CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 24958/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RETO sul ricorso iscritto al n. 21703/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.I., rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 38,. \-, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 218/25/2015, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. T8B032004784/2010. Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 6, 7 e 8 dell'art. 11 del d.l. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96; rilevato che entro il 31 dicembre 2018 nessuna delle parli ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 10 dell'art. 11 del citato d.l. n. 50 del 1997, né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 10 dell'art. 11 d.l. n. 50 del 1997, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2018, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 10 dell'art. 11 del d.l. n. 50 del 2D17 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. [OSCURATO:PERSONA] I