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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 23725/2026

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bblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio del ricorso; sentito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Catanzaro, con sentenza del 15/10/2025, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro trecento di ammenda per il reato di cui all'art. 54, 1161 cod. nav. per aver occupato un'area demaniale marittima di mq 7.275,00.

2. Avverso la predetta sentenza, [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevandd,due motivi di impugnazione. 2.1 Con il primo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione.

La difesa sostiene che la motivazione della sentenza impugnata sia solo apparente, in quanto non tiene conto dei documenti rirbdotti in primo grado e, in particolare, della consulenza tecnica della difesa, nonché delle dichiarazioni rese dal consulente di parte Raynal e dai testi Mirarchi e Benvenuto.

Si osserva che il capo di imputazione deve essere scisso in due parti: una parte è relativa alla asseritaoccupazione effettuata con le cd. innovazioni abusive e l'altra parte è relativa alla asserita occupazione abusiva realizzata in spiaggia con le sedie a sdraio e gli ombrelloni.

In relazione alle cd. innovazioni abusive, si osserva che il Giudice ha trascurato la circostanza che in realtà non occupavano uno spazio demaniale in esubero ma quello in concessione.

Si sottolinea che il Comune ha rilasciato il permesso nel 2006 e, prima ancora, la Regione Calabria aveva rilasciato la concessione n. 236/2006, ma purtroppo medio tepore era intervenuta la erosione marina dovuta alla costruzione del porto di Badolato e, quindi, lo stabilimento non poteva essere realizzato come originariamente autorizzato, perché la relativa costruzione sarebbe finita in mare.

Era stata presentata, quindi, una istanza di rotazione dell'area alla Regione, che l'aveva autorizzata in data 18.07.2007 fino al 31.12.2007; era stato poi rilasciato il permesso di costruire n. 2/2008 in variante planimetrica ed era stata richiesta l'autorizzazione paesaggistica in sanatoria, rilasciata con decreto n. 11870 del 30.10.2015.

Si sottolinea che i manufatti, asseritamente abusivi, occupavano un'area demaniale di 9.300 mq e che il responsabile dell'ufficio tecnico del comune di [OSCURATO:PERSONA] aveva convenuto che lo stabilimento balneare era in regola, tanto è vero che veniva concesso il rinnovo della concessione per l'area demaniale di mq

9.300. Si evidenzia anche che il consulente di parte, arch.

Raynal, aveva precisato che lo stato dei luoghi era stato interessato da un incendio, avvenuto il 17 gennaio 2022, che aveva riguardato i due corpi principali, che da soli occupavano 1300 mq, circostanza provata anche dal verbale dei vigili del fuoco.

In relazione alla seconda parte dell'imputazione, si osserva che il Giudice non ha accertato se la spiaggia fosse occupata con continuità da sedie a sdraio e ombrelloni, stante la natura dell'attività commerciale del lido "[OSCURATO:PERSONA]", dal momento che il teste di accusa [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito di aver effettuato un sopralluogo in data 25.8.2017 e di non essersi più recato sul posto.

Dunque, secondo la difesa, affinché si possa parlare di occupazione abusiva di spazio demaniale marittimo tramite ombrelloni e sedie a sdraio deve risultare che l'occupazione sia continuativa. 2.2 Con il secondo motivo, la difesa eccepisce la prescrizione del reato che è stato accertato in data 25.8.2017.

Si osserva che non vi sono accertamenti, versati in atti, circa la permanenza della condotta oltre la data di accesso da parte degli operanti o comunque oltre la data dell'emissione del decreto di giudizio immediato, emesso il 15.11.2018.

Si sottolinea che, quanto alla asserita occupazione abusiva della spiaggia con ombrelloni e sedie a sdraio, non vi sono elementi per desumere la permanenza di tale condotta, poiché trattandosi di attività stagionale la condotta era cessata sicuramente con la fine della stagione estiva e, al massimo, il 21.10.2017, non risultando accertamenti successivi.

In via subordinata, si chiede, pertanto, la prescrizione del reato.

3. Il procuratore Generale, con requisitoria scritta, ritualmente trasmessa, ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio per essere il reato contestato estinto per intervenuta prescrizione.

Si osserva che, anche se l'occupazione abusiva è un reato permanente, assume rilievo decisivo la contestazione del fatto elevata da parte del pubblico ministero a carico dell'imputato e, nel caso in cui l'imputazione relativa ad un reato permanente indichi il "tempus commissi delicti" con "formula chiusa", e cioè con la precisazione della data di cessazione della condotta illecita, il termine di prescrizione decorre dalla data indicata nell'imputazione e non dalla data di emissione della sentenza di primo grado, potendo le eventuali condotte successive, incidenti sul mantenimento della situazione antigiuridica, essere contestate in altro procedimento (così, da ultimo Sez. 3, Sentenza n. 10843 del 2026 , in precedenza Sez. 2, n. 55164 del 18/09/2018, Pg, Rv. 274298 - 01).

Nel caso di specie, osserva il Procuratore Generale, la scelta del pubblico ministero di riferirsi, in sede di contestazione, alla sola data di accertamento del fatto, optando per una contestazione chiusa che delimita la durata della condotta addebitata, comporta che il dies a quo della prescrizione debba essere individuato nella data dell'accertamento ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) con conseguente prescrizione del reato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile Manifestamente infondato il primo motivo.

E' contestato all'imputato di aver occupato un'area demaniale marittima, in difformità della concessione marittima n. 236/2006, presso lo stabilimento balneare "[OSCURATO:PERSONA]", realizzando, mediante innovazioni abusive, 5 manufatti in legno adibiti a bar, ristorante, locali wc, docce e cabine, n. 1 locale deposito, n. 2 pedane in legno, area adibita a parcheggio, area adibita a giardino e spiaggia attrezzata con ombrelloni e sdraio per una superficie di mq

7.250. La difesa sostiene che il giudice di primo grado ha omesso di valutare la consulenza di parte e le deposizione dei testi a discarico.

Occorre premettere che è espressione di un consolidato orientamento di legittimità il principio secondo cui il vizio di motivazione che denunci la mancata risposta alle argomentazioni difensive può essere utilmente dedotto in cassazione unicamente quando gli elementi trascurati o disattesi abbiano un chiaro ed inequivocabile carattere di decisività, nel senso che una loro adeguata valutazione avrebbe dovuto necessariamente portare, salvo intervento di ulteriori e diversi elementi di giudizio, ad una diversa pronuncia o quella che avrebbe intaccato la3 q-)struttura portante della motivazione (cfr. Sez. 2, n. 37709 del 26/09/2012, Giarri, Rv. 253445; Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013, dep. 2014, Dall'Agnola, Rv. 257967- 01; Sez. 6, n. 3724 del 25/11/2015, dep. 2016, Rv. 267723-01; Sez. 3, n. 19253 del 14/5/2026).

Nel caso in esame, la difesa non chiarisce la rilevanza e la decisività degli elementi trascurati dal giudice.

Infatti, la stessa difesa sostiene che l'imputato, a seguito di un'erosione marina, aveva presentato un'istanza di rotazione dell'area alla Regione che lo aveva autorizzato in data 18.7.2007, con scadenza fino al 31.12.2007.

L'accertamento è stato effettuato nel 2017, quando a dire della stessa difesa, l'imputato non era autorizzato ad occupare anche l'area che gli era stata concessa per effetto della traslazione.

Nella sentenza impugnata si precisa che la concessione demaniale marittima in capo a [OSCURATO:PERSONA] aveva ad oggetto un'area di 9.300 mq e non già di 16.575 mq, rilevati dai militari operanti.

Dunque, la consulenza di parte e l'ulteriore documentazione non è decisiva, dal momento che, pur volendo ritenere ancora valida l'autorizzazione alla traslazione, l'area occupata era di gran lunga superiore rispetto a quella oggetto di concessione demaniale.

Anche il permesso di costruire n. 2/2008, in variante planimetrica, rilasciato peraltro quando l'imputato non era autorizzato ad occupare la predetta aerea (l'autorizzazione alla traslazione scadeva come detto il 31.12.2007) non poteva di certo autorizzare l'occupazione di un'area maggiore rispetto a quella concessa.

Inoltre, la difesa afferma che era stata richiesta l'autorizzazione paesaggistica in sanatoria che è stata rilasciata con decreto n. 11870 del 30.10.2015.

Come è noto, l'art. 146 d.lgs. 42/2004, disciplina la particolare procedura di rilascio e stabilisce espressamente, al quarto comma, che essa costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico - edilizio e che, fuori dai casi di cui all'art. 167, commi 4 e 5, non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi.

Tali interventi suscettibili di "sanatoria" riguardano soltanto, come stabilito dall' art. 181, comma 1-ter, del d.

Igs. n. 42/2004, i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi, ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati; l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica e lavori configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. n. 380/2001.4 di/Tali interventi possono, come si è detto, essere definiti "minori" in quanto caratterizzati da un impatto sensibilmente più modesto sull'assetto del territorio vincolato rispetto agli altri considerati nella medesima disposizione di legge.

Nel caso in esame, si tratta di opere che sviluppano volumi e superfici utili e per le quali non era consentito il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica postuma.

In conclusione, correttamente il giudice ha ritenuto integrata la fattispecie contestata, in quanto l'imputato ha occupato arbitrariamente uno spazio demaniale marittimo, realizzando anche innovazioni abusive, prive dei necessari titoli abilitativi.

2. Manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso.

Secondo il costante orientamento assunto da questa Sezione - qui da confermare - la permanenza del reato di arbitraria occupazione di spazio demaniale (artt. 54 e 1161 Cod. nav.) si protrae sino a che la stessa perdura, sicché il termine di prescrizione non decorre dalla data dell'accertamento, ma dalla data di rilascio della concessione o da quella dello sgombero, individuandosi in tale momento la cessazione dell'illegittimo uso e godimento di fatto del bene demaniale (Sez. 3, n. 11304 del 25/2026; Sez. 3, n. 6732 del 09/01/2019, Pmt, Rv. 275837- 01; Sez. 3, n. 16859 del 16/03/2010, Greco, Rv. 247160-01; Sez. 3, n. 15657 del 27/02/2008, Cavaliere, Rv. 240154-01; Sez. 3, n. 26811 del 08/05/2003, Orlando, Rv. 225734-01).

Tale orientamento è in linea con quanto affermato dalle Sezioni Unite Cavallaro (Sez.

U, n. 17178 del 27/02/2002, Cavallaro, Rv. 221398), sulla base della distinzione tra le condotte illecite poste in essere in violazione dell'art. 54 cod. nav. e quelle commesse in violazione del successivo art. 55.

Come si legge in motivazione, "il legislatore ha chiaramente distinto, anzitutto sul piano terminologico, tra l'abusiva 'occupazione' (anche mediante esecuzione di innovazioni non autorizzate) del demanio marittimo (articolo 54), e la 'esecuzione' non autorizzata di opere nella zona di rispetto dello stesso demanio (articolo 55).

La distinzione, resa maggiormente evidente dal fatto che i due diversi comportamenti sono previsti da norme distinte, è dovuta anche all'ovvia ragione che nell'ipotesi di occupazione del demanio marittimo il soggetto attivo invade in maniera permanente un bene di proprietà dello Stato; mentre nell'ipotesi di costruzione nella zona di rispetto, il bene utilizzato per l'esecuzione dell'opera è normalmente di proprietà dello stesso privato che l'ha effettuata, e quindi non si verifica alcun tipo di invasione di un immobile altrui.

Ciò posto, sembra opportuno evidenziare che il termine 'occupazione', nella nostra lingua designa una 'presa di possesso stabile o temporanea' di un bene, mentre il termine 'esecuzione' indica 'l'attuazione sul piano pratico o materiale' di un'opera.

Dunque, è agevole rilevare che - secondo l'interpretazione più coerente 5al 'significato proprio della parole secondo la connessione di esse, e all'intenzione del legislatore' (articolo 12 delle preleggi) - la 'occupazione' di un bene demaniale costituisce un reato permanente, dal momento che la condotta illecita si compie con il fatto della presa di possesso del bene e si protrae per tutto il tempo in cui questa persiste; e che, invece, nel caso di 'esecuzione' di un'opera, l'azione vietata si perfeziona ed esaurisce con la materiale attuazione dell'opera stessa, la quale va dall'inizio alla ultimazione dei lavori, con la conseguente configurabilità di una permanenza circoscritta nell'ambito di questi due momenti".

Tanto premesso, il reato contestato non è prescritto, in quanto il termine di prescrizione decorre dalla sentenza di primo grado.

Nessuna rilevanza può assumere l'incendio, in quanto la stessa difesa ha evidenziato che i due manufatti principali sono stati distrutti dalle fiamme, ma permangono gli altri manufatti illegittimamente realizzati sul demanio, in assenza dei titoli abilitativi.

Inoltre, appare opportuno sottolineare che l'area non è stata occupata solo da ombrelloni e diverse sedie a sdraio, ma da diversi manufatti, e quindi nessuna rilevanza può assumere la circostanza se, al termine della stagione estiva, gli ombrelloni e le sdraio siano state rimosse.

3. In considerazione della declaratoria d'inammissibilità del ricorso, il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., va condannato al pagamento delle spese processuali oltre che - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando le cause dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) -, di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende che, tenuto conto della significativa entità della predetta colpa, appare equo quantificare nella somma di euro tremila.

P.Q.M.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
bblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio del ricorso; sentito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Catanzaro, con sentenza del 15/10/2025, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro trecento di ammenda per il reato di cui all'art. 54, 1161 cod. nav. per aver occupato un'area demaniale marittima di mq 7.275,00. 2. Avverso la predetta sentenza, [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevandd,due motivi di impugnazione. 2.1 Con il primo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione. La difesa sostiene che la motivazione della sentenza impugnata sia solo apparente, in quanto non tiene conto dei documenti rirbdotti in primo grado e, in particolare, della consulenza tecnica della difesa, nonché delle dichiarazioni rese dal consulente di parte Raynal e dai testi Mirarchi e Benvenuto. Si osserva che il capo di imputazione deve essere scisso in due parti: una parte è relativa alla asseritaoccupazione effettuata con le cd. innovazioni abusive e l'altra parte è relativa alla asserita occupazione abusiva realizzata in spiaggia con le sedie a sdraio e gli ombrelloni. In relazione alle cd. innovazioni abusive, si osserva che il Giudice ha trascurato la circostanza che in realtà non occupavano uno spazio demaniale in esubero ma quello in concessione. Si sottolinea che il Comune ha rilasciato il permesso nel 2006 e, prima ancora, la Regione Calabria aveva rilasciato la concessione n. 236/2006, ma purtroppo medio tepore era intervenuta la erosione marina dovuta alla costruzione del porto di Badolato e, quindi, lo stabilimento non poteva essere realizzato come originariamente autorizzato, perché la relativa costruzione sarebbe finita in mare. Era stata presentata, quindi, una istanza di rotazione dell'area alla Regione, che l'aveva autorizzata in data 18.07.2007 fino al 31.12.2007; era stato poi rilasciato il permesso di costruire n. 2/2008 in variante planimetrica ed era stata richiesta l'autorizzazione paesaggistica in sanatoria, rilasciata con decreto n. 11870 del 30.10.2015. Si sottolinea che i manufatti, asseritamente abusivi, occupavano un'area demaniale di 9.300 mq e che il responsabile dell'ufficio tecnico del comune di [OSCURATO:PERSONA] aveva convenuto che lo stabilimento balneare era in regola, tanto è vero che veniva concesso il rinnovo della concessione per l'area demaniale di mq 9.300. Si evidenzia anche che il consulente di parte, arch. Raynal, aveva precisato che lo stato dei luoghi era stato interessato da un incendio, avvenuto il 17 gennaio 2022, che aveva riguardato i due corpi principali, che da soli occupavano 1300 mq, circostanza provata anche dal verbale dei vigili del fuoco. In relazione alla seconda parte dell'imputazione, si osserva che il Giudice non ha accertato se la spiaggia fosse occupata con continuità da sedie a sdraio e ombrelloni, stante la natura dell'attività commerciale del lido "[OSCURATO:PERSONA]", dal momento che il teste di accusa [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito di aver effettuato un sopralluogo in data 25.8.2017 e di non essersi più recato sul posto. Dunque, secondo la difesa, affinché si possa parlare di occupazione abusiva di spazio demaniale marittimo tramite ombrelloni e sedie a sdraio deve risultare che l'occupazione sia continuativa. 2.2 Con il secondo motivo, la difesa eccepisce la prescrizione del reato che è stato accertato in data 25.8.2017. Si osserva che non vi sono accertamenti, versati in atti, circa la permanenza della condotta oltre la data di accesso da parte degli operanti o comunque oltre la data dell'emissione del decreto di giudizio immediato, emesso il 15.11.2018. Si sottolinea che, quanto alla asserita occupazione abusiva della spiaggia con ombrelloni e sedie a sdraio, non vi sono elementi per desumere la permanenza di tale condotta, poiché trattandosi di attività stagionale la condotta era cessata sicuramente con la fine della stagione estiva e, al massimo, il 21.10.2017, non risultando accertamenti successivi. In via subordinata, si chiede, pertanto, la prescrizione del reato. 3. Il procuratore Generale, con requisitoria scritta, ritualmente trasmessa, ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio per essere il reato contestato estinto per intervenuta prescrizione. Si osserva che, anche se l'occupazione abusiva è un reato permanente, assume rilievo decisivo la contestazione del fatto elevata da parte del pubblico ministero a carico dell'imputato e, nel caso in cui l'imputazione relativa ad un reato permanente indichi il "tempus commissi delicti" con "formula chiusa", e cioè con la precisazione della data di cessazione della condotta illecita, il termine di prescrizione decorre dalla data indicata nell'imputazione e non dalla data di emissione della sentenza di primo grado, potendo le eventuali condotte successive, incidenti sul mantenimento della situazione antigiuridica, essere contestate in altro procedimento (così, da ultimo Sez. 3, Sentenza n. 10843 del 2026 , in precedenza Sez. 2, n. 55164 del 18/09/2018, Pg, Rv. 274298 - 01). Nel caso di specie, osserva il Procuratore Generale, la scelta del pubblico ministero di riferirsi, in sede di contestazione, alla sola data di accertamento del fatto, optando per una contestazione chiusa che delimita la durata della condotta addebitata, comporta che il dies a quo della prescrizione debba essere individuato nella data dell'accertamento ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) con conseguente prescrizione del reato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile Manifestamente infondato il primo motivo. E' contestato all'imputato di aver occupato un'area demaniale marittima, in difformità della concessione marittima n. 236/2006, presso lo stabilimento balneare "[OSCURATO:PERSONA]", realizzando, mediante innovazioni abusive, 5 manufatti in legno adibiti a bar, ristorante, locali wc, docce e cabine, n. 1 locale deposito, n. 2 pedane in legno, area adibita a parcheggio, area adibita a giardino e spiaggia attrezzata con ombrelloni e sdraio per una superficie di mq 7.250. La difesa sostiene che il giudice di primo grado ha omesso di valutare la consulenza di parte e le deposizione dei testi a discarico. Occorre premettere che è espressione di un consolidato orientamento di legittimità il principio secondo cui il vizio di motivazione che denunci la mancata risposta alle argomentazioni difensive può essere utilmente dedotto in cassazione unicamente quando gli elementi trascurati o disattesi abbiano un chiaro ed inequivocabile carattere di decisività, nel senso che una loro adeguata valutazione avrebbe dovuto necessariamente portare, salvo intervento di ulteriori e diversi elementi di giudizio, ad una diversa pronuncia o quella che avrebbe intaccato la3 q-)struttura portante della motivazione (cfr. Sez. 2, n. 37709 del 26/09/2012, Giarri, Rv. 253445; Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013, dep. 2014, Dall'Agnola, Rv. 257967- 01; Sez. 6, n. 3724 del 25/11/2015, dep. 2016, Rv. 267723-01; Sez. 3, n. 19253 del 14/5/2026). Nel caso in esame, la difesa non chiarisce la rilevanza e la decisività degli elementi trascurati dal giudice. Infatti, la stessa difesa sostiene che l'imputato, a seguito di un'erosione marina, aveva presentato un'istanza di rotazione dell'area alla Regione che lo aveva autorizzato in data 18.7.2007, con scadenza fino al 31.12.2007. L'accertamento è stato effettuato nel 2017, quando a dire della stessa difesa, l'imputato non era autorizzato ad occupare anche l'area che gli era stata concessa per effetto della traslazione. Nella sentenza impugnata si precisa che la concessione demaniale marittima in capo a [OSCURATO:PERSONA] aveva ad oggetto un'area di 9.300 mq e non già di 16.575 mq, rilevati dai militari operanti. Dunque, la consulenza di parte e l'ulteriore documentazione non è decisiva, dal momento che, pur volendo ritenere ancora valida l'autorizzazione alla traslazione, l'area occupata era di gran lunga superiore rispetto a quella oggetto di concessione demaniale. Anche il permesso di costruire n. 2/2008, in variante planimetrica, rilasciato peraltro quando l'imputato non era autorizzato ad occupare la predetta aerea (l'autorizzazione alla traslazione scadeva come detto il 31.12.2007) non poteva di certo autorizzare l'occupazione di un'area maggiore rispetto a quella concessa. Inoltre, la difesa afferma che era stata richiesta l'autorizzazione paesaggistica in sanatoria che è stata rilasciata con decreto n. 11870 del 30.10.2015. Come è noto, l'art. 146 d.lgs. 42/2004, disciplina la particolare procedura di rilascio e stabilisce espressamente, al quarto comma, che essa costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico - edilizio e che, fuori dai casi di cui all'art. 167, commi 4 e 5, non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi. Tali interventi suscettibili di "sanatoria" riguardano soltanto, come stabilito dall' art. 181, comma 1-ter, del d. Igs. n. 42/2004, i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi, ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati; l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica e lavori configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. n. 380/2001.4 di/Tali interventi possono, come si è detto, essere definiti "minori" in quanto caratterizzati da un impatto sensibilmente più modesto sull'assetto del territorio vincolato rispetto agli altri considerati nella medesima disposizione di legge. Nel caso in esame, si tratta di opere che sviluppano volumi e superfici utili e per le quali non era consentito il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica postuma. In conclusione, correttamente il giudice ha ritenuto integrata la fattispecie contestata, in quanto l'imputato ha occupato arbitrariamente uno spazio demaniale marittimo, realizzando anche innovazioni abusive, prive dei necessari titoli abilitativi. 2. Manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso. Secondo il costante orientamento assunto da questa Sezione - qui da confermare - la permanenza del reato di arbitraria occupazione di spazio demaniale (artt. 54 e 1161 Cod. nav.) si protrae sino a che la stessa perdura, sicché il termine di prescrizione non decorre dalla data dell'accertamento, ma dalla data di rilascio della concessione o da quella dello sgombero, individuandosi in tale momento la cessazione dell'illegittimo uso e godimento di fatto del bene demaniale (Sez. 3, n. 11304 del 25/2026; Sez. 3, n. 6732 del 09/01/2019, Pmt, Rv. 275837- 01; Sez. 3, n. 16859 del 16/03/2010, Greco, Rv. 247160-01; Sez. 3, n. 15657 del 27/02/2008, Cavaliere, Rv. 240154-01; Sez. 3, n. 26811 del 08/05/2003, Orlando, Rv. 225734-01). Tale orientamento è in linea con quanto affermato dalle Sezioni Unite Cavallaro (Sez. U, n. 17178 del 27/02/2002, Cavallaro, Rv. 221398), sulla base della distinzione tra le condotte illecite poste in essere in violazione dell'art. 54 cod. nav. e quelle commesse in violazione del successivo art. 55. Come si legge in motivazione, "il legislatore ha chiaramente distinto, anzitutto sul piano terminologico, tra l'abusiva 'occupazione' (anche mediante esecuzione di innovazioni non autorizzate) del demanio marittimo (articolo 54), e la 'esecuzione' non autorizzata di opere nella zona di rispetto dello stesso demanio (articolo 55). La distinzione, resa maggiormente evidente dal fatto che i due diversi comportamenti sono previsti da norme distinte, è dovuta anche all'ovvia ragione che nell'ipotesi di occupazione del demanio marittimo il soggetto attivo invade in maniera permanente un bene di proprietà dello Stato; mentre nell'ipotesi di costruzione nella zona di rispetto, il bene utilizzato per l'esecuzione dell'opera è normalmente di proprietà dello stesso privato che l'ha effettuata, e quindi non si verifica alcun tipo di invasione di un immobile altrui. Ciò posto, sembra opportuno evidenziare che il termine 'occupazione', nella nostra lingua designa una 'presa di possesso stabile o temporanea' di un bene, mentre il termine 'esecuzione' indica 'l'attuazione sul piano pratico o materiale' di un'opera. Dunque, è agevole rilevare che - secondo l'interpretazione più coerente 5al 'significato proprio della parole secondo la connessione di esse, e all'intenzione del legislatore' (articolo 12 delle preleggi) - la 'occupazione' di un bene demaniale costituisce un reato permanente, dal momento che la condotta illecita si compie con il fatto della presa di possesso del bene e si protrae per tutto il tempo in cui questa persiste; e che, invece, nel caso di 'esecuzione' di un'opera, l'azione vietata si perfeziona ed esaurisce con la materiale attuazione dell'opera stessa, la quale va dall'inizio alla ultimazione dei lavori, con la conseguente configurabilità di una permanenza circoscritta nell'ambito di questi due momenti". Tanto premesso, il reato contestato non è prescritto, in quanto il termine di prescrizione decorre dalla sentenza di primo grado. Nessuna rilevanza può assumere l'incendio, in quanto la stessa difesa ha evidenziato che i due manufatti principali sono stati distrutti dalle fiamme, ma permangono gli altri manufatti illegittimamente realizzati sul demanio, in assenza dei titoli abilitativi. Inoltre, appare opportuno sottolineare che l'area non è stata occupata solo da ombrelloni e diverse sedie a sdraio, ma da diversi manufatti, e quindi nessuna rilevanza può assumere la circostanza se, al termine della stagione estiva, gli ombrelloni e le sdraio siano state rimosse. 3. In considerazione della declaratoria d'inammissibilità del ricorso, il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., va condannato al pagamento delle spese processuali oltre che - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando le cause dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) -, di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende che, tenuto conto della significativa entità della predetta colpa, appare equo quantificare nella somma di euro tremila. P.Q.M. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 23725/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris