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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 40547/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di L'Aquila ha parzialmente riformato - limitatamente alla rideterminazione della pena inflitta in mesi due e giorni venti di reclusione ed euro 200,00 di multa, escludendo l'aggravante di cui all'art. 625 n. 4 cod. pen. e riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. prevalente - la pronuncia di primo grado che aveva condannato l'imputata alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 300,00 di multa perché dichiarata colpevole del reato di cui agli artt. 81, 624 e 625 n. 4 e 7 cod. pen.

L'unico motivo di ricorso che contesta vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della condizione di procedibilità non è inammissibile, anzi è fondato.

Va premesso che il controllo degli atti processuali ha consentito di accertare l'esistenza di una mera denuncia - costituente l'unico atto di recente inviato dalla Procura della Repubblica su espressa richiesta di questo ufficio - dalla quale non emerge in alcun modo la formulazione di un'istanza di punizione: tanto discende sia dalla qualificazione dell'atto che dal suo contenuto.

Ritenuto che pertanto, essendo stata nei caso di specie la sentenza di appello pronunciata prima dell'entrata in vigore della cd. [OSCURATO:PERSONA] - di cui al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, emanato in attuazione della legge delega 27 settembre 2021, n. 134, ed entrato in vigore il 30.12.2022, in virtù dell'art. 6 del d.

I. 31 ottobre 2022, n. 162 (c.d. decreto rave), convertito in legge dalla

I. 30 dicembre 2022, n. 199, che inserendo nel d.lgs. n. 150/2022 il nuovo art. 99-bis, ha differito dal 1° novembre 2022 al 30 dicembre 2022 l'entrata in vigore dell'intera riforma - il ricorso che ha dedotto, dopo l'entrata in vigore della riforma, unicamente il difetto dì una valida querela in relazione al reato di furto aggravato ai sensi dell'art. 625 n. 7 - che in virtù dell'art. 2 del d.lgs. 150/22 citato è oramai divenuto procedibile a querela - deve essere ritenuto non inammissibile, con la conseguenza che alcun giudicato sostanziale può dirsi intervenuto prima della sua proposizione (cfr. Sez.

U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551); sicché è rilevabile il difetto della condizione di procedibilità.

Vista la memoria depositata dal difensore del ricorrente, che insiste nella declaratoria di improcedibilità.

2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata per difetto della querela, condizione di procedibilità dell'azione penale.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non può essere proseguita per difetto di querela.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di L'Aquila ha parzialmente riformato - limitatamente alla rideterminazione della pena inflitta in mesi due e giorni venti di reclusione ed euro 200,00 di multa, escludendo l'aggravante di cui all'art. 625 n. 4 cod. pen. e riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. prevalente - la pronuncia di primo grado che aveva condannato l'imputata alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 300,00 di multa perché dichiarata colpevole del reato di cui agli artt. 81, 624 e 625 n. 4 e 7 cod. pen. L'unico motivo di ricorso che contesta vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della condizione di procedibilità non è inammissibile, anzi è fondato. Va premesso che il controllo degli atti processuali ha consentito di accertare l'esistenza di una mera denuncia - costituente l'unico atto di recente inviato dalla Procura della Repubblica su espressa richiesta di questo ufficio - dalla quale non emerge in alcun modo la formulazione di un'istanza di punizione: tanto discende sia dalla qualificazione dell'atto che dal suo contenuto. Ritenuto che pertanto, essendo stata nei caso di specie la sentenza di appello pronunciata prima dell'entrata in vigore della cd. [OSCURATO:PERSONA] - di cui al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, emanato in attuazione della legge delega 27 settembre 2021, n. 134, ed entrato in vigore il 30.12.2022, in virtù dell'art. 6 del d. I. 31 ottobre 2022, n. 162 (c.d. decreto rave), convertito in legge dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199, che inserendo nel d.lgs. n. 150/2022 il nuovo art. 99-bis, ha differito dal 1° novembre 2022 al 30 dicembre 2022 l'entrata in vigore dell'intera riforma - il ricorso che ha dedotto, dopo l'entrata in vigore della riforma, unicamente il difetto dì una valida querela in relazione al reato di furto aggravato ai sensi dell'art. 625 n. 7 - che in virtù dell'art. 2 del d.lgs. 150/22 citato è oramai divenuto procedibile a querela - deve essere ritenuto non inammissibile, con la conseguenza che alcun giudicato sostanziale può dirsi intervenuto prima della sua proposizione (cfr. Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551); sicché è rilevabile il difetto della condizione di procedibilità. Vista la memoria depositata dal difensore del ricorrente, che insiste nella declaratoria di improcedibilità. 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata per difetto della querela, condizione di procedibilità dell'azione penale. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non può essere proseguita per difetto di querela. Così decis
Sentenza Cassazione n. 40547/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris