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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 maggio 2024

Cassazione n. 29393/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 06NBWPL) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2023 del GIP TRIBUNALE di ASTIdato av iso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore di fiducia, contesta il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità rispetto alla sentenza di applicazione della pena concordata emessa il 9 novembre 2023 dal G.U.P. del Tribunale di Asti, con cui gli è stata applicata la pena di anni 3, mesi 6 di reclusione ed euro 14.000 di multa, in ordine ai reati di cui agli art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990 e 628 cod. pen., commessi in Alba il 5 e il 6 maggio 2023.

Considerato che il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che consente l'impugnazione della sentenza di patteggiannento «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»; tali profili non sono ravvisabili nel caso di specie, stante l'evidente genericità delle censure sollevate in punto di mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità.

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 24 maggio 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 06NBWPL) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2023 del GIP TRIBUNALE di ASTIdato av iso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore di fiducia, contesta il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità rispetto alla sentenza di applicazione della pena concordata emessa il 9 novembre 2023 dal G.U.P. del Tribunale di Asti, con cui gli è stata applicata la pena di anni 3, mesi 6 di reclusione ed euro 14.000 di multa, in ordine ai reati di cui agli art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990 e 628 cod. pen., commessi in Alba il 5 e il 6 maggio 2023. Considerato che il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che consente l'impugnazione della sentenza di patteggiannento «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»; tali profili non sono ravvisabili nel caso di specie, stante l'evidente genericità delle censure sollevate in punto di mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità. Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 24 maggio 2024.
Sentenza Cassazione n. 29393/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris