CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 05452/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TRIESTEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 15 dicembre 2020 il Tribunale di sorveglianza di Trieste ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza, presentata da [OSCURATO:PERSONA], intesa all'esecuzione dell'ordinanza emessa il 13 ottobre 2020 dallo stesso ufficio giudiziario, con la quale, in parziale accoglimento del reclamo da lui proposto, è stato ordinato all'amministrazione penitenziaria di consentirgli di effettuare mediante video-chiamata il colloquio telefonico mensile. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] A. Pintus, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale lamenta violazione di legge per avere il Tribunale di sorveglianza erroneamente ritenuto la competenza del Magistrato di sorveglianza, in luogo della propria, nonché per avere omesso di trasmettere la richiesta, sul presupposto testé indicato, al giudice competente ed ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen.. Eccepisce, nel merito, l'illegittimità dell'omessa esecuzione del provvedimento del 13 ottobre 2020, la cui esecutività non è sospesa in ragione della proposizione, avverso di esso, di ricorso per cassazione. 3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. [OSCURATO:PERSONA] si duole del fatto che l'amministrazione penitenziaria non abbia dato esecuzione al provvedimento con cui è stato disposto che egli potesse effettuare mediante video-chiamata il previsto colloquio mensile. Il Tribunale di sorveglianza ha correttamente notato, in proposito, che l'istanza da lui presentata non può essere qualificata come intesa all'ottemperanza dell'ordinanza del 13 ottobre 2020, strumento che, ai sensi dell'art. 35-bis, comma 5, legge 26 luglio 1975, n. 354, può essere attivato esclusivamente in vista dell'attuazione delle decisioni definitive, quale quella citata non è, per essere pendenti, alla data di emissione del provvedimento qui impugnato, i ricorsi per cassazione proposti sia dall'amministrazione che dallo stesso condannato. Erra, dunque, il ricorrente nell'invocare l'applicazione dei principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità in materia di determinazione della competenza a conoscere della corretta esecuzione dei provvedimenti non più soggetti ad impugnazione. Ineccepibile si palesa, per altro verso, la qualificazione dell'istanza, da parte del Tribunale di sorveglianza, alla stregua di reclamo giurisdizionale ex artt. 35- bis, comma 1, e 69, comma 6, lett. b), legge 26 luglio 1975, n. legge 26 luglio 1975, n. 354„ atteso che il condannato eccepisce, in buona sostanza, la violazione — che egli assume aver determinato grave ed attuale pregiudizio all'esercizio dei suoi diritti — della regola che impone all'amministrazione penitenziaria l'esecuzione dei provvedimenti del Tribunale di sorveglianza, sebbene non ancora definitivi. Il predetto inquadramento spiega, da un canto, perché l'autorità adita abbia dichiarato l'inammissibilità della richiesta e preclude, dall'altro, la trasmissione dell'istanza al Magistrato di sorveglianza ex art. 568, comma 5, cod. proc. pen.. A quest'ultimo proposito, occorre, invero, ricordare che l'istituto la cui applicazione è stata invocata dall'odierno ricorrente postula che l'atto presentato a giudice incompetente appartenga al novero delle impugnazioni (sul punto, cfr., tra le altre, Sez. 4, n. 29246 del 18/06/2013, Portokalski, Rv. 255464), al quale è, invece, estraneo il reclamo presentato, come nel caso di specie, non già avverso un provvedimento giurisdizionale ma, piuttosto, a seguito di comportamento dell'amministrazione asseritamente lesivo dei diritti soggettivi del condannato. 3. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna di [OSCURATO:PERSONA], a norma dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deci