CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 10113/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 22754-2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio “[OSCURATO:PERSONA] E ASSOCIATI— [OSCURATO:PERSONA]”, rappresentata e difesa dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale a margine del controricorso -controricorrente e ricorrente incidentale– e [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale estesa in calce all’atto di intervento -controricorrente– avverso la sentenza n. 65/3/2018 della [OSCURATO:PERSONA] dell’UMBRIA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata - tenutasi in mo dalità da remoto previo decreto di autorizzazione del Presidente del Collegio - del 4/4/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato a cinque motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale, in sede di rinvio da Cass. n. 11243/2015, aveva parzialmente accolto l’appello di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. avverso la sentenza n. 41/2/2011 della Commissione tributaria provinciale di Perugia, che aveva rigettato il ricorso proposto avverso avviso di classamento catastale relativo a macchinari industriali della centrale elettrica sita nel Comune di Piegaro; [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. resiste con controricorso e propone ricorso incidentale affidato ad unico motivo, illustrato da memoria difensiva; si è costituito, aderendo alle richieste dell’Agenzia ricorrente, il Comune di Piegaro, depositando, da ultimo, memoria difensiva [OSCURATO:PERSONA] 1.1. con il primo motivo l’Agenzia ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione dell’art. 49 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, dell’art. 324 cod. proc. civ. e dell’art. 2909 cod. civ. per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente negato l’efficacia di «giudicato interno della sentenza Cass. 16824/2006», con la quale questa Corte si sarebbe pronunciata nel merito, riconoscendo la legittimità dell’operato dell’Ufficio sia con riguardo alla metodologia di valutazione, sia con riguardo alla congruità della rendita; 1.2. l’eccezione di giudicato esterno deve ritenersi destituita di fondamento; 1.3. come reso esplicito dall’esame della pronuncia evocata a giudicato esterno — pronuncia resa tra le medesime parti e con riguardo al medesimo immobile —, la definizione di quel giudizio è avvenuta, piuttosto che in relazione all’accertamento di un elemento della fattispecie impositiva suscettibile in quanto tale, perché di natura tendenzialmente permanente, di espandere l’efficacia (esterna) dell’accertamento, passato in giudicato, di cui sia stato oggetto ad una pluralità di periodi d'imposta (cfr. Cass.. Sez. U., 16 giugno 2006, n. 13916 cui adde, ex plurimis, Cass., 16 maggio 2019, n. 13152; Cass., 3 gennaio 2019, n. 37; Cass., 1 luglio 2015, n. 13498; Cass., 30 ottobre 2013, n. 24433; Cass., 29 luglio 2011, n. 16675; Cass., 22 aprile 2009, n. 9512; v. altresì, in tema di ICI, Cass., 19 gennaio 2018, n. 1300; Cass., 16 settembre 2011, n. 18923; Cass., 29 luglio 2011, n. 16675), sulla base di una specifica lettura dei dati normativi di fattispecie, secondo l’interpretazione dei quali le turbine di una centrale elettrica sono computabili ai fini della determinazione della rendita catastale da attribuire alla centrale medesima, stante la «connessione strutturale» e la «funzionalità della connessione» alla formazione di un «unico bene complesso» assunti dal legislatore, nel d.l. 31/3/2005, n. 44, art. 1 quinquies, al fine di qualificare le turbine, in quanto elementi essenziali costitutivi del bene «centrale elettrica», «bene immobile per incorporazione di mobile ad immobile»; 1.4. detta interpretazione della normativa citata non è, però, suscettibile di integrare il vincolo del giudicato, qual evocato dalla ricorrente, risolvendosi, per l’appunto, in attività di mera interpretazione giuridica della disposizione normativa tributaria e non anche in uno specifico accertamento su di un elemento di fattispecie del rapporto tributario; 1.5. l’efficacia espansiva del giudicato esterno trova, infatti, ostacolo in relazione all’interpretazione giuridica della norma tributaria, ove intesa come mera argomentazione avulsa dalla decisione del caso concreto, poiché detta attività, compiuta dal giudice e contestuale allo stesso esercizio della funzione giurisdizionale, non può mai costituire un limite all'esegesi esercitata da altro giudice, né è suscettibile di passare in giudicato autonomamente dalla domanda e dal capo di essa cui si riferisce, assolvendo ad una funzione meramente strumentale rispetto alla decisione (cfr. Cass., 15 marzo 2022, n. 8288; Cass., 1 giugno 2021, n. 15215; Cass., 15 luglio 2016, n. 14509; Cass., 21 ottobre 2013, n. 23723); 2.1. con il secondo motivo l’Agenzia delle entrate denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione dell’art. 49 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e dell’art. 295 cod. proc. civ. per avere la Commissione tributaria regionale respinto l’istanza di sospensione del giudizio, formulata dall'odierna ricorrente, sul presupposto della pendenza in sede di legittimità di altro giudizio tra le stesse parti, concernente la medesima centrale elettrica di Pietrafitta vecchia cd. variata; 2.2.la censura va disattesa; 2.3. va infatti rilevato che, con vigenza dal 1° gennaio 2016, l'art. 49, d.lgs. 546/1992 è stato modificato nel senso che le parole «escluso l'art. 337 (ndr. cod. proc. civ.)» sono state soppresse (art. 9, comma 1, lett. u), d.lgs. 156/2015, al che consegue che, essendo divenuta pienamente applicabile nel processo tributario di merito la previsione di cui al secondo comma di tale disposizione del codice di rito civile, essa attualmente risulta essere l'unica via per disporre la sospensione del processo stesso qualora venga fatta valere l'«autorità» di una sentenza non ancora passata in giudicato (cfr. in questo senso, Cass. S.U. del 19/06/2012, n. 10027), ed inoltre, in base agli esiti della giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. U, 29/07/2021, n. 21763; Sez. U, 19/06/2012, n. 10027) esso è applicabile senza limiti nel contenzioso tributario (cfr., Cass. 17/07/2014, n. 16329; 05/09/2016, n. 17613; 06/10/2017, n. 23840); 2.4. è opportuno comunque evidenziare che il menzionato giudizio di legittimità risulta, nelle more, essersi concluso con l’ordinanza n. 18089/2021, il che renderebbe quindi priva di interesse la censura proposta dalla ricorrente in merito alla mancata sospensione del giudizio in questione; 3.1. con il terzo motivo l’Agenzia lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione dell’art. 1, comma 244, legge [OSCURATO:DATA_NASCITA] e censura la sentenza impugnata laddove si afferma che siano esclusi dall’attribuzione della rendita catastale tutti gli impianti posti a valle del generatore di forza motrice, cioè gli alternatori e i trasformatori; 3.2. la doglianza è fondata; 3.3. come già affermato da questa Corte in relazione ad identica fattispecie tra le stesse parti (cfr. Cass. 24/6/2021, nn. 18089 e 18090, la prima anche depositata in copia dall’odierna ricorrente), il d.l. n. 44 del 2005, art. 1-quinquies, ha disposto che «ai sensi e per gli effetti della L n. 212 del 2000, art. 1, comma 2, del R. D. n. 632 del 1939, art. 4, convertito con modificazioni dalla L. n. 1249 del 1939, limitatamente alle centrali elettriche, si interpreta nel senso che i fabbricati e le costruzioni stabili sono costituiti dal suolo e dalle parti ad esso strutturalmente connesse, anche in via transitoria, cui possono accedere, mediante qualsiasi mezzo di unione, parti mobili allo scopo di realizzare un unico bene complesso. Pertanto, concorrono alla determinazione della rendita catastale, ai sensi del citato r.d.l., art. 10, gli elementi costitutivi degli opifici e degli altri immobili costruiti per le speciali esigenze dell'attività industriale di cui al periodo precedente anche se fisicamente non incorporati al suolo»; 3.4. nell'esegesi di questa norma, questa Corte ha affermato che, in virtù di quanto disposto dal sopra menzionato art. 1-quinquies(norma di natura strettamente interpretativa), le centrali elettriche non possono escludere le «turbine» e tutti gli altri impianti mobili dal computo della rendita catastale ai fini dell'ICI, in quanto esse costituiscono una parte essenziale dell'impianto fisso, senza le quali verrebbe meno la classificabilità dell'unità immobiliare come centrale elettrica, ed ha ritenuto che le «turbine», insieme ai serbatoi, alle ciminiere, alle pompe, ai ventilatori, alle caldaie, sono elementi essenziali costitutivi del bene «centrale elettrica», ovvero impianti necessari al ciclo di produzione dell'energia elettrica, in quanto è «impossibile separare l'uno dall'altro senza la sostanziale alterazione del bene complesso... che non sarebbe più nel caso di specie, una centrale elettrica»( cfr. Cass. 14/3/2012, n. 4030; Cass. 10/11/2006 n. 24060), poiché anch'essi costituiscono una componente strutturale ed essenziale della centrale stessa, sicché questa senza quelle non potrebbe più essere qualificata tale, restando diminuita nella sua funzione complessiva ed unitaria ed incompleta nella sua struttura (cfr. Cass. 19/2/2015 n. 3354); 3.5. pertanto, la distinzione tra impianti poste a monte e valle del generatore, posta dal Giudice di appello, non è affatto decisiva e dirimente, essendo invece decisivo che questi elementi costituiscano una componente strutturale ed essenziale della centrale stessa, «anche se fisicamente non incorporati al suolo», sicché questa senza quelle non potrebbe più essere qualificata tale, restando diminuita nella sua funzione complessiva ed unitaria ed incompleta nella sua struttura; 3.6. se l'alternatore è quella macchina che converte l'energia meccanica in energia elettrica, non sarebbe in ogni caso scorporabile da una centrale elettrica senza che questa perda la sua identità strutturale e funzionale; 3.7.il giudice d'appello dovrà quindi procedere ad un nuovo esame della causa, al fine di determinare correttamente la rendita catastale includendo tra i beni che concorrono a formarla anche i trasformatori e gli alternatori; 4.1. con il quarto motivo l’Agenzia lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione dell’art. 1, comma 244, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e censura la sentenza impugnata per non avere limitato gli effetti dell’ammortamento, in relazione alla stima delle «turbine», al biennio censuario di riferimento 1988/1989; 4.2. la doglianza è infondata in quanto la Commissione tributaria regionale, nella sentenza impugnata, pur avendo ritenuto condivisibili le censure della contribuente circa il metodo valutativo adottato per la valorizzazione degli impianti, essendo stati limitati gli effetti dell’ammortamento agli anni precedenti il biennio di riferimento, con esclusione del periodo successivo, ha tuttavia poi espressamente riportato, in adesione alle risultanze della c.t.u., che «il criterio di ammortamento più adeguato per le turbine è quello seguito nella perizia valutando il valore a nuovo attualizzato al 1988/89», né l’Agenzia ha dimostrato che la Commissione tributaria regionale si sia, sul punto, discostata, dunque, dalle conclusioni raggiunte dal c.t.u. sugli effetti dell’ammortamento limitatamente al biennio indicato; 5.1. con il quinto motivo l’Agenzia lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in relazione alla circostanza dell’errore, segnalato nelle prodotte osservazioni critiche alla c.t.u., circa la diversa potenza delle turbine assunte a raffronto; 5.2. la censura va parimenti disattesa; 5.3. il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (cfr. Cass.16/11/2022, n. 33742; 02/02/2015 n. 1815); 5.4. nella fattispecie la Commissione tributaria regionale, così come la stessa Agenzia nel ricorso, ha evidenziato che il nominato esperto aveva interloquito con i consulenti di parte, replicando alle osservazioni alla perizia tecnica d’ufficio, evidenziando «i motivi delle scelte delle turbine più simili per dimensione, tipologia, anno di costruzione, in mancanza del costo reale delle turbine oggetto di causa», al che consegue che le critiche si risolvono in un’inammissibile sollecitazione alla rivalutazione dei fatti e delle prove preclusa al giudice di legittimità; 6.1. con il ricorso incidentale la società controricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione dell’art. 28 D.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 1142, censurando la sentenza impugnata per l’eccessività del valore attribuito all'impianto in conseguenza della mancata applicazione del coefficiente di vetustà e obsolescenza e della mancata valutazione forfettaria degli oneri aggiuntivi; 6.2. le doglianze vanno disattese; 6.3. in primo luogo, con l’accoglimento del primo motivo di ricorso e la cassazione della sentenza, il valore dell’intero impianto dovrà essere rideterminato dalla Commissione tributaria regionale sulla base del principio di diritto sopra enunciato, dovendo in ogni caso ribadirsi che, in questa sede, non si può sollecitare le revisione delle valutazioni di fatto, e che il giudice di merito può motivare le proprie affermazioni anche facendo richiamo alle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio, come nel caso in esame, non essendotenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguatamotivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche per relationemdell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dalconsulente, mentre diversa è l'ipotesi in cui alle risultanze dellaconsulenza tecnica d'ufficio siano state a vanzate critiche specifiche e circostanziate, sia daiconsulenti di parte che dai difensori (ipotesi che non ricorre nel caso in esame, non avendo la ricorrente incidentale in alcun modo argomentato circa la formulazione di osservazioni critiche alla c.t.u. espletata in appello), poiché in tal caso il giudice del merito, per non incorrere nel vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c., è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o all'altra conclusione (cfr. Cass. 6/5/2021, n. 11917; Cass. 11/06/2018, n. 15147); 7. sulla scorta di quanto sin qui illustrato, accolto il terzo motivo di ricorso principale, respinti i rimanenti motivi di ricorso principale ed il ricorso incidentale, ne consegue la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Umbria in diversa composizione per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità P.Q.M. La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso principale, respinti i rimanenti motivi; rigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Umbria in diversa composizione per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità. Ai sensi dell'art.13, comma 1-quaterdel d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a t