CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 28463/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lo di BariVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore,[OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto alla Corte di rigettare il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 7 luglio 2025 la Corte di appello di Bari haconfermato la sentenza con cui il Tribunale di Trani aveva ritenuto GiuseppeBenso colpevole del delitto di cui all’art. 73, commi 1 e 5, del d.P.R. n. 309 del1990, e lo aveva condannato alla pena di sei mesi di reclusione ed euro 1032,00di multa, disponendo altresì, per quanto qui di interesse, la confisca el'acquisizione al [OSCURATO:PERSONA] della somma di euro 260,00 rinvenutanella disponibilità dell'imputato.In estrema sintesi la Corte d'appello, dopo aver rigettato i primi duemotivi, inerenti la prova della finalità di spaccio e il trattamento sanzionatorio,previa qualificazione della confisca ai sensi dell'art. 85-bis del d.P.R. n. 309 del1990, quale novellato ad opera dell'art. 4, comma 3-bis, d.l. n. 123 del 2023,convertito, con modificazioni, in legge n. 159 del 2023, ha altresì ritenutoinfondato il terzo motivo, col quale si lamentava la legittimità della confisca deldenaro ritenuto provento di attività di spaccio, laddove l'imputato era invecechiamato a rispondere di una condotta di mera detenzione.2. Avverso questa sentenza ricorre l’imputato [OSCURATO:PERSONA], tramite ilproprio difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando il ricorso a due motividi seguito riportati.2.1 Col primo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c),cod. proc. pen., la violazione dell’art. 597, comma 3, cod. proc. pen., in relazionealla disposta confisca del denaro in sequestro.Si censura la riqualificazione dell'originaria confisca del denaro, disposta aisensi dell'art. 240 cod. pen., sul presupposto che si trattasse di proventodell'attività di spaccio, nella confisca ex art. 240-bis cod. pen., in relazioneall'art 85-bis del d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto, essendo stata applicata, intal modo, una misura ablativa avente presupposti ed entità diversa da quellaadottata dal Tribunale, ne è derivata la violazione del divieto di reformatio inpeius; atteso che, ai sensi dell'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., qualoraappellante sia solo l’imputato il giudice non può irrogare una misura di sicurezzanuova o più grave.2.2 Col secondo motivo denuncia, ai sensi dell'art 606, comma 1, lett. b),cod. proc. pen., la violazione degli artt. 2 cod. pen. 27 Cost. e 7 CEDU inrelazione alla disposta confisca per sproporzione rispetto ad un fatto commessoin epoca in cui tale misura di sicurezza non era applicabile.Si deduce che i fatti per cui è processo risalgono al 2 marzo 2018, mentrela modifica dell'art. 85-bis del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in seguito alla qualel'applicabilità della disciplina di cui all'articolo 240-bis cod. pen. è stata estesaanche alla fattispecie di minore gravità prevista dall'art. 73, comma 5, del d.P.R.n. 309 del 1990, è in vigore soltanto dal 2023; per cui la sua applicazione al casoin discorso ha determinato una indubbia violazione del divieto di retroattività dicui all'art. 2 cod. pen., avuto riguardo all'indubbio carattere sanzionatorio dellaconfisca “allargata”, in quanto determina una restrizione del diritto fondamentaledi proprietà.3. Il Procuratore Generale, con la requisitoria tempestivamentedepositata, ha chiesto a questa Corte di rigettare il ricorso, osservato, quanto alprimo motivo che costituisce principio di diritto sufficientemente consolidatoquello a mente del quale non sussiste violazione del divieto di "reformatio inpejus" quando sia stata attribuita alla misura ablatoria una diversa qualificazionegiuridica, essendo detta operazione istituzionalmente spettante al giudice, anchese di secondo grado (Sez. 3, n. 16576 del 01/03/2023, Magnanensi, Rv. 284494– 02; ma anche Sez. 6, n. 13844 del 02/12/2016, dep. 2017, Aracu, Rv.270372); quanto al secondo motivo che il disposto di cui all'art. 85-bis d.P.R. 9ottobre 1990, n. 309, come novellato, si applica retroattivamente entro i limitiprevisti dall'art. 200, comma primo, cod. pen., sicché, per l'individuazione delregime applicabile, deve aversi riguardo alla legge vigente al momento in cui èstata emessa la sentenza di primo grado” (Sez. 4, n. 14095 del 20/03/2024,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 286103 - 01).[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Il primo motivo è manifestamente infondato.2.1. Secondo la condivisibile giurisprudenza di questa Suprema Corte,infatti, non viola il divieto di reformatio in pejus una diversa qualificazionegiuridica della misura ablatoria disposta dal giudice di primo grado, pur inassenza di gravame sul punto da parte del Pubblico Ministero, in quantol'attribuzione alla misura di una diversa qualificazione giuridica costituisceun'operazione istituzionalmente spettante al giudice, anche se di secondo grado(Sez. 3, n. 16576 del 01/03/2023, Rv. 284494 - 02; Sez. 3, n. 9156 del17/12/2020, dep. 2021, Rv. 281327 - 01; Sez.6, n.10708 del 18/02/2016,Rv.266558 - 01; Sez.6, n. 13844 del 02/12/2016, dep.21/03/2017, Rv.270372 -01). Si è osservato, in proposito, che, l'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., nelprevedere il divieto di reformatio in peíus con riguardo al giudizio di appellofaccia espressamente salvo il potere del giudice di «dare al fatto una definizionegiuridica diversa». La soluzione indicata non pregiudica le garanzie difensive:l'imputato, posto di fronte ad una «riqualificazione» officiosa in appello dellatipologia di confisca, può far valere le proprie ragioni proponendo ricorso percassazione, eventualmente anche deducendo la mancata assunzione di proveidonee a disarticolare la base probatoria posta a fondamento della misura comediversamente qualificata, esattamente allo stesso modo di quanto è possibile,secondo un ampio orientamento giurisprudenziale, in relazione alla diversadefinizione giuridica del fatto per il quale è confermata la sentenza di condanna(cfr., per l'orientamento in questione, tra le più recenti, Sez. 5, n. 42635 del10/09/2024, Rv. 287235 - 01).2.2. Non è, invece, riferibile alla vicenda in esame il principio consolidatosecondo cui la confisca, pur se obbligatoria, non può essere disposta dal giudicedi appello adito dal solo imputato, in quanto principio affermato con riferimentoalla diversa ipotesi in cui la sentenza di primo grado non contenga alcunastatuizione in proposito (cfr., in particolare: Sez.3, n.7587 del 13/11/2019,dep.26/02/2020, Rv.278598 - 01; Sez. 6, n. 39911 del 04/06/2014, Scuto, Rv.261587; Sez. 6, n. 13049 del 05/03/2013, Spinelli, Rv. 254882; Sez. 6, n. 7507del 04/02/2009. Iorgu, Rv. 242919).2.3. Alla luce di tali principi, evidenziato altresì che non risultaminimamente confutata l'argomentazione logica e coerente dalla Corteterritoriale in ordine alla mancanza di giustificazioni circa la lecita provenienzadel denaro e alla sproporzione della provvista non risultando l'imputato svolgessealcuna attività lavorativa (Sez. 4, n. 18608 del 22/03/2024, Rv. 286254 - 01),deve quindi ritenersi legittima l'operata riqualificazione della confisca che siconnota quale operazione di istituzionale spettanza del giudice d’appello.3. Il secondo motivo è generico per specificità estrinseca e comunquemanifestamente infondato.3.1. Va premesso che, in relazione ai reati di detenzione di sostanzastupefacente, di cui all'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è possibileprocedere alla confisca del danaro, trovato in possesso dell'imputato, quandoricorrano le condizioni per la confisca in casi particolari, prevista dall'art. 240-biscod. pen. (applicabile in forza del rinvio ad esso operato dall'art. 85-bis d.P.R. n.309 del 1990).Costituisce, inoltre, insegnamento ormai consolidato quello secondo cui ildisposto di cui all'art. 85-bis del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, novellato dall'art.4, comma 3-bis d. I. 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, inlegge 13 novembre 2023, n. 159, che ha incluso il delitto di cui all’art. 73,comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 nel novero di quelli costituenti presuppostodella confisca per sproporzione ex art. 240 -bis. cod. pen., si applicaretroattivamente entro i limiti previsti dall'art. 200, comma primo, cod. pen.,sicché, per l'individuazione del regime applicabile, deve aversi riguardo alla leggevigente al momento in cui è stata emessa la sentenza di primo grado (Sez. 4, n.14095 del 20/03/2024 [OSCURATO:PERSONA]. 286103 - 01; conf. Sez. 6, n. 213 del22/11/2023, dep. 2024, Osawaru, Rv. 285602 - 01; nonché Sez. 4, n. 16380 del23/04/2025, Piroscia, non mass.; Sez. 4, n. 29 del 28/11/2024, dep. 2025,Mbarki, non mass.)3.2. La Corte di merito ha fatto buon governo dei suddetti principievidenziando come il termine di riferimento in relazione al quale valutarel'applicabilità del novellato art. 85-bis del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dovesseindividuarsi, stante il richiamo dell'art. 236, comma 2, cod. pen., all’art. 200 cod.pen., nel momento in cui viene emessa la decisione di primo grado, nel caso inesame con sentenza del 14 novembre 2024, ampiamente successiva alla novella,da cui la corretta applicazione della confisca ex art. 240-bis cod. pen.Con tali argomentazioni il ricorrente non si è minimamente confrontato,limitandosi a sostenere, in termini del tutto generici, la violazione del principio diirretroattività, per cui il motivo oltre che manifestamente infondato è anche deltutto aspecifico.4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertantoche il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere peril ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese delprocedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale indata 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che ilricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma,determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delleammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 02/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]