CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 23 luglio 2021
Cassazione n. 40288/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Perù) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2021 della Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Roma, decidendo in sede di rinvio da annullamento della Cassazione, riformava parzialmente la pronuncia di primo grado, riconoscendo all'imputato le attenuanti generiche e riducendo la pena principale e la durata della misura di sicurezza, e confermava nel resto la medesima pronuncia del 10 luglio 2004 con la quale il Tribunale di Roma aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 74, commi 1, 2, 3 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 1); 110 cod. pen., 73 e 80, comma 2, d.P.R. cit. (capo 9); 110 cod. pen., 73 e 80, comma 2, d.P.R. cit. (capo 11); 73 d.P.R. cit. (capo 15): per avere partecipato, come fornitore, tra il 1999 e il gennaio del 2002, ad un'associazione per delinquere dedita al traffico di stupefacente del tipo cocaina diretta da [OSCURATO:PERSONA], operante in Roma; per avere, il 27 ottobre 2000, concorso nella detenzione illegale e nella cessione di una partita di 2 kg. di cocaina del valore di 150 milioni di lire; 1'11 novembre 2000, concorso nel trasporto, detenzione illegale e cessione di una partita di 3 kg. di cocaina; e, il 6 novembre 2000, ceduto un quantitativo di cocaina non inferiore a 50 grammi. 2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto i seguenti quattro motivi. 2.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 192, 530 e 546 cod. proc. pen., e carenza di motivazione, per avere la Corte territoriale erroneamente confermato la condanna di primo grado sulla base di una indimostrata identificazione del 'Miguel' o 'Michele', di cui vi è traccia nelle intercettazioni, che è persona diversa dal ricorrente: non potendo essere valorizzati i risultati di un controllo stradale effettuato dai carabinieri il 6 novembre 2000. 2.2. Violazione di legge, in relazione all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, e carenza di motivazione, per avere la Corte distrettuale ingiustificatamente ritenuto il Perez stabile e consapevole partecipe dell'associazione diretta dall'Anastasio, tenuto conto che al ricorrente è stato addebitato solo il concorso nella commissione, in un breve arco temporale, di tre specifici reati-fine; che il collaboratore di giustizia Bove non lo aveva menzionato come componente di quel sodalizio criminale; e che non era stato provato un suo ruolo specifico in quell'associazione, né la consapevolezza di contribuire alla realizzazione del relativo programma criminoso. 2.3. Violazione di legge, in relazione all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, per avere la Corte di merito ritenuto sussistente la penale responsabilità dell'imputato per i reati di cui ai capi 9), 11) e 15), e per avere ingiustificatamente confermata la sussistenza dell'aggravante addebitatagli nei primi due di quei capi d'imputazione: benché non sia stato identificato il 'Miguel' delle captazioni, il contenuto delle intercettazioni sia di equivoco significato e non sia stata rapportato il quantitativo dello stupefacente alla effettiva idoneità di mettere in pericolo la salute pubblica in relazione al mercato di riferimento. 2.4. Violazione di legge, in relazione agli artt. 132, 133 e 62-bis cod. pen., e vizio di motivazione, per contraddittorietà e manifesta illogicità, per avere la Corte di appello ingiustificatamente concesso all'imputato le attenuanti generiche, operando però una riduzione della pena non nella misura massima, e non riducendo la pena finale, nonostante i fatti siano molto risalenti nel tempo e i limiti edittali per i reati-fine siano stati, nelle more, legislativamente ridotti. 3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che il ricorso sia inammissibile. 2. I primi tre motivi del ricorso, nella parte in cui pongono questioni concernenti l'identificazione dell'imputato e la sua colpevolezza in ordine ai reati a lui contestati, non superano il vaglio preliminare di ammissibilità perché in parte manifestamente infondati e in parte presentati per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge. Il ricorrente solo formalmente ha indicato come motivi della sua impugnazione una serie di vizi della motivazione della decisione gravata, non avendo prospettato alcuna reale contraddizione logica, intesa come implausibilità delle premesse dell'argomentazione, irrazionalità delle regole di inferenza, ovvero manifesto ed insanabile contrasto tra quelle premesse e le conclusioni; né essendo stata lamentata, come pure sarebbe stato astrattamente possibile, una incompleta descrizione degli elementi di prova rilevanti per la decisione, intesa come incompletezza dei dati informativi desumibili dalle carte del procedimento. Il ricorrente, invero, si è limitato a criticare il significato che la Corte di appello di Roma aveva dato al contenuto delle emergenze acquisite, senza proporre un reale 'travisamento delle prove', vale a dire una incompatibilità tra l'apparato motivazionale del provvedimento impugnato ed il contenuto degli atti del procedimento, tale da disarticolare la coerenza logica dell'intera motivazione: l'impugnazione è stata avanzata per sostenere, in pratica, una ipotesi di 'travisamento dei fatti' oggetto di analisi, sollecitando un'inammissibile rivalutazione dell'intero materiale d'indagine, rispetto al quale è stata proposta dalla difesa una spiegazione alternativa alla semantica privilegiata dalla Corte territoriale nell'ambito di un sistema motivazionale logicamente completo ed esauriente. La motivazione contenuta nella sentenza impugnata possiede una stringente e completa capacità persuasiva, nella quale non sono riconoscibili lacune o vizi di contraddittorietà e di manifesta illogicità: avendo la Corte territoriale chiarito come la prova della penale responsabilità del cittadino cileno Perez fosse desumibile dagli esiti delle indagini, in specie dal contenuto delle captazioni di conversazioni effettuate dagli inquirenti e dalle precise e attendibili indicazioni offerte dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], che avevano permesso di accertare che il prevenuto era divenuto lo stabile fornitore di stupefacente in favore dei componenti dell'associazione capeggiata dall'Anastasio; come il 'Miguel' o 'Michele' delle intercettazioni fosse proprio il Perez, dato che lo stesso era stato così identificato dai carabinieri che avevano effettuato servizi di osservazione in collegamento con le attività intercettive e che, in una specifica occasione, lo avevano fermato mentre era alla guida di una vettura e lo avevano trovato in possesso di una patente con false generalità ma con la sua foto. Molto generiche sono, poi, le censure difensive in ordine al concorso del 'Miguel' nella consumazione dei tre delitti-fine addebitati. Quanto alla denunciata inosservanza di norme di legge, è pacifico che la violazione degli artt. 192, 530 o 546 cod. proc. pen. non comporta ex se la operatività di alcune delle sanzioni processuali previste dall'art. 606, comma 1, lett. c) dello stesso codice di rito (così, tra le tante , Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191; conf. Sez. 6, n. 43963 del 30/09/2013, Basile, Rv. 258153, per la quale è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che censura l'erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen. quando è fondato su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici tassativamente previsti dalla lett. e) dell'art. 606, comma 1, cod. proc. pen.). Non è neppure riconoscibile una falsa applicazione o inosservanza della norma incriminatrice contestata al capo 1), dato che le censure difensive, lungi dall'individuare una reale violazione di quella disposizione, risultano chiaramente finalizzate - come innanzi si è già illustrato - a sollecitare un'inammissibile rilettura delle emergenze processuali: essendosi la Corte territoriale, nel precisare che il Perez era divenuto stabile e continuativo fornitore di grossi quantitativi di cocaina poi smerciata nel Lazio e in Campania, uniformata al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità per il quale, in tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, il mutamento del rapporto tra fornitore ed acquirente, da relazione di mero reciproco affidamento a vincolo stabile, può ritenersi avvenuto solo qualora risulti che la volontà dei contraenti abbia superato la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale, trasformandosi nell'adesione dell'acquirente al programma criminoso, desumibile dalle modalità diiill'approvvigionamento continuativo della sostanza dal gruppo, dal contenuto economico delle transazioni, dalla rilevanza obiettiva che l'acquirente riveste per il sodalizio criminale (così, tra le tante, Sez. 6, n. 51500 del 11/10/2018, Bevilacqua, Rv. 275719). 3. Inammissibile è il terzo motivo nella parte in cui sono state censurate le scelte dei giudici di merito in ordine al riconoscimento della aggravante della ingente quantità in relazione alle imputazioni dei capi 9) e 11), dato che le relative questioni sono state poste per la prima volta solo con il ricorso per cassazione. L'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. prevede, infatti, espressamente come causa speciale di inammissibilità la deduzione con il ricorso per cassazione di questioni non prospettate nei motivi di appello: situazione, questa, con la quale si è inteso evitare il rischio di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello. 4. Il quarto motivo è del tutto privo di pregio. il ricorrente ha preteso che, in questa sede di legittimità, si proceda ad una rinnovata valutazione delle modalità mediante le quali i giudici di merito avevano esercitato il potere discrezionale loro concesso dall'ordinamento ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche e della determinazione della pena finale da infliggere all'imputato. Esercizio che deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero del giudice in ordine all'esistenza dei presupposti di applicazione delle relative norme di riferimento. Nella specie del tutto legittimamente la Corte di appello ha ritenuto di riconoscere al Perez le attenuanti generiche, in ragione delle sue condizioni di salute e della risalenza nel tempo delle condotte accertate, ma di operare la riduzione della pena non nella misura massima e di calcolare gli aumenti per la continuazione con i reati 'satellite', tenendo conto della oggettiva gravità dei fatti e della negativa personalità dell'imputato, come desumibile dai suoi precedenti penali: criteri, questi, previsti dall'art. 133 cod. pen., validi anche ai fini della operatività dell'art. 62-bis cod. pen. 5. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e a quella di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della