Torna alla ricerca
Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2021

ECLI:EU:C:2021:298
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62020CC0065

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]

presentate il 15 aprile 2021 ( 1 ) Causa C‑65/20 VI contro [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] mbH & Co KG [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’[OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema, Austria)] «Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 85/374/CEE – Responsabilità per danno da prodotti difettosi – Nozione di “prodotto difettoso” – Copia fisica di un quotidiano contenente suggerimenti sanitari inesatti»

I. Introduzione

1. Ci si chiede se un quotidiano, che pubblichi suggerimenti sanitari inesatti in una rubrica scritta da un editorialista indipendente, possa essere convenuto in giudizio per aver distribuito un prodotto difettoso ai sensi della direttiva 85/374/CEE ( 2 ) (in prosieguo: la «direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi») laddove un lettore del quotidiano sostenga, in seguito, che l’applicazione di tali suggerimenti gli abbia procurato danni fisici.

Tale è, in sostanza, la nuova questione relativa all’interpretazione della direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi, posta dalla domanda di pronuncia pregiudiziale dell’[OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema, Austria) in oggetto.

2. Prima di esaminare i fatti e le tematiche giuridiche specifiche, occorre, tuttavia, delineare anzitutto il contesto normativo pertinente.

II. Contesto normativo A. Diritto dell’Unione

1. Direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi

3. Il primo, il terzo, il quarto e il sesto considerando della direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi così recitano: «(…) il ravvicinamento delle legislazioni nazionali in materia di responsabilità del produttore per i danni causati dal carattere difettoso dei suoi prodotti è necessario perché le disparità esistenti fra tali legislazioni possono falsare il gioco della concorrenza e pregiudicare la libera circolazione delle merci all’interno del mercato comune determinando disparità nel grado di protezione del consumatore contro i danni causati alla sua salute e ai suoi beni da un prodotto difettoso; (…) (…) la responsabilità si applica solo ai beni mobili che sono oggetto di una produzione industriale; che pertanto occorre escludere da detta responsabilità i prodotti agricoli e i prodotti della caccia, salvo che siano stati sottoposti ad una trasformazione di carattere industriale che possa provocarne un difetto; che la responsabilità contemplata dalla presente direttiva vale anche per le cose mobili impiegate nei lavori di costruzione d’immobili o incorporate a beni immobili; (…) ai fini della protezione del consumatore è necessario considerare responsabili tutti i partecipanti al processo produttivo se il prodotto finito o la parte componente o la materia prima da essi fornita sono difettosi: che per lo stesso motivo è necessario che sia impegnata la responsabilità dell’importatore che introduca prodotti nella Comunità europea e quella di chiunque si presenti come produttore apponendo il suo nome, marchio o altro segno distintivo o fornisca un prodotto il cui produttore non possa essere identificato; (…) (…) per proteggere il consumatore nella sua integrità fisica e nei suoi beni è necessario che il carattere difettoso di un prodotto sia determinato non già in base alla carenza del prodotto dal punto di vista del suo uso, bensì in base alla mancanza della sicurezza che il grande pubblico può legittimamente attendersi; che questa sicurezza è valutata escludendo qualsiasi uso abusivo del prodotto che nella fattispecie fosse irragionevole».

4. L’articolo 1 della direttiva medesima detta la norma generale secondo cui il produttore è responsabile del danno causato da un difetto del proprio prodotto.

5. I successivi articolo 2 e articolo 3, paragrafi 1 e 2, definiscono i termini «prodotto» e «produttore» nonché colui che dev’essere «considerato produttore» ai sensi della direttiva.

Essi così dispongono: «Articolo 2 Ai fini della presente direttiva, per “prodotto” s’intende ogni bene mobile, anche se forma parte di un altro bene mobile o immobile.

Per “prodotto” s’intende anche l’elettricità.

Articolo 3

1. Il termine “produttore” designa il fabbricante di un prodotto finito, il produttore di una materia prima o il fabbricante di una parte componente, nonché ogni persona che, apponendo il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto, si presenta come produttore dello stesso.

2. Senza pregiudizio della responsabilità del produttore, chiunque importi un prodotto nella Comunità europea ai fini della vendita, della locazione, del “leasing” o di qualsiasi altra forma di distribuzione nell’ambito della sua attività commerciale, è considerato produttore del medesimo ai sensi della presente direttiva ed è responsabile allo stesso titolo del produttore. (…)».

6. L’articolo 6 della direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi descrive cosa si intende per difetto ai fini della direttiva.

Il primo paragrafo così recita: «Un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui: a) la presentazione del prodotto, b) l’uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato, c) il momento della messa in circolazione del prodotto. (…)».

B. Diritto austriaco 7.

L’articolo 1 del Bundesgesetz vom

21. Jänner 1988 über die [OSCURATO:PERSONA] für ein fehlerhaftes Produkt (Produkthaftungsgesetz) [legge federale del 21 gennaio 1988 sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi (in prosieguo: la «legge sulla responsabilità del produttore»)] ( 3 ) così recita: «(1) Quando il difetto di un prodotto comporta il decesso di persone, lesioni personali o danni alla salute, ovvero provoca danni a beni materiali diversi dal prodotto, responsabile del risarcimento del danno è

1. l’imprenditore che ha prodotto e immesso il prodotto in circolazione (…)».

8. Gli articoli 3, 4 e 5 della legge sulla responsabilità del produttore definiscono rispettivamente il produttore, il prodotto e la nozione di prodotto difettoso.

Dette disposizioni prevedono quanto segue: «Articolo

3. Per “produttore” (ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, punto 1) si intende il fabbricante di un prodotto finito, il produttore di una materia prima o di una parte componente, nonché chiunque, apponendo il proprio nome, marchio o altro segno distintivo, si presenti come produttore.

Articolo

4. Per “prodotto” s’intende qualsiasi bene mobile materiale, anche se componente di un altro bene mobile materiale o connesso a un bene immobile, ivi compresa l’energia.

Articolo

5. (1) Un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze, con particolare riguardo per

1. la presentazione del prodotto,

2. l’uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato,

3. il momento della messa in circolazione del prodotto. (…)».

III. Fatti del procedimento principale e questione pregiudiziale

9. La questione può essere così riassunta.

La resistente è proprietaria ( 4 ) e, secondo quanto dalla medesima affermato, editore di un’edizione regionale della «Kronen-Zeitung», un popolare giornale che rappresenta forse il quotidiano di tipo tabloid più diffuso in Austria.

Il 31 dicembre 2016, il giornale pubblicava nella sezione «Hing’schaut und g’sund g’lebt» (Consigli per una vita sana), un articolo a firma del «[OSCURATO:PERSONA]» (padre erborista [OSCURATO:PERSONA]), intitolato «Schmerzfrei ausklingen lassen – [OSCURATO:PERSONA] aus geriebenem Kren» (Concludere [l’anno] liberi dal dolore – un’applicazione di rafano grattugiato).

10. Il testo dell’articolo in esame era il seguente: «Lenire i dolori reumatici Le scaglie di rafano appena grattugiato possono aiutare a ridurre i dolori reumatici.

Preparare le zone interessate frizionandole con olio vegetale viscoso o strutto prima di applicare le scaglie di rafano grattugiato comprimendole.

Si può mantenere questa applicazione da due a cinque ore prima di rimuoverla.

Questo trattamento ha un buon effetto drenante».

11. Secondo il giudice del rinvio, la durata indicata nell’articolo per l’applicazione di rafano è errata: anziché da due a cinque ore , l’indicazione corretta avrebbe dovuto essere da due a cinque minuti .

La rubrica in esame è stata redatta da un monaco, membro di un ordine, che aveva assunto il nome di «[OSCURATO:PERSONA]».

Risulta – o almeno così la resistente afferma – che il padre di cui trattasi costituisca un esperto referenziato nel settore dell’arte medica erboristica il quale, a quanto risulta, ha redatto numerosi contributi del medesimo genere e ha peraltro pubblicato due libri sull’arte medica erboristica.

La resistente deduce di aver sempre potuto fare affidamento sulla sua competenza e di non aver mai subito in passato simili contestazioni.

12. La ricorrente, VI, è abbonata al giornale Kronen-Zeitung.

Essa sostiene di aver letto l’articolo e di aver seguito le indicazioni secondo le modalità ivi contenute, procedendo, quindi, all’applicazione di scaglie di rafano descritta nell’articolo sull’articolazione tibio-tarsale del piede sinistro, lasciando la fasciatura per circa tre ore e rimuovendola solo a seguito della comparsa di forti dolori.

I forti olii essenziali di senape presenti nel rafano avevano scatenato una reazione tossica da contatto.

La ricorrente ha di conseguenza intentato un’azione con cui chiedeva un risarcimento di EUR 4400 per danni morali e materiali subiti unitamente a declaratoria di responsabilità della resistente sia per le lesioni personali subite sia per i postumi conseguenti all’evento de quo.

13. Le domande venivano respinte in primo grado.

Il giudice di primo grado, il Bezirksgericht für [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale circoscrizionale per le controversie commerciali di Vienna, Austria), riteneva che la resistente avrebbe fatto redigere l’articolo a un esperto nel settore dell’arte medica erboristica, autore di numerose pubblicazioni sull’argomento e non avrebbe, dunque, avuto motivo di controllare il testo degli articoli.

Secondo il giudice medesimo, inoltre, l’autore dell’articolo, essendo un esperto riconosciuto, non avrebbe potuto essere considerato abitualmente inidoneo né soggetto scientemente pericoloso ai sensi dell’articolo 1315 dell’Allgemeines bürgerliches [OSCURATO:PERSONA] (codice civile austriaco) ( 5 ).

14. Nel caso in cui, invece, l’articolo iniziale dovesse essere stato correttamente presentato dall’autore, ma un errore fosse intervenuto nel corso del processo di produzione, la resistente avrebbe risposto, a parere del giudice medesimo, solo in caso di effettiva conferma della correttezza del contenuto della sua pubblicazione, precisando che la Kronen-Zeitung è un giornale di tipo tabloid , in cui le informazioni sono presentate in articoli brevi, di carattere dilettevole e in modo semplice e facilmente comprensibile.

L’articolo non avrebbe potuto essere quindi considerato alla stessa stregua di un articolo pubblicato, ad esempio, su una rivista scientifica.

15. Il giudice ha inoltre dichiarato che, in un caso del genere, le aspettative dei lettori sarebbero diverse rispetto a un articolo scientifico, una rivista specializzata o un saggio.

Non potendosi presumere un obbligo di garantire la correttezza del contenuto dell’articolo, non sussisterebbe quindi alcuna responsabilità in capo alla resistente per quanto riguarda la durata del trattamento erroneamente indicata nell’articolo.

Il giudice di secondo grado, l’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale di commercio di Vienna, Austria), respingeva l’appello per motivi procedurali.

Il giudice dell’impugnazione rilevava, inter alia, VI avrebbe dedotto per la prima volta nel procedimento a fatti a sostegno di una contestazione di responsabilità oggettiva da parte della resistente.

16. In sede di ricorso per cassazione dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema), gli argomenti basati sulla responsabilità oggettiva della resistente ai sensi della legge sulla responsabilità del produttore sembrano essere emersi con maggiore chiarezza.

Nella propria decisione del 21 gennaio 2020, lo stesso [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema) respingeva l’argomento secondo cui non sarebbero sussistiti presupposti per l’esame della responsabilità oggettiva ai sensi della legge sulla responsabilità del produttore, sebbene, nell’ambito del procedimento di primo grado, la ricorrente avesse incentrato i propri argomenti specificamente sulla responsabilità per colpa della controparte.

17. Il giudice medesimo esaminava, quindi, gli argomenti a sostegno della responsabilità oggettiva ai sensi della legge sulla responsabilità del produttore e, per estensione, della direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi, sottolineando che le opere pubblicate come i manuali, le guide e le carte sono commercializzate in quanto i clienti finali si attenderebbero di ottenere ivi istruzioni corrette.

Il giudice medesimo affermava altresì che, ad esempio, qualora una ricetta di cucina indichi erroneamente, in un libro o in un giornale, per un determinato ingrediente, una dose nociva per la salute, sarebbe incoerente far restare le vittime senza riparazione in base alla direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi, mentre, nel caso di erronea miscelazione del medesimo quantitativo eccessivo in un prodotto finito acquistato dal consumatore, quest’ultimo potrebbe invocare la responsabilità del produttore a titolo di responsabilità oggettiva in base alla direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi.

18. L’[OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema) individuava poi quelli che, a suo avviso, costituirebbero quattro argomenti contro la responsabilità per informazioni errate in casi del genere.

In primo luogo, rilevava che l’obiettivo di tutela della responsabilità per danno da prodotti difettosi consiste nel garantire tutela contro la pericolosità del bene e non in relazione a un suggerimento.

In secondo luogo, le prestazioni intellettuali quali le rubriche sui giornali non costituirebbero un «prodotto» né ai sensi della legge (austriaca) sulla responsabilità del produttore né ai sensi dell’articolo 2 della direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi, non costituendo appunto, di per sé, beni materiali.

In terzo luogo, qualsiasi nesso fra la responsabilità del produttore e la materializzazione dell’informazione sarebbe arbitrario e le informazioni dovrebbero pertanto essere escluse dall’ambito di applicazione della direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi.

Il giudice medesimo esprimeva, infine, perplessità per le forme potenzialmente illimitate e indefinite di responsabilità che potrebbero sorgere qualora al termine «prodotto» previsto dall’articolo 2 della direttiva si attribuisse tale estensiva interpretazione.

19. Lo stesso [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema) osservava, da ultimo, che se le disposizioni sulla responsabilità oggettiva della direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi trovassero applicazione in un caso del genere, la resistente sarebbe in linea di principio ritenuta responsabile, ai sensi della legge sulla responsabilità del produttore, per le eventuali lesioni personali derivate alla lettrice ricorrente per aver seguito un’indicazione errata.

20. Alla luce dei dubbi nutriti al riguardo, l’[OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema) decideva di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se l’articolo 2, in combinato disposto con l’articolo 1 e l’articolo 6 della [direttiva 85/374], debba essere interpretato nel senso che debba essere parimenti considerato quale prodotto (difettoso) la copia fisica di un quotidiano contenente suggerimenti sanitari tecnicamente inesatti la cui applicazione sia idonea a cagionare danni alla salute».

21. La resistente, la casa editrice [OSCURATO:PERSONA], il governo tedesco e la [OSCURATO:PERSONA] europea hanno presentato alla Corte osservazioni scritte.

IV. Analisi della questione pregiudiziale

22. Come già rilevato, la questione essenziale ai fini dell’esame della domanda di pronuncia pregiudiziale de qua è se, in base alla direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi, il proprietario di un giornale possa essere ritenuto responsabile con riguardo ad un articolo erroneo di tal genere ( 6 ).

A mio avviso, dal tenore, dalla finalità e dal contesto della direttiva medesima risulta in modo perfettamente chiaro che essa si applica soltanto alle proprietà fisiche dei prodotti, di modo che essa non è applicabile in un caso di tale genere.

23. Secondo costante giurisprudenza della Corte, l’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione impone che, oltre al testo della disposizione rilevante – il quale, «secondo i canoni ermeneutici tradizionali, costituisce sempre il punto di partenza e al contempo il limite di ogni interpretazione» ( 7 ) –, si debba parimenti tener conto del suo contesto e degli obiettivi perseguiti dalla normativa in cui essa si colloca ( 8 ).

Propongo, quindi, di analizzare, in primis, l’effettiva lettera della direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi per poi esaminare il contesto e gli obiettivi da essa perseguiti.

24. Muovendo dallo stesso tenore letterale della direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi, si può rilevare che, a termini del suo articolo 1, il produttore sia «responsabile del danno causato da un difetto del suo prodotto».

L’articolo 2 definisce quindi il «prodotto» come «ogni bene mobile, anche se forma parte di un altro bene mobile o immobile» ( 9 ).

L’articolo 3 designa come «produttore»«il fabbricante di un prodotto finito, il produttore di una materia prima o il fabbricante di una parte componente, nonché ogni persona che, apponendo il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto, si presenta come produttore dello stesso».

Il successivo articolo 6, paragrafo 1, considera, inoltre, difettoso un prodotto «quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui: a) la presentazione del prodotto, b) l’uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato, c) il momento della messa in circolazione del prodotto».

Il tenore della disposizione fa riferimento, in questo caso, alla produzione di beni materiali e al danno subito in conseguenza di un difetto materiale del prodotto medesimo.

25. Parte della dottrina ha tuttavia suggerito che un prodotto non debba necessariamente essere materiale in tal senso per essere considerato quale «prodotto» ai sensi dell’articolo 2 della direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi ( 10 ).

Ciò consentirebbe di considerare alla stregua di prodotto le informazioni contenute nel giornale , e non il giornale in quanto tale.

A mio avviso, tuttavia, un’interpretazione di tal genere non appare possibile alla luce del tenore, della finalità e del contesto della direttiva di cui trattasi.

26. È ben vero, naturalmente, che un giornale convenzionale pubblicato in modo tradizionale costituisce un bene materiale ed è altresì un bene mobile.

È forse possibile immaginare circostanze l’acquirente di un giornale effettivamente pubblicato possa subire lesioni personali se, ad esempio, il medesimo sia stato ferito da un punto metallico sporgente o eventualmente dalla tossicità dell’inchiostro utilizzato nel processo di stampa.

L’essenza della contestazione de qua riguarda, tuttavia, un presunto difetto di un contenuto intellettuale e non un difetto in un prodotto fisico in quanto tale.

Pertanto, ciò che è effettivamente oggetto di esame nel caso di specie è un servizio e non un prodotto.

27. Non si ritiene, ad esempio, che il giornale abbia di per sé cagionato lesioni a VI: si è trattato, piuttosto, di lesioni che essa si è procurata seguendo suggerimenti errati pubblicati sul giornale medesimo.

La questione è, pertanto, se un prodotto fisico contenente suggerimenti errati del genere possa essere considerato o meno «difettoso» nel senso in cui detto termine e termini affini sono accolti nella direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi.

28. Nulla indica che il giornale fosse difettoso a causa di quelle che potrebbero essere definite le sue «proprietà esterne».

Parte della dottrina sostiene che il supporto materiale non può essere separato a tal fine dal suo effettivo contenuto.

Di conseguenza, è stato ritenuto che il regime di responsabilità oggettiva istituito dalla direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi dovrebbe applicarsi ai difetti del prodotto in sé e per sé al pari del suo contenuto ( 11 ).

Gli argomenti dottrinali a sostegno di tale tesi si fondano principalmente sulla finalità della normativa in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, consistente nella tutela dei consumatori.

Secondo tale dottrina, inoltre, vi sono fattispecie che ricadono nella sfera della direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi che presentano una forte somiglianza con fattispecie in cui danni fisici sono causati da informazioni erronee.

Ne è un esempio il caso in cui un prodotto diretto ad avvertire le persone di un determinato pericolo – quale, ad esempio, un rilevatore di fumo – non funzioni correttamente.

Il mancato avvertimento impedisce alle persone di intraprendere azioni correttive (ad esempio, scappando da un edificio in fiamme), il che a sua volta determina che esse riportino lesioni ( 12 ).

Detti autori ravvisano un analogo parallelo rispetto ai casi in cui il manuale di istruzioni di un prodotto contenga informazioni erronee.

Come nel caso di informazioni erronee fornite mediante un supporto su carta stampata, il danno in tal caso non proviene dalla qualità materiale del prodotto, bensì dal fatto che i lettori si attengano alle istruzioni (erronee).

29. Per quanto mi riguarda, tuttavia, tali argomenti non mi persuadono.

La formulazione dell’articolo 6 della direttiva de qua opera un chiaro riferimento al difetto del prodotto stesso ai sensi dell’articolo 2 della medesima direttiva.

Inoltre, il precedente articolo 1 non prevede la responsabilità oggettiva per meri suggerimenti.

La responsabilità dovrebbe piuttosto essere collegata alla messa in circolazione di un prodotto ( 13 ).

Essa richiede un nesso causale diretto tra il difetto del prodotto e il danno alla persona lesa, che è ancora presente nei casi descritti supra al paragrafo 28, mentre non sussiste alcun rapporto con il prodotto in caso di suggerimenti errati su un giornale ( 14 ).

Ciò significa altresì che la direttiva de qua non si applica ai servizi ( 15 ).

30. Se può essere corretto affermare che, a causa del progresso tecnologico, s’incontrano crescenti difficoltà nel distinguere tra prodotti e servizi ( 16 ), tale valutazione, che potrebbe indurre un organo legislativo ad intervenire, non consente tuttavia l’applicazione della direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi in circostanze diverse da quelle in cui, alla luce del suo chiaro tenore, essa si applica effettivamente.

Ciò è tanto più vero in quanto l’estensione dell’applicazione della direttiva medesima a casi in cui le informazioni sono contenute in un prodotto mobile comporterebbe altre incongruenze.

Per quale motivo, ad esempio, sussisterebbe una responsabilità oggettiva per le informazioni contenute in una pubblicazione ma non per i suggerimenti dati alla radio o alla televisione ( 17 )?

31. A mio avviso, tuttavia, dal tenore, dal contesto e dalle finalità della direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi risulta perfettamente chiaro che il riferimento a un «prodotto» contenuto nella direttiva stessa è limitato a un bene materiale.

Per tale motivo, in sostanza, la domanda della ricorrente nel procedimento principale non può trovare accoglimento, almeno per quanto riguarda la direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi, proprio perché essa non concerne una lesione derivante da un difetto materiale contenuto in un prodotto.

32. Ciò appare altresì confermato dall’esame della finalità e del contesto della direttiva de qua.

Il suo primo considerando precisa che essa costituisce una misura di armonizzazione «in materia di responsabilità del produttore per i danni causati dal carattere difettoso dei prodotti», essendo tale misura necessaria per il fatto che «le disparità esistenti fra tali legislazioni possono falsare il gioco della concorrenza e pregiudicare la libera circolazione delle merci all’interno del mercato comune determinando disparità nel grado di protezione del consumatore contro i danni causati alla sua salute e ai suoi beni da un prodotto difettoso».

Ciò è chiaramente rivolto ai soli beni materiali e, come la Corte ha già avuto occasione di precisare, «[l]e delimitazioni del campo di applicazione della citata direttiva stabilite dal legislatore dell’Unione sono il risultato di un complesso processo di ponderazione compiuta, segnatamente, tra questi differenti interessi» ( 18 ).

33. Tutto ciò è sottolineato da altri considerando.

Così, ad esempio, nel terzo considerando si afferma che la responsabilità «si applica solo ai beni mobili che sono oggetto di una produzione industriale».

Sebbene, come rilevato supra alla nota 8, la sfera di applicazione della disposizione sia stata successivamente estesa al di là di quella di applicazione dei prodotti oggetto di una produzione industriale , non si fa alcuna menzione del fatto che semplici informazioni o suggerimenti rientrino nella direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi.

Il quarto considerando dichiara, inoltre, che ai fini di un’effettiva protezione del consumatore è necessario «considerare responsabili tutti i partecipanti al processo produttivo se il prodotto finito o la parte componente o la materia prima da essi fornita sono difettosi (…)».

A termini del sesto considerando, al fine di proteggere «il consumatore nella sua integrità fisica e nei suoi beni, è necessario che il carattere difettoso di un prodotto sia determinato non già in base alla carenza del prodotto dal punto di vista del suo uso, bensì in base alla mancanza della sicurezza che il grande pubblico può legittimamente attendersi (…)».

Il riferimento alla «mancanza di sicurezza» può ancora una volta essere considerato, alla luce del contesto, solo come riferimento ad un difetto presente in un prodotto materiale che possa provocare danni.

34. Tutti i suesposti rilievi contestuali contribuiscono semplicemente ad avvalorare la conclusione che l’ambito di applicazione della direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi verta esclusivamente sulla sicurezza dei prodotti materiali e che lo scopo fondamentale della stessa sia quello di prevedere una riparazione, basata sulla responsabilità oggettiva, laddove sia stato ravvisato il carattere difettoso di un prodotto.

Se così non fosse, si aprirebbe potenzialmente la strada ad una serie di azioni fondate sulla direttiva medesima e attinenti, in sostanza, alla prestazione difettosa o negligente di servizi.

Ciò potrebbe includere, ad esempio, i suggerimenti scritti predisposti da un commercialista o da un avvocato o un referto medico elaborato in forma scritta, benché in tali circostanze sarebbe totalmente innaturale sostenere, ad esempio, che firmando un siffatto referto, il professionista de quo «si presenta» come il «produttore» di un «prodotto finito» di modo che lo stesso sia un «produttore» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi ( 19 ).

35. Come peraltro sembra suggerire lo stesso giudice del rinvio al punto 4.2 della domanda di pronuncia pregiudiziale, l’imposizione di responsabilità ai sensi della direttiva de qua in un caso del genere potrebbe anche esporre i fornitori di servizi a una responsabilità potenzialmente illimitata a titolo di responsabilità oggettiva nei confronti di una vasta categoria di possibili parti lese ( 20 ).

Sarebbe difficile evitare la conclusione che l’imposizione di responsabilità oggettiva falserebbe in tal modo i limiti tracciati alla sfera di applicazione della direttiva medesima che, come già osservato e come rilevato dalla Corte nella sentenza Dutrueux ( 21 ), hanno costituito il risultato di un complesso processo di ponderazione compiuta tra differenti interessi.

36. Tale conclusione potrebbe altresì condurre a una situazione in cui difficoltà giuridiche inconsuete vadano a gravare un ulteriore aspetto della pubblicazione di un giornale.

La maggior parte dei giornali – dal più serio al più popolare – offre rubriche di tale genere ai lettori, in cui gli editorialisti danno suggerimenti su svariati temi, tra cui medicina, diritto, giardinaggio, educazione dei figli e problemi personali.

Se un giornale potesse essere ritenuto responsabile, a titolo di responsabilità oggettiva, per suggerimenti di scarsa qualità o di carattere difettoso che abbiano provocato lesioni personali o (fatti salvi i limiti di cui all’articolo 9 della direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi) danni ai beni, ciò determinerebbe il sorgere di un nuovo rischio per le case editrici, che, come rilevato dalla resistente nelle proprie osservazioni scritte, potrebbe presentare implicazioni gravi, sotto il profilo pratico, sulla libertà di stampa, garantita dall’articolo 11, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione (e, per estensione, dall’articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo).

Tutto ciò significa che se la ratio della direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi fosse stata di giungere a tale risultato, ciò avrebbe dovuto essere espresso, com’è legittimo attendersi, in termini assolutamente chiari e inequivocabili.

Il fatto stesso che la direttiva medesima taccia intenzionalmente al riguardo rappresenta, in modo eloquente, una testimonianza del fatto che il legislatore dell’Unione non abbia mai inteso imporre tale responsabilità in tali circostanze.

37. Occorre sottolineare, tuttavia, che le questioni relative alla responsabilità per fatto illecito doloso e negligenza professionale in casi del genere sono disciplinate dal diritto nazionale dei singoli Stati membri.

Non è mai stata intenzione del legislatore dell’Unione procedere ad un’armonizzazione di tal genere e ancor meno che azioni simili debbano ricadere nel regime della responsabilità oggettiva della direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi per effetto di un’interpretazione artificiosa ed estensiva dei suoi termini.

La Corte ha già avuto modo di dichiarare che la direttiva de qua non aspira ad un’armonizzazione completa del settore della responsabilità per danno da prodotti difettosi al di fuori degli aspetti da essa disciplinati ( 22 ).

38. Se è pur vero che la questione che si pone nel caso di specie è nuova, vale la pena sottolineare che essa non trova sostegno in nessuno degli orientamenti giurisprudenziali ad oggi esistenti relativi alla direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi.

La causa che presenta maggiori analogie è forse quella decisa dalla Corte nella sentenza Dutrueux ( 23 ).

Nel caso di specie, un giovane aveva riportato ustioni nel corso di un intervento chirurgico effettuato presso un ospedale.

Le ustioni erano state, tuttavia, causate da un difetto del sistema di termoregolazione del materasso riscaldante su cui egli era stato posto nel corso dell’intervento.

L’ospedale aveva semplicemente utilizzato il materasso acquistato presso un fornitore dell’ospedale.

39. Tuttavia, la Corte ha dichiarato che «siffatto utilizzatore non può essere considerato quale partecipante alla catena di fabbricazione e di commercializzazione del prodotto in questione» ai sensi dell’articolo 3 della direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi ( 24 ), con la conseguenza che l’ospedale era, a tal fine, un semplice prestatore di servizi medici e che, nel caso in cui tale prestatore «utilizzi (…) apparecchi o prodotti difettosi di cui non sia il produttore ai sensi delle disposizioni dell’art[icolo] 3 della [direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi] e causi in tal modo danni al destinatario della prestazione», la responsabilità del prestatore di servizi «non rientra nell’ambito di applicazione di tale direttiva» ( 25 ).

40. Risulta pertanto evidente, dalla sentenza Dutrueux ( 26 ), che la responsabilità relativa alla fornitura di servizi distinti dal prodotto fisico difettoso non ricade nella sfera di applicazione della direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi.

Nella specie, semmai, l’affermazione è più debole in quanto, come già affermato, a differenza dalla fattispecie oggetto di detta causa, il prodotto fisico non presentava, di per sé, alcun difetto.

41. Dalla sintesi di tutti gli orientamenti interpretativi descritti non posso che concludere che un’azione di tal genere esula dall’ambito di applicazione della direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi.

Si tratta, in sostanza, di un’azione attinente alla fornitura di un servizio – suggerimenti ai consumatori contenuti nella rubrica di un giornale – che non riguarda un giornale in quanto prodotto fisico.

Non si può, dunque, affermare che le lesioni personali subite da VI siano state causate dal difetto di un prodotto nel senso in cui tali termini sono utilizzati nella direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi.

V. Conclusione

42. Alla luce di tutti i suesposti rilievi, suggerisco quindi alla Corte di rispondere alla questione sollevata dall’[OSCURATO:PERSONA] (Corte Suprema, Austria) nei seguenti termini: L’articolo 2, in combinato disposto con l’articolo 1 e l’articolo 6 della direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, non può essere interpretato nel senso che debba essere parimenti considerato quale «prodotto difettoso», ai sensi di tale direttiva, la copia fisica di un quotidiano contenente suggerimenti sanitari tecnicamente inesatti la cui applicazione sia idonea a cagionare danni alla salute. ( 1 ) Lingua originale: l’inglese. ( 2 ) Direttiva del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi ( GU 1985, L 210, pag. 29 ), modificata dalla direttiva 1999/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 1999 ( GU 1999, L 141, pag. 20 ). ( 3 ) BGBl. n. 99/1988, modificata, da ultimo, dal BGBl.

I n. 98/2001. ( 4 ) «Medieninhaber» ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del Bundesgesetz über die Presse und andere publizistische Medien (legge federale relativa alla stampa ed altri media giornalistici, del 12 giugno 1981, BGBl. n. 314/1981. ( 5 ) La disposizione riguarda la responsabilità per azioni di terzi. ( 6 ) La questione se una responsabilità in base alle altre disposizioni della legge austriaca sussista necessariamente o eventualmente è ovviamente distinta e, trattandosi di un aspetto di esclusiva competenza del giudice del rinvio, mi astengo naturalmente dall’esprimere il mio parere su tale distinta questione.

Detta potenziale responsabilità non è chiaramente esclusa dalla direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi (vedi il tredicesimo considerando nonché l’articolo 13 della direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi). ( 7 ) V., in tal senso, le conclusioni dell’avvocato generale Trstenjak nella causa [OSCURATO:PERSONA] ( C‑33/08 , EU:C:2009:99 , paragrafo 37 ). ( 8 ) V., in tal senso, ad esempio, sentenze del 10 settembre 2014, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑152/13 , EU:C:2014:2184 , punto 26 ) e del 10 dicembre 2018, Wightman e a. ( C‑621/18 , EU:C:2018:999 , punto 47 ). ( 9 ) Inizialmente l’applicazione della direttiva 85/374 era limitata ai «beni mobili che sono oggetto di una produzione industriale» (terzo considerando della direttiva in esame).

La direttiva 1999/34 ha eliminato la deroga relativa ai «prodotti agricoli» dal campo di applicazione della direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi e, conformemente al considerando 8 della prima, mirava a includere «qualsiasi tipo di prodotto», estendendo dunque la sfera di applicazione della direttiva al di là dei prodotti semplicemente oggetto di una produzione industriale .

Ciò risulta confermato dall’applicazione della direttiva 85/374 a un prodotto che evidentemente non era stato oggetto di una produzione industriale, affermata dalla Corte nella sentenza del 10 maggio 2001, Veedfald ( C‑203/99 , EU:C:2001:258 ), riguardante una controversia in cui un rene era stato irrorato con un liquido di perfusione prima del trapianto ove il liquido medesimo, prodotto nella farmacia dell’ospedale, si era rivelato difettoso rendendo l’organo inutilizzabile per il trapianto. ( 10 ) [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la definizione di «prodotto» è ampia (benché, a suo avviso, esso debba essere «oggetto di una protezione industriale»).

A suo avviso, sebbene l’articolo 4 della legge austriaca sulla responsabilità del produttore definisca il prodotto come «qualsiasi bene mobile materiale», la qualificazione «materiale» non è contenuta nella formulazione dell’articolo 2 della direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi.

Anche l’elettricità è inclusa, in forza della disposizione in esame, nella nozione di «prodotto», ancorché non si tratti di una cosa mobile.

Tale quaestio juris è maggiormente rilevante con riguardo ai software , laddove anche il trasferimento mediante supporto materiale è diventato raro e il modo più diffuso di trasferimento è ora il download /scaricamento (quanto a tale orientamento, v., ad esempio, Spindler, G., «[OSCURATO:PERSONA] im Internet», Multimedia und Recht , ed. 3, 1998, pagg. da 119 a 124). [OSCURATO:PERSONA], nella relazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] sulle implicazioni dell’intelligenza artificiale, dell’Internet delle cose e della robotica in materia di sicurezza e di responsabilità, COM(2020) 64 final, pag. 14, non sembra arrivare a tanto de lege lata, in quanto propone: «[n]onostante l’ampiezza della definizione di prodotto fornita dalla direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi, il suo ambito di applicazione andrebbe ulteriormente chiarito per rispecchiare meglio la complessità delle tecnologie emergenti (…)». ( 11 ) Per esempi di tale approccio, v., Foerste, U. e Graf von Westphalen, F., (ed.), Produkthaftungshandbuch , 3 a ed., Beck, Monaco, 2012, pag. 815, articolo 47, paragrafo 16; Cahn, A., «[OSCURATO:PERSONA] für verkörperte geistige Leistungen»,

[OSCURATO:PERSONA]

, 1996, pagg. da 2899 a 2905, in particolare pagg. da 2901 a 2903; Meyer, A., «[OSCURATO:PERSONA] für fehlerhafte Aussagen in wissenschaftlichen Werken», Zeitschrift für Urheber- und Medienrecht , ed. 3, 1997, pagg. da 26 a

34. Per una posizione contraria a tale approccio, v., Günther, A., [OSCURATO:PERSONA] für [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2001, pagg. da 623 a

627. Tra tutti i menzionati autori è discussa la legge tedesca sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi, con la quale è stata trasposta la direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi, benché gli argomenti discussi non riguardino specificamente l’attuazione da parte della Germania. ( 12 ) Un altro esempio è il malfunzionamento di un dispositivo diagnostico ove tale malfunzionamento comporti la mancata diagnosi e, pertanto, la mancata terapia di una patologia. ( 13 ) V., a contrario, l’articolo 7, lettera a), della direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi, che solleva il produttore da ogni responsabilità se egli non ha messo in circolazione il prodotto.

V. altresì, Oechsler, J., J. von [OSCURATO:PERSONA] zum [OSCURATO:PERSONA] mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen , edizione rivista 2018, de Gruyter, Berlino, articolo 2 ProdHaftG, paragrafo 78, di nuovo in relazione al Produkthaftungsgesetz (legge tedesca sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi). ( 14 ) V., in tal senso, Günther, A., [OSCURATO:PERSONA] für [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2001, pag. 650 e 651, che distingue tra «Instruktionshaftung» (responsabilità per istruzioni) e «Informationshaftung» (responsabilità per informazioni). ( 15 ) Nel libro verde la responsabilità civile per danno da prodotti difettosi [(COM (1999) 396 def.], a pag. 7, la [OSCURATO:PERSONA] ha già dichiarato che «[i] servizi difettosi non sono coperti dalla direttiva 85/374/CEE».

Ciò è in linea con il fatto che essa aveva proposto una direttiva del Consiglio sulla responsabilità del prestatore di servizi [COM(90) 482 def.] ( GU 1991, C 12, pag. 8 ).

Il progetto è stato in seguito abbandonato [COM(94) 260 def.].

Il punto 2.8 del parere del Comitato economico e sociale in merito alla proposta di direttiva del Consiglio sulla responsabilità del prestatore di servizi ( GU 1991, C 269, pag. 40 ) mostra particolarmente bene i problemi che una siffatta direttiva potrebbe porre: «Esaminando la proposta appare evidente che, con la sua applicazione, essa frenerà qualsiasi ricerca e qualsiasi innovazione nei settori d’attività dei liberi professionisti.

Essa condurrà ad una medicina difensiva, ad una consultazione giuridica, commerciale e fiscale difensive, ad un’assistenza difensiva da parte di architetti, ingeneri e gli appaltatori del settore edilizio.

Non è questo l’obiettivo che i consumatori intendevano perseguire». ( 16 ) Ciò è stato altresì commentato nella relazione della [OSCURATO:PERSONA] al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo, relazione sulle implicazioni dell’intelligenza artificiale, dell’Internet delle cose e della robotica in materia di sicurezza e di responsabilità [COM(2020) 64 final], pagg. 13 e

14. ( 17 )

V. altresì [OSCURATO:PERSONA] zum BGB , 8 a ed., 2020, articolo 2 ProdHaftG, paragrafo 19, nonché Ulmer-Eilfort, C. e Obergfell-Thiermann, E.-I., Verlagsrecht , 2 a ed., C.H.

Beck, 2020, paragrafo 1036. ( 18 ) Sentenza del 21 dicembre 2011, Dutrueux ( C‑495/10 , EU:C:2011:869 , punto 22 e giurisprudenza ivi citata). ( 19 )

V. altresì la nota 15 supra, che richiama il parere del Comitato economico e sociale in merito alla proposta di direttiva del Consiglio sulla responsabilità del prestatore di servizi ( GU 1991, C 269, pag. 40 ). ( 20 )

V. i noti commenti di Cardozo, CJ, in [OSCURATO:PERSONA] v.

Touche 174 NE 441 (1931), il quale ammonisce che il diritto deve evitare la prospettiva di una potenziale responsabilità «in misura indeterminata per un tempo indeterminato in relazione a una categoria indeterminata». ( 21 ) Sentenza del 21 dicembre 2011 ( C‑495/10 , EU:C:2011:869 , punto 22 ). ( 22 )

V. sentenze del 4 giugno 2009, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑285/08 , EU:C:2009:351 , punti 24 e 25 ), e del 21 dicembre 2011, Dutrueux ( C‑495/10 , EU:C:2011:869 , punto 21 ). ( 23 ) Sentenza del 21 dicembre 2011 ( C‑495/10 , EU:C:2011:869 ). ( 24 ) Ibidem, punto

28. ( 25 ) Ibidem, punto

39. ( 26 ) Sentenza del 21 dicembre 2011 ( C‑495/10 , EU:C:2011:869 ).

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62020CC0065 CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] presentate il 15 aprile 2021 ( 1 ) Causa C‑65/20 VI contro [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] mbH & Co KG [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’[OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema, Austria)] «Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 85/374/CEE – Responsabilità per danno da prodotti difettosi – Nozione di “prodotto difettoso” – Copia fisica di un quotidiano contenente suggerimenti sanitari inesatti» I. Introduzione 1. Ci si chiede se un quotidiano, che pubblichi suggerimenti sanitari inesatti in una rubrica scritta da un editorialista indipendente, possa essere convenuto in giudizio per aver distribuito un prodotto difettoso ai sensi della direttiva 85/374/CEE ( 2 ) (in prosieguo: la «direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi») laddove un lettore del quotidiano sostenga, in seguito, che l’applicazione di tali suggerimenti gli abbia procurato danni fisici. Tale è, in sostanza, la nuova questione relativa all’interpretazione della direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi, posta dalla domanda di pronuncia pregiudiziale dell’[OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema, Austria) in oggetto. 2. Prima di esaminare i fatti e le tematiche giuridiche specifiche, occorre, tuttavia, delineare anzitutto il contesto normativo pertinente. II. Contesto normativo A. Diritto dell’Unione 1. Direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi 3. Il primo, il terzo, il quarto e il sesto considerando della direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi così recitano: «(…) il ravvicinamento delle legislazioni nazionali in materia di responsabilità del produttore per i danni causati dal carattere difettoso dei suoi prodotti è necessario perché le disparità esistenti fra tali legislazioni possono falsare il gioco della concorrenza e pregiudicare la libera circolazione delle merci all’interno del mercato comune determinando disparità nel grado di protezione del consumatore contro i danni causati alla sua salute e ai suoi beni da un prodotto difettoso; (…) (…) la responsabilità si applica solo ai beni mobili che sono oggetto di una produzione industriale; che pertanto occorre escludere da detta responsabilità i prodotti agricoli e i prodotti della caccia, salvo che siano stati sottoposti ad una trasformazione di carattere industriale che possa provocarne un difetto; che la responsabilità contemplata dalla presente direttiva vale anche per le cose mobili impiegate nei lavori di costruzione d’immobili o incorporate a beni immobili; (…) ai fini della protezione del consumatore è necessario considerare responsabili tutti i partecipanti al processo produttivo se il prodotto finito o la parte componente o la materia prima da essi fornita sono difettosi: che per lo stesso motivo è necessario che sia impegnata la responsabilità dell’importatore che introduca prodotti nella Comunità europea e quella di chiunque si presenti come produttore apponendo il suo nome, marchio o altro segno distintivo o fornisca un prodotto il cui produttore non possa essere identificato; (…) (…) per proteggere il consumatore nella sua integrità fisica e nei suoi beni è necessario che il carattere difettoso di un prodotto sia determinato non già in base alla carenza del prodotto dal punto di vista del suo uso, bensì in base alla mancanza della sicurezza che il grande pubblico può legittimamente attendersi; che questa sicurezza è valutata escludendo qualsiasi uso abusivo del prodotto che nella fattispecie fosse irragionevole». 4. L’articolo 1 della direttiva medesima detta la norma generale secondo cui il produttore è responsabile del danno causato da un difetto del proprio prodotto. 5. I successivi articolo 2 e articolo 3, paragrafi 1 e 2, definiscono i termini «prodotto» e «produttore» nonché colui che dev’essere «considerato produttore» ai sensi della direttiva. Essi così dispongono: «Articolo 2 Ai fini della presente direttiva, per “prodotto” s’intende ogni bene mobile, anche se forma parte di un altro bene mobile o immobile. Per “prodotto” s’intende anche l’elettricità. Articolo 3 1.   Il termine “produttore” designa il fabbricante di un prodotto finito, il produttore di una materia prima o il fabbricante di una parte componente, nonché ogni persona che, apponendo il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto, si presenta come produttore dello stesso. 2.   Senza pregiudizio della responsabilità del produttore, chiunque importi un prodotto nella Comunità europea ai fini della vendita, della locazione, del “leasing” o di qualsiasi altra forma di distribuzione nell’ambito della sua attività commerciale, è considerato produttore del medesimo ai sensi della presente direttiva ed è responsabile allo stesso titolo del produttore. (…)». 6. L’articolo 6 della direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi descrive cosa si intende per difetto ai fini della direttiva. Il primo paragrafo così recita: «Un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui: a) la presentazione del prodotto, b) l’uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato, c) il momento della messa in circolazione del prodotto. (…)». B. Diritto austriaco 7. L’articolo 1 del Bundesgesetz vom 21. Jänner 1988 über die [OSCURATO:PERSONA] für ein fehlerhaftes Produkt (Produkthaftungsgesetz) [legge federale del 21 gennaio 1988 sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi (in prosieguo: la «legge sulla responsabilità del produttore»)] ( 3 ) così recita: «(1) Quando il difetto di un prodotto comporta il decesso di persone, lesioni personali o danni alla salute, ovvero provoca danni a beni materiali diversi dal prodotto, responsabile del risarcimento del danno è 1. l’imprenditore che ha prodotto e immesso il prodotto in circolazione (…)». 8. Gli articoli 3, 4 e 5 della legge sulla responsabilità del produttore definiscono rispettivamente il produttore, il prodotto e la nozione di prodotto difettoso. Dette disposizioni prevedono quanto segue: «Articolo 3. Per “produttore” (ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, punto 1) si intende il fabbricante di un prodotto finito, il produttore di una materia prima o di una parte componente, nonché chiunque, apponendo il proprio nome, marchio o altro segno distintivo, si presenti come produttore. Articolo 4. Per “prodotto” s’intende qualsiasi bene mobile materiale, anche se componente di un altro bene mobile materiale o connesso a un bene immobile, ivi compresa l’energia. Articolo 5. (1) Un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze, con particolare riguardo per 1. la presentazione del prodotto, 2. l’uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato, 3. il momento della messa in circolazione del prodotto. (…)». III. Fatti del procedimento principale e questione pregiudiziale 9. La questione può essere così riassunta. La resistente è proprietaria ( 4 ) e, secondo quanto dalla medesima affermato, editore di un’edizione regionale della «Kronen-Zeitung», un popolare giornale che rappresenta forse il quotidiano di tipo tabloid più diffuso in Austria. Il 31 dicembre 2016, il giornale pubblicava nella sezione «Hing’schaut und g’sund g’lebt» (Consigli per una vita sana), un articolo a firma del «[OSCURATO:PERSONA]» (padre erborista [OSCURATO:PERSONA]), intitolato «Schmerzfrei ausklingen lassen – [OSCURATO:PERSONA] aus geriebenem Kren» (Concludere [l’anno] liberi dal dolore – un’applicazione di rafano grattugiato). 10. Il testo dell’articolo in esame era il seguente: «Lenire i dolori reumatici Le scaglie di rafano appena grattugiato possono aiutare a ridurre i dolori reumatici. Preparare le zone interessate frizionandole con olio vegetale viscoso o strutto prima di applicare le scaglie di rafano grattugiato comprimendole. Si può mantenere questa applicazione da due a cinque ore prima di rimuoverla. Questo trattamento ha un buon effetto drenante». 11. Secondo il giudice del rinvio, la durata indicata nell’articolo per l’applicazione di rafano è errata: anziché da due a cinque ore , l’indicazione corretta avrebbe dovuto essere da due a cinque minuti . La rubrica in esame è stata redatta da un monaco, membro di un ordine, che aveva assunto il nome di «[OSCURATO:PERSONA]». Risulta – o almeno così la resistente afferma – che il padre di cui trattasi costituisca un esperto referenziato nel settore dell’arte medica erboristica il quale, a quanto risulta, ha redatto numerosi contributi del medesimo genere e ha peraltro pubblicato due libri sull’arte medica erboristica. La resistente deduce di aver sempre potuto fare affidamento sulla sua competenza e di non aver mai subito in passato simili contestazioni. 12. La ricorrente, VI, è abbonata al giornale Kronen-Zeitung. Essa sostiene di aver letto l’articolo e di aver seguito le indicazioni secondo le modalità ivi contenute, procedendo, quindi, all’applicazione di scaglie di rafano descritta nell’articolo sull’articolazione tibio-tarsale del piede sinistro, lasciando la fasciatura per circa tre ore e rimuovendola solo a seguito della comparsa di forti dolori. I forti olii essenziali di senape presenti nel rafano avevano scatenato una reazione tossica da contatto. La ricorrente ha di conseguenza intentato un’azione con cui chiedeva un risarcimento di EUR 4400 per danni morali e materiali subiti unitamente a declaratoria di responsabilità della resistente sia per le lesioni personali subite sia per i postumi conseguenti all’evento de quo. 13. Le domande venivano respinte in primo grado. Il giudice di primo grado, il Bezirksgericht für [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale circoscrizionale per le controversie commerciali di Vienna, Austria), riteneva che la resistente avrebbe fatto redigere l’articolo a un esperto nel settore dell’arte medica erboristica, autore di numerose pubblicazioni sull’argomento e non avrebbe, dunque, avuto motivo di controllare il testo degli articoli. Secondo il giudice medesimo, inoltre, l’autore dell’articolo, essendo un esperto riconosciuto, non avrebbe potuto essere considerato abitualmente inidoneo né soggetto scientemente pericoloso ai sensi dell’articolo 1315 dell’Allgemeines bürgerliches [OSCURATO:PERSONA] (codice civile austriaco) ( 5 ). 14. Nel caso in cui, invece, l’articolo iniziale dovesse essere stato correttamente presentato dall’autore, ma un errore fosse intervenuto nel corso del processo di produzione, la resistente avrebbe risposto, a parere del giudice medesimo, solo in caso di effettiva conferma della correttezza del contenuto della sua pubblicazione, precisando che la Kronen-Zeitung è un giornale di tipo tabloid , in cui le informazioni sono presentate in articoli brevi, di carattere dilettevole e in modo semplice e facilmente comprensibile. L’articolo non avrebbe potuto essere quindi considerato alla stessa stregua di un articolo pubblicato, ad esempio, su una rivista scientifica. 15. Il giudice ha inoltre dichiarato che, in un caso del genere, le aspettative dei lettori sarebbero diverse rispetto a un articolo scientifico, una rivista specializzata o un saggio. Non potendosi presumere un obbligo di garantire la correttezza del contenuto dell’articolo, non sussisterebbe quindi alcuna responsabilità in capo alla resistente per quanto riguarda la durata del trattamento erroneamente indicata nell’articolo. Il giudice di secondo grado, l’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale di commercio di Vienna, Austria), respingeva l’appello per motivi procedurali. Il giudice dell’impugnazione rilevava, inter alia, VI avrebbe dedotto per la prima volta nel procedimento a fatti a sostegno di una contestazione di responsabilità oggettiva da parte della resistente. 16. In sede di ricorso per cassazione dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema), gli argomenti basati sulla responsabilità oggettiva della resistente ai sensi della legge sulla responsabilità del produttore sembrano essere emersi con maggiore chiarezza. Nella propria decisione del 21 gennaio 2020, lo stesso [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema) respingeva l’argomento secondo cui non sarebbero sussistiti presupposti per l’esame della responsabilità oggettiva ai sensi della legge sulla responsabilità del produttore, sebbene, nell’ambito del procedimento di primo grado, la ricorrente avesse incentrato i propri argomenti specificamente sulla responsabilità per colpa della controparte. 17. Il giudice medesimo esaminava, quindi, gli argomenti a sostegno della responsabilità oggettiva ai sensi della legge sulla responsabilità del produttore e, per estensione, della direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi, sottolineando che le opere pubblicate come i manuali, le guide e le carte sono commercializzate in quanto i clienti finali si attenderebbero di ottenere ivi istruzioni corrette. Il giudice medesimo affermava altresì che, ad esempio, qualora una ricetta di cucina indichi erroneamente, in un libro o in un giornale, per un determinato ingrediente, una dose nociva per la salute, sarebbe incoerente far restare le vittime senza riparazione in base alla direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi, mentre, nel caso di erronea miscelazione del medesimo quantitativo eccessivo in un prodotto finito acquistato dal consumatore, quest’ultimo potrebbe invocare la responsabilità del produttore a titolo di responsabilità oggettiva in base alla direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi. 18. L’[OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema) individuava poi quelli che, a suo avviso, costituirebbero quattro argomenti contro la responsabilità per informazioni errate in casi del genere. In primo luogo, rilevava che l’obiettivo di tutela della responsabilità per danno da prodotti difettosi consiste nel garantire tutela contro la pericolosità del bene e non in relazione a un suggerimento. In secondo luogo, le prestazioni intellettuali quali le rubriche sui giornali non costituirebbero un «prodotto» né ai sensi della legge (austriaca) sulla responsabilità del produttore né ai sensi dell’articolo 2 della direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi, non costituendo appunto, di per sé, beni materiali. In terzo luogo, qualsiasi nesso fra la responsabilità del produttore e la materializzazione dell’informazione sarebbe arbitrario e le informazioni dovrebbero pertanto essere escluse dall’ambito di applicazione della direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi. Il giudice medesimo esprimeva, infine, perplessità per le forme potenzialmente illimitate e indefinite di responsabilità che potrebbero sorgere qualora al termine «prodotto» previsto dall’articolo 2 della direttiva si attribuisse tale estensiva interpretazione. 19. Lo stesso [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema) osservava, da ultimo, che se le disposizioni sulla responsabilità oggettiva della direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi trovassero applicazione in un caso del genere, la resistente sarebbe in linea di principio ritenuta responsabile, ai sensi della legge sulla responsabilità del produttore, per le eventuali lesioni personali derivate alla lettrice ricorrente per aver seguito un’indicazione errata. 20. Alla luce dei dubbi nutriti al riguardo, l’[OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema) decideva di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se l’articolo 2, in combinato disposto con l’articolo 1 e l’articolo 6 della [direttiva 85/374], debba essere interpretato nel senso che debba essere parimenti considerato quale prodotto (difettoso) la copia fisica di un quotidiano contenente suggerimenti sanitari tecnicamente inesatti la cui applicazione sia idonea a cagionare danni alla salute». 21. La resistente, la casa editrice [OSCURATO:PERSONA], il governo tedesco e la [OSCURATO:PERSONA] europea hanno presentato alla Corte osservazioni scritte. IV. Analisi della questione pregiudiziale 22. Come già rilevato, la questione essenziale ai fini dell’esame della domanda di pronuncia pregiudiziale de qua è se, in base alla direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi, il proprietario di un giornale possa essere ritenuto responsabile con riguardo ad un articolo erroneo di tal genere ( 6 ). A mio avviso, dal tenore, dalla finalità e dal contesto della direttiva medesima risulta in modo perfettamente chiaro che essa si applica soltanto alle proprietà fisiche dei prodotti, di modo che essa non è applicabile in un caso di tale genere. 23. Secondo costante giurisprudenza della Corte, l’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione impone che, oltre al testo della disposizione rilevante – il quale, «secondo i canoni ermeneutici tradizionali, costituisce sempre il punto di partenza e al contempo il limite di ogni interpretazione» ( 7 ) –, si debba parimenti tener conto del suo contesto e degli obiettivi perseguiti dalla normativa in cui essa si colloca ( 8 ). Propongo, quindi, di analizzare, in primis, l’effettiva lettera della direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi per poi esaminare il contesto e gli obiettivi da essa perseguiti. 24. Muovendo dallo stesso tenore letterale della direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi, si può rilevare che, a termini del suo articolo 1, il produttore sia «responsabile del danno causato da un difetto del suo prodotto». L’articolo 2 definisce quindi il «prodotto» come «ogni bene mobile, anche se forma parte di un altro bene mobile o immobile» ( 9 ). L’articolo 3 designa come «produttore»«il fabbricante di un prodotto finito, il produttore di una materia prima o il fabbricante di una parte componente, nonché ogni persona che, apponendo il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto, si presenta come produttore dello stesso». Il successivo articolo 6, paragrafo 1, considera, inoltre, difettoso un prodotto «quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui: a) la presentazione del prodotto, b) l’uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato, c) il momento della messa in circolazione del prodotto». Il tenore della disposizione fa riferimento, in questo caso, alla produzione di beni materiali e al danno subito in conseguenza di un difetto materiale del prodotto medesimo. 25. Parte della dottrina ha tuttavia suggerito che un prodotto non debba necessariamente essere materiale in tal senso per essere considerato quale «prodotto» ai sensi dell’articolo 2 della direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi ( 10 ). Ciò consentirebbe di considerare alla stregua di prodotto le informazioni contenute nel giornale , e non il giornale in quanto tale. A mio avviso, tuttavia, un’interpretazione di tal genere non appare possibile alla luce del tenore, della finalità e del contesto della direttiva di cui trattasi. 26. È ben vero, naturalmente, che un giornale convenzionale pubblicato in modo tradizionale costituisce un bene materiale ed è altresì un bene mobile. È forse possibile immaginare circostanze l’acquirente di un giornale effettivamente pubblicato possa subire lesioni personali se, ad esempio, il medesimo sia stato ferito da un punto metallico sporgente o eventualmente dalla tossicità dell’inchiostro utilizzato nel processo di stampa. L’essenza della contestazione de qua riguarda, tuttavia, un presunto difetto di un contenuto intellettuale e non un difetto in un prodotto fisico in quanto tale. Pertanto, ciò che è effettivamente oggetto di esame nel caso di specie è un servizio e non un prodotto. 27. Non si ritiene, ad esempio, che il giornale abbia di per sé cagionato lesioni a VI: si è trattato, piuttosto, di lesioni che essa si è procurata seguendo suggerimenti errati pubblicati sul giornale medesimo. La questione è, pertanto, se un prodotto fisico contenente suggerimenti errati del genere possa essere considerato o meno «difettoso» nel senso in cui detto termine e termini affini sono accolti nella direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi. 28. Nulla indica che il giornale fosse difettoso a causa di quelle che potrebbero essere definite le sue «proprietà esterne». Parte della dottrina sostiene che il supporto materiale non può essere separato a tal fine dal suo effettivo contenuto. Di conseguenza, è stato ritenuto che il regime di responsabilità oggettiva istituito dalla direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi dovrebbe applicarsi ai difetti del prodotto in sé e per sé al pari del suo contenuto ( 11 ). Gli argomenti dottrinali a sostegno di tale tesi si fondano principalmente sulla finalità della normativa in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, consistente nella tutela dei consumatori. Secondo tale dottrina, inoltre, vi sono fattispecie che ricadono nella sfera della direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi che presentano una forte somiglianza con fattispecie in cui danni fisici sono causati da informazioni erronee. Ne è un esempio il caso in cui un prodotto diretto ad avvertire le persone di un determinato pericolo – quale, ad esempio, un rilevatore di fumo – non funzioni correttamente. Il mancato avvertimento impedisce alle persone di intraprendere azioni correttive (ad esempio, scappando da un edificio in fiamme), il che a sua volta determina che esse riportino lesioni ( 12 ). Detti autori ravvisano un analogo parallelo rispetto ai casi in cui il manuale di istruzioni di un prodotto contenga informazioni erronee. Come nel caso di informazioni erronee fornite mediante un supporto su carta stampata, il danno in tal caso non proviene dalla qualità materiale del prodotto, bensì dal fatto che i lettori si attengano alle istruzioni (erronee). 29. Per quanto mi riguarda, tuttavia, tali argomenti non mi persuadono. La formulazione dell’articolo 6 della direttiva de qua opera un chiaro riferimento al difetto del prodotto stesso ai sensi dell’articolo 2 della medesima direttiva. Inoltre, il precedente articolo 1 non prevede la responsabilità oggettiva per meri suggerimenti. La responsabilità dovrebbe piuttosto essere collegata alla messa in circolazione di un prodotto ( 13 ). Essa richiede un nesso causale diretto tra il difetto del prodotto e il danno alla persona lesa, che è ancora presente nei casi descritti supra al paragrafo 28, mentre non sussiste alcun rapporto con il prodotto in caso di suggerimenti errati su un giornale ( 14 ). Ciò significa altresì che la direttiva de qua non si applica ai servizi ( 15 ). 30. Se può essere corretto affermare che, a causa del progresso tecnologico, s’incontrano crescenti difficoltà nel distinguere tra prodotti e servizi ( 16 ), tale valutazione, che potrebbe indurre un organo legislativo ad intervenire, non consente tuttavia l’applicazione della direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi in circostanze diverse da quelle in cui, alla luce del suo chiaro tenore, essa si applica effettivamente. Ciò è tanto più vero in quanto l’estensione dell’applicazione della direttiva medesima a casi in cui le informazioni sono contenute in un prodotto mobile comporterebbe altre incongruenze. Per quale motivo, ad esempio, sussisterebbe una responsabilità oggettiva per le informazioni contenute in una pubblicazione ma non per i suggerimenti dati alla radio o alla televisione ( 17 )? 31. A mio avviso, tuttavia, dal tenore, dal contesto e dalle finalità della direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi risulta perfettamente chiaro che il riferimento a un «prodotto» contenuto nella direttiva stessa è limitato a un bene materiale. Per tale motivo, in sostanza, la domanda della ricorrente nel procedimento principale non può trovare accoglimento, almeno per quanto riguarda la direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi, proprio perché essa non concerne una lesione derivante da un difetto materiale contenuto in un prodotto. 32. Ciò appare altresì confermato dall’esame della finalità e del contesto della direttiva de qua. Il suo primo considerando precisa che essa costituisce una misura di armonizzazione «in materia di responsabilità del produttore per i danni causati dal carattere difettoso dei prodotti», essendo tale misura necessaria per il fatto che «le disparità esistenti fra tali legislazioni possono falsare il gioco della concorrenza e pregiudicare la libera circolazione delle merci all’interno del mercato comune determinando disparità nel grado di protezione del consumatore contro i danni causati alla sua salute e ai suoi beni da un prodotto difettoso». Ciò è chiaramente rivolto ai soli beni materiali e, come la Corte ha già avuto occasione di precisare, «[l]e delimitazioni del campo di applicazione della citata direttiva stabilite dal legislatore dell’Unione sono il risultato di un complesso processo di ponderazione compiuta, segnatamente, tra questi differenti interessi» ( 18 ). 33. Tutto ciò è sottolineato da altri considerando. Così, ad esempio, nel terzo considerando si afferma che la responsabilità «si applica solo ai beni mobili che sono oggetto di una produzione industriale». Sebbene, come rilevato supra alla nota 8, la sfera di applicazione della disposizione sia stata successivamente estesa al di là di quella di applicazione dei prodotti oggetto di una produzione industriale , non si fa alcuna menzione del fatto che semplici informazioni o suggerimenti rientrino nella direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi. Il quarto considerando dichiara, inoltre, che ai fini di un’effettiva protezione del consumatore è necessario «considerare responsabili tutti i partecipanti al processo produttivo se il prodotto finito o la parte componente o la materia prima da essi fornita sono difettosi (…)». A termini del sesto considerando, al fine di proteggere «il consumatore nella sua integrità fisica e nei suoi beni, è necessario che il carattere difettoso di un prodotto sia determinato non già in base alla carenza del prodotto dal punto di vista del suo uso, bensì in base alla mancanza della sicurezza che il grande pubblico può legittimamente attendersi (…)». Il riferimento alla «mancanza di sicurezza» può ancora una volta essere considerato, alla luce del contesto, solo come riferimento ad un difetto presente in un prodotto materiale che possa provocare danni. 34. Tutti i suesposti rilievi contestuali contribuiscono semplicemente ad avvalorare la conclusione che l’ambito di applicazione della direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi verta esclusivamente sulla sicurezza dei prodotti materiali e che lo scopo fondamentale della stessa sia quello di prevedere una riparazione, basata sulla responsabilità oggettiva, laddove sia stato ravvisato il carattere difettoso di un prodotto. Se così non fosse, si aprirebbe potenzialmente la strada ad una serie di azioni fondate sulla direttiva medesima e attinenti, in sostanza, alla prestazione difettosa o negligente di servizi. Ciò potrebbe includere, ad esempio, i suggerimenti scritti predisposti da un commercialista o da un avvocato o un referto medico elaborato in forma scritta, benché in tali circostanze sarebbe totalmente innaturale sostenere, ad esempio, che firmando un siffatto referto, il professionista de quo «si presenta» come il «produttore» di un «prodotto finito» di modo che lo stesso sia un «produttore» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi ( 19 ). 35. Come peraltro sembra suggerire lo stesso giudice del rinvio al punto 4.2 della domanda di pronuncia pregiudiziale, l’imposizione di responsabilità ai sensi della direttiva de qua in un caso del genere potrebbe anche esporre i fornitori di servizi a una responsabilità potenzialmente illimitata a titolo di responsabilità oggettiva nei confronti di una vasta categoria di possibili parti lese ( 20 ). Sarebbe difficile evitare la conclusione che l’imposizione di responsabilità oggettiva falserebbe in tal modo i limiti tracciati alla sfera di applicazione della direttiva medesima che, come già osservato e come rilevato dalla Corte nella sentenza Dutrueux ( 21 ), hanno costituito il risultato di un complesso processo di ponderazione compiuta tra differenti interessi. 36. Tale conclusione potrebbe altresì condurre a una situazione in cui difficoltà giuridiche inconsuete vadano a gravare un ulteriore aspetto della pubblicazione di un giornale. La maggior parte dei giornali – dal più serio al più popolare – offre rubriche di tale genere ai lettori, in cui gli editorialisti danno suggerimenti su svariati temi, tra cui medicina, diritto, giardinaggio, educazione dei figli e problemi personali. Se un giornale potesse essere ritenuto responsabile, a titolo di responsabilità oggettiva, per suggerimenti di scarsa qualità o di carattere difettoso che abbiano provocato lesioni personali o (fatti salvi i limiti di cui all’articolo 9 della direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi) danni ai beni, ciò determinerebbe il sorgere di un nuovo rischio per le case editrici, che, come rilevato dalla resistente nelle proprie osservazioni scritte, potrebbe presentare implicazioni gravi, sotto il profilo pratico, sulla libertà di stampa, garantita dall’articolo 11, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione (e, per estensione, dall’articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo). Tutto ciò significa che se la ratio della direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi fosse stata di giungere a tale risultato, ciò avrebbe dovuto essere espresso, com’è legittimo attendersi, in termini assolutamente chiari e inequivocabili. Il fatto stesso che la direttiva medesima taccia intenzionalmente al riguardo rappresenta, in modo eloquente, una testimonianza del fatto che il legislatore dell’Unione non abbia mai inteso imporre tale responsabilità in tali circostanze. 37. Occorre sottolineare, tuttavia, che le questioni relative alla responsabilità per fatto illecito doloso e negligenza professionale in casi del genere sono disciplinate dal diritto nazionale dei singoli Stati membri. Non è mai stata intenzione del legislatore dell’Unione procedere ad un’armonizzazione di tal genere e ancor meno che azioni simili debbano ricadere nel regime della responsabilità oggettiva della direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi per effetto di un’interpretazione artificiosa ed estensiva dei suoi termini. La Corte ha già avuto modo di dichiarare che la direttiva de qua non aspira ad un’armonizzazione completa del settore della responsabilità per danno da prodotti difettosi al di fuori degli aspetti da essa disciplinati ( 22 ). 38. Se è pur vero che la questione che si pone nel caso di specie è nuova, vale la pena sottolineare che essa non trova sostegno in nessuno degli orientamenti giurisprudenziali ad oggi esistenti relativi alla direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi. La causa che presenta maggiori analogie è forse quella decisa dalla Corte nella sentenza Dutrueux ( 23 ). Nel caso di specie, un giovane aveva riportato ustioni nel corso di un intervento chirurgico effettuato presso un ospedale. Le ustioni erano state, tuttavia, causate da un difetto del sistema di termoregolazione del materasso riscaldante su cui egli era stato posto nel corso dell’intervento. L’ospedale aveva semplicemente utilizzato il materasso acquistato presso un fornitore dell’ospedale. 39. Tuttavia, la Corte ha dichiarato che «siffatto utilizzatore non può essere considerato quale partecipante alla catena di fabbricazione e di commercializzazione del prodotto in questione» ai sensi dell’articolo 3 della direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi ( 24 ), con la conseguenza che l’ospedale era, a tal fine, un semplice prestatore di servizi medici e che, nel caso in cui tale prestatore «utilizzi (…) apparecchi o prodotti difettosi di cui non sia il produttore ai sensi delle disposizioni dell’art[icolo] 3 della [direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi] e causi in tal modo danni al destinatario della prestazione», la responsabilità del prestatore di servizi «non rientra nell’ambito di applicazione di tale direttiva» ( 25 ). 40. Risulta pertanto evidente, dalla sentenza Dutrueux ( 26 ), che la responsabilità relativa alla fornitura di servizi distinti dal prodotto fisico difettoso non ricade nella sfera di applicazione della direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi. Nella specie, semmai, l’affermazione è più debole in quanto, come già affermato, a differenza dalla fattispecie oggetto di detta causa, il prodotto fisico non presentava, di per sé, alcun difetto. 41. Dalla sintesi di tutti gli orientamenti interpretativi descritti non posso che concludere che un’azione di tal genere esula dall’ambito di applicazione della direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi. Si tratta, in sostanza, di un’azione attinente alla fornitura di un servizio – suggerimenti ai consumatori contenuti nella rubrica di un giornale – che non riguarda un giornale in quanto prodotto fisico. Non si può, dunque, affermare che le lesioni personali subite da VI siano state causate dal difetto di un prodotto nel senso in cui tali termini sono utilizzati nella direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi. V. Conclusione 42. Alla luce di tutti i suesposti rilievi, suggerisco quindi alla Corte di rispondere alla questione sollevata dall’[OSCURATO:PERSONA] (Corte Suprema, Austria) nei seguenti termini: L’articolo 2, in combinato disposto con l’articolo 1 e l’articolo 6 della direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, non può essere interpretato nel senso che debba essere parimenti considerato quale «prodotto difettoso», ai sensi di tale direttiva, la copia fisica di un quotidiano contenente suggerimenti sanitari tecnicamente inesatti la cui applicazione sia idonea a cagionare danni alla salute. ( 1 ) Lingua originale: l’inglese. ( 2 ) Direttiva del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi ( GU 1985, L 210, pag. 29 ), modificata dalla direttiva 1999/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 1999 ( GU 1999, L 141, pag. 20 ). ( 3 ) BGBl. n. 99/1988, modificata, da ultimo, dal BGBl. I n. 98/2001. ( 4 ) «Medieninhaber» ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del Bundesgesetz über die Presse und andere publizistische Medien (legge federale relativa alla stampa ed altri media giornalistici, del 12 giugno 1981, BGBl. n. 314/1981. ( 5 ) La disposizione riguarda la responsabilità per azioni di terzi. ( 6 ) La questione se una responsabilità in base alle altre disposizioni della legge austriaca sussista necessariamente o eventualmente è ovviamente distinta e, trattandosi di un aspetto di esclusiva competenza del giudice del rinvio, mi astengo naturalmente dall’esprimere il mio parere su tale distinta questione. Detta potenziale responsabilità non è chiaramente esclusa dalla direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi (vedi il tredicesimo considerando nonché l’articolo 13 della direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi). ( 7 ) V., in tal senso, le conclusioni dell’avvocato generale Trstenjak nella causa [OSCURATO:PERSONA] ( C‑33/08 , EU:C:2009:99 , paragrafo 37 ). ( 8 ) V., in tal senso, ad esempio, sentenze del 10 settembre 2014, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑152/13 , EU:C:2014:2184 , punto 26 ) e del 10 dicembre 2018, Wightman e a. ( C‑621/18 , EU:C:2018:999 , punto 47 ). ( 9 ) Inizialmente l’applicazione della direttiva 85/374 era limitata ai «beni mobili che sono oggetto di una produzione industriale» (terzo considerando della direttiva in esame). La direttiva 1999/34 ha eliminato la deroga relativa ai «prodotti agricoli» dal campo di applicazione della direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi e, conformemente al considerando 8 della prima, mirava a includere «qualsiasi tipo di prodotto», estendendo dunque la sfera di applicazione della direttiva al di là dei prodotti semplicemente oggetto di una produzione industriale . Ciò risulta confermato dall’applicazione della direttiva 85/374 a un prodotto che evidentemente non era stato oggetto di una produzione industriale, affermata dalla Corte nella sentenza del 10 maggio 2001, Veedfald ( C‑203/99 , EU:C:2001:258 ), riguardante una controversia in cui un rene era stato irrorato con un liquido di perfusione prima del trapianto ove il liquido medesimo, prodotto nella farmacia dell’ospedale, si era rivelato difettoso rendendo l’organo inutilizzabile per il trapianto. ( 10 ) [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la definizione di «prodotto» è ampia (benché, a suo avviso, esso debba essere «oggetto di una protezione industriale»). A suo avviso, sebbene l’articolo 4 della legge austriaca sulla responsabilità del produttore definisca il prodotto come «qualsiasi bene mobile materiale», la qualificazione «materiale» non è contenuta nella formulazione dell’articolo 2 della direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi. Anche l’elettricità è inclusa, in forza della disposizione in esame, nella nozione di «prodotto», ancorché non si tratti di una cosa mobile. Tale quaestio juris è maggiormente rilevante con riguardo ai software , laddove anche il trasferimento mediante supporto materiale è diventato raro e il modo più diffuso di trasferimento è ora il download /scaricamento (quanto a tale orientamento, v., ad esempio, Spindler, G., «[OSCURATO:PERSONA] im Internet», Multimedia und Recht , ed. 3, 1998, pagg. da 119 a 124). [OSCURATO:PERSONA], nella relazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] sulle implicazioni dell’intelligenza artificiale, dell’Internet delle cose e della robotica in materia di sicurezza e di responsabilità, COM(2020) 64 final, pag. 14, non sembra arrivare a tanto de lege lata, in quanto propone: «[n]onostante l’ampiezza della definizione di prodotto fornita dalla direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi, il suo ambito di applicazione andrebbe ulteriormente chiarito per rispecchiare meglio la complessità delle tecnologie emergenti (…)». ( 11 ) Per esempi di tale approccio, v., Foerste, U. e Graf von Westphalen, F., (ed.), Produkthaftungshandbuch , 3 a ed., Beck, Monaco, 2012, pag. 815, articolo 47, paragrafo 16; Cahn, A., «[OSCURATO:PERSONA] für verkörperte geistige Leistungen», [OSCURATO:PERSONA] , 1996, pagg. da 2899 a 2905, in particolare pagg. da 2901 a 2903; Meyer, A., «[OSCURATO:PERSONA] für fehlerhafte Aussagen in wissenschaftlichen Werken», Zeitschrift für Urheber- und Medienrecht , ed. 3, 1997, pagg. da 26 a 34. Per una posizione contraria a tale approccio, v., Günther, A., [OSCURATO:PERSONA] für [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2001, pagg. da 623 a 627. Tra tutti i menzionati autori è discussa la legge tedesca sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi, con la quale è stata trasposta la direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi, benché gli argomenti discussi non riguardino specificamente l’attuazione da parte della Germania. ( 12 ) Un altro esempio è il malfunzionamento di un dispositivo diagnostico ove tale malfunzionamento comporti la mancata diagnosi e, pertanto, la mancata terapia di una patologia. ( 13 ) V., a contrario, l’articolo 7, lettera a), della direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi, che solleva il produttore da ogni responsabilità se egli non ha messo in circolazione il prodotto. V. altresì, Oechsler, J., J. von [OSCURATO:PERSONA] zum [OSCURATO:PERSONA] mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen , edizione rivista 2018, de Gruyter, Berlino, articolo 2 ProdHaftG, paragrafo 78, di nuovo in relazione al Produkthaftungsgesetz (legge tedesca sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi). ( 14 ) V., in tal senso, Günther, A., [OSCURATO:PERSONA] für [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2001, pag. 650 e 651, che distingue tra «Instruktionshaftung» (responsabilità per istruzioni) e «Informationshaftung» (responsabilità per informazioni). ( 15 ) Nel libro verde la responsabilità civile per danno da prodotti difettosi [(COM (1999) 396 def.], a pag. 7, la [OSCURATO:PERSONA] ha già dichiarato che «[i] servizi difettosi non sono coperti dalla direttiva 85/374/CEE». Ciò è in linea con il fatto che essa aveva proposto una direttiva del Consiglio sulla responsabilità del prestatore di servizi [COM(90) 482 def.] ( GU 1991, C 12, pag. 8 ). Il progetto è stato in seguito abbandonato [COM(94) 260 def.]. Il punto 2.8 del parere del Comitato economico e sociale in merito alla proposta di direttiva del Consiglio sulla responsabilità del prestatore di servizi ( GU 1991, C 269, pag. 40 ) mostra particolarmente bene i problemi che una siffatta direttiva potrebbe porre: «Esaminando la proposta appare evidente che, con la sua applicazione, essa frenerà qualsiasi ricerca e qualsiasi innovazione nei settori d’attività dei liberi professionisti. Essa condurrà ad una medicina difensiva, ad una consultazione giuridica, commerciale e fiscale difensive, ad un’assistenza difensiva da parte di architetti, ingeneri e gli appaltatori del settore edilizio. Non è questo l’obiettivo che i consumatori intendevano perseguire». ( 16 ) Ciò è stato altresì commentato nella relazione della [OSCURATO:PERSONA] al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo, relazione sulle implicazioni dell’intelligenza artificiale, dell’Internet delle cose e della robotica in materia di sicurezza e di responsabilità [COM(2020) 64 final], pagg. 13 e 14. ( 17 ) V. altresì [OSCURATO:PERSONA] zum BGB , 8 a ed., 2020, articolo 2 ProdHaftG, paragrafo 19, nonché Ulmer-Eilfort, C. e Obergfell-Thiermann, E.-I., Verlagsrecht , 2 a ed., C.H. Beck, 2020, paragrafo 1036. ( 18 ) Sentenza del 21 dicembre 2011, Dutrueux ( C‑495/10 , EU:C:2011:869 , punto 22 e giurisprudenza ivi citata). ( 19 ) V. altresì la nota 15 supra, che richiama il parere del Comitato economico e sociale in merito alla proposta di direttiva del Consiglio sulla responsabilità del prestatore di servizi ( GU 1991, C 269, pag. 40 ). ( 20 ) V. i noti commenti di Cardozo, CJ, in [OSCURATO:PERSONA] v. Touche 174 NE 441 (1931), il quale ammonisce che il diritto deve evitare la prospettiva di una potenziale responsabilità «in misura indeterminata per un tempo indeterminato in relazione a una categoria indeterminata». ( 21 ) Sentenza del 21 dicembre 2011 ( C‑495/10 , EU:C:2011:869 , punto 22 ). ( 22 ) V. sentenze del 4 giugno 2009, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑285/08 , EU:C:2009:351 , punti 24 e 25 ), e del 21 dicembre 2011, Dutrueux ( C‑495/10 , EU:C:2011:869 , punto 21 ). ( 23 ) Sentenza del 21 dicembre 2011 ( C‑495/10 , EU:C:2011:869 ). ( 24 ) Ibidem, punto 28. ( 25 ) Ibidem, punto 39. ( 26 ) Sentenza del 21 dicembre 2011 ( C‑495/10 , EU:C:2011:869 ).
Sentenza Corte di giustizia UE/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris