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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 25391/2022

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o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 22867-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]365 [OSCURATO:PERSONA] ,in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 97210890584, AGENZIA [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 6758/18/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 22867 sez.

MT - ud. 25-05-2022 -2- Rg n. 22867/2020 SKS365 [OSCURATO:PERSONA] c/ Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Mor opoli Ritenuto che: SK 5365 [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro l'Agenzia delle dogane e dei Mcropoli per la cassazione della sentenza n.6758/19 della CTR Lazio deo, 3/12/2019 che in controversia su impugnazione di avviso di accertamento col quale è stata accertata in capo alla società, la de32nza dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, di cui al d.lgs, n. 504/1998 per l'anno 2011, ha respinto l'appello della società, confermando la legittimità della pretesa impositiva.

La società, dinanzi alla CTP di Latina, aveva contestato la pretesa imp3sitiva per effetto del perfezionamento della procedura di regolarizzazione fiscale per emersione di cui all'art. 1, comma 643,

I. 23 dicembre 2014 n. 190.

La 2TP aveva rigettato il ricorso sostenendo che la procedura di regolarizzazione non si era perfezionata, non avendo la Società chiesto la regolarizzazione in relazione all'intera reta, ma soltanto rispetto a ClI individuati, tra i quali non rientra la [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA].

La contribuente impugnava la pronuncia e la CTR del Lazio riteneva che la sentenza impugnata doveva confermarsi in quanto la mancata inciiicazione del CTD "[OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] & C.", nella richiesta formulata dal bookmaker, implica che la relativa attività offerta di scommesse con vincite in denaro è rimasta fuori dal perimetro di regola rizzazione.

L'E cenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli è rimasta intimata.

La ricorrente de3Dsita memoria, con istanza di rimessione alla pubblica udienza ovvero rinvio pregiudiziale ala Corte di giustizia UE e/o rimessione alla Carte cost.; insiste nei motivi di ricorso.

C yisiderato che: non sussiste una evidenza decisoria; visto l'art. 375 c.p.c.

P.Q.M.

Rinvia la causa alla sezione quinta, dando mandata alla cancelleria per i nativi adempimenti.

Roma, 25 maggio 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 22867-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]365 [OSCURATO:PERSONA] ,in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 97210890584, AGENZIA [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 6758/18/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 22867 sez. MT - ud. 25-05-2022 -2- Rg n. 22867/2020 SKS365 [OSCURATO:PERSONA] c/ Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Mor opoli Ritenuto che: SK 5365 [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro l'Agenzia delle dogane e dei Mcropoli per la cassazione della sentenza n.6758/19 della CTR Lazio deo, 3/12/2019 che in controversia su impugnazione di avviso di accertamento col quale è stata accertata in capo alla società, la de32nza dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, di cui al d.lgs, n. 504/1998 per l'anno 2011, ha respinto l'appello della società, confermando la legittimità della pretesa impositiva. La società, dinanzi alla CTP di Latina, aveva contestato la pretesa imp3sitiva per effetto del perfezionamento della procedura di regolarizzazione fiscale per emersione di cui all'art. 1, comma 643, I. 23 dicembre 2014 n. 190. La 2TP aveva rigettato il ricorso sostenendo che la procedura di regolarizzazione non si era perfezionata, non avendo la Società chiesto la regolarizzazione in relazione all'intera reta, ma soltanto rispetto a ClI individuati, tra i quali non rientra la [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA]. La contribuente impugnava la pronuncia e la CTR del Lazio riteneva che la sentenza impugnata doveva confermarsi in quanto la mancata inciiicazione del CTD "[OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] & C.", nella richiesta formulata dal bookmaker, implica che la relativa attività offerta di scommesse con vincite in denaro è rimasta fuori dal perimetro di regola rizzazione. L'E cenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli è rimasta intimata. La ricorrente de3Dsita memoria, con istanza di rimessione alla pubblica udienza ovvero rinvio pregiudiziale ala Corte di giustizia UE e/o rimessione alla Carte cost.; insiste nei motivi di ricorso. C yisiderato che: non sussiste una evidenza decisoria; visto l'art. 375 c.p.c. P.Q.M. Rinvia la causa alla sezione quinta, dando mandata alla cancelleria per i nativi adempimenti. Roma, 25 maggio 2
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