CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 marzo 2026
Cassazione n. 07538/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 3445/2018 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso per procura speciale in attidall’avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma– ricorrente –CONTROAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore,rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente–avverso la sentenza n. 4109/9/2018 della Commissione tributariaregionale del Lazio, depositata in data 14.6.2018, non notificata;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] all’adunanzacamerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA];Numero registro generale 3445/2019Numero sezionale 1599/2026Numero di raccolta generale 7538/2026Data pubblicazione 29/03/20261. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di titolare dell'omonima ditta individuale,impugnava davanti alla commissione tributaria provinciale di Latina l'avvisodi accertamento n. TKF011500597 del 2014, con il quale l'Agenzia delleEntrate di Latina aveva accertato per l’anno di imposta 2009, ai sensidell'articolo 32, comma uno numero 7), del DPR n. 600 del 1973 ed aisensi dell'articolo 51, comma due numero 7) del DPR numero 633 del1972, un maggior reddito di impresa per complessivi euro 96.297,00, conconseguente recupero delle imposte dovute a titolo di Irpef, Iva e Irap,oltre interessi e sanzioni.2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Latina accoglieva integralmente ilricorso con sentenza n. 101/2/2015.3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Lazio, adita dall’Agenzia delleEntrate, a seguito dell’eccezione di inammissibilità del gravame sollevatadall’appellato, ordinava il rinnovo della notifica dell’atto di appello. Nelmerito, accoglieva parzialmente il gravame dell’Ufficio, ritenendocomplessivamente inattendibili le scritture contabili del contribuente, maidonei i documenti prodotti dal contribuente a giustificare taluniprelevamenti, per complessivi euro 18.276,00.4. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per Cassazione affidato a tre motivi.5. L'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.6. E stata fissata l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], all’esito della quale lacausa è stata rinviata a nuovo ruolo al fine di acquisire i fascicoli dei gradidi merito.7. La discussione della causa è stata indi fissata per l’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA].RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 3445/2019Numero sezionale 1599/2026Numero di raccolta generale 7538/2026Data pubblicazione 29/03/20261. Con il primo motivo – rubricato «violazione e falsa applicazione dell'articolo22 del decreto legislativo numero 546 del 1992, in relazione all’art. 360c.p.c., comma 1, n. 3 e 4 c.p.c. – il ricorrente deduce che la CTR ha erratoa non dichiarare l’inammissibilità dell'appello, avendo l’Ufficio depositato ingiudizio, all’atto della costituzione, un atto diverso da quello notificato aldifensore domiciliatario, riguardante la sentenza n. 182/05/2015, emessanei confronti di tale [OSCURATO:PERSONA], in violazione dell’art. 22, comma 3,c.p.c.. il giudice del gravame, non solo non aveva tenuto conto del fattoche era stato notificato un atto di appello che riguardava un’altra sentenza,emessa tra parti diverse, ma neppure aveva riscontrato che l’attodepositato al momento della costituzione in giudizio era diverso da quellonotificato.2. Con il secondo motivo lamenta «violazione e falsa applicazione degli artt.327 e 342 c.p.c., dell’art. 18 del decreto legislativo n. 546/1992, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e 4 c.p.c. », per avere la C.T.R.omesso di dichiarare inammissibile l’appello per evidente e paleseinesistenza della notifica e conseguente inefficacia dell’impugnazione persuperamento del termine di legge, oltre che per mancanza degli elementinecessari dell’atto, quali la corretta indicazione delle parti e della sentenzaimpugnata oltre che degli specifici motivi di appello, dal momento chel’Agenzia delle Entrate aveva inviato per mezzo del servizio postale aldomicilio eletto dal destinatario in primo grado una busta contenente undell’iscrizione a ruolo del ricorso.3. Con il terzo motivo lamenta, subordinatamente, «violazione e falsaapplicazione dell’art. 39, commi 1 e 2, del d.p.r. n. 600/73, in relazioneall’art. 360, comma 1, c.p.c.», per aver i giudici di appello consideratoapplicabile alla fattispecie il metodo induttivo puro in luogo del metodoanalitico ed extracontabile.Numero registro generale 3445/2019Numero sezionale 1599/2026Numero di raccolta generale 7538/2026Data pubblicazione 29/03/20264. I primi due motivi, da esaminarsi congiuntamente, sono fondati.5. Dal fascicolo del grado di appello pervenuto a questa Corte a seguito dell’ordinanza interlocutoria pubblicata in data 26.9.2025, è emerso cheeffettivamente l’Agenzia delle Entrate ha originariamente notificato aldifensore domiciliatario dell’odierno ricorrente un atto di appello relativoalla sentenza n. 182/5/2015, emessa nei confronti di tale [OSCURATO:PERSONA],soggetto estraneo al giudizio. Risulta altresì che l’appellato, odiernoricorrente, si è costituito spontaneamente in data 27.4.2016, eccependol’inammissibilità del gravame e che ha insistito nella medesima eccezioneanche dopo il rinnovo della notifica dell’atto di appello ordinata dalla C.T.R.Si riscontra infine che l’Agenzia delle Entrate, all’atto della costituzione ingiudizio, ha depositato un atto di appello (indirizzato all’appellato e relativoalla sentenza n. 101/2/2015) difforme da quello notificato (riguardanteappunto altra sentenza ed altra parte appellata).6. Come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, la notificazione èinesistente quando manchi del tutto, ovvero sia stata effettuata in unluogo o con riguardo a persona che non abbiano alcun riferimento con ildestinatario della notificazione stessa, mentre laddove sia ravvisabile talecollegamento, essa è affetta da nullità, sanabile con effetto "ex tunc"della notifica cui la parte istante provveda spontaneamente o in esecuzionedell'ordine impartito dal giudice (Cass., Sez. Un., n. 14916/2016)7. Nel caso di specie, l’atto di appello originariamente notificato si riferiva aduna sentenza e ad una parte appellata assolutamente estranei al giudizio,per cui deve ritenersi essersi in presenza di una notifica giuridicamenteinesistente, equiparabile ad un’omessa notifica, in presenza della quale,essendo ormai decorso il termine per impugnare, non era consentitoordinarne il rinnovo, essendo ormai passata in giudicato la sentenza diprimo grado n. 101/2/2015.Numero registro generale 3445/2019Numero sezionale 1599/2026Numero di raccolta generale 7538/2026Data pubblicazione 29/03/20268. Ha errato pertanto la C.T.R. a non dichiarare l’appello inammissibile.9. Il terzo motivo rimane assorbito.10. In accoglimento del ricorso, la sentenza va pertanto cassata senzarinvio, ex art. 382, comma 3, c.p.c., con declaratoria di inammissibilitàdell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate.11. Le spese seguono la soccombenza.Numero registro generale 3445/2019Numero sezionale 1599/2026Numero di raccolta generale 7538/2026Data pubblicazione 29/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONENotifica di atto diappello relativo aSEZIONE TRIBUTARIA sentenza esoggetto estraneo– inesistenzaComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: della notifica -inammissibilitàdel gravame.[OSCURATO:PERSONA] PresidenteVALENTINO [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereMARIA [OSCURATO:PERSONA] RelatoreGIANLUCA [OSCURATO:PERSONA] Consigliere n. 3445/18 R.G.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA]ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 3445/2018 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso per procura speciale in attidall’avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma– ricorrente –CONTROAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore,rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente–avverso la sentenza n. 4109/9/2018 della Commissione tributariaregionale del Lazio, depositata in data 14.6.2018, non notificata;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] all’adunanzacamerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA];Numero registro generale 3445/2019Numero sezionale 1599/2026Numero di raccolta generale 7538/2026Data pubblicazione 29/03/20261. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di titolare dell'omonima ditta individuale,impugnava davanti alla commissione tributaria provinciale di Latina l'avvisodi accertamento n. TKF011500597 del 2014, con il quale l'Agenzia delleEntrate di Latina aveva accertato per l’anno di imposta 2009, ai sensidell'articolo 32, comma uno numero 7), del DPR n. 600 del 1973 ed aisensi dell'articolo 51, comma due numero 7) del DPR numero 633 del1972, un maggior reddito di impresa per complessivi euro 96.297,00, conconseguente recupero delle imposte dovute a titolo di Irpef, Iva e Irap,oltre interessi e sanzioni.2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Latina accoglieva integralmente ilricorso con sentenza n. 101/2/2015.3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Lazio, adita dall’Agenzia delleEntrate, a seguito dell’eccezione di inammissibilità del gravame sollevatadall’appellato, ordinava il rinnovo della notifica dell’atto di appello. Nelmerito, accoglieva parzialmente il gravame dell’Ufficio, ritenendocomplessivamente inattendibili le scritture contabili del contribuente, maidonei i documenti prodotti dal contribuente a giustificare taluniprelevamenti, per complessivi euro 18.276,00.4. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per Cassazione affidato a tre motivi.5. L'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.6. E stata fissata l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], all’esito della quale lacausa è stata rinviata a nuovo ruolo al fine di acquisire i fascicoli dei gradidi merito.7. La discussione della causa è stata indi fissata per l’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA].RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 3445/2019Numero sezionale 1599/2026Numero di raccolta generale 7538/2026Data pubblicazione 29/03/20261. Con il primo motivo – rubricato «violazione e falsa applicazione dell'articolo22 del decreto legislativo numero 546 del 1992, in relazione all’art. 360c.p.c., comma 1, n. 3 e 4 c.p.c. – il ricorrente deduce che la CTR ha erratoa non dichiarare l’inammissibilità dell'appello, avendo l’Ufficio depositato ingiudizio, all’atto della costituzione, un atto diverso da quello notificato aldifensore domiciliatario, riguardante la sentenza n. 182/05/2015, emessanei confronti di tale [OSCURATO:PERSONA], in violazione dell’art. 22, comma 3,c.p.c.. il giudice del gravame, non solo non aveva tenuto conto del fattoche era stato notificato un atto di appello che riguardava un’altra sentenza,emessa tra parti diverse, ma neppure aveva riscontrato che l’attodepositato al momento della costituzione in giudizio era diverso da quellonotificato.2. Con il secondo motivo lamenta «violazione e falsa applicazione degli artt.327 e 342 c.p.c., dell’art. 18 del decreto legislativo n. 546/1992, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e 4 c.p.c. », per avere la C.T.R.omesso di dichiarare inammissibile l’appello per evidente e paleseinesistenza della notifica e conseguente inefficacia dell’impugnazione persuperamento del termine di legge, oltre che per mancanza degli elementinecessari dell’atto, quali la corretta indicazione delle parti e della sentenzaimpugnata oltre che degli specifici motivi di appello, dal momento chel’Agenzia delle Entrate aveva inviato per mezzo del servizio postale aldomicilio eletto dal destinatario in primo grado una busta contenente undell’iscrizione a ruolo del ricorso.3. Con il terzo motivo lamenta, subordinatamente, «violazione e falsaapplicazione dell’art. 39, commi 1 e 2, del d.p.r. n. 600/73, in relazioneall’art. 360, comma 1, c.p.c.», per aver i giudici di appello consideratoapplicabile alla fattispecie il metodo induttivo puro in luogo del metodoanalitico ed extracontabile.Numero registro generale 3445/2019Numero sezionale 1599/2026Numero di raccolta generale 7538/2026Data pubblicazione 29/03/20264. I primi due motivi, da esaminarsi congiuntamente, sono fondati.5. Dal fascicolo del grado di appello pervenuto a questa Corte a seguito dell’ordinanza interlocutoria pubblicata in data 26.9.2025, è emerso cheeffettivamente l’Agenzia delle Entrate ha originariamente notificato aldifensore domiciliatario dell’odierno ricorrente un atto di appello relativoalla sentenza n. 182/5/2015, emessa nei confronti di tale [OSCURATO:PERSONA],soggetto estraneo al giudizio. Risulta altresì che l’appellato, odiernoricorrente, si è costituito spontaneamente in data 27.4.2016, eccependol’inammissibilità del gravame e che ha insistito nella medesima eccezioneanche dopo il rinnovo della notifica dell’atto di appello ordinata dalla C.T.R.Si riscontra infine che l’Agenzia delle Entrate, all’atto della costituzione ingiudizio, ha depositato un atto di appello (indirizzato all’appellato e relativoalla sentenza n. 101/2/2015) difforme da quello notificato (riguardanteappunto altra sentenza ed altra parte appellata).6. Come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, la notificazione èinesistente quando manchi del tutto, ovvero sia stata effettuata in unluogo o con riguardo a persona che non abbiano alcun riferimento con ildestinatario della notificazione stessa, mentre laddove sia ravvisabile talecollegamento, essa è affetta da nullità, sanabile con effetto "ex tunc"della notifica cui la parte istante provveda spontaneamente o in esecuzionedell'ordine impartito dal giudice (Cass., Sez. Un., n. 14916/2016)7. Nel caso di specie, l’atto di appello originariamente notificato si riferiva aduna sentenza e ad una parte appellata assolutamente estranei al giudizio,per cui deve ritenersi essersi in presenza di una notifica giuridicamenteinesistente, equiparabile ad un’omessa notifica, in presenza della quale,essendo ormai decorso il termine per impugnare, non era consentitoordinarne il rinnovo, essendo ormai passata in giudicato la sentenza diprimo grado n. 101/2/2015.Numero registro generale 3445/2019Numero sezionale 1599/2026Numero di raccolta generale 7538/2026Data pubblicazione 29/03/20268. Ha errato pertanto la C.T.R. a non dichiarare l’appello inammissibile.9. Il terzo motivo rimane assorbito.10. In accoglimento del ricorso, la sentenza va pertanto cassata senzarinvio, ex art. 382, comma 3, c.p.c., con declaratoria di inammissibilitàdell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate.11. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbito il terzo; cassa lasentenza impugnata e dichiara inammissibile l’appello propostodall’Agenzia delle Entrate.Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali,che liquida in euro 3.900,00 per il grado di appello ed in euro 5.800,00 perquesto grado, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, iva ecpa come per legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18.2.2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])P.Q.MLa Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbito il terzo; cassa lasentenza impugnata e dichiara inammissibile l’appello propostodall’Agenzia delle Entrate.Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali,che liquida in euro 3.900,00 per il grado di appello ed in euro 5.800,00 perquesto grado, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, iva ecpa come per legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18.2.2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])