
stabiliti
dalle
policy
aziendali.
7
-
Sal
ute
e
sicurezza
sul
lavoro
AI
personale
in
lavoro
agile
si
applica
la
disciplina
di
cui
agli
artt.
18,
22
e
23,
ta;
L.
81/2017
e
successive
modifiche
ed
integrazioni.
Trovano,
inoltre,
applicazione
le
pre
visioni
sugli
obblighi
in
materia
di
salute
e
sicurezza
sul
lavoro
di
cui
al
D.
Lgs.
ra:
81/2
008
e
successive
modifiche
ed
integrazioni
relative
alle
prestazioni
rese
all'esterno
de
i
locali
aziendali.
Il
datore
di
lavoro
deve
fornire
al
personale
in
lavoro
agile
un'adeguata
informativa
circa
il
corretto
utilizzo
delle
attrezzature/apparecchiature
eventualmente
messe
a
disp
osizione
nello
svolgimento
della
prestazione
in
modalità
di
lavo
ro
agile,
assicurandosi
che
detti
strumen
ti
siano
conformi
al
Titolo
Ill
del
D.
Lgs.
a:
81/200
8
e
successive
modifiche
e
integrazioni
Il
datore
di
lavoro
garantisce
la
salute
e
la
sicurezza
del
personale
che
svolge
la
prestazione
in
modalità
di
lavoro
agile
e
a
tal
fine
conse
gna
alla
lavoratrice
o
al
lavoratore
e
al
rRappresentante
dei
ILavoratori
per
la
sSicurezza,
con
cadenza
almeno
annuale,
un'
informativa
scritta
nella
quale
sono
individuati
irischi
generali
e
irischi
spec
ifici
connessi
alla
particolare
modalità
di
esecuzione
del
rapporto
di
lavoro.
Il
personale
in
lavoro
agile
è
tenuto
a
cooperare
all'attuazione
delle
misure
di
prevenzione
e
protezione
adottate
dal
datore
di
lavoro
per
fronteggiare
i
rischi
connessi
all'esecuzione
della
prestazione
di
lavoro
agile.
La
lavoratrice
o
illavoratore
in
modalità
di
lavoro
agile
ha
diritto
alla
tutela
contro
gli
infortuni
sul
lavoro
e
le
malattie
professionali,
dipendenti
dai
rischi
connessi
alla
prestaz
ione
lavorativa
resa
all'esterno
dei
locali
aziendali,
nonché
alla
tutela
contro
l'infortunio
in
itinere,
secondo
quanto
previsto
dalla
Llegge.
Le
Parti
nel
ribadire
l’attenzione
agli
aspetti
connessi
alla
salute
e
sicurezza
delle
Llavoratrici
e
dei
Llavoratori
in
lavoro
agile,
si
impegnano
ad
effettuare
entro
18
mesi
dalla
sottoscrizione
del
presente
Accordo,
un
confronto
avente
ad
oggetto
le
tematiche
eventualmente
emerse
in
proposito.8
-
Diritti
sindacali
FE
DBRCASSE
ITO
CA
Lo
svolgimento
della
prestazio
ne
lavorativa
in
modalita
agile
non
modifica
ilsis
tema
dei
diritti
edelle
libertà
sindacali
individuali
e
col
lettive
definiti
dalla
legge
e
dalla
contrattazione
collettiva
di
Categoria.
Le
Parti
individueranno
entro
30
giorni
dalla
data
di
sottoscrizione
del
presente
Accordo
le
modalità
di
fruizione
di
tali
diritti,
quali,
per
esempio,
l'esercizio
da
remoto
dei
medesimi
diritti
e
delle
libertà
sindacali
spet
tan
ti
al
personale
che
presta
attività
nelle
sedi
aziendali,
ferma
restando
la
possibilità,
per
ilpersonal
e
in
lavoro
agile,
di
esercitare
tali
diritti
anche
in
presenza.
9
-
Pari
opportunità
e
sviluppo
professionale
Le
Parti,
promuovono
lo
svolgimento
del
lavoro
in
modalità
agil
e
anche
quale
veicolo
di
inclusione,
garantendo,
quindi,
la
parità
di
accesso
tra
igeneri,
al
fine
di
incrementare
fattivamente
la
armonizzazione
tra
itempi
di
vita
e
itempi
di
lavoro.
Le
Parti,
pertanto,
convengo
no
che,
al
fine
di
garantire
un'adeguata
rispos
ta
ai
loro
fabbisogni
formativ
i,
le
lavoratrici
e
ilavoratori
devon
o
continuare
a
essere
inseriti
anche
nei
percorsi
professionali
e
di
sviluppo
professionale
rivolti
alla
generalità
dei
dipendenti,
come
previsto
dall'art.
20,
comma
2,
4a:
L.
81/2017.
La
formazione
continua,
dunque,
va
prioritariamente
perseguita
attraverso
il
ricorso
ai
tipici
strumenti
della
bilateralità.
Le
Parti
condividono
altresì
che
la
form
azione
può
rappresentare
per
il
personale
in
lavoro
agile,
oltre
che
un
nec
essario
momento
di
aggiornamento
professionale,
anche
occasione
di
interazione
e
di
scambio,
utile
alla
prevenzione
disituazioni
di
isolamento
ed
allo
sviluppo
dell
a
cultura
identitaria.
Tali
finalità
saranno
perseguite
anche
attraverso
percorsi
formativ
i
mirati,
che
possono
riguardare
anche
specifiche
competenze
tecniche,
digitali
e
comportamentali,
per
un
efficace
e
sicuro
utilizz
odegli
strumenti
di
lavoro
forniti
in
dotazione.
|percorsi
formativi
potranno
interessare
anche
iresponsabili
aziendali,
ad
ogni
livello,
al
fine
di
acquisire
migliori
competenze
per
la
gestione
dei
gruppi
di
lavoro
in
modalità
agile.
Il
datore
di
lavoro
deve
fornire
per
iscritto
al
personale
in
modalità
agile
tutte
le
informazioni
sui
controlli
eventualmente
effettuati,
come
previsto
dalla
normativa
vigente.
Resta
fermo
e
impregiudicato
ildiritto
alla
formazi
one
c.d.
obbligatoria
in
materia
di
salute
e
sicurezza
sul
lavoro
e
di
protezione
dei
dati.
10-
Benessere
della
persona
Le
Aziende,
a
fronte
dei
cambiamenti
che
l'utilizzo
del
lavoro
agile
può
determinare
nelle
dinamiche
personali
di
ciascuna
lavoratrice
e
ciascun
lavoratore,
promuovono
lo
sviluppo
di
FE
SSE
FI
GIL
buone
pr
assi
organizzative
per
il
benessere
psico-fisico
delle
lavoratrici
e
dei
lavoratori
in
lavoro
agile,
anche
attr
averso
specifiche
attivita
formative.
11-
Protezione
dei
dati
personali
e
riservatezza
Le
Aziende
adottano
tutte
le
misure
tecnico-organizzative
adeguate
a
garantire
la
protezione
dei
dati
personali
delle
lavoratrici
e
dei
lavoratori
in
modalità
agile
e
dei
dati
trattati
da
questi
ultimi,
nel
ris
petto
di
quanto
previsto
dalla
normativa
vigente
sul
trattamento
dei
dati
personali
e,
in
particolare,
dal
Regolamento
UE
a:
679/2016
(GDPR).
Il
datore
di
lavoro,
ai
sensi
del
la
vigente
normativa,
è
tenuto
a
garantire
alla
lavoratrice
e
al
lavoratore
ilrisp
etto
della
sua
personalità
e
della
sua
libertà
morale
assicurando
una
raccolta
e
un
trattamento
dei
dati
e
delle
informazioni
ordina
to
a
finalità
spe
cifi
che
ed
es
plicitate
e
a
principi
di
essenzialità,
pertinenza,
non
eccedenza
secondo
i
dettami
dell'art.
5
del
ri
chiamato
GDPR.Ildatore
di
lavoro
informa
ilpersonale
in
lavoro
agile
in
merito
ai
tratt
ame
nti
dei
dati
personali
che
lo
riguardano,
anche
nel
rispetto
di
quanto
disposto
dall’art.
4
Stat-Lav.
della
L.
300/1970
e
successive
modifiche
e
integrazioni.
Le
Aziende
forniscono
al
personale
in
lavoro
agile
le
istruzioni
e
l'indicazione
delle
misure
di
sicurezza
che
lo
stesso
deve
osservare
per
garanti
re
la
pr
otezione,
segretezza
e
riservatezza
delle
informazioni
che
egli
tratta
per
fini
professionali.
Il
personale
in
lavoro
agile
è
tenuto
a
trattare
idati
personali
cui
accede
per
fini
professionali
in
conformità
alle
istruzioni
fornite
dall'Azienda
ed
alla
riservatezza
sui
dati
e
sulle
informazioni
aziendali
in
proprio
possesso
e/o
disponibili
sul
sistema
informativo
aziendale.
12
-
Osser
vatorio
bilaterale
di
monitoraggio
Le
Parti
convengono
sulla
necessità
di
istituire
un
Osservatorio
nazionale
in
materia
di
lavoro
agile
con
l'obiettivo
di
monitorare:
e
l'utilizzo
dello
strumento
e
lo
sviluppo
della
relativa
contrattazione
di
secondo
livello;
e
la
valorizzazione
delle
buone
pratiche
in
riferimento
anche
alle
pari
opportunità.
13-
Disposizioni
finali
La
presente
disciplina
generale
di
Categoria
sul
lavoro
agile
entrerà
in
vigore
al
venir
meno
dell'efficacia
della
disciplina
emergenziale
e,
ai
sensi
dell'art.
29
del
C.C.N.L.,
potrà
essere
integrata
dalle
disposizioni
della
contrattaz
ione
di
secondo
livello.
Le
Parti
si
confronteranno
tempestivamente
in
caso
di
novità
legislative
che
dovessero
intervenire
nella
disciplina
del
lavoro
agile.
FEDERCASSE
ITO
Allegato
1al
testo
di
accordo:
“Disciplina
del
lav
oro
agile
peril
Credit
o
Cooperativo”
Accordo
individuale:
Fac-simile
del
testo
dell'accordo
individuale
L'ac
cordo
individuale
di
lavoro
agile
sottoscritto
tra
l'Azienda
e
la
lavoratrice
o
il
lavoratore
prevede:
a)
la
durata
dell'accordo,
che
può
essere
a
termine
o
a
tempo
indeterminato;
b)
l'alternanza
tra
iperiodi
di
lavoro
all’in
terno
e
all’esterno
dei
locali
aziendali;
c)
iluoghi
eventualmente
esclusi
per
lo
svolgimento
della
prestazione
lavorativa
esterna
ai
locali
aziendali;
d)
gli
aspetti
relativi
all'esecuzione
della
prestazione
lavorativa
svolta
al
di
fuori
dei
locali
aziendali,
anche
con
riguardo
alle
forme
di
esercizio
del
potere
direttivo
del
datore
di
lavoro
e
alle
condotte
che
possono
dar
luogo
all'applicazione
di
sanzioni
disciplinari
nel
rispetto
della
presente
disciplina;
e)
gli
strumenti
di
lavoro;
f)
itempidiriposo
della
lavoratrice
e
del
lavoratore
e
lemisure
tecniche
e/o
organizzative
necessarie
ad
assicurare
la
disconnessione;
g)
le
forme
e
le
modalità
di
controllo
della
prestazione
lavorativa
all’esterno
dei
locali
aziendali,
nel
rispetto
di
quanto
previsto
sia
dall’art.
4,
della
L.
300/1970
e
successive
modifiche
e
integrazioni
i
LA
3
3
-m.i-
sia
dalla
normativa
in
materia
di
protezio
ne
dei
dati
personali;
h)
l’attività
formativa
eventualmente
necessaria
per
lo
svolgimento
de
lla
prestazione
di
lavoro
in
modalità
agile;
i)
le
forme
e
le
modalità
di
esercizio
dei
diritti
sindacali;
j)
orario
di
lavoro,
concordato
tra
lavoratrice
o
lavoratore
e
aAzienda
e
nella
logica
della
du
rata
del
normale
orario
di
lavoro.
Art.
34
Limitazioni
per
assunzioni
Presso
le
Banche
di
Credito
Cooperativo/Casse
Rurali
ed
Artigiane,
non
possono
essere
assunte
persone
che:
a)
siano
membri
del
eConsiglio
di
aAmministrazione
o
del
eCollegio
sSindacale;
b)
abbiano
rapporti
coniugali
o
di
pare
ntela
o
di
affinità,
entro
ilterzo
grado
compreso,
con
i
membri
suddetti
o
con
ilpersonale
dipendente.
In
via
eccezionale
possono
essere
convenute,
in
sede
sindacale
locale,
deroghe
per
il
solo
caso,
compreso
nella
lett.
b)
del
comma
precedente,
di
rapporti
di
pare
ntela
o
affinità
di
terzo
grado
,
fermo
restando
ildivieto
per
irapporti
di
parentela
0
affinità
entro
ilsecondo
grado.
Nel
caso
che
ildipendente
venga
chiamato
a
far
parte
del
Consiglio
di
aAmministrazione
o
del
eCollegio
sSindacale
ed
accetti
l'incarico,
ilrapporto
di
lavoro
è
risolto,
con
gli
effetti
previsti
dall'art.
79,
salvo
che
iltermine
di
preavviso
dovuto,
se
è
superiore
al
periodo
intercorrente
dalla
data
di
detta
accettazione
a
quella
di
assunzione
dell'incarico,
è
ridotto
a
misura
corrispondente
a
tale
periodo.
FED.
SSE
GIL
U
Per
l'e
tà
minim
a
di
assunzione
sono
richiamate
le
norme
di
legge
vigenti
in
materia.
Art.35
Modalitàdelleassunzioni
Le
assunzioni
di
personale
vanno
effettuate
in
conformità
con
le
norme
di
legge
vigenti
in
materia.Non
sono
ammesse
assunzioni
di
personale
a
condizioni
di
ve
rse
da
quelle
previste
dal
presente
contra
tto.
Per
l'assunzione
sono
normalmente
richiesti
iseguenti
documenti:
—
certif
icati
di
nascita
e
cittadinanza;
—
certificato
di
residenza;
—
certific
ato
di
tutti
gli
studi
compiuti;
—
copia
dello
stat
o
di
servizio
militare
o
del
foglio
matricolare;
—
certi
fic
ato
generale
del
casellario
giudiziale
di
data
non
anteriore
a
tre
mesi
e
certificati
dei
carichi
pendenti;
—
altri
documenti
di
lavoro.
Prima
dell'assunzione
possono
esse
re
disposte
visite
mediche
di
controllo
delle
condizioni
della
lavoratrice
e/o
del
lavor
atore,
di
norma
presso
Enti
di
diritto
pubblico.
Le
lavoratrici
e
ilavoratori
guariti
da
patologie
di
carattere
oncol
ogico,
ai
sensi
della
Legge
n:
193/2023,
hanno
diritto
di
non
fornire
informazioni
né
subire
indagini
in
merito
alla
propria
pregressa
co
ndizione
patologica
.
L'assunzione
deve
essere
comunicata
per
iscritto
dalla
Azienda
al
lavoratore,
specificando
quanto
al
riguardo
previsto
dalla
L.
608/1996
legge-28
nevembre
1996,
n-608
e
da
l
D.
Lgs.
152/1997
26-maggio-1997--n-152
e
successive
modifiche
e
integrazioni.
La
lavoratrice
e/o
lil
lavoratore
deve
a
sua
volta
dichiarare
per
iscritto
all'Azienda
che
accetta
le
condizioni
proposte.
RaccomandazioneLe
Pa
rti
stipulanti
del
presente
contratto
raccomandano
alle
Aziende
di
favorire,
laddove
possibile,
compatibilmente
con
organizzazione
ed
esigenze
dei
propri
uffici,
collocamento
e
condizioni
di
lavor
o
dei
non
ve
dent
i
e
delle
persone
con
disabilità.
Art.36
Periododiprova
FED
ASSEGIL
U
REDITO
CA
La
assunzione
del
personale
avviene
normalm
ente
con
un
periodo
di
prova
non
superiore
a
3
mesi
(30
giorni
per
le
lavoratric
i
e/o
ilavoratori
inquadrati
nella
1°
area
professionale).
Durante
il
period
o
di
pr
ova
sono
da
applicare
le
di
sposizioni
del
presente
contratto,
salvo
quanto
appresso
disposto.
Durante
ilperiodo
di
prova
ilrapporto
può
essere
risolto,
ad
iniziativa
di
una
delle
parti,
senza
pre
avviso
o
indennità
sostitutiva.
Nel
caso
di
risoluzione
del
rapporto
ad
iniziativa
della
lavoratrice
e/o
del
la
vo
ra
to
re
devono
essere
corrisposte
le
competenze
(compr
esi
iratei
degli
emolu
menti
annua
li
per
imesi
di
servizio
prestati,
computando
come
me
se
intero
la
eventuale
frazione
residua)
fino
al
giorno
della
effettiva
cessazione
del
servizio;
invece
nel
caso
di
risoluzione
del
rapporto
ad
iniziativa
dell'Azienda
devono
essere
corrisposte
le
competenze
(compresi
iratei
degli
emolumenti
annuali
per
imesi
di
servizio
prestat
i,
computando
come
mese
intero
la
eventuale
frazion
e
residua)
fino
alla
fine
del
mese
in
corso.
Compiuto
ilperiodo
di
prova
con
esito
favorevole
ilpersonale
si
intende
confermato
in
servizio,
con
anzianità
decorrente
a
tutti
gli
effetti
dalla
data
di
inizio
dello
stesso
per
iodo
di
prova.
È
esonerato
dal
pe
riodo
di
prova
il
personale
proveniente
da
altre
Aziende
destinatarie
del
present
e
contratto,
quando
l'assunzione
viene
eff
ettuata
con
l'inquadramento
acquisito
presso
l'Azienda
di
provenienza
entro
un
termine
non
superiore
a
15
giorni
tra
ilrapporto
di
lavoro
che
viene
a
cessare
e
quello
che
viene
instaurato.
Chiarimento
a
verbale
In
caso
di
assunzione
con
contratto
a
tempo
dete
rminato,
ilperiodo
di
prova
va
convenuto
in
misura
compatibile
con
la
durata
del
contratto
stesso:
fino
a
2/3
dei
periodi
previsti
dal
primo
comma
del
presente
articolo
e
comunque
non
oltre
1/4
della
durata
del
contratto
stesso.
FEDERCASSE
F
/CGIL
UGL
ITO
55
CAPITOL
O
V
DOVERI
E
DIRITTI
DEL
PERSONALE
-
PROVVEDIMENT
I
DISCIPLINARI
Art.
37
Ruolo
del
personale
Il
personale
delle
Banche
di
Credito
Cooperativo/Casse
Rurali
ed
Artigiane
e
degli
altri
Organismi
destinatari
del
presente
contratto
è
chiamato
a
collaborare
per
la
realizzazione
della
funzione
sociale
della
coopera
zione
nel
settore
del
credito.
L'Azienda
provvede
a
far
conoscere
al
personal
e
gli
scopi
sociali
e
la
propria
struttura
istituzionale,
la
organizzazio
ne
del
raMo
vimento
delle
Banche
di
Credito
Cooperativo/Casse
Rurali
ed
Artigiane,
l'ordinamento
degli
uffici
cui
è
addetto
e
le
relative
procedure
di
lavoro.
Dichiarazioni
a
verbale
Le
procedure
di
lavoro
ed
iregolamenti
di
servizio
potranno
essere
in
tutto
0
in
parte
unificati,
a
livello
locale
e
nazionale,
con
interventi
delle
Federazioni
locali
e
della
Federazione
iltaliana.
Dette
procedure
e
regolamenti
unificati
saranno,
dalle
medesime
Federazioni,
portati
a
conoscenza
delle
corrispondenti
Organizzazioni
sindacali
locali
o
nazionali.
Art.
38
Obbl
ighi
fondame
ntali
Nell'esecuzione
del
contratto
di
lavoro,
il
pe
rsonale
deve
usare
la
diligenza
richiesta
dall'art.
2104
6Cod.
civ.
Deve
osservare
le
disposizioni
per
l'esecuzione
e
la
disciplina
del
lavoro,
impartite
dagli
organi
sociali
e
direttivi
dell'Azienda.
È
tenuto
al
rispetto
del
segreto
d'ufficio
e
dell'obbligo
sancito
dall'art.
2105
6Cod.
civ.
Non
può
entrare
od
intrattenersi
nei
locali
aziendali
fuori
dell'orario
di
lavoro,
salvo
che
ciò
avvenga
per
ragioni
di
servizio
e
previa
au
torizzazione;
non
può
allontanarsi
arbitrariam
ente
dal
servizio.
Non
può:
-—
fare
parte
di
Commissioni
tributarie
o
di
altri
Organismi
fiscali
ed
accettare
altre
funzioni
non
cohfacenti
all'attività
di
dipendente
dell'A
ziend
a;
/
F.
RCASSE
4
SACICGILTY
—
fare
operazioni
di
Borsa
che
non
siano
per
contanti.
Deve
tenere
costantemente
informata
l'Azienda
sulla
propria
residenza,
ovvero
luogo
in
cui
abita,
comunic
ando
tempest
ivamente
ogni
relativo
cambiament
o.
La
lavoratrice/il
lavoratore
ch
e
intenda
prestare
a
terzi
la
pro
pria
opera
fornisce
preventivamente
all'Azienda
le
infor
mazioni
utili
a
consentire
la
valutazione
dell'assenza
delle
condizioni
osta
tive
o
limitative
previste
dalla
legge.
Tali
condizioni
,
se
ritenute
sussistenti,
vanno
comunicate
da
ll'Azienda
alla
lavoratrice/al
lavoratore
entro
15
giorni
dalla
comunicaz
ione
ricevuta.
Art.39
Obblighiperilpersonaledicassa
|detentori
devono
garantire
la
consegna
dell
e
chiavi
necessarie
per
l'estrazione
dei
valori
alla
apertura
dello
sportello.
Ilpersonale
di
cassa,
o
comunque
incaricato
del
maneggio
di
valori,
ha
l'obbligo
di
denunciare,
non
oltre
la
presentazione
della
situazione
giornaliera,
le
eccede
nze
e
le
deficienze
che
si
siano
verificate
nella
gestione
dei
valori
ad
esso
affidati.
Gli
importi
delle
eccedenze
di
cassa,
trascorso
ilperiodo
di
prescrizione
ordinaria,
sono
devoluti
al
Fondo
Pensione
Nazionale
di
cui
all'art.
72.
Le
deficienze
di
cassa
devono
essere
rimborsate,
nel
termine
stabilito
dall'Azienda,
dopo
aver
sentito
l'interessato.
L'Azienda,
nello
stabilire
il
termine,
valuta
di
volta
in
volta
|singoli
casi,
anche
in
rapporto
alla
entità
delle
deficienze
da
rimborsare.
Il
personale
di
cassa,
ferma
restando
la
propria
responsabilità
individuale
derivante
dalle
mansio
ni
svolte,
non
risponde
di
banconote
fal
se
la
cui
contraffazione
risulti
tale
da
potersi
accertar
esoltanto
con
particolari
apparecch
iature
o
mezzi
di
riconoscimento
ch
e
l'Azienda
non
abbia
mes
so
a
disposizione
dell'interessato;
in
mancanza
di
tali
strument
i,
il
personale
non
risponde
se
la
contraffazione
risulti
tale
da
poter
essere
tecn
icamente
accertata
soltanto
in
sede
di
controllo
da
parte
della
Banca
d'Italia
o
della
Banca
Centrale
Europea.
Dichiarazione
a
verbale
Occorrendo,
le
Parti
stipulanti
del
presente
contratto
si
incontreranno
per
concordare
procedure
di
accertamento
tecnico,
atte
a
prevenire
e
risolvere
eventuali
controversie
d'applicazione
delle
disposizioni
dell'ultimo
comm
a
di
questo
articolo.
Art.
40
Incarichi
pubblici
e
sindacali
L'espletamento
di
cariche
pubbliche
e
di
cariche
sindacali
relative
al
settore
del
Gcredito
o
di
rapp
resentanza
del
settore
medesimo
è
regolato,
per
quanto
riguarda
l'incidenza
sul
rapporto
di
lavoro,
da
norme
di
legge
e
di
contratto
colfat
tivo.
FED
ASSE
BI
i
/CGIL
UGL
Il
personale
deve
da
re
comu
nicazione
per
iscritto
all'Azienda
delle
cariche
assunte,
sopra
citate.
Art.
41
Lavoratrice/Lavorator
e
sottoposto
a
pr
ocedimento
penale
La
lavoratrice
e/o
lil
lavoratore
che
venga
a
conoscenza,
pe
r
atto
dell'Autorità
Giudiziaria
(Pubbli
co
ministero
od
altro
Magistrato
competente),
che
ne
isuoi
confronti
sono
svolte
indagini
pr
eli
minari
ovvero
è
stata
esercitata
l’
azione
penale
per
re
at
o
che
comporti
l'applicazione
di
pena
detenti
va
anche
in
alternativa
a
pena
pecuniaria,
deve
darne
immediata
notizia
all'Azienda.
Analogo
obbligo
incombe
sulla
lavoratrice
e/o
sul
lavoratore
che
abbia
soltanto
ricevuto
informazione
di
garanzia.
Qualora
l'Azienda,
in
relazione
a
quanto
previsto
dagli
artt.
76
e
77,
intenda
rinviare
alle
risultanze
anche
non
definitive
del
procedimento
penale
la
valutazione
dei
fatti
che
hanno
dato
luo
go
al
procedimento
stesso,
deve
dare
di
ciò
comunicazione
per
iscritto
alla
lavoratrice
e/o
al
lavoratore
interessato.
L'Azienda
può
anche
disporre,
in
ogni
fase
del
procedimento
penale
in
atto,
l'allontanamento
dal
servizio
della
lavoratrice
e/o
del
lavoratore
interessato
per
motivi
cautelari.
L'
allontanamento
dal
servizio
per
motivi
cautelari
viene
reso
noto
per
iscritto
alla
lavoratrice
elo
al
lavoratore
interessato
e
può
esser
e
mantenuto
dall'Azienda
per
iltempo
dalla
medesima
ritenuto
necessario
ma
non
oltre
il
momento
in
cui
sia
divenuta
irrevocabile
la
decisione
del
giudice
penale.
L'Azienda
è
tenuta
ad
effettuare
un
colloquio
su
richiesta
della
la
voratrice
e/o
del
lavoratore
allontanato
dal
servizio
per
motivi
cautelari
a
seguit
o
di
procedimento
penale
per
fatti
estranei
all'attività
lavorativa,
nel
rispetto
del
quadro
normativo
vigente.
La
circostanza
che
la
lavoratrice
e/o
illavoratore
allontanato
dal
servizio
per
motivi
cautelari,
vi
venga
poi
riammesso
dall'Azienda,
pendenti
leindagini
preliminari
o
le
successive
fasi
di
cui
al
primo
comma,
lascia
immutati
gli
effetti
della
comunicazione
prevista
dal
secondo
comma.
La
lavoratrice
e/o
lil
lavoratore
allontanato
dal
serviz
io,
ai
sensi
dei
commi
che
precedono,
conserva,
per
ilperiodo
relativo,
ildiritto
all'intero
trattamento
economico
ed
ilperiodo
stesso
vie
ne
considerato
di
servizio
attivo
per
ogni
altro
effetto
previsto
dal
presente
contratto
collett
ivo
di
lavoro.
Anche
durante
il
periodo
di
allontanamento
della
lavoratrice
e/o
del
lavoratore
dal
servizio
per
motivi
cautelari,
restano
ferme,
così
per
l'Azienda
che
per
la
la
voratrice
e/o
illavoratore
medesimo,
le
facoltà
di
recesso
dal
rapporto
di
cui
all'art.
74.
Art.
42
Tutela
per
fatti
commessi
nell'esercizio
delle
funzioni
(
FEDERCASSE
UG
Qualora
nei
confronti
del
la
lavoratrice
e/o
del
lavoratore
venga
notificata
informazione
di
garanzia
o
pr
ovvedimento
analogo
owero
eserci
tata
azione
penale
per
fatti
od
atti
connessi
all'espletame
nto
dei
compiti
di
uff
icio
od
incarichi
affidatigli,
l'Azienda,
fermo
restando
ildiritto
dell'interessa
to
a
nominare
un
legale
di
fiducia,
assume
a
proprio
carico
le
eventuali
sanzioni
amminist
rative
pecuniarie
e
le
spese
giudiz
iarie,
comprese
quelle
di
assi
stenza
legale
sostenute.Le
spese
legali
saranno
anticipate
dalle
Aziende
a
coloro
che
abbiano
oper
ato
attenendosi
alle
istruzioni
ricevute,
nelle
situazioni
caratterizzate
da
significativi
elementi
ogget
tivi
di
riscontro
in
tal
senso
e
per
tutti
igradi
di
giudizio.
In
tali
ipotesi,
ai
fini
di
quanto
pr
evisto
dagli
artt.
76
e77
ogni
valutazione
in
merito
alla
rilevanza
disciplinare
del
capo
di
imputazione,
in
sé
considerato,
sarà
effettuata
solo
all'esito,
anche
non
defi
nitivo,
del
procedimento
penale.
Ciò
ferme
restando
le
prerogative
aziendali
a
fronte
del
rilievo
disciplinare
dei
comportamenti
posti
in
essere,
indipendentemente
dalla
loro
rilevanza
penale.
AI
dipendente,
al
quale
è
accordata
la
tutela
di
cui
sopra,
che
sia
privato
della
libertà
personale,
va
conservato
il
posto
di
lavoro
con
diritto
all
a
retribuzione,
salvi
icasi
di
risoluzio
ne
del
rapporto
da
imputare
a
causa
diversa.
Qualora
il
danneggiato
ovvero
la
parte
les
a
si
costituisca
parte
civile
nei
confronti
del
dipendente,
l'onere
dell'eventuale
risarcimento
è
a
carico
dell'Azienda.
La
lavoratrice
e/o
lil
lavoratore
che
si
trovi
nelle
condiz
ioni
di
cui
al
presente
articolo
deve
darne
immediata
notizia
all'Azienda.
Le
tutele
del
presente
articolo
si
applicano
alla
lavoratri
ce
e/o
al
lavoratore
anche
successivamente
alla
cessazione
del
rapporto
qualora
si
tratti
di
fatti
accaduti
nel
corso
del
rapporto
stesso.
Le
tutele
del
presente
articolo
non
si
attuano
(quindi
non
vanno
conces
se
ovvero
se
già
concesse
decadono
dall'origine)
in
presenza
di
iniziative
penali
di
cui
sopra
conseguenti
a
fatti
od
atti
commessi
in
violazione
di
istruzioni
o
disposizioni
ema
nate
dall'Azienda
ed
in
tutti
icasi
in
cui
si
ravvisi
nel
comportamento
del
dipendente
una
situazione
di
conflitto
con
l'Azienda
stessa.Dichiarazione
a
verbale
Le
Parti
stipulanti
del
presente
contratto
convengono
nel
ritenere
che
le
conseguenze
di
fatti
aleatori,
imprevisti
ed
imprevedibili,
connessi
alla
stessa
complessa
disciplina
del
credito,
non
debbono
assolutamente
attribuirsi
all'operatore
di
fatto
della
gestione
del
rischio,
rientrando
esse
piuttosto,
in
misura
la
rgamente
prevalente,
nel
rischio
di
impresa.
Nota
a
verbale
FEDERCASSE
BASL
COIL
U
EDITO
ILCA
>
\
59
Le
Parti
chiariscono
che
la
tutela
di
cui
al
presente
articolo,
alle
condizioni
ivi
stabilite,
riguarda
anche
idipendenti
nei
cui
confronti
sia
es
ercitata
azione
penale
relativa
a
fatti
commessi
nell'esercizio
delle
loro
funzioni
per
l'adempimento
di
obblighi
posti
a
carico
della
bBanca
per
antiricicla
ggio,
lotta
all'us
ura,
Mifid
e
privacy.
Art.
43
Responsabilità
civile
verso
terzi
Le
Parti
stipulanti
convengono
che
in
relazione
a
quanto
previsto
dall'art.
5
dell
a
L.
190/1985
:
+3:
,le
Aziende
terranno
a
proprio
carico
l'onere
per
la
copertura,
anche
con
assicurazione,
della
responsabilità
civile
verso
terzi
—
ivi
comprese
le
eventuali
connesse
spese
legali
—
con
seg
ue
nte
allo
svolgimento
delle
mansioni
contrattuali
,salvo
icasi
di
dolo
o
colpa
grave,
dei
quadri
dirett
ivi
e
delle
altre
lavor
atrici
e/o
degli
altri
lavoratori
particolarmente
esposti
al
rischio
medesimo.
Art.
44
Provvedimenti
disciplinari
|provvedimenti
dis
ciplinari
sono:
a)
il
rimprovero
verbale;
b)
ilbiasimo
scritto;
c)
la
sospensione
dal
servizio
e
dal
trattamento
economico
per
un
periodo
no
n
superiore
a
10
giorni;
d)
il
licenziamento
per
notevoli
inadempimenti
degli
obblighi
contrattuali
della
lavoratrice
elo
del
lavoratore
(giustificato
motivo);
e)
il
licen
ziamento
per
mancanza
così
grave
da
non
consentire
la
prosecuzione
anche
provvisoria
del
rapporto
(giusta
causa).
|provvedimenti
disciplinari
devono
ess
ere
applicati
in
relazione
alla
gravità
e
frequenza
delle
mancanze
ed
al
grado
della
colpa
valutato
tenendo
conto
delle
circostanze
di
fatto.
Per
il
procedimento
disciplinare
si
rinvia
alle
disposizioni
dell'art.
7
della
L.
300/1970
e
successive
modifiche
e
integrazioni
legge-20-maggio-1970-n-300.
Iltermine
a
difesa
viene
elevato
a
10
giorni.
Entro
iltermine
di
cui
al
comma
che
precede,
la
lavoratrice
o
il
lavoratore
può
chiedere
per
iscritto
l'accesso
a
specifici
documenti,
relativi
ai
fatti
oggetto
della
contestazione
disciplinare,
necessari
ad
un
compiuto
esercizio
del
diritto
di
difesa,
ferme
le
limitazioni
previste
dalla
normativa
sul
trattamento
dei
dati
personali.
Il
termine
è
conseguentemente
interrotto
dalla
data
della
richiesta
e
ricomincia
a
decorrere
dalla
data
in
cui
l'Azienda
dà
riscontro
alla
lavoratrice
o
al
lavoratore.
Quando
sia
richiesto
dalla
natura
della
mancanza
o
dalla
necessità
di
accertamenti
in
conseguenza
della
medesima,
l'Azienda,
in
attesa
di
deliberare
sul
provvedimento
disciplinare
o
sulla
risoluzione
del
rapporto,
può
disporre
l'allontanamento
temporaneo
della
lavoratrice
elo
del
lavoratore
dal
servizio
per
iltempo
strettamente
necessario.
FEDE
SSE
UG
Chiarimenti
a
verbale
Il
rimprovero
disciplinare
va
distinto
dall'ordinario
richiamo
verbale,
a
tale
fi
ne
deve
esser
comunicato
con
specifica
zione
della
relativa
natura
disciplinare.
L'allontanamento
temporaneo
del
prestatore
di
lavoro
dal
servizio,
di
cui
all'ultimo
comma,
comporta
diritto
in
ogni
caso
alla
re
tribuzione.
RaccomandazioneFedercasse
invita
le
Aziende
ad
informare
ad
un
principio
di
efficienz
a
e
brevità
l'intero
iter
procedi
me
ntale,
circosc
rivendo
lo
stesso
al
tempo
necessario
in
rela
zione
alle
singole
fattispecie
e
alla
struttura
organizzativa
azi
end
al
e.
FEDE
SSEGIL
UG
TO
A
CAPITOLO
VI
TRATTAMENTO
EC
ONOMICO
Art.45
Tabelleretributiveestrutturadellaretribuzione
Con
riferimento
all'Elemento
Distinto
della
Retribuzione
(EDR)
di
cui
all'Accordoi
di
rinnovo
del
C.C.N.L.
6-6-4
21.12.2012,
le
Parti
ne
stabiliscono
la
tabellizzazione
a
decorrere
dal
1°
gennaio
2019.
Per
ilperiodo
42°
ageste-2022-34
dicembre-20
22
1°
settembre
2024
—
1°
gennaio
2026
si
applicano
le
tabelle
di
cui
all'aAllegato
A.
Le
voci
retributive
mensili
vanno
liqu
idate
non
oltre
ilgiorno
27
del
mese
cu
i
si
riferiscono.
|compensi
accessori
e
variabili
vanno
liquidati
entro
ilgiorno
27
del
mese
successivo
a
quello
in
cui
sono
maturat
i.
La
nuova
struttura
della
retribuzione,
in
vigore
dal
1°
gennaio
2001,
è
improntata
a
criteri
di
semplificazione
e
raz
iona
lizzazione;
la
riforma
viene
realizzata
“a
costo
zero”,
tanto
per
quel
che
concerne
gli
eff
etti
nazionali
,
quanto
per
gli
effetti
locali
e
aziendali,
prevedendo
una
struttura
ar
ticolata
per
tutte
le
categorie
di
personale
su
13
mensilità,
sulle
quali
è
stata
ridistribuita
una
quota
del
premio
annuale
di
rendimento.
Le
quote
eccedenti,
per
effetto
di
accord
i
di
secondo
livello,
vengono
conservate
localmente/aziendalmente
nei
sol
iconfronti
del
per
sonale
in
servizio
alla
data
del
31
dicembre
2000,
previo
ricalcolo
dell'importo
annuale
delle
quote
stesse
con
criteri
analoghi
a
quelli
utilizzati
dal
contratto
medesimo.
Tali
quote,
attribui
te
ad
personam,
assumono
la
denominazione
di
“assegno
ex
premio
di
rendimento”
e:
—
sonoerogate
per
tredici
mensilità
di
pari
importo;
—
sono
non
assorbibili
e
rivalutabili;
—
nonsono
suscettibili
di
modificazioni
quanto
a
criteri,
misure
e
modalità
di
corresponsione;
—
con
il
passaggio
allo
scatto
di
anzianità
superiore,
competono
nella
misura
prevista
per
detto
scatto;
—
in
caso
di
passaggio
a
qualifica
superiore,
competono
nella
misura
prevista
per
detta
qualific
a
superiore;
—
possono
essere
temporaneamente
ridotte
in
applicazione
di
quanto
previsto
al
successivo
comma.
Le
Parti
individueranno
gli
indicatori
utili
a
monitorare
le
situazioni
di
squilibrio
aziendale
in
relazione
alle
quali
è
necessario
intervenire
sull'“assegno
ex
premio
di
rendimento”
quale
strumento
prioritario
di
intervento
sul
costo
del
lavoro.
i
FED
ASSE
Sempre
nei
soli
confronti
del
personale
in
ser
vizio
alla
data
del
31
dicembre
2000,
sono
da
erogare
ulteriori
due
elementi
retributivi:
l'“assegno
ex
differenza
valore
scatt
o"
e
l'“assegno
ex
differe
nza
tabe
lle”.
L'assegno
ex
differenza
valore
scatto,
da
erogare
nelle
misure
fissate
nella
tabella
Allegato
A,
non
assorbibile
e
rivalutabile,
vie
ne
attribuito
ad
personam
in
cifra
fissa,
per
tredici
mensilità.
L'assegno
ex
differenza
tabelle,
da
erogare
nelle
misure
fissate
nella
tabella
Allegato
A,
viene
attribuito
ad
personam
in
cifra
fissa,
per
tredici
mensilità
e:
-
non
è
suscettibile
di
ulteriori
modificazioni
quanto
a
criteri,
mis
ure
e
modalità
di
corresponsione;
—
non
subisce
variazioni
rispetto
alla
misura
in
cifra
fissa
inizialmente
determinata,
anche
in
caso
di
passaggio
ad
inquadramento
superiore.
Art.46
Tredicesimamensilità
AI
personale
compete,
annualmente,
la
grat
ific
azione
di
Nat
ale,
che
deve
essere
corrisp
osta
nel
mese
di
dicembre
dell'anno
cui
si
riferisce
(entro
ilgiorno
20).
Tale
mensilità
va
co
mput
ata
in
base
alle
voci
retributive
che
costituiscono
il
trattam
ento
economico
per
le
quali
si
aespressamente
prevista
l'erogazione
per
tredici
mensilità.
Nel
caso
di
inizio
o
cessazione
del
rapporto
di
lavo
ro
nel
corso
dell'anno,
la
gratificazione
spetta
in
misura
proporzionale
ai
mesi
di
servi
zio
prestati,
considerando
come
mese
intero
la
eventuale
frazione
residua
.
Nel
caso
di
asse
nza
dal
servizio
senza
diritto
al
trattamento
economico,
la
gratificazione
compete
in
ragione
del
periodo
di
lavoro
retribuito.
Art.
47
Assegno
di
preposto
e
di
vice
preposto
AI
personale
preposto
a
succursali
che
opera
ad
orario
intero
per
tutto
il
mese
compete
assegno
mensile,
nella
misura
indicata
nella
tabella
Allegato
A
al
presente
contratto.
Nelle
succursali
con
oltre
5
addetti,
ove
venga
nominato
un
vice
preposto,
da
intendersi
come
colui
che
parte
cipa
quotidianamente
alla
gestione
della
succursale
mediante
ripartizione
dei
compiti
con
ilpreposto,
operante
ad
orario
intero
per
tutto
ilmese
e
che
sostituisce
ilpreposto
nei
giorni
di
sua
assenza,
allo
stesso
sarà
riconosciuto
un
assegno
mensile
pari
al
60%
della
indennità
di
preposto.
In
caso
di
assenza
giornaliera
del
preposto
al
vice
preposto,
in
luogo
dell'indennità
del
vice
preposto,
verrà
liquidata
l'indennità
di
preposto
oltre
alle
eventuali
differenz
e
retributive.
Venendo
meno
lfincarico
di
preposto
o
di
vice
preposto
a
succursali,
cessa
ildiritto
agli
assegni
anzidetti.
FE
SSE
FIS
GIL
Chiarimento
a
verbale
Al
personale
preposto
o
vice
preposto
a
succursali
che
non
opera
ad
orario
intero
e
per
tutto
ilmese,
l'assegno
compete
pro
quota.
Art.
48
Valore
di
Produttività
Aziendale
In
sede
di
contrattazione
di
secondo
livello
va
istituito
un
Valore
di
Produttività
Az
iendale
determinato
annualmente
sulla
base
di
indicatori
rappresenta
tivi
dell'andamento
complessivo
delle
Aziende,
misurato
su
un
orizzonte
temporale
pluriennale
e
secondo
criteri
prede
terminati,
ai
sensi
delle
disp
osizioni
di
cui
al
presente
articolo
ed
all'Allegato
“F*
al
C.C.N.L.
L'attribuzione
del
Valore
di
Produttività
Aziendale
viene
effettuata
secondo
criteri
concordati
tra
le
Parti
e
ha
come
presupposto
l'i
ndividuazione
degli
incrementi
di
produttività
del
lavoro,
di
qualità,
di
efficienza,
di
innovazione,
di
sostenibilità
secondo
icriteri
ESG
ed
altri
eleme
nti
di
competitività
emergenti
in
sede
di
contrattazione
di
secondo
livello,
comunque
di
indici
legati
all'andamento
economico
complessivo
delle
Aziende
e
redistribuito
in
base
all'inquadramento
contrattuale,
tenendo
conto
anche
degli
apporti
professionali,
delle
attività
svolt
e
e
della
funzione
ricoperta.
Nella
definizione
degli
impor
ti
relativi
al
Valore
di
Produttività
Aziendale
possono
utilizzarsi,
a
titolo
esem
plificativo,
uno
o
più
parametri
tra
iseg
uenti
indicatori
depurati
da
componenti
straordinarie
posit
ive
o
negative
:
a)
indicato
ri
di
redditività
(ad
esempio:
ROE;;
ROA;;
attività
ordinarie
su
patrimonio;;
FRisultato
Lo
rdo
di
gGestione
corretto
per
ilrischio
su
totale
att
ivo;;
etc.);
b)
indicatori
di
efficienza
(ad
esempio::
costi
oper
ativi/margine
di
intermediazione;;
costi
operativi/attività
fruttifere;;
costo
del
lavoro/margine
di
intermediazione;;
costo
del
lavoro
per
dipendente;;
etc.
—
le
voci
di
redditività
lorda
possono
essere
rettificate
per
tener
conto
degli
oneri
co
nnessi
al
rischio
di
credito
imputati
a
conto
economico
in
via
ordinaria);
c)
indicatori
di
produttività
(ad
esempio::
VAP;;
valore
aggiunto
per
dipendente;;
margine
di
intermediazione
per
dipendente;;
fondi
intermed
iat
i
per
dipendente;;
ricavi
da
servizi
per
dipendente;;
impieghi
+
raccolta
per
dipendente;;
etc.
—le
voci
di
redditività
lorda
possono
essere
rettificate
per
tener
conto
degli
oneri
connessi
al
rischio
di
credito
imputati
a
conto
economico
invia
ordinaria);
d)
indicatori
di
qualità
degli
attivi,
di
struttura
patrimoniale,
econ
omica,
finanziaria
e
di
liquidità
(ad
esempio::
texa
s
ratio;;
NPE/CET1;;
etc.);
e)
indicatori
di
qualità
(ad
esempio::
indici
di
gradimento
della
clientela;;
numero
di
ricorsi
all’Arbitro
bancario
e
finanziario;;
reclami;;
etc.);
f)
indicatori
di
risch
iosità
(ad
esempio::
sofferenze/impieghi;;
etc.);
g)
indicatori
di
struttura
(ad
esempio::
raccolta
indiretta/raccolta
diretta;;
gestioni
patrimoniali/raccolta;;
etc.);
h)
indicatori
di
miglioramento
della
qualità
dei
processi;
i)
indicatori
di
diversità
e
inclusione
(ad
esempio::
gender
pay
gap);
j)
indicatori
di
impatto
ambientale
(ad
esempio»:
indicatori
ESG;;
riduzione
delle
emissioni
di
C02;;,
consumo
di
elettricità;
cancelleria;
etc.);
FEDERSASSE
UG
ITO
CA
64
k)
indicatori
di
coerenza
mutualistica
(ad
esempio::
numero
di
adesione
dei
soci
ed
intensità
del
lavoro
con
isoci;;
etc.).
L'attribuzio
ne
del
Val
ore
di
Produttività
Aziendale
può
essere
determinata
attraverso
un
indicatore
compless
ivo
che
pu
ò
valutarsi,
tra
l’altro,
in
term
ini
di:
un
valore
predeterminato
o
classi
di
valori
predetermi
na
ti;
scostamenti
rispetto
a
valori
predeterminati;
variazioni
rispetto
all'anno
o
a
periodi
precedenti;
percentuali
diindic
io
di
valori
predeterminati.
popNel
caso
di
utilizzo
di
più
indicatori
e/o
parametri,
questi
possono
essere
opportu
name
nte
ponderati
secondo
le
modalità
definite
al
secondo
livello
di
contrattazion
e.
IlValore
dipProduttività
aAziendale
non
maturerà
se,
nell'anno
immediatamente
precedente
a
quello
di
erogazione,
l'Azienda
presenta
un
bilancio
senza
utili
di
esercizio.
IlValore
di
Produt
ti
vi
tà
Aziendale
deve
avere
la
caratteristica
della
totale
variabilità
in
funzione
dell'andamento
delle
Aziende
verificato
dalle
Parti.
In
sede
di
contrattazione
di
secondo
livello
vengono
concordati
la
dinamica,
iparametri
ed
i
meccanismi
utili
per
la
determinazione
quantitativa
del
Valor
e
di
Produttività
Aziendale,
nonché
icriteri
di
riferimento
scegliendone
uno
opiù
tra
quelli
indicati
al
terzo
comma.
Le
Parti
riconoscono
la
facoltà
di
optare,
volontariamente,
per
il
riconoscimento
dell'importo
economico
del
Valore
di
Produt
tività
Aziendale
sotto
forma
di
prestazioni
di
welfare,
in
tutto
o
in
par
te,
nei
limiti
di
esenzione
fiscale
e
contributiva
stabiliti
dalle
normative
di
tempo
in
tempo
vigenti
ed
alle
condizioni
stabilite
dalla
contrattazione
di
secondo
livello,
secondo
quanto
previsto
dall'art.
8.
|contratti
di
secondo
livello,
anche
per
la
parte
relativa
alla
previsione
del
Valore
di
Produttività
Aziendale,
sono
trasmessi
all'Osservatorio
previsto
dall'art.
12
del
presente
con
tratto.
L'Osser
vatorio
nazionale
procederà
a
verificare
che
la
misura
del
Valore
di
Produttività
Aziendale
erogato
sia
in
linea
con
ilvalore
medio
del
settore
del
credito.
Gli
esiti
di
tale
verifica
saranno
rimessi
alle
Parti
per
le
necessarie
valutazioni
e
le
eventuali
conseguenti
determinazioni.
Art.
49
Indennità
mod
ali
Ai
cassieri,
agli
addetti
a
sportelli
per
l'incasso
di
effetti,
bollette
e
similari
ed
agli
aiuti
cassieri
competono
indennità
di
rischio,
ne
lle
misure
mensili
fissate
e
con
icriteri
indicati
nella
tabella
allegata
(All-egato
A)
al
presente
contratto.
Per
icasi
di
cui
al
punto
9)
delle
lett.
a),-e
b)
e
c)
della
tabella
Allkegato
A
al
presente
contratto,
qualora
vi
sia
adibizione
giornaliera
allo
sportello
di
durata
superiore
alle
5
ore,
le
misure
mensili
dell'indennità
di
rischio
vanno
proporzion
almente
maggiorate,
fino
al
massimo
del
20%;
qualora
la
predetta
adibizione
sia
superiore
a
6
ore,
le
misure
vanno
mag
giorate
di
un
ulteriore
14%
.
FEDER
CAS
SE
L'indennita
di
rischio
non
deve
essere
corrisposta
qua
ndo,
anche
temporaneame
nte,
cessano
le
mansioni
che
la
giusti
ficano.
A
tal
fine
non
si
tiene
conto
delle
assenze
per
ferie
e
delle
assenze
per
malattie
o
infortuni,
fino
al
limite
per
queste
ultime
di
du
e
mesi
di
durata.
In
caso
di
sostituzione
del
cassiere,
per
uno
o
più
giorni,
al
so
stitu
to
compete
la
quota
giornaliera
di
indennità
di
rischio,
computata
dividendo
l'imp
orto
mensile
per
21,5,
con
minimo
garantito
—
nel
mese
—pari
all'indennità
mensile
dell'aiuto
cassiere,
ed
inoltre
la
differenza
retrib
utiva
giornaliera,
secondo
tabella,
qualora
sia
inquadrato
in
livello
retributivo
inferiore
al
1°
della
3°
area
professionale.
L'indennità
di
aiuto
cassiere,
di
cui
alla
tabella
allegata
al
presente
cont
ratto,
compete
alla
lavoratrice
e/o
al
lavoratore
che
collabora
con
ilcassiere
fuori
dello
sportello
e/o
lo
sostituisce
allo
sportello
per
brev
i
periodi
della
giornata
lavora
tiva.
Gli
addetti
a
sportelli
per
l'incasso
di
effetti
,bollette
e
similari,
nei
limiti
di
4
giorni
al
mese,
e
gli
aiuti
cassieri
non
possono
avere
inquadramento
inferiore
al
2°
livello
retributivo
della
2°
area
profes
sionale.
AI
di
fuori
dei
casi
previsti
al
primo
comma,
nelle
filiali
spr
ov
viste
di
serv
izio
di
cassa
tradizionale,
alle
lavoratrici
e
ai
lavoratori
che
svolgono
attività
di
su
pporto
nonché
complementari
all’operatività
di
cassa
delle
apparecchiature
au
tomatizzate
è
riconosciuta
l'indennità
di
cui
alla
lettera
d)
della
tabella
allegata
(Allegato
A),
riproporzionata
in
ragione
dei
giorni
di
effettivo
svolgimento
delle
predette
attività.
AI
personale
adibito
in
via
cont
inuativa
e
prevalente
a
lavori
in
locali
ubicati
prevalentemente
(cioè
per
oltre
metà
dell'altezza)
al
di
sotto
del
livello
stradale
spetta
un'indennità
nella
misura
indicata
nell'aAllegato
A.
Compete
indennità
per
trasporto
di
valori,
nelle
mis
ure
indicate
nella
tabella
di
cui
all’All:egato
A
al
pres
ente
contratto,
ai
dipendenti
che,
su
incarico
—
che,
di
norma,
va
dato
a
due
dipen
denti,
che
si
avvicendano,
nello
svolgimento
del
servizio,
senza
ordine
predeterminato
—
della
Banca
di
Credito
Coopera
ti
vo
/Ca
ssa
Rurale
ed
Artigiana,
provvedono
a
tempo
indeterminato
o
per
det
erminato
periodo
di
tempo,
ma
comunque
in
via
continuativa
nel
periodo,
a
trasporto
di
contanti
(più
eventuali
titoli)
da
lla
Sede
alle
suc
cursali,
e
viceversa,
e/o
da
Sede
e
succursali
a
Banche
corrispondenti
e/o
ad
Uffici
Postali,
e
viceversa,
per
depositi,
prelievi,
compensazio
ni
a
stanza,
smaltimenti
ed
approvvigionamenti.
Tale
indennità
è
dovuta
per
dodici
mensili
tà
e
pertanto
non
va
compresa
nel
computo
della
tredicesima
mensilità.
L'ind
ennità
per
trasporto
di
valori
non
deve
essere
corrisposta
quando,
anche
temporaneamente,
cessa
l'incarico
che
la
giustifica.
A
tale
fine
non
si
tiene
conto
de
lle
assenze
per
ferie
e
delle
assenze
per
malattie
ed
infortuni,
fino
al
limite
per
queste
ultime
di
due
mesi
di
durata.
Chiarimenti
a
verbale
FI
CISL
LCA
LI
&
La
indennita
per
trasporto
di
valori
non
compete
per
il
compimento
di
specifiche
operazioni,
fuori
sede,
co
mportanti
pagamenti
ed
incassi
(per
es
empio:
ve
rsamenti
su
c.c.
postali;;
acq
uisti
di
val
ori
bollati;;
acquisiti
di
economato;;
incassi
di
vaglia
postali;
etec.).
Le
misure
indicate
nella
tabella
Al
l:e
gato
A
al
presente
contratto
sono
diver
sif
icat
e
a
seconda
del
numero
dei
trasporti
effet
tuati
mensilmente
in
via
normale:
eventuali
variazioni
occ
asionali
res
tano
irrilevanti.
Dichiarazione
a
verbale
Relativamente
alla
indennità
di
rischio,
disposizioni
in
deroga
possono
essere
concordate
in
sede
di
contrattazione
integrativa
di
secondo
livello
a
fron
te
di
nuove
forme
di
organizzazione
del
lavoro
comportanti
sostanziali
cambiamenti
del
servizio
di
cassa.
Disposizioni
di
attuazione
I
cassieri
che,
svolgendo
l'incarico
in
via
continuativa,
avevano
acquisito
prima
della
stipulazione
del
C.C.N.L.
6-6:
del
1983
ind
ennità
di
rischio
in
misura
corrispondente
a
scaglione
superiore,
rispetto
a
quello
spettante
secondo
tabella
allegata
allo
stesso
C.C.N.L.
A+
del
1983,
conservano
detto
scaglione
superiore
ad
personam.
Gli
addetti
a
sportelli
per
l'incasso
di
effetti,
bollette
e
similari
che,
svolgendo
l'incarico
in
via
continuativa,
avevano
acquisito
prima
della
stipulazione
del
C.C.N.L.
e+6:h4.
del
1983
indennità
di
rischio
riservata
ai
cassieri
conservano
ad
personam
tal
e
più
favorevole
trattamento,
nella
misura
di
tempo
in
tempo
in
vigor
e.
Le
disposizioni
di
cui
sopra,
tuttavia,
sono
da
ap
plicare
finché
perdurano
gli
incarichi.
Art.
50
Sistema
incentivante
L'Azienda
può
prevedere
l'istituzione
di
premi
incentivanti,
comunque
definiti,
la
cui
erogazione
viene
subordinata
al
raggiungi
mento
di
specifici
obiettivi,
diversi
da
quel
li
pre
scelti
per
ilValore
di
Produttività
Aziendale
di
cui
all'art.
48,
che
tengano
conto
dei
princi
pi
di
pari
opportunità
per
le
lavoratrici
e/o
ilavoratori.
L'Azienda
stabilisce
l'ammontare
globale,
icriteri
di
attribuzione
ed
itempi
di
corresponsione
per
gruppi
omogenei
di
posizioni
lavorative
in
relazione
agli
obiettivi
medesimi
(ad
esem
pio:
settori
aziendali,
quali
strutture
centrali
o
di
rete;;
determinate
unità
operative
aventi
caratteristiche
omoge
nee).
Nella
determinazione
dei
premi
l'Azienda
deve
tener
conto
del
personale
che,
in
relazione
alle
mansioni
svolte,
fornisce
contributi
indiretti
al
raggiungimento
degli
obiettivi
specifici
assegnati.
Gli
anzidetti
elementi
—
che
devono
risultare
oggettivi
e
trasparenti
-
sono
oggetto
di
informazione,
prima
della
loro
applicazione,
agli
stipulanti
Organismi
sindacali
aziendali
FEDERCASSE
\
FABI|=FIRSA/CBLKACGILUGLITO.CA
od“fÈ"
J|67
ovv
ero
in
mancanza
agli
eOrganismi
sindacali
locali.
L'Azienda
si
rende
di
sponibile,
su
ric
hiesta
dei
predetti
eO
rganismi,
da
formulare
entro
3
giorni
dal
ricevimento
dell'info
rmativa,
ad
avviare
una
proce
dura
di
co
nfro
nto
,
in
sede
locale,
nel
corso
della
quale
gli
eOrganismi
sindacali
medesimi
fo
rmulano
considerazioni
e
proposte.
Al
termine
della
procedura
—
che
deve
esaurirsi
entro
20
giorni
dall'informativa
—
l'Azienda
può
comunque
adottare
|
provvedimenti
deliberati.
L'Azienda
dev
e
comunicare
tempestivamente
anche
eventuali
variazioni
di
obiet
tivi
e/o
criteri
rendendosi
contestualmente
disponibile
ad
espletare
la
suddetta
procedura.
Gli
elementi
di
cui
sopra,
per
quanto
di
competenza,
vengono
comunicati
alle
lavoratrici
e/o
ailavoratori
interessati.
Criteri
di
distribuzione
e
modalità
complessivamente
adottate
dall'Azienda
saranno
oggetto
a
consuntivo
di
apposito
incontro,
in
sede
locale,
con
gli
stipul
anti
Organismi
sindacali
aziendali
ovvero
in
mancanza
con
le
Organizzazioni
sindacali
locali,
nel
corso
del
quale
l'Azienda
stessa
de
ve
segnalare
ilnumero
dei
premiati
(anche
distribuiti
per
gruppi
omogenei)
e
l'ammontare
globale
dei
premi
incentivanti
assegnati.
È
in
ogni
caso
escl
usa
l'adozione
di
sistemi
incentivanti
da
parte
di
Aziende
che:
—
con
riferimento
al
bilancio
dell’anno
immediatamente
preceden
te
non
siano
in
possesso
dei
requisiti
per
l'erogazion
e
del
Valore
di
Produttività
Aziendale;
-
nell'anno
immediatamente
precedente
all'adozione
del
sis
tema
incen
tivante
siano
state
oggetto
di
intervento
da
parte
dei
“Fondi
di
Garanzia”
del
Movimento
ovvero,
al
momento
dell'adozione
del
sis
tema,
sian
o
in
attesa
di
detto
intervento;
-
nell'an
no
immediatamente
precedente
all'adozione
del
sistema
incentiva
nte
siano
state
destinatarie
di
una
delle
misure
emergenziali
di
cui
all'art.
22,
parte
terza,
del
presente
con
tratto
ovvero
leabbiano
avviate
al
momento
dell’adozione
del
sistema.
Dichiarazione
delle
Parti
|Sistemi
incentivanti
devono
concorrere
alla
promozione
dei
valori
e
degli
obiettivi
declinati
e
richiamati
nella
Carta
dei
Valori
del
Credito
Cooperativo,
come
strumento
di
cooperazione
e
collaborazione
tra
risorse
umane.
Le
Parti
ritengono
opportun
o
che
nell’ambito
dei
sistemi
incentivanti,
le
Aziende
prevedano
anche
obiettivi
di
qualità
e
che
gli
stessi
sistemi
siano
conformi
ai
principi
contenuti
nella
normativa
in
materia
di
Mercati
di
Strumenti
Finanziari
e
nelle
Istruzioni
di
Vigilanza
in
tema
di
Compliance
e
politiche
e
prassi
di
remunerazione
di
tempo
in
tempo
vigenti.
U
EDITO
CAPITOLO
VII
RIPOSO
SETTIMANALE,
FESTIVITÀ,
FERIE,
E
ASSENZE,
CONGEDI,
MATERNITÀ
E
PATERNITÀ
Art.
51
Riposo
setti
mana
le
-Festività
-Semifestività
AI
personale
compete
un
riposo
settimanale,
che
deve
normalmente
coincidere
con
la
domenica,
secondo
le
norme
di
legge.
Sono
considerati
giorni
festivi
quelli
pre
visti
dalle
vi
ge
nti
disposizioni
di
legge.
Sono
considerati
giorni
semifestivi
iseguenti:
la
ricorrenza
del
Santo
Patrono
(con
riferimento
alla
sede
di
la
voro),
ilsabato
precedente
la
Pasqua,
la
vigilia
di
Ferragosto,
la
wVigilia
di
Natale,
il31
dic
embre,
gli
altri
ev
entualmente
determinati
da
consuetudini
locali.
Art.
52
Ferie
Nel
corso
di
ogni
anno
solare
ilpersonale
ha
diritt
oad
un
periodo
di
ferie
retribuite.
Aree
professionali
La
durata
delle
ferie
è
stabilita
come
seg
ue:
-
dall'anno
successivo
a
quello
in
cui
è
avvenuta
l'assunzione
25
giorni;
—
perl’anno
in
cuiè
avvenuta
l'assunzione
20
giorni;
da
riproporzion
are
in
ragione
del
numero
di
mesi,
o
frazioni
di
mese
superiore
a
15
giorni,
di
servizio
prestato.
Per
le
lavoratrici
e/o
ilavoratori
inquadrati
nella
1
area
professionale
ad
orario
ridotto
la
durata
delle
ferie
è
la
seguent
e:
—
conoltre
15
ann
i
di
anzianit
à
25
giorni;
-
dall'anno
successivo
a
quello
di
assunzione
e
fino
a
15
anni
di
anzianità
20
giorni;
—
perl’annoin
cui
è
avvenuta
l'assunzione
20
giorni;
da
riproporzionare
in
ragione
del
numero
di
mesi,
o
frazioni
di
mese
sup
eriore
a
15
giorni,
di
servizio
prestato.
Quadri
direttivi
FEDERCASSE
IS
FIS
GIL
Dal
1°
gennaio
2013
nei
confronti
di
tutta
la
categori
a
dei
quadri
direttivi
ilperiodo
annuale
di
ferie
è
fissato
in
26
giorni.
Per
l'anno
in
cui
è
avvenuta
l'assunzione
hanno
diritto
a
1/12
della
suddetta
misura
(26
giorni)
per
ogni
mese
o
frazione
residua
superiore
a
15
giorni
di
se
rvizio
prestato.
kre
Alle
persone
con
disabilità
rientranti
nelle
categorie
di
cui
all'art.
1
della
L.
68/1999
successive
modifiche
e
integrazi
oni
legge-12-marzo-1999--n--68,
du
rante
l'an
no
in
cui
avvenuta
l'assunzione
spet
tano
rispettivamente
20
o
12
giorni
a
seconda
se
l'assunzione
avvenuta
ne
l
corso
del
primo
o
del
secondo
semestre.
De DeoO
Il
criterio
di
computo
dei
periodi
di
ferie
indicati
nei
co
mmi
precedenti
è
fissato
sulla
base
dei
soli
giorni
lavorativi
dal
lunedì
al
venerdì
ovvero
dal
martedì
al
sabato,
a
seconda
che
l'Azienda
abbia
adottato
l'una
o
l'altra
forma
di
distribuzione
dell'orario
di
lavoro
settimanale.
Ilcriterio
di
computo
è
ident
ic
o,
resta
cioè
fis
sato
sulla
base
dei
giorni
che
vanno
dal
lunedì
al
venerdì,
anche
per
quanto
riguarda
i
periodi
di
ferie
del
personale
ilcui
orario
di
lavoro
settimanale
sia
distribuito
su
sei
giorni
anziché
su
cinque
(escludendosi,
per
altro,
il
rientro
in
serviz
io
col
sabato
al
termine
di
periodi
di
ferie
comprensivo
dei
precedenti
cinque
giorni
della
settimana).
Chiarimento
a
verbale
Ai
fini
del
computo
dei
periodi
di
ferie
igiorni
semifestivi
vanno
con
siderati
la
vorativi
per
metà.
|turni
delle
ferie
devono
essere
fissati
tempestivamente
dall'Azienda,
comunicati
al
personale
e
risp
ettati:
solo
in
casi
eccezionali
possono
essere
variati
per
intesa
tra
Azienda
e
lavoratrice
elo
lavoratore,
salva
la
disposizione
di
cui
al
successivo
comma
7
in
tema
di
rimborso
per
spostamenti
di
turno.
Nel
fissare
iturni
delle
ferie
l'Azienda
deve,
nei
limiti
consentiti
dalle
esigenze
di
servizio,
tener
conto
delle
richieste
delle
lavoratric
i
e/o
dei
lavoratori
in
rapporto
alla
loro
situazione
familiare
ed
alla
loro
anzianità
di
servizio,
dando
la
precedenza
alle
persone
con
disabilità
rientranti
nelle
categorie
di
cui
alla
L.
68/1999
e
successive
modifiche
e
integrazioni
legge4+2
marzo
4999-11-68.|turni
di
ferie
vanno
stabiliti
in
modo
da
consentire,
al
personale
che
lavora
ad
orario
intero,
l'assenza
dal
lavoro
per
almeno
tre
settimane
continuative
tra
il
1°
marz
o
ed
il30
novembre,
salva
la
possibilit
àdi
accordo
diverso
tra
le
Parti.
L'Azienda
può
richiamare
in
servizio
la
lavoratrice
e/o
illavoratore
durante
ilperiodo
di
ferie,
quando
urgenti
necessità
diservizio
ciò
richiedano.
La
lavoratrice
e/o
lil
lavoratore
richiam
ato
ha
diritto
di
completare
le
ferie
in
altra
epoca
ed
al
rimborso
delle
spese
che
dimostri
siano
derivate
dalla
interru
zione.
Detto
rimborso
comprende
anche
le
spese
di
trasporto,
di
vitto
e
di
alloggio
sostenute
per
il
viaggio
di
rientro
e
per
quello
eventuale
di
ritorno
nella
localita
in
cui
la
la
vor
atrice
e/o
il
lavoratore
si
trovava
in
ferie
al
momento
del
richiamo
in
servizio.
Il
rimborso
deve
aver
luogo
pure
nel
caso
di
spese
conseguenti
allo
spostamento,
per
necessità
di
servizio,
del
turno
di
ferie
precedentemente
fissato.
Il
diritto
alle
ferie
è
irrinunciabile.
Le
ferie
devono
essere
usu
fruite
nel
corso
dell'anno
solare
cui
si
riferiscono.
Nel
caso
di
cessazione
del
rappo
rto
di
lavoro,
alla
lavoratrice
e/o
al
lavoratore
che
non
abbia
usufruito
in
tutto
o
in
part
e
delle
ferie
relative
all'anno
solare
in
corso,
maturate
(per
|casi
non
ordinati
dai
pri
mi
tre
commi
che
precedono
in
tema
di
turni)
in
ragione
di
un
dodicesimo
del
periodo
di
ferie
annuale
per
ogni
mese
intero
di
servizio
prestato
dal
1°
gennaio,
compete
una
indennità
corrispondente
alla
retribuz
ione
dei
giorni
di
ferie
perduti.
Nello
stesso
caso,
qualora
la
lavoratrice
e/o
il
lavoratore
abbia
invece
usufruito
delle
ferie
relative
all'anno
solare
in
corso
in
misura
maggiore
rispetto
a
quelle
maturate,
come
sopra
precisato,
la
retribuzione
dei
giorni
di
ferie
corrispondenti
a
tale
misura
maggiore
va
contabilizzata
in
detrazione
delle
spettanze
di
fine
lavoro.
In
ambedue
le
ipotesi
ilcomputo
va
fatto
sulla
base
dell'ultima
retribuzione
percepita
nell'anno
dicompetenza.
Nel
caso
di
assenza
dal
servizio,
ilperiodo
di
ferie
spettante
viene
ridotto
di
tanti
dodicesimi
quanti
sono
imesi
interi
di
assenza.
Se
l'assenza
è
causata
da
malattia
od
in
for
tunio,
la
riduzione
ordinata
dal
comma
prec
edente
non
si
applica
per
i
primi
sei
mesi,
ovvero
per
180
giorni
in
caso
di
assenza
causata
da
malattia
od
infortunio
non
continuativi,
salvo
che
l'assenza
duri
l'inte
ro
anno.
|giorni
di
accertata
infermità
intervenuta
nel
corso
delle
feri
e,
infermità
che
ildipendente
deve
immediatamente
denunciare
all'Azienda,
non
sono
computati
nella
durata
delle
ferie.
Art.
53
Permessi
per
ex
fes
tività
A
fronte
delle
disposizioni
di
legge
in
materia
di
giorni
festivi,
sono
attribuiti
giorni
di
ferie
e/o
di
permesso
retribuito,
da
usufruire
nel
corso
dell'anno
solare,
anche
in
collegamento
con
i
periodi
di
ferie.
Alle
lavoratrici
e/o
Aai
lavoratori
delle
aree
professionali,
sono
attribuiti:
—
per
l'anno
di
assunzi
one
e
fino
a
5
anni
di
anzianità,
giorni
5
di
ferie
(già
compresi
nei
periodi
previsti
dall'art.
52);
-
conoltre5e
fino
a
10
anni
di
anzianità,
giorni
3
di
ferie
(già
compresi
nei
periodi
previsti
dall'art.
52)
e
giorni
2
di
permesso
retribuito;
-
cono
ltre
10
anni
di
anzianità,
giorni
5
di
permesso
retribuito.
FEDERCASSE
Alle
lavoratrici
e/o
Aai
lavoratori
inquadrati
nella
1?
are
a
professionale
ad
orar
io
ridotto
sono
attribuiti,
per
l'anno
di
assunzione
e
per
cias
cuno
degli
anni
successivi,
giorni
5
di
ferie
(già
compresi
nei
periodi
previsti
dall'art.
52)
.
Ai
quadri
direttivi
sono
attribuiti
5
giorni
di
permesso
retribuito.
Nel
caso
di
assenza
dal
servizio
senza
diritto
al
normale
trattamento
economico,
ipermessi
sopra
previsti
vanno
ridotti
in
proporzione
dei
mesi
interi
di
assen
za.
Nel
caso
di
inizio
o
cessazione
del
rapporto
di
lavoro
nel
corso
dell'anno,
gli
stessi
permessi
competono
in
proporzione
ai
mesi
di
servizio
prestati,
computando
come
mese
int
ero
la
eventuale
frazione
residua
superi
ore
a
15
giorni.
|permessi
sopra
previsti
comunque
non
utilizzati
nel
corso
dell'anno
solare,
come
gli
eventuali
resti
inferiori
ad
un
giorno,
vanno
liquidati
sulla
base
dell'ultima
retribuzione
percepita
nell'anno
di
competenza.
Per
la
vigenza
del
eentratte
-C.C
.N
.L.
del
9/.1/.2019,
in
via
sperimentale,
una
giornata
di
permesso
ex
festività
di
cui
al
pres
ente
articolo,
tra
quelle
spettanti
al
personale
appartenente
alla
categoria
dei
Qquadri
Ddirettivi
e
delle
Aaree
Pprofessionali
con
oltre
5
anni
di
anzianita
lavorativa,
é
destinata
ad
attivita
di
volontariato
sociale,
civile
ed
ambienta
le,
da
svolgersi
entro
l'anno
di
maturazione.
In
caso
di
mancata
fruizione
ipermessi
di
cui
al
comma
preceden
te
saranno
ce
duti
alla
“Ba
nca
del
tTempo
sSol
idale”
di
cui
all'art.
94
bis.
Chiari
mento
a
verbale
Ilpresente
trattamento
assorbe,
per
la
festa
nazionale
della
Repubblica
e
per
la
festa
dell'Unità
Nazionale,
quello
ordinato
dall'ultimo
comma
dell'art.
98
e
dall'ultimo
comma
dell'art.
126.
Art.
54
Permessi
per
motivi
personali
o
familiari
—
Aspettativa
no
n
ret
ribuita
—
Congedo
matrimoni
ale
Le
assenze
devono
essere
senza
ritardo
segnalate
e
giustificate
all'Azienda.
L'assenza
per
brevi
permessi
retribuiti
che
l'Azienda
concede
pe
rgiustificati
motivi
personali
o
familiari
non
è
computabile
nelle
ferie
annuali.
Per
gravi
motivi
personali
o
familiari
della
lavoratrice
e/o
del
lavoratore,
l'Azienda
può
concede
re
adeguati
periodi
di
congedo,
compatibilment
e
con
le
esigenze
di
serviz
io,
determinando
se
e
per
quanto
tempo
corrispondere
iltrattamento
economico.
|permessi
e
icongedi
anzidetti
vanno
concessi
con
criteri
uniformi
nell'ambi
to
aziendale;
ad
esempio,
vanno
concessi
permessi
retribuiti
per
nascita
di
figli,
decesso
di
familiari
stretti,
comprovate
visite
specialistiche
(cui
la
lavoratrice
e/o
illavoratore
stesso
debba
sottoporsi).
4
FIR
SL
E
GI
UGL
L'Azienda,
compatibilmente
con
le
esigenze
di
servizio
,
riconosce
alla
lavoratrice
e/o
al
lavoratore
che
ne
faccia
richiesta
un'aspettativa
non
retribuita
per
motivi
di
studio,
familiari
e
personali
e
per
lo
svolgimen
to
di
attivit
à
di
volontaria
to
ai
sensi
dell'art.
91
del
presente
contratto
fino
ad
un
massimo
di
un
anno
utilizzabile
anche
in
modo
frazionato,
di
massima
in
non
più
di
due
periodi.
Detta
aspettativa
può
essere
revocata
qualora
vengano
a
cessare
i
motivi
per
iquali
era
stata
richiesta.
L'aspet
tat
iva
può
ess
er
e
nuovamente
richiesta
sol
o
dopo
un
periodo
di
servizio
effettiv
o
di
5
anni.Le
Aziende,
nella
con
cessione
dell’aspettativa
di
cui
sopra,
accoglieranno
comunque
le
domande
dirette
a
sod
disfare
la
necessità
di
assistenza
del
figlio,
di
età
compresa
fra
3
e
8
anni,
che
sia
affetto
da
patologie
di
particolare
gravità,
idoneamente
certificate.
Ilperiodo
trascorso
in
aspettativa
non
comporta
decorso
dell'
anzianit
à,
a
nessun
effet
to.
|3
giorni
di
permess
o
di
cui
all'art.
4
della
L.
53/2000
e
successive
modifiche
e
integrazioni
legge-8-marzo-2000-_n-53,
spettano
alle
lavoratrici
e
ai
lavoratori
anche
in
caso
di
ricovero
del
figlio
o
del
coniuge
o
del
convivent
e
more
uxorio
o
del
genitore,
limitatament
e
ai
giorni
di
effettivo
ricovero.
Le
Aziende
valuteranno
con
particolare
attenzione,
ai
fini
della
concessione
di
permessi,
periodi
di
congedo,
aspettativa
non
retribuita
di
cui
al
presente
articolo,
le
situazioni
familiari
che
comportino
la
necessità
di
assistenza
di
figli
in
condizioni
di
disagio
(ad
esempio::
bul
lismo;;
tossicodipendenza;;
anoressia/bulimia).
Con
riferimento
a
richieste
di
flessibilità
oraria,
ai
sensi
dell'art.
6
della
tegge-A:
L.
170/2010,
formulate
da
genitori
per
l'assistenza
a
casa
di
figli
affetti
da
patolog
ie
legate
all'apprendimento
(BES
con
certificazi
one
pubblica,
tra
cui
DSA),
le
Aziende
riconoscono
pe
rmessi
retribuiti
durante
l'anno
scolastico
nella
misura
massima
di
5
giorni,
fruibili
anche
ad
ore
,
con
un
preavviso
di
10
giorni.
La
lavoratrice
e/o
lil
lavoratore
ha
diritto,
quando
contr
agga
matrimonio,
ad
un
congedo
straordinario
di
15
giorni
consecutivi,
non
computabili
come
ferie.
Ilperiodo
di
congedo
mat
rim
oniale
è
da
considerare
atutti
gli
effetti
come
trascorso
in
servizio.
Raccomandazioni
delle
Parti
Le
Parti
raccomandano
alle
Aziende
di
favorire
la
fru
izione
delle
flessibilità
previste
dal
presente
articolo
da
parte
dei
lavoratori
e
delle
lavoratrici
che
prestano
assistenza
a
familiari
ai
sensi
della
Direttiva
(UE)
2019/1158
del-20-giugne-2049-recepita
dal
D.
Lgs.
105/2022
decreto-legislativo-n:105-del-30/6/2022,
relativa
all'equilibrio
tra
attività
professionale
e
vita
familiar
e
per
igenitori
e
iprestatori
di
assistenza.
Le
Parti
raccomandano
alle
Aziende,
ai
fini
della
concessione
di
permessi
o
per
iodi
di
congedo
di
cui
al
presente
articolo,
di
valutare
con
particolare
attenzione
le
esigenze
connesse
ai
percorsi
di
adozione
(inclusa
la
fase
di
riconoscimento
dell'idoneità),
affido
e
tutela
di
minori.
Art.
54
bis
FEDERQ
ASSE
FIR
WL
IL
Maternita/Paternita/Congedi
parentali
Durante
il
congedo
di
mat
ernita
dal
lavoro
per
gravidanza
e
puerperio,
la
lavoratrice/lavoratore
ha
diritto
di
assentarsi
dal
servizio
per
un
periodo
di
5
mes
i
con
il
normale
tr
atta
mento
economico,
integrando
l’A
zienda
l'indennità
corrisposta
dall’INPS.L'integrazione
di
cui
sopra
spetta
alla
lav
ora
tri
ce
anche
nei
casi
di
maternità
a
rischio
certificata
come
previsto
dal
le
norme
vigenti
in
materia.
Ove
durante
il
periodo
di
cui
al
comma
pri
mo
intervenga
malattia
o
infortunio,
si
applicano
le
disposizioni
dell’art.
55
adeco
rrere
dal
giorno
in
cui
si
manifesta
la
malattia
o
sopravviene
l'infortunio.
La
lavoratrice/il
lavoratore
affidatario
del
minore
(ai
sensi
dell’art.
10,
L.
184/1983
legge
4-maggio-1993-n-184)
può
avvalersi
dell’astensione
dal
lavoro
durante
iprimi
tre
mesi
successivi
all'effettivo
ingresso
del
bambino
nella
famiglia
affidataria.
|periodi
di
assenza
dal
lavo
ro
previsti
dall’art.
32
del
D.
Lgs.
151/2001
e
successive
modifiche
e
integrazioni
26-marze-2004-n-154,
vanno
computati
nell’anzianità
di
servizio
agli
effetti
de
gli
avanzamenti
e
be
nefici
economici
automatici
di
cui
all’art.
115
oltre
che
agli
effetti
di
legge.
Il
congedo
di
cui
all’art.
32
del
D.
Lgs.
N:
151/2001
e
successive
modifiche
e
integrazioni,
su
richiesta
scritta
della
lavoratrice
o
del
lavoratore,
unitamente
alla
documentazione
inoltrata
all'INPS,
con
preavviso
di
almeno
5
gior
ni
lavorativi,
può
essere
fruito
in
modo
frazio
na
to
per
periodi
minimi
consecutivi
di
un’ora
giornaliera
o
multipli
di
mezz'ora,
fermo
restando
che
la
somma
dei
congedi
orari
nell'arco
di
ciascun
mese
deve
corrispondere
comunque
a
giornate
intere.
La
paga
oraria
e
giornali
era
è
calcolata
ai
sensi
delle
relative
disposizioni
del
pre
sente
contratto.
Compatibilmente
con
le
esigenze
di
servizio,
l’Azienda
può
accordare
fino
al
terzo
anno
di
vita
del
bambino
alle
lavoratrici
e
ai
lavoratori
che
ne
facciano
richiesta,
una
riduzione
della
durata
dell’intervallo
di
cui
all’art.
123,
fermo
quanto
previsto
dalla
legge
in
materia
di
pause.
FEDERC
ASSE
ISL
F
GIL
U
DITO
CAPITOLO
VIII
MALATTIE,
INFORTUNI
E
MATERNITA
Art.
55
Malattie
e
infortuni
In
caso
di
assenza
per
ma
lattia
o
infortu
nio,
accertato,
l'Azienda
conserva
il
posto
e
l'intero
trattamento
economico
alla
lavoratrice
e/o
al
lavoratore
che
abbia
superato
ilperiodo
di
prova
per:
mesi
6
se
l'anzianità
non
sia
superiore
a
5
anni;
mes
i
8
se
l'anzianità
sia
superiore
a
5
anni
e
non
superi
i10
anni;
mesi
12
se
l'anzianità
sia
superiore
a
10
anni
e
non
superi
i12
anni;
un
mese
per
ogni
anno
di
anzianità,
fino
ad
un
massimo
di
18
mesi,
se
l'anzianità
sia
superiore
a
12
anni
e
non
su
peri
i25
anni;
e)
mesi
22
se
l'anzianità
sia
superiore
a
25
anni.
Dvx— °° — —(ome)|periodi
suindicati
sono
aumentati
dell'80%
per-eente
in
caso
di
ricovero
ospedaliero
o
di
accertata
necessità
di
cura,
in
ambedue
le
circostanze
per
tubercolosi,
nonché
nel
caso
di
malattie
di
carattere
oncologico,
malattie
car
diovascolari,
sindrome
da
immunodeficienza
acquisita
(Aids),
patologie
ge
netiche
degenerative,
patologie
neurodegenerative,
insufficienza
renale
cronica
(IRC),
con
un
minimo
di
12
mesi
ed
un
massimo
di
40
mesi
complessivi.
Alle
lavoratrici
e
ai
lavoratori
affetti
da
malattie
oncolog
iche,
gravi
patologi
e
cronico
degenerative
e/o
che
si
sottopongano
aterapie
salvavita
spettano
flessibilità
di
orari
oin
entrata
con
correlativo
spostamento
dell'orario
di
uscita,
ovvero
permes
si
tramite
una
riduzione
della
prestazione
giornaliera
e
successivo
recupero
con
prolungamento
della
pre
detta
prestazione
da
effettuarsi
non
oltre
1
me
se
dalla
fruizione
di
ciascun
permesso.
Le
giornate
di
assenza
per
effettuare
terapie
rese
necessarie
da
tali
condizioni
di
salute
non
sono
computate
ai
fini
della
determinazione
del
periodo
di
comporto.
Ai
fini
del
computo
del
trattamento
previsto
dai
commi
precedenti,
si
cumulano
anche
le
assenze
pe
r
malattia
o
infortunio
—
sia
con
diritto
a
trattamento
economico
sia
nelle
forme
dell'aspettativa
di
cui
al
comma
9
—verificatesi
nei
18
mes
i
precedenti,
fermo
che,
per
l'ultimo
periodo,
non
può
essere
praticato
un
trattamento
meno
favorevole
di
quello
stabilito
dal
R.D.L.
13
novembre
1924
n.
1825.
Su
rich
iesta
scritta
della
lavoratrice
e/o
del
lavoratore,
l'Azienda
lo
informa
sui
giorni
di
malattia
o
infortunio
intervenuti
dall'insorgere
dell'evento
in
corso,
nonché
su
quelli
verificatisi
nel
periodo
di
cui
al
comma
che
preced
e.
L'Aziend
a,
inoltre,
segnalerà
alla
lavoratrice
e/o
al
lavoratore
interessato,
almeno
30
giorni
prima,
la
scadenza
del
termine
del
periodo
di
comporto
contrattualmente
previsto.
Iltermine
finale
del
trattamento
di
cui
ai
precedenti
commi
non
può
comunque
scadere
oltre
il
sesto
mese
dalla
data
in
cui
la
lavoratrice
e/o
illavoratore
sia
entrato
in
possesso
dei
requisiti
dilegge
per
avere
diritto
alla
pensione
di
vecchiaia
se
la
malattia
sia
iniziata
prima
di
tale
data.
FED
ASSE
Ac
|
ABI
||
FIR
L
FISAGICGIL
UGLKR!
Se
la
malattia
inizia
succes
sivamente,
iltrattament
o
in
parola
viene
riconosciuto
per
sei
mesi.
|periodi
di
assenza
per
malattia
o
infortunio,
accertati,
entro
ilimiti
suindicati,
sono
computati
a
tutti
glieffetti
come
servizio
pres
tato,
salvo
quanto
dispos
to
dal
penultimo
comma
dell'
art.
52.In
caso
di
assenza
con
indennità
a
carico
dell'INAIL
o
dell'INPS,
il
trattamento
economico
previsto
da
qu
esto
articolo
va
corrisposto
dall'Azienda
con
deduzione
di
tutte
lesomme
che
la
lavoratrice
e/o
illavoratore
ha
diritto
di
riscuotere
da
parte
di
detti
Istituti.
Perdurando
l'incapacità
temporanea
da
malattia
o
da
infortunio
oltre
itermini
indicati
nei
precedenti
commi
1
e
2,
la
lavoratrice
e/o
il
lavoratore,
prima
della
scadenza
di
detti
termini,
può
chiedere
di
essere
coll
oca
to
in
aspettativa
non
retribuita
per
la
durata
massima
di
12
mesi.
La
durata
di
più
periodi
di
aspe
ttativa
di
cui
al
comma
precedente
non
può
tuttavia
superare
12
mesi
in
un
quinquennio.
Nei
casi
di
malattie
di
carattere
onco
logico,
ovvero
di
quell
edi
cui
alsecondo
co
mma,
la
durata
massima
dell'aspettativa
di
cui
al
presente
articolo
è
elevata
a
24
mesi,
fruibili
continuativamente,
ovvero
frazionabili
in
più
periodi.
Ilcollocamento
in
aspettativa
non
può
venire
richiesto
dalla
lavoratrice
e/o
dal
lavorato
re
che
sia
entrato
in
possesso
dei
requisiti
di
leg
ge
pe
r
avere
diritto
alla
pensione
di
vecchiaia;
in
ogni
caso
ilperiod
o
di
aspettativa
non
può
durare
oltre
la
data
in
cui
la
lavoratrice
elo
illavoratore
abbia
maturato
irequisiti
anzidetti.
AI
tossicodipendente,
in
effettiva
cura
riabilitativa,
che
ne
faccia
richiesta,
può
essere
concessa,
per
una
sola
vo
lta
nell'arco
del
rapporto
di
lavoro,
una
aspettativa
non
retribuita
per
la
durata
massima
di
24
mesi,
frazionabile
in
più
periodi
nel
corso
di
36
mesi.
|period
i
trascorsi
in
aspettativa
non
com
po
rtano
decorso
dell'anzianità,
a
ness
un
effetto.
Art.
56
Maternità/Paternità/Congedi
parentali
La
disciplina
di
riferimento
è
stata
trasposta
all'articolo
54
bis
del
present
e
contratto.
FEDE
SSE
Ar
t.
57
Cure
termali
La
materia
delle
cure
idrotermali,
elioterapiche,
climatiche
e
similari
res
ta
regolata
dalla
legge.
Vanno
retribuiti
iperiodi
di
cure
termali,
non
superiori
a
quindici
giorni,
che
vengano
prescritti
ad
invalidi
civili,
di
gue
rra,
per
servizio
o
per
lavoro,
per
terapia
specifica
della
loro
invalidità,
con
le
certificazioni
del
caso.
Art.
58
Controllo
sanitario
La
lavoratrice
e/o
lil
lavoratore
è
tenuto
a
comunicare
immediatamente,
se
possibil
e
nello
stesso
primo
giorno
di
assenza,
lo
stato
di
malattia
o
l'infortunio
in
cui
sia
incorso.
Il
controllo
delle
assenze
per
infermità,
come
pure
della
idoneità
fisica
della
lavoratrice
e/o
del
lavoratore,
va
effettuato
secondo
le
disposizioni
di
legge
che
regolano
la
materia.
ref
J
va
|
|
IL
U
‘DITO
fy
.
77
FABI
”
ISL
FI
CAPITOLO
IX
SERVIZIO
MILITARE
Art.
59
Obbligh
idi
leva
—
Richiamo
alle
armi
La
chiamata
alle
armi
per
obblighi
di
leva
e
il
richiamo
alle
armi
non
risolvono
il
rapporto
di
lavoro
ed
iperiodi
diservizio
di
leva
e
di
richiamo
alle
armi
ven
gon
o
computati
a
tutti
gli
effetti
dell'anzianità.AI
dipendente
chiamato
alle
armi
per
obblighi
di
leva,
oltre
alle
competenze
maturate
fino
al
giorno
della
cessazione
del
servizio,
spetta
una
erogazione
pa
ri
a
due
mensilità
dell'ultimo
tr
attamento
econo
mico
goduto.
AI
lavoratore
richiamato
alle
armi
spetta
iltrattamento
stabilito
dalla
legge.
Il
lav
oratore
deve
riprendere
servizio
entro
30
giorni
dal
congedo
ovvero
dall'invio
in
lice
nz
a
illimitata.Non
riprendendo
servizio
entro
tale
termine,
il
lavoratore
viene
considerato
dimissionario
ai
sensi
della
lett.
d)
dell'art.
74,
salvo
ilcaso
di
forza
maggiore.
Agli
effetti
di
cui
sopra,
è
equiparato
a
servizio
di
leva
il
servizio
civile
dei
volontar
i
che
beneficiano
di
rinvio
di
detto
servizio
di
leva
a
norma
dell'art.
33
della
legge
26
febbraio
1987
n.
49.
Disposizione
di
attuazione
Il
periodo
trascorso
nell'adempimento
del
servizio
militare
di
leva
è
computato
nell'anzianità
contrattuale
quando
sia
stato
compiuto
successivamente
alla
data
di
assunzione.
FED
ASSE
9
FIR
/QGIL
U
DITO
CA
i
~~
‘78
CAPITOLO
X
MISSIONI
-TRASF
ERIMENTI
-MOBILITA
Art.
60
Missioni
L'Azienda
può
inviare
ildipend
ente
in
missione
temporanea
fuori
sede.
AI
personale
inviato
in
missione
compete:
a)
il
rimborso
delle
spese
effettive
di
via
ggio,
in
prima
classe;
in
caso
di
viaggio
aereo,
autorizzato
dall'Azienda,
spetta
ilrimborso
del
biglietto
di
classe
turistica;
se
la
lavoratrice
elo
illavoratore
preferisce
fare
uso
di
autovettura
privata,
l'Azienda
può
consentirlo,
con
rimborso
chilometrico
nelle
misure
concordate
tra
le
Parti
stipulanti
del
presente
contratto
(sulla
base
delle
tabelle
di
costo
per
l'uso
di
autovetture
elaborate
dall'A.C.I.
o
da
altri
Organismi
competenti);
quando
lo
ritenga
opportuno,
l'Azienda
può
vietare
l'uso
di
determinati
mezzi
di
trasporto
alla
lavoratrice
e/o
al
la
voratore
comandato
in
missi
one;
b)
ilrim
borso
delle
spese
effettive
per
iltrasporto
del
normale
bagaglio;
c)
il
rimborso
delle
spese
sostenute
in
ese
cuzione
del
mandato
ricevuto
e
negli
interessi
dell'Azienda;
d)
iltratt
ame
nto
di
seguito
indicato.
AI
personale
che
effettu
a
meno
di
5
giornate
di
missione
nel
corso
di
un
mese
di
calendario,
escluse
dal
computo
quelle
c.d.
“a
corto
raggio”,
compete
ilrimborso
delle
spese
effe
ttive
di
viag
gio
e,
in
luogo
del
trattamento
di
diaria
e
relativa
integrazione,
ilimborso
delle
spese
(piè
di
lista)
per
la
consumazione
dei
pasti
principali
e
per
il
pernottamento,
comunque
—
rel
ativamen
te
alle
missio
ni
in
Italia
—
non
oltre
gli
importi
della
diaria
e
relativa
in
tegrazione.
L'Azienda
può
autorizzare
ilsuperamento
della
diaria
e
della
relativa
integrazione
nel
caso
di
maggiori
spese
per
ilpernottamento.
Oltre
ilpredetto
limite
te
mporale
com
pete
una
diaria
e
relativa
integrazione
per
ogni
gi
orn
o
di
viaggio
o
di
permanenza
fuori
sede,
nelle
misure
fissate
nella
tabella
AllÌegato
A
allegata
al
presente
cont
ratto.
Nei
co
nfr
onti
del
personale
che
effettua
almen
o
5
giornate
di
missione
nel
corso
del
mese,
il
trattamento
di
diaria
e
relativa
integrazione
deve
essere
corrisposto
per
intero
quando
vi
sia
la
consumazione
dei
due
pasti
principali
ed
il
pernottamento
fuori
sede;
in
caso
diverso,
deve
essere
corrisposto
in
ragione
di
1/3
per
ogni
pasto
princip
ale
e
per
ilpernottamento
anzidetti;
deve
essere
corrisposto
in
ragione
di
2/3
qualora
la
durata
della
missione
superi
comunque
le
10ore.
Invece
di
diaria
e
rel
ativa
integrazione,
la
lavoratrice
e/o
il
lavoratore
e
l'Azienda
possono
convenire
di
adottare,
in
via
peraltro
continuativa,
regime
di
rimborso
apiè
di
lista
delle
spese
di
vitto
e
pernottamento
fuori
sede
oppure
delle
sole
spese
di
pernottamento
fuori
sede.
Regime
intermedio,
tra
diarie
e
relative
integrazioni
e
rimborso
a
piè
di
lista,
può
essere
convenuto
altrimenti,
con
le
Organizzazioni
sindacali
locali,
per
il
personale
delle
Federazioni
locali
che
svblge
se
rvizio
prevalentemente
fuofi
sede.
Wy
FEDEBICASSE
1
La”
ABI
|
FI
%
L
F.
CGIL
UG
ITO
Al
Regime
integrale
di
rimborso
spese
a
pié
di
lista
va
sempre
adottato
per
icasi
di
missioni
temporanee
all'estero.
Per
le
mis
sioni
all'estero
non
ricorrenti,
ai
quadri
direttivi
spettan
o,
nel
caso
di
superamento
dei
4
giorni
di
missione
nel
mese,
oltre
il
rimborso
spese
a
piè
di
lista,
anche
una
diaria
e
relativa
integrazione
pari
alla
metà
di
quelle
previste
per
le
missioni
nel
territorio
nazionale.
In
ogni
caso,
quanto
pr
evisto
da
i
precedenti
commi
non
si
applica
nei
casi
in
cui
la
minor
distanza
fra
la
se
de
di
lavoro
e
la
località
di
missione,
da
un
lato,
e
la
località
di
dimora
edi
missione,
dall'altro,
non
superi
i25
Km
(c.d.
missioni
“a
corto
raggio”).
Resta
fermo
ilri
mborso
delle
spese
effettive
di
viaggio
secondo
le
disposizioni
in
atto
.
Per
la
part
eci
pazione
ai
corsi
di
formazione
è
dovuto
ilrimborso
delle
spese
di
via
ggi
o
e
delle
spese
di
vitto
e
pernottamento,
a
piè
di
lista.
Per
icorsi
residenziali,
con
spe
se
di
vitto
ed
eventuale
pern
ottamento
a
carico
dell'Azi
en
da,
qualora
nella
organizzazione
dei
corsi
medesimi
sia
previsto
il
pernottamento,
ai
partecipanti
va
corrisposta
una
indennità
gio
rnaliera
di
euro
7,75.
Chiarimenti
a
verbale
Le
Parti
chiarisco
no
che
non
si
configura
la
fattispecie
del
“corto
raggio”
nell'ipotesi
in
cui
la
lavoratrice
e/o
il
lavoratore
in
trasferta
effettua,
nella
medesima
giornata,
una
pluralità
di
spostamenti
che
superano
compl
essivamente
i
50
Km
fra
località
cia
scuna
delle
quali,
singolarmente
considerata,
non
dista
oltre
i25
Km
dalla
abituale
dimora
della
lavoratrice
e/o
del
lavoratore
stesso.
Ai
fini
del
computo
delle
giornate
di
cui
al
terzo
comma
del
presente
articolo,
le
Parti
chiariscono
che
dal
1°
gennaio
20
08
missioni
effettuate
senza
soluzione
di
continuità
tra
la
fine
di
un
mese
el’inizio
del
successivo
sono
da
considerare
unitariamente.
Art.61
Trasferimenti
In
caso
di
trasferimento,
alla
lavoratrice
e/o
al
lavor
atore
vanno
esposte,
in
apposito
incontro,
le
ragioni
tecniche,
organizzative
e
produttive
determinanti
ilprovvedimento.
A
tale
incontro
può
partecipare,
su
richiesta
della
lavoratrice
e/o
del
lavoratore,
un
rappresentante
della
Organizzazi
one
sindacale
cui
egli
risulti
aderente
o
conferisca
mandato.
L'Azienda,
nel
disporre
iltrasferimento,
non
lo
reitererà
nell'arco
dei
12
mesi
successivi
etiene
conto,
nei
limiti
del
possibile,
delle
esigenze
personali
e
familiari
del
dipendente
.
Occorrendo
disporre
trasferimenti,
prende
in
considerazione
preliminarmente
le
richieste
avanzate
dal
personale,
se
compatibili
con
le
proprie
esigenze.
‘
FEDERCASSE
[
FIR;
1
ISL
FIS
Lo
UGLEREBITO
A
Iltrasferimento
della
lavoratrice
e/o
del
lavoratore
,
ad
eccezione
di
quelli
inquadrati
nel
3°
e
4°
livello
dei
quadri
direttivi,
che
abbia
compiuto
i45
anni
di
età
ed
abbia
maturato
almeno
22
anni
di
servi
zio
non
può
essere
disposto
senza
ilconsenso
della
lavoratrice
e/o
del
lavoratore
stess
o.
Questa
disposizione
no
n
si
applica
nei
casi
di
tras
ferimento
ad
unità
produttiva
situ
ata
in
comune
diverso,
che
dist
i
meno
di
50
chilometri
dalla
precedente
sede
di
lavoro,
e
di
trasferimento
di
personale
preposto
o
da
preporre
a
succursali.
Iltrasferimento,
da
Comune
a
Comune,
va
comunicato
per
iscritto
con
un
preavviso
di
1mese.
In
caso
di
trasferimento,
da
comune
a
comune,
che
non
avvenga
su
richiesta
della
lavoratrice
elo
del
lavoratore
ma
sia
disposto
dall'Azienda
e
che
comporti
effettivo
cambio
di
residenza,
vann
o
corrisposti:
1)
se
la
lavoratrice
e/o
il
lavoratore
non
ha
familiari
conviventi
verso
iquali
sia
ten
uto
agli
alimenti:a)
ilrimborso
delle
spese
effettive
di
viaggio,
come
alla
lett.
a)
del
precedente
art.
60;
b)
il
rimborso
delle
spese
effettive
per
iltrasporto
del
mobilio
e
dei
bagagli
e
la
relativa
assicurazione;
c)
ilrimborso
dell'eventuale
perdita
di
pigione
in
quanto
non
sia
stato
possibile
sciogliere
la
locazione
o
far
luogo
a
sublocazione,
col
massimo
di
un
anno;
d)
diaria
e
relativa
integrazione
previste
dallo
stesso
art.
60
per
il
tempo
strettamente
necessario
al
trasloco
con
un
mini
mo
di
5
giorni;
2)
se
la
lavoratrice
e/o
il
lavoratore
ha
familiari
conviventi
verso
iquali
sia
tenuto
agli
alimenti:a)
ilrimborso
delle
spese
effettive
di
viaggio
com
e
alla
lett.
a)
del
precedente
art.
60
per
sé
e
per
le
persone
di
famiglia
conviventi,
comp
resa
l'eventuale
persona
di
servizi
o;
b)
il
rimborso
delle
spese
effettive
per
iltrasporto
del
mobilio
e
dei
bagagli
e
la
relativa
assicurazione;
c)
ilrimborso
della
eventuale
perdita
di
pigione
inquanto
non
sia
stato
possibile
sciogliere
la
locazione
o
far
luogo
a
sublocazione,
col
massimo
di
un
anno;
d)
diaria
e
relativa
integrazione
previste
dallo
stesso
art.
60
per
il
tempo
strettamente
necessario
per
la
sistemazione
nella
residenza
con
un
minimo
di
giorni
20
ed
un
massimo
normalmente
di
40
giorni,
più
tante
diarie
e
relative
integrazioni
—
nella
misura
del
60%
per-cente
delle
predette
—
quante
sono
le
persone
di
famiglia
trasferite,
compresa
la
persona
di
servizio,
per
il
tempo
str
ettamente
necessario
al
trasloco.
Alla
lavoratrice
e/o
AI
lavoratore
trasferito
spetta
inoltre
un
contributo
pari
alla
differenza
tra
l'ultimo
canone
di
locazione
(comprese
le
spese
accessorie)
che
ha
pagato
nella
precedente
residenza
ed
il
primo
canone
di
locazione
(comprese
le
spese
accessorie)
che
pagherà
in
quella
nuova.
Tal
e
contributo,
la
cui
erogazione
è
subordinata
alla
presentazione
di
idonea
documentazione,
è
garantito
per
otto
anni;
ilrelativo
ammont
are
viene
ridotto
pro
quota
a
partire
dal
quarto
anno
di
sistemazione
nella
nuova
residenza.
Iltrattamento
di
cui
sopra
è
subordinato
alla
condizione
che
ilnuovo
alloggio
abbia
all'incirca
le
stesse
caratteristiche
(per
superficie,
categoria,
etec.)
di
quello
precedente
e
sia
comunque
adeguato
falle
esigenze
della
famiglia
dalla
Javoratrice
e/o
del
lavoratore
e
potrà
egsere
GIL
UG
ITO
CA
81
soggetto
a
revisione
—
o
anche,
ve
nendo
a
mancare
ipresupposti
per
la
sua
erogazione,
abolito
—
in
relazione
a
modifiche
che
dovesse
ro
intervenire
nell'attuale
regime
vincol
istico
dei
fitti
o
a
nuove
disposizioni
di
legge
che
dove
ssero
essere
emanate
in
materia
di
canoni
di
locazione.Il
preventivo
delle
spese
deve
essere
approvato
dall'Azienda.
La
nota
delle
spese
e
delle
competenze
deve
essere
successivamente
presentata
all'Azienda,
con
allegati
idocumenti
giustificativi,
non
es
cluso,
ove
occorra,
ilcontratto
di
loc
azione
.
Nel
caso
in
cui
ilrapporto
di
lavoro
venga
risolto,
a
sensi
delle
lettere
a),
b),
e)e
f)
dell'art.
74,
mentre
la
lavoratrice
e/o
illavoratore
è
addetto
a
succursale
esistente
in
località
diversa
da
quella
in
cui
prestava
precedentemente
servizio,
l'Azienda
provvede
al
rimborso
delle
spese
di
viaggio
e
di
trasporto
secondo
quanto
stabilito
da
questo
articolo
(escluse
le
diarie)
qualora
la
risoluzione
del
rapporto
avvenga
entro
due
anni
dalla
data
dell'ultimo
trasferimento
dell'interessato
e
questi,
entro
sei
mesi
da
lla
risoluzione
stessa,
riprenda
effettiva
re
sid
enza
nella
località
in
cui
prestava
servizio
prima
dell’ultimo
trasferimento
o
nella
località
in
cui
ebbe
luogo
l'assunzione.
Tale
disposizione
si
applica,
in
caso
di
morte
della
lavoratrice
e/o
del
lavoratore,
nei
riguardi
dei
superstiti
familiari
già
conviventi
e
fiscalmente
a
carico,
con
facoltà
per
gli
interessati
—
fermo
che
in
ogni
caso
ilrimborso
di
spese
sui
ndicato
viene
concesso
per
iltrasferimento
in
un'unica
località
—
di
optare
per
località,
nel
territorio
nazionale,
diversa
da
quelle
specificate
nel
comma
precedente,
nella
quale
sussistano
effettivi
intere
ssi
familiari.
Le
disposizioni
di
cui
ai
precedenti
due
commi
non
si
applicano
nel
caso
in
cui
l'ultimo
trasferimento
di
residenza
sia
avvenuto
per
accoglimento
di
richiesta
della
lavoratrice
e/
o
del
lavoratore.Sempre
a
condizione
che
il
trasferimento
comporti
l'effettivo
cambio
di
residenza,
iquadri
direttivi,
hanno
diritto,
inoltre,
ad
una
indennità
una
tantum
par
i
a:
—
una
mensilità
e
mezza,
qualora
l'effettiv
ocambio
di
residenza
concerna
ilsolo
interessato;
detta
indennità
è
aumentata
a
due
mensilità
se
la
distanza
della
piazza
(Comune)
di
destinazione
è
superiore
ai
100
km.,
secondo
ilpercorso
più
diretto
effettuabile
con
mezzo
pubblico;
—
quattro
mensi
lità,
qualora
l’effettivo
cambio
di
residenza
concerna
anche
i
familiari
conviventi
e
iparenti
conviventi
verso
iquali
l'interessato
abbia
l'obbligo
degli
alimenti;
detta
indennità
è
pari
a
cinque
mensilità
se
la
distanza
della
piaz
za
(Comune)
di
destinazione
è
superiore
ai
100
km.,
secondo
ilpercorso
più
diretto
ef
fet
tuabile
con
mezzo
pubblico.
Ai
fini
di
cui
al
comma
precedente
la
mensilità
da
prendere
a
riferimento
è
quella
composta
dagli
emolumenti
a
cara
ttere
continuativo
a
cadenza
mensile
facenti
parte
del
trattamento
economico
lordo
di
fatto
spettante
nel
mese
successivo
a
quello
in
cui
iltrasferimento
della
lavoratrice
e/o
del
lavoratore
ha
avuto
luogo.
Dichiarazione
delle
Parti
Le
Parti
stipulanti,
considerato
che
il“contributo
alloggio”
di
cui
al
presente
articolo
ha
lo
$copo
di
favorire/la
mobilita
del
personale
e
di
sofvenire
il
medesimo
da
oneri
conseguenti
al
FEDERQASSE
UGL
TO
trasferimento,
si
incontreranno
per
un
esame
della
evoluzione
della
legislazione
fiscale
e
contribut
iva
inerente
all
amateria.
Nel
corso
del
medesimo
incon
tro
le
Parti
esamineranno
altresi
le
problematiche
concernenti
tale
disciplina.
Dichiarazione
delle
Parti
L'allargamento
del
perimetro
chilometrico
è
stato
valutato
dalle
Parti
necessario
per
favorire
il
riposizionamento
organizzativo
dell'intero
Sistema
del
Cre
dit
o
Cooperativo
a
seguito
della
Riform
a.
Art.
62
Mobilità
È
prevista
la
mobilità
del
personale,
nell'ambito
e
tra
le
Aziende
destinatarie
del
presente
contratto,
quale
strumento
di
promozione
professionale,
di
as
setto
e
sviluppo
del
raMovimento,
di
garanzia
dei
livelli
occupazionali.
A
tal
fine,
nell'ambito
dell'Ente
Bilaterale
di
Categoria
(Ente
Bilaterale
del
Credi
to
Cooperativo),
viene
istituita
un'apposita
banca
dati,
come
previsto
dall'art.
23
del
presente
C.C.N.L.
secondo
le
regole
che
saran
no
concordate
tra
le
Parti.
sta;
Nei
casi
di
mobilità,
fermo
restando
iltrattamento
del
presente
contratto,
vanno
applicati
gli
accordi
integr
ativi
vigenti
presso
le
Azien
de
di
destinaz
ione,
facendo
peraltro
salvi
(ad
personam,
fino
ad
assorbimento)
isuperiori
livelli
retributivi
acquisiti
presso
le
Aziende
di
provenienza.Le
Parti
si
danno
atto
che,
nei
casi
di
“cessioni”
individuali
dei
cont
rat
ti
di
lavo
ro,
che
comportino
ilpassaggio
di
personale
ad
altro
da
tore
di
la
vo
rodel
Sistema
Credito
Cooperativo,
sono
utilizzati
istituti
giuridici,
oggetto
delle
eventuali
apposite
procedure
contrattuali
e/o
di
legge,
da
cui
derivi
la
continuità
del
rapporto
di
lavoro.
\FECASSE
LeI
FIRSLFIILCA
83
CAPITOLO
XI
FORMAZIONE
-CRITERI
DI
SVILUPPO
PROFESSIONALE
E
DI
CARRIERA
-
VALUTAZIONE
DEL
LAVORATORE
Le
Parti
si
danno
reciprocamente
atto
che
l’implementazione
presso
le
Aziende
di
del
eCredito
cCooperativo
del
nuovo
sistema
di
classificazione
professionale
previsto
dal
C.C.N.L.
66h
7.12.2000
—
che
ha
sostituito
ilprecedente
sistema
di
classificazione
—
ha
comportato
una
concentrazione
del
l'a
tten
zio
ne
su
tale
modifica
strutturale
con
il
positivo
risultato
di
avere
determinato
ilcambiamento
di
detto
sistema
di
classificazione
in
tempi
brevi.
In
relazione
al
sistema
di
inquadram
ento
previsto
dal
C.C.N.L.
6+6-A+
7.12.2000,
le
Parti
riten
gono
necessari
o
il
completamento
della
disciplina
di
tale
sistema,
con
particolare
riferimento
agli
istituti
dello
sviluppo
professionale
e
di
carriera,
dei
criteri
di
valutazione
professionale
e
della
valutazione
della
lavoratrice
e/o
del
lavoratore,
con
l'obiettivo
di
misurar
e
e
valorizzare
la
qualità
del
capitale
umano.
Le
Parti
ritengono
che
tali
istituti
costituiscano,
nell
e
strategie
di
gestione
delle
ri
sorse
umane,
una
prospettiva
di
mo
derno
contemperamento
delle
esigenze
delle
Aziende
e
di
sviluppo
professionale
delle
lavoratrici
e/o
dei
lavoratori.
Le
Parti
convengono
di
procedere
entro
il
31.3.2008
ad
una
verifica
finalizzata
all'aggiornamento
dei
profili
profession
ali
delle
lavoratrici
elo
dei
lavoratori
ap
partenenti
alle
aree
professionali
e
dei
Qquadri
Ddirettivi
già
ind
ivid
uati
nel
C.C.N.L.
¢-6-Ack
7.12.2000,
con
particolare
riferimento
alle
modificazioni
del
l'organizzazione
del
lavoro
ed
alle
disposizioni
di
legge
e
dell'Autorità
di
Vigilanza.
Tale
verifica
sarà
realizza
ta
con
riferimento
alla
contrattazione
integrativa
intervenuta
e,
comunque,
in
coerenza
con
quanto
stabilito
dal
C.C.N.L.
Art.
63
Formazione
La
formazione
continua
del
personale,
qualificata
e
qual
ificante:
-—
rappresenta
lo
strumen
to
essenziale
per
la
cresci
ta
e
lo
sviluppo
delle
competenze
professionali,
personali
e
tecnico-identitarie,
la
tutela
dell'occupazione,
la
mobilità;
-
concorre,
unitamente
ad
altri
fattori,
allo
sviluppo
di
carriera
e
alla
valorizzazione
delle
professionalità
secondo
quanto
stabilito
dalle
specifiche
norme
in
materia;
—
assume
una
valenza
strategica
per
la
realizzazione
degli
obiettivi
caratteristici
della
mutualità
ban
caria
e
lo
sviluppo
delle
comunità
locali
all'insegna
della
sostenibilità
integrale
nonché
per
ilsupporto
alle
trasformazioni
dell'attività
bancaria;
-
favorisce
la
trasmissione
intergenerazionale
delle
conoscenze,
delle
competenze
e
delle
esperienze
professionali.
Pertanto,
le
BCC-CRA,
le
Aziende,
le
Federazioni
locali
e/o
le
Capogruppo
dei
Gruppi
Bancari
Cooperativi
promuovono
corsi
di
formazione
professionale
secondo
criteri
di
trasparenza,
di
inclu
sione
e
di
pari
opportunità,
nel
rispetto
delle
seguenti
previsioni:
a)
un
“pacchetto
formativo”
non
inferiore
a
30
ore
annuali
da
svolgere
durante
il
nor
male
orario
di
lavoro;
b)
unulteriore
“pacchetto”
di
30
ore
annuali,
di
cui
10
retribuite,
da
svolgere
in
orario
dilavoro
e
le
residue
20
non
retribuite,
da
svolgere
fuori
dal
normale
orario
di
lavoro.
La
formazione
di
cui
alle
lett.
a)
e
b)
potrà
essere
svolta
in
parte
anche
tramite
autoformazione
e/o
in
modalità
a
distanza,
con
l'ausilio
di
adeguata
strumentazione
ed
in
idonee
condizioni
di
svolgimento.La
formazione
tecnico-identitaria,
quale
risposta
ai
principi
di
sviluppo
inclusivo
e
partecipato
dei
territori
e
delle
co
munità
locali,
con
lo
scopo
di
favorire
sinergie
fra
le
economie
di
territorio
e
di
prossimità,
viene
promossa,
ai
sensi
dell'art.
8,
comma
3
anche
per
consentire
l'accesso
alle
risorse
mirate
al
sostegno
dei
territori.
La
formazione
tecnic
o-ide
nti
tar
ia
per
tutto
ilpersonale,
a
valere
nei
pacchetti
formativi
di
cui
al
secondo
com
ma,
è
considerata
strategica
e
sarà
oggetto
di
programmazione
per
almeno
10
ore
annue,
a
valere
dall'anno
2023.
Per
ilpersonale
di
nuova
assunzione,
nei
primi
due
anni
di
servizio,
è
prevista
la
partecipazione
ad
attività
formative
tecnico-identitarie
per
almeno
15
ore
annue,
nelle
seguenti
materie:
—
quadro
normativo
specif
ico
del
Credito
Cooperativo;
-
finalità
mutualistiche
e
di
sviluppo
durevole,
inclusivo
e
partecipato
come
fattori
competitivi;
-
contributo
delle
BCC-CRA
all'inclusione
sociale,
all
a
riduzione
delle
disuguaglianze
dei
redditi
e
fra
generi
e
fra
generazioni
nei
territori
dove
operano;
—
contrattazione
collettiva
e
strumenti
di
welfare
del
Credito
Cooperativo;
—
revisione
cooperativa.
Le
pubblicazioni
curate
da
Federcasse
che
sviluppano
le
temati
che
della
cooperazione
di
credito
e
dell’attività
bancaria
cooperativa
e
mutualistica
concorrono
all'assolvimento
degli
obblighi
di
cui
al
comma
2,
lett.
b,
del
presente
articolo.
In
proposito
Federcasse,
di
volta
in
volta,
previo
confronto
con
le
OO.SS.,
per
ciascun
tipo
di
pubblicazione,
indicherà
ilcorrispondente
valore
formativo
orario.
A
ciascuna
lavoratrice
ed
a
ciascun
lavoratore,
il
quantitativo
di
formazione
di
cui
alla
lett.
b)
viene
offerto
per
quote
inscindibili
di
ore
retribuite
e
non
retribuite.
Ai
fini
della
medesima
tipologia
di
formazione
di
cui
alla
lett.
b)
vengono
considerate
dall’Azienda,
su
ric
hiesta
delle
lavoratrici
e
dei
lavoratori,
eventuali
particolari
situazioni
personali
e/o
di
cura
ed
assistenza
familiare,
concordando
con
gli
interessati
le
soluzioni
organizzative
che
ne
consentano
l’effettuazione.
Programmi,
criteri,
finalità,
tempi
e
modalità
dei
corsi,
nonché
l'eventuale
accorpamento,
in
tutto
o
in
parte,
dei
quantitativi
annuali
di
ore
previsti
dalle
norme
che
precedono,
formano
oggetto
di
valutazione
congiunta
nel
corso
di
un
apposito
incontro
da
tenere
entr
o
ilmese
di
febbr
aio
di
ogni
anno
tra
le
parti
a
livello
locale,
per
le
Casse
aderenti
alla
Federazione
Raiffeisen,
o
di
Capogruppo,
con
ildettaglio
informativo
e
di
confronto
concernente
le
singole
Banche
aderenti
o
Aziende
facenti
parte
di
Gruppo
Bancario
Cooperativo,
ovvero
per
iltramite
UG
To
\UKCcA
delle
Federazioni
Locali
in
caso
di
acco
rdi
sulla
formazione
identitaria
stipulati
da
queste
nell'ambito
dell’art.
8
comma
3.
Ta
le
incontro
viene
ripetuto
nel
cors
o
dell'anno
qualora
siano
apportate
sostanziali
modifiche
in
materia.
Nell'ambito
del
medesimo
incontro
sono
definite
le
mo
dalità
di
partecipazione
del
personale
ai
corsi
predetti,
anche
con
specifico
riferimento
al
personale
con
disabilità
.
Tempi,
modalità
di
effettuazione
e
programmi
dei
corsi
dev
ono
essere
portati
a
conoscenza
del
personale.
All’attuazione
di
quanto
pr
evisto
dalla
presente
norma
può
anche
procedersi
mediante
la
istituzione
di
corsi
a
carattere
sia
territoriale
che
aziendale,
secondo
le
necessità
collegate
a
ragioni
di
carattere
tecnico
ed
organizzativo.
Andranno
favoriti
programmi
format
ivi
diretti
a
consentire
la
trasmissione
intergenerazionale
delle
conoscenze,
delle
competenze
e
delle
esperienze
professionali.
Le
Aziend
e,
nell
’ambito
delle
attività
formative,
sono
invitate
ad
illustrare
annualmente
al
personale
ilproprio
Bilancio
sociale
o
Bilancio
di
coerenza
e
la
Dichiarazione
consolidata
non
finanziaria
del
Gruppo
alla
quale
sono
affiliate
o
l'equivalente
per
la
Federazione
Raiffeisen.
Nei
casi
di
innovazioni
tecnologiche
o
di
rilevanti
ristrutturazioni
aziendali
che
comportino
sostanziali
modifiche
nell
o
sv
olgimento
della
prestazione
lavorativa
di
consis
tenti
gruppi
di
per
sonale,
sono
organizzat
i
—utilizzando
a
tal
fine
anche
iquantitativi
previsti
dal
secondo
comma
del
presente
articolo
—
co
rsi
di
riqualificazione
del
personale
interessato.
Nel
corso
degli
anni
2022
e
2023,
la
partecipazione
ad
incontri,
sessioni,
seminari
di
addestramento,
anche
in
affiancamento
lavorativo,
promossi
dalle
Capogruppo
dei
Gruppi
Bancari
Cooperativi,
nonché
dalle
Federazioni
locali
e/o
da
Federcasse
in
accordo
con
le
Capogruppo
ai
fini
dell'att
uazione
de
lla
Riforma
del
Credito
Cooperativo,
debitamente
documentata,
concorre
all'assolvimento
degli
obblighi
di
cui
al
comma
2,
lett.
a)
e
b),
del
presente
articolo.
Ulteriori
corsi
indetti
ed
organizzati
per
addestramenti
professionali
si
svolgono
dur
ante
il
normale
orario
di
lavoro
e
la
partecipazione
delle
lavoratrici
e/o
dei
lavoratori
invitati
a
frequentarli
è
facoltativa.
L'eventuale
riduzione
di
orario
di
lavoro
da
destinare
alla
formazione
può
esse
re
definita
nell’ambito
degli
strumen
ti
normativi
e
di
contrattazione
collettiva
tempo
per
tempo
vigenti.
Nei
corsi
di
formazio
ne
per
nuovi
assunti,
vanno
riservate
due
ore
a
dirigenti
delle
Organizzazioni
sindacali
più
rappresentative
(o
loro
raggruppamenti)
per
la
trattazione
di
materie
di
interesse
sindacale
e
del
lavoro.
Le
lavoratrici
e
ilavoratori
che
sono
stati
assenti
dal
servizio
per
periodi
significativi
a
causa
di
maternità
o
paternità,
malattia
o
info
rtunio,
nonché
per
lunghi
periodi
a
qualsiasi
titolo,
saranno
ammessi
al
rientro
in
servizio,
in
presenza
di
mutamenti
organizzativi
e/o
di
nuove
attività
nel
frattempo
intervenuti,
a
forme
di
aggiornamento
professionale
che
—
nell’ambito
delle
previsioni
contrattuali
in
essere
—
facilitino
ilreinserimento
nell'attività
lavorativa.
FED
ASSE
Attraverso
specif
ici
incontri
le
Aziende
ed
icom
pet
enti
Organismi
sindacali,
ai
sensi
di
qua
nto
stabilito
dall'art.
8,
valutano
la
possibilità
di
rea
lizzare
proge
tti
di
formazione
rela
tivi
a
normative,
bandi
o
avvisi
di
iniziativa
europ
ea,
nazionale,
locale
o
bilaterale,
che
consentano
diaccedere
ai
relativi
fin
anz
iamenti.
Ferme
restand
o
le
previsioni
di
cui
all'art.
22,
nei
casi
di
riorganizzazioni,
ristrutturazioni,
concentrazioni
e
scorpori,
nonché
di
in
no
vazioni
normative,
organizzative
e
tecnologiche
che
possono
riguardare
anche
l'offerta
di
prodotti
e
servizi
e
che
determinino
la
necessità
di
adottare
un
progetto
inerente
le
modalità
specifiche
di
utilizzo
dei
pacchetti
formativi
di
cui
al
secondo
comma
del
presente
articolo,
verrà
fornita
informativa
alle
Organizzazioni
sindacali
con
le
modali
tà
previste
dall'art.
22
e/o
dall'art.
11
bis
in
merito
al
suddetto
progetto.
Il
progetto
può
prevedere
diverse
moda
lità,
anche
temporali,
di
erogazione
della
formazione,
articolando
la
fruizione
della
stessa
su
periodi
pl
urie
nnali
(m
as
simo
3
anni),
tenendo
conto
anc
he
dei
diversi
fabbisogni
formativi
corr
elati
alle
professiona
lità
individuate
nel
progetto
stesso.Le
Organizzazioni
sindacali
possono
chiedere,
entro
5
giorni
dalla
informativa
corredata
dal
relativo
progetto,
l'attivazione
di
una
procedura
di
confronto,
che
dovrà
esaurirsi
entro
15
giorni
dal
ricevimento
dell'informativa,
finalizzata
alla
verifica
della
sussistenza
delle
condizio
ni
sopra
richiamate
ed
alla
ricerca
di
soluzioni
condivise.
L'Azienda
non
può
dare
attuazione
al
progetto
finché
la
procedura
non
si
è
esaurita.
Nei
piani
formativi
dovrà
essere
riservato
adeguato
spazio
alle
tematiche
relative
all’inclusione,
al
benessere
organizzativo,
alla
parità
di
genere,
alla
lotta
alla
discriminazione
e
alle
molestie
e
violenza
sui
luoghi
di
lavoro.
Dichiarazi
one
del
le
Parti
Le
Parti
ritengono
necessario
che
le
Aziende
conformino
ipropri
comportamenti
ai
principi
contenuti
ne
ll
a
Dichiarazione
congiunta
delle
Parti
soci
ali
europee
del
settore
bancario
sulla
formazione
continua,
ilcui
testo
si
riporta
in
allegato
al
presente
contratto.
Sulla
evoluzione
del
processo
di
digitalizzazione
in
ambito
bancario,
le
Parti
prenderanno
a
riferimento
iprincipi
contenuti
nella
“Joint
declaration
on
the
impact
of
the
digitalisat
ion
on
employement”
del
30
novembre
2018
e
nella
“Joint
declaration
on
employment
aspects
of
artificial
intelligence”
del
14
maggio
2024
sottoscrittae
dalle
Parti
Sociali
europee!
ikcui
testei
si
riportano
in
allegato
al
presente
contratto.
Chiarimento
a
verbale
Le
ore
di
formazione
previste
dalla
contrattazione
di
secondo
livello
concorrono
al
raggiungimento
del
quantitativo
di
formazione
stabilito
nel
presente
articolo.
1EBF
European
Banking
Federation
-
ES
BG
European
Savings
and
Retail
Banking
Group
—
EACB
European
Association
of/Co-operative
Banks
—
UNI
Europa
Figance
FED
ASSE
Art.
64
Sviluppo
professionale
e
di
carriera
Le
capacita
professionali
costituiscono
un
patrimonio
fondamentale
per
le
lavoratrici
e/o
i
lavoratori
e
per
l'efficie
nza
e
la
competitività
delle
imprese
bancarie.
Le
Parti,
nella
consapevolezza
della
necessità
di
realizzare
un
mutamento
della
situazione
in
atto
che
sia
supportato
da
una
idonea
ed
efficiente
strumentazione,
al
fine
di
dotarsi
di
tale
strumentazione
si
impegnano
adefinire
le
linee
guida
in
materia
di
sv
iluppo
professionale
edi
carriera
e
di
criteri
di
valutazione
del
personale,
in
modo
tale
da
sperimentare
un
modello
generale
caratterizzato
dalla
int
erazione
tra
sviluppo
professionale
che,
in
connessione
alla
valutazione
profession
ale,
concorre
allo
sviluppo
di
carriera
del
person
ale.
Tale
modello
dovrà
essere
implementato
a
livello
locale
att
raverso
specifici
progetti
che
le
Fe
dera
zioni
locali
dovranno
elaborare
e
trasmettere
alle
locali
@Organizzazion
i
sindacali
stipulanti
per
un
confronto
sugli
stessi.
|progetti
con
div
isi
a
livello
locale
saranno
trasmessi
alle
Parti.
Nella
prospettiva
ora
indicata
ed
in
vista
della
sua
realizzazione,
le
Parti
dichiarano
di
condividere
l'esigenza
che
siano
adottati
sistemi
idonei
a
valorizzare
e
sviluppare
le
capacità
professionali
secondo
il
principio
delle
pari
opportunità
ed
in
coerenza
con
le
scelte
strategiche,
le
esigenze
organizzative
e
produttive
delle
Aziende,
ten
endo
anche
conto
dell'evoluzione
delle
tecnologie,
soprat
tutto
informatiche,
e
dei
bisogni
formativi
del
personale.
Lo
sviluppo
professionale
deve
realizzarsi
tramite:
a.
una
formazione
adeguata;
b.
l’esperienza
pratica
di
lavoro;
c.
la
mobilità
su
diverse
posizioni
di
lavoro.
Detto
sviluppo
professionale
terrà
conto
dei
diversi
apporti
professionali
connessi
al
differente
inquadramento
del
personale
e,
in
connessione
alla
valutazione
professionale
del
pe
rsonale,
concorre
allo
sviluppo
di
carriera
del
personale
stesso.
In
relazione
a
progetti
per
la
gestione
strateg
ica
delle
risorse
umane
sono
da
prevedere,
inform
andone
gli
eOrganismi
sindacali
locali,
percorsi
professionali
per
la
formazione
di
det
er
minate
figure
ritenute
strategiche
che
prevedano
sequ
enze
programmate
di
po
sizioni
di
lavo
ro
e
di
iniziative
formative.
Lo
svilupp
o
professionale
per
gli
appartenenti
alla
3°
area
professionale
e
per
iquadri
dire
ttivi
si
realizza
con
i
criteri
riportati
nelle
rispettive
parti
speciali.
Art.65
Criteridivalutazioneprofessionale
Lo
sviluppo
professionale,
in
connessione
alla
valutazione
professionale,
concorre
allo
sviluppo
di
carriera
del
person
ale.
FED
HR}
ASSE
\
FS
7
NX
FI
L
E
GIL
UG
ZITO
Le
Parti
nazionali
convengono
che
idonei
elementi
di
valutazione
professionale
—
icui
conte
nuti
vengono
opportunamente
individuati
in
relazione
alle
specifiche
figure
professionali,
alla
organizzazione,
agli
obiettivi
strategici
—
sono,
a
titolo
esemplificativo,
i
seguenti:
competenze
e
fungibilità
professionali;,
precedenti
professionali;;
padronanza
del
ruolo;;
attit
udini
e
potenziali
tà
professionali;;
pres
tazi
oni,
anche
con
riferimento
ai
risult
ati.
Art.
66
Valutazio
ne
della
lavoratrice/del
lavoratore
La
valutazione
della
lavoratrice
e/o
del
lavoratore
si
realizza
tramite
un
giudizio
professionale
complessivo
annuale.
La
lavoratric
e
e/o
lil
lavoratore
viene
informato
periodicamente
circa
il
merito
della
valu
tazione
professionale
formulata
dall'Azienda
e
delle
linee
adottate
dall'Azienda
stessa
al
fine
di
co
nferire
trasparenza
alle
opportunità
di
formazione,
allo
sviluppo
professionale
ed
ai
cri
teri
di
valutazione
professionale
,
e
può
chiedere
chiarimenti
al
riguardo.
Sempre
in
via
sperimentale
le
Parti
nazionali
valuteranno
gli
effetti
di
un
giudizio
professionale
complessivo
annuale
di
sintesi
negativo
sulla
erogazione
dell'“assegno
ex
premio
di
rendimento”.Le
Parti
nazionali
individueranno
una
procedura
di
ricorso
avverso
il
compl
essivo
giudizio
profe
ssionale
annuale.
|sistemi
di
valutazione
del
personale,
laddove
esistenti,
vengono
intanto
conservati
e
vanno
armonizzati
secondo
le
linee
guida
fissate
dalle
Parti
nazionali
e
con
la
procedura
di
cui
al
successivo
art.
67.
Art.
67
Coinvo
lgimento
sindacale
Ilcoinvolgimento
sindacale
nelle
materie
dello
sviluppo
professionale
e
della
valutazione
dovrà
realizzarsi
in
modo
tale
che
gli
eOrganismi
sindacali
aziendali,
riceveranno,
anche
per
iltramite
della
Federazione
locale
0,
in
caso
di
Banche
di
Credit
o
Cooperativo/Casse
Rurali
ed
Artigiane
aderenti
e/o
Aziende
facenti
parte
di
Gruppo
Bancario
Cooperativo
di
cui
al
comma
1,
lettera
b)
dell'articolo
8,
anche
per
iltramite
della
Capogruppo,
nel
corso
di
un
apposito
incontro,
gli
indirizzi,
iprincipi
e
icriteri
che
si
intendono
adottare
pe
r
lo
sviluppo
professionale
del
personale
e
per
la
valutazione
dello
stesso.
Gli
eOrganismi
sindacali
predetti
formulano
loro
considerazioni
e
proposte
nell'ambito
di
una
procedura
di
confronto
della
durata
massima
di
30
gio
rni
fi
nalizzata
a
ricercare
soluzioni
condivise
in
ordine
ai
criteri
di
cui
al
comma
che
precede,
fermo
restando
che
al
termine
della
procedura
stessa
l'Azienda
rende
operativi
ipropri
provvedimenti.
Procedura
analoga,
ma
della
durata
massima
di
20
giorni,
deve
essere
seguita
nel
caso
di
eventuali
modifiche
che
l'Azienda
intendesse
apportare
successivamente.
FED
ASSE
FIS
IL
L’Azienda,
al
ter
mine
della
procedura,
porta
a
conoscenza
delle
lavoratrici
e/
o
dei
lavoratori
indirizzi,
pri
ncipi
e
criteri
di
cui
sopra.
Le
parti
locali
concor
dano
le
modalita
di
verifica
per
l'applicazione
dei
principi
e
criteri
suindicati.
;
FEDERCASSE
k
‘
A
1
i
ABI;
FI
GIL
UG
ITO
CL
CAPITOLO
XII
AGEVO
LAZIONI
E
PROVVIDENZE
PER
MOTIVI
DI
STUDIO
Art.68
LavoratricielILavoratoristudenti
In
attuazione
di
quanto
previsto
dall'art.
10
della
L.
300/1979
legge
20
maggice1970
n.
300,
le
lavoratrici
e/o
ilavoratori
studenti
di
cui
al
primo
comma
del
citato
artico
lo
hanno
diritto
di
ottenere
a
richiesta:
-
spostamentidi
orario,
rispetto
a
quello
normale
di
entrata
e
di
us
cita,
nei
limiti
previsti
dal
presente
contratto;
-—
diessere
assegnati,
se
adibiti
aiturni
continuativi
di
lavoro,
a
turni
di
lavoro
che
agevolino
la
fr
equenza
ai
corsi
e
la
preparazio
ne
agli
esami.
Alle
lavoratri
ci
e/o
Aai
lavoratori
studenti,
com
pr
esi
quelli
universitari,
spettan
o
permessi
retribuiti,
oltre
che
per
le
giornate
in
cui
devono
sostenere
prove
di
esame,
anche
per
iltempo
di
viaggio
occorrente
per
raggiungere
la
località
sede
di
esami
qualora
—
per
mancanza
di
scuola
od
università
del
tipo
prescelto
nel
luogo
di
residenza
—
frequentino
corsi
di
studio
in
località
diversa.
Inoltre,
alle
lavoratrici
e/o
ai
lavoratori
iscritti
ad
un
corso
di
laurea
(ivi
comprese
le
c.d.
“lauree
brevi”)
spetta
—
una
sola
volta
per
ciascun
esame
previsto
dal
piano
di
studio
approvato
dalla
facoltà
—
un
ulteriore
giorno
di
permesso
retribuito,
da
fruire
nella
giornata
lavorativa
precedente
quella
in
cui
è
prevista
la
prova
di
esame.
Alle
lavoratrici
e/o
Aai
lavoratori
studenti
che
sostengono
esami
per
ilconseguimento
della
licenza
di
scuola
secondaria
di
1°
e
di
2°
grado
presso
scuole
statali,
pareggia
te
o
legalmente
riconosciute
o
comunque
abilitate
al
rilascio
di
titoli
di
studio
legali,
con
esclusione
di
quelle
a
carattere
artistico
—
ovvero
che
sostengono
l'esame
di
laurea
(ivi
comprese
le
c.d.
“lauree
br
e
vi
”)
—
spetta,
in
aggiunta
ai
per
messi
di
cui
al
precedente
comma
e
per
una
sola
volt
a,
un
permesso
retribuito
di
8
giorni
lavorativi;
tale
permesso
è
usufruibile
a
richiesta
degli
inter
essati,
da
presentare
con
almeno
cinque
giorni
di
anticipo.
Alle
lavoratrici
e/o
Aai
lavoratori
iscr
itti
a
corsi
regolari
di
studio
in
scuole
di
istruzione
secondaria
di
1°
e
2°
grado
(comprese
le
scuole
di
qualificazione
professionale)
statali,
pareggiate
o
legalmente
riconosciute
o
comunque
abilitate
al
rilasc
io
di
titoli
di
studio
legali
con
esclusione
di
quelle
a
carattere
artistico
—
oppure
iscritti
ad
un
corso
di
laur
ea
(ivi
comprese
le
c.d.
“lauree
brevi”)
—
spe
tta
un
permesso
retribuito
di
20
ore
all'anno
,
da
fruire
in
4
giornate
lavorative
e
per
5
ore
al
giorno;
tale
permesso
va
richiesto
dagli
interessati
con
almeno
cinque
giorni
di
anticipo
e
spetta
per
il
numero
di
anni
—
più
due
—
di
corso
legale
degli
studi
previsto
dai
rispettivi
ordinamenti,
per
le
scuole
di
istruzione
secondaria
e
per
ciascuna
facoltà
universitaria.
È
inoltre
in
facoltà
delle
lavoratrici
e/o
dei
lavoratori
di
cui
al
precedente
comma
di
ottenere
—
una
sola
vo
lta
per
ciascun
ciclo
di
studi
(scuola
di
istruzione
secondaria
di
primo
grado,
scuola
di
istruzione
secondaria
di
secondo
grado,
università)
e,
quindi,
al
massimo
per
tre
volte
—
un
permesso
straordinario
non
retribuito
sino
a
30
giorni
di
calendario,
fruibile
in
non
più
di
FEDERCASSE
AL
/
ABI
\/
FI
SL
CA
91
due
periodi;
le
relative
richieste
vanno
presentate
dagli
interessati
con
almeno
trenta
giorni
di
anticipo.|perm
essi
retribui
ti
e
non
retribuiti
di
cui
ai
precedenti
quarto
e
quinto
comma
possono
essere
fruiti
soltanto
durante
ilnormale
periodo
scolasti
co
o
accademico;
in
caso
di
conte
mporaneità
di
richieste
da
parte
di
più
la
vora
tri
ci
e/o
lavoratori
appartenenti
alla
stessa
unità
produttiva
l'Azienda
è
ten
uta
ad
accoglierle
entro
un
limite
di
contemporanee
ass
enze
—
per
motivi
di
studio
—
pari
al
5%
del
numero
di
lavoratrici
e/o
di
lavoratori
della
stessa
categoria
stabilmente
addetti
all'unità
produttiva
medesima,
dando
la
precedenza
alle
lavoratrici
e/o
ai
lavoratori
studenti
non
universitari
che
devono
sostenere
esami
e,
in
subordine,
alle
lavoratrici
e/o
ai
lavoratori
con
maggiore
anzianità
di
servizio.
Alla
lavoratrice
e/o
Aal
lavorat
ore
che
mentre
è
in
servizio
consegue
un
diploma
di
scuola
media
sup
erior
e
o
una
laur
ea
va
corrisposto,
per
una
sola
volta,
rispettivamente,
un
pre
mio
di
euro
150,00
per
ildiploma
e
di
eur
o
250,00
per
la
laurea.
Le
lavoratrici
e/o
li
lavoratori
sono
tenuti
a
produrre
le
certificazioni
necessarie
all'esercizio
dei
diritti
previsti
dal
presente
articolo.
Art.
69
Inde
nnità
annuali
Alla
lavoratrice
e/o
Aal
lavoratore
studente,
no
nché
a
ciascun
figlio
(o
equiparato)
studente
a
carico
di
dipendente,
va
elargita
una
provvidenza
annuale,
nelle
seguenti
mis
ure:
—
a
studente
di
scuola
media
inferiore
euro
89,35;
—
a
studente
di
scuola
media
superiore
euro
126,02;
—
a
studente
universitario
euro
258,23.
Le
somme
indicate
vengono
elevate,
rispettivamente
di
euro
55,26
e
di
euro
89,35
per
gli
studenti
di
scuola
media
inferiore
o
superiore
e
per
gli
studenti
universitari,
che
—
per
mancanza
di
scuola
od
università
del
tipo
prescelto
nel
luogo
di
residenza
—
frequentano
corsi
di
studio
in
località
diversa.
L'indennità
non
è
dovuta
se
lo
studente
di
scuola
media
inferiore
o
superiore
non
ottiene
la
promozione
e
se
lo
studente
universitario
non
supera
almeno
tre
esami
nell'anno
accademico.
Per
lo
studente
universitario
l'indennità
è
dovuta
nel
limite
della
durata
ordinaria
del
corso.
Disposiz
ioni
di
attuazione
L'indennità
annuale,
per
lo
studente
di
scuola
media
inferiore
o
superiore,
compete
in
seguito
alla
promozione
conseguita
a
prescindere
dalla
iscrizione
all'anno
scolastico
successivo
.
La
indennità
annuale
,
per
lo
studente
universitario,
compete
al
termine
di
ciascuno
degli
anni
di
corso
legale.
Dette
indennità
vanno
pertanto
liquidate
nell'autunno
successivo
al
termine
dell'
anno
di
studio
per
cui
competono.
Il
diritto
del
figlio
(od
equiparato)
studente
a
carico
di
dipendente
sussiste
finché
risulti
fiscalmente
a
carico.
UG,
(r0
CA
J
93
CAPITOLO
XIII
SIC
UREZZA
DEL
LAVORO
ED
ALTRE
PROVVIDENZE
Art.70
Misuredisicurezza
Le
Parti
stipulanti
del
presente
contratto
si
impegnano
a
coordinare,
occorrendo,
a
livello
nazionale,
condizioni
e
programmi
di
sicurezza
del
lavoro
sulla
base
anche
delle
indicazioni
fornite
dall’Osservatorio
nazionale.
In
caso
di
risoluzione
del
rapporto
per
morte
o
invalidità
perdurante
del
dipendente
derivante
da
azione
delittu
osa
a
danno
dell'Azienda
o
per
ragioni
di
lavoro
,
l'Azienda
medesima,
nella
scelta
per
assunzione
in
posto
iniziale
di
carriera,
appena
vacante,
darà
preferenza
ad
un
familiare
convivente
ed
a
carico
del
dipendente
anzidetto.
Non
verificandosi
o
tardando
a
verificarsi
vacanza
di
posto,
il
caso
sarà
segnalato
alla
Federazione
locale.
Dichiarazioni
a
verbale
In
materia
di
salute
e
sicurezza,
ex
D.
Lgs.
A:
81/2008
e
successive
imodifiche
e
integrazioni,
dispone
l'aAccordo
del
27.11.2019,
Allegato
G
al
presente
con
tratto.
In
ordine
ai
mecca
nismi
introdotti
dalla
L.
197/1991
legge-Stuglio1991-n.197,
le
Aziende
interessate
comunic
heranno
annualmente
le
misure
tecnico/organizzative
adottate
—
compatibilmente
con
le
necessarie
esigenze
di
ris
ervatezza
—
e
gli
interventi
informativi
e
for
mativi
svolti
nei
confronti
del
person
ale
interessato.
Le
informazioni
fornite
potranno
formare
ogge
tto
di
proposta
ed
esame
congiunto
con
le
FRappresentanze
sSindacali
aAziendali
ov
vero,
in
mancanza
,
con
ilpersonale.
Le
Parti
si
danno
atto
che
le
Aziende
considereranno
il“rischio
rapina”
ai
fini
del
documento
di
valutazione
di
cui
all'art.
28
del
D.
Lgs.
a:
81/2008
e
successive
modifiche
e
integrazioni.
Art.
70
bis
Disconnessione
La
generalizzata
e
crescente
diffusione
di
strumenti
tecnologici
di
lavoro
rende
necessario
individuare
un
opportuno
bilanciamento
tra
le
esigenze
operative
azien
dali
e
la
vita
privata
della
lavoratrice
e
del
lavorat
ore.
A
tal
fine,
le
Parti
concordano
su
quanto
segue:
ue
FEDEKCASSE
/
7
ZI
/
ABI
FIR:
L
FISA@/CGIL
UGL
DITO
C
—
futilizzo
delle
apparecchiature
aziendali
in
dotazione
avviene
nel
rispet
to
delle
norme
sulla
prestazione
lavorativa,
garantendo
ildiritto
della
lavoratrice
e
del
lavoratore
ai
tempi
di
riposo
giornalieri
e
settimanali,
dei
periodi
di
ferie
e
degli
altri
legittimi
titoli
di
ass
enza;
—
è
opportuno
che
le
comunicazio
ni
tramite
strumentazione
telematica
risultino
di
contenuto
sintetico
e
chiaro,
evitando
l’inoltro
massivo
a
soggetti
non
direttamente
interessa
ti
dalle
comunicazioni
medesime
;
—
le
comunicazioni
di
lavoro
avvengono,
salvo
temporanee
ed
eccezionali
esigenze,
esclusivamente
tramite
dispositivi
e
canali
aziendali
;
-
fuori
dell'orario
di
lavoro
e
nei
casi
di
legittimi
titoli
di
assenza
non
è
richies
to
alla
lavoratrice
e
al
lavoratore
l'accesso
e
la
connessione
al
sistema
informativo
aziendale;
la
lavoratrice
e
il
lavoratore
possono
di
sattivare
i
propri
dispositivi
di
connessione
evitando
così
la
ricezione
di
com
unicazioni
aziendali.
L'eventuale
ricezione
di
co
municazioni
aziendali
nelle
predette
situazioni
temporali
non
vincola
la
lavoratrice
e
il
lavoratore
ad
att
ivarsi
prima
della
prevista
ripresa
dell'attività
lavorativa.
Restano
ferme
eventuali
specifiche
esigenze.
Art.
71
Assicur
azioni
infortuni
Il
personale
deve
essere
assicurato
contro
irischi
di
morte
ed
invalidità
permanente
per
infortuni,
seppure
derivanti
da
rapine,
verificatisi
sia
in
attivit
à
di
lavoro
sia
in
altra
attività,
nell'arco
dell'intera
giornata,
secondo
le
condizioni
ordinarie
generali
di
polizza.
Capitali
da
assicurare
sono:
e
perle
lavoratrici
e/o
per
i
lavoratori
delle
aree
professionali
e
del
1°
e
2°
livello
dei
quadri
direttivi:—
perrischio
di
morte
euro
43.602,17;
—
perrischio
di
invalidità
permanente
euro
65.403,22;
e
perle
lavoratrici
e/o
per
ilavoratori
del
3°
e
4°
livello
dei
quadri
direttivi:
—
perrischio
di
morte
euro
92.176,19;
—
perrischio
di
invalidità
permanente
euro
135.191,89.
La
spesa
va
integralmente
a
carico
dell'Azienda.
Beneficiari
devono
essere
la
lavoratrice
e/o
illavoratore
o,
in
caso
di
sua
morte,
irelativi
familiari
conviventi
ed
a
carico
o,
in
mancanza,
i
suoi
eredi.
Es
tremi
e
contenuti
delle
polizze
aziendali
vanno
portati
a
conoscenza
del
personale.
Art.72
Tutelasanitaria
n)
\
FEDER@ASSE
UGL
TO
Con
aAccordo
costitutivo
del
21.12.1993
della
Cassa
Mutua
Nazionale
per
il
personale
delle
Banche
di
Credito
Cooperativo,
e
con
successivi
accordi
di
modifica
ed
integrazione,
è
di
sciplinata
l'erogazione
di
prestazioni
assistenzi
ali.
Art.
72
bis
Long
term
care
Le
Parti
stipulanti
il
presente
contratto
convengono
di
introdurre,
laddove
non
sia
già
stata
attiva
ta,
con
decorrenza
1°
gennaio
2008,
una
copertura
assicurativa
per
long
term
care,
in
relazione
all'insor
genza
di
eventi
imprevisti
ed
invalidanti
dell'individuo
tali
da
co
mportare
uno
stato
di
non
autosufficienza.
Detta
copertura
verrà
garantita
per
il
tramite
della
Cassa
Mut
ua
Nazionale
per
il
personale
delle
Banche
di
Credito
Cooperativo
attr
averso
un
contributo
pari
allo
0,15%
a
carico
dell'Azienda
per
ciascuna
lavoratrice
e/o
cia
scun
lavoratore
dipendente
e
iscritto
alla
Cassa
Mutua
e
allo
0,05%
a
carico
del
lavoratore
stesso.
Ilcontributo
di
cui
sopra
èda
compu
tare
sulla
retribuzione
utile
ai
fini
del
ca
lcolo
del
trattamento
di
fine
rapporto.
Chiarim
ento
a
verbale
Resta
inteso
che
la
copertura
di
cui
sopra
potrà
essere
garanti
ta
anche
in
via
dirett
a
da
Cassa
Mutua
Nazionale.
Art.73
Previdenzacomplementare
Con
accordo
a
parte,
è
costituito
Fondo
Pensione
Nazionale
per
ilpersonale
del
le
Banche
di
Credito
Cooperativo
per
l'erogazion
e
di
prestazioni
previdenziali
in
aggiunta
al
trattamento
pensionistico
della
assicurazi
one
generale
per
invalidità,
vecchiaia
e
superstiti.
CAPI
TOLO
XIV
CESSAZIONE
DEL
RAPPORTO
DI
LAVORO
Art.
74
Cause
di
cessazione
—
Attestato
di
servizio
Laddove
ne
ricorrano
le
condizioni,
la
cessazione
del
rapporto
di
lavoro
può
avv
enire:
a)
per
superamento
del
periodo
di
conservazione
del
posto
per
malattia
o
infortunio
previsto
dall'art.
55
o
per
invalidità
permanente
riconosciuta
ai
termini
della
legge
sulla
assicurazione
obbligatoria
per
invalidità
e
vecchiaia;
b)
per
licenziamento
per
giustificato
motivo
ai
sen
si
dell'art.
3
della
L.
604/1966
legge
45:7:4966-n-604;
c)
per
licenziamento
per
giusta
ca
usa
ai
sensi
dell'art.
2119
Cod.
civ.;
d)
per
dimissioni
volontarie
ai
sensi
dell'a
rt.
2118
eCod.
civ.;
e)
per
recesso
della
lavoratrice
e/o
del
lavoratore
per
giusta
causa
ai
sensi
dell'art.
2119
6Cod.
civ.;
f)
per
collocamento
a
riposo;
g)
per
morte
della
lavoratrice
e/o
del
lavoratore.
Per
la
cessazione
del
rapporto
di
lavoro
in
prova
si
rinvia
alle
norme
di
legge,
salvo
quanto
dis
posto
dall’art.
36
del
presente
contratto.
In
ogni
ca
so
di
cessazione
del
rapporto
di
lavoro,
qualora
sorga
contestazione
circa
le
somme
spettanti
alla
lavoratrice
e/o
al
lavoratore
o
agli
aventi
causa,
l'Az
ienda
è
tenuta
a
liquidare
immediatamente
la
parte
non
contestata
senza
pregiudizio
per
la
parte
residua.
In
caso
di
cessazione
per
qualsiasi
causa
del
rapporto
di
lavoro
e
nonostante
qualsiasi
contestazione
sulla
liquidazione
per
diritti
che
ne
deriva
no,
l'Azie
nda
deve
rilasciare
alla
lavoratrice
e/o
al
lavoratore
un
certificato
contenente
l'indicazione
del
tempo
durante
ilquale
è
stato
occupato
alle
proprie
dipendenze
e
delle
mansioni
svolte.
Art.
75
Invalidità
perdurante
La
cessazione
del
rapporto
di
lavoro
prevista
dalla
lettera
a)
dell'a
rt.
74
può
avvenire
per
licenziamento
o
per
dimissioni
se
deriva:
1)
da
superamento
del
periodo
di
conservazione
de
l
posto
per
malattia
o
infortunio;
2)
da
invalidità
permanente
rico
nosciuta
ai
termini
della
legge
sull’assicurazione
obbligatoria
per
invalidità
e
vecchiaia.
Av
viene
automaticamente
se
deriva
da
invalidità
assoluta.
Illicenziamento
deve
essere
comunicato
per
iscritto,
con
indicazione
del
fatto
che
lo
determina.
Anche
le
dimissioni
devono
essere
comunicate
per
iscritto.
FEDERCASSE
In
caso
di
licenziamento
spetta
al
dipendente
l'indennità
sosti
tutiva
del
preavvis
o,
nelle
misu
re
previste
dall'art.
84
.
Equivalente
indennità
va
liquidata
alla
lavoratrice
e/o
al
lavorator
e
in
caso
di
risoluzione
aut
omatica,
per
invalidit
àassoluta,
mentre
in
caso
di
dimissioni
la
lavoratrice
elo
illavoratore
è
esonerato
dall'obbligo
del
pre
avv
iso.
Art.
76
Licenziamento
per
giustificato
motivo
Costituiscono
giustificato
motivo
di
licenziamento,
a
norma
dell'art.
3
della
L.
604/1966
legge
45.7.14966-n—604,
un
note
vole
ina
de
mpimento
degli
obblighi
contrattuali
da
parte
del
dipendent
e
oppure
ragioni
inerenti
all
'at
tiv
ità
produttiva,
all’organizzazione
del
lavoro
ed
al
regolare
funzionamento
di
essa.
Illicenziamento
per
giustificato
motivo
deve
essere
comunicato
per
iscritto.
Quando
ricorre
inadempimento,
ilfatto
deve
essere
preventivamente
contestato
al
dipendente
per
iscritto,
dando
termine
di
10
giorni
per
l'eventuale
difesa,
prima
dell'adozione
del
prov
ved
imento.
All'uopo
la
lavoratrice
e/o
il
lavoratore
può
farsi
assistere
da
un
rappres
entante
dell’Organizzazione
sindacale
cui
aderisce
o
conferisce
mandato.
In
ogni
altro
caso,
ove
l'Azienda
non
abbia
indicato
il
motivo
in
lettera
di
licenziamento,
il
dipendente
può
chiede
re
di
conoscerlo
secondo
ilprocedimen
to
di
cui
al
primo
comma
dell'art.
78.In
caso
di
licenziamento
per
giustificato
motivo
spetta
al
dipe
ndent
e
ilpreavviso,
nelle
misure
previste
dall'art.
84.
Art.
77
Licenziamento
per
giusta
causa
Costituisce
giusta
causa
di
lice
nziamento
in
tronco
,
a
norma
dell'art.
21
19
6Cod.
civ.,
un
fatto
o
una
situazione
che
non
consenta
la
prosecuzione,
anche
provvisoria,
del
rapporto
di
lavoro.
Illicenziamento
in
tronco
deve
essere
comunicato
per
iscritt
o,
con
espressa
indicazione
della
causa
che
lo
determina.
Quando
la
causa
consiste
in
ina
dempimento,
ilfatto
deve
essere
preventiv
amente
contestato
al
dipendente
secondo
procedimento
di
cui
al
terzo
comma
del
precedent
e
articolo
76.
In
caso
di
licenziamento
in
tronco
non
spetta
al
dipendente
alcun
preavviso.
Il
licenziamento
in
tronco
ha
effetto
legale
dal
momento
della
consegna
della
comunicazione
scritta
all'interessato;
qualora
la
consegna
della
comunicazione
non
possa
avvenire
dire
ttamente,
illicenziamento
ha
effetto
legale
dalla
data
risultante
dalla
ricevuta
di
ritorno
della
lettera
raccomandata
portant
e
la
comunicazione
stessa
al
domicilio
della
lavoratrice
e/o
del
lavoratore.
FEDE
SSE
FIS
IL
UGL
<&
Il
licenziamento
in
tronco
non
costituisce,
per
se
stesso,
riparazi
one
dei
danni
causati
all'Azienda
,
che
pertanto
res
ta
liber
adi
agire
per
l’accertamento
ed
ilrisarcimento
di
essi.
Art.78
Disciplinadeilicenziamenti
Ildipendente
cui
è
stato
comunicato
illicenziamento
per
giustificato
motivo
può
chiedere,
entro
15
giorni
dalla
comunicazione,
imotivi
che
hanno
determinato
ilrecesso.
L'Azienda
deve
allora
indicarli
per
iscritto,
entro
sette
giorni
dalla
ric
hiesta.
La
lavoratrice
e/o
til
lavoratore
può
impugnare
il
licenziame
nto
per
giustificato
motivo
o
per
giusta
causa
median
te
lettera,
da
lui
sottoscritta,
che
deve
pervenire
all'
Azienda
nel
termine
di
decadenza
di
60
gio
rni
dalla
comunicazione
del
licenziamento
ovvero
nel
caso
del
precede
nte
comma
dalla
comunicazione
dei
motivi.
Per
le
procedure
di
conciliazione
ed
arbitrato
dispone
l'art.
15.
Se
per
accordo
conciliativo
o
lodo
arbitrale
o
decisione
gi
udiziale
illicenziamento
è
dichiarato
ingi
ustificato,
la
lavoratrice
e/o
il
lavoratore
interessato,
anche
in
unità
produttiva
con
meno
di
16
dipendenti,
va
in
ogni
caso
reintegrato
nel
posto
di
lavoro
senza
interruzione
di
anzianità
e
con
pagamento
della
retribuzione
intanto
perduta,
con
connessi
adempimenti
contributivi.
Resta
in
ogni
caso
salvo
ildiritto
dell'Azienda
al
risar
cimento
dei
danni
eventualmente
arrecat
i
dalla
lavoratrice
e/o
dal
lavoratore.
Art.79
Dimissionivolontarie
Le
dimissioni
volontarie
vanno
comunicate
per
iscritto,
con
preavviso
nelle
misure
pr
eviste
dall'art.
85,
salvo
che
intervenga
fra
la
lavoratrice
e/o
illavoratore
e
l'Azienda
un
accordo
per
abbreviare
o
prolungare
iltermine.
AI
dimissionario
compete
il
pagamento
dell'intero
trattamento
economico
fino
alla
scadenza
del
pre
avviso.
È
in
facoltà
dell'Azienda
di
far
cessare
ilservizio
nel
giorno
delle
dimissioni
o
in
qualsiasi
giorno
ent
ro
la
scadenz
a
del
preavviso,
corrispondendo
al
dimissionario
l’int
ero
trattamento
economico
fino
alla
scadenza
stessa.
Alla
lavoratrice
che,
ricevuto
l'invito
a
riprendere
ilservizio
dopo
essere
stata
illegittimamente
licenziata
per
causa
di
matri
monio,
rifiuti
di
tornare
al
lavoro
e
si
dimetta
nel
termine
di
10
giorni
da
detto
invito,
spetta
lo
stesso
trattamento
previs
to
in
caso
di
cessazione
del
rapporto
di
lavoro
ai
sensi
della
lettera
e)
dell'art.
74
in
forza
dell'art.
35
del
D.
Lgs.
198/2006
2-della
legge9-gennaie-19631n7;
SL
UG
DITO
CA
Dimissioni
per
giusta
causa
Le
dimissioni
per
giu
sta
causa
devono
essere
comunicate
per
iscritto,
con
espressa
indicazione
della
causa
che
le
determina.
Costituisce
giusta
causa
di
dimissioni,
a
norma
dell'art.
2119
eCod.
civ.,
un
fatto
o
una
situazione
che
no
n
consenta
la
prosecuzione,
anche
provvisoria,
del
rapporto
di
lavoro.
In
tale
caso
sp
etta
al
dipendente
la
indennità
sostitutiva
del
preavviso,
nelle
misure
previste
dall'art.
84
per
icas
i
di
licenziamento
pe
r
giustificato
motivo
o
per
collocamento
a
riposo,
rispettivamente,
a
seconda
che
lo
stesso
dipendente
non
ab
bia
od
abbia
rag
giun
to
irequisiti
richiesti
dalla
leg
ge
per
ildiritto
a
pensione
di
vecchiaia.
Art.
81
Collocamento
a
riposo
Ilrapporto
di
lavoro
cessa,
automaticamente,
col
raggiungimento
dei
requisiti
necessari
per
il
conseguimento
di
diritto
a
pensione
di
vecchiaia
secondo
le
no
rme
della
assicurazione
generale
obbliga
toria
per
invalidità,
vecchiaia
e
superstiti.
Sono
salvi
gli
effetti
del
sopravvenire
di
altre
cause
di
cessazione
del
rapporto
di
lavoro,
prima
della
data
di
risoluzione
automatica.
Qualora
l'Azienda
ed
la
lavorat
rice
e/o
il
lavoratore
eccezionalmente
convengan
o
prosecuzione
del
rapporto
di
lavoro
a
tempo
indeterminato
oltre
il
limite
so
pra
esposto,
il
medesimo
rap
porto
potrà
in
seguito
essere
risolto,
in
qualunque
momento,
mediante
licenziamento
o
dimissioni
,
da
comunicare
per
iscritto,
con
preavviso
o
pagamento
di
indennità
sostitutiva
nelle
misure
previste
dagli
artt.
84
e
85.
Art.
82
Risoluzione
per
morte
In
caso
di
cessazione
del
rapporto
di
lavoro
per
morte
del
dipendente,
agli
aventi
diritto
a
termine
dell'art.
2122
eCod.
civ.,
deve
esser
e
corrisposta
l'i
nde
nni
tà
sostitutiva
del
preavviso
nella
misura
prevista
dall'art.
84
per
icasi
di
licenziamento
per
giustificato
motivo.
Art.83
Trattamentodifinerapporto
A
nor
ma
dell'art.
2120
6Cod.
civ
.,
:
in
ogni
caso
di
cessazione
del
rapporto
di
lavoro
compete
al
dipendente
un
trattamento
di
fine
rapporto.
FEDE
SSE
UGL
GREDITO
CA
100,
Ai
fini
del
computo
di
tale
trattamento,
in
sostituzione
del
disposto
del
secondo
comma
di
detto
art.
2120
Cod.
civ.,
viene
convenuto
che
la
retribuzione
annua
comp
rende
le
segu
enti
voci
retributive,
con
esclusione
di
quanto
altro
corrisposto:
—
stipendio;
—
EDR
(fino
al
31.12.2018);
—
scattidi
anzianità;
—
imp
ort
oexristrutturazione
tabellare;
e,
ove
spettino:
—
indennit
à
di
rischio
(art.
49);
-—
indennità
per
lavori
svolti
in
locali
sotterranei
(art.
49);
—
indenn
ità
trasporto
valori
(ar
t.
49);
—
assegnoexintesa
7.12.2000
(art.
101);
—
assegno
ex
intesa
21.12.2007
(art.
101);
—
assegnoexdifferenza
valore
scatto
(art.
45);
—
assegno
ex
differenza
tab
elle
(art.
45);
—
assegno
ex
premio
di
rendimento
(art.
45);
—
indennità
di
turno
(art.
121);
-—
asseg
nidi
cui
all'art.
115
(benefici
eco
nomici
automatici);
—
assegno
di
preposto
e
vice
preposto
(art.
47);
—
prestazioni
in
natura
(se
continuative);
—
assegni
ad
personam
(mensili;
an
che
annuali,
se
continuati
vi);
—
premio
di
fedeltà
(art.
102);
-—
integrazione
assegni
familiari
(ove
residui).
Ai
fini
di
cui
sopra
vanno
computate,
anche,
le
differenze
di
retribuzione
spettanti
per
svolgi
mento
temporaneo
di
mansioni
superiori
o
per
sostituzione
temporanea
di
cass
ieri
e
preposti.Le
disposizioni
che
precedono
producono
effetti
dal
1.6.1982.
Dal
1.1.1983,
ai
fini
di
cui
sopra
vanno
computati
anche
icompensi
per
lavoro
straordinario.
Chiariment
i
a
verbale
Voci
previste
dal
presente
contratto
che
restano
escluse
dal
computo
sono:
compensi
per
lavoro
fes
tivo
e
per
lavoro
notturno;;
diarie
e
relative
integrazioni;;
indennità
sostitutiva
di
permessi
retribuiti
per
festività
soppresse;;
indennità
sostitutiva
di
ferie
non
godute;;
indennità
sostitutiva
di
preavviso;;
trattamento
per
festività
coincidenti
con
domeniche;;
indennizzo
per
reperibilità;;
Va
lore
di
Produttività
Aziendale.
Restano
comunque
esclusi,
dal
computo,
premi
assicurativi
e
contributi
di
previdenza
a
carico
del
datore
di
lavoro
in
adempimento
di
obblighi
contrattuali
o
per
autonome
decisioni
aziendali.
Per
la
indennità
di
anzianità
maturata
fino
al
31.5.1982,
dispone
l'art.
5
della
citata
L.
297/1982
Per
gli
esattoriali,
iltrattamento
difine
rapport
o
va
liquidato
ed
eve
ntualmente
anticipato
dal
competente
Fondo
di
previdenza.
Art.
84
Preavv
iso
di
licenzi
am
ento
In
caso
di
licenziamento
per
invalidità
perdurante,
a
norma
dell'art.
75
spetta
indennità
so
stitutiva
del
preavviso
nelle
seguenti
misure:
ai
quadri
direttivi
—
sehannofinoa
6
anni
di
effettivo
servi
zio
mesi
5
—
unulteriore
mezzo
mese
per
ogni
successivo
anno
di
effettivo
servizio
con
un
massimo
di
altr
i5
mesi
(il
termine
complessivo
non
può
superare
i10
mesi);
alle
lavoratric
ie/o
ai
lavoratori
della
2°
e
3*
area
professionale
—
sehanno
fino
a
5
anni
di
effettivo
servizio
mesi
4
-
sehanno
oltre
5e
fino
a
10
anni
di
effettivo
servizio
mesi
5
—
sehanno
oltre
10
e
fino
a
16
anni
di
effettivo
servizio
mesi
7
—
sehanno
oltre
16
anni
di
effettivo
servizio
mesi
8
alle
lavoratrici
e/o
ai
lavoratori
della
1°
area
professionale
—
1/4
di
mese
per
ogni
anno
compiuto
di
effettivo
servizio,
con
un
minimo
di
1
mese
ed
un
massimo
di
4
mesi.
In
caso
di
licenziamento
per
giustificato
motivo,
a
norma
dell'art.
76
spetta
preavviso
o
indennità
sostitutiva
nel
leseguenti
misure:
ai
quadri
direttivi
—
sehannofino
a6
anni
di
effettivo
servizio
mesi
5
—
unulteriore
mezzo
mese
per
ogni
successivo
anno
di
effettivo
servizio
con
un
massimo
di
altri
5
mesi
(il
termine
complessivo
non
può
superare
i10
mesi)}
alle
lavoratrici
e/o
ai
lavoratori
della
2°
e
3°
area
professionale
FEDERC
ASSE
FIR
—
sehanno
fino
a5
anni
di
effettivo
servizio
mesi
4
—
sehanno
oltre
5
e
fino
a
10
anni
di
effe
ttivo
servizio
mesi
5
—
sehannooltre
10
anni
di
effettivo
servizio
mesi
7
alle
lavoratrici
e/o
ai
lavoratori
della
1
area
professionale
—
sehannofin
o
a5
anni
di
effettivo
servizio
mesi
1,5
-
sehanno
oltre
5e
fino
a
15
anni
di
effettivo
servizio
mesi
2,5
-
sehannooltre
15
anni
di
effettivo
servizio
mesi
3
In
caso
di
licenziamento
per
collocamento
a
riposo,
a
norma
dell'art.
81
(ultimo
comma
),
spetta
preavviso
od
indennità
sostitutiva
nelle
seguenti
misure:
ai
quadri
direttivi
—
sehanno
fino
a5
anni
di
effettivo
servizio
mesi
4
—
sehanno
oltre
5
e
fino
a
10
anni
di
effettivo
servizio
mesi
5
—
sehanno
pit
di
10
anni
di
effettivo
servizio
mesi
6
alle
lavoratrici
e/o
ai
lavoratori
della
2°
e
3°
area
professionale
—
sehanno
fino
a5
anni
di
effettivo
servizio
mesi
2
-
sehanno
otr
e
5
e
fino
a
10
anni
di
effettivo
servizio
mesi
3
—
sehannooltre
10
anni
di
effettivo
servizio
mes
i
4
alle
lavoratrici
e/o
ai
lavoratori
della
1°
area
professionale
-
sehanno
fino
a5
anni
di
effettivo
servizio
mesi
1
—
sehanno
oltr
e
5e
fino
a
10
anni
di
effettivo
ser
vizio
mesi
1,5
-
sehannooltre
10
anni
di
ef
fettivo
servi
zio
mesi
2
Art.
85
Preavviso
di
dimissioni
In
caso
di
dimissioni
volontarie,
a
norma
dell'art.
79,
all'Azienda
è
dovuto
preavviso
0
indennità
sostitutiva
nelle
seguenti
misure:
—
da
quadri
direttivi
mesi
2
—
dalle
lavoratrici
e/o
da
lavoratori
della
2°
e
3°
area
professionale
mesi
1
5
—
dalle
lavoratrici
e/o
da
lavoratori
della
1°
area
professionale
giorni
15
A
(
FEDERCASSE
FABI
FI
SL
FISAC/OGIL
UGL
YO
Art.86
Effettidelpreavviso
Il
periodo
di
preavviso
prestato
in
servizio
va
computato
a
tutti
gli
effetti
dell'anzianità.
Durante
il
periodo
di
preavviso
prestato
in
servizio,
eccettuati
i
casi
di
dimissioni
e
di
licenziamento
per
collocamento
a
riposo,
l'Azienda
è
tenuta
ad
accordare
alla
lavoratrice
e/o
al
lavoratore
adeguati
permessi,
non
inferiori
a
2
ore
giornaliere,
per
consentirgli
la
ricerca
di
altra
occupazione.
Qualora
ilpreavviso
risulti
sostituito
da
lla
corrispondente
indennità,
ilrapporto
di
lavoro
è
risolto
all'atto
della
effettiva
cessazione
del
se
rv
izio.
UGL
CAPITOL
O
XV
DISPO
SIZIONI
DI
CARATTERE
SOCIALE
Art.
87
Azioni
sociali
Le
Parti
stipulanti,
sensibili
ai
problemi
della
tutela
dalle
lavoratrici
e/o
dei
lavoratori
appar
tenenti
alle
categorie
del
disagio
sociale
,
reputano
opportuno
approfondire
l’anali
sidelle
relative
tematiche.
Le
Aziende
agevolano
la
conoscenz
a
e
promuovono
la
fruizione
degli
istituti
e
dei
presidi
a
sostegno
del
la
famiglia
e
dell
a
genitorialità.
Le
Aziende
prenderanno
in
considerazione
la
situazione
dei
dipendenti
affetti
da
malattie
irreversibili
e
di
particolare
gravità
(soggetti
sottoposti
a
trattamenti
di
emodialisi,
affetti
da
neoplasie,
ovvero
da
patologie
di
analoga
importanza)
ai
fini
delle
conseguenti
necessità
di
cura.Le
Aziende
in
caso
di
ristrutturazione
o
nuove
costruzioni
di
sedi
bancarie
adotteranno
le
misure
che
facilitino
l'accesso
dalle
lavoratrici
e/o
dei
lavoratori
invalidi
al
posto
di
lavoro.
Nell'ambito
delle
rispettive
pr
ogettualità
di
rilievo
soc
iale,
le
Federazioni
elo
le
Capogruppo
dei
Gruppi
Bancari
Cooperativi
possono
coordinare
specifiche
iniziative
di
solidarietà
a
beneficio
delle
comunità
terr
itoriali,
congiuntamente
alle
Organizzazioni
Ssindacali,
con
la
partecipazione
di
Aziende
e
lavoratrici
e/o
la
voratori.
Art.
88
Inclusione
e
provvidenze
per
le
person
e
con
disabilità
Le
Parti
riconoscono
il
valore
dell'inclusione
delle
diversità
e
confermano
l'impegno
a
svilu
ppare
politiche
di
sostegno
afavore
delle
persone
con
disabilità.
A
tal
fine
le
Parti
invitano
le
Aziende
a
favorire
l'adozione
di
una
organizzazione
aziendale
attenta
alle
esigenze
del
personale
con
disabilità,
anche
eliminando
ostacoli
e
barriere
architettoniche
in
caso
di
ristrutturazioni.Per
ciascun
familiare
fiscalmente
a
carico,
che
risulti
portatore
di
handicap
ai
sensi
della
L.
104/1992
e
successive
modifiche
e
integrazioni
legge-5—febbraie-1992--n-
104,
viene
corrisposto
un
contributo
annuale
di
euro
1.50
0,00;
tale
contributo
va
corrisposto
entro
ilmese
di
giugno
di
ciascun
anno,
su
presentazione
di
certificazione
medica
attestante
per
l’anno
in
corso
il
sussistere
delle
anzidette
condizioni;
tale
contributo
assorbe
fino
a
concorrenza,
le
analoghe
provvidenze
economiche
correnti
a
livello
regionale
o
aziendale.
Nell'ambito
delle
misure
organizzative
di
sostegno,
le
Aziende
comunicheranno
al
proprio
int
erno
le
figure
competenti
per
la
gestione
del
tema.
LAzie
nde
garantiscono
un'adeguata
dotazipne
di
postazioni
e
di
presidi
a
supporto.
FE
CASSE
2 FSAILnix
|en105,7
Le
Aziende,
ne
l
corso
di
un
apposito
incont
ro,
informano
gli
eOrganism
i
sindacal
i
aziendali
circa
le
azioni
poste
in
es
sere
con
riferimento
alle
previsio
ni
del
pr
esente
paragrafo
e
sugli
sviluppi
delle
iniziative
eventualmen
te
condivise.
Tale
informat
iva
può
essere
resa
nell’ambito
di
quanto
previsto
dall’art.16.
Art.
89
Impegno
sociale
Condiviso
ilruolo
preminente
che
va
attribuito
alle
Banche
di
Credito
Cooperativo/Casse
Rurali
ed
Artigiane
per
il
finanziam
ento
alla
cooperazione,
vengono
programmati
incontri
periodici
nazionali
e
regionali,
tra
le
Pa
rtistipulanti
del
presente
contratto,
al
fine
di
esaminare,
Regione
per
Region
e,
idati
disaggregati
per
settori
di
intervento,
da
parte
delle
Banche
di
Credito
Cooperativo/Casse
Rurali
ed
Artigiane
e
del
loro
Istituto
Centrale,
relativi
a
detto
finanziamento,
onde
promuovere
lo
svi
lu
ppo
della
cooperazione.
Art.
90
Unioni
di
fatto
Con
riferimento
alle
esigenze
emerse
nell'ambito
de
l
negoziato
per
il
rinnovo
del
Contratto
eCollettivo
aNazionale
di
HLavoro,
concernenti
l'impatto
su
taluni
aspetti
del
rapporto
di
lavoro
del
riconoscimento
delle
unioni
di
fatto,
le
Parti
stipulanti
convengono
—
cons
iderato
il
carattere
non
settoriale
della
tem
atica
—
di
seguire
con
attenzione
l'evoluzione
della
materia
sia
so
tt
o
il
profilo
delle
iniziative
legislative
che
delle
esperienze
che
maturino
negli
altri
maggiori
settori
produttivi.
Art.
90
bis
Tutele
delle
Unioni
Civili
AI
fine
di
assicurare
l’effettività
della
tutela
dei
diritti
e
il
pieno
adempimento
degli
obblighi
derivanti
dall'unione
civile,
si
considerano
integralmente
e
ad
ogni
conseguente
effetto
le
disposizioni
previste
dalla
L.
76/2016
e
successive
modifiche
e
integrazioni
legge-20
maggio-20146-n-76.
Art.
91
Volontariato
Considerato
il
valore
sociale
e
la
funzione
dell'attività
di
volontariato
come
espressione
di
partecipazion
e,
solidarietà
e
pluralismo,
le
Aziende
favoriranno
gli
appartenenti
ad
organizzazioni
iscritte
nel
registro
previsto
dall’artt.
45
e
ss.
del
D.
Lgs.
117/2017
e
successive
modifiche
e
integrazioni
e
ch
e
prestano
gratuitamente
attività
di
volontariato,
secondo
le
modalità
ele
finalità
di
cui
alla
sopra
citata
legge,
nella
fruizione
—
su
richiesta
degli
interessati
e
compatibilmente
con
le
esigenze
di
servizio
—
delle
forme
di
flessibilità
degli
orari
di
lavoro
7
prev
iste
cal
pontratto
nazionale.
FEDE
SE
Art.
92
Tutela
della
dignita
della
persona
Le
Parti
stipulanti,
tenuto
conto
della
Risoluzione
del
Consiglio
del
l'Unione
Eu
ropea
del
29
maggio
1990
e
della
Raccomandazione
della
Commissione
europea
del
27
novembre
1991,
ne
assumono
ilvalore
di
indirizzo
in
materia
di
tutela
della
dignita
delle
donne
e
degli
uomini
sul
lavo
ro.
Le
Parti
medesime,
pertanto,
convengono
che,
ai
diversi
livelli
di
responsabilita
nell'organizzazione
aziendale,
icomportamenti
debbano
sempre
essere
improntati
a
reciproca
correttezza,
evitando-comp
or
tamenti
offensivi
e/o
altri
atti
che
possano
determinare
disagio
della
persona
cui
sono
rivolti
influendo
sul
rapp
orto
di
lavoro
e
sullo
sviluppo
professionale.
In
presenza
di
tali
atti
o
comportamenti
che
possano
produrre
effetti
preg
iudizievoli
o
discriminatori,
le
Parti
stipulanti
concordano
di
eff
ettuare
azi
oni
mirate,
a
livello
locale,
idonee
a
rimuovere
le
condizioni
di
disagio
ed
a
garanti
re
la
piena
tutela
della
dignità
della
persona
umana.
Art.
93
Rispetto
delle
convinzioni
religiose
Le
Aziende
cureranno,
nell’applicazione
delle
norme
del
presente
contratto
in
materia
di
orario
di
lavoro,
che
si
agarantito
ildiritto
delle
lavoratrici
e/o
dei
lavoratori
che
ne
facciano
richiesta
a
praticare
ilproprio
culto
religioso
nel
rispetto
delle
vigenti
dispo
sizioni
di
legge
in
materia.
Art.
94
Molestie
sessuali
Le
Parti
nazionali
si
riservano
di
esaminare
congiuntamente
la
tematica,
successivamente
all'emanazione
dei
provvedimenti
di
legge
in
materia.
Art.
94
bis
Banca
del
tTempo
sSolidale
Le
Par
ti,
in
considerazione
delle
consolidate
buone
prassi
diffuse
nelle
Aziende
della
Categoria
ed
anche
a
seguito
delle
previsioni
in
materia
introdotte
con
il
C.C.N.L.
9.01.
gennai
o-2019,
definiscono
iprincipi
generali
per
la
istituzione
nelle
Aziende
del
Credito
Coopera
tivo
della
“Banca
del
Tempo
Solidale”,
quale
strumento
di
armonizzazione
dei
tem
pi
di
vita
e
di
lavoro,
sostegno
alla
famiglia,
solidarietà
sociale
ed
inclusione.
La
Banca
del
Tempo
Solidale
supporta,
attraverso
la
fruizione
di
permessi
retribuiti,
le
lavoratrici
ed
ilavoratori
che
si
trovino
ad
affrontare
gravi
e
documentate
situa
zioni
personali,
o
familiari,
per
le
quali
si
renda
necessaria
una
disponibilità
di
permessi
ulteriore
rispetto
a
quella
ordinaria,
ovvero
a
svolgere
attività
di
rilievo
sociale.
Possono
ricorrere,
in
via
prioritaria,
alla
Banca
del
Tempo
Solidale,
le
lav
oratrici
e
i
lavoratori
che
abbiano
esaurito
la
dotazione
individuale
di
permessi
retribuiti
e
di
ferie
e
che:
versi
no
in
gravi
situazioni
di
salute;
prestino
assistenza
a
familiari
aff
etti
da
handicap
o
malattie
gravi
ed
ingravescenti;
siano
assenti
per
motivi
legati
a
disagi
comportamentali
o
disturbi
specifici
dell
’app
ren
dim
ento
(DSA)
di
figli
minorenni;
svolgano
attività
di
volontariato
sociale,
civile,
ambientale
o
di
assist
enza
e
soccorso.
L'alimentazione
della
Banca
del
Tempo
Solidale,
da
parte
delle
lavoratrici
e
dei
lavor
atori,
avviene
mediante
la
donazione
volontaria,
e
a
titolo
gratuito,
di
ore
della
propria
dotazione
indi
vi
duale
di
permessi
retribuiti
(ad
esempio:
banca
ore
o
permessi
ex
festività)
e
di
ferie,
tenuto
conto
del
limite
di
quattro
settimane
da
fruire
con
riferimento
a
ciascun
anno
(art.
10
del
D.
Lgs.
66/2003
successive
modifiche
e
integrazioni
8-aprile-2003-n-66).
A
completamento
di
tali
donazioni,
anche
le
Aziende
verseranno
un
co
ntributo
alla
Banca
del
Tempo
Soli
dale
pari
almeno
al
30%
del
totale
delle
ore
versate
dalle
Llavoratrici
e
dai
Llavoratori.
Le
ore/gio
rnate
versate
nella
Banca
del
Tempo
Solidale,
non
ripetibili
dalle
lavoratrici
elo
dai
lavoratori
donanti,
si
traducono
esclusivamente
in
permessi
retribuiti
della
durata
minima
di
1
ora
e
non
sono
monetizzabili.
Nel
corso
di
apposito
incontro
annuale,
le
Aziende,
attraverso
la
Federazione
lo
cale
ovvero
la
Capogruppo
del
Gruppo
Bancario
Cooperativo
nel
caso
di
Banch
e
di
Credito
Cooperativo/Casse
Rurali
ed
Artigiane
aderenti
ed
Aziende
facenti
parte
di
Gruppo
Bancario
Cooperativo
di
cui
al
comma
1,
lett.
b)
dell’art.
8,
informeranno
le
competenti
Organizzazioni
sindacali
sulla
dotazione
e
sull’utilizzo
della
Banca
del
Tempo
Solidale.
CA
108
PARTE
SPECI
ALE
Quadri
Direttivi
UG
CAPITOLO
XVI
QUADRI
DIRETTI
VI
Art.
95
Declaratoria
generale
-Inquadra
mento
In
attuazion
e
dell'Accordo
quadro
28.2.1998,
si
defi
nisce
una
nuova
categoria
denominata
quadri
direttivi.
Sono
quadri
direttivi
le
lavoratrici
e/o
ilavoratori
che,
pur
non
appartenendo
alla
categoria
dei
dirigenti,
siano
stabilmente
incaricati
dall'Azienda
di
svolgere,
in
via
continuativa,
mansioni
che
comportino
elevate
responsabil
ità
funzionali
ed
elevata
preparazione
profes
sionale
e/o
particolari
specializzazioni,
e
che
abbia
no
maturato
una
sign
ificativa
esperienza,
nell’ambito
di
strutture
centrali
e/o
nella
rete
commerciale,
ovvero
elevate
responsabilità
nell
adirezione,
nel
coordinamento
e/o
controllo
di
altre
lavoratrici
e/o
altri
lavoratori
appartenenti
alla
presente
categoria
e/o
alla
3°
area
profes
sionale
ivi
comprese
le
responsabilità
connesse
di
crescita
professionale
e
verifica
dei
risultati
ra
ggiunti
dai
predet
ti
diretti
collaboratori.
Tali
funzioni
e
compiti
possono
pr
evedere
l'effettivo
esercizio
di
poteri
negoziali
nei
confronti
di
terzi
in
rappresentanza
dell'Azienda,
da
espletarsi
con
carattere
di
autonomia
e
discrezionalità,
in
via
general
e,
nell’ambito
definito
dalle
deleghe
di
poteri
aziendali
conferite
al
riguar
do,
anche
in
via
congiunta,
restando
comunque
escluse
le
facoltà
di
firma
a
carattere
meramente
certificativo
o
dichiarativo
o
simili.
Nell'ambit
o
della
predetta
declaratoria
sono
inquadrati
nella
presente
categoria:
-—
gli
incaricati
di
svolgere
attività
specialistiche
caratterizzate
generalmente
dal
possesso
di
metodologie
professionali
complesse,
da
procedure
prevalente
mente
non
standard,
con
input
parzialmente
definiti
ed
in
contesti
sia
stabili
che
innovativi;
-
iresponsabili
della
gestione
di
significativi
segmenti
o
gruppi
di
clientela
o
iresponsabili
di
linee
di
prodotto
e/o
di
attività
di
promozione
e
di
consulenza
finanziaria
con
rilevante
autonomia
di
poteri
conferiti
per
ilraggiungimento
degli
obiettivi
aziendali.
—
ipreposti
a
succursale,
comunque
denominata,
che
—
in
una
complessiva
valutazione
dell'assetto
organizzativo
dell'Azienda
—
svolgono,
con
significativi
gradi
di
autonomia
e
responsabilità
funzionale,
avuto
anche
riguardo
alla
tipologia
della
clientela,
compiti
di
rappresentanza
dell'Azienda
nei
confronti
dei
terzi
nell'amb
ito
dei
poteri
conferiti
dall'Azienda
stessa,
per
quanto
concerne
le
condizioni
e
l'erogazione
dei
crediti,
la
gestione
dei
prodotti
e
dei
servizi,
coordina
ndo
le
risorse
umane
e
tecniche
affidate
e
risponde
ndo
dei
risultati
dell'unità
operativa
in
rapporto
agli
obiettivi
definiti
dall'Azienda
medesima.Fermo
quanto
sopra
viene
comunque
riconosciuto,
quale
inquadramento
minimo,
il
1°
livello
retributivo
per
ipreposti
a
succursale
da
5
a
6
addetti
compreso
il
pre
posto;
il2°
livello
retributivo
se
gli
addetti
sono
7;
il
3°
livello
retributivo
da
8
a
9
addetti
ed
il4°
livello
retributivo
da
10
addetti
in
poi.
Kkk
dk
Kb
C
FEDERCASSE
4)
La
categoria
dei
Qquadri
Bdiretti
vi
é
articolata
in
quattro
livelli
retributivi.
Nuovi
profi
li
profe
ssionali
conseguenti
a
nuove
attività
o
a
cambiamenti
di
organizzazione
possono
essere
individuati,
tempo
per
tempo,
su
ric
hiesta
di
una
de
lle
Parti.
Disposizione
transitoria
Le
Parti,
in
sede
locale,
attiveranno
uno
speci
fic
o
confronto
in
materia
di
correlazione
tra
gli
inquadramenti
aziendalmente
in
atto
e
le
declaratorie
ed
i
profili
professionali
previsti
ne
lla
pres
ente
pParte
sSpeciale,
e
quelli
ulter
iori
event
ualmente
definiti
dalle
Parti.
Art.
96
Livelli
retributivi
—
Profili
Profe
ss
ionali
1°
livello
retributivo
Sono
compresi
in
questo
livello
retributivo:
—
ilpersonale
dielevata
professionalità
che,
adibito
a
mansioni
diconsulenza
qualificata
nel
campo
finanziario
e
dello
sviluppo,
esplica
la
sua
attività
con
autonomia
di
decisione,
in
via
continuativa,
nell'ambito
delle
direttive
ricevute;
-
ilpersonale
di
elevata
professionalità
che,
adibito
a
mansioni
altamen
te
specializzate
nel
campo
del
servizio
estero-merci,
esplica
la
sua
attività
con
autonomia
di
decisione,
in
via
continua
tiva,
nell’ambito
delle
direttive
ricevute;
—
ilpersonale
di
elevata
professionalità
responsabile
del
Piano
di
Continuità
Operativa
che,
in
via
continuativa,
cura
lo
sviluppo,
la
manutenzione
ele
verifiche
del
Piano
di
Continuità
Operativa
per
la
gestione
di
situazioni
di
crisi
ovver
o
del
documento
che
formalizza
gli
obiettivi
per
la
gestione
della
Continuità
Operativa
dell'Azien
da
nonché
l'approccio,
le
procedure
organizzative
e
le
soluzioni
predisposte
per
il
raggiungimento
degli
stessi
obiettivi.
Tale
personale
è
anche
Responsabile
del
Processo
di
Gestione
della
Continuità
Operativa
con
ilcompito
di
attuare
ilPiano
e
di
verificare
sia
l'applicazione
delle
procedure
previste,
sia
ilcoordinamento
delle
strutture
aziendali
coinvolte
nella
gestione
della
crisi;
-
il
personale
di
elevata
professionalità
che,
in
via
continuativa,
assicura
e
gestisce
l'efficienza
e
la
sicurezza
della
rete
e
del
sistema
infor
mati
co
aziendale,
nonché
la
sua
conformi
tà
alla
normativa
sul
trattamento
e
custodia
dei
dati,
organizza
iflussi
di
rete,
aut
orizza
i
profili
operativi
e
custodisce,
ove
necessario,
copia
delle
credenziali
di
autenticazione
informatica,
collabora
alla
redazione/aggiornamento
del
documento
programmatico
sulla
sicurezza;
-
il
personale
di
elevata
professionalità
che,
in
autonomia
e
sulla
base
delle
competenze
attribuite
dalle
Istruzioni
di
Vigilanza,
in
via
continuativa,
ha
la
responsabilità
delle
attività
di
controllo
sulla
gestione
dei
rischi
aziendali
e,
in
particolare,
della
individuazione,
supervisione
e
misurazione/valutazione
di
tutte
le
principali
categorie
di
rischio
cui
l'azienda
è
esposta,
della
verifica
del
rispetto
da
parte
delle
fu
nzioni
operative
dei
limiti
assegnati
e
degli
obiettivi
di
rischio/rendimento
definiti
e
dei
codici
interni
di
comportamento,
della
periodica
informativa
alla
Direzione
e
agli
Organi
di
governo
edi
controllo;
f
|FABI
UGL
—
il
personale
di
elevata
professionalita,
non
preposto
a
succurs
ali,
che
all'interno
della
Banca
ha
la
responsabilità
ed
ilcoordiname
nto
delle
lavoratrici
e/o
dei
lavoratori
addetti
in
via
st
abile
ed
esclusiva
all'attività
di
gestione
di
gruppi
di
clientela
,
famiglie
o
imprese,
e
che
non
siano
in
organico
a
succursali;
-—
personale
di
elevata
professionalità
che
ha
la
responsabilità
dell'intero
processo
di
gestione
dei
eCrediti
pProblematici
(NPL)
esovrintende
all'attuazione
del
Piano
NPL
della
Banca;
—
personale
di
elevata
professionalità
che
ha
la
responsabilità
di
migliorare
iprodotti,
offre
supporto
specialistico
alle
lavoratrici
e/o
ai
lavoratori
addetti
all'attività
di
gestione
di
gruppi
di
clientela,
a
cui
erogano
consul
en
za
e
formazione,
studia
le
caratteristiche
dei
prodotti,
anche
assicurativi
,
e
dà
attuazione
alle
strategie
di
posizionamento,
studia
nuovi
prodotti
da
propor
re
ai
Rre
sponsabili
competent
i,
partecipa
ad
incontri
strategici
per
assicurare
la
coerenza
dell'andamento
dei
prodotti
di
riferiment
o;
-—
personale
di
elevata
professionalità
che,
del
eg
ato
ai
rapporti
con
altre
funzioni
dell'ambito
assicurativo,
è
responsabile,
ai
sensi
della
normativa
IVASS
,
dell'attività
di
distribuzione
di
prodotti
assicurativi
per
la
rete
commerciale,
provvede
a
tenere
irapporti
con
le
Società
con
le
quali
la
Banca
ha
stipulato
convenzioni
per
la
distribuzione
di
pro
dotti
assicurativi,
ass
icura
la
corretta
esecuzione
dei
processi
relativi
ai
prodotti
assicurativi
in
linea
con
quanto
pre
visto
dalla
no
rmat
iva
di
riferimento.
2°
livello
retributivo
Sono
compresi
in
questo
livello
retributivo:
—
il
personale
individ
uato
attraverso
i
prof
ili
professionali
del
1°
livello
retributivo
preposto
ad
unità
operativa
complessa;
—
il
personale
di
elevata
professionalità
che,
dotato
dal
Consiglio
di
Amministrazione
delle
autonomie
e
dei
mezzi
necessari,
in
via
continuativa,
coordina,
sovrintende
e
risponde
delle
attività
di
verifica,
nel
continuo,
affinché,
effettuato
l'esame
delle
norme
e
la
relativa
analisi,
le
procedure
interne
siano
coerenti
con
le
norme
e
con
l'obiettivo
di
prevenire
violazioni
di
norme
di
etero
e
autoregolamentazione;
fornisce
consulenza
e
assistenza
agli
Organi
aziendali
in
tutte
le
materie
in
cui
assume
rilievo
il
rischio
di
non
conformità;
cura
i
flussi
informativi
rivolti
agli
Organi
aziendali
e
alle
funzioni
coinvolte
nonché
alle
Autorità
di
Vigilanza
e
l'espletamen
to
dei
compit
i
specificamente
attribuiti
alla
funzione
di
conformità
dalle
disposizioni
di
Vigilanza,
dal
TUF
e
dai
regolamenti
attuativi
inerenti
nonché
dalle
successive
disposizioni
e
raccom
andazioni
emanate
in
materi
a.
3°
livello
retributivo
Sono
compresi
in
questo
livello
retributivo:
-
il
responsabile
della
fun
zione
contabile,
preposto
ad
unità
operat
iva
complessa
all'uopo
costituita,
che
in
autonomia
e
con
poteri
di
firma
risponde
del
sistema,
delle
scritture
e
delle
risultanze
contabili,
predispone
organicamente
gli
elementi
del
bilancio
consuntivo
a
fini
civili
efiscali,
predispone
organicamente
gli
elementi
del
bilancio
preventivo
e
controlla
l'andamento
delle
risultanze
contabili
dei
singoli
servizi
rispetto
al
bilancio
di
previsione
approvato,
provvede
agli
adempimenti
fiscali,
provvede
alle
segn
alazioni
di
Vigilanza,
assicura
ilrispetto
di
norme,
prescrizioni
e
deliberazioni
per
tutto
quanto
concerne
l'attività
ntabile;
FE
CASSE
UGEBREDITO
CA
112
—
il
responsabile
della
segreteria
fidi,
preposto
ad
unità
operativa
complessa
all'uopo
costituit
a,
che
in
autonomia
e
con
poteri
di
firma
risponde
della
raccolta
e
della
istruttoria
delle
domande
di
fido
formulando
al
termine
pareri
scritti,
rispon
de
del
perfezionamento
della
concessione
dei
fidi
e
delle
relative
garanzie,
risponde
della
tenuta
del
LIBRO
FIDI,
controlla
l'aggiornamento,
le
scadenze
ed
irinnovi
degli
affi
damenti
e
delle
garanzie,
rileva
organic
amente
le
posizioni
a
rischio,
risponde
del
sistema
delle
informazioni
alla
Centrale
dei
Rischi,
assicura
il
rispetto
di
norme,
prescrizioni
e
deliberazioni
vigenti
sulle
materie
trattate;
—
il
responsabile
dell'ispettorato
interno,
preposto
e
ad
un
ità
operativa
complessa
all'uopo
costituita,
che
in
autonomia
e
con
le
funzioni
previste
dalle
istruzioni
di
Vigilanza,
controlla,
sulla
base
di
regolamento
approvato
dal
eConsiglio
di
aAmministrazione,
il
corrett
o
andamento
di
tutti
isettori
aziendali
(organizzazione
periferica
e
servizi
centrali),
secondo
norme,
prescrizioni
e
deliberazioni
vigenti
per
detti
settori);
-—
il
responsabile
della
organizzazione,
pr
epost
o
ad
unità
operativa
complessa
all'uopo
costituita,
che
in
autonomia,
sulla
base
di
direttive
generali,
cura
organicamente
l'analisi
e
la
soluzione
dei
problemi
organizzativi
e
funzionali
dell'azienda,
in
termini
attuali
e
di
sviluppo;
al
fine
esamina
e
pianifica,
compiutamente,
le
esigenze
di
struttura,
le
dotazioni
necessarie
(macchine
ed
impianti),
iprocedimenti
di
lavoro,
le
esigenze
di
organi
co,
l'impiego
e
la
formazione
del
personale;
assicu
ra
il
rispetto
di
norme,
prescrizioni
e
deliberazioni
nella
soluzione
dei
pro
ble
mi
trattati;
—
il
re
sponsabile
di
centro
di
elaborazione
dati,
preposto
ad
unità
operativa
con
organizzazione
ed
apparecchiature
complesse,
che,
di
fatto,
pro
vveda,
compiutamente,
ad
analisi,
programmazione
ed
elaborazione
dei
dati
necessari
per
tutte
le
esigenze
aziendali,
in
completa
autonomia;
assicura
il
rispetto
di
norme,
pre
scrizioni
e
delibere
di
sicurezza;
—
ilresponsabile
della
tesoreria,
preposto
ad
unità
operativa
complessa
all'uopo
costituita,
che
in
autonomia
e
con
poteri
di
firma,
sulla
base
di
direttive
generali,
gestisce
organicamente
le
liquidità
aziendali,
al
fine
seguendo
compiutamente
l'andamento
dei
mercati
ed
intratt
enendo
rapport
i
con
operatori
monetari
e
finanzi
ari:
fornisce
organicamente
indirizzi,
informazioni
e
consulenza
all'ufficio
titoli:
assicura
il
rispetto
di
norme,
prescrizioni
e
deliberazioni
vigenti
per
l'impiego
delle
liquidità
aziendali;
-—
ilresponsabile
dell'area
legale,
preposto
ad
unità
operativa
compless
a
all'uopo
costituita,
che
con
autonomia
e
con
poteri
di
firma
presta
consulenza
ed
assistenza
legale,
per
gli
affari
ed
iproblemi
di
tutti
isetto
ri
aziendali,
e
gestisce
il
recupero
dei
crediti
e
le
altre
controversie
azienda
li,
direttamente
in
fase
stragiudiziale,
tramite
professionisti
esterni
in
fase
giudiziaria;
cura
organicamente
l'informazione
isettori
tecnici
ed
amministrativi
dell'a
zie
nda,
per
quanto
riguarda
gli
aspetti
legali
delle
rispettive
attività,
assicura
ilrispetto
dell'ordinamento
societario.
Vanno
altresì
inq
uad
rati
nel
3°
livello
retributivo
iprestatori
di
lavoro
che,
press
o
le
Federazioni
locali,
assumono
posizioni
di
responsabile
dell'area
legale
e/o
sindacale
o
di
responsabile
dell'area
di
assistenza
tecnica
e/o
revisione,
con
preposizione
ad
unità
operativa
complessa,
al
fine
forniscono,
in
autonomia,
sulla
base
di
direttive
generali,
alla
Federazione
di
appartenenza
ed
alle
Casse
aderenti,
consulenza
ed
assistenza,
su
tutti
iproblemi
dell'area
presenti
nel
settore
credito,
nonché
per
la
revisione
effettuano
controlli,
pia
nificati
e
d'urgenza,
assicurano
completa
conoscenza
di
norme,
prescrizi
oni
e
delibere
d'ordine
generale
e/o
collettivo
relative
alla
propria
area.
Norma
transitoria
UG
Nella
prima
fase
di
attuazione
del
nuovo
sis
tema
di
inquadramento
ed
in
coerenza
con
iprofili
professionali
gi
a
individuat
i
dal
C.C.N.L.
6.6-Adk,
la
contrattazione
collettiva
di
sec
ond
o
livello
potra,
eccezionalmente,
individuare
ulteriori
figure
pro
fessionali
di
quadri
direttivi,
attualmente
di
3°
livello
retributivo,
da
inserire
nel
4°
livello
retributivo.
4°
livello
retributivo
E
compreso
in
questo
livello
retributivo:
—
il
personale
ind
iv
idua
to
attrav
erso
i
profili
professionali
del
3°
livello
retributivo
responsabile
di
strutture
ovvero
di
unità
funzionali
con
un
numero
di
addetti
superiore
a
12;
-
ilvice
direttore
di
aAzienda
da
intendersi
non
ilsostituto
del
direttore
durante
le
assenze
e/o
colui
che,
occasionalmente,
è
coadiutore
dello
stesso,
ma
colui
il
quale
part
ecipa
quotidianamente
alla
direzione
aziendale
mediante
ripartizione
dei
compiti
direttivi
sulla
base
di
ap
posite
deliberazioni
del
Consi
gli
o
di
Amministrazione,
salva
sempre
la
sovrintendenza
su
tutto
del
direttore.
Il
personale
con
incarico
di
vice
direzione
di
azienda
inquadrato
nel
3°
livello
retributivo
viene
collocato
nel
4°
livello
retributivo.
Art
.
97
Fungibilità
—
Sostituzioni
In
considerazione
delle
esigenze
aziendali
in
direzione
della
fungibilità
ed
anche
al
fine
di
consentire
conoscenze
quanto
più
complete
del
lavoro
ed
un
maggiore
interscambio
nei
compiti
in
aAzienda,
può
essere
attuata
la
piena
fungibilità
nell'ambito
della
categoria
dei
quadri
direttivi,
salvo
gli
eventuali,
di
versi
limiti
individuati
dalle
Parti.
Ai
sensi
dell'art.
2103,
7°
comma,
Cod.
civ.,
l'assegnazione
della
lavoratrice
e/o
del
lavoratore
a
mansioni
superiori
proprie
della
categoria
dei
quadri
direttivi,
o
dei
relativi
livelli
retributivi,
diviene
definitiva
quando
si
sia
protratta
per
un
periodo
di
5
mesi,
a
meno
che
non
sia
avvenuta
in
sostituzione
di
lavoratori
e/o
lavo
ratrici
assenti
con
diritto
alla
conservazione
del
posto.
L'unità
di
tempo
di
lavoro
minima
perché
siano
dovute
differenze
retributive
per
svolgimento
di
mansioni
superiori,
nell’ambito
del
sistema
di
inquadramento
previsto
dal
presente
contratto,
è
quella
giornaliera.
Art.
98
Prestazione
lavorativa
La
prestazione
la
vorativa
dei
quadri
direttivi
deve
risultare
orientata
al
raggiungimento
di
obiettivi
e
risultati
prefissati,
nell'ambito
di
un
ra
pporto
fiduc
iario.
La
prestazione
si
effett
ua,
di
massima,
in
correlazione
temporale
con
l'orario
normale
applicabile
al
personale
inq
ua
dr
ato
nelle
aree
professionali
addetto
all'unità
di
appartenenza,
i
FED.
ASSE
mu oD
con
le
caratteristiche
di
flessibilità
temporale
proprie
di
tale
categoria
e
criteri
di
autog
estione
indivi
duale
da
parte
dell'interes
sato
che
tengano
conto
delle
esigenze
operative.
L'Azienda
corrisponderà
alla
lavoratrice
e/o
al
lavoratore
inquadrato
nella
categoria
dei
quadri
direttivi
un'apposita
erogazione
a
fronte
di
un
impegno
temporale
particolarmente
significativo
durante
l’
ann
o.
Le
Fe
derazioni
locali,
ovvero
le
Aziende
di
cui
all'art.
8,
comma
pr
imo,
lettera
b)
e
c)
nel
corso
degli
incontri
periodici
di
cui
all'art.
17,
forniscono
un'informativa,
complessiva
ed
a
consuntivo,
sulle
determinazioni
in
materia
assunte
dalle
Aziende.
Le
predette
erogazioni
possono
essere
corrisposte
a
cadenza
annuale,
alla
data
prevista
per
l'erogazione
de
l
Valore
di
Produttività
Aziendale
di
cu
i
all'art.
48.
Per
la
partecipazione
normale
a
riunioni
fuori
dell'orario
di
lavoro
osservato
nella
sede
di
lavoro,
per
sé
tuttavia
retribuita,
ilConsiglio
di
aAmministra
zione
delibera
la
corresponsione
di
un
emolumento
annuale
nella
misura
minima
di
euro
1.39
4,43,
a
fronte
di
riunioni
almeno
mensili,
e
massima
di
euro
2.788,87,
a
fronte
di
riunioni
almeno
settimanali.
Non
va
richiesta
prestazione,
salvo
il
ricorso
di
esigenze
particolari,
nei
giorni
festivi
nonché
nei
giorni
di
sabato
o
lunedì
lad
dove
l'orario
settimanale
di
lavoro
è
distribuito
su
cinque
giorni,
rispettivamente
da
lunedì
a
ven
erdì
o
da
martedì
a
sabato.
In
caso
di
prestazione
in
uno
di
questi
giorni,
sarà
con
cesso
eso
ne
ro
dal
servizio
in
altro
giorno;
non
potendosi
procedere
atal
esonero,
sarà
pagata
una
quota
corrispondente
di
retribuz
ione.
Ai
quadri
direttivi
utilizzati
nei
turni
notturni
(compresi
fra
le
ore
22.00
e
le
ore
6.00)
spetta,
per
ciascuna
notte
in
cui
effettuano
detti
turni,
ilcompenso
di
cui
alla
tabella
Allegato
A.
L'indennità
di
turno
notturno
viene
erogata
in
misura
intera
se
la
prestazione
è
compresa
per
oltre
2
ore
fra
le
22
e
le
6,
ed
in
misura
pari
alla
metà
se
la
prestazione
nott
urna
è
di
durata
fino
a
2
ore.
Ai
quadri
direttivi
di
1°
e
2°
livello
ch
e
svolgono
attività
di
promozione
e
consulenza,
ovvero
addetti
ad
una
succursale
situata
in
località
turistica
o
presso
centri
commerciali,
ipermerc
ati
e
grandi
magazzini,
di
sabato
(nei
casi
di
settimana
lavorativa
dal
lunedì
pomeriggio
al
sabato
mattina
o
dal
martedì
al
sabato),
spetta
il
compenso
di
€
18,08
per
ogni
sab
ato
di
effettivo
espl
etam
ento
di
detto
incarico.
Nel
caso
di
coincidenza
di
un
a
festività
nazionale
o
infrasettimanale
con
ilgiorno
destinato
al
riposo
settimanale
(domenica
o
altro
sostitutivo
),
al
personale
deve
essere
corrisposta
una
somma
equivalente
alla
retribuzione
giornaliera,
a
meno
che
non
gli
sia
consentito
di
assentarsi
dal
lavoro
in
altro
giorno
feriale.
Chiarimento
a
ve
rbale
Le
Parti
condividono
che
una
corretta
applicazione
del
la
presente
disciplina
non
può
prescindere
dal
porre
in
essere
tutte
le
possibili
misure
organizzative
dirette
a
rendere
effettiva
l'autogestione
della
prestazione
lavorativa
da
parte
delle
lavoratrici
e/o
dei
lavoratori
interessati,
anche
con
riguardo
a
quelle
specifiche
figure
professionali
(ad
esempio;
quadri
direttivi
preposti
a
succ
ursali)
per
le
quali
possono
riscontrarsi
oggettive
difficoltà.
Per
ricercare,
a
tal
fine,
idonee
soluzioni,
le
Aziende
esa
mineran
no
eventuali
proposte
degli
©Organismi
sindacali
aziendali
o
locali
e,
cgmunque,
forniranno
annualmente,
su
richiesta
(di
FED
ASSE
A)
{
,
|
27)
Pr
(FABI
FIRS
i,
|
UGL
ITO
questi
ultimi,
la
situazione
relativa
alle
criticita
eventualmente
emerse
in
relazione
alla
piena
fruibilità
dell'autog
estione
per
ricercare
soluzioni
in
merito.
Nel
caso
in
cui
oggettive
difficoltà
or
ganizzative
non
consentano
una
concreta
flessibilità
temporale
de
lla
prestazione
lavorativa,
ilcriterio
di
autogestion
e
individuale,
di
cui
al
presente
articolo,
può
essere
inteso
anche
in
termini
compensativi
corrispondenti
a
inter
e
giornate
o
parti
delle
stesse,
la
cui
fruizione
deve
essere
preventivamente
comunicata
all'aAzienda
con
5
giorni
di
preavviso.
Art.
99
Trattamento
di
reperibilità
Per
spec
ifiche
esigenze,
l'Azienda
ha
facoltà
di
chiedere
la
reperibilità
ai
quadri
direttivi,
in
tempi
nei
quali
non
è
prevista
presenza
in
servizio,
possibilmente
a
turno;
in
tal
caso,
gli
interessati
potranno
assentarsi
dalla
residenza
solo
prev
ia
segnalazione
all'Azienda,
con
obbligo
di
fornire
indicazioni
per
la
loro
rep
eribilità
e
di
effettuare
gli
eventuali
interventi
richiesti.
Ai
Qquadri
direttivi,
nel
caso
di
cui
sopra,
spettano
itrattamenti
di
seguito
indicati:
—
euro
30,73
peri
Qquadri
direttivi
di
3°
e
4°
livello;
—
euro
30,68
per
i
Qquadri
direttivi
di
1°
e
2°
livello;
ragguagliati
ad
una
reperibilità
di
24
ore.
Tali
somme
vanno
riproporzionate
a
fronte
di
reperibilità
richie
st
a
in
misura
inferiore
alle
24
ore
con
un
minimo
di
euro
15,36
per
iQquadri
direttivi
di
3°
e
4°
livello
e
di
un
minimo
di
euro
13,95
per
iQquadtri
diretti
vi
di
1°
e
2°
livello.
—
ilrim
bor
so
per
le
spese
di
trasporto
sostenute
per
l'intervento;
—
euro
61,45
per
ogni
intervento
effettuato.
Art.
100
Trattamento
econ
omico
Fermo
quanto
previsto
al
Cap:itolo
VI
del
presente
eContratto,
con
decorrenza
1.1.2001,
le
tabelle
retributive
nazionali
per
ilpersonale
appartenente
alla
categoria
dei
Qquadri
Bdirettivi,
sono
così
strutturate:
—
stipendio
(in
sostituzione,
per
gli
appart
enenti
al
1°
ed
al
2°
livello
retributivo,
delle
voci:
paga
base,
scala
mobile,
EDR
(fino
al
31.12.2018),
assegno
di
carica,
l'equivalente
di
1/13
della
142
mensilità
e
quota
parte
del
premio
di
rendimento
previste
per
il
personale
appartenente
alle
aree
professionali;
per
gli
appartenent
i
al
3°
e
4°
livello
retributivo
di:
st
ip
en
di
o,
indennità
direttiva,
speciale
indennità,
indennità
di
rappresentanza
e
quota
parte
del
premio
di
rendimento);
—
scatti
di
anzianità;
-
‘assegno
ex
intesa
7.12.2000”;
-—
“assegno
ex
intesa
21.12.2007”;
-
importo
exristrutturazione
tabellare,
per
ciascuno
scatto
di
anzianità;
-
indennità
varie
(ad
esempio::
indennità
di
rischio;;
sotterraneo;;
etc.)
ove
spetting
FEDERCASSE
UG
Art.
101
Scatti
di
anzianita
A
far
tempo
dal
1.1.2001
gli
scatti
di
anzianita
ve
ng
ono
riconosciuti
con
cadenza
triennale
(30
mesi
per
quello
in
corso
di
matu
razi
one);
4
anni
per
il
1°
scatto
in
tutti
icasi
di
assunzione,
nonché
in
caso
di
passaggio
dal
2°
livello
retributivo
a
quelli
superiori
dei
quadri
direttivi.
Per
il
personale
appartenent
e
al
1°
ed
al
2°
livello
ret
ributivo
della
categoria
dei
Qquadri
Ddirettivi
gli
scatti
di
anzianita
spettano
nel
numero
complessivo
massimo
di
8.
Fermo
restando
quanto
previsto
al
primo
comma
del
presente
articolo,
al
personale
in
servizio
alla
data
del
31.12.1997,
gli
scatti
di
anzianità
competono
nel
numero
massimo
di
12
più
un
ulteriore
aumento
periodico
se
condo
la
tabella
All:egato
A.
Per
il
3°
e
4°
live
llo
retributivo
spetta
no
nel
numero
complessivo
massimo
di
7
e
decorrono
dalla
data
di
assunzione
o
nomina.
Per
ilpersonale
in
servizio
alla
data
del
31.12.
dicembre
1997,
resta
confermato
ilnumer
o
complessivo
di
9
scatti
come
stabilito
nel
C.C.N.L.
del
5:/6:/1992
e
relativo
aAccordo
di
rinnovo
del
18:/7:/1995.
Qualora
nel
passaggio
dal
2°
al
3°
livello
della
categoria
dei
Qquadri
Ddirettivi,
che
avvenga
successivamente
al
31.12.
dicembre-
2007,
emerga
che
l'interessato
viene
a
beneficiare
di
un
incremento
annuo
inferiore
a
euro
3.000,00,
l'Azienda
provvede
a
erogare
la
differenza
nec
essaria
a
garantire
comunqu
e
detto
incremento
minimo
sotto
forma
di
“ass
egno
ex
intesa
21.12.2007”.
L'assegno
in
parola
è
riassorbibile
per
effetto
di
futuri
incrementi
retributivi.
L'assorbimento
per
effetto
degli
scatti
di
anzianità
avviene
in
ragione
della
differenza
tra
la
misura
dello
scatto
prevista
per
il3°
livello
retributivo
e
quella
prevista
per
il2°
livello
retributivo.
Tale
differenza
va
mantenuta
inalterata
tempo
per
tempo
rispetto
alla
retribuzione
del
quadro
direttivo
di
2°
livello
con
pari
anzia
nità.
Norma
trans
itor
ia
Per
ipassaggi
dal
2°
al
3°
livello
retributivo
della
categoria
dei
Qquadri
Bdirettivi,
avvenuti
fino
al
31.12.
dicembre
2007,
resta
in
vigore
la
previsione
relativa
all'“assegno
ex
intesa
7.12.2000”
di
cui
all'art.
101
del
C.C.N.L.
e-c-n4:
27.09.
settembre
2005.
Art.
102
Premio
di
fedeltà
AI
compimento
dei
25
anni
di
anzianità
di
servizio
complessiva
men
te
maturati
nel
movimento,
ai
quadri
direttivi
di
3°
e
4°
livello
va
erogato
un
premio
di
fedeltà,
nella
misura
del
90,66%
di
una
mensilità
delle
seguenti
competenze:
stipen
dio
;
scatto
di
anzianità;;
importo
ex
ristrutturazione
per
ogni
scatto
di
anzianità;;
assegno
ex
differenza
valore
scatto;;
assegno
ex
differenza
tabelle;;
speciale
indennità
per
vice
direttori
di
aAzienda
ed
indennità
per
personale
preposto
a
succursale.
Il
pagamento
va
effettuato
nel
mese
di
maturazione
dei
25
anni
di
anzianità
di
servizio.
FED
ASSE
UG
Art.
103
Ret
ribuzione
giorna
liera
Ai
fini
dell'applicazione
del
presente
contratto,
la
retribuzione
giornaliera
per
iquadri
direttivi
va
determinata
come
segue:
A)
calcolando
il90,66%
di
un
dodicesimo
de
ll'ammontare
annuo
delle
seguenti
compete
nz
e:
-
stipendio,
EDR
(fino
al
31.12.2018),
scatto
di
anzianità,
importo
ex
ristrutturazione
per
ogni
scatto
di
anzianità,
assegno
ex
differenza
valore
scatto,
assegno
ex
differenza
tabelle,
speciale
indennità
per
vi
ce
direttori
di
aAzienda
ed
indennità
per
personale
preposto
a
succursale;
B)
dividendo
ilrisultato
per
divisori
ottenuti:
—
perla
retribuzione
giornaliera,
in
ipotesi
di
orario
di
lavoro
settimanale
distribuito
su
5
06
giorni,
moltiplicando
igiorni
di
lavoro
settimanale
per
52
e
dividendo
ilprodotto
per
12,
con
arrotondamento
a
0,5
per
difetto.Art.
104
Svilup
po
professionale
Lo
sviluppo
professionale
nell’a
rea
dei
Qqua
dri
direttivi
è
finalizzato
alla
individu
azione
di
figure
professionali
—
correlate
ai
diversi
livelli
di
responsabilità
—
sia
nelle
attività
espletabili
nell’ambito
delle
strutture
centrali
che
nella
rete
commerciale.
In
particolare,
la
formazione
in
questa
area
deve
risultare
co
erente
rispetto
ai
pred
etti
ruoli
di
riferimento,
con
specifica
attenzione
allo
svilu
ppo
delle
competenze
gestionali,
di
coordinamento
e
di
attuazione
integrata
dei
processi
produttivi
e/o
organizzativi,
evitando
ogni
dis
criminazione
diretta
o
indiretta
che
possa
incidere
sulle
progressioni
di
carriera,
secondo
il
principio
delle
pari
oppo
rtunità
ed
in
coerenza
con
le
scelte
strategiche,
le
esigenze
organizzative
e
produttive
delle
Aziende
stesse,
tenendo
an
che
conto
dell'evoluzione
delle
tecnologie,
soprattutto
informatiche,
e
dei
bisogni
formativi
del
personale.
Entro
il
30.6.2006,
per
iquadri
direttivi
di
3°
e
4°
livello
vanno
definiti,
nei
progetti
delle
Federazioni
local
i,
i
ruoli
chiave
anche
da
raggruppare
in
aggregazioni
omogenee
di
competenze,
sia
specialistiche
che
di
gestione
e/o
coordinamento
e/o
controllo
di
ri
sorse
tecniche
e
umane,
con
particolare
riguardo
alle
esigenze
di
mercato
e
commerciali,
con
i
connessi
trattamenti
retributivi
che
possono
anche
comportare
ilsuperamento
del
trattamento
tabellare
fissato
in
sede
nazionale.
Entro
il
termine
indicato
al
comma
precedente,
detti
progetti
sono
altresì
comunicati
all
e
eOrganizzazioni
sindacali
locali
che
possono
formulare
considerazioni
e
proposte,
avviando,
in
tal
modo,
una
procedura
di
confronto
della
durata
massima
di
35
giorni,
finalizzata
a
ricercare
soluzioni
condivise
in
ordine
ai
criteri
di
cui
ai
commi
che
precedono,
fermo
restando
FE
CASSE
ch
e
decorso
iltermine
della
procedura
stessa
iprogetti
sono
operativi
ad
ogni
effetto
presso
le
Aziende.
Le
Federazioni
locali
e
le
eOrganizzazioni
sindacali
locali
possono
chiedere
l'interven
to
delle
Parti
nazionali
per
essere
assistite
nel
corso
della
predetta
procedura.
Qualora
la
Federazione
locale
non
provveda
a
quanto
stabilito
al
terzo
comma,
ciascuna
delle
Parti
può
richieder
el'attivazione
di
un
co
nfr
on
toa
livello
naz
io
nale
finalizzato
adare
attuazi
one
alla
citata
disposizione
contrattuale.
AI
qua
dr
o
direttivo
che
ab
bia
percepito
l'indennità
di
ruolo
chiave
per
almeno
12
mesi
—
da
computare
a
decorrere
dall'assegnazione
e
comunque
non
prima
della
data
di
stipulazione
del
presente
accordo
—verrà
assicurato,
in
caso
di
revoca
dell'incarico,
un
im
porto
corr
isponde
nte
sotto
fo
rma
di
assegno
ad
personam
riassorbibile.
Le
Parti
si
danno
atto
che,
fermo
quanto
previsto
in
tema
di
reinserimento
delle
lavoratrici
elo
dei
lavoratori
assenti
per
congedi
parentali,
l'ese
rcizi
odei
diritti
previsti
dalla
normativa
in
materia
non
pregiudica
lo
sviluppo
professionale
degli
stessi.
RaccomandazioneLe
Parti
raccomandano
alle
Aziende
di
rafforzare
modalità
di
sviluppo
idonee
a
promuovere
le
pari
opportunità
di
ge
nere
in
tutta
l’organizzazione
aziendale,
anche
al
fine
di
diffondere
la
piena
ed
effettiva
partecipazione
femm
inile
con
particolare
riferimento
alle
posizioni
più
eleva
te.
Art.
105
Applicabil
it
à£
L.
223/1991
Resta
chiarita
l'applicabilità
della
legge-n:
L.
223/1991
a
tutto
ilpersonale
appartenente
alla
categoria
dei
quadri
direttivi
(dal
1°
al
4°
livello
retributivo).
FEDERCASSE
PARTE
SPECIALE
Aree
Professionali
ESL
Spon
sim
Wi
Hh
CAPITOLO
XVII
AREE
PROFESSIONALIArt.
106
Sistema
di
inquadramento
del
personale
Dal
1.12.2001
ilpersonale
destina
ta
rio
del
la
presente
Parte
Speciale
è
inquadrato
secondo
il
sistema
previsto
dalle
norme
che
seguono.
Tale
si
stema
si
articola
su
tre
aree
professionali
omogenee,
nel
cui
ambito
sono
individuati
livelli
retributivi,
corredati
da
corrispondenti
profili
professionali
esem
pli
fi
cati
vi.
Le
lavoratrici
e/o
li
lavoratori
come
sopra
inquadrati
vengono
inseriti
nelle
predette
aree
professionali
e
nei
relativi
livelli
retributivi,
in
applicazione
delle
declaratorie
e
dei
profili
professionali
esemplificativi
di
cui
agli
articoli
che
seguono,
con
salvaguard
ia,
comunque,
delle
posizioni
già
acquisite.
Le
declaratorie
definis
co
no
le
caratteristiche
ed
irequisiti
indispensabili
per
l'inqu
adramento
nell’area
professionale.
|profili
professionali
rappresentano
le
caratteristiche
essenziali
del
contenut
o
professionale
delle
fig
ure
in
essi
considerate
relativi
ai
singoli
livelli.
Ulteriori
nuovi
profili
pro
fessionali
conseguenti
a
nuove
attività
o
a
cambiamenti
di
org
ani
zzazione
possono
essere
indi
viduati,
tempo
per
tempo
anche
in
seguito
a
segnalazioni
delle
Federazioni
e
delle
stipulanti
Organizzazioni
sindacali
locali,
con
trattativa
da
avviare
su
richiesta
di
una
delle
Parti.
Le
intese
conse
guenti
vengon
o
inserite
nel
C.C.N.L.
AI
fine
di
garantire
il
mant
enimento
degli
attuali
livelli
di
flessibilità
nell'utilizzo
delle
risorse
attualmente
esistenti
nelle
strutture
organizzative
delle
Banche
di
Credito
Cooperativo/Casse
Rurali
ed
Artigiane,
an
che
in
relazione
alle
esigenze
rivenienti
dalle
loro
diverse
dimensioni,
in
direzione
della
fungibi
lità,
ed
anche
al
fine
di
consentire
alle
lavoratrici
e/o
ai
lavoratori
co
nos
cenze
quanto
più
complete
del
lavoro
ed
un
maggior
interscambio
nei
compit
i,
l'Azienda
può
at
tribuire
al
la
lavoratrice
e/o
al
lavoratore,
anche
in
via
promiscua,
tutte
le
attività
di
pertinenza
dell'area
professionale
di
appartenenza,
senza
che
ciò
comporti
riduzione
del
trattamento
economico.
Ove
alla
lavoratrice
e/o
al
lavorato
revengano
temporaneamente
affidate,
in
via
continuativa
e
prevalente,
attività
proprie
di
un
livel
lo
retributivo
superiore,
l'interessato
ha
diritto
per
il
periodo
di
utilizzo
in
tali
compiti
alla
corresponsione
della
rel
ativadifferenza
di
retribuzione.
Alla
lavoratrice
e/o
Aal
lavoratore
al
quale
vengano
stabilmente
affidate
attività
proprie
di
livelli
retributivi
diversi
nell'ambito
della
medesima
area
professionale
è
riconosciuto
l'inquadramento
nel
livello
corrispondente
all'attività
superiore,
sempre
che
quest'ultima
sia
svolta
—
laddo
ve
previsto
—
con
continuità
e
prevalenza,
secondo
i
criteri
di
cui
al
seguente
n
comma.
|
(
FEDERCASSE
TO
CA
121
Ai
fini
del
presente
eCapitolo
si
considera
convenzionalmente
ad
ibizione
“continuativa
e
prevalente”
—
laddove
prevista,
in
materia
di
inquadramento
del
personale,
dal
presente
contrat
to
nonché
ne
lle
corrispondenti
norme
degli
accordi
aziendali
—l'uti
lizzo,
nei
compiti
ivi
indicati,
per
almeno
3
ore
giornaliere
(anche
no
n
consecutive
nella
giornata)
e
per
un
periodo
di
almeno
10
giorni
mensili
(anche
non
consecutivi
nel
mese).
Disposizione
transitoria
Le
part
i,
in
sede
locale,
attiveranno
uno
specifico
confronto
in
materia
di
correlazione
fra
gli
inquadramenti
aziendalmente
in
atto
ed
iprofili
professionali
previsti
nella
pr
esente
pParte
sSpeciale,
e
quelli
ulteriori
eventualmente
definiti
dalle
Parti.
Art.
107
1?
Area
Professionale
Appartengono
a
questa
area
le
lavoratrici
e/o
ilavoratori
che
sono
stabilmente
incaricati
di
svolgere,
con
continuità
e
prevalenza,
attività
semplici,
per
l'esercizio
delle
quali
è
su
fficiente
un
limitato
periodo
di
pratica
operativa
e/o
conoscenze
di
tipo
elementare.
|profili
professionali
riconducibili,
in
via
esemplificativa,
nella
presente
area
sono
quelli
di:
personale
di
pulizia,;
personale
di
fatica
e
custodia,;
personale
di
guard
iania.
Art.
108
28
Area
Professionale
Appart
engono
a
questa
area
le
lavoratrici
e/o
ilavoratori
che
sono
stabilmente
incaricati
di
svolgere
—
con
applicazione
intellettuale
non
eccedente
la
semplice
dilig
enza
di
esecuzio
ne
—
in
via
continuativa
e
prevalente,
attività
esecutive
e
d'ordine,
anche
di
natura
amministrativa
e/o
tecnica,
tali
da
richiedere
specifiche
conoscenze
acquisite
tramite
un
adeguato
periodo
di
pratica
e/o
di
addestramento
professionale.
Di
seguito
sono
riportati
taluni
profili
professionali
esemnplificativi
relativi
ai
due
livelli
retributivi
nei
quali
si
articola
la
presente
area
profe
ssi
onale.
A)
1°
livello
retributivo
—
Profili
In
via
ese
mplificativa
rie
ntrano
fra
le
attività
riconducibili
al
presente
livello
retributivo
quelle
svolte
dagli:
-
addetti
ai
servizi
di
sportello
per
la
contazione,
l'ammazzettamento,
la
cernita
ed
il
trasporto
di
valori;
—
addettialservizio
di
apertura
e
chiusura
delle
cassette
di
sicurezza;
-
addettialle
sale
del
pubblico,
ai
collegamenti
interni
e
ai
servizi
di
anticamera,
nonché
ai
servizi
di
poptineria
rel
ativamente
agl
i
accessi
al
pubblico
e
durante
il
normale
or
ario
di
lavoro;
FEDERCASSE
/
7
v
Za
UG
REDITO
INCA
—
addetti
a
trascri
zioni
numeriche
ed
alla
compilazione
di
distinte
e
moduli,
fermo
quanto
previsto
al2°
livello
retributivo,
primo
alinea,
della
presente
area
professionale;
-
addetti
alla
semplice
imb
ustazione,
ad
affrancature
già
predeterminate,
a
timbrature
e
numerazio
ni,
al
recapit
o
di
pli
chi,
ovvero
a
compiti
equivalenti;
—
addetti
a
custodia
e
vigilanza;
—
addettiin
via
continuativa
e
prevalente:
=
alla
co
nduzione
di
au
toveicoli
o
motoveicoli;
=
a
compi
ti
che
comportino
maneggio
o
custodia
di
contanti
o
valori,
al
di
fuori
dei
casi
di
cui
al
2°
livello
retributivo
de
lla
presente
area
ed
al
1°
livello
retributivo
della
3°
area
professionale;
=
all’archi
vio,
all'economato,
alla
spedizione,
ai
microfilms,
con
responsabilità
proprie
dell’area
di
appartenenza;
«
alle
macchine
fotocopiatrici,
stampatrici,
duplicatrici,
bollatrici,
ai
telefax
ed
apparecchiature
similari,
al
di
fuori
dei
casi
di
cui
al
2°
livello
retrib
utivo
della
presente
area
professionale;
-
le
lavoratrici
e/o
i
lavoratori
che,
nell'ambito
delle
specialità
di
mestiere
esemplificativamente
indicate
di
seguito,
eseguono
in
via
continuativa
e
prevalente
—
anche
in
collaborazione
con
altri
appartenenti
al
presente
livello,
oppure
coadiuvando
appa
rte
nenti
al
2°
livello
della
presente
area
professionale
—
lavori
di
normale
difficoltà
di
esecuzione
per
l'allestimento,
la
conduzione,
l'aggiustaggio,
la
ripara
zione
e
la
manutenzione
di
macchine,
impianti
o
st
rutture
di
qualsiasi
tipo,
ovvero
per
l'individuazione
di
guasti
di
facile
riparazione.
In
via
esempli
ficativa
rientrano
tra
le
predette
attività
quelle
di:
elettricista;
falegname;;
meccanico;;
idraulico;;
fabbro;;
muratore;;
tipografo;;
legatore;;
verniciatore;;
lucidatore;;
macchinista;;
tappezziere;;
giardiniere
nonché
altre
attività
artigianali
dirette
alla
costruzione,
riparazione,
manutenzio
ne,
etc.
di
at
trezzi
e
beni
.
Presso
le
succursali
le
lavoratrici
e/o
ilavoratori
inquadrat
i
nella
2°
area
professionale,
1°
livello
retributivo
possono
essere
adibiti,
entro
illimite
del
normale
orario
di
lavoro,
al
servizio
di
pulizia
leggera
ove
non
esista
apposito
personale
per
questo
servizio.
B)
2°
livello
retributivo
—Profili
In
via
esemplificativa
rientrano
fra
le
attività
riconducibili
al
presente
livello
retributivo
quelle
svolte
dagli
addetti
in
via
con
tinuativa
e
prevalente:
—
alla
compilazione
di
documenti
contabili,
moduli,
distinte
o
a
riepilogazioni,
e
relative
spunte,
di
scritture
contabili
—
esclusi
ilavori
di
quadratura
—
sulla
base
di
elementi
comunque
già
prefissati
e/o
predisposti,
al
di
fuori
dei
casi
di
cui
al
4°
alinea
del
1°
livello
della
presente
area;
—
a
compiti
comportanti
l'aggiornamento
di
schedari
mediante
annotazioni,
trascrizioni
e
controllo
dei
dati;
—
allacassa,
per
coadiuvare
ilcassiere
nei
relativi
compiti,
salvo
ilcaso
in
cui
tale
adibizione
comporti,
in
via
esclusiva,
l'espletamento
delle
attività
di
cui
al
primo
alinea
del
1°
live
llo
della
presente
area;
—
alla
spedizione
per
lo
svolgimento
dei
seguenti
compiti:
abbinamento
di
assegni
o
documenti
alle
lettere
accompagnatorie
quando
pervengano
alla
spedizione
separatamente
e
non
siano
fra
loro
collegabili
mediante
contrassegno;
amministfazione
FEDE
SSE
dei
valori
bollati
(ivi
compresa
la
gestione
delle
macchine
affrancatrici);
determinazione
del
porto
dei
plichi;
all'archivio
con
compiti
di
selezione
e
cata
logazione
e
conservazione
di
pratiche
e/o
documenti;alleconomato
e/o
ai
mag
azzini
con
compiti
di
tenuta
dei
documenti
di
carico
e/o
scarico
di
stampati,
cancelleria,
valori
bollati,
microfiches
e
dischi
ottici
e/o
materiale
vario
d’economato,
delle
relative
registrazioni,
della
compilazione
diordinati
vi
e/o
richieste;
ad
apparecchiature
utilizzate
nell'ambito
dei
sistemi
c.d.
in
‘tempo
reale”
o
ad
altre
apparecchiature
con
compiti
comportanti
la
registrazione
o
impostazione
di
dat
icomunque
gi
à
prefissati
e/o
predisposti,
la
semplice
trasmissione
di
dati
a
di
stan
za,
ovvero
la
semplice
lettura
ed
eventuale
trascrizione
di
dati
in
diverso
linguaggio
grafico;
alle
stazioni
terminali
dei
ponti
radio
co
n
compiti
di
centralinista;
ai
ce
nt
ral
ini
telefonici
in
qual
ità
di
operatore;
alle
telescriventi
con
compiti
comportanti
la
semplice
trasmissione
di
messaggi;
ai
microfilms
con
incarichi
che
richiedano
speciali
cognizioni
tecniche
professionalme
nte
acquisite
e
che
svolgano
attività
proprie
del
pre
sente
livello;
a
compiti
di
infermiere;
ai
compiti
inerenti
al
servizio
della
stanza
di
comp
ens
azione,
ivi
compreso
il
lavoro
di
preparazione
dei
recapiti
(con
esclusione
di
coloro
che
sono
soltanto
incaricati
della
presenta
zione
e
del
ritiro
dei
recapiti
stessi);
ilavoratori
che,
in
aggiunta
alle
competenze
di
cui
all'ultimo
alinea
del
1°
livello
della
presente
area,
in
quanto
muniti
di
preparazione
conseguita
in
apposita
scuola
riconosciuta
di
addestramento
professionale,
ovvero
in
ragione
di
una
corrispondente
esperienza
pratica
di
lavoro,
ese
guano
in
via
autonoma,
nell'ambito
delle
specialità
di
mestiere
ivi
esemplificativamente
indicate,
anche
lavori
di
particolare
qualifi
cazione
professionale,
quali,
ad
esempio,
installazione,
complesse
manutenzioni
o
complesse
riparazioni
di
centrali
telefoniche
ed
elettriche,
di
gruppi
frigoriferi,
di
apparecchiature
di
regolazione
automatica,
di
impianti
ed
apparecchiature
interne
di
sicurezza.
Art.
109
3?
Area
Professionale
Appartengono
a
questa
area
le
lavoratrici
e/o
ilavoratori
che
sono
stabilmente
incaricati
di
svolgere,
in
via
co
ntinuativa
e
prevalente,
attività
caratterizzate
da
contributi
professionali
operativi
e/o
specialistici
anche
di
natura
tecnica
e/o
commerciale
e/o
amministrativa
che
richiedono
applicazione
intellettuale
eccedente
la
semplice
diligenza
di
esecuzione.
Le
relative
decisioni,
nell'ambito
di
una
delimitata
autonomia
funzionale,
sono
di
norma
circoscritte
da
direttive
superiori,
presc
rizioni
normative,
modalità
e/o
procedure
definite
dall'azienda,
ma
possono
anche
concorrere
a
supportare
iprocessi
dec
isionali
superiori.
Nell'ambito
della
predetta
decla
ratoria
generale:
nel
1°
livello
retributivo
sono
inquadrati
le
lavoratrici
e/o
ilavoratori
stabilmente
incaricati
di
svolgere,
in
via
continuativa
e
prevalente,
attività
caratt
erizzate
generalmente
da
procedure
globalmente
standardizzate,
con
input
prevalentemente
predefiniti,
tali
da
richiedere
la
risoluzione
di
problemi
che
presentano
ridotte
variabili
e
da
limitati
com
piti
di
coordinamento
e/o
co
ntrollo
di
altre
lavoratrici
e/o
altri
lavoratori;
A
FED
ASSE
-
nei
livelli
retributivi
superiori
al
primo
sono
inquadrati
le
lavoratrici
e/o
i
lavoratori
stabilmente
incaricati
di
svolgere,
in
via
continuativa
e
prevalente,
attività
caratterizzate
generalmente
dall
a
combina
zione
di
più
risorse
tecniche/economiche
e
uma
ne,
orientate
al
raggiungimento
dei
risultati
aziendali
nell'ambito
di
auton
omie
delimitate,
ivi
compresa
la
responsabilità
nel
coordinamento
e/o
contr
ollo
di
altre
lavoratrici
elo
altri
lavoratori
appartenenti
alla
presente
area,
nell'ambito
di
unità
operative
o
nuclei
di
lavoro
(uffici;
sezioni;;
servizi;;
reparti;;
sedi;
filiali;
succursali;;
agenzie;;
sportelli
comunque
denominati)
di
ridotte
dimensioni.
Di
seguito
sono
riportati
talu
ni
profi
li
pro
fessionali
esemplificativi.
A)
1°
livell
oretributivo
—
Profili
—
cassierie
ad
detti
agli
sportelli,
compresi
coloro
che
effettuino
esborsi
e/o
introiti
di
valori;
—
addettiall'incasso
degli
effetti,
de
lle
bo
llette
e
similari;
-
addetti
a
compiti
comportanti
l'autonoma
det
erminazione
o
scelta
di
dati
variabili
(ad
esempio::
commissioni;;
spese;;
valute;;
cambi,
controvalori)
da
utilizzare
per
la
compilazione
di
documenti
o
lettere
di
natura
contabile,
moduli
e
distinte;
-
addetti
ai
“terminali”
nell'ambito
dei
sistemi
c.d.
in
“tempo
reale"
—
e,
cioè,
ad
apparecchiature
operanti
in
collegamento
diretto
con
l'elaboratore
centrale
—
in
quanto
svolgano
compiti
che
richiedano
l'autonoma
determinazione
o
scelta
di
elementi
variabili
non
prefissati
o
predisposti
e
che
comportino
controlli
e
valutazioni
di
merito
sulle
risposte
ai
singoli
messaggi
scambiati
con
l'elaboratore
cent
rale;
—
ope
ratori
adde
tti
a
sistemi
di
elaborazione
elettronica
di
dati
o
a
mezzi
periferici
che
interagiscono
con
ilsistema
informativo
principale;
—
addetti
ad
attività
proprie
dell’area
che
ri
chiedano
adeguata
conoscenza
di
una
lingua
straniera
;
-—
lavoratrici
e/o
lavoratori
addetti
all'esecuzione
degli
adempimenti
normativi
e
statutari
relativi
ai
soci.
B)
2°
livello
retributivo
—
Profili
-
Lavoratrici
e/o
lavoratori
che,
oltre
a
curare
tutte
le
attività
amministrative
e
contabili
di
sportello
o
funzionali
allo
stesso,
gestiscono
iflussi
di
denaro
con
gli
altri
cassieri
della
propria
unità
organizzativa
e
con
ilcaveau;
gestiscono
la
liquidità
contante,
assegni,
effetti
e
valori
in
bianco;
a
fine
giorna
ta,
curano
il
ritiro
delle
giacenze
delle
casse
per
l'immissione
nel
cave
au
ed
il
ritiro
della
documentazione
delle
casse,
stilando
la
nota
riepilogativa;
—
Lavoratrici
e/o
lavoratori
che
prestano
attività
di
assistenza
e
consulenza
in
materia
di
strumenti
finanziari
e
di
investimenti
in
strumenti
finanziari,
assicurando
la
corretta
e
piena
applicazione
della
normativa
in
materia,
sia
nella
fase
informativa,
che
nella
successiva
eventuale
fase
di
perfezionament
o
di
raccolta
ordini
e
di
negoziazione;
-
Lavoratrici
e/o
lavoratori
che
provvedono
alla
raccolta
ed
all'istruttoria
delle
richieste
di
fido,
ivi
compresa
l'acquisizione
della
documentazione
di
pertinenza,
verificano
la
documentazione
del
cliente;
a
conclusione
dell'istruttoria,
redigono
un
rapporto
e
provvedono
alla
presentazione
della
pratica
alla
funzione
gerarchicamente
competente.
Seguono
l'acquisizione
delle
garanzie,
curano
la
calendarizzazione
di
tutte
le
scadenze
e
la
relativa
comunicazione
alla
funzione
gerarchicamente
competente;
—
Lavoratrici
e/o
lavoratori
che,
eventualmente
anche
in
associazione
a
compiti
operativi
di
cassa,
prestano
attività
di
prima
assistenza
e
consulenza
su
prodo
tti
e
servizi
offerti
dalla
banca,
secondo
modalità
che,
in
coerenza
con
le
esigenze
della
clientela,
ne
FEDERCASSE
possano
orientare
le
scelte,
predisponendo
le
operazioni
propedeutiche
al
suc
cess
ivo
perfezionamento
dei
ra
pporti.;
—
Lfavorat
rici
e/o
lavoratori
che
curano
la
comunicazione
e
la
relazione
con
isoci,
nonché
l'ideazione
e
la
programmazione
di
att
ività
di
formazione,
promozione
e
diffusione
della
cultura
dell
a
mutualità
bancaria
a
vantaggio
dei
soci,
del
personale,
del
territorio
di
riferimento
e
che
supportano
le
attività
de
lla
revisione
cooperativa;
-
Llavo
ratrici
e/o
lavoratori
che
gestiscono
le
azioni
di
sostenibilità
ambientale,
sociale
ed
energetica
dell'Azienda,
che
si
occupano
di
organizzare
etenere
direttamente
incontri
con
imprese
e
famiglie
socie
e
clienti,
anche
predisponendo
la
relativa
documentazione
ed
effettuando
formazione
specialistica
con
riguardo
alla
conversione
energetica
e
all'adattamento
agli
effetti
del
cambi
ame
nto
cli
matico
e,
quindi,
diffondendo
la
cultura
e
le
regole
della
fin
an
za
sostenibile
anc
he
afavore
delle
imprese
dei
territori
nei
quali
l'Azienda
opera;
—
Llavoratrici
e/o
lavoratori
che
provvedono
all'istruttoria
della
gestione
dei
Crediti
Problematici
(NPL),
ivi
compresa
l'acquisizione
della
documentaz
ione
di
pertine
nza
,
verificano
la
documentazione
del
clien
te
;
a
conclusione
dell'istruttoria,
redigono
un
rapporto
e
provvedono
alla
presentazione
della
pratica
alla
funz
io
ne
gerarchicamente
competente.
Curano
la
calendari
zzazione
di
tutte
le
eventuali
scadenze
e
la
relativa
comunicazione
alla
funzione
gerarchicamente
competente;
-
Llavoratrici
e/o
lavoratori
addetti
all'attività
di
gestione
digruppi
di
clientela
famiglie
con
il
compito
di
pro
mu
overe
lo
sviluppo
commerciale,
proponendo,
attraverso
la
consulenza,
le
forme
più
adeguate
d'investimento.
Entro
i24
mesi
dalla
assegnazione
stabile
ed
esclusiva
di
clientela
ad
elevata
complessità,
a
detti
lavoratrici
e/o
lavorator
i
viene
riconosciuto
l'inquadramento
al
terzo
livello
retributivo
della
terza
area
professionale;
-
Llavoratrici
e/o
lavoratori
addetti
all'attività
di
gestione
di
gruppi
di
clientela
imprese
con
il
compito
di
promuovere
lo
sviluppo
commerciale,
proponendo,
attraverso
la
consulenza,
le
forme
più
adeguate
di
supporto
agli
investimenti
aziendali
e
alle
attività
d'im
presa.
Entro
i24
mesi
dalla
assegnazione
stabile
ed
esclusiva
di
clientela
ad
elevata
complessit
à,
a
detti
lavoratrici
e/o
lavoratori
viene
riconosciuto
l'inquadramento
al
terz
o
livello
retributivo
della
terza
area
professionale.
C)
3°
livello
retributivo
—
Profili
-
LJavoratrici
e/o
lavoratori
che,
oltre
a
fornire
dettagliate
consulenze
su
tutti
iprodotti
e
servizi
off
ert
i
dalla
banca,
assistono
la
clientela
e
promuovono
lo
sviluppo
commerciale
della
stessa;
propongono
e
seguono
un
programma
per
l'acquisizione
e
lo
sviluppo
commerciale
di
nuova
clientel
a.
Entro
24
mesi
dalla
assegnazione
stabile
ed
esclusiva
di
clientela
ad
elevata
complessità,
a
detti
lavoratrici
e/o
lavoratori
viene
riconosciuto
l'inquadramento
al
quarto
livello
retributivo
della
terza
area
professionale.
D)
4°
livello
retributivo
—
Profili
-—
preposti
dall'azienda
ad
una
struttura
operativa
autonoma
(ufficio,
servizio
o
altre
denominazioni
equivalenti
alle
anzidette)
cui
siano
stabilmente
addetti
almeno
otto
elementi
oltre
iltitolare;
-
lavoratrici
e/o
lavoratori
che
vengano
stabilmente
incaricati
dall'azienda
di
coadiuvare
in
via
autonoma,
con
compiti
qualificati
di
particolare
responsabilità,
un
quadro
direttivo
o
dirigente
e
a
questi
rispondano
direttamente
del
proprio
lavoro
nonché
di
quello
dialmeno
altri
nove
elementi
da
loro
stessi
coordinati.
;
q
\
renrgehsse
}
\
I
vv
7
2
CISL
FI
IL
UGE
REDITO
ILCA
EE
di
126
Ai
fini
del
presente
articolo
va
computato
il
per
sonale
appartenente
alla
prese
nte
area
professionale
e
al
2°
livello
retributivo
(esclu
so
l'ultimo
alinea)
della
2°
area
professionale.
Relativame
nte
al
computo
delle
lavoratrici
e/o
dei
lavorator
i
a
tem
po
parziale
si
applica
la
disciplina
di
legge
inmateria.
In
coerenza
con
i
profili
professionali
già
individuati
dal
C.C.N.L.
6-64
per
la
3°
area
prof
essionale,
la
contrattazione
collettiva
di
secondo
livello
potr
à
individuare
ulteriori
profili
professionali
esemplificativi
della
3“
area
professionale.
Ai
fini
del
riconoscimento
di
inquadramenti
superiori
connessi
ad
un
decorso
temporale,
previsto
da
taluni
profili
profession
ali
esempl
ific
ativi,
si
terrà
conto
del
tempo
di
effettiva
adibizione
alla
mansione
trascorso
successivamente
al
1°
gennaio
2023.
Art.
110
Preposti
a
succursale:
inquadramento
minimo
Per
quan
to
riguarda
ipreposti
a
succursali
con
orari
special
i,
e/o
ad
operatività
ridotta
e
comunque
con
un
organico
complessivo
pari
o
inferiore
a
4
addetti
compreso
il
preposto,
si
applica
-
fatte
salve
diverse
determinazioni
in
sede
locale
in
considerazione
di
situazioni
particolari
-la
tabella
che
segue:
n.
addetti
Inquadramento
del
complessivo
|
preposto
succursali
1
37A
—
2°
liv
2
32A
—
3°
liv
3-4
3°A
—
4°
liv
Art.
111
Assegnazione
a
mansioni
superiori
Nel
caso
di
assegnazione
a
mansioni
superiori,
la
lavoratrice
e/o
il
lavoratore
ha
diritto
al
relativo
trattamento
e,
qualora
l'assegnazione
non
abbia
avuto
luogo
per
sostituzione
di
altra
lavoratri
ce
e/o
altro
lavoratore
assente
con
diritto
alla
conservazione
del
po
sto,
acquisisce
l'inquadramento
corrispondente
dopo
quattro
mesi
(se
trattasi
di
mansioni
del
1°
e
del
2°
livello
retributivo
della
categoria
dei
Qquadri
Ddirettivi)
o
tre
mesi
(se
trattasi
di
mansioni
della
2°
o
della
32
area
professionale)
di
svolgimento
di
dette
mans
ioni
in
via
continuativa.
Nel
caso
di
assegnazione
a
mansioni
superiori
di
cassiere,
la
lavoratrice
e/o
il
lavoratore
acquisisce
la
qualifica
corrispondente
dopo
tre
mesi
di
svolgimento
di
dette
mansioni
anche
in
via
non
continuativa
nell'ambito
di
un
periodo
di
sei
mesi.
La
unità
di
tempo
di
lavoro
minima
perché
siano
dovute
differenze
retributive
per
svolgimento
di
mansioni
superiori
,
nell'ambito
dei
sistemi
di
inquadramento
previsti
nella
presente
pParte
sSpeci
ale,
è
quella
giornaliera.
FED
ASSE
L
UG
ro
CA
lame!
127
CAPITOLO
XVIII
TRATTAMENTO
ECONOMI
CO
Art.
112
Tratt
amen
to
economico
Fermo
quanto
previs
to
al
Cap-itolo
VI
del
presente
contratto,
con
decorrenza
1.1.2001,
le
tabelle
retributive
nazionali
per
il
personale
appartenente
alle
aree
professionali
sono
cosi
strutturate:—
stipendio
(in
sostituzione
di:
paga
base,
scala
mobile,
EDR
(fino
al
31
.12.2018),
assegno
di
carica,
l'equivalente
di
1/13
della
14°
mensilità
e
quot
a
parte
del
premio
di
rendimento);
—
scatti
di
anz
ianità;
-
importo
ex
ristrutturazione
tabellare,
per
ciascuno
scatto
di
anzianità;
-
indennità
var
ie
(ad
esempio:
indennità
di
rischio;;
sotterraneoz;
etc.)
ove
spettino.
Art.
113
Scatti
di
anzianità
Con
decorrenza
1.4.2001,
gli
scatti
di
anzianità
vengono
riconosciuti
con
cadenza
triennale
(30
mesi
per
quello
in
corso
di
maturazione);
4
anni
per
il
1°
scatto
in
tutti
icasi
di
assunzione.
Per
ilpersonale
inquadrato
nelle
tre
aree
pro
fessi
on
ali,
di
cui
alla
presente
pParte
sSpeciale,
gli
scatti
di
anzianità
spettano
nel
numero
massimo
di
8.
Sono
fatti
salvi
gli
scatti
già
maturati
antecedentement
e
al
31.3.2001.
Fermo
restando
quanto
previsto
al
prim
o
comma
del
presente
articolo,
al
personale
in
servizio
alla
data
del
31.12.1997,
gli
scatti
di
anzianità
competono
nel
numero
massimo
di
12
più
un
ulteriore
aumento
periodico
secondo
la
tabella
Allegato
A.
Art.
114
Retribuzione
giornaliera
ed
oraria
Ai
fini
dell’applicazione
del
pre
sente
contratto,
la
retribuzione
giornaliera
e
quella
oraria
per
le
lavoratrici
e/o
ilavoratori
delle
aree
professionali
vanno
dete
rmi
nate
come
segue:
A)
calcolando
il90,66%
di
un
dodicesimo
dell'ammontare
annuo
delle
seguenti
competenze:
-
stipendio,
EDR
(fino
al
31.12.2018),
scatto
di
anzianità,
importo
ex
ristrutturazione
per
ogni
scatto
di
anzianità,
assegno
ex
differenza
valore
scatto,
assegno
ex
differenza
tabelle,
indennità
per
personale
preposto
a
su
ccursale
ed
eventuale
beneficio
economico
attribuit
o
a
norma
dell'art.
115;
B)
dividendo
ilrisultato
per
divisori
ottenuti:
FED
ASSE
I
FI
ISL
UG
ITO
—
perlaret
ribuzione
giornali
era,
in
ipotesi
di
orario
di
la
voro
settimanale
distribuito
su
5
o
6
giorni
,
moltiplicando
igiorni
di
lavoro
settimanale
per
52
e
dividendo
il
prodotto
per
12,
con
arrotondam
ento
a
0,5
per
difetto;
—
perla
retribuzione
oraria,
moltiplic
and
o
l'orario
di
lavoro
settimanale
per
52
e
dividendo
il
prodotto
per
12,
con
arrotondamento
a
5
per
difett
o.
Art.
115
Automati
smi
In
via
generale,
con
de
correnza
1.4.2001
per
il
personale
inquadrato
nelle
tre
aree
professionali
di
cui
alla
presente
pParte
sSpeciale
,
nel
corso
del
rapporto
di
lavoro
e
compatibi
lmente
con
la
durata
dello
stes
so,
la
disciplina
è
la
seguente:
A)
al
personale
in
servizio
alla
data
del
31.3.2001
in
luogo
dell'avanzamento
automatico
di
carriera
in
corso
di
maturazione
viene
riconosciuto
il
corrispo
ndente
passaggio
di
livello
retributivo.
Nel
caso
in
cui
si
dovesse
determinare
passaggio
ad
area
professionale
superiore,
verrà
riconosciuto
un
assegno
mensile
di
equivalente
importo;
al
personale
che
ha
in
corso
di
maturazione
ilprimo
avanzamento
automatico
di
carriera,
in
sostituzione
del
secondo
verrà
a
suo
tempo
riconosciuto
un
assegno
mensile
equivalente
alla
differenza
retributiva;
B)
al
personale
assunto
successivamente
al
31.3.2001
viene
riconosciuto
un
unico
assegno
mensile
di
importo
equivalente
al
primo
dei
due
“automatismi”
previsti
nella
precedente
lettera
A).
In
particolare,
per
ilperso
nal
e
inquadrato,
all'atto
dell'assunzione,
nella
3?
area
professionale,
1°
livello
retributivo
(ovvero,
già
impiegato
di
1?
categoria),
nel
corso
del
rapporto
di
lavoro
e
compatibilmente
con
la
durata
de
llo
stesso:
A)
ove
già
in
servizio
alla
data
del
31.
3.2001,
vengono
riconosciuti
due
passaggi
di
livello
retributivo;
B)
ove
assunto
successivame
nt
e
alla
data
del
31.3.2001,
verrà
riconosciuto
un
unico
assegno
mensile
di
importo
equivalente
al
primo
dei
due
“autom
atismi”
previsti
al
comma
1,
lettera
A)
del
presente
articolo.
Per
il
personal
e
inquadrato,
all'atto
dell'assunzione,
nella
2%
area
professionale,
2°
livello
retributivo
(ovvero,
già
impiegato
di
2?
categoria),
nel
corso
del
rapporto
di
lavoro
e
compatibilmente
con
la
durata
dello
stesso:
A)
ove
già
in
servizio
alla
data
del
31.3.2001,
viene
rico
nosciuto
il
diritto
ad
un
assegno
mensile
(di
importo
equivalente
al
passaggio
all'area
professionale
superiore)
e
ad
un
successivo
passag
gio
di
livello
retributivo;
B)
ove
as
sunto
successivamente
alla
data
del
31.3.2001,
verrà
riconosciuto
un
unico
assegno
mensile
equivalente
alla
di
fferenza
retributiva
relativa
al
passaggio
all'area
profe
ssionale
superiore.
Per
il
personale
inquadrato,
all'atto
dell'assunzione,
nella
2°
area
professionale,
1°
livello
retributivo
(ovvero,
già
impiegato
di
3°
categoria),
nel
corso
del
rapporto
di
lavoro
e
compatibilmente
con
la
durata
dello
stesso:FEDE
SSE
UG
DITO
CA
129
A)
ove
gia
in
servizio
alla
data
del
31.3.2001,
resta
fermo
il
diritto
a
due
assegni
mensili
(di
cui
ilprimo
equivalente
alla
differenza
retributiva
relativa
al
passaggio
al
livello
retributivo
superiore
ed
ilseco
ndo
di
Eeuro
28,27)
nel
corso
del
rapporto
di
lavoro;
B)
ove
assunto
successivamente
alla
data
del
31.3.2001,
verrà
riconosciuto
un
unico
assegno
mensile
(Eeuro
28,27)
nel
corso
del
rappo
rto
di
lavoro.
Infine,
per
ilpersonale
inquadrato,
all'atto
dell'assu
nzione,
nella
1°
area
professionale,
livello
retributivo
unico
(ovvero,
già
ausiliare),
nel
corso
del
rapporto
di
lavoro
e
compatibilmente
con
la
durata
dello
stesso:
A)
ove
già
in
servizio
alla
data
del
31.3.2001,
resta
ferm
o
il
diritto
a
due
assegni
mensili
(ciascuno
di
Eeuro
18,24);
B)
ove
assunto
succ
essi
vam
ent
e
alla
data
del
31.3.2001,
verrà
riconosciuto
un
unico
assegno
mensile
(Ee
ur
o
18,24).
Gli
avanzamenti
e
benefici
economici
previsti
nel
presente
articolo
vanno
att
ribuiti
automaticamente,
ciascuno
dopo
sette
anni,
se
nel
frattempo
la
lavoratrice
e/o
illavoratore
non
abbia
altrimenti
acquisito,
rispettivamente,
livelli
retributivi
superiori
ovv
er
o
mi
gliora
men
to
economico
personale,
corrispondenti
o
maggio
ri
rispetto
a
quanto
garantito
nei
precedenti
commi
del
presente
articolo,
o
non
sia
passato
nelle
categorie
superiori
dei
Qquadri
Bdirettivi
ovvero
de
iBdirigenti.
AL
/
FEDERCASSE
ABI
UV
ILCA
130
EG
CAPITOLO
XIX
SVILUPPO
PROFE
SSIONALE
Art.
116
Sviluppo
professionale
Per
le
lavoratrici
e/o
ilavoratori
appartenenti
alle
aree
professionali
lo
sviluppo
professionale
viene
perseguito
in
prima
istanza
tramite
formazione
di
base
(conoscenze
generali
relative
al
funzionamento
dell'azienda,
ai
pr
odotti
e
servizi,
alle
procedure
produttive
e
distributive;
sviluppo
di
capacità
di
relazioni
commerciali
con
la
clientela)
evitando
ogni
discriminazione
diretta
o
indiretta
che
possa
incidere
sulle
progressioni
di
carriera,
secondo
il
principio
delle
pari
opportunità
ed
in
coerenza
con
le
scelte
strategiche,
le
esigenze
organizzative
e
produttive
delle
imprese
stesse,
tenendo
anche
conto
dell'
evoluzione
delle
tecnologie,
soprattutto
informatiche,
e
dei
bisogni
formativi
del
personale.
A
ta
le
fase
ne
seguirà
una
più
avanzata
opportunamente
integrata
con
esperienze
pratiche
di
lavoro
e
mobil
ità
su
diverse
posizioni
di
lavo
ro
finalizzata
ad
accrescere
nella
lavoratrice
nel
lavoratore
le
competenze
(specialistich
e
e/o
commerciali
e/o
di
coordinament
o
gerarchico).
Particolar
e
attenz
ione
sarà
dedicata
alla
modulazione
di
progetti
di
sviluppo
professionale
per
iprofili
più
elevati
degli
appartenenti
alla
3°
area
professionale,
1°
livello
retributivo,
ed
alla
3°
area
professionale,
dal
2°
al
4°
livello
retributivo,
allo
scopo
di
favorire
la
possibilità
di
accesso
a
ruoli
di
maggior
rilievo
anche
facenti
parte
della
categoria
dei
quadri
direttivi.
Le
Parti
si
danno
atto
che,
fermo
quanto
previsto
in
te
ma
di
reinserimento
nella
lavoratrice
dei
lavoratori
assenti
per
congedi
parentali,
l'esercizio
dei
diritt
i
previ
sti
dalla
normativ
a
in
materia
non
pregiudica
lo
sviluppo
professionale
degli
stessi.
RaccomandazioneLe
Parti
raccoma
nd
ano
alle
Aziende
di
rafforzare
modalità
di
sviluppo
idonee
a
promuovere
le
pari
opportunità
di
genere
in
tutta
l’
organizzazione
aziendale,
anche
al
fine
di
diffondere
la
piena
ed
effettiva
partecipazione
femminile
con
particolare
riferimento
alle
posizioni
più
elevate.
Art.
117
Rotazioni
del
persona
le
Viene
riconosciuta
la
opportunità
di
av
vicendamenti
del
personale
in
mansioni
equivalenti.
AI
fine
di
favorire
detti
avvicendamenti,
le
Aziende
desti
natarie
promuoveranno,
sentiti
le
lavoratrici
e/o
ilavoratori,
programmi
di
rotazione
del
personale,
secondo
criteri
or
dinati
dagli
accordi
integrativi.
FEDE
SSE
FI
L
UGL
CREDITO
ILCA
131
Le
Federazioni
locali
e
gli
Organismi
destinatari
di
Contratti
Integrativi
Aziendali
esamineranno
i
citati
programmi
ri
spettivamente
con
le
Organizzazioni
sindacali
locali
e
con
le
rRappresentanze
sSindacali
aAziendali,
con
l'impegno
di
operare
insieme
per
rim
uovere
eventuali
difficoltà.
FEDER@ASSE
CAPITOLO
XX
ORARIO
DI
LAVORO
Art.
118
Orario
settimanale
La
disciplina
dell’orario
settimanale
è
la
seguente.
Per
ilpersonale
inquadrato
nell
etre
aree
professionali,
di
cui
alla
presente
pParte
sSpeciale,
l'orario
di
lavoro
settimanale
(di
norma
dal
lu
ne
dì
al
venerdì)
è
fissato
in
37
ore
e
30
minuti.
Per
il
personale
di
custodia
addetto
alla
guardiania
diurna
e
per
i
guardiani
notturni
l'orario
settimanale
è
fissato
in
40
ore.
La
lavoratrice
e/o
Hillavoratore
all’ini
zio
di
ogni
anno
e
per
l’anno
stesso,
può
optare
per:
-
fruire
di
una
riduzione
dell'orario
settimanale
di
30
minuti,
da
utilizzare
in
un
giorno
del
la
settimana
ovvero,
in
ragione
di
15
minuti,
in
due
giornate;
—
continuare
adosservare
l'orario
settimanale
di
cui
al
2°
co
mma
(ovvero,
al
3°
comma
per
ilpers
onale
ivi
ind
icato),
riversan
do
nella
bBanca
delle
eOre
di
cui
all’art.
127,
la
relativa
differenza
(23
ore
annuali).
Nei
casi
in
cui
l'orario
giornalie
ro
termini
oltre
le
ore
18:15
ed
entro
le
19:;15,
alle
lavoratrici
elo
ai
lavoratori
compete
l'indennità
giornaliera
di
euro
3,49
per
ciascun
giorno
in
cui
effettuano
tale
orario.
Nei
casi
in
cu
i
l'orario
giornaliero
termini
oltre
le
ore
19:15,
alle
lavoratrici
e/o
ai
lavoratori
compete
la
riduzione
di
1ora
dell'orario
settimanale,
oltre
all'indennità
di
turno
di
euro
4,08
per
ciascun
giorno
in
cui
effettuano
tale
orario.
L'orario
settimanale
di
lavoro
è
fissato
in
36
ore
nei
casi
di
artico
lazione:
—
su4(4giorniper9ore)o
su
6
(6
giorni
per
6
ore)
giorni;
—
dallunedì
pomeriggio
al
sabato
mattina;
—
comprendente
la
domenica;
—
intumi.
Sono
escluse
ulteriori
riduzioni
di
orario
e
specifiche
indennità.
Per
ilpersonale
inquadrato
nelle
aree
professionali
vanno
dedotte
annualmente
dall'orario
di
cui
al
presente
articolo,
10
ore
individuali
da
utilizzarsi
inderogabilmente,
previo
preavviso,
di
massima
almeno
un
giorno
prima,
alla
competente
Direzione
,
nell'arco
dell’anno
medes
imo
sotto
forma
di
permesso
retribuito
anche
frazionabile,
nel
limite
minimo
di
1
ora.
L'utilizzazione
delle
ore
di
cui
al
comma
precedente
non
può
avvenire
contemporaneamente
da
parte
di
più
di
1
lavoratrice
o
lavoratore
nelle
Aziende
fino
a
15
dipendenti
e
del
15%
del
personale
in
forza
nelle
Aziende
con
più
di
15
dipendenti.
FEDERCASSE
133.
L'orario
di
lavoro
di
cu
i
al
secondo
comma,
a
decorrere
dal
1°
luglio
2025,
è
fissato
in
37
ore.
Art.
119
Orario
giornaliero
L'Azienda
ha
facoltà
di
fissare
l'orario
giornaliero
di
lavoro
in
cias
cuna
unità
operativa
o
produttiva,
anc
he
per
gr
uppi
omogenei
di
lavoratrici
e/o
lavoratori,
secondo
iseguenti
nastri
orari:-
un
nastro
orario
standard
compreso
fra
le
ore
8::00
e
le
ore
17::15
per
tutti
le
lavoratrici
elo
ilavoratori;
—
un
nastro
orario
extra
standard
compreso
fra
le
or
e
7::00
e
le
ore
19:15,
per
una
quota
non
superiore
al
20
22%,
con
un
minimo
di-Z
10
addetti,
di
tutto
ilpersonale
dipendente
dall'Azienda;
-
articolazione
dell'orario
anche
oltre
ipredetti
nastri
entro
illimite
del
2
4
%,
con
un
minimo
di
2
5
addetti,
di
tutto
il
personale
dipendente
dal
la
Azienda,
per
attività
per
le
quali
sussistano
effettive
esigenze
oper
ative,
con
intese
con
gli
eOrganismi
sindacali
aziendali
che
non
comportino
oneri
aggiuntivi
a
car
ico
delle
Azi
ende.
Per
le
attività
che
richiedono
specifiche
regolamentazioni
di
cui
all'art.
3—
sia
che
le
medesime
vengano
espletate
direttamente
o
tramite
enti
autonomi
—
il
nastro
orario
standard
è
compreso
fra
le
ore
8::00
e
le
ore
17::45
e
quello
extra
standard
è
compreso
fra
le
ore
7::00
e
le
19:30.
Relativamente
alle
attività
di
intermediazione
mobiliare,
leasing,
factoring
e
credito
al
consumo,
ilpredetto
or
ario
extra
standard
può
applicarsi
ad
una
quota
non
superiore
al
30%
di
tutto
il
personale
dipe
ndente
dall'Azienda,
ovvero
del
personale
addetto
alle
medesime
attività,
qualora
le
stesse
siano
espletate
direttamente
dalle
banche,
fermi
restando
in
quest'
ultimo
caso
i
limiti
generali.
Per
gli
addetti
ai
centri
servizi
il
nastro
orario
extra
standard
può
ess
ere
adottato
per
un
massimo
del
50%
del
personale
medesimo;
detta
percentuale
assorbe
quella
del
20%
pr
evist
a
dal
1°
comma,
2°
alinea,
del
presente
articolo.
Dai
nastri
orari
e
dall
e
percentuali
di
cui
alla
presente
norma
restano,
inoltre,
escluse
le
succursali
con
orari
speciali
di
cui
all'art.
122,
punti
da
2
a
6-7,
ed
i
relativi
addetti,
nonché
coloro
che
espletano
le
attività
in
turno
di
cui
all'art.
121.
Resta
fermo
che
dall’applicazione
del
complesso
delle
predette
percentuali
(esclusa
quella
del
2
4%
di
cui
al
1°
comma,
terzo
alinea)
e
diquella
prevista
per
l'orario
multiperiodale
non
può
risultare
“in
flessibilità”
più
del
20
48%
del
personal
e
dipendente
dall'Azienda,
fermo
restando
inumeri
minimi
di
addetti
sopra
indicati.
Nell'ambito
del
complessivo
piano
annuale
di
gestione
degli
orari
di
cui
all'art.
25,
vanno
accolte
eventuali
richieste
di
orario
di
lavoro
flessibile
(laddove
le
condizioni
tecniche
ed
organizzative
lo
consentano),
nel
limite
di
30
minu
ti,
con
priorità
per
il
personale
interessato
da
gravi
e
continuativi
disagi
di
carattere
obiettivo
dovuti
a
pendolarismo,
menomazioni
fisiche
e/o
a
necessità
familiari
determinate
da
portatori
di
handicap
e/o
persone
con
disabilità.
FED
ASSE
Art.
120
Ad
ibizione
a
videoterminali
Con
riferimento
alle
disposizioni
del
D.
Lgs.
81/2008
e
successive
modifiche
e
integra
zioni,
per
ad
detto
ai
videoterminali
deve
intendersi
la
lavoratr
ice
elo
illavo
ratore
cui
sia
affidato
in
modo
abituale
o
sistematico
per
20
ore
settimanali,
dedotte
le
pause,
ilcompito
di
operare
su
dette
apparecchiature.
Sono,
per
ta
nto,
esclusi
coloro
che
uti
lizzano
ivideoterminali
come
strumento
per
lo
svolgimento
dei
compiti
loro
propri
(ad
esempio:
addetti
allo
sportello
con
o
senza
maneggio
di
valori).
Art.
121
Turni
Per
turni
si
intendono
articolazioni
d'orario
che
iniziano
o
terminano
fuori
dell'orario
extra
standard.Per
le
attività
appresso
indicate
l'Azienda
ha
facoltà
di
adottare
le
seguenti
articolazioni
di
orario,
anche
in
turni
giornalieri
a
carattere
continuativo:
1.
distribuzione
nell'intero
arco
settimanale
per
24
ore
giornaliere
relativamente
a:
a)
sistemi
di
controllo
centraliz
zat
o
-a
vari
liv
elli
-dei
servizi
di
sicurezza;
b)
presidi
di
impianti
tecnologici
che
assicurano
servizi
automatizzati
all'utenza
(q
uali
bancomat,
gestione
sportelli
aut
omatici,
POS,
banca
telematica);
c)
servizi
di
guardiania
(vigilanza
e
custodia);
d)
gestione
carte
di
credito
e
debito;
2.
distribu
zione
dal
lunedì
al
sabato
nell'intero
arco
delle
24
ore:
a)
operatori
in
cambi,
titoli
e/o
strumenti
finanziari
su
mercati
regolamentati
e
non,
in
relazione
agli
or
ari
specifici
dei
mercati
stessi;
b)
sistemi
di
pagamento;
3.
distribuzione
dal
lunedì
al
sabato,
fra
le
ore
6
e
le
ore
23:
a)
intermediazione
mobiliare;
b)
servizi
o
reparti,
centrali
o
periferici
di
elaborazione
dati
anche
di
tipo
consortile,
conn
essi
con
iservizi
di
cui
alla
lettera
a)
che
precede;
4.
distribuzione
dal
lunedì
al
sabato,
fra
le
ore
6
e
le
ore
22:
autisti;centri
servizi,
centrali
e
periferici,
limitatamente
ad
attività
connesse
a
“fusi
orari”;
banca
telef
onica;
servizi
o
reparti,
centrali
o
periferici
di
elaborazione
dati
anche
di
tipo
consortile.
ooweanua0
FEDERCASSE
ITO
\|
lavoro
domenicale
nel
caso
di
cui
al
punto
1,
lett.
d),
nonché
illavoro
domenicale
e
quello
notturno
nei
casi
di
cui
al
punto
3,
lett.
b)
e
al
punto
4,
lett.
b),
c)
e
d),
possono
essere
effettuati
da
un
li
mita
to
numero
di
addetti,
strettamente
necessari
allo
svolgimento
delle
attività
di
presidio
“stabile”.
Nei
confronti
delle
lavoratrici
e/o
dei
lavoratori
inquadrati
nelle
tre
are
e
professionali,
di
cui
alla
presente
pParte
sSpeciale,
addetti
a
lavorazioni
articolate
in
turni
ilcui
orario
di
lavoro
si
collochi
all'interno
del
nastro
orario
extra
standard,
l'Azienda
potrà
adottare
—
informandone
preventivamente
gli
eOrganismi
sindacali
azien
dali
—
l'orario
settimanale
di
36
ore,
senza
corre
sponsione
di
alcuna
indennità,
ovvero
l'orario
di
37
ore
con
diritto
all'indennità
di
turno
diurno:
nel
secondo
caso
compete
agli
interessa
ti
una
riduzione
di
orario
di
11
ore
che
viene
riversata
nella
Banca
delle
Ore
di
cui
all'art.
127.
Alle
lavoratrici
e/o
Aai
lavoratori
che
compiono
turni
continuativi
ad
orario
intero
va
concessa
una
pausa
di
30
minuti
nella
giornata,
con
modalità
tali
da
escludere
inter
ruzio
ni
nel
funzionamento
del
servizio.
L'indennità
di
turno
notturno
viene
erogata
in
misura
intera
se
la
prestazione
resa
in
tur
no
è
com
presa
per
oltre
2
ore
fra
le
22
e
le
6
ed
in
misura
pari
alla
metà
se
la
prestazione
resa
in
turno
si
colloca
in
detto
intervall
o
per
un
periodo
pari
od
inferiore
alle
2
ore.
L'in
dennità
di
turno
diurno
è
pari
a
Eeuro
4,30
l'indennità
di
turno
notturno
è
pari
a
Euro
30,68.
Gli
addetti
alle
attività
di
cui
alla
lett
.
d)
del
punto
4
che
precede
possono
effettuare
tur
ni
notturni
nel
limite
massimo
individuale
di
80
giorni
all'anno,
salvo
deroghe
da
concordare
a
livello
lo
cal
e
(oppure
aziendale,
per
gli
Organismi
diversi
dalle
Banche
di
Credito
Cooperativo/Casse
Rurali
ed
Artigiane).
L'eventuale
ef
fettuazione
da
parte
dell'Azienda
di
ulteriori
dis
tribuzioni
in
turni
dell'orario
di
lavoro
in
casi
diversi
da
quelli
previsti
nel
presente
articolo,
pu
ò
realizzarsi
solo
previa
intesa
fra
l'Azienda
stessa
e
gli
eOrganismi
sindacali
aziendali.
Art.
122
Orario
di
sportello
Nel
corso
della
settimana
l'orario
di
sportello
è
fissato
in
40
ore
disponibili
per
l'Azienda.
Tale
limite
può
essere
superato
nelle
succursali
operanti
presso:
centri
commerciali,
ipermercati
e
grandi
magazzini;
mercati
(ortofrutticoli,
itti
ci,
etc.);
complessi
industriali;
manifestazioni
temporanee
(fiere,
mostre,
congressi,
stands);
sportelli
cambio;
posti
di
confine
o
doganali,
stazioni
ferroviarie,
marittime,
aeree
o
autostradali;
aree
territoriali
costiere,
montane
o
rurali
distanti
dai
principali
centri
di
offerta
di
servizi.
SagaaaPresso
le
succursali
di
cui
al
comma
che
precede,
nonché
presso
quelle
situate
in
località
turistiche
e
presso
strutture
pubbliche
o
di
pubblica
utilità,
l'Az
ienda
ha
facoltà
di
distribuire
A
l'orario
di
lavofo
e
di
sportello
degli
addetti
ipmodo
da
ricomprendere
ilsabato.
|
FEDE
SSE
ITO
Il
lavoro
domenicale
e
l'apertura
degli
sportelli
in
tale
giornata
sono
possi
bili
nei
casi
stabiliti
dal
la
legge,
fra
iquali
possono
rientrare
le
fattispecie
di
cui
alprecedente
2°
comma
(esclusi
i
complessi
industriali).
Presso
le
succursali
situat
e
in
località
turistiche,
alla
lavoratri
ce
e/o
al
lavora
tore
non
può
essere
ri
chiesta
la
propria
prestazione
professio
nale
nella
giornata
di
sabato
per
più
di
20
volte
l'anno,
ad
eccezione
dei
casi,
rispetto
ai
quali
non
opera
alcun
limite,
in
cui
il
suo
orario
settimanale
è
distribuito
su
sei
giorni
per
sei
ore
al
giorno,
ovvero
su
quattro
giorni
per
nove
ore
al
giorno.
La
lavoratrice
e/o
til
lavoratore
può
ess
ere
adibito
allo
sport
ello
per
un
massimo
di
6
ore
e
30
minuti
giornalieri;
in
deroga
al
predetto
limite,
d'intesa
fra
l'Azienda
e
gli
Organismi
sindac
ali
azie
ndali
possono
essere
individuate
le
unità
operative
per
le
quali
—
laddove
lo
consentano
le
condizioni
tecniche
ed
organizzat
ive
(ad
esempio,
tempi
necessari
per
le
operazioni
di
chiusura)
—
la
predetta
adibizione
individuale
può
essere
protratta
fino
a
7
ore
giornaliere.
Fra
l’inizio
dell'orario
giornaliero
di
lavoro
e
quello
dell’adibizione
allo
sportello
del
dipendente
deve
intercorrere
un
periodo
minimo
di
5
minuti;
fra
il
termine
di
tale
adibizione
e
la
fine
dell'orario
giornaliero
di
lavoro
del
dipendente
medesimo
deve
intercorrere
un
periodo
minimo
di
30
minuti.
Nei
giorni
semi
fest
ivi
l'orario
di
sportello
non
può
superare
le
4
ore
e
30
minuti.
L'Azienda,
anche
al
fine
di
garantirs
i
opportunità
nella
concorrenza
di
mercato,
ha
la
facoltà
di
fissare
l'orario
di
sportello
fra
le
ore
8
e
le
ore
20,
ferme
res
tando
le
condizioni
di
sicurezza
del
personale
coinvolto,
informando
preventivamente
gli
eO
rganismi
sindacali
aziendali
circa
le
articolazioni
dell'orario
di
lavoro
e
di
sportello.
Entro
10
giorni
dalla
informativa
ipredetti
eOrganismi
sinda
ca
li
posson
o
form
ulare
le
loro
osservazioni,
con
l'
eventuale
assistenza
dei
rispettivi
Organi
smi
sindacali
locali.
AI
termine
di
tale
periodo
l'Azienda
può
comunque
adottare
iprovvedimenti
deliberati.
Chiarimento
a
verbale
Le
Parti
si
danno
atto
che
l'apertura
al
sabato
sarà
resa
possibile
anche
negli
sportelli
ubicati
nelle
immediate
vicinanze
di
quelle
di
cui
ai
commi
2
e
3,
informandone
gli
eOrganismi
sindacali
aziendali.
Dichiarazione
delle
Parti
Le
Par
ti,
in
continuita
con
le
buone
prassi
adottate
nel
Sistema,
confermano
la
disponibilita
ad
adottare
ogni
idonea
soluzione
organizzativa
—
anche
con
riferi
mento
all’orario
di
lavoro
ed
all'apertura
delle
filiali
—
affinché
sia
garantita
continuità
di
servizio
alle
comunità
colpite
da
calamità
naturali.
Art.
123
|
allo
lA
.
FEDERGASSE
1)
Î
ÎCISL
Fat
te
salve
le
situazioni
in
atto
ilpersonale
—
tranne
che
nei
giorni
semifestivi
—
ha
diritto
ad
un
intervallo
di
1
ora
per
la
colazione.
Tale
intervallo
vie
ne
attuato,
salvo
quanto
previsto
dal
comma
successivo,
fra
le
ore
13.25
e
le
ore
14.45.
La
durata
dell'intervallo
può
essere
ridotta
o
protratta,
rispettivamente,
fino
a
mezz'ora
e
fino
a
2
ore
con
intesa
tra
l'azienda
e
gli
eOrganismi
sindacali
aziendali.
Nei
casi
di
orari
diversi
dal
nastro
standard,
no
nché
laddove
lo
giustifichino
le
circostanze
obiettive
connesse
alla
consumazione
del
pasto
e
le
esigenze
del
servizio
—
in
particolare
quelle
connesse
all'orario
di
sportello
—l'intervallo
per
la
colazione
può
essere
attuato
(anche
mediante
l'adozione
di
turni)
con
inizio
non
prima
delle
ore
12.00
e
non
dopo
le
ore
14.40.
Art.
124
Reperibilità
L'Azienda
ha
facoltà
di
chiedere
la
reperibilità
ad
elementi
appartenenti
a
particolari
servizi
(personale
necessario
per
l'estrazione
dei
valori;
addetti
a
sistemi
di
sicurezza;
addett
ia
presidi
di
impianti
tecnologici;
addetti
a
servizi
automatizzati
all'utenza);
in
tal
caso
gli
interessati
potranno
assentarsi
dalla
residenza
solo
previa
segnalazione
all'Azienda,
con
obbligo
di
fornire
indicazioni
per
la
loro
reperibilità
e
di
effettuare
gli
eventuali
interventi
richiesti.
AI
personale
di
cui
al
comma
che
precede,
nei
casi
di
cui
sop
ra,
spettano
itrattamenti
di
seguito
indicat
i:
-
indennizz
o
di
euro
30,68,
ragguagliate
ad
una
reperibilità
per
24
ore,
con
un
minim
o
di
euro
13,95;
-—
rimborso
delle
spese
di
trasporto
sostenute
in
caso
di
intervento;
—
compenso
per
il
lavoro
straordinario
per
la
durata
dell'intervento
medesimo,
con
un
minimo
di
euro
18,42.
L'Azienda
provvederà
a
predisporre
opportune
turnazioni
per
il
personale
di
cui
sopra;
nell'ambito
delle
lavoratrici
e/o
dei
lavoratori
designati
dall'Azienda
stessa
verrà
data
la
precedenza
a
coloro
che
abbiano
avanzato
richiesta
in
tal
senso.
Art.
125
Orario
multiperiodale
Nei
casi
in
cui
ricorrano
esigenze
tecniche,
organizzative
o
commerciali
programmabili,
l'Azienda
ha
facoltà
di
distribuire
l'orario
di
lavoro,
in
modo
da
superare,
in
determinati
periodi
dell’anno,
l'orario
settimanale
di
37
ore
e
30
minuti
(36
ore
nei
casi
di
distribuzione
su
4
o
su
6
giorni),
e
da
prevedere
prestazioni
ridotte
in
altri
periodi
dell'ann
o.
In
ogni
caso:
FED
SSE
GIL
UGLY
DI
-
l'orario
settimanale
medio
nel
periodo
preso
a
riferimento
deve
comunque
risultare
pari
ai
predetti
limiti;
—
la
prestazione
della
singola
lavoratrice
e/o
del
singolo
lavoratore
non
può
superare
le
9
ore
e
30
minuti
giornalieri
e
le48
ore
settimanali
e
non
può
risultare
inferiore
nei
periodi
di
“minor
lavoro”
a
5
ore
giornaliere
e
25
ore
settimanali;
—
nei
periodi
di
“maggior
lavoro”
—
che
non
possono
superare
i4
mesi
nell'anno
—
è
esclusa
la
prestazione
di
lavoro
straordi
nario,
salvo
situazioni
eccezionali.
Le
lavoratrici
e/o
li
lavoratori
interessati
percepiscono
la
retribuzione
relativa
all'orario
settimanal
e
contrattuale,
sia
nei
periodi
di
superamento
che
in
quelli
di
corrispondente
rid
uzione
dell'orario
contrattuale
stesso.
L'Azienda
deve
co
municare
alle
lav
oratrici
e/o
ai
lavoratori
con
congruo
anticipo,
l'articolazione
di
or
ario
prestabilita
sia
per
iperiodi
di
ma
ggiore
che
di
minore
lavoro,
per
l’intero
periodo
considerato.
Eventuali
modifiche
possono
essere
apportate
dall'Azienda
d'intesa
con
l'interessato.In
occasione
della
presentazione
del
piano
annuale
di
gestione
degli
orari,
l'Azienda
deve
informare
pr
eventivamente
per
iltramite
della
Federazione
lo
cale
gli
@Organismi
sindacali
in
merito
alle
attività
e
al
numero
delle
lavoratrici
e/o
dei
lavoratori
ai
quali
ritiene
di
applicare
la
presente
disciplina,
precisando
le
relative
articolazioni
di
orario.
In
ogn
i
caso,
l'orario
multiperiodale
può
esser
e
adottato
per
un
numero
di
dipendenti
non
superiore
al
2%,
con
un
minimo
di
2
addetti,
di
tutto
ilper
sonale
dipendente
dall'aAzienda.
L'Azienda,
ove
possibile,
dà
la
precedenza
alle
lavor
atri
ci
e/o
ai
lavoratori
vo
lontari
e
tiene
conto
delle
esigenze
personali
e
di
famiglia
rappresentate
dall'interessato.
Nei
casi
di
cessazione
del
rapporto
di
lavoro
o
di
spostamento
ad
attività
per
la
quale
non
e
previsto
l'orario
multiperi
odale,
alla
lavoratrice
e/o
al
lavoratore
viene
corrisposto
—
per
le
ore
eventualmente
prestate
oltre
l'orario
settimanale
medio
di
riferimento
—
un
compenso
par
ialla
paga
oraria
per
ilnumero
delle
ore
eccedenti
(nel
ca
so
di
spostamento
l'interessato
può
optare,
d'intesa
con
l'Azienda,
per
ilmeccanismo
della
Banca
delle
Ore;
detto
meccanismo
è
utilizzato
anche
nell'ipotesi
in
cui
è
necessario
compensare
le
minori
prestazioni
rese
rispetto
all'orario
settimanal
e
di
riferimento).
La
presente
disciplina,
che
non
si
applica
ai
rapporti
di
lavoro
a
tempo
parziale,
ha
carattere
sperimentale
e
sar
à
sottoposta
a
verifica
su
richiesta
di
una
delle
Parti
e
comunque
dopo
due
anni
dalla
data
di
stipulazione
del
presente
contratto.Art.
126
Prestazione
lavorativa
nei
giorni
festivi
e
semifestivi
Fermo
restando
quanto
previsto
all’art.
51
del
presente
contratto,
in
tema
di
giorni
festivi
e
semifestivi,
in
tali
giorni
l'orario
di
lavoro
è
ridotto
come
segue
e
va
prestato
senza
intervalli:
5
ore
per
ilpersonale
inquadrato
nella
2°
e
nella
3°
area
professionale;
5
ore
e
30
minuti
per
il
personale
inquadrato
nella
1°
area
professionale
con
mansioni
non
disc
ontinu
e
o
di
semplice
attesa
o
custodia.
FEDERCASSE
UG
DITO
Il
lavoro
eventu
almente
chiesto
nei
giorni
festivi
previsti
dalle
vigenti
disposizioni
di
legge,
o
ne
i
giorni
semifesti
vi
oltre
ilimiti
ordinati
dal
comma
preceden
te,
dà
diritto
al
versamento
delle
corri
spondenti
ore
di
lavoro
prestato
nella
Banca
delle
Ore
secondo
la
disciplina
di
cui
all'art.
127.Il
lavoro
eventualmente
chiesto
nel
giorno
destinato
al
riposo
settimanale
dà
diritto
a
riposo
compensativo
in
altro
giorno,
oltre
che
al
versamento
delle
corrisponde
nti
ore
di
lavoro
prestato
nella
Banca
delle
Ore
secondo
la
disciplina
di
cui
all'art.
127.
Nei
casi
di
prestazione
in
giorni
festivi
infrasett
ima
nali,
la
lavoratrice
e/o
il
lavoratore
può
chiedere
di
fruire,
compatibilmente
con
le
esi
genze
di
servizio,
di
un
corrispondente
permesso,
in
sostituzione
della
retribuzione
e
delle
relative
maggiorazioni
contrattualmente
previste.
Nel
caso
di
coincidenza
di
una
festività
nazionale
o
infrase
ttimanale
con
ilgiorno
dest
inato
al
riposo
settimanale
(domenica
o
altro
sostitutivo),
al
personale
deve
essere
corrisposta
una
somma
equiv
alente
alla
retribuzione
giornaliera,
a
meno
che
non
gli
sia
consentito
di
assentarsi
dal
lavoro
in
altro
giorno
feriale.
Art.
127
Banca
delle
Ore
—
Lavoro
straordinario
L'Azienda
ha
facoltà
di
chiedere
prestazioni
lavorative
aggiuntive
all'ora
rio
giornaliero
normale
della
lavoratrice
e/o
del
lavoratore
nel
limite
massimo
di
due
ore
al
giorno
o
di
dieci
ore
settimanali.Con
decorrenza
1.1.2008
la
disci
plina
relativa
alle
prestazio
ni
aggiuntive
di
cui
al
precedente
comma
èla
seguente.
Flessibilità.
Le
prestazioni
aggiuntive,
fino
a
50
ore,
rappresentano
uno
strumento
di
flessibilità
e
danno
diritto
al
recupero
secondo
il
meccanismo
della
bBanca
delle
eOre
o
al
compenso
per
lavoro
straordinario.
Tale
meccanismo
opera
—
d'intesa
fra
l'Azien
da
ed
la
lavoratrice
e/o
illavoratore
—
anche
tramite
una
riduzione
della
pre
stazione
giornaliera
prima
che
si
verifichi
un
prolungamento
della
stessa
rispetto
all'orario
di
lavoro
normale
dell'intere
ssato.
Le
23
ore
annuali
rivenienti
dalla
riduzione
di
orario
di
lavoro,
di
cui
all'art.
118,
sono
comprese
nelle
prime
50
ore
di
flessibilità
di
cui
al
presente
comma
e
dan
no
diritto
al
recupero
obbligatorio
secondo
ilmeccanismo
della
bBanca
delle
Ore.
Lavoro
straordinario.
Oltre
illimite
di
cui
al
comma
che
precede,
le
prime
50
ore
dann
o
diritt
o
al
recupero
secondo
il
mecc
anismo
della
Banca
delle
eOre
o
al
compenso
per
la
voro
straordinario,
a
richiesta
della
lavoratrice
e/o
del
lavoratore.
Le
ulte
riori
50
ore
danno
diritto
al
compenso
per
lavoro
straordinario
di
cui
all'art.
128.
Il
lavoro
eventualmente
chiesto
nel
giorno
destinato
al
riposo
settimanale
dà
diritto
a
riposo
compensativo
in
altro
giorno,
oltre
che
al
compenso
di
cui
all'art.
128.
In
ragione
della
particolare
struttura
dimensionale
ed
organiz
zativa
del
Credito
Cooperativo
e
delle
sue
Aziende,
della
diffusione
di
queste
nel
territorio
e
delle
disposizioni
di
cui
agli
ultimi
due
commi
del
presente
articolo,
le
Parti
fissano
in
12
mesi
il
periodo
di
riferimento
previsto
dall'art.
4.,
comma
terzo,
del
D.
Lgs.
8
aprile
2803,
n.
66
1
i
2
i
i
FEDERCASSE
TO
Criteri
di
recupero.
Nei
primi
6
mesi
dall’espletamento
delle
prestazioni
agg
iun
tive
ilrec
upero
può
essere
effettuato
previo
accordo
tra
Azienda
e
lavoratrice
e/o
lavoratore.
Trascor
so
tale
termine,
la
lavoratrice
e/o
il
lavoratore
ha
diritto
al
recupero
nel
periodo
prescelto,
previo
preav
viso
all'Azienda
di
almeno:
—
1
giorno
lavorativo,
per
ilcaso
di
recupero
orario;
-
5
giorni
lavorativi,
per
ilcaso
di
recupero
tra
1e
2
giorni;
-
10
giorni
lavorativi,
per
ilcas
o
di
recupero
superiore
a
2
giorni.
Resta
fermo
che
ilrecupero
dovrà
comunque
essere
effettuato
non
oltre
24
mesi
dal
predetto
espletamento.
Trascorso
tale
termine,
l'Azienda,
nei
successivi
6
mesi,
fisserà
—
previo
accordo
con
la
lavoratrice
e/o
illavoratore
—
ilrecupero
delle
ore
relative
a
prestazioni
rese
in
aggiunta
al
norm
ale
orario
di
lavoro,
confluite
in
banca
ore
e
non
fruite.
In
difetto
di
accordo
l'Azienda
provvederà
ad
indicare,
entro
ilmedes
imo
termine
di
6
mesi,
itempi
di
fruizione.
Nei
casi
di
assenza
per:
-
malattia
o
infortunio
che
perdurino
in
via
continuativa
per
oltre
3
mesi;
—
maternità;
—
servizio
militare;
—
aspettative
retribuite
e
non;
che
non
consentano,
nel
termine
dei
30
mesi
sopra
previsto,
il
recupero
delle
prestazioni
aggiuntive
effettuate,
alla
lavoratrice
e/o
al
lavoratore
va
erogato
ilcorrispondente
compenso
per
lavoro
straordinario.
Gli
accordi
local
i
in
at
to
in
materia
di
Banca
delle
Ore
verranno
riesaminati
in
tale
sede
alla
luce
dei
criteri
definiti
dal
presente
articolo.
La
lavoratrice
e/o
til
lavoratore
può
verificare
periodic
amente
ilnumero
delle
ore
aggiuntive
da
lui
eseguite.
Le
Federaz
ion
i
locali
devono
comunicare
mensilmente
alle
Organizzazioni
sindacali
locali
il
numero
complessivo
delle
ore
di
lavoro
aggiuntivo
effettuate
per
singola
BCC
-CRA,
nell’ambito
di
ogni
ufficio,
servizio
o
dipendenza,
specificando
ilnumero
delle
lavoratrici
e/o
dei
lavoratori
che
hanno
effettuato
dette
prestazioni.
AI
medesimo
onere
di
comunicazione,
di
cui
alcomma
che
precede,
son
o
tenute
anche
le
altre
Aziende
nei
confronti
delle
Rappresentanze
sindacali
aziendali.
Chiarimento
a
verbale
Le
Parti
ritengono
che
vadano
poste
in
essere
tutte
le
possibili
misure
organizzative
atte
a
rendere
effettivamente
fruibile
ilrecupero
delle
prestazioni
aggiuntive
confluite
in
Banca
delle
Ore
entro
itermini
ed
alle
condizioni
contr
attuali
da
parte
delle
lavoratrici
e/o
dei
lavoratori.
FEDERZASSE
141
Per
le
or
e
di
prestazioni
aggiuntive
ancora
accantonate
a
Banca
delle
Ore
e
non
recuperat
e,
si
darà
luogo
alivello
locale
o
aziendale
ad
un
confronto
finalizzato
ad
individua
re
sol
uzioni
condivis
e.
Art.
128
Compenso
per
lavoro
festivo,
straordinario
e
notturno
Fermo
restando
quanto
previsto
all'art.
127
in
tema
di
Banca
delle
Ore
edi
lavoro
straordinario,
ilcompenso,
ove
dovuto,
per
de
tt
otipo
di
lavoro
è
calcolato
sulla
base
della
retribuzione
oraria
maggiorata
del
le
seguenti
percentuali
e
nelle
relative
ipotesi:
-
25%
se
il
lavoro
(non
straordinario)
è
presta
to
nei
giorni
festivi
previsti
dalle
vigenti
disposizioni
di
legge,
o
nei
giorni
semifestivi
oltre
ilimiti
ordinati
dall'art.
126,
ovvero
nel
giorno
destinato
al
riposo
settimanale
fermo
restando
quanto
pre
visto
,
circa
il
riposo
co
mpe
nsativo
in
altro
giorno,
all'art.
126;
—
25%
se
illavoro
straordinario
é
prestato
in
giorno
feriale;
-
30%
se
il
lavoro
straordi
nario
è
pres
tato
il
sabato
o
il
lunedì,
qualora
l'orario
di
lavoro
settimanale
sia
distribuito
da
lunedì
a
venerdì
o
da
martedì
a
sabato;
—
55%
se
il
lavoro
straordinario
è
prestato
(non
in
turni)
nelle
ore
notturne
comprese
fra
le
22
e
le
6;
-
65%
se
illavoro
straordinario
è
prestato
(non
in
turni)
nel
le
ore
notturne
comprese
fra
le
22
e
le
6
nei
giorni
festivi
previ
sti
dalle
vigenti
disposizioni
di
legge.
Art.
129
Autorizzazio
ni
e
controlli
Le
prestazioni
di
lavoro
aggiuntive,
quelle
stra
ordinarie,
quelle
festive,
nonché
quelle
notturne
devono
essere
autorizzate,
di
volta
in
volta,
secondo
le
direttive
del
Consiglio
di
Amministrazione,
e
devono
essere
annotate
giornalmente.
Tali
prestazioni
devono
essere
richieste
con
adeguato
preavviso,
salvo
ilricorso
di
esigenze
immediate.Le
Organizzazioni
sindacali
locali
possono
effettuare
controlli
sulle
prestazioni
di
lavoro
di
cui
al
primo
comma
mediante
membri
dei
propri
direttivi,
che
all'uopo
va
nno
designati
in
numero
di
due
per
ciascuna
zona
eresi
noti
alle
Federazioni
locali.
|controlli
anzidetti
vanno
effettuati
previe
specifiche
comunicazioni
alle
Federaz
ioni
locali.
FEDERCASSE
}
FISA
C
UGECREDITO
ILCA
(4
142
CAPITOLO
XXI
COMMI
SSIONI
Art.130
Contrattid’area
Le
Parti
istituiranno
una
Commissione
pari
tetica
per
ademp
iere
all'impegno
previsto
dall'accor
do
quadro,
di
“valutare
icriteri
me
dia
nte
iquali
attuare
nel
settor
e
del
credito
i
contratti
in
parola,
coer
entemente
con
quanto
previsto
dall'Accordo
per
il
lavoro
del
24
sette
mbre
1996,
impegnandosi
a
coinvolgere
attivamente
in
tale
processo
le
autorità
pubbliche
competenti”.
Art.131
Commissionenazionaledistudioperlasicurezza
Le
Parti
co
nfermano
il
ruolo
della
Commissione
nazionale
di
stu
dio
per
la
sicurezza
come
luogo
di
monitoraggio,
consultazione
e
confronto
in
materia
di
salute
e
sicurezza
sul
lavoro.
Art.
132
Commissione
paritetica
per
la
revisione
dell'“Allegato
G
in
materia
di
sicurezza
È
istituita
tra
le
Parti
una
Commissione
paritetica
di
studio
e
adeguamento
dell'Allegato
G*
al
C.C.N.L.
4
rispetto
alle
novità
normative
in
materia
di
salute
e
sicurezza
nei
luog
hi
di
lavoro.
Art.133
Controlliadistanza
Le
Parti
stipulanti
attiveranno
entro
il31.43
.2008
una
Commissione
paritetica
per
esaminare
congiuntamente
le
previsioni
dell’art.
4
della
L.
300/1970
e
successive
mod
ifiche
e
integrazioni
legge—20—maggio-1979-n-300
alla
luce
di
innovazioni
tecnologiche
e/o
organizzative
ed
anche
dei
pronunciamenti
del
Ministero
del
lavoro
e
del
Garante
per
la
tutela
dei
dati
personali
emanati
tempo
per
tempo.
La
Commissione
riferi
rà
alle
Parti
circa
irisultati
dei
propri
lavori
entro
6
mesi
dall'avvio
degli
stessi,
per
favorire
ilconfronto
e
la
ricerca
di
soluzioni
condivise.
Art.134
Misurediconciliazionedeitempidivitaedilavoro,pariopportunità,welfareaziendale
FEDERGASSE
Le
Parti
istituiscono
una
Commissione
permanente
per
individuare
le
Linee
Generali
di
Sistema,
da
inserire
nel
C.C.N.L
.,
e
che
informeranno
le
po
litiche
generali
in
tema
di
pari
opportuni
tà,
conc
iliazione
dei
te
mpi
di
vita
e
di
lavoro,
qualità
della
vita
e
benesser
e
del
dipendente
(welfare),
responsabilità
soci
ale
d'impresa.
A
tale
riguardo,
prioritariamente,
si
valuteranno
le
azioni
positive
a
favore
della
genitorialità,
della
tutela
delle
condizioni
perso
nali
e
familiari
di
disagio
dei
dipendenti.
Le
Parti
ritengono
rilevante
ilcontributo
che
ilSistema
de
l
Credito
Co
operativo,
in
tutte
le
sue
componenti,
può
apportare
allo
sviluppo
sostenibile
delle
comunità
di
riferimento.
A
tal
fine,
specifici
momenti
di
confronto
e
di
indirizzo
riguarderanno
la
prom
ozione
di
azioni
e
politiche
aziendali
a
favore
della
tutela
ambientale
e
del
risparmio
energetico.
Art.
135
Commissione
nazionale
sul
sist
ema
diclassificazione
del
personale
e
sui
profili
professionali
È
istituita
la
Commissione
nazionale
sul
sistema
di
classificazione
del
personale
e
sui
profili
professionali.La
Commissione
è
composta
fra
le
Parti
negoziali
e
provvederà
ad
aggiornare,
adeguare
e
innovare
ilsistema
di
classificazione
del
personale
ed
i
profili
professionali
regolati
dal
presente
contratto.
Questo
al
fine
di
valorizzare
le
lavoratrici
e
ilavoratori
tra
mite
il
loro
sviluppo
pers
onale
e
professionale
.
La
Commissione
si
coordinerà
anche
con
l'“Organismo
nazionale
bilaterale
e
paritetico
sull'impatto
delle
nuove
tecnologie/digitalizzazione
nel
Credito
Cooperativo"
La
Commissione
nazionale
avvierà
le
proprie
attività
entro
settembre
e
completerà
ipropri
lavori
entro
la
vigenza
del
presente
C.C.N.L.
6-6:
(31.12.
dicembre
2022),
fermi
gli
ambiti
di
competenza
dei
vari
livelli
di
contrattazione.
Art.
136
Commissione
tecnica
sulla
riforma
del
mercato
del
lavoro
È
istituita
tra
le
Parti
una
Commissione
tecnica
allo
scopo
di
armonizzare
le
norme
del
present
e
contratto
alle
dis
posizioni
della
L.
92/2012
e
successi
ve
modifiche
e
integrazio
ni
Legge
28
i
i
ificazieni,
anche
in
ordine
alla
modulazione
delle
stesse
rispetto
alle
specificità
di
settore.
Le
Parti
stabiliscono
che
l'armonizzazione
di
cui
sopra
deve
intervenire
entro
e
non
oltre
il31
dicembre
2013.
Art.
137
Commissione
di
studio
dei
modelli
di
parte
cip
azi
one
delle
lav
oratrici
e
dei
lavoratori
Il
Credito
Cooperativo
ispira
la
propria
attività
alla
promozione
ed
alla
valorizzazione
della
persona.
FEDER
SE
In
tal
senso,
le
Par
ti
riconoscono
che
la
part
ecipazione
delle
lavoratrici
e
dei
lavoratori
alla
vita
delle
Banch
e
e
delle
Azi
ende,
nelle
sue
diverse
forme,
contribuisce
a
rafforzare
il
processo
di
identificazione
del
personale
nei
valori
fondanti
del
Credito
Cooperativo.
Le
Parti,
quindi,
condividono
l'esigenza
di
intraprendere,
nei
lavori
dell’istituita
Commissione
in
materia,
un
percorso
di
approfondimento
sulle
tematiche
inerenti
il
coinvolgimento
attivo
delle
lavoratrici
e/o
dei
lavorator
i
nella
vita
dell'azienda,
prendendo
in
esame
e
valutando
modelli
partecipativi
efficaci
e
sostenibili,
coerenti
con
le
disposizioni
nazionali
e
sovranazionali
in
materia,
alla
ricerca
di
soluzioni
condivise.
Art.138
Fondoperprogettidisolidarietà
Le
Parti
convengono
di
incon
trar
si
entro
il31
gennaio
2006
per
concordare
modalità
e
tempi
per
la
costituzione
di
un
Fondo
nazionale
del
Credito
Cooperativo
per
|progetti
di
soli
darietà
allo
scopo
di
finanziare
iniziative
um
anitarie
di
assistenza
sia
nell'ambito
nazionale
che
internazionale.
Art.
139
Responsabilità
sociale
d'Impresa
Le
Parti
riconoscono
nella
pratica
della
Responsabili
tà
Sociale
d'Impresa
una
specificità
che
caratterizza
un
modo
differente
di
fare
Banca,
coerente
con
la
natura
del
Credito
Cooperativo,
che
si
fonda
sui
principi
di
responsabilità
etica
al
servizio
del
la
comunità
locale.
Sulla
base
della
condivisione
ditali
valori
di
fondo,
le
Parti
convengono
di
avviare
un
confronto
di
merito
finaliz
zat
o
all'elaborazione
di
un
documento
da
definire
entro
il31
gennaio
2006.
Art.
140
Commissione
tecnica
per
l'adeguamento
della
disciplina
dell’a
pprendistato
Le
Parti
convengono
di
istituire
una
Commissione
tecnica
paritetica
allo
scopo
di
adeguare
la
disciplina
dell'apprendistato
alle
disposizioni
di
cui
alla
L.
92/2012
e
successive
modifiche
e
integrazioni
Ra
Detta
Commissi
one
concluderà
ilavori
entro
il
31
marzo
2013.
Art.
141
FEDE
SE
GIL
Organi
smo
nazionale
bilaterale
e
parit
etico
sull'impatto
delle
nuove
tecnologie/digitalizzazione-nel
Credito
Cooperativo
Le
Parti
stipulanti
istituiscono
l'“Organismo
nazionale
bilaterale
e
paritetico
sull'impatto
delle
nuove
tecnol
og
ie/
digitalizzazione
nel
Credito
Co
operativo”.
Obiettivo
dell’Organismo
è
di
monitorare
e
analizzare
le
fasi
di
cambiamento
conseguenti
alle
nuove
tecnologie
e
alla
digitalizzazione
per
elaborare
soluzioni
condivise
da
sottoporre
alla
Commissione
na
zionale
di
cui
all'articolo
135,
anche
ai
fini
dell’individuazione
di
nuove
mansioni
e
figure
professionali
e
del
loro
inquadramento
nell'attuale
sistema
delle
aree
professionali
e
dei
quadri
direttivi.
L'Organismo
è
composto
da
un
componente
per
ogni
Organizzazione
sindacale
stipulante
il
C.C.N.L.
Federcasse
e
da
un
uguale
numero
di
rappresentanti
designati
da
Federcasse
nell'ambito
della
Delegazione
sindacale
e,
nello
svolg
imento
della
propria
attività,
potrà
avvalersi
del
supporto
di
qualificati
partner,
istituti
di
ricerca
e
università
per
l'approfondimento
di
profili
specif
ici.
L'Organismo
si
riunisce
con
cadenza
trimestrale,
nonché
su
richiesta
di
una
delle
Pa
rti.
Sulla
evoluzione
del
processo
di
digitalizzazione
in
ambito
bancario,
le
Pa
rti
prenderanno
a
riferimento
iprincipi
contenuti
nella
“Joint
declaration
on
the
impact
of
the
digitalisa
tion
on
employement”
del
30
nove
mbre
2018
e
nella
“Joint
decla
ration
on
emplo
yment
aspects
of
artificial
intelligence”
del
14
maggio
2024
sottoscritte
dalle
Parti
Sociali
europee,
icui
testi
si
rip
ortano
in
allega
to
al
presente
contratto.
Le
Parti
condividono
la
necessità
di
un
costante
monitoraggio
con
riferimento
agli
impatti
de
terminati
dall’applica
zione
dell
’Intelligenza
Artificiale
nel
mondo
del
Credito
Cooperativo,
con
particolare
attenzione
ai
relativi
possibili
rischi
di
omologaz
ione
del
modello
della
banca
mutualistica
e
di
esclusione
sociale.
Le
Parti
individueranno
specifiche
misure
organizzative
ove
risultasse
necessario
a
support
are
l’operatività
di
filiali
collocate
in
ambiti
territoriali
a
rischio
desertificazione
bancaria.Le
Parti,
infine,
si
impegnano
all’individuazione,
entro
il
mese
di
gennaio
2025,
di
misure
riguardanti
le
flessibilità
normative
con
specifico
riferimento
alla
proroga
e
al
rinnovo
fino
a
24
mesi
dei
contr
atti
di
lavoro
a
ter
mine.
FEDERCASSE
DITO
Allegati
UGICREDITO
CA147
TABELLA
TRATTAMENTO
ECO
NOMICO
Allegato
A
1)
STI
PENDIO
dal
dal
dal
im
porti
mensili
01.09.2024
01.01.2025
01.01.2026
Quadri
direttivi
—
4°
live
llo
4.978,66
5.059,28
5.16
0,06
—
3°
livello
4.239,27
4.309,32
4.396,88
—
2°
live
llo
3.815,86
3.882,3
6
3.965,48
—
1°
livello
3.600,61
3.663,99
3.743,21
3?
Area
Professionale
—
4°
livello
3.206,90
3.266,90
3.341,90
—
3°
livello
2.943,02
2.994,78
3.059,49
—
2°
livello
2.780,38
2.829,28
2.890,
41
—
1°
livello
2.637,95
2.684,35
2.742,34
28
Are
a
Professionale
-—
2°
livello
2.474,19
2.517,71
2.572,11
—
1°
livello
2.315,18
2.355,90
2.406,80
18
Area
Professionale
—
livello
unico
2.156,20
2.194,12
2.241,53
2)
SCATTO
ANZIANITÀ
importi
mensili
Quadri
direttivi
—
4°
livello
95,31
—
3°
livello
95,31
—
2°
livello
41,55
—
1°
livello
41,55
3?
Ar
ea
Professionale
-
4°
livello
41,55
—
3°
livello
41,55
—
2°
livello
41
,55
—
1°
livello
41,55
2°
Area
Professionale
—
2°
livello
35,5
7
—
1°
livello
29,07
18
Area
Professionale
—
livello
unico
20,12
3)
IMPORTO
EX
RISTRUTTURAZIONE
TABELLARE
importi
mensili
Quadri
direttivi
—
4°
livello
14,30
—
3°
livello
14,30
—
2°
livello
7,99
—
1°
livello
7,997,99
3
Area
Professionale
/
4°livello
|
—
3°
liv
ello
7,99
—
2°
livell
o
7,99
—
1°
livello
7,99
2?
Area
Professionale
—
2°
livello
6,83
—
1°
livello
5,59
1?
Area
Professionale
—
livello
unico
3,87
4)
ASSEGNO
EX
DIFFERENZA
VALORE
SCATTO
importi
mensili
Quadri
direttivi
—
4°
livello
4,57
—
3°
livello
4,57
—
2°
livello
6,23
—
1°
livello
6,23
3?
Area
Professionale
—
4°
livello
6,23
—
3°
livello
6,23
—
2°
livello
6,23
—
1°
livello
6,23
2?
Area
Professionale
—
2°
livello
5,73
—
1°
livel
lo
4,71
18
Area
Professionale
—
livello
unico
4,96
5)
ULTERIORE
SCATTO
DOPO
LA
MATURAZIONE
DEL
12°
(13
mensilità)
Quadri
direttivi
—
4°
livello
8,68
—
3°
livello
8,68
—
2°
livello
8,68
—
1°
livello
8,68
3?
Area
Professionale
—
4°
livello
8,68
—
3°
livello
8,68
—
2°
livello
8,68
—
1°
livello
8,68
2?
Area
Professionale
—
2°
livello
7,35
—
1°
livello
6,19
12
Area
Professionale
—
livello
unico
6,69
6)
ASSEGNO
EX
DIFFERENZA
TABELLE
(13
mensilità)
(
170,61
funzionario
1°
grado
\
Ze
bd
funzionario
2°
grado
154,49
funzionario
3°
grado
138,37
quadro
super
29,15
quadro
23
,62
capo
uff
icio
41,92
vice
capo
ufficio
34,67
capo
reparto
30,45
impiegato
di
1°
categoria
26,36
impiegato
di
2°
categoria
21,35
impiegato
di
3°
categoria
17,44
asuliare
13,39
7)
SPECIALE
INDENNITÀ
PER
VICE
DIRETTORI
DI
AZIENDA
(12
mensilità)
quadri
direttivi
4°
livello
(funzionari
di
1°
grado)
34
1,55
quadri
direttivi
4°
livello
(funzionari
di
2°
grado)
290,1
0
8)
INDENNITÀ
PER
PERSONALE
PREPOSTO
A
SUCCURSALE
(12
mensilità)
quadri
direttivi
—
aree
professionali
220,00
8bis)
INDENNITÀ
PER
PERSONALE
VICE
PREPOSTO
A
SUCCURSALE
(12
mensilità)
quadri
direttivi
—
aree
professionali
132,00
9)
INDENNITÀ
DI
RISCHIO
(12
men
silità)
a)
per
cassieri
—
delle
aziende
con
oltre
516.456,90
euro
di
depositi
145,67
—
delle
aziende
fino
a
516.456,90
euro
di
depositi
110,05
b)
per
gli
addetti
agli
sportelli
per
l’incasso
di
effetti,
bollette
e
simil
ari
—
in
via
continuativa
71,94
—
neilimiti
di
4
giorni
al
mese
16,03
c)
per
aiuti
di
cassa
25,64
d)
per
apparecchiature
automatizzate
80,00
(da
luglio
2024)
10)
TURNO
DIURNO
—
aree
professionali
4,30
11)
TURNO
NOTTURNO
30,68
—
quadri
direttivi
e
aree
professionali
12)
INDENNITÀ
PER
LAVORI
IN
LOGALI
SOTTERRANEI
12
mensilità)
[|
/
|
om
.
|
13)
INDENNITA
AGLI
ADDETTI
AL
SABATO
ALLA
CONSUL
ENZA
—
quadri
direttivi
1°
e
2°
livello
e
aree
professionali
18,42
14)
INDENNITÀ
PER
ORARI
GIORNALIERI
CHE
TERMININO
DOP
O
LE
18,15
E
FINO
ALLE
19,15
—
aree
professionali
3,68
15)
INDENNITÀ
TRASPORTO
VALORI
-
fino
a5
trasporti
per
mese
12,90
—
da6finoa
15
trasporti
per
mese
34,41
—
più
di
15
trasporti
per
me
se
51,62
16)
DIARIA
GIORNALIERA
PER
MISSIONI
inclusa
integrazione
per
ogni
giorno
di
permanenza
in
Comuni
con
oltre
200.000
abit
an
tiva
liqu
idata
una
integrazione
—
quadridirettivi
3°
e
4°
livello
147,
03
—
quadridirettivi
1°
e
2°
livello
100,1787,34
—
aree
professio
nali
per
ogni
giorno
di
perma
nenza
in
Comuni
fino
a200.000
abitanti
va
liqu
idata
una
integrazione
—
quadridirettivi
3°
e
4°
livello
133,66
-
quadridiretti
vi
1°
e
2°
livello
a
91,0779,40
—
ar
ee
professionali
SS}
Al
legato
B
ELENCO
DEGLI
ALT
RI
ORG
ANISMI
DESTINATARI
DEL
PRESENTE
CONTRATTO
—
Federcasse
-Federazione
Italiana
Banche
di
Credito
Cooperativo
-Casse
Rurali
ed
Artigiane
(Roma)
—
Federazi
one
delle
Banche
di
Credito
Cooperativo
del
Piemonte
Valle
d'Aosta
e
Ligu
ria
(Cuneo)
-
Federazione
Lombarda
delle
Banche
di
Credito
Cooperativo
(Milano)
—
Federazione
Trentina
della
Cooperazione
(Trento)
—
Associazione
Regionale
delle
Banche
di
Credito
Cooperativo,
Casse
Rural
i
e
Arti
giane,
Zadruzne
banke
del
Friuli
Venezia
Giulia
(Udine)
—
Federazione
Veneta
delle
Banche
di
Credito
Cooperativo
(Padova)
—
Federazione
del
Nord
Est
delle
Banche
di
Credito
Cooperativo
(Padova)
—
Federazione
delle
Banche
di
Cre
dito
Cooperativo
dell'Emilia
Romagna
(Bologna)
—
Federazione
Toscana
delle
Banche
di
Credito
Cooperativo
(Firenze)
—
Federazione
Marc
higiana
Banche
di
Credito
Cooperativo
(Ancona)
—
Federazione
delle
Banche
di
Credi
toCooperativ
odel
Lazio,
Umbria,
Sardegna
(Roma)
—
Federazione
delle
Ba
nche
di
Credito
Cooperativo
dell'Abruzzo
e
del
Molise
(Pescara)
—
Federazione
delle
Banche
di
Comunità
Credito
Cooperativo
Campania
e
Calabria
(Salerno)
—
Federazione
delle
Banche
di
Credito
Cooperativo
di
Puglia
e
Ba
silicata
(Bari)
—
Federazione
Siciliana
delle
Banche
di
Credito
Cooperativo
(Palermo)
—
Cassa
Mutua
Nazionale
per
ilpersonale
delle
Banche
di
Credito
Cooperativo
—
Cassa
Mutua
Toscana
Banche
di
Credito
Cooperativo
—
Fondo
Pensione
Nazionale
per
ilpersonale
delle
Banche
di
Credito
Cooperativo
Casse
Rurali
ed
Artigiane
A
/
Re
Allegato
C
ELENCO
DELLE
AZIENDE
CHE
AP
PLICANO
IL
PRESENTE
CONTRATTO
PER
DECISIONI
O
ACCORDI
AUTONOMI
—
Federazio
ne
Cooperative
Raiffeisen
/Raiffeisenverb
and
Sùdtirol
(Bolzano)
—
Cooperfidi
Italia
—
Fondo
Sviluppo
Fondo
mutualistico
Confcooperative
—
Cooperfidi
Sc
—
Confidi
Trentino
Imprese
\
/
A
>
Allegato
D
REGOLAMENTO
DELLE
ANTICIPAZIONI
SU
TRAT
TAMENTO
DI
FINE
RAPPORTO
Art.1
Beneficiari
Hanno
titolo
per
richiedere
anticipazioni
sul
trattamento
di
fine
rapporto
idipendenti
che
abbiano
matu
ra
to
almeno
otto
anni
di
servizio,
presso
lo
stesso
datore
di
lavoro,
alla
data
di
prese
ntaz
io
ne
della
domanda.
Ai
fini
del
comma
precedente,
sono
considerati
utili
tutti
iperiodi
per
cui
è
maturata
indennità
di
anzianità
fino
al
31.5.1982
e
va
comp
utato
trattamento
di
fine
rapporto
dal
1.6.1982.
Restano
escluse,
quindi,
le
anzi
anit
à
convenzionali
improduttive
di
effetti
per
indennità
e
trattamento
anzidetti.
Art.2
Limiti
Le
richieste
vanno
soddisfatte,
an
nualmente,
dal
1°
gennaio
al
31
dicembre,
nei
limiti
del
10
per
cen
to
degli
ave
nti
titolo
ecomunque
del
4
per
ce
nto
del
numero
totale
dei
dipendent
i.
Nelle
Aziende
che
non
raggiungono
i
25
dipendenti,
le
richieste
vanno
soddisfatte,
annualmente,
come
sopra,
soltanto
se
giustifi
cate
da
necessita
di
spese
sanitarie,
nei
limiti
di
1
avente
titolo;
se
giustificate
da
necessita
di
spese
per
la
prima
casa
vanno
soddisfatte,
alternandole
con
le
richieste
per
necessita
di
spese
sanitarie,
ogni
5
anni.
Ai
fini
dei
commi
precedenti
sono
da
considerare
idati
del
personale
al
31
dicembre
di
ciascun
anno,
con
effetti
per
l'anno
successivo.
Art.
3
Misura
Cias
cuna
anticipazione
va
limitata
all'importo
delle
spese
di
cui
all'art.
4;
essa,
comunque,
non
può
ess
ere
superiore
all'80
per
cento
dell'importo
complessivo
cui
ilrichiedente
avrebbe
diritto,
per
indennità
di
anzianità
e
trattamento
di
fine
rapporto,
nel
caso
di
risoluzione
del
contratto
di
lavoro
alla
data
di
presentazione
della
domanda.
Dall'importo
complessivo,
anzidetto,
sono
da
detrarre
le
somme
in
ipotesi
pignorate
od
altrimenti
impegnate
a
garanzia
di
terzi
o
del
datore
di
lavoro
oppure
impiegate
a
favore
del
dipendente,
su
cui
restano
escluse
anticipazio
ni
finché
permane
la
esposizione.
Art.4
Motivi
La
richiesta
di
anticipazione
deve
essere
giustificata
dalla
necessità
di:
a)
spese
sanitarie
per
terapie
ed
interventi
straordinari,
a
beneficio
del
dipendente
o
di
suoi
PF)
B
A
Md
=
familiari
a
carico,
che
siano
riconosciuti
dalle
competenti
strutt
ure
pu
bb
lic
he
;
b)
spese
per
acquisto
o
costruzione
od
assegnazione
da
cooperativa
della
prima
casa
di
abitazione,
per
ildipendente
o
per
ifigli,
o
per
ristruttur
azi
one,
ampliamento
o
sostituzione
della
casa
in
cui
ildipendente
abita,
se
unica
in
sua
proprietà.
Deve
trattarsi
comunque
di
spese
sost
enute
negl
i
ulti
mi
sei
mesi
o
da
sostenere
nell'anno
successivo,
rispetto
alla
data
di
present
azione
della
domanda;
a
meno
che
la
anticipazione
no
n
sia
stata
richiesta
pe
r
costr
uzione
o
ristrutturazione
di
casa
od
assegnazione
da
cooperativa,
con
pa
gamenti
in
base
astati
di
avanzamento
ovve
ro
a
piano
finanziario,
nei
quali
casi
il
primo
pagamento
deve
essere
avvenuto
o
previsto
nei
periodi
sopra
indicati
(mentre,
fermo
restando
che
limiti
e
misure
della
anticipazione
di
cui
agli
artt.
2
e
3
vanno
valutati
una
sola
volta,
in
relazio
ne
all'importo
complessivo
delle
spese
in
programma,
la
antic
ipazione
va
liquidata
gradualmente,
secondo
stati
di
avanzamento
o
rate
di
mutuo
man
mano
maturati).
Art.
5
Criteri
Nell'accoglimento
delle
richieste
di
anticipazione,
va
data
priorità
a
quelle
giustificate
da
necessità
di
spese
sanitarie
,
se
presentate
per
la
prima
volta.
Nell'ambito
delle
richieste
giustificate
da
necessità
di
spese
per
la
casa,
vanno
osservati
i
seguenti
criteri
di
scelta,
nell'ordine:
-
esistenza
di
sfratto,
non
per
moros
ità,
convalidato
dal
Pretore,
a
carico
del
dipendente;
—
necessità
di
ricostruzione
di
casa
andata
distrutta
per
calamità
naturali;
—
necessità
di
trasferimento
del
dipendente,
per
ragioni
di
servizio,
nella
zona
in
cui
è
la
casa;
—
numero
dei
componenti
del
nucleo
familiare
del
dipendente,
con
precedenza
per
inuclei
che
a
parità
di
componenti
portano
soggetti
handicappa
ti;
—
acquisto
oristrutturazione
dell'alloggio
in
cui
ildipendente
già
abita;
—
acquisto
o
costr
uzione
di
alloggio,
per
ildipendente
o
per
un
figlio
convivente,
in
occasione
del
distacco
di
questi
dal
nucleo
familiare.
Art.6
Procedimento
Le
richieste
di
anticipazioni
giustificate
da
necessità
di
spese
sanitarie,
se
presentate
per
la
prima
volta,
vanno
subito
esaminate
e
definite.
Le
altre
ric
hieste
vanno
esaminate
semestralmente:
in
gennaio,
quelle
pervenute
entro
il31
dicembre;
in
luglio,
quelle
pervenute
entro
il30
giugno.
All'uopo
le
richieste
dei
semes
tri
precedenti
non
soddisfatte
vanno
riesaminate
insieme
a
quelle
dell'ultimo
semestre,
se
intanto
non
decadute
od
altrimenti
superate.
Art.
7
Documenti
Le
richieste
di
anticipazione
per
spese
sanitarie
devono
essere
corredate
da
certificato
della
competente
struttura
pubblica
che
riconosce
la
necessita
di
terapie
od
interventi
straordinari
e
da
preventivo
di
spesa
ovvero
da
ricevuta
se
terapia
ed
interventi
anzidetti
sono
stati
già
effettuati.RN
AN?
ee
Le
richieste
di
anticipa
zione
per
la
casa
devono
essere
corredat
e:
—
se
trattasi
di
acquisto,
da
atto
notarile
di
compravendita
o
da
co
mpr
omes
so
0
da
altre
forme
scritte
di
impegno
di
vendita
(cui
segua
atto
notarile
di
compravendita
nei
4
mesi);
-
se
trattasi
di
costruzione,
da
titolo
di
proprietà
del
terreno
o
da
compromesso
o
da
altre
forme
scritte
di
impegno
di
vendita
dello
stesso
(cui
segua
atto
notarile
di
compravendita
nei
4
mesi),
da
progetto
approvat
o
e
da
preventiv
o
di
spesa;
—
setrattasi
di
assegnazione
da
cooperativa,
da
atto
di
assegnazio
ne
e
piano
finanziario;
-
se
trattasi
di
ristrutturazione,
da
titolo
di
prop
rie
tà,
da
progetto
approvato
e
da
preventivo
di
spesa.
A
seguito
delle
anticipazioni
concesse
in
base
a
preventivi
di
spesa
ed
atti
da
perfezionare,
i
beneficiari
sono
tenuti
ad
esibire
appena
possibile
le
ricevute
di
spesa
egli
atti
definitivi.
Le
richieste
di
anticipazione
non
corredate
da
suddetti
docume
nti
non
van
no
prese
in
esame:
sono
da
considerare,
atutti
gli
effetti,
come
non
ancora
presentate.
Art.8
Decadenza
Le
anticipaz
ioni
concesse
per
spese
da
sostenere
decadono
se
terapie
od
interventi
straordinari
oppure
acquisto,
costruzione
o
ristrutturazione
di
casa
non
ve
ngono
effettuati
nei
tempi
tecnici
all'uopo
necessari.
Le
stesse
anticipazioni
decadono,
pure,
in
caso
di
inadempimento
dell'obbligo
di
cui
al
penultim
o
comma
del
precedente
art.
7.
In
caso
di
decadenza,
ildipendente
è
tenuto
a
restituire
al
datore
di
lavoro
l'importo
lordo
che
gli
è
stato
anticipato.
Art.
9
Detrazione
La
anticipazione,
che
pud
essere
ottenuta
una
sola
volta
nel
corso
del
rapporto
di
lavoro,
a
meno
che
non
socco
rra
per
spese
sanitarie,
nel
qual
caso
può
essere
ottenuta
più
volte
salvo
tuttavia
il
limite
complessivo
dell’80
per
cento
di
cui
all’art.
3,
va
detratta
a
tutti
gli
effetti
dal
trattamento
di
fine
lavoro.
Nell'ipotesi
di
cui
all'art.
2122
Cod.
Civ.,
lastessa
anticipazione
va
detratta
dall’indennita
ivi
prevista.
Art.
10
Deroghe
n
Ilpresente
regolamento
soccorre,
anche,
allo
scopo
di
dare
soluzioni
uniformi
al
problema
delle
anticipazioni
su
trattamento
di
fine
lavoro,
nell’ambito
della
categoria.
Laddove
sussista
precedente
disciplina,
in
materia,
la
stessa
viene
sostituita
o
resta
in
vigore,
nella
sua
integrità,
a
seconda
che
il
contenuto
del
presente
regolamento
risulti
più
o
meno
(L,
‘favorevole,
global
mente.
All'uopo
le
Organizzazioni
sindacali
locali
s'incontreranno
per
verifica
e
risoluzione
del
confronto.
PAP
&
Alle
gato
E
DISCIPLINA
DEL
LAVORO
A
TEMPO
PARZIALE
Art.
1
Contratti
di
lavoro
a
tempo
parziale
possono
ess
ere
stipulati,
sia
per
trasformazioni
di
contratti
in
corso,
sia
per
assunzioni
dall'esterno.
L'Azienda
pri
ma
di
procedere
all'assunzione
di
lavoratrici
e
lavoratori
a
tempo
parziale
—
sulla
quale
non
è
prevista
alcuna
percentuale
di
contingentamento
-deve
preferire,
ove
richiesta,
la
trasformazione
di
rapporti
di
lavoro
da
tempo
pieno
atempo
parziale
purché
vengano
accettate
le
condizioni
stabilite
dall'Azienda
per
la
programmata
assunzione
a
tempo
parziale.
Presso
ciascuna
Azienda
le
trasformazioni
dei
rap
porti
di
lavoro
da
te
mpo
pieno
a
tempo
parziale
non
possono
essere
superiori
al
20%
del
per
sonale
in
servizio
a
tempo
pieno,
con
arrotondamento
ad
uno
dell'eventuale
frazione.
Per
le
assunzioni
dall'esterno
con
contratti
di
lavoro
a
tempo
parziale,
è
esclusa
ogni
misura
di
contingentamento.
Hanno
diritto
alla
trasf
ormazione
del
rapporto
di
lavoro
da
tempo
pieno
a
part-time
le
lavoratrici
e
ai
lavoratori
con
figlio
convivente
portatore
di
handic
ap
ai
sensi
dell'art.
3,
comma
3,
della
L.
104/1992.
A
loro
richiesta
il
rapporto
di
lavoro
a
tempo
parziale
è
trasformato
di
diritto
in
rapporto
di
lavoro
a
tempo
pieno.
Art.
2
L'Azienda
è
tenuta
ad
accogliere
le
rich
ies
te
di
trasformazione
dei
contratti
a
tempo
pieno
in
contratti
a
tempo
parziale,
nel
limite
di
1
unità
per
ogni
20
dell'organico
in
servizio
in
presenza
delle
esigenze
di
cui
al
successivo
comma.
Le
richieste
di
trasformazione
in
contratti
di
lavoro
a
tempo
parziale,
di
cui
sopra,
possono
essere
avanzate
dal
personale
con
esigenze
che
meritino
particolare
considerazione,
come
—
per
esempio
—
quelle
delle
lavoratrici
e
dei
lavoratori
affetti
da
patologie
oncologiche
nonché
da
gravi
patologie
cronico-degenerative
ingravescenti,
per
iquali
residui
una
ridotta
capacità
lavorativa,
di
assiste
nza
a
familiari
o
conviventi
more
uxorio
gravemente
ammalati
o
portatori
di
handicap,
di
assistenza
a
figli
che
abbiano
età
inferiore
ai
tre
anni,
delle
lavoratrici
e
dei
lavoratori
che
siano
stati
vittima
di
molestie
e
violenze
di
genere
nonché
per
assistenza
a
familiari
(coniuge,
convivente
more
uxo
rio,
figli,
genitore)
che
siano
stati
vittima
di
molestie
e
violenze
di
genere,
di
studio
per
corsi
di
cui
all'art.
10
della
legge
20.5.1970
n.
300
(in
alternativa
rispetto
alle
facilitazioni
previste
dal
primo
comma
dell'art.
68
del
presente
contratto).Compatibilmente
con
le
proprie
esigenze
organizzative
e
gestionali,
le
Aziende
si
impegnano
ad
esaminare
con
priorità
le
richieste
di
prolungamento
del
lavoro
a
tempo
parziale,
sino
alla
durata
massima
di
24
mesi,
avanzate
dal
personale
con
figli,
di
età
inferiore
ai
tre
anni,
che
abbia
interamente
fruito
del
congedo
parentale
di
cui
all'art.
32
D.
Lgs.
151/2001
e
successive
modifiche
e
integrazioni.
—
Fatte
salve
esigenze
d'urgenza
che
meritino
imm
ediato
accog
limento,
le
richieste
vanno
esaminate
seme
stralmente:
in
genn
aio,
qu
elle
pervenute
ent
ro
il31
dicembre;
in
luglio,
quelle
pervenute
entro
il30
giugno.
Le
richieste
precedentemente
non
soddisfatte
vanno
riesaminate
insieme
a
quelle
dell'ultimo
semestre,
se
intanto
non
decadute
od
alt
riment
i
superate.
Criteri
di
priorità,
per
l'accoglimento,
son
o
quelli
deducibili
dall'ordine
delle
esigenze
espo
ste
nel
secondo
comma;
a
parità
di
esig
enz
e,
va
soddis
fatta
la
richiesta
dapprima
presentata.
|contratti
a
tempo
parziale
di
cui
al
presente
articolo
vanno
stipulati
a
tempo
determinato,
per
la
durata
minima
di
12
mesi
per
quanto
riguarda
le
fattispecie
di
cui
al
comma
2,
per
tutte
le
altre
fattispecie
iltermine
di
durata
minima
è
quello
di
6
mesi.
Resta
int
eso
che
qualora,
per
es
igenze
transitorie
e
verificabili,
fatte
salve
le
prerogative
di
legge,
no
n
fosse
possibile
da
re
attuazione
alle
previsioni
del
presente
articolo,
l'Azienda
e
le
Rappresenta
nze
sindacali
aziendali
costituite,
si
incontreranno
per
valutare
eventuali
idonee
soluzioni.
Art.3
Contratti
a
tempo
parziale,
nei
casi
di
assunzione
dall
'esterno,
possono
essere
stipulati
sia
a
tempo
indeterminato
sia
a
termine,
laddove
ricorrano
le
condizioni
previste
dalla
legge.
Nei
casi
di
trasformazione
dei
contratti
in
corso,
possono
essere
stipulati
contratti
di
lavo
ro
a
tempo
parziale
e
indeterminato,
nel
qual
caso
non
sussiste
ildiritto
della
lavoratrice
e/o
del
lavoratore
ad
essere
reintegrato
atempo
pieno
(salvo
quanto
disposto
nel
successivo
comma),
oppure
a
tempo
parziale
e
determinato,
nel
qual
caso
sussiste
tale
diritto
(salva
proroga
consensuale).In
caso
di
assunzione
di
nuovo
personale
a
tempo
pieno,
è
riconosciuto
ildiritt
odi
precedenza
a
fa
vor
e
delle
lavoratrici
e/o
dei
lavoratori
con
contratto
a
tempo
parziale,
con
priorità
per
coloro
che,
già
dipendenti,
avevano
trasf
ormato
ilrapporto
di
lavoro
da
tempo
pieno
a
tempo
parziale.
Art.4
La
collocazione
della
prestazione
lavorativa
può
essere
di
tipo
orizzontale,
di
tipo
verticale
o
di
tipo
misto,
vale
a
dire
secondo
una
combinazione
del
tipo
orizzontale
e
di
quello
verticale.
Azienda
e
lavoratrice
o
lavoratore
concordano
la
collocazione
della
prestazione
lavorativa
a
tempo
parziale
secondo
le
esigenze
di
servizio,
senza
obbligo
di
uniforme
ripartizione
nella
settimana
o
nel
mese,
anche
tramite
turni
di
lavoro
a
cadenza
settimanale,
mensile,
etc.,
nel
rispetto,
in
ogni
caso,
di
una
prestazio
ne
giornaliera
massima
di
9
ore.
La
durata
settimanale
dell'orario
del
personale
a
tempo
parziale
di
tipo
or
iz
zontale
può
essere
compresa
tra
le
15
e
le
32
ore
e
30
minuti.
|giorni
di
lavoro
nell'anno
del
personale
a
tempo
parziale
di
tipo
verticale
possono
essere
compresi
tra
90
e
200.
Nel
caso
di
una
collocazione
della
prestazione
lavorativa
di
tipo
misto
l'orario
della
prestazione
di
tipo
orizzontale
deve
essere
compreso
tra
15
e
32
ore
e
30
minuti
settimanali
e
la
prestazione
di
tipo
verticale
non
deve
superare
i150
giorni
annui.
Art.
5
La
lavoratrice
ed
illavoratore
a
tempo
parziale
possono
essere
adibiti,
con
illoro
consenso,
a
pr
estazioni
di
lavoro
supplementare
nell
e
seguenti
ipotesi:
-
operazioni
di
quadratura
contabile
e
dichiusura;
-
inte
rruzioni
temporanee
ne
lfunzionamento
di
strumenti
elettronici
di
lavoro;
—
in
creme
nti
temporanei
di
attività
aziendali;
-
sostituzione
di
lavoratrici
e/o
la
voratori
assenti;
-
eventuale
partecipazione
a
corsi
di
formazione
secondo
le
modalità
di
cui
al
Cap
XI.
Il
num
ero
ma
ssimo
di
ore
di
lavoro
supplementare
effettuabili,
comunque
nel
limite
del
tempo
pieno,
sono:
a)
50
ore
con
riferimento
all'anno;
b)
2
ore
con
riferimento
alla
giornata.
Art.
6
In
de
roga
a
quanto
di
sposto
dall'art.
106
ultimo
comma,
nei
confronti
del
personale
a
tempo
parziale
si
applica
esclusivamente
il
criterio
della
prevalenza
effettiva,
intendendosi
per
tale
l'utilizzo
delle
mansioni
per
un
numero
di
ore
superiore
alla
metà
dell'orario
mensile
dell'interessato.
Art.7
Il
trattamento
economico
va
commisurato
alle
minori
prestazioni
di
lavoro,
salvo
che
per
l'indennità
di
rischio
che
va
corrisposta
proporzionalmente
al
servizio
per
cui
è
dovuta
con
un
mi
nimo
pari
a
2/5
del
valore
giornaliero
dell'indennità
stessa.
Art.8
Ai
soli
fini
dei
trattamenti
di
ferie,
malattia,
scatti
tabellari
e
preavvisi,
iperiodi
di
lavoro
a
tempo
parziale
sono
equiparati
a
quelli
a
tempo
pieno
agli
effetti
della
maturazione
delle
anzianità
previste
dalle
singole
norme
contrattuali.
AI
personale
a
tempo
parziale
si
applica
la
disciplina
degli
automatismi
prevista
all'art
115,
salvo
che,
in
luogo
degli
avanzamenti
automatici
di
carriera,
viene
riconosciuto
il
corrispondente
trattamento
economico
proporzionato,
ovviamente,
alla
durata
della
prestazione
lavorativa.
In
caso
di
passaggio
a
tempo
pieno,
il
periodo
trascorso
dal
personale
a
tempo
parziale
va
lutato
in
proporzione
ai
fini
del
conseguimento
degli
automatismi
previsti
dalle
norme
di
cui
al
comma
precedente:
il
relativo
trattamento
eco
nomico,
che
la
lavoratrice
elo
il
lavoratore
avesse
conseguito,
resta
assorbito
dalla
maggiore
retribuzi
one
spettan
tegli.
Inogni
altro
caso
la
minore
durata
della
prestazione
a
tempo
parziale
rispetto
a
quella
atempo
pieno
determina
un
correlativo
aumento,
in
misura
proporzionale,
delle
anzianità
previste
dalle
singole
norme
contrattuali.
Art.
9
Per
le
lavoratr
ici
e
ilavor
atori
assunti
con
contratto
a
tempo
parz
iale
e
indeterminato
va
effettuato
addestramento
nella
stessa
misura
stabilita
per
ilpersonale
assunto
a
tempo
pieno.
Per
l'attività
di
formazione
ed
aggiornamento
delle
lavoratrici
edei
lavoratori
in
servizio
atempo
parziale
e
indeterminato,
si
applicano
le
norme
in
materia
vigenti
per
ilpersonale
in
servizio
a
tempo
pieno.
Qualora
ilcorso
cada
in
tutto
od
inparte
fuori
dell'orario
di
lavoro
del
personale
in
servizio
a
tempo
parziale,
lo
stesso
ha
la
facoltà
di
par
teciparvi
con
pagamento
a
parte,
medi
ante
retribuzione
ordinaria,
del
le
ore
di
presenza
al
corso
di
form
azione
non
comprese
tra
quelle
di
detto
orario
di
lavoro.
Art.
10
Nei
casi
di
prestazioni
atempo
parziale
distribuite
su
meno
di
5
giorni
per
settimana,
ilcomputo
delle
ferie
e
dei
permessi
retribuiti
di
cui
agli
artt.
52
e
53
va
effettuato
dividendo
per
5
iperiodi
di
ferie
e
ipermessi
anzidetti,
moltiplicando
il
quoziente
per
il
numero
dei
giorni
lavorati
per
settimana
,
imputando
ilprodotto
sui
giorni
des
tinati
al
lavoro.
Nei
giorni
semifestivi,
se
coincidenti
con
giorni
di
lavoro
del
personale
atempo
parziale,
l'orario
di
lavoro
giornaliero
di
tale
personale
va
ridotto
in
proporzione
alla
riduzione
di
cui
beneficia
il
personale
a
tempo
pieno.
Art.11
Alle
lavoratrici
e
ai
lavoratori
che
devono
sostenere
prove
di
esame
ipermessi
aggiuntivi
per
iltempo
di
viaggio
e
la
giornata
(lavorativa)
precedente
la
prova
stessa
spettano
solo
se
itempi
relativi
coincidono
con
la
prestazione
lavorativa
dell'interessato.
Nei
confro
nti
delle
lavoratrici
e
dei
lavoratori
la
cui
prestazione
sia
concentrata
in
meno
di
5
giorni,
ilperiodo
di
permesso
relativo
agli
esami
di
licenza
o
di
laurea
spetta
nella
misura
che
ris
ulta
proporzionando
il
numero
di
giorni
previsto
per
il
personale
a
tempo
pieno
al
minor
numero
di
giornate
lavorative
mediamente
prestate
nella
settimana.
Gli
ulteriori
permessi
retribuiti
spet
tanti
al
personale
a
tempo
pieno
vanno
proporzionati
alla
ridotta
prestazione
lavorativa.
In
caso
di
contemporaneità
di
richieste
da
parte
di
più
lavoratrici
e/o
lavoratori
appartenenti
alla
stessa
unità
produttiva,
le
lavoratrici
e
ilavoratori
a
tempo
pieno,
a
parità
di
situazioni,
hanno
la
precedenza
rispetto
a
quelli
a
tempo
parziale.
LA
|
Art.
12
Ai
fini
dell
'applicazione
delle
disposizioni
collettive
basate
sul
numero
delle
lavoratrici
e
dei
lavoratori
presenti
nell'unità
produttiva,
il
personale
a
tempo
parziale
è
computato
nel
suo
complesso
sommando
l'o
rario
settimanale
svolto
da
isingoli
e
rapportandolo
alle
ore
lavorative
contrattualmente
previste
per
il
personale
a
tempo
pieno,
co
n
arrotondamento
all'unità
della
frazione
di
orario
superiore
alla
metà
di
quello
normale.
Art.
13
Per
qua
nt
o
non
previsto
dalla
prese
nte
disciplina,
si
applicano
le
norme
del
C.C.N.L.
6-6.
di
eCategoria,
de
i
contratti
inte
grativi
di
second
o
livello
e
degli
accordi
sulle
libertà
sindacal
i,
in
quanto
compatibili
con
la
spe
cialità
del
rapporto.Art.
14
Le
disposizioni
di
cui
sopra
sono
correlative
ed
inscindibili,
salvo
quanto
appresso.
La
disciplina
collettiva
di
lavoro
del
personale
già
in
servizio
ad
orario
ridotto
viene
sostituita
dalla
presente
disciplina
a
far
tempo
dalla
data
di
stipulazione
del
eContratto
eCollettivo
nNazionale
di
Lavoro.
Per
irapporti
di
lavoro
a
tempo
parziale
in
corso
con
orario
di
lavoro
settimanale
di
versi
da
quelli
dell'art.
4
restano
fermi
gli
orari
di
lavoro
individualme
nte
convenuti.
Allegato
F
DISCIPLINA
DEL
VALORE
DI
PRODUTTI
VITÀ
AZIENDAL
E
Art.
1
Annualmente
le
BCC-CRA
saranno
classificate,
in
sede
di
contrattazione
di
secondo
liv
ello,
in
una
delle
seguenti
fasce
indicative,
in
senso
decrescente,
del
grado
di
eccellenza
raggiunto:—
Fascia
1
—
Fascia
2
—
Fascia
3
—
Fascia
4
Detta
clas
sificazione
avverrà
utilizzando
iseguenti
indici
tra
loro
combinati
con
uguale
peso:
a)
UTILE
LORDO
SU
MEZZI
PROPRI
b)
IMPIEGHI
DETERIORATI
LORDI
(NPL)
SU
IMPIEGHI
LORDI
c)
COSTI
OPERATIVI
SU
MARGINE
DI
INTERMEDIAZIONE
d)
CET1
RATIO
Gli
elementi
per
ilcalcolo
di
tali
indici
sono
quelli
riportati
nella
tabella
allegata
sotto
la
lettera
A.Per
ogni
indice,
ilimiti
delle
4
fasce
sono
rappresentati
da:
-
Fascia
1
limite
superiore
=
valore
massimo
limite
inferiore
=
media
tra
valore
massimo
e
valore
medio
assoluto
—
Fascia
2
limite
superiore
=
media
tra
valore
massimo
e
valor
e
medio
assoluto
limite
inferiore
=
valore
medio
assoluto
—
Fascia
3
limite
superiore
=
valore
medio
assoluto
media
in
feriore
=
media
tra
valore
medio
assoluto
evalore
minimo
-
Fascia
4
limite
superiore
=
media
tra
valore
medio
assoluto
evalore
minimo
limite
inferiore
=
valore
minimo
assoluto
Ilvalore
medio
assoluto
è
costituito
dalla
somma
dei
valori
diviso
ilnumero
complessivo
degli
stessi.Per
la
definizione
della
fascia
di
classificazione
si
darà
peso
pari
a
25
alla
fascia
registrata
da
ciascun
indice
dividendone
per
100
la
sommat
oria
con
arrotondamento
della
prima
cifra
decimale
(da
0
a5
unità
inferiore;
da
6
a
9
unità
superiore).
Resta
inteso
che,
ai
fini
dell’appli
cazi
one
del
presente
articolo,
le
Parti,
per
la
classificazione
delle
BCC4-CRA
in
fasce,
procederanno
ad
una
definizione
delle
stesse
senza
tener
conto
del
valore
massimo
e
del
valore
minimo
riferito
ad
ognuno
dei
quattro
ind
ici.
Pertanto,
il
valore
massimo
è
determinato
dal
secondo
valore
rilevato
all'interno
di
ciascun
indice,
e
il
valore
minimo
inferiore
(valore
minimo
assoluto)
è
rappresentato
dal
penultimo
valore
registrato,
escludendo
il
valore
ultimo
all'interno
del
medesimo
indice.
Il
valore
medio
assoluto
si
determina
sommand
o
tutti
ivalori
all’int
erno
di
ciascun
indice,
tenuto
conto
delle
esclusioni
sopra
descritte,
diviso
ilnumero
complessivo
degli
addendi.
Per
l'attribuzione
della
fascia
di
classificazione
delle
BCC-CRA
affiliate
ad
un
Gruppo
Bancario
Cooperativo,
la
contrattazione
di
seco
nd
o
livello
determinerà
l'ambito
territorial
edi
riferimento
anche
tenendo
conto
dell'assetto
organizzativo
e
distributivo
del
Gr
upp
o
Bancario
Cooperativ
o.
Nella
def
ini
zione
dell'ambito
territoriale,
di
cui
al
comma
che
precede,
in
sede
di
contrattazione
di
secondo
livello,
si
adotteranno
parametri
quanto
più
coere
nti
con
gli
obiettivi
di
sostenibilità
economica
e
di
omogeneità
socio-territoriale
corrispondenti,
di
norma,
ai
territori
delle
regioni
amministrative
quando
vi
abbiano
sede
almeno
49
7
BCC-CRA
aderenti
allo
stesso
Gruppo
Bancario
Cooperativo,
con
eventuale
accorpamento
dei
territori
limitrofi
dove
abbiano
sed
e
un
numero
inferiore
di
BCC-
CRA.
In
ogni
caso
gli
ambiti
territoriali
possono
essere
riferiti
a
BCC-CRA
aventi
sede
fino
ad
un
massimo
di
quattro
reg
ioni
amministrative
con
non
più
di
25
BCC-CRA
complessive,
fatta
salva
la
possibilit
à
per
la
contrattazione
di
secondo
livello
di
elevare
tale
limite
reg
ionale
a-sei
a
CoN
Ann
A
a
"Ii
Art.
2
Le
Parti
si
incontreranno
al
secon
do
livello
di
contrattazione
per
determinare
l'indicatore,
semplice
o
composto,
di
produttivi
tà
e/o
efficienza
e/o
qualità
-tra
quelli
individuati
al
comma
3,
art.
48
del
presente
C.C.N.L
.
ee:
-in
base
al
quale
misurare
l'andamento
annuale
di
ogni
singola
BCC-CRA
rispetto
all
amedia
del
biennio
precedente.
In
ogni
caso
l'indicatore
dovrà
tener
conto,
co
n
peso
che
le
Parti
determineranno
in
sede
di
contrattazione
di
secondo
livello,
del
Risultato
Lordo
di
Gestione
rap
portato
al
numero
medio
dei
dipendenti
come
riportato
in
bilancio.
L'indicatore
prescelto
re
ste
rà
comunque
valido
per
tutta
la
vigenza
contrattuale.
Art.
3
Per
la
quantificazione
del
Valore
di
Produttività
Aziendale
da
erogare
complessivamente
da
parte
di
ciascuna
BCC-CRA
si
terrà
conto
dell'and
amento
misurato
e
della
fascia
annuale
di
appartenenza
applicando
la
metodologia
che
segue.
Per
ciascuna
fascia
verrà
stabilito
al
secondo
livello
di
contrattazione
un
ambito
di
equivalenza.
a)
BCC-CRA
in
fascia
1
L'importo
comples
sivo
da
erogare
sarà
pari
a:
—
4,
65
%
del
Risultato
Lordo
di
Gestione
(RLG)
registrato
nell’anno
di
misurazione
in
caso
di
equivalenza
dell'andamento;
—
5,15
%
del
RLG,
come
sopra
definito,
in
caso
di
superamento
dell’equivalenza;
We
«
b)
BCC-CRA
in
fascia
2
L'impor
to
complessivo
da
erogare
sarà
pari
a:
—
3,65
%
del
RLG,
come
sopra
definito,
in
caso
di
equivalenza
dell'an
damento;
-—
4,15
%
del
RLG,
come
sopra
definito,
in
caso
di
superamento
dell'equivalenza;
c)
BCC-CRA
in
fascia
3
L'importo
complessivo
da
erogare
sarà
pari
a:
-—
2,65
%
del
RLG,
come
sopra
definito,
in
caso
di
superamento
dell’equivalenza.
d)
BCC-CRA
in
fascia
4
L'importo
complessivo
da
erogare
sarà
pari
a:
—
2,15
%
del
RLG,
co
me
sop
ra
definito,
in
caso
di
sup
eramen
to
dell’equivalenz
a.
Le
Parti,
per
determinare
l'importo
complessivo
da
erogare
per
ciascuna
BCC#HCRA,
dedurranno
dal
Risultato
Lordo
di
Gestione
una
quota
pari
al
60%
delle
rettifiche
di
valore
nette
per
deterioramento
di
crediti
(voce
130/A
c.e.),
e
al
50%
dei
proventi
da
negoziazione
di
titoli
(voce
100/B
c.e.).
Per
le
BCC-CRA
affiliate
a
Gruppo
Bancario
Cooperativo,
ilValore
di
Produttivita
Aziendale
sarà
determinato
al
secondo
livello
di
contrattazione,
con
una
prima
componente
dell'80%
di
quanto
risultante
dal
calcolo
del
presente
allegato,
ed
una
secon
da
componente
ulteriore
determinata
in
relazione
all'andamento
del
Gruppo
Bancario
Cooperativo
nonché
alla
valutazione
dell'apporto
della
singola
BCC-CRA
a
tale
andamento.
L'am
montare
del
Valore
di
Produttività
Aziendale
da
distribuire
sarà
erogato
al
personale
applicando
la
scala
parametrale
di
cui
all'allegata
Tabella
B.
Entro
ilmese
di
luglio
di
ciascun
an
no,
per
quanto
di
competenza,
le
Capogruppo
dei
Gruppi
Bancari
Cooperativi
e
la
Federazione
Raiffeisen
(ovvero
l'Azienda
in
caso
di
trattativa
aziendal
e)
inviano
alle
Organizzazioni
sindacali
firmatarie
del
contratto
integrativo
i
bilanci
(in
formato
elettronico
ed
estraibile)
delle
proprie
BCC-CRA
associate
utili
alla
successiva
verifica
tecnica
per
la
determinazione
del
Valore
di
Produttività
Aziendale
da
erogare.
Art.
4
Il
Valore
di
Produttività
Aziendale
verrà
erogato,
sotto
forma
di
una
tantum,
entro
il
mese
di
settembre,
al
personale
in
servi
zio
nel
mese
di
erogazione
e
che
abbia
prestato
attività
lavorativa
nell’anno
di
misurazione.
Il
Valore
di
Produttività
Aziendale
compete
al
personale
che
abbia
superato
ilper
iodo
di
prova.
Nel
cas
o
di
inizio
del
rapporto
di
lavoro
durante
l'anno
di
misurazione,
ilValore
di
Produttività
Aziendale
verrà
erogato
in
proporzione
ai
mesi
di
servizio
prestato,
considerando
come
mese
intero
l'eventuale
frazione
superiore
a
15
giorni.
Nel
caso
di
assenza
con
diritto
alla
retribuzione
il
Valore
di
Produttività
Aziendale
verrà
corrisposto
per
intero.
\
Nell'ipotesi
di
assenze
per
malattie,
con
esclusione
della
malattia
di
durata
continuativa
superiore
ai
tre
mesi,
il
Valore
di
Produttività
Aziendale
verrà
ridotto
proporzionalmente.
Nei
a
casi
di
assenza
dal
lavoro
senza
diritto
alla
retribuz
ione
ilValore
di
Produttività
Aziendale
verrà
ridotto
proporzionalmente.
In
caso
di
rapporto
di
lavoro
a
tempo
parziale
durante
l’anno
di
misurazione,
il
premio
verrà
erogato
in
proporzione
alla
minore
prestazione
effettuata.
IlValore
di
Produttività
Aziendale
verrà
erogato
anche
al
personale
non
in
servizio
nel
mese
di
erogazione,
che
abbia
pre
stat
o
attività
lavorativa
nell’anno
di
misurazione
e
sia
passato
alle
dipendenze
di
altra
Azienda
del
Sistema
nell'ambito
di
mobilità
con
irequisiti
indicati
nel
comma
3,
art.
62
del
presente
C.C.N.L.
6-6
In
tal
caso,
ilValore
di
Pro
duttività
Aziendale
verrà
erogato
in
proporzione
ai
mesi
di
servizio
prestati,
considera
ndo
come
mese
intero
l'eventuale
frazione
sup
eri
ore
ai
15
giorni.
Art.5
Per
le
BCC-CRA
di
nuova
costituzione
e
per
quelle
interessate
da
proce
ssi
di
fusione,
ilValore
di
Produttività
Aziendale
verrà
determinato
per
ilsolo
primo
triennio
dalla
costituzione
o
dalla
fusione
utilizzando
parametri
specif
ici,
da
individuare
in
sede
di
contrattazione
di
secondo
livello,
comunque
coerenti
con
le
finalità
e
gli
indirizzi
individuati
dal
C.C.N.L.
66:14
e
dal
presente
Allegato.
Il
Valore
di
Produttività
Aziendale
verrà
applicato
per
le
Aziende
destinata
rie
del
C.C.N.L.
4.
di
eCategoria
diverse
dalle
BCC/CRA/Ca
sse
Raiffeisen
e
di
quelle
di
cui
al
successivo
comma,
attraverso
l’indiv
iduazione
di
parametri
e
di
limiti
quantitativi
omogenei
a
quelli
stabiliti
nel
precedente
articolo
3.
Il
Valore
di
Produttiv
ità
Aziendale
per
il
personale
delle
Aziende
del
Gruppo
Bancario
Cooperativo
diverse
dalle
BCC-CRA
sarà
determinato
sulla
base
di
una
combinazi
one
di
indicatori
relativi
anche
all'andamento
del
bilancio
consolidato
del
Gruppo
Bancario
Cooperati
vo.
Art.
6
Il
Valore
di
Produttività
Aziendale
non
viene
considerato
a
nessun
effetto
sulle
retr
ibuzioni
indirette,
differite
e
non
viene
computato
nel
T.F.R.Art.
7
L'erogazione
del
Valore
di
Produttività
Aziendale
sostituisce,
fino
a
concorrenza,
ogni
attribuzione
economica
eventualmente
co
rrisposta
dall'Azienda
ed
avente
medesima
natura
e
finalità.
Le
conseguenze
e
la
pertinenza
dell'avvenuta
sostituzione
saranno
oggetto
di
esame
congiunto
che
potrà
essere
richiesto
a
livello
aziendale
dalle
OO.SS.
aderenti
alle
Organizzazioni
nazionali
che
hanno
negoziato
ilpresente
accordo.
AI
secondo
livello
di
contrattaz
io
ne,
in
occasione
della
verifica
dell’andamento
produttivo
ed
economico
aziendale
,
in
coerenza
con
ipri
ncipi
e
le
finalità
che
disciplinano
il
Valore
di
Produttività
Aziendale,
si
potranno
valutare
gli
eventuali
impatti
sugli
indicatori
di
bilancio,
dovuti
all'
applicazione
di
misure
prudenziali
e/o
agli
effetti
di
attività
fi
nanziarie,
adott
ate
in
via
straordinaria
e
non
rico
rrente,
che
abbiano
significativa
valenza
rispett
o
alla
verifica
dell'andamento.Le
Parti
si
riservano
di
effettuare
una
verifica
tecnica,
anche
alla
luce
delle
ris
ult
an
ze
quantitative
dei
bilanci
2022,
per
accertare
eventuali
ulteriori
effetti
distorsivi
der
iv
ant
i
dall’applicazi
one
di
quanto
innovato
della
presente
disciplina.
to1
ftI}/
Allegato
A
UTILE
AL
LORDO
Voce
260
di
CE
(utile/perdita
della
operativita
corrente
al
lordo
DELLE
IMPOSTE
delle
imposte)
ret
tificata
delle
voci
110
di
CE
(risultato
netto
delle
attività
e
passività
finanzi
arie
valutate
al
FV
con
effetto
a
conto
economico)
e
230
di
CE
(risultato
netto
della
valutazione
al
FV
delle
attività
materiali
e
immateriali)
MEZZI
PROPRI
Voci
da
120
di
SP
(azioni
rimborsabili)
a
180
di
SP
(uti
le/perdita
dell'esercizio).
La
voce
180
deve
essere
retti
ficata
conformemente
a
quanto
effettuato
per
la
voce
300
di
CE
ESPOSIZIONI
TABELLA
A.1.7
della
sezione
1della
parte
E
della
nota
in
tegra
tiva
DETERIORATE
(esposizioni
per
cassa
e
fuori
bila
nci
o
vs
clientel
a,
valori
lordi
e
LORDE
netti).
Il
valore
da
considerare
è
quello
riportato
nella
colonna
“Esposizione
lorda”
IMPIEGHI
VS
Voce
40b
dello
SP
(attivo)
rettificata
per
tenere
conto
dell'effetto
CLIENTELA
dovuto
all'
eventuale
riclassifica
ad
altra
voce
dei
finanziame
nti
attivi
copert
i,
eventualmente
valutati
al
FV
(FVO)
e
da
altra
voce
del
titolo
junior
COSTI
OPERATIVI
Voce
160
di
CE
(spese
amministrative
al
netto
dei
costi
degli
esodi
incentivati,
che
non
comportino
attivazione
delle
prestazioni
del
“F
ondo
di
solidarietà”)
MARGINE
DI
Voce
120
di
CE
al
netto
della
voce
110
di
CE
+
Vo
ce
200
di
CE
INTERMEDIAZIONE
(altri
proventi
/oneri
di
gestione)
RLG
Voce
120
di
CE
(margine
di
intermediaz
ione)
al
netto
delle
voci
110
di
CE
(risultato
net
to
delle
attività
e
passività
finanziarie
con
impatto
a
conto
economico)
e
230
di
CE
(risultato
netto
della
valutazione
al
FV
delle
attività
materiali
e
immateriali)
+
voce
160
(spese
amministrative)
di
CE
e
voce
200
(proventi/oneri
di
gestione)
NUMERO
Numero
risultante
dalla
nota
integrativa
al
bilancio
sezione
c)
-
DIPENDENTI
tabella
10.2
RACCOLTA
DIRETTA
Voci
10b
(Debiti
vs
clientela)
e
10c
(Titoli
in
circolazione
)
di
SP.
Il
valore
così
ottenuto
va
rettificato
della
componente
legata
alla
riclassifica
dei
prestiti
subordinati
avvalendosi
dell'informativa
di
déttaglio
riportata
in
NI
sezione
1
del
passivo,
tabella
1.4
A
Allegato
B
SCALA
PARAMETRALE
INQUADRAMENTI
SCALA
PARAMETRALE
Quadri
direttivi4°
livello
232,67
3°
livello
197,75
2°
livello
177,13
1°
livello
166,98
3?
Area
Professionale4°
livello
147,81
3°
livello
136,49
2°
livello
128,95
1°
livello
122,34
2?
Area
Professional
e
2°
livello
114,75
1°
livello
107,37
18
Area
Professionalelivello
unico
100,00
Allegato
G
VERBALE
DI
ACCORDO
CONSULTAZIONE
E
PARTECIPAZIONE
DEI
LAVORATORI
ALLA
TUTELA
DELLA
SALUTE
E
SICUREZZA
SUI
LUOGHI
DI
LAVORO
Ilgiorno
27
Novembre
2019
tra
La
Federazione
Italiana
delle
Banche
di
Credito
Cooperativo
Casse
Rurali
ed
Artigiane
—
FEDERCASSE
e
Le
Segreterie
Nazionali
delle
Organizzazioni
sindacali
de
l
Credito
Cooperativo
FABI;FIRST/CISL;FISAC/CGIL;SINCRA/UGL
CREDITO;
UILCA;
Premesso
che
—
Le
Parti
promuovono,
in
coerenza
con
iValori
iden
titari
del
Credito
Cooperativo
sanciti
nell'art.
2
dello
Statuto
tipo
delle
BCC/CRA
e
nella
Carta
dei
Valor
i,
la
cultura
della
sicurezza
e
della
prevenzione
sui
luoghi
di
lavoro
come
elemento
indispensabile
per
garantire
la
salute
e
la
sicur
ezza
del
personale,
la
vivibilità
degli
ambienti,
la
fruibilità
dei
servizi
ed
ilmiglioramento
della
qualità
e
delle
condizioni
generali
di
lavoro;
-
le
Parti
confermano
che
irappor
ti
tra
le
stesse
per
ciò
che
conce
rne
la
salute
e
si
curezza
sui
luoghi
di
lavoro
sono
caratterizzati
dal
superamento
di
posizioni
di
conflittualità
e
si
ispirano
ad
una
politica
di
prevenzione
e
protezione;
—
le
Parti
stipulanti
intendono
dare
attuazione
all'impegno
assunto
con
ilcontratto
col
lettivo
nazionale
del
9
gennaio
2019
di
procede-
re
all'
“adeguamento
dell'allegato
“G”
al
c.c.n.l.
rispetto
alle
novit
à
normative
intervenute
in
materia
di
salute
e
sicurezza
nei
luoghi
di
lavoro”,
ed
agli
adempimenti
loro
de
mandati,
in
materia
di
consultazione
e
partecipazione
dei
lavoratori
dal
D.Igs.
9
aprile
2008,
n.
81
e
successive
modificazioni;
-
l'esercizio
delle
funzioni
dei
Rappresentanti
dei
Lavoratori
per
la
Sicurezza
assume
una
valenza
strateg
ica
azie
ndale
ai
fini
della
effettiva
applicazione
delle
disposizioni
introdotte
dal
D.l
gs.
n.
81/2008;
-
le
Parti
prendono
atto
che
le
attività
svolte
dalle
Aziende
di
Credito
Cooperativo,
ricomprese
nell’area
creditizio/finanz
iaria,
si
caratterizzano,
in
tutte
le
strutture
aziendali,
per
l'assoluta
prevalenza
di
mansioni
“d'ufficio”,
—
ilpresente
Accordo
si
applica
a
tutte
le
Aziende
destinatarie
della
contrattazione
collettiva
del
Credito
Cooperativo;
3
4
Me i
|
|
UGa}
si
conviene
quanto
segue:
Art.1
La
premessa
co
stituisce
parte
integrante
del
presente
accordo.
Presso
ogni
azienda
è
istituita
la
Rappresentanza
dei
Lavoratori
per
la
Sicurezza,
prevista
dall’art.
47
del
d.lgs.
81/2008.
Il
nume
ro
dei
componenti
la
rappresentanza
dei
la
voratori
per
la
sicurezza
viene
individuato
come
segue:
a)
1
rappresentante
nelle
aziende
che
occupano
sino
a
200
lavoratori;
b)
3
rappresentanti
nelle
aziende
che
occupano
da
201
a
1.0
00
lavor
atori;
c)
6
rappresentanti
ne
lle
aziende
che
occupano
piu
di
1.000
lavoratori.
Dalla
modalita
di
calcolo
che
precede
si
escludono
le
Aziende
le
cui
strutture
insistono
sui
territori
di
più
regioni
o
province
autonome,
per
le
quali
si
adotta
ilcrite
rio
di
unità
produttiva
definito
all'art.
1dell'Accordo
nazionale
31
luglio
2014.
Per
le
unità
produttive
periferiche
delle
Società
su
cui
la
Capogruppo
esercita
direttamente
il
controllo
societario
ex
art.
2359
Cod.
Civ.
(c.d.
perimetro
diretto)
la
determinazione
del
numero
dei
rappresentanti
avrà
quale
base
di
comput
o
l'insieme
dei
dipendenti
addetti
alle
unità
produttive
delle
suddette
Società
su
base
regionale.
Per
le
Aziende
aderenti
alla
Fede
razione
Raiffeisen
aventi
sede
nella
Provincia
autonoma
di
Bolzano
trovano
attuazione
le
specifiche
intese
stabilite
a
livello
locale.
Ai
rappr
esentanti
per
la
sicurezza
(RLS)
vengono
riconosciute
le
attribuzioni
stabilite
dall'
art.
50
del
d.lgs.
9
aprile
2008,
n.
81.
|
rapp
resentanti
per
la
sicurezza
non
possono
subire
pregiudizio
alcuno
a
causa
dello
svolgimento
delle
proprie
attività
e
nei
loro
confronti
si
applicano
le
stesse
tutele
previste
dalla
legge
per
iRappresentanti
Sindacali
Aziendali.
Art.
2
Alla
cos
titu
zione
de
lla
rappresentanza
unitaria
dei
lavoratori
per
la
sicurezza
si
procede
med
iante
elezione
diretta
da
parte
dei
lavoratori
interessati.
|
candidati
sono
presentati
dalle
Rap
presentanze
Sindacali
Aziendali
o
dagli
organismi
sindacali
di
gruppo
,
ove
costituiti,
facenti
capo
alle
Organizzazioni
sindacali
dei
lavoratori
stipulanti
ilpresente
accordo:
detti
candidati
vengono
individuati
fra
ilavoratori
che
rivestono
al
momento
della
elezione
la
carica
di
dirigente
delle
Rap
presentanze
Sindacali
Aziendali
o
degli
organismi
citati.
Presso
le
aziende
ove
non
sia
costituita
alcuna
Rappresentanza
Sindacale
Aziendale
i
Rappresentanti
dei
Lavoratori
per
la
Sicurezza
sono
eletti
fra
ilavoratori.
La
votazione
avviene
a
scrutinio
segreto.
Ogni
lavoratore
esprime
il
voto
per
un
massimo
di
preferenze
pari
al
numero
dei
rappresentanti
da
eleggere,
ovvero
non
superiore
a
2/3
degli
stessi
nel
caso
in
cui
detta
elezione
riguardi
almeno
3
rappresentanti.
Risultano
eletti
icandidati
che
abbiano
conseguito
ilmaggior
numero
di
voti.
|Rappresentanti
dei
Lavoratori
per
la
Sicurezza
durano
in
carica
4
anni.
Scadut
o
tale
periodo
essi
mantengono
le
loro
prerogative
in
via
provvisoria
fino
all'entrata
in
carica
di
nuovi
rappresentan
ti.
In
caso
di
opera
zioni
societ
ar
ie
che
determinino
la
sovrapposizione
degl
i
RLS,
si
procederà
—
fra
l'azienda
e
le
Organizzaz
ioni
sindacali
dei
lavoratori
—
a
valutarne
gli
effetti
ed
a
individuare
le
relative
soluzioni
entro
sei
mesi
dall'evento,
salvo
diverso
accordo
tra
le
parti.
Nel
caso
in
cui
durante
il
mandato
venga
a
cessare
dall'incarico,
per
qualunque
causale,
il
Rappresentante
dei
Lavoratori
per
la
sicurezza
viene
sostituito
dal
primo
dei
non
eletti
nel
rispettivo
ambito
azienda-
le/territoriale
.
Si
procede
invece
a
nu
ova
elezione
ove
ciò
non
sia
possibile,
ovve
ro
in
assenza
di
nominativi
non
eletti
nel
rispettivo
ambito
terri
toriale.
Resta
ferma
la
durata
in
carica
per
ilperiodo
residuo.
Ciascuna
azienda
si
impegna
a
met
tere
a
disposizione
del
“comitato
elet
torale”
imezzi
necessari
per
la
concreta
realizzazione
delle
elezi
oni
(quali,
ad
esempio,
gli
elenchi
dei
lavoratori
dipendenti
aventi
diritto
al
voto
agli
effetti
del
presente
accordo
e
locali
id
onei
per
l'allestimento
dei
seggi
elettorali).
Le
elezioni
per
la
desig
nazione
dei
rappresentanti
per
la
sicurezza
si
svolgono
nel
luogo
di
lavoro
e
durante
ilnormale
orario
di
lavoro
senza
pregiudizio
per
la
sicurezza
delle
persone,
la
salvaguardia
dei
beni
aziendali
ed
in
modo
da
non
pre
giudicare
il
normale
svolgimento
dell
'attività
lavorativa.
La
data
e
l'orario
di
svolgimento
delle
elezioni
sono
concordate
con
l'azienda.Le
Organizzazioni
sindacali
dei
lavoratori
predispongono,
nel
rispetto
del
presente
accordo,
un
unico
regolamento
elettorale
che
viene
comunicato
al
l'azie
nda.
L'azienda
potrà
chiedere
un
incontro
pe
rveri
ficarne
la
congruità.
La
consultazione
elettorale,
salvo
dive
rso
accordo
con
l'azienda,
si
svolge
in
un'unica
giornata.
Ildiritto
di
voto
è
riconosciuto
an
che
ai
lavoratori
distaccati
presso
l'azienda
distaccataria.
La
data
prevista
per
la
consul
tazione
elettorale
ed
il
relativo
regolamento
dovranno
essere
portati
a
conoscenza
del
personale
con
un
congruo
preavviso.
Art.3
L'accesso
dei
Rappresentanti
dei
Lavoratori
per
la
Sicurezza
ai
luoghi
di
lavoro
può
avvenire,
secondo
le
modalità
da
concordare
in
sed
e
azien
dale
e
ferm
e
restando
eventuali
intese
già
presenti
in
materia
di
aree
protette,
o
altri
luoghi
ad
accesso
limitato,
previa
comunicazione
al
responsabile
del
servizio
di
prevenzione
e
protezione
o
ad
un
addetto
da
questi
incaricato.
Nei
confronti
dell'azienda
ilRappresentante
dei
Lavoratori
per
la
Sicurezza
ètenuto
a
comunicare
gli
spostamenti
necessari
per
l'autorizzazione
da
parte
dell'azienda
all'utilizzo
del
mezzo
più
idoneo.In
attuazione
di
quanto
previsto
dall'art
.47,
comma
5,
e
dall'art.
50,
co
mmi
2
e
3,
del
D.Lgs.
9
aprile
2008,
n.
81,
l'azienda
fornisce
ai
Rappresentanti
dei
Lavoratori
per
la
Sicurezza
i
mezzi
e
gli
spazi
necessari
per
l'esple
tame
nto
delle
relative
funzioni,
quali
la
facoltà
di
affissione
di
comunicati
in
un
albo
accessibile
a
tutti
ilavoratori,
la
possibilità
di
effettuare
comunicazioni
telefoniche
e
via
fax,
nonché
l'utilizzo
—
su
richiesta
e
laddove
esistenti
—
dei
locali
per
le
Rappresentanze
Sindacali
Azi
endali.
L'azienda
valuta
—
ove
tecnicamente
possibile
e
definendo
le
relative
modalità
di
utilizzo
—
la
possibilita
di
istit
uireuna
bacheca
elettronica
quale
strumento
di
comunicazi
one
con
i
lavoratori
per
le
materie
della
salute
e
sicurezza
sul
lavoro.
L'az
ienda
valuta
altresì
la
possibilità
di
attivare
una
casella
di
posta
elettronica
dedicata
per
le
comunic
azioni
tra
RLS
e
con
l'azienda
medesima.
L'azienda,
al
fine
di
favorire
l'accesso
del
Rappresentante
dei
Lavoratori
per
la
Sic
urezza
ai
luoghi
di
lavoro
concorre,
secon
do
modalità
concordate
con
l'interessa
to,
a
sollevare
il
medesimo
dalle
maggiori
spese
—
rispetto
a
quelle
normalmente
sostenute
nell’abituale
sede
di
lavoro
—
strettamente
ne
cessarie
per
l'esercizio
delle
fun
zioni
e
delle
facoltà
ri
conosciu
teg
li
ed
effettivamente
sopportate
e
documentate.
Come
previsto
dall
'ar
t.
18,
comma
1,
lett.
0)
e
p),
del
D.Lgs.
9
aprile
2008,
n.
81,
le
aziende
si
impegnano
aconsegn
are
tempestivamente
al
Rappresentante
dei
Lavoratori
per
la
Sicurezza,
su
richiesta
di
questi
e
per
l'esplet
amento
della
relativa
funzione,
copia
del
DVR
e
del
DUVRI,
anche
su
suppo
rto
info
rmatico.
Art.4
Ai
sensi
dell'art.
50,
comma
2,
del
D.Lgs.
9
aprile
2008,
n.
81
per
l'espletamento
del
mandato
sono
concessi
a
ciascun
rappresentante
per
la
sicurezza
permessi
retribuiti
nel
lim
ite
di
50
ore
annue
ovvero
15
ore
nelle
aziende
che
occupano
fino
a
15
dipendenti,
con
l'esclusione
delle
ore
utilizzate
per
l'espletamento
dei
compiti
indicati
all'art.
50,
comma
1,
lett.
b),
c),
d),
i)
—
limitatamente
alle
visite
e
verifiche
effettuate
dalle
autorità
competenti
—e
lett.
1).
In
via
sperimentale,
dal
predetto
monte
ore
sono
altresì
esclusi
itempi
di
viaggio
strettamente
necessari
per
recars
inei
luoghi
di
lavoro
ov
e
si
esegue
l'accesso
laddove
gli
stessi
si
trovino
al
di
fuori
del
comune
ove
èsituata
la
sed
e
di
lavoro
del
rappresentante,
e
siano
comunque
situati
all'interno
dell'ambito
terri
toriale
di
competenza
di
ciascun
Rappresentante
dei
Lavoratori
per
la
Sicurezza.
Le
richieste
di
permesso
devono
essere
comunicate
per
iscritto
dal
Rappresentante
dei
Lavoratori
per
la
Sicurezza
alla
funzione
aziendale
competente
con
un
preavviso
di
almeno
una
intera
giornata
lavorativa,
salvo
icasi
di
necessità
e
urgenza
motivati
da
eventi
aziendali.
Art.5
Le
Parti
stipulanti
concordano
sulla
necessità
che
ai
lavoratori
sia
fornita
la
formazione
sufficiente
ed
adeguata
in
materia
di
salute
e
sicurezza
sul
lavor
oin
coerenza
con
le
previsioni
di
cui
all'Accordo
Stato-
Regioni
21
dicembre
2011.
Ai
sensi
dell'art.
37,
comma
4,
dei
D.Lgs.
9
aprile
2008,
n.
81,
viene
pertanto
organizzato,
a
cura
dell'azienda,
un
appropriato
momento
di
formazione
dei
lavoratori
in
occasione
della
costituzione
del
rapporto
di
lavoro
o
dell'inizio
dell'utilizzazione
qualora
si
tratti
di
somministrazione
di
lavoro,
del
trasferimento
o
del
cambiamento
di
mansioni,
dell'introduzione
di
nuove
attre
zzature
di
lavoro
o
di
nuove
tecnologie.|predetti
momenti
formativi
vengono
effettuati
per
ilpersonale
di
nuova
assunzione
nell'ambito
della
formazione
prevista
dall’art.
63
c.c.n.I.
9.1.2019,
previa
informativa
alle
Rappresentanze
Sindacali
Aziendali.
Art.
6
La
formazione
dei
rappresentanti
dei
lavoratori
per
la
sicurezza
é
finalizza
ta
all'acquisizione
di
adegua
te
conoscenze
in
materia
di
salute
e
sic
urezza
sui
luoghi
di
lavoro,
per
un
corretto
esercizio
dei
compiti
affidati
loro
dal
D.Lgs.
9
ap
rile
2008,
n.
81.
A
cura
dell'azienda
viene,
pertanto,
organizzato
un
corso
di
formazione,
con
appropriata
metodologia
didattica
(ad
es.:
tramite
strumenti
audiovisivi),
secondo
quanto
previsto
dall'art.
37,
comma
11,
del
D.Lg
s.
n.
9
aprile
2008,
n.
81.
Quant
o
ai
contenuti
dei
corsi,
ferme
le
citate
previsioni
del
D.Lgs.
9
aprile
2008,
n.
81,
nonché
dell'Accordo
Stato-Regioni
del
21
dicembre
2011,
vengono
trattati
rischi
specifici,
ivi
compresi
ilrischio
rapina
e
lo
stress
lavoro-correlato.
Art.
7
Ai
sensi
dell’art.
50,
comma
6,
del
D.Lgs.
9
aprile
2008,
n.
81,
iRappresentanti
dei
Lavoratori
per
la
Sicu
rezza
sono
tenuti
“al
rispetto
delle
disposizioni
di
cui
al
decreto
legislativo
30
giugno
20
03,
n.
196,
e
del
segreto
industriale
relativamente
alle
informazioni
contenute
nel
documento
di
valutazione
dei
rischi
e
nel
documento
di
cui
all'art.
26,
comma
3
(D.Lgs.
9
aprile
2008,
n.
81),
nonché
al
segreto
in
ordine
ai
pr
ocessi
lavorativi
di
cui
vengono
a
co
no
scenza
nell'esercizio
delle
funzioni”.
Art.
8
Considerate
le
specificità
della
Categoria
del
Credito
Cooperativo,
gli
organismi
paritetici
di
cui
all’art.
51
del
D.Lgs.
9
aprile
2008,
n.
81
sono
individuati
sia
a
livello
nazionale
che
locale.
Le
Parti
convengono
che
gli
organismi
paritetici
per
la
sicurezza
svolgeranno
le
funzioni
indicate
dal
citato
art.
51;
agli
stessi
organismi
sarà
altresì
affidata
la
ricognizione
dell'attività
dei
rappresentanti
dei
lavoratori
per
la
sicurezza.
AI
fine
di
favorire
lo
svolgimento
delle
funzioni
previste
dall'art.
51
del
D.Lgs.
9
aprile
2008,
n.
81,
l'organismo
parit
etico
prenderà
in
esame
con
periodicità
semestrale
i
dati
elabora
ti
da
OSSIF
relativi
alle
rapine
tentate
ed
effettuate
a
livello
territoriale.
Art.
9
A
livello
locale
(regionale
o
interregionale,
ovvero
provinciale
per
le
province
autonome
di
Trento
e
Bolzano)
saranno
costituiti,
entro
60
giorni
dalla
data
di
stipula
del
presente
accordo,
gli
Organismi
Pari-
tetici
Locali
composti
da
4
rappresentanti
della
Federa
zione
locale
e
da
4
rappresentanti
designati
dalle
Organizzazioni
sindacali
stipulanti.
Detti
Organismi
Paritetic
i,
oltre
agli
adempimenti
di
cui
all’art.51
del
D.Lgs.
n.
81/2008
ha
nno
iseguenti
compiti:
-
assumere
interpretazioni
su
tematiche
in
materia
di
sicurezza
in
genere.
Tali
interpretazioni,
in
quanto
unanimemente
condivise
e
formalizzate,
costituiscono
pareri
ufficiali
dell'Organismo
Paritetico
Locale.
L'Organismo
Paritetico
Locale
valuta
di
volta
in
volta
l'opportunità
di
divulgare
nei
modi
concordem
ente
ritenuti
più
idonei
tali
par
eri.
-
promuovere
l'infor
mazione
e
la
formazione
dei
soggetti
interessati
sui
temi
della
salute
e
della
sicurezza.
-
individuare
eventuali
fabbisogni
formativi
specifici
del
territorio
connessi
all'applicazione
del
D.
Lgs.
n.
81/2008
-
elaborare
progetti
e/o
criteri
formativi
in
materia
di
salute
e
sicurezza
sul
lavoro
e
promuoverne
la
realizzazione
anche
in
collaborazione
con
l'Ente
Regione,
adoperandos
i
altresì
per
il
reperimento
delle
necessarie
riso
rse
finanziare
pubbliche,
anche
a
livello
comunitario.
-
ricevere
ive
rbali
con
l'indicazione
del
Rappresentante
dei
Lavoratori
per
la
Sicurezza.
-
designare
esperti
richiesti
congiuntamente
delle
parti.
L'Organismo
Paritetico
Locale
:
-
nella
prima
riunione
elabora
ilregolamento
difunzionamento;
-
assume
le
proprie
deci
sion
i
a
maggioranza
dei
presenti;
-
redige
verbale
dell'esame
dei
ricorsi
e
delle
decisioni
prese.
Le
parti
interessate
(Aziende,
lavoratori
o
loro
rappresentanti)
si
imp
egnano
a
mettere
in
atto
la
decisione
adottata.
Art.
10
Ai
Rapp
resentanti
dei
Lavoratori
per
la
Sicurezza
son
o
attribuiti
anche
icompiti
dell’art.
9
della
legge
n.
300
del
1970.
Art.
11
Le
aziende
si
impegnano
ad
info
rmare
preventivamente
ilRappresentante
dei
Lav
oratori
per
la
Sicurezza
nei
casi
di
installazione
di
misure
antirapina,
che
comportino
modifiche
al
documento
di
va-
lu
tazione
dei
rischi
di
cui
all'art.
28
del
D.Lgs.
9
aprile
2008,
n.
81.
Le
imprese
bancarie
considerano
il
“rischio
rapina”
ai
fini
del
documento
di
valutazione
dei
rischi
di
cui
all'art.
28
del
D.Lgs.
9
aprile
2008,
n.
81.
Art.12
Le
parti
confermano
che
per
la
miglior
gestione
della
materia
della
salute
esic
urezza
sul
lavoro
occorra
procedere
all'applicazione
di
soluzioni
condivise.
A
tal
fine,
le
parti
interessate
(datore
di
lavoro,
lavoratori
o
loro
rappresentanti)
devono
ricorrere
all'Organismo
Paritetico
Locale,
quale
prima
istanza
obbli
gatoria
di
risoluzione,
in
tutti
icasi
di
insorgenza
di
controversie
individuali
singole
o
plurime
relative
all'applicazione
delle
norme
riguardanti
la
materia
de
ll'igiene,
salute
e
sicurezza
sul
lavoro,
al
fine
di
ricever
ne
una
soluzione
concordata,
ove
possibile.
La
parte
che
ricorre
all'Organismo
Paritetico
Locale
ne
informa,
senza
ritardo,
le
altre
parti
interessate:-
in
tal
caso
la
parte
ricorrente
deve
inviare
all'Organismo
Paritetico
Locale,
ricorso
scritto
con
raccomandata
A.R.,
trasmettendone
con-
testualmente
copia
con
lo
stesso
mezzo
alla
controparte,
la
quale
può
inviare
controdeduzioni
entro
quindici
giorni
dal
ricevimento
del
ricorso.
-
l'esame
del
ricorso
deve
es
aurirsi
entro
itrenta
giorni
successivi
a
tale
ultimo
termine,
salvo
eventuale
proroga
unanimemente
definita
dall'Organismo
Paritetico
Locale;
-
l’Organismo
Paritetico
Locale
assume
le
proprie
decisioni
all'unanimità,
la
decisione
unanime
si
realizza
a
condizione
che
siano
rappresentate
le
Organizzazioni
stipulanti
il
presente
accordo
con
almeno
un
rappr
esentante
per
ciascuna;
-
dell’esa
me
e
de
lledecisioni
assunte
va
redatto
verbale;
-
trascorsi
itermini
sop
ra
indicati,
ovvero
qualora
non
riesca
il
tentativo
di
conciliaz
io
ne
,
ciascuna
delle
parti
può
rimettere
la
questione
all'esame,
in
sede
nazional
e,
delle
parti
stipulanti
ilpresente
accordo,
prima
di
ad
ire
le
autorità
com
petenti,
con
ricorso
da
presentarsi
con
le
stesse
mod
alità
e
nei
termini
di
cui
sopra.
Le
parti
interess
ate
(Azienda,
lavoratori
o
loro
rappresentanti)
si
impegnano
a
mettere
in
atto
la
decisione
adot
tata.
Disposizione
transitoria
Son
o
fatti
salvi
i
rappresentanti
dei
lavoratori
pe
r
la
sicurezza,
eventualmente
eletti
antecedentemente
alla
stipula
del
presente
acc
ordo
in
conformità
a
quanto
dallo
stesso
previsto.
Art.13
Ilpresente
accordo,
che
sostituisce
integralmente
l'accordo
18.12.1996,
decorre
dalla
data
di
stipulazione
e
scade
il31
dicembre
2022
e
si
inte
nderà
tacitamente
rinnovato
alla
scadenza
per
tre
anni
e
così
successivamen
te
di
triennio
in
triennio,
qualora
non
venga
disdetto
almeno
tre
mesi
prima
di
ciascuna
scadenz
a.
Per
quant'altro
non
disciplinato
dal
presente
accordo
si
applicano
le
pr
evisioni
del
menzionato
D.Lgs.
9
aprile
2008,
n.
81.
Resta
inteso
che
le
Parti
firmatarie,
in
vigenza
del
presente
accordo,
si
rendono
disponibili
a
eff
ettuare
momenti
di
incontro
e
verifica
su
questioni
applicative
e/o
inte
rpretative
di
previ
sioni
ivi
contenute.
Roma,
27
Novembre
2019
FEDERCASSE
Le
Segreterie
Nazionali
delle
Organizzazioni
sindacali
FI
L
Allegato
H
PROFILI
FO
RMATIVI
E
STANDARD
PROFESSIONALI
PER
L'APPRENDISTATO
PROF
ES
SIONA
LIZZANTE
1
-Addetto
attività
commerciali
2
-Addetto
attività
di
supporto
alla
gestione
dell’azienda
3
-Addetto
attività
di
supporto
aree
specialistiche
di
business
4
-Addetto
attività
amministrative
e/o
contabili
5
-Addetto
attività
informatiche
e/o
di
telecomunicazione
1
-Profilo
di:
ADDETTO
ATTIVITÀ
COMMERCIALI
Descrizione:
Nell'ambito
delle
strutture
di
presidio
del
mercato
e
dei
ruoli
organ
izzativi
previsti
in
azienda,
svolge,
con
carattere
di
piena
fungibilità,
attività
operative
e/o
contabili
e/o
comm
erciali
riferite
alla
gestione
della
clientela
di
riferimento,
anche
attraverso
canali
telefonici
e
telematici,
in
coerenza
con
le
direttive
aziendali.
Contribuisce
a
soddisfare
le
esigenze
della
clientela,
assicurando
appropriati
livelli
di
servizio.Competenze
tecnico
profe
ssionali
generali
Conoscere
i
caratteri
di
stintivi
del
credito
cooperativo
nei
suoi
diversi
profili
valor
iali,
storici,
normativi,
economici
e
organizzativi.
Conoscere
il
contesto
di
riferimento
dell'Azienda
e
le
nozioni
di
base
sulla
struttura
organizzativa
e
sull'offerta
di
prodotti
e
servizi;
Operare
in
un
contesto
aziendale
orientato
alla
produt
tività,
alla
qualit
à
e
alle
esigenze
della
clientela;
Conoscere
la
collocazione
della
propria
area
di
attività
nell'ambito
dei
servizi
svolti
dall'azien
da
;
Sapersi
rapportare
alle
altre
aree
organizzative
dell'azienda;
Conoscere
e
utilizzare
le
principali
tecniche
di
comunicazione,
anche
mediate
da
strumenti
di
comunicazione
a
distanza,
finalizzate
ad
una
relazione
efficace
e
trasparente
con
la
clientela;
Conoscere
eutilizzare
le
principali
tecni
che
volte
afavorire
illavoro
di
gruppo;
Conoscere
le
normative
da
applicare
nell'attività
di
riferimento
(in
particolare
antiriciclaggio,
privacy,
D.
Lgs.
n.
231
del
2001)
al
fine
di
operare
coerentemente
con
le
medesime;
Conoscere
e
utilizzare
gli
strumenti
informatici,
con
particolare
riguardo
a
quelli
adottati
nella
propria
area
di
attività;
Conoscere
gli
elementi
fondamentali
della
disciplina
aziendale
del
rapporto
di
lavoro;
Conoscere
e
utilizzare,
ove
necessario,
le
nozioni
di
base
di
una
li
ngua
straniera.
Competenze
tecnico
professionali
specifiche
—
Avere
un'adeguata
conoscenza
sul
funzionamento
dei
mercati
e
sugli
strumenti
finanziari
comuniConoscere
e
proporre
prodotti
e
servizi
per
la
clientela
di
riferimento
e
saper
contribuire
alla
vendita
degli
stessi,
anche
mediante
ricezione/effettuazione
delle
telefonate
(inbound
—
outbound)
e
utilizzo
di
canali
informatici,
incoerenza
con
le
politiche
commerciali
dell'azienda
e
con
gli
indirizzi
ricevuti
—
Conosc
ere
ed
utilizzare
le
principali
procedure,
anche
informatiche,
al
fi
ne
di
curar
e
la
regolare
esecuzione
delle
operaz
ioni
di
propria
competenza
—
Operare
nell’ambito
dei
sistemi
cd.
in
“tempo
reale”
e,
cioè,
con
apparecchiature
opera
nti
in
collegamento
diretto
con
l’elaboratore
centrale
-—
Conoscere
ed
utilizzare
le
principali
pr
ocedure,
anche
informatiche,
al
fine
di
svolgere
attività
di
informazione,
helpdesk
e
assistenza
per
l'insieme
delle
operazioni
proprie
dell’area
di
attività,
anche
afavore
di
chi
opera
tramite
ilcanale
In
Web,
promuovendo
azi
oni
di
sviluppo
commerciale
—
Avere
un'adeguata
conoscenza
degli
aspetti
normativi
interni
ed
esterni
connessi
con
l’assistenza
alla
clientela
e
la
conseguente
operatività,
inclusa
quella
contabile
ed
amministrativa,
per
poterli
applic
are
correttamente.
2
-Profilo
di:ADDETTO
ATTIVITÀ
DI
SUP
PORTO
ALLA
GESTIONE
DELL'AZIENDA
Descrizione:
Nell'ambito
di
strutture
centrali
collegate
alla
gestione
dell'azienda
(risorse
umane,
legale,
bilancio
e
auditing,
marketing,
pianificazione
e
controllo,
ecc.)
svolge,
con
carattere
di
piena
fungibilità,
attività
prevalentemente
operative.
Competenze
tecnico
professionali
generali
-
Cono
sce
re
i
caratteri
distintivi
del
credito
cooperativo
nei
suoi
diversi
profili
valoriali,
storici,
normativi,
economici
e
organizzativi
—
Conoscere
il
contesto
di
riferimento
dell'Azienda
e
le
nozioni
di
base
sulla
struttura
organizzativa.
—
Operare
in
un
contesto
aziendale
orientato
alla
qualità
del
servizio
reso
ai
clienti
interni.
—
Conoscere
la
collocazione
della
propria
area
di
attività
nell'ambito
dei
servizi
svolti
dall'azienda.
—
Sapers
i
rapp
ortare
alle
altre
aree
organizzative
dell'azienda.
—
Conoscere
e
utilizza
re
le
principali
tecniche
di
comunicazione.
—
Conosceree
utilizzare
le
principali
tecniche
volte
afavorire
illavo
ro
di
gruppo.
-
Conoscere
le
normative
da
applicare
nell'
attività
di
riferimento
(es.
privacy,
D.Lgs.
n.
231
del
2001)
al
fine
di
operare
coerentemente
con
le
medesime.
-—
Conoscere
e
utilizzare
gli
strumenti
informatici,
con
particolare
riguardo
a
quelli
adottati
nella
propria
area
di
attivi
tà.
—
Conoscere
gli
elementi
fondamentali
della
disciplina
aziendale
del
rapporto
di
lavoro.
-
Conoscere
e
utilizzare,
ove
necessario,
le
nozioni
di
ba
se
di
una
lingua
stra
niera.
Competenze
tecnico
professionali
specifiche
—
Avere
un'adeguata
conoscenza
delle
specifiche
normative,
interne
ed
esterne,
da
applicare
nell
'esercizio
della
propria
attività.
-
Conosceree
utilizzare
gli
strumenti
e
le
tecnologie
di
lavoro
proprie
dell'area
di
attività.
—
Conoscere
imetodi
di
lavoro
e
le
procedure
da
applicare.
-
Conoscere
le
fas
i
operative
di
gestione
e
sviluppo
dell'area
specialistica
di
competenza.Acquisire
le
conoscenze
e
redi
gere
rapporti
periodici
sull'andamento
dell'attività
e
ONT\\
presentare
i
risultati
conseguiti.
3
-Profilo
di:
ADDETTO
ATTIVITÀ
DI
SUPPORTO
AREE
SPECIALISTICHE
DI
BUSINESS
Descrizione:
Nell'ambito
di
strutture
centrali
collegate
al
business
cr
edit
izio/
finanziario
(crediti,
finanza,
rischi,
ecc.),
svolge,
con
carattere
di
piena
fungibilità,
attività
prevalentemente
operative.
Competenze
tecnico
professionali
generali
-—
Conoscere
i
caratteri
distintivi
del
credito
cooperativo
nei
suoi
diversi
profili
valoriali,
storici,
normativi,
economici
e
or
ganizzativi
—
Conoscere
il
contesto
di
riferimento
dell'Azienda,
le
nozioni
di
base
sulla
struttura
organizzativa
e
sulla
composizione
dei
prodotti.
—
Operare
in
un
contesto
aziendale
orientato
alla
qualita
del
servizio
reso
al
cliente
interno.
-
Co
noscere
la
collocaz
ione
della
propria
area
di
attività
nell'ambito
dei
servizi
svolti
dall'azienda.
—
Sapersi
rapportare
alle
altre
aree
organizzative
dell'azienda.
—
Conosceree
utilizz
ar
e
le
principali
tecniche
di
comunicazione.
—
Conoscere
eutilizzare
le
principali
tecniche
vol
te
afavorire
illavo
ro
di
gruppo.
—
Conoscere
le
normative
da
applicare
nell'attività
di
riferi
mento
(es.
antiriciclaggio,
privacy,
D.Lgs.
n.
231
del
2001)
al
fi
ne
di
operare
coerentemente
con
le
medesime.
—
Conoscere
eutilizzare
gli
strumenti
informatici
specifici,
con
particolare
riguardo
a
quelli
adottati
nella
propria
area
di
attività.
—
Conoscere
gli
elem
enti
fondamentali
dell
a
disciplina
aziendale
del
rappo
rto
di
lavoro.
—
Conoscere
eutilizzare,
ove
necessario,
le
nozioni
di
base
di
una
lingua
straniera.
Competenze
tecnico
professionali
specifiche
—
Avere
un'adeguata
conoscenza
delle
specifiche
normative,
interne
ed
esterne,
da
applicare
nell'esercizio
della
propria
attività.
—
Conoscere
prodotti
e
servizi
offerti
alla
clientela
di
riferimento.
—
Conosceree
utilizzare
gli
strumenti
e
le
tecnologie
di
lavoro
proprie
dell'area
di
attività.
—
Con
oscere
imetodi
di
lavoro
e
le
procedure
da
applicare.
-
Conoscere
le
fasi
di
sviluppo
dell’area
specialistica
di
competenza
per
ilrelativo
utilizzo.
—
Conoscere
le
fasi
di
gestione
e
sviluppo
dei
prodotti
e
servizi
relativi
alla
propria
area
di
competenza.
-—
4
Acquisire
le
conoscenze
e
redigere
rapporti
periodici
sull'andamento
dell'attività
e
presentare
irisultati
conseguiti.
—
Conoscereleinterconnessioni
tra
operazioni
creditizie,
finanziarie
e
presidio
de
irischi
al
fine
di
operare
coerente
mente
con
le
medesime.
4
-Profilo
di:
ADDETTO
AT
TIVITÀ
AMMINISTRATIVE
E/O
CONTABILI!
Descrizione:
Svolge
con
carattere
di
piena
fungibilità
le
attività
operative
e
contabili
affidategli,
contribuendo
al
buon
funzionamento
procedurale
e
amministrativo
dell'unità
di
appartenenza.
!Ilprofilo
potrebbe
essere
eventualmente
accorpato
a
quello
di
“addetto
attività
di
supporto
aree
specialistiche
di
business”
ovvero
a
quello
di
“addetto
attività
di
supporto
alla
gestione
dell'azienda”
47
iM
A
è
ae
Competenze
tecnico
professionali
generali
-
Conoscere
i
ca
ra
tteri
distintivi
del
credito
cooperativo
nei
suoi
diversi
profili
valoriali,
storici,
normativi,
economici
e
organizzativi
—
Conoscere
il
contesto
di
riferimento
dell'Azienda
e
le
nozioni
di
base
sulla
struttura
organizzativa
e
sull'offerta
di
prodotti
e
servizi.
—
Operare
in
un
contesto
aziendale
orientato
alla
qualità
del
servizio
reso
alla
clientela.
~
Conoscere
la
collocazione
della
propria
area
di
attività
nell'ambito
dei
se
rvi
zi
svolti
dall'az
ienda.
—
Sapersirapportare
alle
altre
aree
organizzative
dell'a
zie
nda.
—
Conoscere
e
utilizzare
le
principali
tecniche
di
comunicazione.
—
Conoscere
eutilizzare
le
principali
tecniche
volte
afavorire
illavoro
di
gruppo.
-—
Conoscere
le
normative
da
appl
icare
nell'attività
di
riferimento
(in
particolare
antiriciclaggio,
pr
ivacy,
D.Lgs.
n.
231
del
2001)
al
fine
di
operare
coerentemente
con
lemedesime.
—
Conosc
ere
eutilizzare
gli
strume
nti
informatici,
con
pa
rt
icolare
riguardo
a
quelli
adottati
nella
propria
area
di
att
ivi
tà.
—
Conoscere
gli
elementi
fondamentali
della
disciplina
aziendale
del
rapporto
di
lavoro.
—
Conoscere
eutilizzare,
ove
necessario,
le
nozi
oni
di
base
di
una
lingua
stra
niera.
Competenze
tecnico
professionali
specifiche
—
Avere
un'adeguata
conoscenza
delle
normative
e
procedure
da
applicare
in
materia
di
contabilità
e/o
sistemi
di
pagamento
e/o
contrattualistica
relativa
alle
opera
zioni
che
si
svolgono
con
la
clientela.
-—
Conoscere
le
dinamiche
organizzative,
le
logiche
e
iprocessi
gestionali
delle
principali
attività
e
dei
prodotti
riservati
alla
clientela
di
riferimento,
in
coerenza
con
gli
indirizzi
dell'azienda
-—
Conoscere
e
utilizzare
le
principali
procedure,
anche
informatiche,
al
fine
di
curare
la
regolare
esecuzione
delle
operazioni
di
propria
competenza
-
Conoscere
e
utilizzare
gli
strumen
ti
informatici
e
i
principali
software
applicativi,
in
particolare
per
le
operazioni
di
calcolo
e
di
video
scrittura.
—
Acquisire
le
conoscenze
e
utilizzare,
organizzare
e
ges
tire
un
archivio
cartaceo
ed
elettronico.
—
Acquisire
le
conoscenze
e
compilare
documenti
o
lettere
di
natura
contab
il
i,
moduli
e
distinte.
—
Acquisire
le
conoscenze
e
operare
nell’ambito
dei
sistemi
c.d.
in
“tempo
reale”
e
cioè,
con
apparecchiature
operanti
in
collegamento
diretto
con
l'elabo
ratore
centrale.
5
-Profilo
di:ADDETTO
ATTIVITÀ
INFORMATICHE
E/O
DI
TELECOMUNICAZIONE
Descrizione:
Svolge
con
carattere
di
piena
fungibilità
attività
connesse
alla
elaborazione
di
dati,
al
funzionamento,
all'assistenza
e
alla
manutenzione
dei
sistemi
informatici
e
di
telecomunicazione
adottati
inazienda,
garantendo
gli
standard
di
sicurezza,
la
riservatezza
e
la
protezione
dei
dati,
dei
programmi
e
dei
sistemi.
Competenze
tecnico
professionali
generali
\\
UL-Conoscereicaratteridistintividelcreditocooperativoneisuoidiversiprofili
ì|valoriali,storici,normativi,economicieorganizzativi
—
Conoscere
il
contesto
di
riferimento
dell’Azienda
e
le
nozioni
di
base
sulla
struttu
ra
organizz
ativa
e
sull'offerta
di
prodotti
e
servizi.
—
Operare
in
un
contesto
aziendale
ori
entato
alla
qualità
del
servizio
reso
alla
clientela
interna
/esterna.
-
Conoscere
la
collocazione
della
propria
area
di
attività
nell'ambito
dei
servizi
svolti
dall'az
iend
a.
—
Sapersi
rapportare
alle
altre
aree
organizzative
dell'azienda.
—
Conosceree
utilizzare
le
principali
tecnich
e
di
comunicazione.
—
Conoscereeutilizzare
le
principali
tecniche
volte
afavorire
illavoro
di
gruppo.
-—
Conoscere
le
norm
ative
da
applicare
nell'attività
di
riferimento
(in
particolare
antiriciclaggio,
privacy,
D.Lgs.
n.
231
del
2001)
al
fine
di
operare
coerentemente
con
le
medesime.
—
Co
noscere
gli
elementi
fondamentali
della
disciplina
aziendale
del
rapp
or
to
di
la
voro.
-
Conos
cere
eutilizzare,
ove
necessario,
le
nozion
i
di
base
di
una
lingua
straniera.
Comp
etenze
tecnico
professionali
specifiche
—
Conosceree
gestire
iprocessi
relativi
alle
operazioni
da
effettuar
e.
—
Conoscerela
struttura
hardware
di
un
elaboratore.
-—
Conoscere
eutilizzare
iprincipi
basilari
della
programmazione,
i“linguaggi
informatici”
e
la
terminologia
“tecnica”
della
propria
area
di
atti
vità.
—
Conoscere
eutilizzare
isistemi
di
elaborazione
elettronica
di
dati
o
imezzi
periferici
che
interagiscono
con
ilsi
stema
operativo
principale
.
-
Conoscereeapplicare
le
tecniche
in
materia
di
sicurezza
informatica.
-
Conos
ce
re
le
logiche,
iprocessi
e
le
procedure
che
caratt
erizzano
l’attività
di
assistenza
telematica
(supporto
alle
attività
periferiche
—
help
desk).
IL
TUTORE
AZIENDALE
Il
tutore
aziendale,
ferma
la
normativa
in
materia,
ha
il
compito
di
affiancare
l'apprendista
durante
il
periodo
di
apprendistato,
per
la
durata
del
piano
formativo
indivi
duale,
al
fine
di
agevolarne
l'inserimento
all'
inter
no
dell'Azienda.
Nel
caso
in
cui
la
formazione
sia
impartita
all'apprendista
attravers
o
strumenti
di
e-learning,
anche
l’attività
di
accompagnamento
svolta
dal
tutore
potrà
essere
effettuata
con
modalità
virtualizzata
e
attraverso
strumenti
di
tele-affiancame
nto
o
video-comunicazione.
Le
funzioni
di
tutore
possono
essere
svolte
da
un
lavoratore
qualificato
designato
dall'Azienda.
Illavoratore
designato
dall'Azienda
deve:
—
avere
formazione
e
compe
tenze
adeguate,
tra
cui
una
approfondita
conoscenza
dei
caratteri
distintivi
del
credito
cooperativo
nei
suoi
diversi
profili
valoriali,
storici,
normativi,
economici
e
organizzativi;
—
possedere
un
livello
di
inquadramento
pari
o
superiore
a
quello
che
l'apprendista
conseguirà
al
termine
del
perio
do
di
apprendistato;
—
svolgere
unaattività
lavorativa
coerente
con
quella
dell’apprendista;
—
esprimere
le
proprie
valutazioni
sulle
competenze
acquisite
dall’
apprendista
ai
fini
dell’attestazione
da
parte
dell'Azienda.
|tutori
aziendali,
nel
corso
del
primo
anno,
devono
partecipare
ad
una
specifica
attivita
formativa
destinata
agli
stessi,
di
durata
non
inferiore
ad
8
ore
e
comunque
nel
rispetto
|
<
delle
eventuali
discipline
regionali,
finalizzata
a
rafforzare
principalmente
le
seguenti
competenze:
PP
a
A
77
di
=
conoscere
ilcontesto
normativo
relativo
ai
dis
positivi
di
alternanza;
—~
conoscere
le
funzioni
del
tu
tore
e
gli
elementi
di
contrattualistica
di
settore
e/o
aziendale
in
materia
di
formazione;
—
gestire
l'accoglienza
e
l'inserimento
degli
apprendisti
in
azienda;
—
gestire
le
eventuali
relazioni
con
isoggetti
esterni
all'Azienda
coinvolti
nel
percorso
formativo
dell’apprendista;
—
pianificare
e
accompagnare
ipercorsi
di
apprendimento
e
socializzazione
lav
orativa;
—
valutare
iprogressi
eirisultati
dell’apprendimento.
Tale
attività
formativa
nei
confronti
dei
tutori
aziendali
potrà
essere
svolta
all'interno
o
all'esterno
dell'Azienda.Ai
fini
dell
'er
ogazione
della
formazione
agl
i
apprendisti,
l'Azienda
ha
la
“capacità
formativa
interna”
necessaria,
anc
he
ai
fini
della
formazione
di
base
e
trasversale,
qualora,
ferma
la
normativa
in
materia,
vi
siano:
—
risor
se
umane
idonee
a
trasferire
comp
etenze;
-
tutori
co
n
formazione
e
competenze
adeguate
secondo
quanto
stabilito
nel
presente
documento;
-—
locali
id
onei
in
relazione
agli
obiettivi
formativi.
Allegato
|
Parita
di
genere,
discriminazioni,
molestie
eviolenze
sui
luoghi
di
lavoro
DICHIARAZI
ONE
CONGIUNTA
PER
LA
PARITA
DI
GENERE
ECONTRO
LE
DISCRIM
INAZIONI,
LE
MOLESTIE
ELE
VIOLENZE
SUI
LUOGHI
DI
LAVORO
per
le
Lavoratrici
e
iLavoratori
delle
Banche
di
Credito
Cooperativo-Casse
Rurali-Casse
Raiffeisen
e
delle
Societa
e
degli
Enti
del
Credito
Cooperativo
II
24
novembre
2020
in
Roma,
FEDERCASSE
-Associazione
nazionale
delle
Banche
di
Credito
Cooperativo
e
Cass
e
Rurali
Le
Se
greterie
Nazionali
delle
Organizzazioni
sindaca
li
del
Credito
Cooperativo
di:
FABIFIRST-CISLFISAC-CGILSINCRA
UGL
CREDITO
UILCA
Premesso
che:
—
il
D.Lgs.
11
aprile
2006,
n.
198
e
s.m.i.
(Codice
delle
pari
opportunità
tra
uomo
e
donna),
vieta
le
discriminazioni
di
genere
e
promuove
azioni
in
favore
delle
pari
opportu
nità,
ed
in
particolare
all'a
rt.
26,
fornisce
una
definizione
di
molestie
e
di
molestie
sessuali
nei
luoghi
di
lavoro,
considerandole
discrim
inatorie;
—
il
D.Lgs.
81/2008
-Testo
unico
in
materia
di
salute
e
sicurezza
nei
luoghi
di
lavoro
-
all'articolo
28,
ha
collocato
fra
irischi
lavorativi
oggetto
della
valutazione
che
ogni
datore
di
lavoro
è
obbligato
ad
effettuare
quelli
inerenti
“gruppi
di
lavoratori
esposti
a
rischi
particolari,
tra
cui
(...)
quelli
riguardanti
le
lavoratrici
in
stato
di
gravidanza
(...),
nonché
quelli
connessi
alle
differenze
di
genere”;
—
con
l’art.
92
del
CCNL
Federcasse
del
9
genna
io
2019
le
Parti,
confermando
l’attenzione
\
per
la
“Tutela
e
dignità
de
lla
persona”,
hanno
convenuto
che
“ai
diversi
livelli
di
FEDE
E
UILC
responsabilità
nell'organizzazione
aziendale,
icomportamenti
debbano
sempre
essere
improntati
a
reciproca
correttezza,
evitando;
comportam
enti
offensivi
e/o
altri
atti
che
possano
determinare
disagio
della
per
sona
cui
sono
rivolti
influe
ndo
sul
rapporto
di
lavoro
e
sullo
svil
uppo
professional
e.
In
presenza
di
tal
i
atti
o
comp
ortamenti
che
possano
produrre
effet
ti
pregiudizievoli
o
discriminatori,
le
Parti
stipulanti
concordano
di
effettuare
azioni
mir
ate,
alivello
locale,
idonee
a
rimuovere
le
condizioni
di
disagio
ed
agarantire
la
piena
tutela
della
dignità
della
persona
umana”,
ed
inoltre
all'art.
18
dello
stesso
CCNL
Federcasse
(Pari
opportunità),
fra
le
altre,
viene
pattuito
di
“programmare
azioni
positive
ai
sensi
del
D.Lgs.
n.
198/2006,
con
l’obiettivo
di
valorizzare
le
risorse
del
lavoro
femminile”;
l'accordo
Interconfedera
le
del
30
gennaio
2020
ribadisce
la
necessità
di
rafforzare
e
diffondere
la
consa
pevolezza
nelle
imprese
cooperative,
nelle
persone
che
vi
lavorano
e
nei
loro
rappresentanti
sull'
importanza
di
prevenire,
contrastare
e
non
tollerare
comportamenti
discriminatori
basati
sulle
diversità
-e
in
particolare
violenze
o
molestie
di
genere,
sensibilizzando
tutti
isoggetti
sull'impor
tanza
di
una
attenta
e
tempestiva
gestione
di
simili
eventua
li
problemi;
FEDERCASSE
con
la
“Carta
dei
Valori
del
Credito
Cooperativo”,
elaborata
e
condivisa
nel
1999,
“Esprime
ivalori
sui
quali
si
fonda
l'azione
delle
Banche
e
delle
Società
del
Credito
Cooperativo,
la
loro
strategia
e
la
lo
ro
prassi;
racchiude
le
regole
di
comportamento
e
rappresenta
gli
impegni
della
categoria.”
e
(all'art.
1-Prima
to
e
centralità
della
Persona)
richiama
che
“Il
Credito
Cooperativo
ispira
la
propria
attività
all'attenzione
e
alla
promozione
della
persona”.
In
tale
logica,
richiama
ed
invita
tutte
le
aziende
ad
essa
ader
ent
i
all'adozione,
alla
di
ffusione
ed
all'applicazione
di
codici
etici
nei
quali
venga
dedicata
particolare
attenzione
al
contrasto
del
fenomeno
delle
molestie
e
delle
violenze
di
genere.
Ciò
in
aggiunta
a
quanto
previ
st
o
con
riferimento
alla
promozione
dello
sviluppo
sostenibile
e
inclusivo
della
Cooperazione
di
credito
attraverso
il
rispetto
dei
diritti
umani
fondamentali
e
del
lavoro,
contro
ogni
forma
di
discriminazione
basata
su
razza,
nazionalità,
sesso,
età,
disabilità
ed
opinion
i
politiche
e
sindacali;
FEDERCASSE,
riconoscendo
il
valore
della
diversità,
anche
di
genere,
come
una
risorsa
chiave
per
lo
svi
lup
po,
la
crescita
durevole
ela
creazione
di
valore
in
tu
tte
le
aziende,
ha
promosso
nel
2004
la
costituzione
di
iDEE-Associazione
delle
donne
del
Credito
Cooperativo
ilcui
obiettivo
è
la
valorizzazione
del
contributo
femminile
in
tutte
le
realtà
del
Sistema
del
Credito
Cooperativo;
FEDERCASSE,
condividendo
non
soltanto
ilvalore,
ma
anch
e
ilvantaggio
della
pluralità
e
diversità
di
apporti,
ha
indirizzato
a
tutte
le
realtà
del
Sistema,
a
partire
dal
2010,
specifiche
Raccomandazioni
per
l'incremento
e
la
valorizzazione
della
presenza
femminil
e
negli
Organi
di
amministrazione,
controllo
e
direzione;
FEDERCASSE
collabora
con
il
Ministero
delle
Pari
Opportunità
e
della
Famiglia,
insieme
con
ABI
e
il
supporto
operativo
dell'Ente
Nazionale
per
il
Microcredito
e
della
Caritas
Italiana,
per
l'iniziativ
a“Microcredito
di
libertà”
finalizzata
afavorire
la
liberazione
delle
donne
vittime
di
violenza
maschile
da
forme
di
sudditanza
economica;
le
ORGANIZZAZIONI
SINDACALI
firmatarie
richiamano
iprincipi
dell'Accordo
quadro
eu
ropeo
del
26
aprile
2007
sulle
molestie
e
sulla
violenza
sul
luogo
di
lavoro
,
con
particolare
riguardo
al
quadro
di
azioni
concrete
per
individuare,
prevenire
e
gestire
le
situazioni
di
molestie
eviolenza
sul
luogo
di
lavoro;
le
Parti
condivid
ono
i
principi
espressi
nella
“CONVENZIONE
SULL’ELIMINAZIONE
DELLA
VIOLENZA
E
DELLE
MOLESTIE
NEL
MONDO
DEL
LAVORO”
approvata
a
Ginevra
il
10
gi
ugno
2019
(ILO
n.
190)
in
occasione
della
Conferenza
Generale
dell’Organizzazione
Internazionale
del
Lavoro
-
International
Labour
Conference
on
“Violence
and
Harassment
Convention”,
nonché
gli
indiri
zzi
e
gli
imp
egni
conte
nuti
nella
"Declaration
on
Decent
Work
Against
Harassment”
che
|’Alleanza
Cooperativa
Internazio
nale
(ICA)
ha
adottato
il21
ottobre
2018.
—
ferme
le
previsioni
di
leg
ge
,
in
particolare
l'art.
26
del
d.lgs.
11
aprile
2006,
n.
198
es.m.i.
(Co
dice
delle
pari
opportunita
tra
uomo
e
donna),
che
sancisce
“una
equiparazione
tra
molestie
sessuali
e
discriminazioni
di
genere”,
le
Parti
intendono
definire
e
promuovere
azion
i
mirate
che
confermino
ilproprio
impegno
sul
tema
delle
pari
opp
ortunità
e
della
dignità
delle
lavoratrici
e
dei
lavoratori
sui
lu
oghi
di
lavoro,
an
che
per
contribuire
alla
sensibi
lizzazione
in
atto
nella
società
sul
tema
della
lotta
contro
laviolenza
di
genere.
Condiviso
altr
esì
che:
—
per
"molestie
di
genere"
si
intendono
que
i
comportamenti
indesiderati
e
discriminatori
posti
in
essere
per
ragioni
connesse
al
sesso
eall'orientamento
sessuale,
aventi
lo
scopo
o
l'effetto
di
violare
la
dignità
di
una
lavoratrice
o
di
un
lavoratore
e
di
creare
un
clima
intimidatorio,
ostile,
degradante,
umiliante
o
offensivo;
—
le
"molestie
sessuali"
sono
identificate
come
discriminazioni
costituite
da
quei
comportamenti
indesiderati
a
connotazione
sessuale,
espr
essi
in
forma
fisica,
verbale
o
non
verbale,
aventi
lo
scopo
ol'effetto
di
violare
la
dignità
di
una
lavoratrice
o
di
un
lavoratore
e
di
creare
un
clima
intimidatorio,
ostile,
degra
dante,
umiliante
o
offensivo;
—
per
"violenza
di
genere"
si
intende
ogni
atto
di
violenza
fond
ata
sul
genere
che
abbia
come
risultato,
o
che
possa
potenzialmente
produrre
come
risultato
un
dan
no
o
una
sofferenza
fisica
o
psicologica;
—
varie
sono
le
forme
di
molestie/violenze
di
genere
che
posso
no
presentarsi
sul
luogo
di
lavoro,
esse
possono
essere
di
natura
fisica
o
psicologica,
costituire
incidenti
isolati
o
comportamenti
più
sistematici.
Sono
inclusi
in
tale
definizione
anche
itrattamenti
meno
favorevoli
subiti
da
una
Lavoratrice
o
da
un
Lavoratore
per
il
fatto
di
aver
rifiutato
comportamenti
di"molestia
di
genere”
o
di
"molestia
sessuale”
odi
esservisi
sottomessi;
—
con
riguardo
ai
"luoghi
di
lavoro"
si
intende
fare
riferimento
al
contesto
costitu
itodalle
relazioni
tra
le
persone
in
tutte
le
occasioni
dell'attività
lavorativa,
nel
cui
ambito
possono
manifestarsi
icitati
comportamenti;
—
è
inammissibile
ogni
atto
o
comportamento
che
si
configuri
come
molestia
sessuale
o
di
genere
nelle
definizioni
sopra
riportate;
—
è
sancito
il
diritto
delle
Lavoratrici
e
dei
Lavoratori
di
essere
trattati
con
dignità
e
di
essere
tutelati
nella
propria
libertà
personale;
-
è
sancito
il
diritto
delle
Lavoratrici
e
dei
Lavoratori
di
denunciare
le
eventuali
intimidazioni
o
ritorsioni
subite
sul
luogo
di
lavoro
derivanti
da
atti
o
comportamenti
molesti.Tutto
ciò
co
nsiderato
e
condiviso,
al
fine
di
rafforzare
e
diff
ondere
la
consapevolezza
nelle
aziende
del
Credito
Coop
erativo,
nelle
persone
che
vi
lavorano
e
nei
loro
Rappresentanti,
dell'importanza
di
prevenire,
contrastare
e
non
tollerare
i
citati
comportamenti,
sensibilizzando
tutti
isoggetti
sull'importanza
di
un'attenta
etempesti
va
gestione
di
eventuali
pyrablemi
in
tema
di
violenza
e
molestie
o
discriminazioni
anche
di
genere;
le
PARTI
firmatarie
convengono
su
quanto
segue:
tutte
le
aziende
aderenti
a
Federcasse
vengono
richiamate
all’ad
ozione,
alla
diffusione
ed
all’appl
icazione,
di
codici
etici,
policy
e
regolamenti
in
cui,
oltre
alla
promozione
dello
sviluppo
sostenibile
e
compatibile
della
Cooperazione
di
cred
ito
attraverso
il
ris
petto
dei
diritti
umani
fondamentali
e
del
lavoro,
contro
ogni
forma
di
discriminazione
basata
su
razza,
nazionalita,
sesso,
eta,
disabilita
ed
opinio
ni
politiche
e
sindacali,
venga
dedicata
particolare
att
enzione
anche
alla
promozione
de
lla
parita
eal
contrasto
del
fenomeno
delle
molestie
e
delle
violenze
di
genere;
le
Parti
si
impegnano
ad
intraprendere
un
confronto
finalizzato
alla
definizione
di
una
"Carta
delle
donne
del
Credito
Cooperativo”
ed
alla
condivisione
di
buone
prassi
coerenti
con
le
fina
lita
della
presente
dichiarazione;
le
Parti
si
danno
atto
che
ogni
co
mportamento
che
si
configuri
come
molesti
a
o
violenza,
an
che
di
genere,
sul
luogo
di
lavoro
èinaccettabile.
Èfondamentale
che
ogni
atteggiamento
che
integri
mol
estia
o
violenza
(sia
esso
di
natura
fisica
o
psicologica,
a
carattere
episodico
o
sistematico)
venga
prevenuto
attraverso
forme
di
monitorag
gi
o
e
attraverso
opportune
attività
di
formazione
e
sensibilizz
azione.
Nel
caso
in
cui
un
comportamento
molesto
o
violento
si
manifesti,
dovrà
essere
segnalato
e
perseguito
in
tutte
le
sedi
competenti;
poich
é
il
rispetto
della
dignità,
della
libertà
personale
e
del
la
professionalità
delle
Lavoratrici
e
dei
Lavoratori,
si
concretizza
in
un
ambiente
di
lavoro
capace
di
prevenire
e
contrastare
situazioni
di
violenze
e
di
molestie
e
di
diffondere
una
cultura
del
rispetto
anche
di
genere,
le
imprese
ed
iloro
Esponenti,
le
Lavoratrici
ed
iLavoratori
favor
isc
ono
relazioni
interpersonali
basate
su
princìpi
di
eguaglianza,
collaborazione
e
di
reciproca
correttezza;Le
Parti
nel
convincimento
che
la
diffusione
di
una
consapevolezza
condivisa
sia
il
primo
strumento
di
prevenzione
e
nel
confermare
la
sensibilità
ed
attenzione
della
Catego
ria
promuovono
la
realizzazione
di
percorsi
di
informazione/formazione/sensibilizzazione
che
interessino/coinvolgano
tutto
il
personale,
anche
mediante
l'utilizzo
della
formazione
finanziata.
Specifiche
attività
di
info-formazione
potranno,
in
particolare,
essere
organizzate
tutti
gli
anni
il
25
novembre,
in
occasione
della
Giornata
internazionale
per
l'eliminazione
della
viole
nza
sulle
donne,
con
le
seguenti
finalità:
o
favorire
un
cambiamento
culturale
più
ampio
all'interno
dell'azienda
rafforzando
e
dan
do
spazio
ad
altri
modi
di
intendere
ed
agire
la
leadership
(sinergia
tra
modelli
maschili
efemminili);
O
sviluppare
responsabilità
e
co
nsapevolezza
sul
tema
del
vantaggio
della
parità
e
de
lla
valorizzazione
delle
diversità;
O
valorizzare
punt
i
di
vista
di
genere;
nella
medesima
prospettiva
le
Parti
valorizzeranno
il
coinvolgimento
delle
Commissioni
paritetiche
sulle
pari
opportunità
previste
dalla
contrattazione
collettiva
del
Credito
Cooperativo,
quali
sedi
primarie
in
cui
ricercare
misure
e
soluzioni
a
problematiche
legate
a
comportamenti
che
dovessero
risultare
contrari
ai
valori
che
le
Parti
stesse
condividono
con
la
presente
Dichiarazione
congiunta,
nonché
fornendo
dati
e
statistiche
idone
e
per
il
monitoraggio
dei
fenomeni
e
dell'efficacia
delle
misure
di
prevenzione
e
contrasto
attuate
relazionando
nel
corso
delle
Riunioni
Periodiche
(art.
17
CCNL)
alle
00.SS.
locali
o
alle
Rappresentanze
Sindacali
Aziendali;
a
of
e
viene
garantito
ildiritto
delle
Lavoratr
ici
e
dei
Lavoratori
(fatta
salva
la
facoltà
di
ricorrer
e
all'Autorità
Giudiziaria)
di
denunciare
all'azienda
le
ev
en
tuali
intimidazioni
o
ritorsioni
subite
sul
luogo
di
lavoro
derivanti
da
atti
o
comp
ortamenti
molesti.
Le
aziende
si
impegnano,
attraverso
la
funzione
risorse
umane
0
altra
struttura
individuata
dall'azienda,
a
fornire
la
necessaria
assistenza
e
sostegno
a
col
oro
che
do
vessero
risultare
vittime
di
molest
ie
o
violenze,
anche
di
ge
nere,
sul
luogo
di
lavoro,
garantendo
la
riservatezza
de
i
soggetti
coinvolti,
valutando
in
tali
ipotesi
specifici
percorsi
di
sostegno
psicologico
in
favore
delle
vittime
finalizzati
anche
al
reinserimento
professionale,
fatte
salve
le
opportune
tempest
ive
iniziative
nei
confronti
degli
autori
dei
comportamenti
denunciat
i
e
accertati;
e
al
fine
di
dare
concreta
e
positiva
attuazione
a
quanto
sopr
a,
le
Parti
sottolineano
l'importanza
de
ll'emersione
del
disagio
e
di
evitare
l'isolamento
del
la
persona
vittima
di
molestie
o
violenze,
anche
di
genere,
sul
luogo
di
lavoro;
e
ilcongedo
di
cui
all’art.
24,
comma
1,
del
d.
Igs
n.
80/2015,
previsto
per
un
massimo
di
tre
mesi,
per
icasi
di
percorsi
di
protezione
deri
vanti
da
violenza
di
genere
e
debitamente
certificati,
è
elevato
a
sei
dodici
mesi.
Per
il
tutto
il
periodo
di
sospensione
lavorativa
coperto
da
congedo,
le
aziende
si
imp
egnano
a
versare
la
quota
individ
uale
della/del
Lavoratrice/Lavoratore
interessato
alla
previdenza
complementare
e
garantire
la
relativa
assistenza
sanitaria
integrativa.
Nella
radicata
consapevolezza
dell'importanza
della
prevenzione
attraverso
il
rafforzamento
della
cultura
del
rispetto,
anche
di
genere,
le
aziende
del
Credito
Cooperativo
daranno
ampia
diffusione
alla
presente
Dichiarazione
congiunta.
2
2
2
2
ee
a
sg
gg
eg
2
2g
ke
2
ae
ae
2828
2k
OK
OK
Le
Parti
nazionali
si
impegnano
a
porre
pa
rticolare
e
viva
attenzione
al
tema
delle
violenze
e
delle
molestie,
anche
legate
al
genere,
e
a
favorire
lo
sviluppo
di
una
cultura
paritaria,
anche
organizzativa,
idonea
atutelare
e
preservare
la
dignita
delle
Lavoratrici
e
dei
Lavoratori,
non
ché
a
prevenire
e
contrastare
ogni
comportamento
contra
rio
a
quanto
qui
condiviso.
Alla
luce
di
quanto
previsto
dall'art.
26,
comma
3-bis,
d.lgs.
11
aprile
2006,
n.
198,
è
contrario
aquanto
qui
condiviso
ilricorso
strumentale
ad
accuse
di
molestia
o
violenza,
anche
di
genere,
consapevolmente
infondate.
Il
predetto
impegno
delle
Parti
nazionali
potrà
essere
realizzato
anche
attraverso
gli
opportuni
approfondimenti
e
le
attività
di
monitoraggio
demandate
alla
Commissione
naziona
le
sulle
pari
opportunità
dall'art.
18
del
CCNL
FEDERCASSE
9
gennaio
2019.
Le
Parti
si
impegnano
arealizzare
opportune
iniziative
nell'ambito
della
bilateralità
di
categoria
per
favorire
attività
a
sostegno
delle
persone
vittime
di
violenza,
anche
di
genere,
nonché
per
favorire
una
formazione
mirata
sul
tema
e
a
promuovere
azioni
positive
per
il
contrasto
ai
fenomeni
discriminatori.
SA},
LY
Vv /
[FABI
FI
L
Va
AG/EGIL
UG
La
presente
Dichi
arazione
congiunta
costituisce
allegato
“L”
al
CCNL
Federca
sse
9
gennaio
2019
per
iquadri
direttivi
e
per
il
personale
delle
aree
professionali
delle
BCC/CRA
Contratto
Collettivo
Nazionale
di
Lavoro.
Dichiarazione
delle
Parti
Le
Parti
invitano
le
Aziende
a
raf
for
zare
iniziative
vo
lt
e
alla
diffusione
della
cultura
delle
pari
opportunita
e
dell’inclus
io
ne
,
contro
ogni
forma
di
violenza
e
discriminazione,
anche
con
l’ado
zione
di
politiche
e
codici
di
comportamento
su
tali
tematiche.
FEDERCASSE
FABI
FIRST-CISL
FISAC-CGIL
UGL
CREDITO
UILCA
(pate
4
LCREDIT