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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 1132/1988

ECLI:IT:COST:1988:1132
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

1.1 - Con ricorso notificato il 17 agosto 1988 e depositato il 26 successivo, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Lazio recante "Valutazione dell'onere a carico della Regione dei servizi resi ad enti pubblici ricongiungibili ai fini previdenziali, ai sensi dell'art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29", approvata il 28 marzo e riapprovata il 27 luglio 1988.

Premette il ricorso che la legge in questione prevede l'assunzione a totale carico dell'ente dell'onere derivante dalla valutazione dei servizi, resi ad altri enti e ricongiungibili, ai fini previdenziali, ai sensi dell'art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29 nei confronti del personale transitato o inquadrato nei ruoli regionali, a seguito di provvedimenti legislativi di soppressione, scorporo o riforma di enti ed organici.

Tale disciplina violerebbe l'art. 2 della legge n. 29 del 1979 che ripartisce gli oneri in questione tra Amministrazione e dipendente, in quanto se la legge statale impone la ripartizione degli oneri previdenziali derivanti dalla ricongiunzione dei servizi precedenti a quello in atto con la Regione, non può la stessa discostarsi da tali dettati.

Si chiede, pertanto, che sia dichiarata l'illegittimità dell'impugnato provvedimento. 1.2 - [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], si è costituita in giudizio, eccependo l'infondatezza del ricorso.

Si osserva, in proposito, che la Regione ha voluto evitare immotivate ed irrazionali disparità di trattamento a sfavore dei propri dipendenti, in palese violazione degli artt. 3, 36 e 38 Cost. ed inoltre che la legge impugnata, ben lungi dall'opporsi ai principi della legislazione statale, si è limitata ad applicare altri principi (art. 6 della l. n. 29 del 1979). 1.1 - La legge 7 febbraio 1979, n. 29 (Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali) tra l'altro prevede (art. 2) che il lavoratore dipendente pubblico possa far valere a domanda, per i fini di quiescenza, precedenti periodi di diversa iscrizione obbligatoria previdenziale, mediante ricongiunzione di essi, a titolo oneroso, presso la gestione in cui risulti iscritto all'atto della propria istanza. 1.2 - Con legge approvata il 28 marzo 1988 e riapprovata il 27 luglio successivo, la Regione Lazio disponeva, peraltro, l'assunzione in esclusivo carico dell'ente degli oneri derivanti, per effetto della descritta ricongiunzione, al personale ad essa comunque transitato.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto ricorso, ravvisando la violazione del richiamato art. 2 legge n. 29, ripartitorio degli oneri tra Amministrazione e dipendente.

2. - Senonché, con legge 27 ottobre 1988, n.482 (Disciplina del trattamento di quiescenza e di previdenza del personale degli enti soppressi trasferito alle regioni, agli enti pubblici ed alle amministrazioni dello Stato) si dispone univocamente (artt. 1 e 2) che per il personale comunque interessato a provvedimenti di soppressione, scorporo o riforma trasferito alle Regioni si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 della legge n. 29, già recante per talune situazioni, la ricongiunzione non a domanda bensì d'ufficio e senza onere per il lavoratore interessato.

Resta evidenziato che tale norma è intesa a porre termine ad un esistente stato di contraddittorietà (Atti Camera: bollettino Commissioni del 21 ottobre 1987) e per quanto attiene al ricorso in esame determina, in ogni caso, il superamento del contrasto della legge regionale con l'art. 2 della legge n. 29: l'adozione di una generale normazione esaustiva nei sensi più limitatamente pretesi dal provvedimento regionale comporta, pertanto, la cessazione della materia del contendere.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di cui in epigrafe, relativo alla legge della Regione Lazio, approvata il 28 marzo 1988 e riapprovata il 27 luglio successivo, recante "Valutazione dell'onere a carico della Regione dei servizi resi ad enti pubblici ricongiungibili ai fini previdenziali, ai sensi dell'art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29".

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1988.

Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] Il redattore: [OSCURATO:PERSONA] Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 22 dicembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1.1 - Con ricorso notificato il 17 agosto 1988 e depositato il 26 successivo, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Lazio recante "Valutazione dell'onere a carico della Regione dei servizi resi ad enti pubblici ricongiungibili ai fini previdenziali, ai sensi dell'art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29", approvata il 28 marzo e riapprovata il 27 luglio 1988. Premette il ricorso che la legge in questione prevede l'assunzione a totale carico dell'ente dell'onere derivante dalla valutazione dei servizi, resi ad altri enti e ricongiungibili, ai fini previdenziali, ai sensi dell'art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29 nei confronti del personale transitato o inquadrato nei ruoli regionali, a seguito di provvedimenti legislativi di soppressione, scorporo o riforma di enti ed organici. Tale disciplina violerebbe l'art. 2 della legge n. 29 del 1979 che ripartisce gli oneri in questione tra Amministrazione e dipendente, in quanto se la legge statale impone la ripartizione degli oneri previdenziali derivanti dalla ricongiunzione dei servizi precedenti a quello in atto con la Regione, non può la stessa discostarsi da tali dettati. Si chiede, pertanto, che sia dichiarata l'illegittimità dell'impugnato provvedimento. 1.2 - [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], si è costituita in giudizio, eccependo l'infondatezza del ricorso. Si osserva, in proposito, che la Regione ha voluto evitare immotivate ed irrazionali disparità di trattamento a sfavore dei propri dipendenti, in palese violazione degli artt. 3, 36 e 38 Cost. ed inoltre che la legge impugnata, ben lungi dall'opporsi ai principi della legislazione statale, si è limitata ad applicare altri principi (art. 6 della l. n. 29 del 1979). 1.1 - La legge 7 febbraio 1979, n. 29 (Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali) tra l'altro prevede (art. 2) che il lavoratore dipendente pubblico possa far valere a domanda, per i fini di quiescenza, precedenti periodi di diversa iscrizione obbligatoria previdenziale, mediante ricongiunzione di essi, a titolo oneroso, presso la gestione in cui risulti iscritto all'atto della propria istanza. 1.2 - Con legge approvata il 28 marzo 1988 e riapprovata il 27 luglio successivo, la Regione Lazio disponeva, peraltro, l'assunzione in esclusivo carico dell'ente degli oneri derivanti, per effetto della descritta ricongiunzione, al personale ad essa comunque transitato. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto ricorso, ravvisando la violazione del richiamato art. 2 legge n. 29, ripartitorio degli oneri tra Amministrazione e dipendente. 2. - Senonché, con legge 27 ottobre 1988, n.482 (Disciplina del trattamento di quiescenza e di previdenza del personale degli enti soppressi trasferito alle regioni, agli enti pubblici ed alle amministrazioni dello Stato) si dispone univocamente (artt. 1 e 2) che per il personale comunque interessato a provvedimenti di soppressione, scorporo o riforma trasferito alle Regioni si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 della legge n. 29, già recante per talune situazioni, la ricongiunzione non a domanda bensì d'ufficio e senza onere per il lavoratore interessato. Resta evidenziato che tale norma è intesa a porre termine ad un esistente stato di contraddittorietà (Atti Camera: bollettino Commissioni del 21 ottobre 1987) e per quanto attiene al ricorso in esame determina, in ogni caso, il superamento del contrasto della legge regionale con l'art. 2 della legge n. 29: l'adozione di una generale normazione esaustiva nei sensi più limitatamente pretesi dal provvedimento regionale comporta, pertanto, la cessazione della materia del contendere. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di cui in epigrafe, relativo alla legge della Regione Lazio, approvata il 28 marzo 1988 e riapprovata il 27 luglio successivo, recante "Valutazione dell'onere a carico della Regione dei servizi resi ad enti pubblici ricongiungibili ai fini previdenziali, ai sensi dell'art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29". Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1988. Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] Il redattore: [OSCURATO:PERSONA] Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 22 dicembre 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI
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