Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/1967
ECLI:EU:C:1967:14
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61967C0002
Conclusioni dell'avvocato generale [OSCURATO:PERSONA]
presentate il 1
o
giugno 1967 (
1
)
[OSCURATO:PERSONA] Presidente, signori Giudici
,
La causa odierna, promossa dalla [OSCURATO:PERSONA] de justice lussemburghese giudicante in cassazione, mi offre per la prima volta l'occasione di avventurarmi nel nebuloso ed impervio terreno della sicurezza sociale dei lavoratori migranti.
Gli antefatti sono i seguenti :
Il ricorrente nella causa di merito ha lavorato come rappresentante di commercio successivamente in Germania, nel Belgio e nel Lussemburgo ed è stato iscritto ai regimi previdenziali dei singoli paesi. Il 24 gennaio 1958, al compimento del suo 65
o
anno, egli lavorava e risiedeva nel Granducato (Bertrange). A tale data egli raggiungeva il limite di età prescritto dai tre paesi summenzionati, ma non poteva presentare la domanda di pensione di vecchiaia presso la Caisse de pension des employés privés lussemburghese, in quanto non aveva maturato il decennio previsto dalle leggi lussemburghesi come periodo assicurativo minimo; egli continuava quindi a lavorare fino al 1
o
luglio 1959. Gli enti previdenziali debitori dei tre Stati membri determinavano allora la pensione dì vecchiaia a norma delle disposizioni del regolamento n. 3 del Consiglio sulla sicurezza sociale dei lavoratori migranti. Si deve tener presente che il ricorrente, per il Lussemburgo e per il Belgio, aveva diritto alle prestazioni a prescindere dal cumulo dei periodi assicurativi maturati nei vari Stati membri, mentre secondo le leggi previdenziali tedesche, che prescrivono un minimo di 15 anni, il diritto poteva essere acquisito solo mediante cumulo. Applicando l'articolo 28, n. 1 b del regolamento n. 3, l'ente previdenziale lussemburghese calcolava (vedi. decisione della «sous-commission des pensions» del 24 ottobre 1962) anzitutto la pensione che, a norma del diritto lussemburghese, sarebbe stata dovuta se tutti i periodi di assicurazione fossero stati maturati nel Lussemburgo. Indi, in base all'importo «teorico» di cui sopra la prestazione lussemburghese veniva determinata «in base al rapporto tra il periodo maturato nel Lussemburgo, anteriormente all'acquisizione del diritto alla pensione, e il periodo complessivo maturato in base alla legislazione degli Stati membri interessati, fino al raggiungimento dell'età della pensione». Tale sistema di calcolo — che ho citato quasi letteralmente dall'articolo 28 del regolamento n. 3 — si chiama generalmente «ripartizione proporzionale».
Nel nostro caso, detta ripartizione riduceva la quota a carico del Lussemburgo ad un importo inferiore a quello corrispondente, in base alle norme nazionali, al periodo d'assicurazione maturato in detto paese, giacché la pensione di vecchiaia lussemburghese si compone di un'aliquota fissa («part fondamentale»), indipendente dalla durata dell'assicurazione, e di un'aliquota complementare proporzionale alla durata stessa.
È comprensibile che il ricorrente abbia impugnato tale provvedimento dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] arbitrai des assurances sociales, domandando anzitutto che la pensione fosse calcolata esclusivamente in base alla legislazione lussemburghese e in relazione al periodo maturato nel Lussemburgo, giacché non era necessario effettuare il cumulo di tutti i periodi maturati previsto dall'articolo 27 del regolamento n. 3. Sarebbe quindi divenuta impossibile la ripartizione proporzionale. Comunque, in caso di ripartizione, non sarebbe stato possibile tener conto dei periodi maturati nel Belgio né delle prestazioni dovute dall'ente belga a norma dell'articolo 28, n. 1 e) del regolamento n. 3, in quanto la quota belga, in virtù della legge 12 luglio 1957 (nel testo del 3 aprile 1962) non poteva essere corrisposta — anche se l'età della pensione era stata raggiunta e sussistevano tutti gli altri presupposti — finché l'interessato, come nella fattispecie, continuava ad esercitare un'attività professionale.
[OSCURATO:PERSONA] arbitrai, con sentenza 27 novembre 1963, accoglieva la tesi del ricorrente e modificava il provvedimento della Caisse; questa a sua volta impugnava la sentenza dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] supérieur des assurances sociales. Il 19 novembre 1964 la decisione del [OSCURATO:PERSONA] arbitrai veniva annullata e tornava in vigore la decisione della sous-commission des pensions. La sentenza sottolineava che, in forza dell'articolo 28, n. 1 e) del regolamento n. 3, non si potevano trascurare i periodi assicurativi maturati nel Belgio in quanto, secondo il diritto belga, i presupposti per
l'acquisto
del diritto sussistevano, mentre il perdurare dell'attività professionale implicava semplicemente la
sospensione
delle prestazioni.
L'interessato ricorreva in cassazione dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] de justice lussemburghese, la quale rilevava la necessità di sottoporre alla Corte di giustizia taluni punti di diritto comunitario. Con sentenza 5 gennaio 1967, conformemente alle conclusioni dell'avvocato generale, il procedimento veniva sospeso e veniva formulata la seguente questione pregiudiziale a norma dell'articolo 177 del trattato C.E.E. : «Se l'articolo 28, n. 1, p.p. e lettera
b)
del regolamento n. 3 del Consiglio della C.E.E., relativo alla sicurezza sociale dei lavoratori migranti e adottato il 25 settembre 1958, sia applicabile al fine di stabilire l'importo della pensione di vecchiaia dovuta dalla Caisse de pension des employés privés di Lussemburgo anche qualora non si tratti dell'acquisto, del mantenimento o del ricupero del diritto alle prestazioni di cui all'articolo 27, n. 1, di detto regolamento n. 3; in subordine, se, in caso affermativo, l'articolo 28 dello stesso regolamento n. 3 rimanga conforme alla disposizione che costituisce il fondamento dell'articolo 28, cioè l'articolo 51 del trattato di Roma del 25 marzo 1957 e quindi sia pienamente valido (
2
)».
A norma dell articolo 20 dello statuto della Corte, sono stati invitati a presentare osservazioni le parti nel procedimento di merito, gli Stati membri, la Commissione ed il Consiglio. Memorie scritte sono state presentate dalla Caisse de pension lussemburghese e dalla Commissione. Nella fase orale anche l'interessato ha presentato brevi osservazioni. Alla luce di tali rilievi e della giurisprudenza finora elaborata dalla Corte relativamente al regolamento n. 3, procederò al mio esame.
Le questioni deferite
1. he eccezioni sollevate dalla convenuta nella causa di merito
Secondo la convenuta nella causa di merito, la Corte di giustizia dovrebbe dichiararsi incompetente a conoscere della questione deferita, poiché la vera controversia non riguarda il diritto comunitario, bensì l'interpretazione del diritto belga. Inoltre, i casi come quello in esame sarebbero estranei agli scopi perseguiti dall'articolo 51 del trattato, giacché l'assicurato al momento della stipulazione del trattato aveva quasi raggiunto i 65 anni e non avrebbe quindi potuto usufruire dei vantaggi previsti per i lavoratori migranti né acquisire ulteriori diritti.
Tali obiezioni non mi paiono pero fondate.
Circa il secondo punto — come la Commissione ha rilevato nella fase orale — si desume da diverse disposizioni del regolamento n. 3 che questo non disciplina solo i casi nei quali i lavoratori migranti hanno acquisito diritti
dopo l'entrata in vigore
del regolamento, ma si applica anche ai rapporti di lavoro che hanno avuto termine prima della sua entrata in vigore. Ciò risulta dagli articoli 4, 27 e 28 (capitolo vecchiaia e morte) nonché dall'articolo 53. La questione che ci è stata deferita può quindi avere grande importanza nella controversia pendente dinanzi al tribunale lussemburghese, che dev'essere risolta in base al diritto comuni tario e nella quale si deve tener conto anche degli elementi che non riguardano l'acquisto di diritti, purché essi abbiano rilevanza per uno dei diritti nazionali applicabili. In realtà, la questione deferita non manca affatto di pertinenza.
Circa la prima obiezione sollevata dalla convenuta nella causa di merito, devo rilevare ch'essa non riguarda la questione deferita nel suo complesso, ma solo la seconda parte di questa, cioè l'interpretazione dell'articolo 28 n. 1
e)
ed
f)
del regolamento n. 3. Comunque la Corte dovrà pronunciarsi sulla questione del se sia ammessa la ripartizione proporzionale a norma dell'articolo 28 anche qualora, in uno Stato membro, il diritto alla pensione sussista indipendentemente dal cumulo. La Corte è pure competente ad interpretare l'altra parte della questione. È necessario tener presente che il punto: se il ricorrente abbia acquisito definitivamente il diritto alla pensione in virtù del diritto belga e gli effetti siano stati sospesi solo per il fatto che l'interessato continuava a lavorare, è stato definitivamente risolto dal giudice lussemburghese di merito in sede d'interpretazione del diritto straniero, vale a dire è sottratto all'esame della Cassazione. Con ciò resta però impregiudicata la questione del come tale conseguenza giuridica influisca sull'applicazione del diritto comunitario. Ci troviamo indubbiamente di fronte ad un problema d'interpretazione del diritto comunitario e la Corte ha la competenza necessaria per conoscerne. Osservo ancora,
en passant
, che nel procedimento lussemburghese sono state sollevate determinate questioni, con un'istanza di restituzione allo stato primitivo proposta dalla convenuta avverso la decisione di rinvio alla Corte di giustizia. Tali questioni sono irrilevanti, poiché il giudice proponente non ha chiesto la sospensione del procedimento dinanzi alla Corte di giustizia, il che indica che esso considera rilevante la questione deferita, indipendentemente dalla decisione sulla restituzione allo stato primitivo.
Non vi sarebbe quindi motivo di non risolvere la questione pregiudiziale. Vediamo ora i singoli problemi d'interpretazione ch'essa implica.
2. Il primo problema
Non è necessario ripetere il testo del primo problema, il quale verte sul se la determinazione proporzionale, prevista dall'articolo 28, n. 1 b, delle quote a carico di un determinato ente previdenziale (la cosiddetta ripartizione proporzionale) sia possibile qualora il diritto alla pensione sussista indipendentemente dal cumulo dei periodi assicurativi di cui all'articolo 27.
Anzitutto è necessario — come giustamente rileva la Commissione — precisare l'enunciato del problema alla luce dei fatti che ne stanno alla base: si tratta infatti di un assicurato che, ai fini della pensione
lussemburghese
, non ha bisogno del cumulo, ma ne ha bisogno per far valere i suoi diritti
in Germania.
Il punto è quindi: se l'articolo 28 sia applicabile a tutte le spettanze dell'assicurato, anche se queste sono subordinate al cumulo solo in
uno
Stato membro.
Se ci si dovesse basare soltanto sul
tenore
del regolamento n. 3, non credo che l'interpretazione presenterebbe difficoltà. Per l'applicazione dell'articolo 28 si fa unicamente richiamo «agli assicurati di cui all'articolo 27» i quali vengono definiti come persone cui sono stati successivamente o alternatamente applicati i regimi previdenziali di due o più Stati membri. Criterio fondamentale per l'applicazione sarebbe quindi la circostanza che l'avente diritto è stato soggetto alle norme di più Stati membri, non già che il cumulo di più periodi assicurativi è necessario per l'acquisto del diritto alle prestazioni. Se il legislatore avesse avuto di mira questa seconda situazione, il preambolo dell'articolo 28 (e ciò è vero in ogni caso) sarebbe stato formulato in modo diverso.
Tuttavia un simile metodo interpretativo — come ho già più volte rilevato — non è adeguato per le norme di diritto comunitario e la Corte, in casi precedenti, ha interpretato il regolamento n. 3 basandosi anzitutto sugli scopi che, secondo il trattato, il Consiglio deve perseguire mediante i regolamenti sulla sicurezza sociale dei lavoratori migranti, ed ha cercato di individuare lo spirito del regolamento n. 3 considerato sotto questa luce.
In proposito, la sentenza [OSCURATO:PERSONA] van Beroep (causa 100-63) afferma che l'articolo 51 del trattato ha lo scopo di attribuire ai lavoratori migranti il diritto alle prestazioni mediante cumulo di tutti i periodi assicurativi maturati nei vari Stati. Questo scopo non verrebbe raggiunto se un lavoratore migrante perdesse i diritti acquisiti in uno Stato membro ogni volta che si vale della libertà di stabilimento. Circa il rapporto tra gli articoli 27 e 28 del regolamento n. 3, la Corte ha affermato che per l'applicazione dell'articolo 28 sono necessari gli stessi presupposti previsti per l'articolo 27; solo qualora le condizioni per l'acquisto del diritto alle prestazioni siano soddisfatte mediante il cumulo dei periodi assicurativi maturati nei vari Stati membri, le prestazioni possono essere determinate in proporzione ai periodi stessi; l'articolo 28 è quindi applicabile solo allorché si tratti «dell'acquisto, del mantenimento e del recupero del diritto alle prestazioni» a norma dell'articolo 27 del regolamento n. 3.
Sarebbe tuttavia errato giungere alla conclusione che il problema in esame è già stato risolto. Anzitutto non bisogna dimenticare l'aspetto particolare dell'odierna fattispecie, che ci induce a chiederci se la necessità di applicare l'articolo 27 per acquistare un diritto in uno Stato membro costituisca una giustificazione adeguata per la ripartizione proporzionale, anche delle spettanze acquisite senza cumulo in un
altro
Stato membro. Pure risolvendo in senso affermativo tale questione, vale a dire ammettendo tra l'articolo 27 e l'articolo 28 un vincolo meno rigido di quello che pare emergere dalla sentenza 100-63, è cioè possibile, in una fattispecie del genere di quella in esame (come ha rilevato la Commissione e lasciando da parte il diritto belga del quale parlerò in seguito), evitare il pericolo di attribuire ad un lavoratore migrante prestazioni «inferiori a quelle cui, indipendentemente dall'applicazione degli articoli di cui trattasi, avrebbe diritto a norma delle leggi dei vari Stati membri» (sentenza 100-63, Raccolta X, pag. 1108), e ciò grazie al sistema di supplementi previsto dall'articolo 28, n. 3, del regolamento n. 3. D'altro canto la Corte, nella successiva sentenza 4-66 relativa a problemi analoghi, ha ritenuto necessario aggiungere un'ulteriore considerazione che tiene conto dello spirito e delle finalità del regolamento n. 3: è vero che l'interpretazione globale del regolamento n. 3 e dell'articolo 51 del trattato ci conduce al principio che un trasferimento non può essere causa della perdita dei diritti di un lavoratore; ciò tuttavia non significa che un lavoratore, per il solo effetto congiunto delle norme di più Stati, debba riscuotere una somma superiore a quella spettantegli in virtù del n. 3 dell'articolo 28. Questo recita : «Se l'ammontare della prestazione alla quale l'interessato ha diritto, indipendentemente dalle disposizioni dell'articolo 27, per i soli periodi di assicurazione e periodi equivalenti compiuti in virtù della legislazione di uno Stato membro è superiore al totale delle prestazioni derivanti dall'applicazione dei precedenti paragrafi del presente articolo, egli ha diritto, verso l'istituzione di tale Stato, ad un supplemento pari alla differenza». La Corte ha evidentemente riconosciuto la necessità d'interpretare il regolamento n. 3 nel senso che si devono evitare
cumuli ingiustificati
delle prestazioni previdenziali, necessità che si spiega anche con la considerazione che, in campo previdenziale, i rapporti non sono strettamente sinallagmatici ed al finanziamento si provvede in larga misura con fondi pubblici.
Come la Commissione ci ha mostrato, un tale pericolo, in netto contrasto con lo spirito del regolamento n. 3 (vedi l'articolo 11), sussiste principalmente nel caso di sistemi previdenziali come quello lussemburghese che prevedono un periodo minimo di assicurazione breve (o addirittura nullo) e non commisurano le prestazioni (almeno per quanto riguarda la «part fondamentale») al periodo di assicurazione. Se un lavoratore migrante, dopo un lungo periodo assicurativo maturato in uno Stato membro in cui la prestazione è commisurata al tempo, lavora per un breve periodo in uno Stato a regime previdenziale del genere di quello sopra menzionato, il semplice cumulo delle prestazioni si risolve in un vantaggio indebito per l'assicurato, in quanto si può presupporre che i sistemi particolari sono concepiti in funzione del
caso tipico
del lavoratore che matura l'intero periodo assicurativo sotto un solo regime. L'avente diritto — in questa prospettiva — potrebbe rivendicare una doppia prestazione per lo stesso periodo assicurativo.
Data la struttura attuale del regolamento n. 3, che non prevede la possibilità di optare per un determinato sistema assicurativo rinunziando al tempo stesso ai propri diritti nei confronti degli altri enti debitori (articolo 28, n. 4), per evitare il cumulo non rimane altra alternativa che il ricorso alla ripartizione proporzionale. Ciò non significa — come la stessa Commissione ammette — accogliere il principio
generale
della ripartizione proporzionale per quote, almeno finché non sia entrato in vigore il nuovo sistema, ora in fase di progetto, imperniato su vasti sistemi perequativi che consentono di evitare la perdita di diritti. In compenso, appare giustificata l'interpretazione relativamente
estensiva
dell'articolo 28 nei casi come quello attuale, in cui non vi è da temere la perdita di diritti. Una simile interpretazione è pure opportuna in vista della necessità di applicare
uniformemente
il regolamento n. 3 nei casi in cui sono coinvolti più Stati. In un certo senso, i diritti che il lavoratore trae da diversi sistemi previdenziali costituiscono un tutto unico. Sarebbe quindi inopportuna una valutazione discorde dell'attività prestata nei diversi paesi, prendendosi in considerazione in uno di questi solo una parte del periodo assicurativo, mentre in un altro paese viene applicato l'articolo 27, cioè viene considerato l'intero periodo di attività. Se un lavoratore può godere di tutti i vantaggi dell'articolo 27 del regolamento n. 3 e conseguentemente della suddivisione proporzionale a norma dell'articolo 28, allo stesso lavoratore lo stesso articolo non può venire applicato in modo diverso in un altro Stato. Tale interpretazione è confortata inoltre dall'esegesi comparativa delle lettere f) e
g)
dell'articolo 28. Mentre a norma della lettera f), per un soggetto che possieda i requisiti richiesti dalla legislazione previdenziale di uno degli Stati membri, indipendentemente dai periodi maturati in altri Stati, si deve determinare l'ammontare della prestazione in base alle norme che hanno disciplinato l'acquisto del diritto, vale a dire tenendo conto soltanto dei periodi maturati a norma di detta legislazione, la lettera
g)
implica una nuova determinazione delle prestazioni, calcolate in base alla lettera f),
secondo il sistema previsto dalla lettera b)
(quindi con
ripartizione)
«man mano che siano soddisfatte le condizioni prescritte da una o più delle altre legislazioni tenuto conto della totalizzazione dei periodi prevista all'articolo precedente».
Il primo problema si dovrebbe quindi risolvere nel modo seguente: il computo delle pensioni di vecchiaia a norma del regolamento n. 3 implica l'applicazione dell'articolo 28, n. 1
b
, anche nei confronti degli enti debitori di uno Stato membro la cui legislazione prevede l'acquisto del diritto alle prestazioni indipendentemente dai periodi assicurativi maturati in altri Stati, qualora il cumulo sia necessario per l'acquisto del diritto a norma della legislazione di un altro Stato membro.
Questa soluzione mi obbliga ad affrontare anche il secondo problema, che verrebbe a cadere solo se si
negasse
la possibilità nella fattispecie di procedere alla ripartizione.
3. Sul secondo pro blema
Col secondo problema, il giudice a quo intende accertare se l'articolo 28 del regolamento n. 3 sia conciliabile con l'articolo 51 del trattato e quindi valido, qualora lo si ritenga applicabile all'infuori dei casi di
acquisto
del diritto mediante cumulo di più periodi assicurativi.
A questo proposito la Commissione, richiamandosi ad alcune espressioni usate dal giudice proponente e alle conclusioni dell'avvocato generale lussemburghese, ha sollevato la questione preliminare del se la Corte sia stata richiesta di pronunciarsi sulla validità della norma oppure solo d'interpretarla.
La questione è per me insussistente, in quanto la sola cosa importante è lo scopo cui
mirava
il giudice a quo, scopo chiaramente desumibile dal modo in cui è formulata la questione. Esso si può comunque desumere da una valutazione
obiettiva
di tutti gli elementi della controversia quale ci è stata esposta. I dubbi del giudice a quo circa la validità dell'articolo 28 del regolamento n. 3 riguardano infatti una particolare interpretazione di tale norma, ch'egli evidentemente considera di per sè valida. Il giudice proponente si basa su talune espressioni del diritto previdenziale belga relativamente al fondamento del diritto alla pensione ed alla sospensione delle prestazioni in caso di proseguimento dell'attività lavorativa. In realtà, non si tratta solo dell'interpretazione del diritto belga, effettuata dal giudice di merito lussemburghese e vincolante per la [OSCURATO:PERSONA] giudicante in cassazione, ma anche dell'interpretazione del diritto comunitario sotto il profilo di un'indiscussa conseguenza giuridica del diritto belga. Ci dobbiamo quindi chiedere se si debba accettare l'interpretazione del diritto comunitario ritenuta corretta dal giudice lussemburghese, ovvero la Corte possa trarre dalla questione sulla validità una questione d'interpretazione che, se risolta in un determinato modo, può svuotare di contenuto la prima. Ritengo indubbio che la Corte abbia la facoltà di scegliere la seconda soluzione e si debba quindi occupare in primo luogo del
problema d'interpretazione
, che nella fattispecie deve considerarsi implicitamente sollevato circa l'articolo 28 del regolamento n. 3.
Le lettere
e)
ed f) che devono essere interpretate recitano :
«e)
se l'interessato, tenuto conto della totalizzazione dei periodi prevista all'articolo precedente, non soddisfa a un dato momento alle condizioni prescritte da tutte le legislazioni che gli sono applicabili, ma soddisfa solamente alle condizioni di una o più di esse, l'ammontare della prestazione è determinato conformemente alle disposizioni della lettera (b) del presente paragrafo; tuttavia, se il diritto è così conseguito nei confronti di almeno due legislazioni e se non è necessario far ricorso ai periodi compiuti sotto le legislazioni le cui condizioni non sono soddisfatte, tali periodi non sono presi in considerazione per l'applicazione delle disposizioni della lettera (b) del presente paragrafo;
f)
se l'interessato non soddisfa, a un dato momento, alle condizioni prescritte da tutte le legislazioni che gli sono applicabili, ma soddisfa alle condizioni di una sola di esse, senza che sia necessario far ricorso ai periodi compiuti sotto una o più delle altre legislazioni, l'ammontare della prestazione è determinato in virtù della sola legislazione nei cui confronti il diritto è conseguito e tenuto conto dei soli periodi compiuti sotto tale legislazione.»
Come sapete, il giudice proponente ritiene escluso che nella fattispecie ci si possa richiamare a tali norme, dal momento che, per il diritto belga, il diritto alle prestazioni sussiste, e solo la loro
corresponsione
è stata
sospesa
in considerazione del fatto che l'attività lavorativa continuava.
Il vero problema interpretativo consiste quindi nello stabilire il senso della frase «le legislazioni le cui
condizioni
non sono soddisfatte». Ci dobbiamo chiedere se l'espressione si riferisca ai soli presupposti
temporali
, vale a dire la maturazione del prescritto periodo minimo d'assicurazione (requisito che il ricorrente possiede) oppure s'intendano
tutte
le condizioni legali dalle quali dipende la corresponsione delle prestazioni assicurative (quindi anche quella, posta dal diritto belga, di sospendere ogni attività al raggiungimento dell'età prescritta per la pensione).
Fondandosi soltanto sul tenore delle disposizioni, si sarebbe portati a risolvere la questione nello stesso modo del giudice lussemburghese di merito, vale a dire l'applicazione delle lettere
e)
ed f) dipende unicamente dal fatto che un diritto sia fondato
essenzialmente
sui periodi assicurativi. A ciò tuttavia, a prescindere dalle considerazioni di principio che ostano all'interpretazione puramente letterale dei regolamenti comunitari, si deve obiettare che, nell'interpretare il regolamento n. 3, va tenuto conto degli
scopi
dell'articolo 51 del trattato. Dev'essere prescelta l'interpretazione che permette di perseguire tali scopi e non pone il regolamento in contrasto con il trattato. In particolare va tenuto presente il principio, sancito dalla giurisprudenza, secondo il quale nell'interpretazione dei regolamenti relativi alla sicurezza sociale dei lavoratori migranti si deve evitare che gli assicurati incorrano nella perdita di diritti che conserverebbero se tali regolamenti non fossero in vigore. Nella fattispecie si può tener conto di tale esigenza senza forzare il senso dell'articolo 28, che in realtà non è né molto preciso né molto chiaro. Le lettere
e)
ed f) dell'articolo 28 non fanno la sottile distinzione cui è giunto il giudice proponente tra
fondamento
del diritto e
sospensione
delle prestazioni, ma vi si parla in modo generale di «condizioni non soddisfatte». Tra queste si può senz'altro annoverare la cessazione dell'attività lavorativa al raggiungimento dell'età per la pensione, di cui alla legge belga 12 luglio 1957. Decidendo diversamente si ammetterebbe infatti che, attraverso la ripartizione proporzionale di cui all'articolo 28, uno svantaggio della legislazione belga può ripercuotersi sulla pensione lussemburghese, vale a dire l'assicurato lussemburghese perderebbe dei diritti per il
solo
fatto di essere un lavoratore migrante.
D'accordo con la Commissione, ritengo che l'articolo 28, n. 1
e)
, si possa interpretare nel senso che esso si può applicare senza tenere conto dei periodi assicurativi maturati in un paese la cui legislazione, per
qualsiasi
motivo, impedisca provvisoriamente o definitivamente la corresponsione della pensione di vecchiaia.
Con ciò rimane pure dimostrata l'irrilevanza della questione sulla validità dell'articolo 28.
4. Riepilogo e conclusioni finali
Concludo come segue: il primo problema dev'essere risolto nel senso che la pensione di vecchiaia va calcolata a norma del regolamento n. 3, articolo 28, n. 1 b) anche dall'ente previdenziale di uno Stato membro la cui legislazione dà diritto alla pensione indipendentemente dai periodi assicurativi maturati in altri Stati membri, qualora, a norma della legislazione di un
altro
Stato membro, il cumulo sia necessario per l'acquisto di tale diritto.
Il secondo problema, mirante ad accertare la validità dell'articolo 28, implica l'interpretazione di quest'ultimo. Si dovrà dunque dichiarare che, a norma dell'articolo 28, n. 1, lettera
e)
, per calcolare la pensione di vecchiaia, tanto nel suo importo teorico quanto nelle sue varie quote, si deve prescindere dai periodi assicurativi maturati in un altro Stato membro qualora la legislazione di detto Stato, per qualsiasi motivo, vieti la corresponsione delle prestazioni.
La pronuncia sulle spese è riservata al giudice proponente.
(
1
) Traduzione dal tedesco.
(
2
) «Si l'article 28, paragraphe 1er, début et littera
b
du règlement N
o
3 du [OSCURATO:PERSONA] de la Communauté économique européenne concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants du 25 septembre 1958est applicable pour fixer le montant de la rente de vieillesse due par la Caisse de pension des employés privés à Luxembourg même au cas où cette application n'aurait pas pour effet l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations dont il est question à l'article 27, paragraphe 1er dudit règlement N
o
3, et subsidiairement, si l'article 28 du même règlement N
o
3, considéré comme indistinctement applicable même en dehors des cas d'acquisition, de maintien ou de recouvrement du droit à des prestations, reste conforme à la disposition qui forme la base dudit article 28, à savoir l'article 51 du traité de Rome du 25 mars 1957 et dès lors pleinement valable?»