CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 19896/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 08633/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso con procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Palermo ed elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.5, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro E.A.S [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del liquidatore pro tempore, Oggetto: Compensi professionali-contratto di prestazione d’opera intellettuale rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Palermo ed ed elettivamente domiciliata all’indirizzo PEC del difensore iscritto nel REGINDE; – controricorrente– avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo n. 327/2016, pubblicata il 28 febbraio 2016 e non notificata; Uditala relazione svolta nella camera di consiglio del 16 gennaio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Osserva in fatto e in diritto Ritenuto che: - con atto di citazione notificato il 10 novembre 2003 l’E.A.S. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.2046/2003 emesso dal Tribunale di Palermo il 16 luglio 2003 con il quale veniva intimato il pagamento in favore dell’ing. [OSCURATO:PERSONA] dell’importo di 87.112,01 euro, quale compenso dovuto per l’espletamento dell’incarico di Presidente della commissione di collaudo statico dei lavori di realizzazione della [OSCURATO:PERSONA], sul fiume [OSCURATO:PERSONA], deducendo che non poteva spettare al professionista l’intero compenso come previsto dalla tariffa professionale, nonostante la delibera di conferimento dell’incarico, per non essere stato raggiunto un accordo contrattuale dalle parti avente ad oggetto l’applicazione della tariffa approvata con legge n. 143 del 1949, con la conseguenza che nella specie trovava applicazione l’art. 7 legge regionale Sicilia n. 21/1985 a mente del quale “L’incarico di collaudo a commissioni o a più professionisti, ai fini dell’applicazione delle tariffe professionali, si intende affidato a professionisti non riuniti in collegio”; - instaurato il contraddittorio, nella resistenza dell’opposto, il giudice adito, disposta ed espletata c.t.u. finalizzata alla quantificazione delle spettanze di parte opposta, con sentenza n. 2923 del 3/11 giugno 2010, rigettava l’opposizione proposta, osservando che l’oggetto della contestazione non era né il conferimento dell’incarico né l’avvenuta esecuzione della prestazione, bensì i criteri di determinazione del compenso che non era stato suddiviso in maniera paritaria tra i componenti riuniti in collegio della Commissione di collaudo, di cui il Rizzo faceva parte, e non aveva tenuto conto delle tariffe professionali e della volontà contrattuale; - sul gravame interposto dall’E.A.S., la Corte di appello di Palermo, nella resistenza di [OSCURATO:PERSONA] , con sentenza n.327 del 2016, pubblicata il 22 febbraio 2016, in parziale accoglimento del gravame e, in parziale riforma della sentenza impugnata, revocava il decreto ingiuntivo n. 2046/03 e condannava l’E.A.S al pagamento della somma di 21.189,83 euro, oltre interessi, e alla rifusione della metà delle spese processuali, delle spese di CTU e del procedimento monitorio. A sostegno della decisione la Corte territoriale osservava in via preliminare che il giudice di prime cure aveva individuato in maniera erronea la natura collegiale della Commissione di collaudo statico della diga Blufi e ciò in contrasto con il disposto della L.R. n. 21/85, per cui non poteva ritenersi che le parti avessero pattuito in deroga a tale legge, dal momento che non sussisteva alcun accordo contrattuale tra le parti finalizzato alla deroga di tale previsione normativa regionale. La sentenza era parimenti da censurare per avere il Tribunale, in ordine alla valutazione delle opere collaudate, pedissequamente aderito alle conclusioni del CTU, nonché per avere riconosciuto la percentuale richiesta a titolo di acconto nella misura del 90% e per aver computato accessori e spese in maniera forfettaria; - avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base di sei motivi, cui ha resistito con controricorso l’E.A.S.; - in prossimit à dell’adunanza camerale parte ricorrente ha anche curato il deposito di memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c. Considerato che: - con il primo motivo il ricorrente lamenta vizio di nullità della sentenza o del procedimento ex art.360 n.4 c.p.c e violazione dell’art.101, comma 2 c.p.c. nella parte in cui la Corte di Appello ha ritenuto erroneamente che la L.R. n. 21/1985 costituisca norma imperativa e non dispositiva, ragione per la quale le parti non avrebbero potuto derogarvi attraverso il richiamo alla normativa nazionale sulle tariffe degli ingegneri e degli architetti. In tal modo il giudice ha posto a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio, quella della nullità parziale del contratto, senza averla previamente sottoposta al contraddittorio delle parti. Con il secondo motivo il ricorrente deduce un vizio di nullità della sentenza o del procedimento ex art. 360 n . 4 c.p.c, per violazione del giudicato interno e per violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c., 324 e 329 c.p.c., 1421 c.c. per non avere il giudice di secondo grado preso atto della mancata impugnazione dell’E.A.S. - e della conseguente acquiescenza con formazione di giudicato - sulla questione della validità del contratto, con la conseguenza che non avrebbe potuto affermare la nullità parziale del decreto ingiuntivo, né avrebbe potuto interpretare il contratto con un diverso criterio di determinazione dei compensi dovuti al ricorrente. Con il terzo motivo il ricorrente si duole della violazione e/o della falsa applicazione dell’art. 7 legge [OSCURATO:DATA_NASCITA] n.143 e dell’art. 7 della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] n.21, in relazione agli artt. 1418 comma 1, 1421 e 2233 c.c., agli artt. 81, 82 e 86 Trattato CE, all’art 101 TFUE ed agli artt. 3 e 117 Cost. per aver errato la Corte nel ritenere applicabile l’art.7 della L.R. n. 21/85 piuttosto che l’art.7 della legge n. 143/1949, considerando la prima norma come norma imperativa e quindi inderogabile. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 1362 e 1370 c.c. per omesso esame di un fatto decisivo che era stato oggetto di discussione tra le parti per avere la Corte di merito del tutto omesso di considerare il fatto decisivo dell’avvenuto pagamento da parte dell’E.A.S. di ben due fatture d’acconto calcolate secondo i criteri previsti dalla tariffa professionale statale, elemento decisivo per desumere la chiara volontà dei contraenti di applicare al loro rapporto proprio la legge n. 143/1949. Con il quinto motivo il ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 13 legge n. 143/1949 e dell’art. 26 L.R. n. 21/1985 per omesso esame di un fatto decisivo che era stato oggetto di discussione tra le parti per aver la sentenza del giudice di secondo grado errato nell’accogliere l’appello sulla determinazione della misura delle spese, ritenendo applicabile l’art. 26 L.R. n. 21/85 che riconosce ai professionisti il rimborso forfettario delle sole spese effettivamente documentate. Con il sesto motivo – in via subordinata - il ricorrente lamenta la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 13 legge n. 143/1949 e dell’art. 26 L.R. n. 21/1985 per omesso esame di un fatto decisivo che era stato oggetto di discussione tra le parti, per avere la Corte distrettuale commesso un errore di calcolo per difetto nel recepire supinamente le risultanze della relazione peritale, senza avvedersi che il professionista aveva tempestivamente e ritualmente segnalato l’erroneità del calcolo aritmetico del consulente. Nel dettaglio, ad avviso del ricorrente il calcolo corretto avrebbe dovuto essere il seguente: euro 87.758.726,3 x 25%, mentre il c.t.u.. per errore aritmetico di calcolo, aveva esposto nella sua tabella una ulteriore e incomprensibile riduzione del 50% pervenendo all’importo minore di euro 10.969.840,8, con una differenza in suo danno pari ad euro 5.459,9. Di siffatti rilievi critici vi è prova nelle osservazioni del c.t.p. di parte ricorrente depositate nella cancelleria del Tribunale il 20.11.2006 (v. doc. 5) a pag. 13, di cui però la Corte di appello non ha tenuto minimamente conto; - rileva il Collegio che il primo, il terzo, il quinto e il sesto motivo di ricorso pongono una questione di diritto di particolare rilevanza sulla determinazione del compenso professionale ad incaricato del collaudo di opera realizzata nell’ambito di appalto pubblico sulla base di una legge regionale anche se a Statuto speciale, che pone problemi di limiti di applicabilità. Per tale ragione si ritiene di ri mettere la causa alla pubblica udienza che, nell’attuale assetto del giudizio di legittimità, costituisce il “luogo” privilegiato nel quale devono essere assunte, in forma di sentenza e mediante più ampia e diretta interlocuzione tra le parti e tra queste e il P.M., le decisioni con peculiare rilievo in diritto. P. Q . M . [OSCURATO:PERSONA] il rinvi o del la causa a nuovo ruolo perc