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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 13 aprile 2022

Cassazione n. 21076/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di VIGGIANO; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] di pace di Viggiano, con la sentenza indicata in epigrafe, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 590 cod. pen., in fattispecie caratterizzata dall'aver il proprio cane morso [OSCURATO:PERSONA] (costituitosi parte civile) procurandogli lesioni personali lievi.

Con la medesima sentenza è stato altresì condannato il citato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di c:ui all'art. 590 cod. pen., in fattispecie verificatasi nel medesimo contesto spazio-temporale e caratterizzata dall'aver il proprio cane morso [OSCURATO:PERSONA] (figlio di [OSCURATO:PERSONA]), procurandogli lesioni personali lievi (costituitosi parte civile).

2. Avverso la prefata sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, tramite i rispettivi difensori di fiducia, sia [OSCURATO:PERSONA] sia [OSCURATO:PERSONA], articolando, rispettivamente, quattro e tre motivi di ricorso, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, cisp. att./coord./trans. cod. proc. pen. 2.1.

Con i quattro motivi di ricorso, sostanzialmente in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., Mauriello deduce inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 40 e 41 c.p. oltre che dell'art. 590 cod. pen., anche in termini di omesso riconoscimento della maggiore responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] ai fini della determinazione e quantificazione della pena.

2.2. Con i tre motivi di ricorso, sostanzialmente in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) e e), cod. proc. pen., [OSCURATO:PERSONA] deduce erronea applicazione della legge penale nonché carenza assoluta di motivazione in ordine all'obbligo di custodia dell'animale, all'esistenza delle lesioni personali oltre che omessa pronuncia in merito alla domanda di risarcimento dei danni.

3. Tramite l'Ufficio del giudice di pace di Viggiano, è pervenuta documentazione relative alla remissione delle querele sporte con riferimento alle fattispecie di cui innanzi, con relative reciproche accettazioni da parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno revocato le rispettive costituzioni di parte civile «rinunziando conseguentemente a qualsiasi reciproca pretesa risarcitoria e/o di pagamento (da parte del [OSCURATO:PERSONA] anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]), con compensazione integrale delle spese e con irripetibilità di quelle ... da ciascuno anticipate». [OSCURATO:PERSONA]

1. Essendo state acquisite agli atti, come meglio specificato in sede di ricostruzione dei fatti, valide e rituali remissioni di querela, con riferimento alle fattispecie di cui alle imputazioni, e le successive accettazioni delle stesse, i reati di cui all'imputazione, procedibili a querela, sono pertanto estinti, non emergendo, da un'analisi della sentenza di merito, elementi perché si possa e si debba pronunciare una sentenza di proscioglimento di entrambi gli imputati ex art. 129 cod. proc. pen.

In forza dell'accorcio raggiunto dalle parti è intervenuta la revoca di costituzione di parte civile da parte di Mauriello e di [OSCURATO:PERSONA] (ex art. 82 cod. proc. pen.), con conseguente impossibilità di conoscere delle spese e dei danni che l'intervento delle parti civili hanno cagionato agli imputati.

2. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per remissione di querela, e la compensazione tra le parti delle spese rispettivamente sostenute per questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per remissione di querela.

Compensa tra le parti le spese rispettivamente sostenute per questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma il 13 aprile 2022 I glier so e [OSCURATO:PERSONA] :lite Salvato - eovere [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di VIGGIANO; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] di pace di Viggiano, con la sentenza indicata in epigrafe, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 590 cod. pen., in fattispecie caratterizzata dall'aver il proprio cane morso [OSCURATO:PERSONA] (costituitosi parte civile) procurandogli lesioni personali lievi. Con la medesima sentenza è stato altresì condannato il citato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di c:ui all'art. 590 cod. pen., in fattispecie verificatasi nel medesimo contesto spazio-temporale e caratterizzata dall'aver il proprio cane morso [OSCURATO:PERSONA] (figlio di [OSCURATO:PERSONA]), procurandogli lesioni personali lievi (costituitosi parte civile). 2. Avverso la prefata sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, tramite i rispettivi difensori di fiducia, sia [OSCURATO:PERSONA] sia [OSCURATO:PERSONA], articolando, rispettivamente, quattro e tre motivi di ricorso, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, cisp. att./coord./trans. cod. proc. pen. 2.1. Con i quattro motivi di ricorso, sostanzialmente in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., Mauriello deduce inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 40 e 41 c.p. oltre che dell'art. 590 cod. pen., anche in termini di omesso riconoscimento della maggiore responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] ai fini della determinazione e quantificazione della pena. 2.2. Con i tre motivi di ricorso, sostanzialmente in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) e e), cod. proc. pen., [OSCURATO:PERSONA] deduce erronea applicazione della legge penale nonché carenza assoluta di motivazione in ordine all'obbligo di custodia dell'animale, all'esistenza delle lesioni personali oltre che omessa pronuncia in merito alla domanda di risarcimento dei danni. 3. Tramite l'Ufficio del giudice di pace di Viggiano, è pervenuta documentazione relative alla remissione delle querele sporte con riferimento alle fattispecie di cui innanzi, con relative reciproche accettazioni da parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno revocato le rispettive costituzioni di parte civile «rinunziando conseguentemente a qualsiasi reciproca pretesa risarcitoria e/o di pagamento (da parte del [OSCURATO:PERSONA] anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]), con compensazione integrale delle spese e con irripetibilità di quelle ... da ciascuno anticipate». [OSCURATO:PERSONA] 1. Essendo state acquisite agli atti, come meglio specificato in sede di ricostruzione dei fatti, valide e rituali remissioni di querela, con riferimento alle fattispecie di cui alle imputazioni, e le successive accettazioni delle stesse, i reati di cui all'imputazione, procedibili a querela, sono pertanto estinti, non emergendo, da un'analisi della sentenza di merito, elementi perché si possa e si debba pronunciare una sentenza di proscioglimento di entrambi gli imputati ex art. 129 cod. proc. pen. In forza dell'accorcio raggiunto dalle parti è intervenuta la revoca di costituzione di parte civile da parte di Mauriello e di [OSCURATO:PERSONA] (ex art. 82 cod. proc. pen.), con conseguente impossibilità di conoscere delle spese e dei danni che l'intervento delle parti civili hanno cagionato agli imputati. 2. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per remissione di querela, e la compensazione tra le parti delle spese rispettivamente sostenute per questo giudizio di legittimità. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per remissione di querela. Compensa tra le parti le spese rispettivamente sostenute per questo giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 13 aprile 2022 I glier so e [OSCURATO:PERSONA] :lite Salvato - eovere [OSCURATO:PERSONA]
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