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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04725/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Brescia ha dichiarato inammissibile, perché tardivo, l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]vergine avverso la sentenza del Tribunale di Mantova del 2 dicembre 2016 che aveva affermato la sua penale responsabilità per il reato di tentato furto pluriaggravato e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il secondo motivo di ricorso dell'imputato, che lamenta violazione di legge, per avere la Corte di appello fatto decorrere il termine per impugnare la sentenza di primo grado da una data anteriore a quella di notifica dell'avviso di deposito della sentenza di primo grado è manifestamente infondato, atteso che l'imputato è stato giudicato dal Tribunale quale assente e quindi non era dovuta la notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado e questa è stata depositata il 7 febbraio 2017, entro il termine di novanta giorni indicato nel dispositivo, cosicché neppure può sostenersi che la notifica fosse necessaria a causa del suo tardivo deposito e, di conseguenza, il termine di giorni quarantacinque per la proposizione dell'appello iniziava a decorrere dal 2 marzo 2017 e scadeva il 17 aprile 2017, mentre il ricorso è stato depositato il 5 giugno 2017; - che la manifesta infondatezza del secondo motivo di ricorso comporta la manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso, atteso che la tardività dell'appello impediva alla Corte territoriale il rilievo della prescrizione eventualmente maturata, e del terzo motivo di ricorso, atteso che l'inammissibilità per tardività dell'appello precludeva alla Corte territoriale qualsiasi altra valutazione; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Brescia ha dichiarato inammissibile, perché tardivo, l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]vergine avverso la sentenza del Tribunale di Mantova del 2 dicembre 2016 che aveva affermato la sua penale responsabilità per il reato di tentato furto pluriaggravato e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il secondo motivo di ricorso dell'imputato, che lamenta violazione di legge, per avere la Corte di appello fatto decorrere il termine per impugnare la sentenza di primo grado da una data anteriore a quella di notifica dell'avviso di deposito della sentenza di primo grado è manifestamente infondato, atteso che l'imputato è stato giudicato dal Tribunale quale assente e quindi non era dovuta la notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado e questa è stata depositata il 7 febbraio 2017, entro il termine di novanta giorni indicato nel dispositivo, cosicché neppure può sostenersi che la notifica fosse necessaria a causa del suo tardivo deposito e, di conseguenza, il termine di giorni quarantacinque per la proposizione dell'appello iniziava a decorrere dal 2 marzo 2017 e scadeva il 17 aprile 2017, mentre il ricorso è stato depositato il 5 giugno 2017; - che la manifesta infondatezza del secondo motivo di ricorso comporta la manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso, atteso che la tardività dell'appello impediva alla Corte territoriale il rilievo della prescrizione eventualmente maturata, e del terzo motivo di ricorso, atteso che l'inammissibilità per tardività dell'appello precludeva alla Corte territoriale qualsiasi altra valutazione; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d
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