CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 06315/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n . 18568/2021 R.G. propost o da AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, già [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.,in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresen- tatae difesa dall’Avv . [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso l’indirizzop.e.c.: [OSCURATO:EMAIL] ; Oggetto:cartella di paga- mento -prova notifica- pre- scrizione –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, condomicilio eletto in Roma , via [OSCURATO:PERSONA], n. 12 ; –controricorrente – nonché DOLCEDARIO, rappresentat o e difes o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], do- miciliatopresso la cancelleria della Corte di cassazione ; –controricorrente – [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t. ; –intimato – avversola sentenza n. 7595 / 1 2 /20 2 0 della Co mmissione tributaria re- gionaledella Sicilia depositata il 22 / 12 /20 2 0 . Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del l’11 dicembre 202 5 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n.7595/12/2020 veniva accolto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] av- versola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Palermo n. 4492 / 1 0 /20 18 che aveva rigettato il ricorso proposto da l contri- buenteavente ad oggetto l’intimazione di pagamento e le sottese car- telledi pagamento per II.DD. e IVA 200 5 , asseritamente a lui non no- tificate. 2. Il giudice di secondo grado riformava la decisione del giudice di primecure ritenendo assorbente la preliminare questione della prescri- zionedei crediti di cui alle cartelle di pagamento sottese all’intimazione opposta,ritenuta quinquennale , maturata sul presupposto che la loro notificanon fosse stata rituale in quanto effettuata a mezzo servizio postaleprivato al di fuori dei presupposti di legge . 3.L’Agenzia delle entrate - Riscossione ha proposto ricorso per Cassa- zioneavverso la sentenza , affidat o a tre motiv i , cui replica il contri- buentecon controricorso che illustra con memoria ex art380 - bis.1. cod. proc. civ.. L ’Agenzia delle entrate ha depositato a sua volta controri- corso,mentre il Comune di Palermo è rimasto intimato . [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo e il secondo motivo la ricorrente censura , in relazione all’art. 360, comma 1, n n . 4 e 5 , cod. proc. civ. , la nullità della sen- tenza,pronuncia extra petita , in violazione degli artt. 112 e 132 cod. proc. civ., nonché degli artt.139, comma 4, cod. proc. civ., 26 d.P.R. n.602/72e 60 d.P.R. n.600/73 e , ancora , dell’art.2719 cod. civ. e degli artt.43e 2 L. n.82/2005 . In particolare, attraverso il primo mezzo di impugnazione, l’agente dellariscossione si duole del fatto che il giudice abbia ritenuto esistente un vizio d ella notifica effettuata a mezzo poste private non sollevato dalle parti né rilevabile d’ufficio, né documentato in atti ; la censura prospettain ogni caso anche l’apparenza della motivazion e a riguardo . Sottoun ulteriore concorrente profilo di nullità, con il secondo mezzo di impugnazione viene denunciata la nul l ità della sentenza perché la notificazione delle cartelle di pagamento è avvenuta a mezzo messo notificatoree non a mezzo poste private come ritenuto dal giudice. 2.È fondato il primo motivo sul versante dell’ultrapetizione, con assor- bimentodel secondo, poiché la questione dell’esecuzione della notifi- cazionedelle cartelle da parte di poste private non emerge dai motivi diappello di [OSCURATO:PERSONA] come sintetizzati dalla sentenza impugnata . Inoltre,neppure dalla pagina dell’appello riprodotta a pag.6 del ricorso sievince la presenza di tale motivo di gravame : i l contribuente aveva contestato il valore probatorio della riproduzione fotostatica prodotta ingiudizio, questione diversa da quella posta a decisione dal giudice, e che dovrà essere esaminata in sede di rinvio. Ne consegue la nullità dellasentenza di appello per il profilo evidenziato nella prima censura sottol’angolo della violazione del principio di corrispondenza tra chiesto epronunciato. 3.L’accoglimento della censura sotto il profilo dell’ art. 112 cod. proc. civ.reca con sé l’assorbimento dell’ulteriore profilo di apparenza della motivazioneex art. 132 cod. proc. civ. in relazione alla notificazione dellecartelle. 4.Con il terzo motivo viene lamentata, in rapporto all’art. 360, comma 1,n. 4 , cod. proc. civ., la nullità della sentenza, motivazione carente e apparentein violazione degli artt.132 cod. proc. civ., 2946, 2948 n.4 e2953 cod. civ. quanto alla ritenuta prescrizione breve quinquennale. 5. Anche il terzo motivo è assorbito dall’accoglimento del primo, in quanto la questione della prescrizione dovrà essere riesaminata all’esito della rivalutazione della contestazione sulla documentazione prodotta in giudizio dall’agente della riscossione circa la notificazione dellecartelle di pagamento sottostanti all’intimazione impugnata. 6. La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributariadi secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per ulterioreesame del profilo e per i l regolamento delle spese di lite. P.Q.M LaCorte: accoglieil primo motivo del ricorso , assorbiti i restanti, cassa la sen- tenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in di