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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/1988

ECLI:EU:C:1988:437
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61987CJ0069_IT

[OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] causa 69/87, [OSCURATO:PERSONA] laminazione a freddo pA ( LAF ), Torino, corso Mortara, nella persona dell' amministratore delegato, sig .

C .

Barbieri, con gli avv.ti S .

Carbone e R .

Barabino e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' avv .

N .

Schaeffer, 12, avenue de la Porte-Neuve, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dai suoi consiglieri giuridici R .

Waegenbaur e G .

Campogrande, in qualità di agenti, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig .

G .

Kremlis, membro del servizio giuridico della [OSCURATO:PERSONA], edificio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], convenuta, causa avente ad oggetto la domanda intesa all' annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 9 gennaio 1987, n .

C(87 ) 51 def . 8, relativa ad un' ammenda inflitta, ai sensi dell' art . 64 del trattato CECA, per inosservanza della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 23 dicembre 1983, n . 3715/83/CECA, che fissa dei prezzi minimi per taluni prodotti siderurgici ( GU L 373, pag . 1 ), LA CORTE ( quinta sezione ), composta dai signori G .

Bosco, presidente di sezione, J.C .

Moitinho de Almeida, U .

Everling, Y .

Galmot, R .

Joliet, giudici, avvocato generale : [OSCURATO:PERSONA] cancelliere : H.A .

Ruehl, amministratore principale vista la relazione d' udienza ed in seguito alla trattazione orale del 19 aprile 1988, sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 1° giugno 1988, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con ricorso depositato nella cancelleria della Corte il 5 marzo 1987, la [OSCURATO:PERSONA] laminazione a freddo pA ( LAF ) ha proposto, a norma degli artt . 33, 2° comma, e 36 del trattato CECA, un ricorso inteso ad ottenere, in via principale, l' annullamento della decisione 9 gennaio 1987, n .

C(87 ) 51 def . 8, con cui la [OSCURATO:PERSONA] ha accertato talune infrazioni, da parte della ricorrente, al sistema di prezzi minimi istituito con decisione n . 3715/83/CECA ( GU L 373, pag . 1 ) e, di conseguenza, ha inflitto alla stessa un' ammenda di 50 000 ecu, e mirante, in subordine, alla riduzione di detta ammenda . 2 La ricorrente è una società che la Fiat ha costituito quando ha deciso di cessare la produzione, da parte del proprio gruppo, di taluni acciai speciali e di trasferire i relativi impianti produttivi ad un certo numero di nuove società, il cui capitale sarebbe stato in seguito acquistato da società del gruppo Finsider .

Il capitale sociale della ricorrente appartiene oggi alla società [OSCURATO:PERSONA], del gruppo Finsider, che ne ha acquisito la metà nell' ottobre 1982 e l' altra metà nel dicembre 1985 . 3 Secondo la decisione impugnata, nel primo trimestre 1985 la ricorrente vendeva lamiere e nastri larghi laminati a freddo non rivestiti ad un costruttore di automobili italiano, la Fiat, senza rispettare i prezzi minimi e, pertanto, in spregio all' art . 3 della citata decisione . 4 Le vendite venivano effettuate in base a tredici contratti di fornitura, stipulati per la durata di dieci anni tra la LAF e società italiane del gruppo Fiat, i quali contemplano la tempestiva informazione della ricorrente sull' andamento dei fabbisogni di prodotti delle società contraenti e sulle caratteristiche degli stessi .

Con tali contratti la ricorrente si impegna, da parte sua, a mantenere le sue tecniche produttive al livello necessario per garantire forniture conformi, in termini di qualità e di servizio, ai corrispondenti standard europei .

I contratti dispongono, inoltre, che un eventuale disaccordo sui prezzi non comporta la sospensione delle forniture e dei ritiri, e che la controversia dev' essere demandata ad un collegio arbitrale, la cui decisione è inappellabile . 5 A sostegno del ricorso la ricorrente deduce la trasgressione degli artt . 60 e 61 del trattato CECA e degli artt . 1 e 3 della decisione n . 3715/83/CECA, nonché la trasgressione dell' obbligo di motivazione e dei principi del contraddittorio e della parità di trattamento . 6 Per una più ampia esposizione degli antefatti, nonché dei mezzi ed argomenti delle parti si rinvia alla relazione d' udienza .

Detti elementi del fascicolo sono riprodotti in prosieguo solo se necessari al ragionamento della Corte .

A - Trasgressione degli artt . 60 e 61 del trattato CECA e degli artt . 1 e 3 della decisione n . 3715/83/CECA 7 A parere della ricorrente, il regime dei prezzi minimi, istituito con la citata decisione n . 3715/83/CECA, si applica solo ad operazioni equiparabili, pattuite in base ai listini dei prezzi delle imprese .

Orbene, le caratteristiche, dianzi ricordate, dei contratti stipulati tra la LAF ed il gruppo Fiat, e la situazione che ne è derivata per la LAF, il cui capitale è controllato dalla Fiat e la cui produzione è destinata, per il 65%, alle società del gruppo Fiat, escluderebbero detta equiparabilità . 8 A questo proposito, si deve rilevare che, come ha giustamente osservato la [OSCURATO:PERSONA], la nozione "operazioni equiparabili" riguarda unicamente il divieto di discriminazione di cui all' art . 60, n . 1, del trattato CECA, che si riferisce all' applicazione, da parte del venditore, di condizioni disuguali ad operazioni equiparabili, in funzione, in particolare, della cittadinanza degli acquirenti . 9 La determinazione dei prezzi minimi ad opera della [OSCURATO:PERSONA], contemplata dall' art . 61 del trattato, è subordinata alla condizione che detta istituzione rilevi l' esistenza o l' imminenza di una crisi manifesta e ravvisi la necessità di una siffatta decisione per conseguire gli scopi definiti nell' art . 3 del trattato CECA .

Nell' esercizio di tale potere la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione n . 3715/83/CECA, che contempla prezzi minimi per tutte le operazioni ed istituisce, in pari tempo, una facoltà di deroga a favore delle imprese siderurgiche che abbiano concluso prima del 9 novembre 1983 contratti a lungo termine con consumatori di acciaio, validi per consegne da effettuarsi oltre il 30 giugno 1984, purché tali contratti contengano clausole di cooperazione industriale o fissino il prezzo in modo preciso .

A norma dell' art . 3, n . 2, della decisione n . 3715/83/CECA, le imprese interessate dovevano presentare alla [OSCURATO:PERSONA] domande a tale scopo entro e non oltre il 31 gennaio 1984 . 10 Contrariamente a quanto asserisce la ricorrente, la decisione n . 3715/83/CECA si applica, quindi, a tutte le operazioni, e non solo a quelle pattuite in base ai listini dei prezzi delle imprese .

Questa interpretazione è corroborata dall' art . 2 della stessa decisione, che vieta la maggiorazione delle riduzioni e degli sconti di qualsiasi natura pubblicati nei listini dei prezzi e condizioni di vendita o notificati alla [OSCURATO:PERSONA] ( n . 3 ) ed impone alle imprese nei cui listini pubblicati o nelle cui condizioni notificate siano indicati prezzi inferiori a quelli minimi di pubblicare o notificare nuove condizioni conformi alla decisione n . 3715/83/CECA entro 15 giorni dall' entrata in vigore di questa ( n . 4 ). 11 Il regime dei prezzi minimi si applica pertanto alle operazioni pattuite in base ai listini dei prezzi ed a quelle, riguardanti talune categorie di utenti, che fruiscono di variazioni di prezzi non pubblicate nei listini, ma notificate alla [OSCURATO:PERSONA] in conformità all' art . 5 della decisione 4 maggio 1953, n . 31/53 ( testo modificato, pubblicato nella GU 1973, C 29, pag . 32 ). 12 Per ottenere una deroga ai prezzi minimi fissati dalla [OSCURATO:PERSONA] con la decisione n . 3715/83/CECA, la ricorrente avrebbe dovuto presentare la domanda prescritta dall' art . 3, n . 2, della stessa decisione, il che non è stato fatto . 13 Da quanto precede discende che il mezzo relativo alla trasgressione degli artt . 60 e 61 del trattato CECA e degli artt . 1 e 3 della decisione n . 3715/83/CECA dev' essere disatteso .

B - Mancanza di motivazione e contradditorietà della decisione impugnata .

Trasgressione del principio della parità di trattamento 14 Secondo la ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] non ha motivato l' asserita equiparabilità tra le vendite della LAF e si è contraddetta, ammettendo in un' occasione la non equiparabilità delle operazioni di cui è causa ed escludendola in seguito; infine, avrebbe trasgredito il principio della parità di trattamento, assoggettando operazioni non equiparabili alla stessa disciplina . 15 A questo proposito, si deve rilevare che la nozione "operazioni equiparabili" non si applica in materia di fissazione di prezzi minimi e che, pertanto, il mezzo relativo all' assenza di motivazione ed alla contraddittorietà dei motivi non vale, comunque, a mettere in discussione la validità della decisione impugnata e dev' essere quindi disatteso . 16 Quanto alla trasgressione del principio di parità di trattamento, si deve ricordare che, come si è osservato dianzi, la decisione n . 3715/83/CECA contempla, per le operazioni di tipo particolare, possibilità di deroga di cui la ricorrente non si è avvalsa . 17 Ne consegue che anche questo mezzo dev' essere disatteso .

C - Sull' importo dell' ammenda 18 Per quanto riguarda le conclusioni presentate in subordine, volte alla riduzione dell' ammenda, si deve osservare che l' ammenda di 50 000 ecu è identica a quella irrogata ad altre sedici imprese che si trovano nella stessa situazione .

Essa è stata fissata in conformità al tenore dell' art . 64 del trattato CECA e in un importo assai inferiore al limite stabilito da questa norma . 19 Di conseguenza, le conclusioni presentate in subordine devono essere respinte . 20 Da tutte le considerazioni che precedono emerge che il ricorso va respinto .

Decisione relativa alle spese Sulle spese 21 A tenore dell' art . 69, § 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese se ne è stata fatta domanda . [OSCURATO:PERSONA] di laminazione a freddo pA ( LAF ) è rimasta soccombente e pertanto dev' essere condannata alle spese . [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE ( quinta sezione ), dichiara e statuisce : 1 ) Il ricorso è respinto . 2 ) La ricorrente è condannata alle spese .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61987CJ0069_IT [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] causa 69/87, [OSCURATO:PERSONA] laminazione a freddo pA ( LAF ), Torino, corso Mortara, nella persona dell' amministratore delegato, sig . C . Barbieri, con gli avv.ti S . Carbone e R . Barabino e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' avv . N . Schaeffer, 12, avenue de la Porte-Neuve, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dai suoi consiglieri giuridici R . Waegenbaur e G . Campogrande, in qualità di agenti, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . G . Kremlis, membro del servizio giuridico della [OSCURATO:PERSONA], edificio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], convenuta, causa avente ad oggetto la domanda intesa all' annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 9 gennaio 1987, n . C(87 ) 51 def . 8, relativa ad un' ammenda inflitta, ai sensi dell' art . 64 del trattato CECA, per inosservanza della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 23 dicembre 1983, n . 3715/83/CECA, che fissa dei prezzi minimi per taluni prodotti siderurgici ( GU L 373, pag . 1 ), LA CORTE ( quinta sezione ), composta dai signori G . Bosco, presidente di sezione, J.C . Moitinho de Almeida, U . Everling, Y . Galmot, R . Joliet, giudici, avvocato generale : [OSCURATO:PERSONA] cancelliere : H.A . Ruehl, amministratore principale vista la relazione d' udienza ed in seguito alla trattazione orale del 19 aprile 1988, sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 1° giugno 1988, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con ricorso depositato nella cancelleria della Corte il 5 marzo 1987, la [OSCURATO:PERSONA] laminazione a freddo pA ( LAF ) ha proposto, a norma degli artt . 33, 2° comma, e 36 del trattato CECA, un ricorso inteso ad ottenere, in via principale, l' annullamento della decisione 9 gennaio 1987, n . C(87 ) 51 def . 8, con cui la [OSCURATO:PERSONA] ha accertato talune infrazioni, da parte della ricorrente, al sistema di prezzi minimi istituito con decisione n . 3715/83/CECA ( GU L 373, pag . 1 ) e, di conseguenza, ha inflitto alla stessa un' ammenda di 50 000 ecu, e mirante, in subordine, alla riduzione di detta ammenda . 2 La ricorrente è una società che la Fiat ha costituito quando ha deciso di cessare la produzione, da parte del proprio gruppo, di taluni acciai speciali e di trasferire i relativi impianti produttivi ad un certo numero di nuove società, il cui capitale sarebbe stato in seguito acquistato da società del gruppo Finsider . Il capitale sociale della ricorrente appartiene oggi alla società [OSCURATO:PERSONA], del gruppo Finsider, che ne ha acquisito la metà nell' ottobre 1982 e l' altra metà nel dicembre 1985 . 3 Secondo la decisione impugnata, nel primo trimestre 1985 la ricorrente vendeva lamiere e nastri larghi laminati a freddo non rivestiti ad un costruttore di automobili italiano, la Fiat, senza rispettare i prezzi minimi e, pertanto, in spregio all' art . 3 della citata decisione . 4 Le vendite venivano effettuate in base a tredici contratti di fornitura, stipulati per la durata di dieci anni tra la LAF e società italiane del gruppo Fiat, i quali contemplano la tempestiva informazione della ricorrente sull' andamento dei fabbisogni di prodotti delle società contraenti e sulle caratteristiche degli stessi . Con tali contratti la ricorrente si impegna, da parte sua, a mantenere le sue tecniche produttive al livello necessario per garantire forniture conformi, in termini di qualità e di servizio, ai corrispondenti standard europei . I contratti dispongono, inoltre, che un eventuale disaccordo sui prezzi non comporta la sospensione delle forniture e dei ritiri, e che la controversia dev' essere demandata ad un collegio arbitrale, la cui decisione è inappellabile . 5 A sostegno del ricorso la ricorrente deduce la trasgressione degli artt . 60 e 61 del trattato CECA e degli artt . 1 e 3 della decisione n . 3715/83/CECA, nonché la trasgressione dell' obbligo di motivazione e dei principi del contraddittorio e della parità di trattamento . 6 Per una più ampia esposizione degli antefatti, nonché dei mezzi ed argomenti delle parti si rinvia alla relazione d' udienza . Detti elementi del fascicolo sono riprodotti in prosieguo solo se necessari al ragionamento della Corte . A - Trasgressione degli artt . 60 e 61 del trattato CECA e degli artt . 1 e 3 della decisione n . 3715/83/CECA 7 A parere della ricorrente, il regime dei prezzi minimi, istituito con la citata decisione n . 3715/83/CECA, si applica solo ad operazioni equiparabili, pattuite in base ai listini dei prezzi delle imprese . Orbene, le caratteristiche, dianzi ricordate, dei contratti stipulati tra la LAF ed il gruppo Fiat, e la situazione che ne è derivata per la LAF, il cui capitale è controllato dalla Fiat e la cui produzione è destinata, per il 65%, alle società del gruppo Fiat, escluderebbero detta equiparabilità . 8 A questo proposito, si deve rilevare che, come ha giustamente osservato la [OSCURATO:PERSONA], la nozione "operazioni equiparabili" riguarda unicamente il divieto di discriminazione di cui all' art . 60, n . 1, del trattato CECA, che si riferisce all' applicazione, da parte del venditore, di condizioni disuguali ad operazioni equiparabili, in funzione, in particolare, della cittadinanza degli acquirenti . 9 La determinazione dei prezzi minimi ad opera della [OSCURATO:PERSONA], contemplata dall' art . 61 del trattato, è subordinata alla condizione che detta istituzione rilevi l' esistenza o l' imminenza di una crisi manifesta e ravvisi la necessità di una siffatta decisione per conseguire gli scopi definiti nell' art . 3 del trattato CECA . Nell' esercizio di tale potere la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione n . 3715/83/CECA, che contempla prezzi minimi per tutte le operazioni ed istituisce, in pari tempo, una facoltà di deroga a favore delle imprese siderurgiche che abbiano concluso prima del 9 novembre 1983 contratti a lungo termine con consumatori di acciaio, validi per consegne da effettuarsi oltre il 30 giugno 1984, purché tali contratti contengano clausole di cooperazione industriale o fissino il prezzo in modo preciso . A norma dell' art . 3, n . 2, della decisione n . 3715/83/CECA, le imprese interessate dovevano presentare alla [OSCURATO:PERSONA] domande a tale scopo entro e non oltre il 31 gennaio 1984 . 10 Contrariamente a quanto asserisce la ricorrente, la decisione n . 3715/83/CECA si applica, quindi, a tutte le operazioni, e non solo a quelle pattuite in base ai listini dei prezzi delle imprese . Questa interpretazione è corroborata dall' art . 2 della stessa decisione, che vieta la maggiorazione delle riduzioni e degli sconti di qualsiasi natura pubblicati nei listini dei prezzi e condizioni di vendita o notificati alla [OSCURATO:PERSONA] ( n . 3 ) ed impone alle imprese nei cui listini pubblicati o nelle cui condizioni notificate siano indicati prezzi inferiori a quelli minimi di pubblicare o notificare nuove condizioni conformi alla decisione n . 3715/83/CECA entro 15 giorni dall' entrata in vigore di questa ( n . 4 ). 11 Il regime dei prezzi minimi si applica pertanto alle operazioni pattuite in base ai listini dei prezzi ed a quelle, riguardanti talune categorie di utenti, che fruiscono di variazioni di prezzi non pubblicate nei listini, ma notificate alla [OSCURATO:PERSONA] in conformità all' art . 5 della decisione 4 maggio 1953, n . 31/53 ( testo modificato, pubblicato nella GU 1973, C 29, pag . 32 ). 12 Per ottenere una deroga ai prezzi minimi fissati dalla [OSCURATO:PERSONA] con la decisione n . 3715/83/CECA, la ricorrente avrebbe dovuto presentare la domanda prescritta dall' art . 3, n . 2, della stessa decisione, il che non è stato fatto . 13 Da quanto precede discende che il mezzo relativo alla trasgressione degli artt . 60 e 61 del trattato CECA e degli artt . 1 e 3 della decisione n . 3715/83/CECA dev' essere disatteso . B - Mancanza di motivazione e contradditorietà della decisione impugnata . Trasgressione del principio della parità di trattamento 14 Secondo la ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] non ha motivato l' asserita equiparabilità tra le vendite della LAF e si è contraddetta, ammettendo in un' occasione la non equiparabilità delle operazioni di cui è causa ed escludendola in seguito; infine, avrebbe trasgredito il principio della parità di trattamento, assoggettando operazioni non equiparabili alla stessa disciplina . 15 A questo proposito, si deve rilevare che la nozione "operazioni equiparabili" non si applica in materia di fissazione di prezzi minimi e che, pertanto, il mezzo relativo all' assenza di motivazione ed alla contraddittorietà dei motivi non vale, comunque, a mettere in discussione la validità della decisione impugnata e dev' essere quindi disatteso . 16 Quanto alla trasgressione del principio di parità di trattamento, si deve ricordare che, come si è osservato dianzi, la decisione n . 3715/83/CECA contempla, per le operazioni di tipo particolare, possibilità di deroga di cui la ricorrente non si è avvalsa . 17 Ne consegue che anche questo mezzo dev' essere disatteso . C - Sull' importo dell' ammenda 18 Per quanto riguarda le conclusioni presentate in subordine, volte alla riduzione dell' ammenda, si deve osservare che l' ammenda di 50 000 ecu è identica a quella irrogata ad altre sedici imprese che si trovano nella stessa situazione . Essa è stata fissata in conformità al tenore dell' art . 64 del trattato CECA e in un importo assai inferiore al limite stabilito da questa norma . 19 Di conseguenza, le conclusioni presentate in subordine devono essere respinte . 20 Da tutte le considerazioni che precedono emerge che il ricorso va respinto . Decisione relativa alle spese Sulle spese 21 A tenore dell' art . 69, § 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese se ne è stata fatta domanda . [OSCURATO:PERSONA] di laminazione a freddo pA ( LAF ) è rimasta soccombente e pertanto dev' essere condannata alle spese . [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE ( quinta sezione ), dichiara e statuisce : 1 ) Il ricorso è respinto . 2 ) La ricorrente è condannata alle spese .
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