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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 27154/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Corte d'appello di Catanzarovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, A. Cocomello,che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;udito il difensore della parte civile, Avv.

I. [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusoriportandosi alle conclusioni scritte depositate e alla nota delle spese;udito il difensore dell’imputato, Avv.

O. Bernardino, che ha concluso chiedendol’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Catanzaro, in riformadella pronuncia del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale diCastrovillari, del 19 febbraio 2025, accogliendo l'appello del Pubblico ministeroha qualificato i fatti come violazione dell'art. 423 cod. pen. e ha rideterminato lapena irrogata agli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (nonricorrente) in quella di anni due e mesi otto di reclusione.2.

Avverso il descritto provvedimento ha proposto tempestivo ricorso percassazione per il tramite del difensore, [OSCURATO:PERSONA] affidandol’impugnazione a quattro motivi, di seguito riassunti nei limiti di cui all’art. 173disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Con il primo motivo si denuncia nullità della sentenza ai sensi degli artt.6 CEDU e 111 Cost. per aver riqualificato il fatto nel corso del rito abbreviato.Si richiama giurisprudenza di legittimità secondo la quale, in caso di giudiziodefinito all’esito di rito abbreviato, è possibile la modificazione dell'imputazioneda parte del giudice solamente per fatti che siano emersi a seguitodell'espletamento dell'integrazione probatoria alla cui effettuazione eracondizionata la richiesta del rito speciale, ovvero a seguito di integrazioneistruttoria ex art. 441, comma 5, cod. proc. pen. e, comunque, nei limiti di cuiall’art. 423 del codice di rito.Nel caso al vaglio, il Giudice per le indagini preliminari avrebbe dovutoassolvere l’imputato dal reato di cui all’art. 423 cod. proc. pen. originariamentecontestato e tramettere gli atti al Pubblico ministero per la nuova formulazionedell’imputazione ai sensi dell’art. 424 cod. pen.L’accoglimento dell’appello della parte pubblica è avvenuto, peraltro, senzaconsiderare la precedente riqualificazione dell’imputazione svolta in primo grado.2.2.

Con il secondo motivo si denuncia erronea applicazione degli artt. 187,comma 1 e 2, 125, 442 cod. proc. pen.La Corte territoriale, nel procedere alla riqualificazione del fatto e alriconoscimento della responsabilità dell'imputato, avrebbe omesso di valutare imotivi di appello di [OSCURATO:PERSONA], riportandosi agli elementi indiziari che emergonodalla comunicazione di notizia di reato.Non è stato considerato che l'imputato non è stato ritratto in alcunaimmagine precedente agli eventi incendiari e non era presente presso la suaabitazione quando il concorrente nel reato vi si era recato.L'unica dichiarazione, proveniente dalle persone offese [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],circa una precedente minaccia profferita dall'imputato, riferita specificamenteall'incendio, non è prova a carico.

In ogni caso, la motivazione non specifica iltipo di contributo apportato e, quindi, difetta di motivazione circa il concorsodell'imputato, non avendo questi partecipato né alla fase organizzativa, nérisultando un'espressa adesione all'azione del concorrente consistente nellaproduzione dell’evento lesivo.Infine, mancherebbe la prova del dolo, restando a carico di [OSCURATO:PERSONA] una minaccia di incendio delle autovetture nei confronti delle personeoffese e una condotta che non è sospetta, appresa attraverso lavideoregistrazione, consistita nella verifica operata dall'imputato del contenutodel bidoncino della spazzatura al suo arrivo a casa.2.3.

Con il terzo motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazionein ordine alla riqualificazione del fatto nel reato di cui all’art. 423 cod. pen.La Corte di appello ha riqualificato il reato ai sensi dell'art. 423 cod. pen.sulla base dell'esistenza di un diverso elemento psicologico del reato.

Secondo laCorte di appello, la condotta integra il delitto di incendio assistito da doloeventuale.Invece, a parere del ricorrente, il fatto deve essere eventualmentequalificato ai sensi dell'art. 424 cod. pen. come ha fatto il primo giudice inquanto l’agente aveva il dolo di danneggiare una cosa determinata e l'incendio,inteso come evento più grave del mero danneggiamento, ne è la conseguenzanon voluta o voluta soltanto come mezzo per distruggere l'oggetto specifico deldanneggiamento.

Tanto, senza accettare il rischio per la pubblica incolumità.Dalle dichiarazioni delle persone offese emerge, invero, soltanto il dolo didanneggiare la cosa determinata, intenzione manifestata che non implicaaccettazione del rischio di danni a persone e abitazioni circostanti.

Peraltro,l'autovettura è stata spostata dalla stessa parte offesa in fase di incendiodeterminando il successivo danneggiamento descritto nella sentenza di appello.L'esistenza del pericolo derivante, secondo i giudici di secondo grado,dall'orario notturno e dalla vicinanza del veicolo ad abitazioni non dimostra ilpericolo per la pubblica incolumità con specifico riferimento al potenziale dipropagazione delle fiamme al momento del fatto.2.4.

Con il quarto motivo si denuncia violazione di legge e vizio dimotivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche.La Corte territoriale ha omesso di valutare il motivo di appello relativo almancato riconoscimento delle circostanze attenuanti limitandosi a ribadire lacorrettezza delle considerazioni del Giudice per le indagini preliminari sullaparticolare intensità del dolo.

Il ricorrente, nelle conclusioni, aveva chiesto in viasubordinata la concessione del beneficio, ma il giudice di primo grado ha omessol'esame della richiesta ignorando l'argomento prospettato, incorrendo in difettoassoluto di motivazione.3. [OSCURATO:PERSONA] ha fatto pervenire tempestiva richiesta di trattazione in pubblicaudienza autorizzata.Le parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S e G. hanno fatto pervenire conclusioniscritte con nota delle spese.All’esito della discussione orale, all’odierna udienza, le parti presenti hannoconcluso nel senso riportato in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è infondato.1.1.il primo motivo è infondato.Va premesso che, a mente dell'art. 441, comma 1, cod. proc. pen., nel ritoabbreviato si osservano in quanto applicabili le disposizioni dettate per l'udienzapreliminare, fatta eccezione per quelle di cui agli artt. 422 e 423 cod. proc. pen.L'effetto derivante dalla suddetta regola è l'impossibilità per il pubblicoministero di modificare l'imputazione originariamente mossa e nota all'imputatonel momento in cui questi ha formulato la propria richiesta di ammissione al ritopremiale.

La regola anzidetta si applica anche nel caso in cui l'imputazione siaerrata (cd.

"imputazioni patologiche"), per essere caratterizzata da errori odomissioni desumibili già dalla sola lettura degli atti del fascicolo processuale,come nel caso di omessa contestazione di reati connessi o di circostanzeaggravanti.

La regola segnata dall'art. 441, comma 1, cod. proc. pen.,unitamente alla rinuncia da parte dell'imputato alla formazione della prova incontraddittorio, a fronte del riconoscimento di una diminuente sulla pena,costituisce il tratto distintivo proprio del c.d. rito abbreviato.

La lettera dell'art.441, comma 1, cod. proc. pen., rimasta invariata anche dopo le modificazioniintrodotte dal legislatore nel 1999 è chiara, con la conseguenza che (anche allaluce della sentenza 378/1997 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato lapiena legittimità dell'istituto) va confermata la consolidata linea giurisprudenziale(Sez. 4, n. 3758 del 03/06/2014, Costa, Rv. 263196; Sez. 6 n. 13117 del19.1.2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 246680; Sez. 4, n. 12259 del 14/02/2007,Biasotto, Rv. 236199) per la quale la modificazione dell'imputazione in violazionedella norma in esame, ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., è causa dinullità generale a regime intermedio della sentenza pronunciata all'esito delgiudizio.La regola scaturente dalla lettura dell'art. 441, comma 1, cod. proc. pen.porta alle seguenti pratiche conseguenze: 1) qualora, successivamente allaammissione del giudizio abbreviato cd.

"secco" vengano in evidenza fatti (reaticonnessi o circostanze aggravanti) desumibili dagli atti processuali, ma nonricompresi nell'imputazione, in linea generale il pubblico ministero non potràprocedere alla formulazione di contestazioni suppletive; 2) nel caso in cuil'omessa contestazione attenga ad un reato connesso, il pubblico ministero dovràprocedere con un separato giudizio, posto che in tal caso la azione penale non èstata ancora consumata; 3) nel caso in cui la omissione attenga ad unacircostanza aggravante, questa non sarà più recuperabile.

Il sistema descritto èstato ritenuto immune da vizi rilevanti in sede costituzionale, sia nel caso in cuila preclusione alla modificazione dell'accusa venga collegata agli effetti premialidel rito, sia che essa venga inquadrata nella peculiare natura del giudizio "allostato degli atti", essendo invece del tutto coerente con le finalità del rito (v.Corte Cost., sent. n. 378 del 1997).La giurisprudenza di legittimità, anche nella composizione più autorevole, haaffermato, poi, a fronte dell’intervenuta riforma di cui alla Legge n. 479 del 1°dicembre 1999, con la quale il legislatore ha modificato il rito processuale inesame introducendo la possibilità di arricchire la piattaforma probatoria, o surichiesta dell'imputato (art. 438, commi 1 e 5, cod. proc. pen. cd. rito abbreviatocondizionato), o su disposizione del giudice (art. 438, comma 1 e 441, comma 5,cod. proc. pen.) che "nel corso del giudizio abbreviato condizionato adintegrazione probatoria a norma dell'art. 438, comma 5, cod. proc. pen. o nelquale l'integrazione sia stata disposta a norma dell'art. 441, comma 5, dellostesso codice è possibile la modifica dell'imputazione solo per i fatti emergentidagli esiti istruttori ed entro i limiti previsti dall'art. 423 cod. proc. pen." (Sez.

Un. 5788 del 18/04/2019, dep. 2020, Rv. 277706).La stessa pronuncia citata, nel corpo della motivazione, tuttavia, precisaespressamente che quanto si ricava dal dettato dell'art. 441 cod. proc. pen.dell'imputazione nel corso del giudizio abbreviato e non riguarda, invece,l'autonomo ed esclusivo potere-dovere del giudice di dare una diversa definizionegiuridica del fatto; infatti, il legislatore ha previsto il mezzo di impugnazionedell'appello da parte del pubblico ministero contro la sentenza di condanna nellaquale sia stato modificato il titolo del reato originariamente contestato (art. 423,comma 3, cod. proc. pen.).Peraltro, deve essere rilevato che il giudice dell’appello ha il potere diaddivenire ad una diversa qualificazione giuridica del fatto purché questo nonecceda la propria competenza.Il combinato disposto degli artt. 521 e 597, comma 3, cod. proc. pen., nellaparte in cui consente la modifica d'ufficio della qualificazione giuridica dei reatiascritti va interpretato, in conformità alla giurisprudenza CEDU, adita in ordinealla violazione dell'art. 6 della Convenzione, nel senso che la modifica dellaqualificazione giuridica dei fatti oggetto dell'accusa è consentita, anche a seguitodi iniziativa d'ufficio del giudice, nel caso in cui la diversa qualificazione giuridicadata ai fatti sia sufficientemente prevedibile e sempre che alla difesa siaconsentito esercitare i propri diritti anche in ordine a tale punto della decisione.La circostanza che il secondo giudice di merito, diversamente dal primo,ritenga corretta l’originaria imputazione e riqualifichi in tali termini il fattooggetto del processo, non ha quindi rilievo in sé ed anzi, comportando unrecupero della fattispecie in relazione agli elementi costitutivi della qualel’imputato si è già confrontato, non comprime in alcun modo il diritto alcontraddittorio e complessivamente il diritto di difesa.Nel caso in esame, poi, la Corte territoriale, immutato il fatto storico oggettodel processo, ha attribuito allo stesso la qualificazione giuridica contenuta nellaimputazione originariamente contestata.

Per tale motivo la modifica eraampiamente prevedibile e il ricorrente – nel corso dei due gradi di merito,durante il dibattimento di primo grado e del giudizio di appello, nonchérelazione ai fatti contestati ed alle possibili qualificazioni giuridiche a questigiurisprudenza di legittimità che, proprio in merito alla necessità di garantire ildiritto al contraddittorio, ha evidenziato come questo sia assicurato anche solodalla possibilità di contestare la diversa definizione mediante il ricorso percassazione ovvero, in generale, con il mezzo di impugnazione (Sez.

U, n. 31617del 26/06/2015, Rv 264438; Sez. 3, n. 2296 del 09/03/2017, Rv. 269992; Sez.5, n. 48677 del 06/06/2014, Rv. 261356).Le norme che disciplinano le nuove contestazioni, la modifica e lacorrelazione tra l'imputazione contestata e la sentenza, d’altro canto, hanno loscopo di assicurare il contraddittorio sul contenuto dell'accusa, e, quindi, il pienoesercizio del diritto di difesa dell'imputato.

Ne consegue che le stesse nondebbono essere interpretate in senso rigorosamente formale ma con riferimentoalle finalità alle quali sono dirette e, quindi, queste non possono ritenersi violateda qualsiasi modificazione rispetto all'accusa originaria, ma soltanto nel caso incui l'imputazione venga mutata nei suoi elementi essenziali sì da determinareincertezza e pregiudicare il concreto esercizio del diritto di difesa (Sez. 6, n.2642 del 14/01/1999 - dep. 25/02/1999, Catone A, Rv. 212803).

Invero,secondo la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 6, n. 47527 del 13/11/2013, DiGuglielmi, Rv. 257278), la violazione del principio di correlazione tra l'accusa el'accertamento contenuto in sentenza si verifica solo quando il fatto accertato sitrovi, rispetto a quello contestato, in rapporto di eterogeneità o di incompatibilitàsostanziale tale da recare un reale pregiudizio dei diritti della difesa (v. ancheSez. 4, n. 4497 del 16/12/2015, dep. 2016, Addio, Rv. 265946 nel senso che, intema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversimutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementiessenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astrattaprevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggettodell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa).

Neconsegue che l'indagine, volta ad accertare la violazione del principio suddetto,non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fracontestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, laviolazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l’iter delprocesso, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordineall'oggetto dell'imputazione (Sez.

U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv.248051 - 01).1.2.

Il secondo motivo è infondato.La sentenza di secondo grado si sofferma sugli indizi e sulle dichiarazionidelle persone offese ricostruendo anche il movente e rimarcando che era statol’imputato a minacciare le persone offese proprio di incendiare l’autovettura.

Sisegnala, inoltre, il fatto che era stato l'esecutore materiale, dopo il fatto, arecarsi a casa dell'imputato e, prima del fatto, ad essere immortalato mentreprelevava delle bottigliette dal bidone sito presso l’abitazione di [OSCURATO:PERSONA].A riprova di tale ricostruzione, poi, si aggiunge con ragionamento immuneda illogicità manifesta che le videoriprese avevano consentito di acclarare chel'imputato aveva controllato, rientrando a casa, proprio il contenuto di quelbidone, rilevando, peraltro, che [OSCURATO:PERSONA] è al di là di ogni ragionevole dubbio,colui che, dalle immagini di videosorveglianza, dopo aver preso due bottiglie daquel bidone dei rifiuti posto davanti all'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], si era portato suiluoghi dell'incendio.Sicché, il ragionamento svolto in sede di appello in punto responsabilitàdell’imputato appare lineare e completo e immune da vizi di ogni tipo o datravisamenti probatori debitamente eccepiti.

Anzi, le deduzioni svolte appaiono inparte versate in fatto e dirette a sollecitare un riesame delle fonti di prova nonconsentito in questa sede.1.3.

Il terzo motivo è infondato.La riqualificazione operata dalla Corte territoriale riconduce il fatto nelperimetro della contestazione originaria.

Detta riqualificazione, operata ai sensidell’art. 521 cod. proc. pen., rispetto alla prospettazione cui aveva aderito ilprimo giudice, appare fondata su elementi di fatto plurimi e articolati checonfigurano la condotta in termini di incendio assistito da dolo eventuale.Invero, si osserva che i reati che sanzionano le condotte di cagionare unincendio, inteso come "fuoco divampato irrefrenabilmente, in vaste proporzioni,con fiamme divoratrici che si propaghino con potenza distruttrice, così da porrein pericolo la incolumità di un numero indeterminato di persone" (Sez. 1, n.14263 del 23/02/2017, Ajmi, Rv. 269842) si distinguono in ragionedell'atteggiamento soggettivo dell'agente.

È, pertanto, configurabile la fattispecieprevista dall'art. 449 cod. pen laddove l'incendio non sia in alcun modo volutoma sia stato causato da una condotta imprudente, negligente, contraria a leggi,regolamenti, ordini o discipline; ricorrono, invece, rispettivamente la fattispecieprevista dall'art. 423 cod. pen. o quella di cui all'art. 424 cod. pen. laddovesussista in capo all'agente la volontà di cagionare siffatto evento lesivo o, invece,la volontà di danneggiare con il fuoco la cosa altrui, senza la previsione che lefiamme si propaghino in modo da creare un effettivo pericolo per la pubblicaincolumità o il pericolo di detto evento (da ultimo Sez. 1, n. 29294 del17/05/2019, Feno, Rv. 276402).Per verificare in concreto la sussistenza di una o dell'altra delle ricordatefattispecie incriminatrici occorre fare riferimento alle coordinate interpretativeelaborate dalla giurisprudenza di legittimità in tema di elemento soggettivo, inparticolare, per segnare il confine tra le forme di colpevolezza più problematiche:il dolo eventuale e la colpa cosciente.Ricorre il dolo eventuale non solo quando l'agente si sia chiaramenterappresentata la significativa possibilità di verificazione dell'evento concreto eciononostante, dopo aver considerato il fine perseguito e l'eventuale prezzo dapagare, si sia determinato ad agire comunque, anche a costo di causare l'eventolesivo, aderendo ad esso, per il caso in cui si verifichi (Sez.

U, n. 38343 del24/04/2014, Rv. 261104) ma anche ove l'agente ponga in essere la condotta acosto di cagionare l'evento lesivo come sviluppo collaterale o accidentale, macomunque preventivamente accettato, della propria azione, in modo tale che, sulpiano del giudizio controfattuale, possa concludersi che egli non si sarebbetrattenuto dal porre in essere la condotta illecita, neppure se avesse avutocontezza della sicura verificazione dell'evento medesimo. (Sez. 1, n. 8561 del11/02/2015, Rv. 262881; Sez. 5, n. 23992 del 23/02/2015, Rv. 265306).Orbene, nel caso al vaglio, per il ragionamento immune da vizi di ogni tiposvolto dalla Corte territoriale, ricorre il dolo eventuale perché l'incendio è statoappiccato di notte, riguarda autovetture con evidente pericolo di esplosione e dipropagazione trattandosi di veicoli descritti come siti in centro abitato, conevidente rischio per la pubblica incolumità tanto che, in quanto si è trattato divetture vicine ad abitazioni, parte di queste erano state interessate dal fuocoeffettivamente propagatosi.1.4.

Il quarto motivo è inammissibile.Invero, a p. 5 la sentenza di secondo grado illustra le ragioni del diniegodelle circostanze attenuanti generiche, con motivazione esauriente in quanto fariferimento sia alle gravi modalità dei fatti sia all'assenza di elementi favorevoli.Tanto, quindi, sanando il denunciato difetto di motivazione della sentenza diprimo grado la quale, peraltro, nel complesso, finisce per escludere lasussistenza di presupposti per la concessione del beneficio, facendo riferimentoall’emersa applicazione di altra misura cautelare per altra vicenda, ai precedentipenali e al pericolo di recidiva (v. p. 47 nella parte in cui la motivazione dellasentenza di primo grado esclude la sostituzione della pena detentiva con penaalternativa).2.

Segue il rigetto del ricorso e la condanna al pagamento delle speseprocessuali nonché alle spese sostenute nel presente giudizio dalle parti civili,secondo la liquidazione di cui al dispositivo per [OSCURATO:PERSONA] edemandando detta liquidazione alla Corte di appello di Catanzaro per le altreparti ammesse al patrocinio a spese dello Stato (Sez.

U, ord. n. 5464 del26/09/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277760, nel senso che, in tema diliquidazione, nel giudizio di legittimità, delle spese sostenute dalla parte civileammessa al patrocinio a spese dello Stato, compete alla Corte di cassazione, aisensi degli artt. 541 cod. proc. pen. e 110 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,pronunciare condanna generica dell’imputato al pagamento di tali spese in favoredello Stato, mentre è rimessa al giudice del rinvio, o a quello che ha pronunciatola sentenza passata in giudicato, la liquidazione delle stesse mediantel’emissione del decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 del citato TU).

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.

Condanna l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza edifesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] eRestieri Maria, ammesse al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che saràliquidata dalla Corte di appello di Catanzaro, con separato decreto di pagamentoai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favoredello Stato.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civileVellutino [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro 3.600,00, oltre accessori dilegge.Così deciso, il 16 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBarbara [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte d'appello di Catanzarovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, A. Cocomello,che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;udito il difensore della parte civile, Avv. I. [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusoriportandosi alle conclusioni scritte depositate e alla nota delle spese;udito il difensore dell’imputato, Avv. O. Bernardino, che ha concluso chiedendol’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Catanzaro, in riformadella pronuncia del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale diCastrovillari, del 19 febbraio 2025, accogliendo l'appello del Pubblico ministeroha qualificato i fatti come violazione dell'art. 423 cod. pen. e ha rideterminato lapena irrogata agli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (nonricorrente) in quella di anni due e mesi otto di reclusione.2. Avverso il descritto provvedimento ha proposto tempestivo ricorso percassazione per il tramite del difensore, [OSCURATO:PERSONA] affidandol’impugnazione a quattro motivi, di seguito riassunti nei limiti di cui all’art. 173disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo si denuncia nullità della sentenza ai sensi degli artt.6 CEDU e 111 Cost. per aver riqualificato il fatto nel corso del rito abbreviato.Si richiama giurisprudenza di legittimità secondo la quale, in caso di giudiziodefinito all’esito di rito abbreviato, è possibile la modificazione dell'imputazioneda parte del giudice solamente per fatti che siano emersi a seguitodell'espletamento dell'integrazione probatoria alla cui effettuazione eracondizionata la richiesta del rito speciale, ovvero a seguito di integrazioneistruttoria ex art. 441, comma 5, cod. proc. pen. e, comunque, nei limiti di cuiall’art. 423 del codice di rito.Nel caso al vaglio, il Giudice per le indagini preliminari avrebbe dovutoassolvere l’imputato dal reato di cui all’art. 423 cod. proc. pen. originariamentecontestato e tramettere gli atti al Pubblico ministero per la nuova formulazionedell’imputazione ai sensi dell’art. 424 cod. pen.L’accoglimento dell’appello della parte pubblica è avvenuto, peraltro, senzaconsiderare la precedente riqualificazione dell’imputazione svolta in primo grado.2.2. Con il secondo motivo si denuncia erronea applicazione degli artt. 187,comma 1 e 2, 125, 442 cod. proc. pen.La Corte territoriale, nel procedere alla riqualificazione del fatto e alriconoscimento della responsabilità dell'imputato, avrebbe omesso di valutare imotivi di appello di [OSCURATO:PERSONA], riportandosi agli elementi indiziari che emergonodalla comunicazione di notizia di reato.Non è stato considerato che l'imputato non è stato ritratto in alcunaimmagine precedente agli eventi incendiari e non era presente presso la suaabitazione quando il concorrente nel reato vi si era recato.L'unica dichiarazione, proveniente dalle persone offese [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],circa una precedente minaccia profferita dall'imputato, riferita specificamenteall'incendio, non è prova a carico. In ogni caso, la motivazione non specifica iltipo di contributo apportato e, quindi, difetta di motivazione circa il concorsodell'imputato, non avendo questi partecipato né alla fase organizzativa, nérisultando un'espressa adesione all'azione del concorrente consistente nellaproduzione dell’evento lesivo.Infine, mancherebbe la prova del dolo, restando a carico di [OSCURATO:PERSONA] una minaccia di incendio delle autovetture nei confronti delle personeoffese e una condotta che non è sospetta, appresa attraverso lavideoregistrazione, consistita nella verifica operata dall'imputato del contenutodel bidoncino della spazzatura al suo arrivo a casa.2.3. Con il terzo motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazionein ordine alla riqualificazione del fatto nel reato di cui all’art. 423 cod. pen.La Corte di appello ha riqualificato il reato ai sensi dell'art. 423 cod. pen.sulla base dell'esistenza di un diverso elemento psicologico del reato. Secondo laCorte di appello, la condotta integra il delitto di incendio assistito da doloeventuale.Invece, a parere del ricorrente, il fatto deve essere eventualmentequalificato ai sensi dell'art. 424 cod. pen. come ha fatto il primo giudice inquanto l’agente aveva il dolo di danneggiare una cosa determinata e l'incendio,inteso come evento più grave del mero danneggiamento, ne è la conseguenzanon voluta o voluta soltanto come mezzo per distruggere l'oggetto specifico deldanneggiamento. Tanto, senza accettare il rischio per la pubblica incolumità.Dalle dichiarazioni delle persone offese emerge, invero, soltanto il dolo didanneggiare la cosa determinata, intenzione manifestata che non implicaaccettazione del rischio di danni a persone e abitazioni circostanti. Peraltro,l'autovettura è stata spostata dalla stessa parte offesa in fase di incendiodeterminando il successivo danneggiamento descritto nella sentenza di appello.L'esistenza del pericolo derivante, secondo i giudici di secondo grado,dall'orario notturno e dalla vicinanza del veicolo ad abitazioni non dimostra ilpericolo per la pubblica incolumità con specifico riferimento al potenziale dipropagazione delle fiamme al momento del fatto.2.4. Con il quarto motivo si denuncia violazione di legge e vizio dimotivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche.La Corte territoriale ha omesso di valutare il motivo di appello relativo almancato riconoscimento delle circostanze attenuanti limitandosi a ribadire lacorrettezza delle considerazioni del Giudice per le indagini preliminari sullaparticolare intensità del dolo. Il ricorrente, nelle conclusioni, aveva chiesto in viasubordinata la concessione del beneficio, ma il giudice di primo grado ha omessol'esame della richiesta ignorando l'argomento prospettato, incorrendo in difettoassoluto di motivazione.3. [OSCURATO:PERSONA] ha fatto pervenire tempestiva richiesta di trattazione in pubblicaudienza autorizzata.Le parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S e G. hanno fatto pervenire conclusioniscritte con nota delle spese.All’esito della discussione orale, all’odierna udienza, le parti presenti hannoconcluso nel senso riportato in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è infondato.1.1.il primo motivo è infondato.Va premesso che, a mente dell'art. 441, comma 1, cod. proc. pen., nel ritoabbreviato si osservano in quanto applicabili le disposizioni dettate per l'udienzapreliminare, fatta eccezione per quelle di cui agli artt. 422 e 423 cod. proc. pen.L'effetto derivante dalla suddetta regola è l'impossibilità per il pubblicoministero di modificare l'imputazione originariamente mossa e nota all'imputatonel momento in cui questi ha formulato la propria richiesta di ammissione al ritopremiale. La regola anzidetta si applica anche nel caso in cui l'imputazione siaerrata (cd. "imputazioni patologiche"), per essere caratterizzata da errori odomissioni desumibili già dalla sola lettura degli atti del fascicolo processuale,come nel caso di omessa contestazione di reati connessi o di circostanzeaggravanti. La regola segnata dall'art. 441, comma 1, cod. proc. pen.,unitamente alla rinuncia da parte dell'imputato alla formazione della prova incontraddittorio, a fronte del riconoscimento di una diminuente sulla pena,costituisce il tratto distintivo proprio del c.d. rito abbreviato. La lettera dell'art.441, comma 1, cod. proc. pen., rimasta invariata anche dopo le modificazioniintrodotte dal legislatore nel 1999 è chiara, con la conseguenza che (anche allaluce della sentenza 378/1997 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato lapiena legittimità dell'istituto) va confermata la consolidata linea giurisprudenziale(Sez. 4, n. 3758 del 03/06/2014, Costa, Rv. 263196; Sez. 6 n. 13117 del19.1.2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 246680; Sez. 4, n. 12259 del 14/02/2007,Biasotto, Rv. 236199) per la quale la modificazione dell'imputazione in violazionedella norma in esame, ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., è causa dinullità generale a regime intermedio della sentenza pronunciata all'esito delgiudizio.La regola scaturente dalla lettura dell'art. 441, comma 1, cod. proc. pen.porta alle seguenti pratiche conseguenze: 1) qualora, successivamente allaammissione del giudizio abbreviato cd. "secco" vengano in evidenza fatti (reaticonnessi o circostanze aggravanti) desumibili dagli atti processuali, ma nonricompresi nell'imputazione, in linea generale il pubblico ministero non potràprocedere alla formulazione di contestazioni suppletive; 2) nel caso in cuil'omessa contestazione attenga ad un reato connesso, il pubblico ministero dovràprocedere con un separato giudizio, posto che in tal caso la azione penale non èstata ancora consumata; 3) nel caso in cui la omissione attenga ad unacircostanza aggravante, questa non sarà più recuperabile. Il sistema descritto èstato ritenuto immune da vizi rilevanti in sede costituzionale, sia nel caso in cuila preclusione alla modificazione dell'accusa venga collegata agli effetti premialidel rito, sia che essa venga inquadrata nella peculiare natura del giudizio "allostato degli atti", essendo invece del tutto coerente con le finalità del rito (v.Corte Cost., sent. n. 378 del 1997).La giurisprudenza di legittimità, anche nella composizione più autorevole, haaffermato, poi, a fronte dell’intervenuta riforma di cui alla Legge n. 479 del 1°dicembre 1999, con la quale il legislatore ha modificato il rito processuale inesame introducendo la possibilità di arricchire la piattaforma probatoria, o surichiesta dell'imputato (art. 438, commi 1 e 5, cod. proc. pen. cd. rito abbreviatocondizionato), o su disposizione del giudice (art. 438, comma 1 e 441, comma 5,cod. proc. pen.) che "nel corso del giudizio abbreviato condizionato adintegrazione probatoria a norma dell'art. 438, comma 5, cod. proc. pen. o nelquale l'integrazione sia stata disposta a norma dell'art. 441, comma 5, dellostesso codice è possibile la modifica dell'imputazione solo per i fatti emergentidagli esiti istruttori ed entro i limiti previsti dall'art. 423 cod. proc. pen." (Sez. Un. 5788 del 18/04/2019, dep. 2020, Rv. 277706).La stessa pronuncia citata, nel corpo della motivazione, tuttavia, precisaespressamente che quanto si ricava dal dettato dell'art. 441 cod. proc. pen.dell'imputazione nel corso del giudizio abbreviato e non riguarda, invece,l'autonomo ed esclusivo potere-dovere del giudice di dare una diversa definizionegiuridica del fatto; infatti, il legislatore ha previsto il mezzo di impugnazionedell'appello da parte del pubblico ministero contro la sentenza di condanna nellaquale sia stato modificato il titolo del reato originariamente contestato (art. 423,comma 3, cod. proc. pen.).Peraltro, deve essere rilevato che il giudice dell’appello ha il potere diaddivenire ad una diversa qualificazione giuridica del fatto purché questo nonecceda la propria competenza.Il combinato disposto degli artt. 521 e 597, comma 3, cod. proc. pen., nellaparte in cui consente la modifica d'ufficio della qualificazione giuridica dei reatiascritti va interpretato, in conformità alla giurisprudenza CEDU, adita in ordinealla violazione dell'art. 6 della Convenzione, nel senso che la modifica dellaqualificazione giuridica dei fatti oggetto dell'accusa è consentita, anche a seguitodi iniziativa d'ufficio del giudice, nel caso in cui la diversa qualificazione giuridicadata ai fatti sia sufficientemente prevedibile e sempre che alla difesa siaconsentito esercitare i propri diritti anche in ordine a tale punto della decisione.La circostanza che il secondo giudice di merito, diversamente dal primo,ritenga corretta l’originaria imputazione e riqualifichi in tali termini il fattooggetto del processo, non ha quindi rilievo in sé ed anzi, comportando unrecupero della fattispecie in relazione agli elementi costitutivi della qualel’imputato si è già confrontato, non comprime in alcun modo il diritto alcontraddittorio e complessivamente il diritto di difesa.Nel caso in esame, poi, la Corte territoriale, immutato il fatto storico oggettodel processo, ha attribuito allo stesso la qualificazione giuridica contenuta nellaimputazione originariamente contestata. Per tale motivo la modifica eraampiamente prevedibile e il ricorrente – nel corso dei due gradi di merito,durante il dibattimento di primo grado e del giudizio di appello, nonchérelazione ai fatti contestati ed alle possibili qualificazioni giuridiche a questigiurisprudenza di legittimità che, proprio in merito alla necessità di garantire ildiritto al contraddittorio, ha evidenziato come questo sia assicurato anche solodalla possibilità di contestare la diversa definizione mediante il ricorso percassazione ovvero, in generale, con il mezzo di impugnazione (Sez. U, n. 31617del 26/06/2015, Rv 264438; Sez. 3, n. 2296 del 09/03/2017, Rv. 269992; Sez.5, n. 48677 del 06/06/2014, Rv. 261356).Le norme che disciplinano le nuove contestazioni, la modifica e lacorrelazione tra l'imputazione contestata e la sentenza, d’altro canto, hanno loscopo di assicurare il contraddittorio sul contenuto dell'accusa, e, quindi, il pienoesercizio del diritto di difesa dell'imputato. Ne consegue che le stesse nondebbono essere interpretate in senso rigorosamente formale ma con riferimentoalle finalità alle quali sono dirette e, quindi, queste non possono ritenersi violateda qualsiasi modificazione rispetto all'accusa originaria, ma soltanto nel caso incui l'imputazione venga mutata nei suoi elementi essenziali sì da determinareincertezza e pregiudicare il concreto esercizio del diritto di difesa (Sez. 6, n.2642 del 14/01/1999 - dep. 25/02/1999, Catone A, Rv. 212803). Invero,secondo la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 6, n. 47527 del 13/11/2013, DiGuglielmi, Rv. 257278), la violazione del principio di correlazione tra l'accusa el'accertamento contenuto in sentenza si verifica solo quando il fatto accertato sitrovi, rispetto a quello contestato, in rapporto di eterogeneità o di incompatibilitàsostanziale tale da recare un reale pregiudizio dei diritti della difesa (v. ancheSez. 4, n. 4497 del 16/12/2015, dep. 2016, Addio, Rv. 265946 nel senso che, intema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversimutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementiessenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astrattaprevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggettodell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa). Neconsegue che l'indagine, volta ad accertare la violazione del principio suddetto,non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fracontestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, laviolazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l’iter delprocesso, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordineall'oggetto dell'imputazione (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv.248051 - 01).1.2. Il secondo motivo è infondato.La sentenza di secondo grado si sofferma sugli indizi e sulle dichiarazionidelle persone offese ricostruendo anche il movente e rimarcando che era statol’imputato a minacciare le persone offese proprio di incendiare l’autovettura. Sisegnala, inoltre, il fatto che era stato l'esecutore materiale, dopo il fatto, arecarsi a casa dell'imputato e, prima del fatto, ad essere immortalato mentreprelevava delle bottigliette dal bidone sito presso l’abitazione di [OSCURATO:PERSONA].A riprova di tale ricostruzione, poi, si aggiunge con ragionamento immuneda illogicità manifesta che le videoriprese avevano consentito di acclarare chel'imputato aveva controllato, rientrando a casa, proprio il contenuto di quelbidone, rilevando, peraltro, che [OSCURATO:PERSONA] è al di là di ogni ragionevole dubbio,colui che, dalle immagini di videosorveglianza, dopo aver preso due bottiglie daquel bidone dei rifiuti posto davanti all'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], si era portato suiluoghi dell'incendio.Sicché, il ragionamento svolto in sede di appello in punto responsabilitàdell’imputato appare lineare e completo e immune da vizi di ogni tipo o datravisamenti probatori debitamente eccepiti. Anzi, le deduzioni svolte appaiono inparte versate in fatto e dirette a sollecitare un riesame delle fonti di prova nonconsentito in questa sede.1.3. Il terzo motivo è infondato.La riqualificazione operata dalla Corte territoriale riconduce il fatto nelperimetro della contestazione originaria. Detta riqualificazione, operata ai sensidell’art. 521 cod. proc. pen., rispetto alla prospettazione cui aveva aderito ilprimo giudice, appare fondata su elementi di fatto plurimi e articolati checonfigurano la condotta in termini di incendio assistito da dolo eventuale.Invero, si osserva che i reati che sanzionano le condotte di cagionare unincendio, inteso come "fuoco divampato irrefrenabilmente, in vaste proporzioni,con fiamme divoratrici che si propaghino con potenza distruttrice, così da porrein pericolo la incolumità di un numero indeterminato di persone" (Sez. 1, n.14263 del 23/02/2017, Ajmi, Rv. 269842) si distinguono in ragionedell'atteggiamento soggettivo dell'agente. È, pertanto, configurabile la fattispecieprevista dall'art. 449 cod. pen laddove l'incendio non sia in alcun modo volutoma sia stato causato da una condotta imprudente, negligente, contraria a leggi,regolamenti, ordini o discipline; ricorrono, invece, rispettivamente la fattispecieprevista dall'art. 423 cod. pen. o quella di cui all'art. 424 cod. pen. laddovesussista in capo all'agente la volontà di cagionare siffatto evento lesivo o, invece,la volontà di danneggiare con il fuoco la cosa altrui, senza la previsione che lefiamme si propaghino in modo da creare un effettivo pericolo per la pubblicaincolumità o il pericolo di detto evento (da ultimo Sez. 1, n. 29294 del17/05/2019, Feno, Rv. 276402).Per verificare in concreto la sussistenza di una o dell'altra delle ricordatefattispecie incriminatrici occorre fare riferimento alle coordinate interpretativeelaborate dalla giurisprudenza di legittimità in tema di elemento soggettivo, inparticolare, per segnare il confine tra le forme di colpevolezza più problematiche:il dolo eventuale e la colpa cosciente.Ricorre il dolo eventuale non solo quando l'agente si sia chiaramenterappresentata la significativa possibilità di verificazione dell'evento concreto eciononostante, dopo aver considerato il fine perseguito e l'eventuale prezzo dapagare, si sia determinato ad agire comunque, anche a costo di causare l'eventolesivo, aderendo ad esso, per il caso in cui si verifichi (Sez. U, n. 38343 del24/04/2014, Rv. 261104) ma anche ove l'agente ponga in essere la condotta acosto di cagionare l'evento lesivo come sviluppo collaterale o accidentale, macomunque preventivamente accettato, della propria azione, in modo tale che, sulpiano del giudizio controfattuale, possa concludersi che egli non si sarebbetrattenuto dal porre in essere la condotta illecita, neppure se avesse avutocontezza della sicura verificazione dell'evento medesimo. (Sez. 1, n. 8561 del11/02/2015, Rv. 262881; Sez. 5, n. 23992 del 23/02/2015, Rv. 265306).Orbene, nel caso al vaglio, per il ragionamento immune da vizi di ogni tiposvolto dalla Corte territoriale, ricorre il dolo eventuale perché l'incendio è statoappiccato di notte, riguarda autovetture con evidente pericolo di esplosione e dipropagazione trattandosi di veicoli descritti come siti in centro abitato, conevidente rischio per la pubblica incolumità tanto che, in quanto si è trattato divetture vicine ad abitazioni, parte di queste erano state interessate dal fuocoeffettivamente propagatosi.1.4. Il quarto motivo è inammissibile.Invero, a p. 5 la sentenza di secondo grado illustra le ragioni del diniegodelle circostanze attenuanti generiche, con motivazione esauriente in quanto fariferimento sia alle gravi modalità dei fatti sia all'assenza di elementi favorevoli.Tanto, quindi, sanando il denunciato difetto di motivazione della sentenza diprimo grado la quale, peraltro, nel complesso, finisce per escludere lasussistenza di presupposti per la concessione del beneficio, facendo riferimentoall’emersa applicazione di altra misura cautelare per altra vicenda, ai precedentipenali e al pericolo di recidiva (v. p. 47 nella parte in cui la motivazione dellasentenza di primo grado esclude la sostituzione della pena detentiva con penaalternativa).2. Segue il rigetto del ricorso e la condanna al pagamento delle speseprocessuali nonché alle spese sostenute nel presente giudizio dalle parti civili,secondo la liquidazione di cui al dispositivo per [OSCURATO:PERSONA] edemandando detta liquidazione alla Corte di appello di Catanzaro per le altreparti ammesse al patrocinio a spese dello Stato (Sez. U, ord. n. 5464 del26/09/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277760, nel senso che, in tema diliquidazione, nel giudizio di legittimità, delle spese sostenute dalla parte civileammessa al patrocinio a spese dello Stato, compete alla Corte di cassazione, aisensi degli artt. 541 cod. proc. pen. e 110 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,pronunciare condanna generica dell’imputato al pagamento di tali spese in favoredello Stato, mentre è rimessa al giudice del rinvio, o a quello che ha pronunciatola sentenza passata in giudicato, la liquidazione delle stesse mediantel’emissione del decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 del citato TU). P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali. Condanna l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza edifesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] eRestieri Maria, ammesse al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che saràliquidata dalla Corte di appello di Catanzaro, con separato decreto di pagamentoai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favoredello Stato. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civileVellutino [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro 3.600,00, oltre accessori dilegge.Così deciso, il 16 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBarbara [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 27154/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris