Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 06226/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 26729-2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 39 presso lo Studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’ Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -Ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., e, per essa, [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., nella qualità dimandataria; -Intimate - Nonché contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., [OSCURATO:PERSONA]; -Intimata- avverso l’ORDINANZA della TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] , depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/10/2022, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: - i l giudizio trae origine dall'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di liquidazione n. cronol. 6754/2020 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con il quale era stato liquidato in suo favore il compenso per l'attività di consulenza tecnica resanel giudizio civile n. 200/2016 R.G.; - i l Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] dichiar ò l'inammissibilità del ricorso proposto ex art. 99 D.P.R. n. 115/2002 , poiché depositato oltre il termine di venti giorni dalla comunicazione del provvedimentoe, dunque, tardivo; - avverso il predetto provvedimento , [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorsoper cassazione sulla base di un unico motiv o ; - [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. e P ileggi [OSCURATO:SOCIETA]non hanno svolto attività difensiva; - il Relator e ha formulato proposta ex art. 380 bis c.p.c. di improcedibilità del ricorso per mancato deposito dei documenti richiesti a norma dell’art. 369, comma 2 c.p.c.; - in data 14.10.2022, i l ricorrent e ha depositato istanza di remissione in termini ex art. 153 c.p.c.

Ritenuto che: - ai sensi dell'art. 369 c.p.c., il ricorso per cassazione deve essere depositato presso la cancelleria, a pena di improcedibilità, nel termine di venti giorni dall'ultima notificazione effettuata alle parti contro le quali è proposto; - è noto, inoltre, che unitamente all'atto di impugnazione, ed entro il termine previsto per il deposito del ricorso, il ricorrente deve produrre, sempre a pena di improcedibilità, una serie di documenti, tra i quali: la copia autentica della decis ione impugnata (Cass, Sez.

U , Sent. n. 10648/ 2017) , il deposito di concessione del gratuito patrocinio, se esistente(Cass., Sent. n. 21905/2021), la procura speciale, qualora conferita con atto separato (Cass , Ord. n. 1271 /2019) , nonché gli atti e documenti su cui si fonda il ricorso (Cass., Sez.

U , Sent. n. 22726/2011)e la richiesta di trasmissione del fascicolo d'ufficio, munita del visto del cancelliere del giudice a quo (Cass.,Sent. n. 7621/2 017) ; - la ratio di tale disposizione si rinviene nell'esigenza di consentire alla Corte di decidere della questione sottoposta al suo vaglio, ponendo nella sua disponibilità tutti gli atti che si pongono quali indispensabili a tal fine; - nel caso di specie, CurcioLorenzo dà atto , a pag. 17 d el proprio ricorso, di aver depositato, unitamente allo stesso, una serie di documenti, tra i quali: la copia autentica dell'ordinanza impugnata del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e non notificata, la richiesta di trasmissione alla Corte di cassazione del fascicolo d'ufficio, il fascicolo di parte relativo al giudizio n. 1110/2020 RG. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], nonché gli atti processuali e documenti sui quali il ricorso si fonda, volti ad attestare la tempestività dell'opposizione a decreto di liquidazione CTU; - tuttavia, visti gli atti depositati telematicamente in data 28.10.2021 nel procedimento n. 26729/2021 R.G. , gli unici documenti disponibili sono il ricorso eil "dati atto" del deposito, risultando illeggibili gli altri sedici f ile allegati, così come certificato dalla Cancelleria in data 02.08.2022; - a ciò consegue l’impossibilità didesumere gli elementi necessari per la decisione delle questioni prospettate, quali la presenza di una procura speciale in capo al difensore, la regolare notificazione del ricorso e la tempestività dell’impugnazione, nonché il contenutostesso del provvedimento impugnato ; - come risulta dal sistema del deposito telematico, solo in data 19.10.2022, il ricorrent e ha depositato istanza di r i m e ssione in termini ex art. 153, comma 2 c.p.c. , deducendo che la rilevata illeggibilità dei file allegati al ricorso, stante la conformità del loro deposito alle specifiche tecniche ministeriali, dovesse necessariamente attribuirsi a una disfunzionalità del sistem a informatico; - il ricorrente ha sottoline ato inoltre che, avendo ricevuto la quarta pec contenente l’attestazione di accettazione del deposito telematico de quo e non essendogli mai stata segnalata la presenza di anomalie relative ai file informatici che corredavano il ricorso, aveva fatto legittimo affidamento sul buon esito del deposito e che, peraltro, per costante giurisprudenza di questa Corte, il deposito di file illeggibili costituisce una mera irregolarità suscettibile di sanatoria attraverso la rimessione in termini della parte che vi è incorsa; - orbene, la giurisprudenza di questa Corte ha effettivamente riconosciuto l'applicabilità dell'istituto della rimessione in termini di cui all'art. 153,comma 2 c .p.c. al giudizio di cassazione, ove sussista, in concreto, una causa non imputabile, riferibile ad un evento che presenti il carattere dell'assolutezza (Cass., Sez.

Un., n. 32725 del 18/12/2018; Cass., Sez. 1, n. 30512 del 23/11/2018) e non di una impossi bilità relativa o una mera difficoltà - e che sia in rapporto causale determinante con il verificarsi della decadenza in questione (Cass., Sez.

Un., n.27773 del 04/12/2020; Cass., Sez. lav., 6 febbraio 2019, n. 3482;Cass., Sez.

I, 23 novembre 2018, n.30512); - l’art. 153, comma2, c.p.c., inoltre, presuppone la tempestività dell'iniziativa della parte che assuma di essere incorsa nella decadenza per causa ad essa non imputabile, risultando più che pacifico che tale tempestività sia da intendersi come “immediatezza della reazione della parte stessa al palesarsi della necessità di svolgere un'attività processuale ormai preclusa" (Cass. Sez. 5, ord. 1° marzo 2019, n. 6102; Cass. Sez. 2, sent. 26 marzo 2012, n. 4841; Cass. Sez. 3, sent. 11 novembre 2011, n. 23561); - il concetto di "immediatezza della reazione" non implica, peraltro, come "corollario", che l'istanza di rimessione debba intervenire entro il termine nel quale si alleghi essere stata impossibile l'osservanza per causa non imputabile alla parte, dovendo, viceversa, interpretarsi solo come necessità che la parte istante "si attivi in un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo" (Cass. Sez. 5, sent. 6 giugno 2012, n. 9114; cass. Sez.3 - ,Ord. n. 25289 del 11/11/2020); - ove, dunque, la parte avesse tempestivamente allegato e provato con una tempestiva memoria che la causa dell’illeggibilità dei file allegati al proprio ricorso fosse attribuibile ad un malfunzionamento del sistema informatico , essa avrebbe potuto legittimamente chiedere la rimessione in termini, la quale sarebbe poi stata oggetto di valuta zione d e l collegio; - nel caso di specie, però– come già detto - il ricorrente , ricevuta la comunicazione della proposta del relatore di improcedibilità del ricorso ex art. 380 bis c.p.c. ha depositatola propria istanza di rimessione in termini solamente il giorno prima dell’adunanza,precisamente alle 8,39 del 19.10.2022, quando il termine per il deposito di memorie (previsto dall’art. 380 bis cpc) era ormai abbondantemente scaduto; - deve escludersi, pertanto, la sussistenza dei presupposti che consentono di disporre la rimessione in termini ai sensi dell'art. 153, secondo comma, c.p.c., con conseguente inammissibilità della relativa istanza; - il ricorso va dichiarato improcedibile; - non deve provvedersi sulle spese in assenza di attività difensiva degli intimati; - Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P. Q. M. Dichiara improcedibile il ricorso.

Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 26729-2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 39 presso lo Studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’ Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -Ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., e, per essa, [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., nella qualità dimandataria; -Intimate - Nonché contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., [OSCURATO:PERSONA]; -Intimata- avverso l’ORDINANZA della TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] , depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/10/2022, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: - i l giudizio trae origine dall'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di liquidazione n. cronol. 6754/2020 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con il quale era stato liquidato in suo favore il compenso per l'attività di consulenza tecnica resanel giudizio civile n. 200/2016 R.G.; - i l Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] dichiar ò l'inammissibilità del ricorso proposto ex art. 99 D.P.R. n. 115/2002 , poiché depositato oltre il termine di venti giorni dalla comunicazione del provvedimentoe, dunque, tardivo; - avverso il predetto provvedimento , [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorsoper cassazione sulla base di un unico motiv o ; - [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. e P ileggi [OSCURATO:SOCIETA]non hanno svolto attività difensiva; - il Relator e ha formulato proposta ex art. 380 bis c.p.c. di improcedibilità del ricorso per mancato deposito dei documenti richiesti a norma dell’art. 369, comma 2 c.p.c.; - in data 14.10.2022, i l ricorrent e ha depositato istanza di remissione in termini ex art. 153 c.p.c. Ritenuto che: - ai sensi dell'art. 369 c.p.c., il ricorso per cassazione deve essere depositato presso la cancelleria, a pena di improcedibilità, nel termine di venti giorni dall'ultima notificazione effettuata alle parti contro le quali è proposto; - è noto, inoltre, che unitamente all'atto di impugnazione, ed entro il termine previsto per il deposito del ricorso, il ricorrente deve produrre, sempre a pena di improcedibilità, una serie di documenti, tra i quali: la copia autentica della decis ione impugnata (Cass, Sez. U , Sent. n. 10648/ 2017) , il deposito di concessione del gratuito patrocinio, se esistente(Cass., Sent. n. 21905/2021), la procura speciale, qualora conferita con atto separato (Cass , Ord. n. 1271 /2019) , nonché gli atti e documenti su cui si fonda il ricorso (Cass., Sez. U , Sent. n. 22726/2011)e la richiesta di trasmissione del fascicolo d'ufficio, munita del visto del cancelliere del giudice a quo (Cass.,Sent. n. 7621/2 017) ; - la ratio di tale disposizione si rinviene nell'esigenza di consentire alla Corte di decidere della questione sottoposta al suo vaglio, ponendo nella sua disponibilità tutti gli atti che si pongono quali indispensabili a tal fine; - nel caso di specie, CurcioLorenzo dà atto , a pag. 17 d el proprio ricorso, di aver depositato, unitamente allo stesso, una serie di documenti, tra i quali: la copia autentica dell'ordinanza impugnata del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e non notificata, la richiesta di trasmissione alla Corte di cassazione del fascicolo d'ufficio, il fascicolo di parte relativo al giudizio n. 1110/2020 RG. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], nonché gli atti processuali e documenti sui quali il ricorso si fonda, volti ad attestare la tempestività dell'opposizione a decreto di liquidazione CTU; - tuttavia, visti gli atti depositati telematicamente in data 28.10.2021 nel procedimento n. 26729/2021 R.G. , gli unici documenti disponibili sono il ricorso eil "dati atto" del deposito, risultando illeggibili gli altri sedici f ile allegati, così come certificato dalla Cancelleria in data 02.08.2022; - a ciò consegue l’impossibilità didesumere gli elementi necessari per la decisione delle questioni prospettate, quali la presenza di una procura speciale in capo al difensore, la regolare notificazione del ricorso e la tempestività dell’impugnazione, nonché il contenutostesso del provvedimento impugnato ; - come risulta dal sistema del deposito telematico, solo in data 19.10.2022, il ricorrent e ha depositato istanza di r i m e ssione in termini ex art. 153, comma 2 c.p.c. , deducendo che la rilevata illeggibilità dei file allegati al ricorso, stante la conformità del loro deposito alle specifiche tecniche ministeriali, dovesse necessariamente attribuirsi a una disfunzionalità del sistem a informatico; - il ricorrente ha sottoline ato inoltre che, avendo ricevuto la quarta pec contenente l’attestazione di accettazione del deposito telematico de quo e non essendogli mai stata segnalata la presenza di anomalie relative ai file informatici che corredavano il ricorso, aveva fatto legittimo affidamento sul buon esito del deposito e che, peraltro, per costante giurisprudenza di questa Corte, il deposito di file illeggibili costituisce una mera irregolarità suscettibile di sanatoria attraverso la rimessione in termini della parte che vi è incorsa; - orbene, la giurisprudenza di questa Corte ha effettivamente riconosciuto l'applicabilità dell'istituto della rimessione in termini di cui all'art. 153,comma 2 c .p.c. al giudizio di cassazione, ove sussista, in concreto, una causa non imputabile, riferibile ad un evento che presenti il carattere dell'assolutezza (Cass., Sez. Un., n. 32725 del 18/12/2018; Cass., Sez. 1, n. 30512 del 23/11/2018) e non di una impossi bilità relativa o una mera difficoltà - e che sia in rapporto causale determinante con il verificarsi della decadenza in questione (Cass., Sez. Un., n.27773 del 04/12/2020; Cass., Sez. lav., 6 febbraio 2019, n. 3482;Cass., Sez. I, 23 novembre 2018, n.30512); - l’art. 153, comma2, c.p.c., inoltre, presuppone la tempestività dell'iniziativa della parte che assuma di essere incorsa nella decadenza per causa ad essa non imputabile, risultando più che pacifico che tale tempestività sia da intendersi come “immediatezza della reazione della parte stessa al palesarsi della necessità di svolgere un'attività processuale ormai preclusa" (Cass. Sez. 5, ord. 1° marzo 2019, n. 6102; Cass. Sez. 2, sent. 26 marzo 2012, n. 4841; Cass. Sez. 3, sent. 11 novembre 2011, n. 23561); - il concetto di "immediatezza della reazione" non implica, peraltro, come "corollario", che l'istanza di rimessione debba intervenire entro il termine nel quale si alleghi essere stata impossibile l'osservanza per causa non imputabile alla parte, dovendo, viceversa, interpretarsi solo come necessità che la parte istante "si attivi in un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo" (Cass. Sez. 5, sent. 6 giugno 2012, n. 9114; cass. Sez.3 - ,Ord. n. 25289 del 11/11/2020); - ove, dunque, la parte avesse tempestivamente allegato e provato con una tempestiva memoria che la causa dell’illeggibilità dei file allegati al proprio ricorso fosse attribuibile ad un malfunzionamento del sistema informatico , essa avrebbe potuto legittimamente chiedere la rimessione in termini, la quale sarebbe poi stata oggetto di valuta zione d e l collegio; - nel caso di specie, però– come già detto - il ricorrente , ricevuta la comunicazione della proposta del relatore di improcedibilità del ricorso ex art. 380 bis c.p.c. ha depositatola propria istanza di rimessione in termini solamente il giorno prima dell’adunanza,precisamente alle 8,39 del 19.10.2022, quando il termine per il deposito di memorie (previsto dall’art. 380 bis cpc) era ormai abbondantemente scaduto; - deve escludersi, pertanto, la sussistenza dei presupposti che consentono di disporre la rimessione in termini ai sensi dell'art. 153, secondo comma, c.p.c., con conseguente inammissibilità della relativa istanza; - il ricorso va dichiarato improcedibile; - non deve provvedersi sulle spese in assenza di attività difensiva degli intimati; - Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P. Q. M. Dichiara improcedibile il ricorso. Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo
Decreto Cassazione n. 06226/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris