CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 30 aprile 2026
Cassazione n. 11881/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l’Avvocatura Generale dello Stato;- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli 17 agosto 2020 n. 2870;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 febbraio2026 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA];1. [OSCURATO:PERSONA] con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. convenne il Ministerodell’Interno davanti al Tribunale di Napoli per sentir annullare il decretoministeriale che gli aveva negato l’ammissione ai benefici di cui alla legge n.302 del 1990 in favore delle vittime della criminalità organizzata di stampomafioso.A fondamento del ricorso dedusse che il 24.3.1986 era “rimasto coinvolto,suo malgrado, in un conflitto a fuoco”; di essere stato ferito al torace ed albraccio; che venti anni dopo (13.1.2006) formulò istanza di concessione deibenefìci previsti dalla legge suddetta; che l’istanza venne rigettata sulNumero registro generale 6774/2021N.R.G.: 6774/21Camera di consiglio del 20 febbraio 2026 Numero sezionale 695/2026Numero di raccolta generale 11881/2026Data pubblicazione 30/04/2026duplice presupposto che: a) nel 1991 era stato condannato ad un anno direclusione per ricettazione; b) il figlio del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], era statoosservato più volte dalla polizia in compagnia di pregiudicati; si trovava agliarresti domiciliari ed era stato arrestato per favoreggiamento.2. Il Tribunale accolse il ricorso ritenendo l’estraneità del ricorrente adambienti criminali, sia di stampo camorristico sia di criminalità comune;valorizzando la non contestualità del delitto di cui era rimasto vittima conquello per il quale venne condannato; infine tenendo conto dell’esiguitàdella condanna riportata.3. A seguito di appello del Ministero, la Corte d’Appello di Napoli consentenza n. 2870 pubblicata in data 17/8/2020, in riforma della sentenza diprimo grado, ha accolto il gravame proposto dal Ministero dell’Interno erigettato la domanda di [OSCURATO:PERSONA].La Corte di appello ha così ragionato:-) i benefìci previsti dalla legge 302 del 1990 possono essereaccordati soltanto a coloro che siano “totalmente estranei ad ambienti erapporti delinquenziali”;-) il requisito della “totale estraneità” comporta che il beneficio debbaessere negato anche a chi abbia una continuità occasionale o generica conambienti criminali, ivi compresi quelli dediti a reati di delinquenza comune,invece che organizzata;-) poiché la estraneità ai suddetti ambienti deve essere “totale”, lasussistenza anche soltanto del dubbio sul suddetto requisito impedisce laconcessione del beneficio;-) nel caso di specie Giuseppe di Pinto era risultato convivente con ilfiglio Luca, imputato del reato di favoreggiamento aggravato versoassociazioni di tipo mafioso e “solito accompagnarsi a soggetti con graviprecedenti penali anche di stampo mafioso, in un territorio dove è diffusa lacriminalità comune e organizzata” (Secondigliano);Numero registro generale 6774/2021N.R.G.: 6774/21Camera di consiglio del 20 febbraio 2026 Numero sezionale 695/2026Numero di raccolta generale 11881/2026Data pubblicazione 30/04/2026-) tali circostanze rendevano dubbia la “totale estraneità” di GiuseppeDi Pinto ad ambienti delinquenziali e ciò impediva l’erogazione del beneficiorichiesto.4. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazionefondato su tre motivi.5. Con ordinanza interlocutoria 21.5.2024 questa Corte ha ordinato ilrinnovo della notifica del ricorso all’Avvocatura Generale dello Stato.L’ordine è stato eseguito il 21.6.2024 e l’atto rinnovato è stato depositatol’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso.Il ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo di ricorso.Col primo motivo è denunciato il vizio di “nullità dell’impugnata sentenzaper omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fattocontroverso e decisivo”, ai sensi dell’art. 360, n. 5 c.p.c..Il ricorrente deduce che la Corte d’Appello:-) dando rilievo, ai fini dell’esclusione dai benefici, alla condannainflittagli nel 1991, aveva adottato una interpretazione “basata sullaletteratura in materia di criminalità organizzata e non sulla scorta divalutazioni oggettive o giuridiche”;-) la motivazione del giudice di secondo grado si contrapponeva“all’esatta valutazione del giudice di primo grado che aveva motivato inmaniera logica e giuridica”;-) di conseguenza la sentenza impugnata doveva ritenersi “priva dimotivazione”.1.1. Il motivo è infondato.La motivazione del provvedimento impugnato esiste ed è chiara: il dubbiosulla “totale estraneità” del richiedente, rispetto ad ambienti delinquenziali,N.R.G.: 6774/21Camera di consiglio del 20 febbraio 2026 Numero registro generale 6774/2021Numero sezionale 695/2026Numero di raccolta generale 11881/2026Data pubblicazione 30/04/2026è ostativo al riconoscimento del beneficio, e nel caso di specie tale dubbioesisteva.Lo stabilire poi se l’esistenza di quel dubbio fosse condivisibile o meno non èvizio che attiene alla motivazione, e comunque non costituisce l’omessoesame di un fatto decisivo.2. Il secondo motivo.Anche col secondo motivo è denunciata la nullità della sentenza per“omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fattocontroverso.Il ricorrente denuncia l’erroneità della sentenza d’appello nella parte in cuiha tratto l’esistenza del dubbio circa la totale estraneità del ricorrente adambiente delinquenziali dalla sua convivenza con il figlio Luca, giàdestinatario di provvedimenti restrittivi della libertà personale.Il ricorrente al riguardo deduce che il Tribunale del Riesame aveva esclusoespressamente l’aggravante mafiosa nei reati contestati al figlio; lefrequentazioni del figlio non hanno mai determinato un suo coinvolgimentoin reati di stampo mafioso; non esistevano prove che dimostrassero lavicinanza di suo figlio alla camorra.2.1. Il motivo è inammissibile per le medesime ragioni già esposte al § 1.1.Reputa non superfluo il Collegio aggiungere che [OSCURATO:PERSONA] (nato il[OSCURATO:DATA_NASCITA]: la data risulta dal decreto GIP prodotto dallo stesso ricorrente)per effetto della sentenza di questa Corte, Sez. 4 penale, n. 1325 del12.1.2017 (vale a dire nella pendenza del giudizio di appello) è statodefinitivamente riconosciuto colpevole del delitto di “associazione adelinquere, operativa dal mese di gennaio al mese di giugno 2012 [edunque in pendenza del giudizio di primo grado, n.d.e.] e deditaall'importazione sul territorio nazionale ed al successivo spaccio di grossiquantitativi di sostanza stupefacente dalla Spagna e dall'Olanda”, econdannato alla pena di anni sei e mesi sei di reclusione.3. Il terzo motivo.N.R.G.: 6774/21Camera di consiglio del 20 febbraio 2026 Numero registro generale 6774/2021Numero sezionale 695/2026Numero di raccolta generale 11881/2026Data pubblicazione 30/04/2026Col terzo motivo è denunciata la “nullità dell’impugnata sentenza peromessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fattocontroverso e decisivo”.Nonostante tale intitolazione, nel motivo si prospetta una questione di purodiritto: si sostiene che, ai fini del riconoscimento dei benefici di cui allalegge 302 del 1990, il requisito della “totale estraneità” del richiedenterispetto ad ambienti delinquenziali deve essere valutato rispetto almomento in cui si è verificato l’evento lesivo che ha fatto sorgere il diritto albeneficio, mentre sono irrilevanti gli eventi successivi.Nel caso di specie, prosegue il ricorrente, al fine di negare il richiestobeneficio la Corte d’appello ha preso in esame circostanze avvenute moltotempo dopo il ferimento di [OSCURATO:PERSONA].3.1. Il motivo è infondato.A seguire la logica del ricorrente, si perverrebbe a conseguenze paradossali:ad es., accordare i benefici previsti in favore delle “vittime della mafia”anche agli appartenenti ad associazioni mafiose che fossero divenuti talidopo aver subìto il danno.Una conclusione in contrasto frontale con la ratio della legge, che èsolidaristica e premiale. Tale ratio impone di ritenere che il requisito della“totale estraneità” ad associazioni mafiose debba essere permanente, edunque sussistere sia al momento dell’evento lesivo, sia al momento dellarichiesta del beneficio (così già Sez. 3, Sentenza n. 19585 del 15/07/2025).3.2. La conferma di tale conclusione è che l’art. 1, comma 2, lettera (b),della l. 302/90 nel testo originario stabiliva, quale presupposto delbeneficio, che “il soggetto leso risulti essere, al tempo dell'evento, del tuttoestraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali”.Le parole “al tempo dell’evento” sono state tuttavia in seguito abrogatedall’art. 2-quater, comma 1, del d.l. 2 ottobre 2008 n. 151.Dai lavori preparatori della legge di conversione del suddetto decreto siapprende che la soppressione delle parole “al tempo dell’evento” fuintrodotta in sede di conversione del decreto-legge (con l'emendamentoN.R.G.: 6774/21Camera di consiglio del 20 febbraio 2026 Numero registro generale 6774/2021Numero sezionale 695/2026Numero di raccolta generale 11881/2026Data pubblicazione 30/04/20262.0.300) per chiarire che “ai fini dell'accesso alle elargizioni di cui alla legge20 ottobre 1990, n. 302 (…) il soggetto deve risultare permanentementeestraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali, non solo quindi in rapporto altempo dell'evento” (cfr. [OSCURATO:PERSONA], Resoconto stenografico dell’81a seduta,[OSCURATO:DATA_NASCITA], pag. XII).3.3. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, aisensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.P.q.m.(-) rigetta il ricorso;(-) condanna [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione in favore di Ministerodell’Interno delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidanonella somma di euro 4.300,00, di cui 200,00 per spese vive, oltre I.V.A.,cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55;(-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13,se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civiledella Corte di cassazione, addì 20 febbraio 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])