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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 19 ottobre 2022

Cassazione n. 35042/2022

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.31382/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. di [OSCURATO:PERSONA], in persona del liquidatore in carica, domiciliato in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -resistente- avverso l’ ORDINANZA di TRIBUNALE SALERNO n. 6072/2020 depositata il10/11/2021.

R.g. n. 31382 del 2021; Ad.19/10/2022 CC; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Valle, osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] in accomandita semplice (S.a.s.) Velia di [OSCURATO:PERSONA], in liquidazione, impugna per regolamento di competenza l’ordinanza del Tribunale di Salerno, resa in causa di opposizione a precetto, da essa instaurata nei confronti dell’atto di precetto notificatogli da [OSCURATO:PERSONA], di chiarativa dell’incompetenza territoriale di d etto [OSCURATO:PERSONA] , emessa sulla base del rilievo che i beni sui quali doveva essere effettuata l’esecuzione forzata nei confronti della società si trovavano tutti in Napoli e il creditore esecutante aveva dichiarato nel precetto l a propria residenza in Calvizzano e nello stesso atto eletto domicilio in Napoli.

La società ricorrente afferma che il provvedimento giudiziario dichiarativo dell’incompetenza territoriale del Tribunale di Salerno ha «ignorato completamente che il luogo di residenza del precetto è quello ove risiede il debitore, al di là del luogo di esecuzione».

La controparte [OSCURATO:PERSONA] si è difesa con memorie difensive.

Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto dell’istanza di regolamento.

Il ricorrente ha depositato memoria, nella quale ha insistito nella propria prospettazione.

La pronuncia del Tribunale di Salerno deve essere confermata, sulla base della stabile giurisprudenza di questa Corte, alla quale il Collegio presta adesione e intende assicurare continuità (Cass. n. 20356 del 28/09/2020 Rv. 659089 - 01) che afferma: « Il Comune nel quale il creditore, con l'atto di precetto, abbia dichiarato la propria residenza od eletto il suo domicilio, ai sensi dell'art. 480, comma 3, c.p.c., deve ritenersi coincidente con quello in cui ha sede il giudice dell'esecuzione e, pertanto, vale a determinare la R.g. n. 31382 del 2021; Ad.19/10/2022 CC; estensore: C. Valle competenza territoriale sull'opposizione al precetto medesimo proposta prima dell'instaurazione del procedimento esecutivo (artt.26 e 27 c.p.c.); l'eventuale contestazione di tale coincidenza (per non esservi in quel Comune beni appartenenti all'esecutando, né la residenza del debitore di quest'ultimo), può essere sollevata soltanto dall'opponente, al fine di invocare la competenza del diverso giudice del luogo ove è stato notificato il precetto, e non anche dallo stesso creditore, che resta vincolato alla suddetta dichiarazione od elezione.».

Come compiutamente prospettato negli scritti difensivi del Licciardi, nel caso di specie, la [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, quale debitrice opponente non ha mai contestato la dichiarazione di residenza e ( o ) di domicilio formulata dal Licciardi nell’atto di precetto.

Per cui solo in caso di mancanza di detta dichiarazione la detta società avrebbe potuto far conseguire un radicamento della competenza in capo al g iudice del luogo di notifica del precetto per l’opposizione preventiva, nonché la possibilità di notificare l’opposizione presso la c ancelleria di quest’ultimo.

Il ricorso per regolamento di competenza è rigettato.

Deve essere dichiarata la competenza territoriale del Tribunale di Napoli.

Le spese di lite seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, devono essere distratte in favore del difensore di [OSCURATO:PERSONA], avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha reso la dichiarazione di cui all’art. 93 cod. proc. civ.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.

P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (in forza del comma 1 bisdello stesso art. 13), se dovuto.

R.g. n. 31382 del 2021; Ad.19/10/2022 CC; estensore: C. Valle P.Q.M.

Rigetta il ricorso per regolamento di competenza; dichiara la competenza territoriale del Tribunale di Nap oli , dinanzi al quale il processo dovrà essere riassunto nel termine di legge; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, con distrazione in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che liquida in euro 2.200,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al quindici per cento, oltre accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.

P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bisdello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella cam

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.31382/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. di [OSCURATO:PERSONA], in persona del liquidatore in carica, domiciliato in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -resistente- avverso l’ ORDINANZA di TRIBUNALE SALERNO n. 6072/2020 depositata il10/11/2021. R.g. n. 31382 del 2021; Ad.19/10/2022 CC; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Valle, osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] in accomandita semplice (S.a.s.) Velia di [OSCURATO:PERSONA], in liquidazione, impugna per regolamento di competenza l’ordinanza del Tribunale di Salerno, resa in causa di opposizione a precetto, da essa instaurata nei confronti dell’atto di precetto notificatogli da [OSCURATO:PERSONA], di chiarativa dell’incompetenza territoriale di d etto [OSCURATO:PERSONA] , emessa sulla base del rilievo che i beni sui quali doveva essere effettuata l’esecuzione forzata nei confronti della società si trovavano tutti in Napoli e il creditore esecutante aveva dichiarato nel precetto l a propria residenza in Calvizzano e nello stesso atto eletto domicilio in Napoli. La società ricorrente afferma che il provvedimento giudiziario dichiarativo dell’incompetenza territoriale del Tribunale di Salerno ha «ignorato completamente che il luogo di residenza del precetto è quello ove risiede il debitore, al di là del luogo di esecuzione». La controparte [OSCURATO:PERSONA] si è difesa con memorie difensive. Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto dell’istanza di regolamento. Il ricorrente ha depositato memoria, nella quale ha insistito nella propria prospettazione. La pronuncia del Tribunale di Salerno deve essere confermata, sulla base della stabile giurisprudenza di questa Corte, alla quale il Collegio presta adesione e intende assicurare continuità (Cass. n. 20356 del 28/09/2020 Rv. 659089 - 01) che afferma: « Il Comune nel quale il creditore, con l'atto di precetto, abbia dichiarato la propria residenza od eletto il suo domicilio, ai sensi dell'art. 480, comma 3, c.p.c., deve ritenersi coincidente con quello in cui ha sede il giudice dell'esecuzione e, pertanto, vale a determinare la R.g. n. 31382 del 2021; Ad.19/10/2022 CC; estensore: C. Valle competenza territoriale sull'opposizione al precetto medesimo proposta prima dell'instaurazione del procedimento esecutivo (artt.26 e 27 c.p.c.); l'eventuale contestazione di tale coincidenza (per non esservi in quel Comune beni appartenenti all'esecutando, né la residenza del debitore di quest'ultimo), può essere sollevata soltanto dall'opponente, al fine di invocare la competenza del diverso giudice del luogo ove è stato notificato il precetto, e non anche dallo stesso creditore, che resta vincolato alla suddetta dichiarazione od elezione.». Come compiutamente prospettato negli scritti difensivi del Licciardi, nel caso di specie, la [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, quale debitrice opponente non ha mai contestato la dichiarazione di residenza e ( o ) di domicilio formulata dal Licciardi nell’atto di precetto. Per cui solo in caso di mancanza di detta dichiarazione la detta società avrebbe potuto far conseguire un radicamento della competenza in capo al g iudice del luogo di notifica del precetto per l’opposizione preventiva, nonché la possibilità di notificare l’opposizione presso la c ancelleria di quest’ultimo. Il ricorso per regolamento di competenza è rigettato. Deve essere dichiarata la competenza territoriale del Tribunale di Napoli. Le spese di lite seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, devono essere distratte in favore del difensore di [OSCURATO:PERSONA], avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha reso la dichiarazione di cui all’art. 93 cod. proc. civ. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d. P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (in forza del comma 1 bisdello stesso art. 13), se dovuto. R.g. n. 31382 del 2021; Ad.19/10/2022 CC; estensore: C. Valle P.Q.M. Rigetta il ricorso per regolamento di competenza; dichiara la competenza territoriale del Tribunale di Nap oli , dinanzi al quale il processo dovrà essere riassunto nel termine di legge; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, con distrazione in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che liquida in euro 2.200,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al quindici per cento, oltre accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d. P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bisdello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella cam
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