CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 novembre 2021
Cassazione n. 06988/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Bari, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Foggia che aveva condannato l'imputato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ha ridotto la pena a questi inflitta nella misura di anni due, mesi nove e giorni 10 di reclusione e C 12.000,00 di multa. 2.- Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla prova della finalità di cessione, al diniego di riconoscimento dell'ipotesi di reato di cui al comma 5 cit. [OSCURATO:PERSONA] 3.- Il ricorso è inammissibile. 4. Il ricorrente ripropone i medesimi argomenti già dedotti in appello senza confrontarsi con le puntuali risposte fornite dalla Corte territoriale, il che costituisce causa d'inammissibilità del ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838) ed è anche privo della necessaria critica censoria alla sentenza impugnata. La motivazione sulla finalità della detenzione per uso non esclusivamente personale è stata congruamente argomentata dai giudici del merito che hanno disatteso con motivazione immune da censure la prospettata ipotesi di detenzione per uso esclusivamente personale avuto riguardo al peso ponderale (grammi 269,00 di hashish da cui erano ricavabili n. 1551 dosi e grammi 10 di cocaina da cui erano ricavabili n. 44 dosi) e alle circostanze dell'azione con riguardo alle modalità della detenzione tenuto conto del confezionamento in dosi e del luogo di detenzione (all'interno della sala giochi del [OSCURATO:PERSONA]) oltre al rinvenimento di banconote di piccolo taglio e di un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Motivazione a fronte della quale il ricorso appare anche privo della necessaria specificità estrinseca. Allo stesso modo, la Corte territoriale, in continuità con la sentenza di primo grado, ha bene argomentato, con considerazioni aderenti alle emergenze dell'incartamento processuale, lineari e conformi a logica - pertanto incensurabili nella sede di legittimità -, le ragioni per le quali abbia escluso la fattispecie di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 tenuto conto del peso ponderale, della contestuale detenzione di diverse tipologie di sostanza stupefacente e del luogo ove questa era detenuta (sala giochi frequentata da giovani). Come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, la fattispecie del fatto di "lieve entità" è ravvisabile in ipotesi connotate da una minima offensività, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010 - dep. 05/10/2010, Rico, Rv. 247911). Di recente, le Sezioni Unite hanno ulteriormente precisato che, ai fine della configurabilità del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076). A tali principi si è attenuta la corte territoriale che con motivazione immune da rilievi di illogicità ha escluso la fattispecie di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 4.- Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]