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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 207/2011

ECLI:EU:T:2011:104
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 22 marzo 2011 – [OSCURATO:PERSONA] / UAMI – [OSCURATO:PERSONA] (CA) (causa T‑486/07) «[OSCURATO:PERSONA] comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo CA – Marchi comunitari denominativo e figurativo anteriori KA – Impedimento relativo alla registrazione – Assenza di rischio di confusione – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]» [OSCURATO:PERSONA] comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 27, 92) Oggetto Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 25 ottobre 2007 (procedimento R 85/2006-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA], SA.

Dati della causa Richiedente il marchio comunitario:

[OSCURATO:PERSONA], SA

[OSCURATO:PERSONA] comunitario di cui trattasi: [OSCURATO:PERSONA] figurativo CA per, inter alia, prodotti delle classi 9, 11 e 12 – domanda di registrazione n. 3186764 Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: [OSCURATO:PERSONA] o segno su cui si fonda l’opposizione: Marchi comunitari denominativo e figurativo KA per prodotti e servizi delle classi 9, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 27, 32 e 37 Decisione della divisione di opposizione: Rigetto dell’opposizione per l’intero Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 22 marzo 2011 – [OSCURATO:PERSONA] / UAMI – [OSCURATO:PERSONA] (CA) (causa T‑486/07) «[OSCURATO:PERSONA] comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo CA – Marchi comunitari denominativo e figurativo anteriori KA – Impedimento relativo alla registrazione – Assenza di rischio di confusione – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]» [OSCURATO:PERSONA] comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 27, 92) Oggetto Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 25 ottobre 2007 (procedimento R 85/2006-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA], SA. Dati della causa Richiedente il marchio comunitario: [OSCURATO:PERSONA], SA [OSCURATO:PERSONA] comunitario di cui trattasi: [OSCURATO:PERSONA] figurativo CA per, inter alia, prodotti delle classi 9, 11 e 12 – domanda di registrazione n. 3186764 Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: [OSCURATO:PERSONA] o segno su cui si fonda l’opposizione: Marchi comunitari denominativo e figurativo KA per prodotti e servizi delle classi 9, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 27, 32 e 37 Decisione della divisione di opposizione: Rigetto dell’opposizione per l’intero Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese.