CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 18410/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 8553-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, pp presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 499/5/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 08553 sez. MT - ud. 26-04-2022 -2- • Premesso che: 1. il Comune di Cagliari, denunciando violazione dell'art.1, comma 161, della legge n.296 del 2006 che ha prorogato a cinque anni il termine di decadenza previsto dall'art.11 del d.lgs. 504 del 1992, ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe sostenendo essere errata l'affermazione della CTR della Sardegna secondo cui l'avviso di accertamento notificato a [OSCURATO:PERSONA] -odierno intimato- per ICI dell'anno 2000- era, così come dedotto dal contribuente con uno dei motivi d'appello, invalido perché giunto al destinatario -il 14.1.2016- oltre il suddetto termine decadenziale. Sostiene il Comune che l'errore stia in ciò che la CTR avrebbe dovuto tener conto non della data in cui l'avviso era pervenuto al destinatario ma della data -il 29.12.2015- in cui era stato consegnato all'ufficio postale per il relativo invio alla destinatario; 3. con ordinanza interlocutoria del 25.11.2021, la causa è stata rinviata a nuovo ruolo essendosi allora in attesa della decisione delle Sezioni Unite di questa Corte sulle questioni alle stesse sottoposta dalla Sezione tributaria con ordinanza n.15545 del 21 luglio 2020, riguardanti l'applicabilità del principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione anche agli atti di imposizione tributaria in relazione agli effetti sostanziali propri di questi e l'applicabilità di detto principio quando la notificazione non sia effettuata dall'ufficiale giudiziario, ma dal messo notificatore speciale ex art.60 d.P.R. n.600/1973 e art.16, comma 4, del d.lgs. n.546/1992; considerato che: 1. ai sensi dell'art. 1, comma 161, della 1.296/2006, gli enti locali devono notificare gli avvisi di accertamento relativi a propri tributi "a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo" a quello in cui il soggetto passivo avrebbe dovuto presentare la dichiarazione o effettuare il versamento del tributo; 2. l'avviso di cui qui si tratta è stato spedito entro il termine quinquennale ed è stato ricevuto oltre il termine quinquennale. Si legge nel ricorso e nella sentenza impugnata che l'avviso è stato spedito il 29.12.2015 ed è stato ricevuto il 14.1.2016; 3. le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n.40543 del 17/12/2021, hanno così statuito: "In materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e degli effetti di questa sull'osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi d'imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dall'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, trova sempre applicazione, a ciò non ostando né la peculiare natura ricettizia di tali atti, né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione. Ne consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli elementi necessari ai fini della notifica dell'atto e non quella, eventualmente successiva, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente"; 4. alla luce della superiore statuizione, il ricorso risulta essere fondato e la sentenza impugnata risulta essere errata e pertanto da cassare; 5. non vi sono questioni ulteriori cosicché la causa può essere decisa nel merito con il rigetto dell'originario ricorso del contribuente; 6. le spese dell'intero processo devono essere compensate in quanto la sentenza delle Sezioni Unite decisiva per l'esito della controversia è intervenuta solo in pendenza del presente procedimento di legittimità; pqm la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decide nel merito con rigetto dell'originario ricorsok. C/12cd:22,1u4ti compensa le spese , Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 26 aprile 2