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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 17004/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 7120-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 69, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 97210890584, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4288/7/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO che la contribuente [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della CTR per il Lazio che ha confermato la pronuncia della C1P di Roma, ove non erano apprezzate le ragioni della parte contribuente in tema di imposta unica sui concorsi prognostici e sulle scommesse; che, più in particolare, la controversia trae origine dall'avviso di accertamento per l'anno di imposta 2011, con cui l'Agenzia delle entrate recuperava a tassazione la predetta imposta unica sui concorsi prognostici e sulle scommesse nei confronti dell'odierna ricorrente - quale bookmaker non autorizzato in Italia- in solido con una ditta individuale italiana, operante quale ricevitoria e trasmissione dati della giocata: se entrambi i soggetti ritenevano di essere esenti dalla precitata imposta -uno in quanto straniero, l'altro perché non gerente alcuna attività di gioco, ma di semplice trasmissione dati- la tesi dell'Ufficio rappresentava il paradigma come operatore straniero con stabile organizzazione in Italia; che il ricorso è affidato a sette motivi complessivi (uno preliminare e sei ordinari); che l'Amministrazione ha spiegato difese; che in prossimità dell'adunanza entrambe le parti hanno depositato memoria a sostegno delle proprie ragioni.

CONSIDERATO Ric. 2020 n. 07120 sez.

MT - ud. 24-04-2022 -2- Preliminarmente, si deve disattendere l'istanza di trattazione della causa in pubblica udienza che la ricorrente ha avanzato con il ricorso.

Invero, in adesione all'indirizzo espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte, il collegio giudicante ben può escludere, nell'esercizio di una valutazione discrezionale, la ricorrenza dei presupposti della trattazione in pubblica udienza in ragione del carattere consolidato dei principi di diritto da applicare nel caso di specie (Cass., Sez.

Un., 5 giugno 2018, n. 14437) e non si verta in ipotesi di decisioni aventi rilevanza nomofilattica (Cass., Sez.

Un., 23 aprile 2020, n. 8093).

In particolare, la sede dell'adunanza camerale non è incompatibile, di per sé, anche con la statuizione su questioni nuove, soprattutto se non oggettivamente inedite e già assistite da un consolidato orientamento, cui la Corte fornisce il proprio contributo (Cass., Sez. 5^, 5 marzo 2021, n. 6118; Cass., Sez. 5^, 30 marzo 2021, n. 8757).

Per cui, tenendo anche conto delle recenti pronunzie della Corte sulla medesima questione (di cui si dirà in appresso), la controversia può essere esaminata in camera di consiglio. o Primo motivo preliminare: censura ex art. 360, co. 1, n. 3 cod. proc. civ. per violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della L. :a. 212/2000 per non aver la CTR dichiarato l'illegittimità dell'avviso di accertamento emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per mancata traduzione dell'atto impositivo in lingua inglese.

Sul punto va evidenziato come nessuna specifica previs:ione normativa disponga che l'atto impositivo debba essere redatto nella lingua del soggetto destinatario, dovendosi invero presumere che lo stesso, in quanto soggetto passivo nel territorio nazionale, sia in grado di comprendere il contenuto dell'atto; la questione, dunque, si sposta sul piano probatorio, essendo onere del contribuente provare di non essere stato nelle condizioni di avere potuto avere conoscenza del contenuto dell'atto, il che postula che lo stesso versi in condizioni tali,, nonostante Ric. 2020 n. 07120 sez.

MT - ud. 24-04-2022 -3- il comportamento dallo stesso esigibile, da non potere in alcun modo avere potuto ovviare alla circostanza che l'atto impositivo non era stato tradotto nella propria lingua di origine, profilo in alcun modo coltivato dalla ricorrente, che si è limitata ad una contestazione generica sul punto; identica questione è già stata esaminata da questa Corte (Cass. civ., 19 gennaio 2021, n. 9144) che ha escluso che la mancata traduzione nella lingua del destinatario possa comportare una lesione del diritto di difesa della ricorrente [OSCURATO:PERSONA], in quanto la stessa, anche se soggetto non residente privo di stabile organizzazione in Italia, ha dimostrato, avendo in concreto fatto valere nei gradi del merito le proprie ed articolate difese contestando la pretesa tributaria azionata con l'atto impugnato, di avere avuto piena conoscenza del contenuto dell'atto impositivo ad essa notificato; o primo motivo: censura ex art. 360, co. 1, n. 3 cod. proc. civ. per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 del d.lgs. n. 504/1998, come interpretato dall'art. 1, comma 66, lett. b), della legge n. 220 del 2010, per aver la CTR ritenuto integrato in capo al CTD il presupposto soggettivo dell'imposta. o secondo motivo: censura ex art. 360, co. 1, n. 4 cod. proc. civ. nullità della sentenza — error in procedendo -omessa pronuncia in violazione dell'art. 112 c.p.c. con riferimento alla violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, comma 2, lett. b), della legge n. 288 del 1998 e 112 cod. proc. civ. per aver la CTR ritenuto integrato il presupposto territoriale dell'imposta.

Il primo e il secondo motivo possono essere esaminati urtitariamente.

Va precisato che le questioni sono già state oggetto di ripetuta e articolata disamina da parte di questa Corte a partire dalla sentenza n. 8757 del 30 marzo 2021, seguita da numerose altre (tra le tante, vd.

Ric. 2020 n. 07120 sez.

MT - ud. 24-04-2022 -4- Cass. civ. nn. 8907-8911/2021, 9079-9081/2021, 9144-9153/2021, 9160/2021, 9162/2021, 9168/2021, 9176/2021, 9178/2021, 9182/2021, 9184/2021, 9160/2021, 9516/2021, 9528- 9537/2021, 9728-9735/2021), le cui motivazioni sono qui espressamente condivise e richiamate ai sensi dell'art. 118, disp. alt., cod. proc. civ.; merita di essere specificamente sottolineato, peraltro, che il quadro normativo pertinente è stato sottoposto all'esame della Corte costituzionale e della Corte di giustizia, che ne hanno compiutamente esaminato le relazioni rispettivamente con la Costituzione e col diritto unionale prospettate nell'odierno ricorso, fornendo chiari elementi per la soluzione degli ulteriori dubbi prospettati con il ricorso.

Con riferimento, all'ambito soggettivo (di cui al secondo motivo) la Corte costituzionale ha dato atto dell'incertezza correlata all'interpretazione dell'art. 3 d.lgs. n. 504 del 1998 pe:r il periodo antecedente alla disposizione interpretativa del 2010 (nel senso che era incerto se la pretesa impositiva si potesse rivolgere anche nei confronti dei soggetti che operavano al di fuori del sistema concessorio), ma ha riconosciuto che il legislatore, con l'art. 1, comma 66, della legge n. 220 del 2010, ha stabilito che l'imposta è dovuta anche nel caso di scommesse raccolte al di fuori del sistema concessorio ed ha esplicitato l'obbligo delle ricevitorie operanti, come nel caso in esame, per conto di bookmakers privi di concessione, al versamento del tributo e delle relative sanzioni, svolgendo anch'esse una attività gestoria che costituisce il presupposto dell'imposizione; a questo riguardo ha Corte costituzionale ha precisato che entrambi i soggetti (ricevitore e bookmaker) partecipano, sia pure su piani diversi e secondo diverse modalità operative, allo svolgimento dell'attività di "organizzazione ed esercizio" delle scommesse soggetta a imposizione.

In particolare, il titolare della ricevitoria, benché non partecipi direttamente al rischio Ric. 2020 n. 07120 sez.

MT - ud. 24-04-2022 -5- connaturato al contratto di scommessa, svolge comunque un'attività di gestione, perché assicura la disponibilità di locali idonei e la ricezione della proposta, si occupa della trasmissione al bookmaker dell'accettazione della scommessa, dell'incasso e del trasferimento delle somme giocate, nonché del pagamento delle vincite secondo le procedure e le istruzioni fornite dal bookmaker; la incostituzionalità della norma in esame è stata riscontrata dalla Corte "in ragione dell'impossibilità per le ricevitorie di traslare l'imposta per gli esercizi anteriori al 2011" con conseguente violazione dell'art. 53 Cost., "giacché l'entità delle commissioni pattuite fra ricevitore e bookmaker si era già cristallizzata sulla base del quadro regolatorio, anche sotto il profilo tributario, precedente alla L. n. 220 del 2010".

La suddetta ragione di incostituzionalità, tuttavia, non è stata ravvisata per i "rapporti successivi al 2011", quindi non solo per gli eventuali rapporti negoziali perfezionati dopo l'entrata in vigore della norma interpretativa, ma anche per i rapporti che, seppure sorti in data antecedente, si sono protratti oltre l'entrata in vigore della medesima norma; con riferimento, poi, al presupposto territoriale del tributo (di cui al terzo motivo di ricorso) si è già precisato da questa Corte, con le pronunce citate, che non rileva la conclusione del contratto di scommessa poiché il fatto imponibile è la prestazione di servizi consistente nell'organizzazione del gioco da parte del ricevitore e nella raccolta delle scommesse, che consiste, in relazione a ciascun scommettitore, nella valida registrazione della scommessa, documentata dalla consegna allo scommettitore della relativa ricevuta (così Cass. n. 15731 del 2015, cit.), attività, queste, tutte svolte in Italia. o terzo motivo: censura ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 49 e 56 TFUE e dei principi unionali di parità di trattamento e di non discriminazione, Ric. 2020 n. 07120 sez.

MT - ud. 24-04-2022 -6- nonché del principio di legittimo affidamento con riferimento all'art. 1, comma 66, della legge di stabilità 2011 per non aver la CTR disapplicato l'art. 3 del d.lgs. n. 504/1998.

Con riferimento alla dedotta violazione dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione, l'attenzione va rivolta agli argomenti difensivi prospettati in ricorso ed ulteriormente approfonditi in sede di memoria, relativi alle ritenute frizioni con il diritto unionale; in memoria, inoltre, il profilo centrale della linea difensiva seguita si fonda, in sostanza, sul riconoscimento della liceità dell'attività svolta nel tempo dalla ricorrente, come riconosciuta dalla giurisprudenza penale di questa Corte il che, secondo l'assunto di parte ricorrente, comporterebbe effetti anche sul piano strettamente fiscale e, inoltre, dovrebbe indurre a ritenere che la Corte di giustizia, con la pronuncia del 26 febbraio 2020, non avrebbe preso in considerazione la specificità della "peculiare posizione" nella si sarebbe venuto a trovare il bookmaker per il quale la ricorrente operava basata sulla illegittima ed originaria discriminazione dalla stessa subita nel tempo dall'autorità nazionale; la linea difensiva seguita dalla ricorrente, più in particolare, si fonda sulla considerazione della natura sanzionatoria dell'intervento normativo di cui alla legge 220/2010, sicché la disciplina in esso contenuta troverebbe applicazione solo con riferimento allo svolgimento di una attività di gioco illecita, dunque non anche nei confronti della ricorrente, con la conseguenza che, ove applicata nei propri confronti, deriverebbe una violazione del principio di non discriminazione, della parità di trattamento nonché di legittimo affidamento e di libertà di stabilimento, determinando, inoltre, un contrasto interno della giurisprudenza di legittimità, tra le sezioni civili e quelle penali, in ordine alla questione.

Ric. 2020 n. 07120 sez.

MT - ud. 24-04-2022 -7- Le considerazioni difensive in esame non possono trovare accoglimento.

Va premesso che le imposte sui giochi d'azzardo non hanno natura armonizzata, sicché rileva l'art. 56 del TFUE, e, sul punto, la Corte di Giustizia, 26 febbraio 2020, causa C-788/18, ha preso diretta e specifica cognizione proprio delle medesime questioni sollevate con il ricorso, ed ha escluso qualsivoglia discriminazione tra bookmakers nazionali e bookmakers esteri, perché l'imposta unica si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano, senza distinzione alcuna in funzione del luogo in cui essi sono stabiliti (punto 21 di Corte giust. in causa C--788/18), di modo che la normativa italiana «non appare atta a vietare, ostacolare o rendere meno attraenti le attività di una società, quale la [OSCURATO:PERSONA], nello Stato membro interessato»; va osservato, in generale, che, nel settore dei giochi d'azzardo con poste in danaro, secondo costante giurisprudenza unionale, gli obiettivi di tutela dei consumatori, di prevenzione dell'incitamento a una spesa eccessiva collegata al gioco, nonché di prevenzione di turbative dell'ordine sociale in generale, costituiscono motivi imperativi d'interesse generale atti a giustificare restrizioni alla libera prestazione di servizi: di conseguenza, in assenza di un'armonizzazione unionale della normativa sui giochi d'azzardo, ogni Stato membro ha il potere di valutare, alla luce della propria scala di valori, le esigenze che la tutela degli interessi in questione implica, a condizione che le restrizioni non minino i requisiti di proporzionalità (Corte giust. 24 ottobre 2013, causa C-440/12, punto 47; 8 settembre 2009, causa C-42/07); il legislatore nazionale ha proceduto a questa valutazione, dichiarando, nel comma 64 dell'art. 1 L, n. 220 del 2010, i propri obiettivi, tra i quali si colloca «...l'azione per la tutela dei consumatori, in particolare dei minori di età, dell'ordine pubblico, della lotta contro il gioco minorile e le infiltrazioni della criminalità Ric. 2020 n. 07120 sez.

MT - ud. 24-04-2022 -8- organizzata nel settore del gioco e recuperando base imponibile e gettito a fronte di fenomeni di elusione e di evasione fiscale nel medesimo settore»; la prevalenza dell'ordine di valori di ciascuno Stato membro comporta che gli Stati membri non hanno l'obbligo di adeguare il proprio sistema fiscale ai vari sistemi di tassazione degli altri Stati membri, al fine di eliminare la doppia imposizione che risulta dal parallelo esercizio della rispettiva competenza fiscale (Corte giusti. in causa C-788/18, cit., punto 23; per analogia, Corte giust. 1 dicembre 2011, causa C-253/09, punto 83); la Corte di Giustizia ha escluso qualsivoglia discriminazione tra bookrnaker nazionali e bookmaker esteri, anzi, come ha pure sottolineato la Corte costituzionale (ancora con la sentenza n. 27/18), a seguire la tesi prospettata in ricorso si giungerebbe ad una discriminazione al contrario: la scelta legislativa «risponde ad un'esigenza di effettività del principio di lealtà fiscale nel settore del gioco, allo scopo di evitare l'irragionevole esenzione per gli operatori posti al di fuori del sistema concessorio, i quali finirebbero per essere favoriti per il solo fatto di non aver ottenuto la necessaria concessione...»; va evidenziato, a tal proposito, che la Corte di giustizia, se, col punto 17, in relazione al bookmaker, oltre che stabilire in via generale che la libera prestazione di servizi non tollera restrizioni idonee a vietare, ostacolare o a rendere meno attraenti le attività del prestatore stabilito in un altro Stato membro, col punto 24 specifica, in concreto, che, «...la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale non prevede un regime fiscale diverso a seconda che la prestazione di servizi sia effettuata in Italia o in altri Stati membri»; sicché, conclude col punto 24, «...rispetto a un operatore nazionale che svolge le proprie attività alle stesse condizioni di tale società, la [OSCURATO:PERSONA] non subisce alcuna restrizione discriminatoria a causa dell'applicazione nei suoi confronti di una Ric. 2020 n. 07120 sez.

MT - ud. 24-04-2022 -9- normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel p:rocedimento principale».

Quanto al centro trasmissione dati, il punto 26 si limita a ribadire che il bookmaker estero esercita un'attività di gestione di scommesse «allo stesso titolo degli operatori di scommesse nazionali» ed è per questo che il centro di trasmissione dati che opera quale suo intermediario risponde dell'imposta, a norma dell'art. 1, comma 66, lett. b), della

I. n. 220/10, ma ciò non toglie (punto 28) che la situazione del centro trasmissione dati che trasmette i dati di gioco per conto degli operatori di scommesse nazionali è diversa da quella del centro trasmissione che li trasmette per conto di un operatore che ha sede in altro Stato membro; la diversità della situazione, pertanto, è in re ipsa, per il fatto stesso che si tratta di soggetto che raccoglie scommesse per conto di un bookmaker estero: nel settore dei giochi d'azzardo, difatti ricorso al sistema delle concessioni costituisce «...un meccanismo efficace che consente di controllare gli operatori attivi in questo settore, allo scopo di prevenire l'esercizio di queste attività per fini criminali o fraudolenti» (Corte giust. 19 dicembre 2018, causa C- 375/17, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], punto 66, richiamata al punto 18 della sentenza in causa C-788/18, cit.); e ciò in conformità agli obiettivi esplicitamente perseguiti dal legislatore italiano (art. 1, comma 644, I, n. 220 de:1 2010), come puntualmente rimarcato dalla Corte di giustizia.

Di qui l'esclusione, anche con riguardo alla posizione del centro trasmissione dati, di qualsiasi restrizione discriminatoria; le suddette considerazioni rendono dunque priva di ogni fondamento sia l'asserita assimilazione dell'imposizione alle sanzioni, ipotizzandone una oggettiva finalità afflittiva, che, invece, è del tutto assente attesa la riferibilità della pretesa ad ordinari, seppur specifici, meccanismi impositivi, che l'assenza, come su evidenziato, di caratteri discriminatori, sia la prospettata esistenza di un contrasto Ric. 2020 n. 07120 sez.

MT - ud. 24-04-2022 -10- interno della giurisprudenza di legittimità in ordine alla questione; le ricorrenti, infatti, sono considerate soggetti passivi d'imposta proprio per avere realizzato il presupposto imposiiivo dell'imposta in esame; la giurisprudenza penale di questa Corte (Cass. pen., 10 settembre 2020, n. 25439), poi, ha esaminato la questione relativa alla realizzazione del reato di cui all'art. 4, comma 4bis, legge n. 401/1989, ritenendo di dovere escludere la sussistenza del reato de quo in base alla considerazione che il bookmaker estero era stato «illegittimamente escluso dai bandi di gara attributivi delle concessioni ...e la successiva trasmissione di dette scommesse all'allibratore non possono essere punite ai sensi dell'art. 4, comma 4 bis,

I. n. 401/1989, dovendosi disapplicare la disciplina penale nazionale per contrasto con la normativa dell'Unione Europea»; il riconoscimento della natura non illecita dell'attività svolta dal bookmaker estero privo di concessione, tuttavia, non implica la sottrazione dello stesso, e della ricevitoria, dall'ambito della disciplina dell'imposta unica, anzi, postula proprio la realizzazione del presupposto di imposta, secondo la specifica declinazione contenuta nell'art. 1, comma 66, legge n. 220/2010 che ha, come visto, disposto che: «Ferma restando l'obbligatorietà, ai sensi della legislazione vigente, di licenze, autorizzazioni e concessioni nazionali per l'esercizio dei concorsi pronostici e delle scommesse, e conseguentemente l'immediata chiusura dell'esercizio nel c:aso in cui il relativo titolare ovvero esercente risulti sprovvisto di tali titoli abilitativi, ai soli fini tributari: a) l'articolo 1 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si interpreta nel senso che l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse è comunque dovuta ancorché la raccolta del gioco, compresa quella a distanza, avvenga in assenza ovvero in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Ric. 2020 n. 07120 sez.

MT - ud. 24-04-2022 -11- monopoli di Stato; b) l'articolo 3 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si interpreta nel senso che soggetto passivo d'imposta è chiunque, ancorché in assenza o in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere.

Se l'attività è esercitata per conto di terzi, il soggetto per conto del quale l'attività è esercitata è obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta e delle relative sanzioni»; l'applicabilità della previsione normativa in esame esclude altresì che possa porsi una questione di violazione del principio di non discriminazione o di libertà di stabilimento, secondo quanto ulteriormente esposto in memoria, basata sulla considerazione della natura lecita dell'attività svolta, ovvero ancora che possa ritenersi che la Corte di Giustizia, con la pronuncia citata non abbia preso in considerazione la "specifica situazione" nella quale il boolunaker estero ha dovuto operare; a parte il rilievo che la effettiva lesione del pregiudizio subito risulta solo affermato, ma non concretamente precisato e specificato, quel che rileva, come detto, è il fatto che le ricorrenti, per il fatto di avere realizzato in Italia l'attività di trasmissione dati per conto del bookmaker estero, hanno realizzato il presupposto dell'imposta e, dunque, sono da considerarsi soggetti passivi del tributo e, sotto tale profilo, va fatto richiamo alla pronuncia della Corte di giustizia che, sul punto, ha escluso ogni violazione dei principi unionali citati; quanto all'asserita violazione del principio dell'affidamento, al di là dei profili di inammissibilità della censura con riferimento alla posizione del ricevitore, in ordine alla quale, peraltro, la Corte costituzionale, con la sentenza citata, si è già espressa con la pronuncia di incostituzionalità relativamente alla portata innovativa Ric. 2020 n. 07120 sez.

MT - ud. 24-04-2022 -12- retroattiva della norma, va rilevato, quanto alla posizione del bookmaker estero, che la stessa Corte costituzionale non ha posto in discussione il fatto che costui, anche privo di concessione, doveva essere considerato soggetto passivo dell'imposta unica anche prima della entrata in vigore della disposizione interpretativa, sicché non può porsi alcuna violazione del principio del legittimo affidamento; né può porsi una questione di violazione e falsa applicazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza, in quanto anche i suddetti profili sono stati già esaminati da questa Corte con le pronunce citate, che hanno fatto riferimento a quanto espressamente affermato sul punto dalla Corte Cost. con la sentenza n. 27/2018; né, infine, può dirsi sussistente la violazione del principio della capacità contributiva, posto che non viola il suddetto principio la scelta di assoggettare all'imposta i titolari delle ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione nei limiti in cui il rapporto tra il titolare della ricevitoria che agisce per conto di terzi e il bookmaker sia disciplinato da un contratto che regoli anche le commissioni dovute al titolare della ricevitoria per il servizio prestato, in quanto, attraverso la regolazione negoziale delle commissioni, il titolare della ricevitoria ha la possibilità di trasferire il carico tributario sul bookmaker per conto del quale opera, assolvendo la rivalsa funzione applicativa del principio di capacità contributiva, come affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 27/2018; atteso che il quadro sopra delineato, ricostruito in relazione alle intervenute pronunce della Corte di giustizia e della Corte costituzionale, risulta definito nei suoi assetti di fondo, così come chiarito dai precedenti di questa Corte in relazione a controversie aventi medesimo contenuto, non sussistono i presupposti per un ulteriore rinvio alla Corte di Giustizia, come invece sollecitato dalle ricorrenti in ricorso e anche in memoria; Ric. 2020 n. 07120 sez.

MT - ud. 24-04-2022 -13- o quarto motivo: censura ex art. 360, co.

L n. 4 cod. proc. civ. nullità della sentenza — error in procedendo - omessa pronuncia in violazione dell'art. 112 c.p.c. con riferimento alla violazione e/o falsa applicazione dell'art. 401 della direttiva 2006/112/CE per non aver la CTR disapplicato la disciplina normativa di cui al d.lgs. n. 504 del 1998 in ragione della sua contrarietà al divieto di mantenere o introdurre imposte sul volume d'affari diverse dall'imposta sul valore aggiunto armonizzata.

Al riguardo va osservato che il tributo che qui rileva è differente da una imposta sulla cifra di affari per plurime ragioni: riguarda unicamente operazioni relative all'esercizio delle scommesse, irrilevanti a fini IVA; non tiene conto del valore aggiunto di ciascuna, difettando nel sistema il meccanismo della detrazione IVA e applicandosi il tributo all'importo scommesso; è calcolata senza alcun riconoscimento di deduzione degli acquisti di beni e servizi inerenti effettuati nel periodo in cui sono poste in essere le operazioni di scommessa; effetto del tutto risolutivo e dirimente ha sul punto, il chiaro dictum del [OSCURATO:PERSONA] (CGUE, sent. n. 24 ottobre 2013 in causa n.

C- 440/2012), [OSCURATO:PERSONA] (haftungsbeschrànkt) secondo il quale "in forza della direttiva IVA, art. 401, "le disposizioni di (tale) direttiva non vietano ad uno Stato membro di mantenere o introdurre imposte (...) sui giochi e sulle scommesse, (...) e qualsiasi imposta, diritto o tassa che non abbia il carattere di imposta sul volume d'affari (...)".

La formulazione di tale articolo non osta, pertanto, a che gli Stati membri assoggettino un'operazione all'IVA nonché, in modo cumulativo, a un tributo speciale non avente il carattere d'imposta sul volume d'affari (v., in tal senso, la sentenza dell'8 luglio 1986, Kerrutt, 73/85, Racc. pag. 2219, punto 22)"; secondo la ridetta pronuncia, quindi, la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, art. 401, relativa al 2020 n. 07120 sez.

MT - ud. 24-04-2022 -14- sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, in combinato disposto con la stessa, art. 135, paragrafo 1, lett. i)„ deve essere interpretato nel senso che l'imposta sul valore aggiunto e un tributo speciale nazionale sui giochi d'azzardo possono essere riscossi in modo cumulativo, a condizione che siffatto ultimo tributo non abbia il carattere di un'imposta sul volume d'affari; inoltre, sempre secondo tal sentenza, l'art. 1, paragrafo 2, prima frase, e la direttiva n. 112 del 2006, art. 73, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una disposizione o a una prassi nazionale secondo cui, per la gestione di apparecchi per giochi d'azzardo con possibilità di vincita, l'importo dei proventi di cassa di tali apparecchi dopo che è trascorso un determinato periodo di tempo viene considerato come base imponibile; o quinto motivo: censura ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 8 del digs. n. 546 del 1992, 5, comma 1, e 6, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997 e 10, comma 4, della legge n. 212 del 2000, per non avere la commissione tributaria regionale applicato l'esimente dell'obiettiva condizione di incertezza.

È corretta la decisione del giudice del gravame che non ha applicato l'esimente data dalle obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono nel caso in esame, trattandosi di periodo (anno 2011) successivo alla legge d'interpretazione autentica n. 220/10, la quale ha appunto sciolto ogni incertezza limitatamente al periodo antecedente.

Ed in proposito va rilevato che non solo era vigente nel periodo sopra indicato la norma interpretativa, ma anche che la ricevitoria ben poteva rimodulare il rapporto negoziale, sicché non residuava alcuna incertezza interpretativa per le annualità in considerazione; o sesto motivo: censura ex art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. per violazione e falsa applicazione degli artt. 12 e 15 d.lgs. n. 546/1992 Ric. 2020 n. 07120 sez.

MT - ud. 24-04-2022 -15- e 91 e 92 cod. proc. civ. per aver la CTR disposto la liquidazione delle spese in favore dell'ADM, rappresentata in giudizio da un proprio funzionario delegato e, in subordine, per non aver disposto la compensazione delle spese.

Sul punto è sufficiente ricordare che nel processo tributario all'amministrazione assistita in giudizio da propri dipendenti spetta, in caso di vittoria nella lite, la liquidazione delle spese, la quale deve essere effettuata mediante applicazione della tariffa ovvero dei parametri vigenti per gli avvocati, con la riduzione del venti per cento dei compensi ad essi spettanti, in quanto l'espresso riferimento a tali voci (spese e riduzione onorari), contenuto nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, comma 2 bis, conferma il diritto dell'ente alla rifusione dei costi sostenuti e dei compensi per l'assistenza tecnica fornita dai propri dipendenti, che sono legittimati a svolgere attività difensiva nel processo (Cass. 23055/2019); né parte ricorrente ha dedotto, difettando quindi il motivo di specificità, quale era l'esatto importo da liquidazione in relazione alla controversia, limitandosi ad una generica contestazione della misura applicata.

Né può essere censurata in questa sede la mancata compensazione delle spese processuali; invero, la compensazione delle spese processuali appartiene alla discrezionalità del giudice di merito, sicché l'omessa compensazione non è censurabile in sede di legittimità, neppure sotto il profilo della carenza di motivazione (Cass., sez. un., 15 luglio 2005, n. 14989; Cass. 26 aprile 2019, n. 11329).

Quanto alla richiesta di sospensione del giudizio sulle questioni pregiudiziali formulate dalla ricorrente, va anzitutto osservato che la Corte di Giustizia (sentenza 6 ottobre 2021, in causa C--561/19) ha affermato che l'art. 267 TFUE deve essere interpretato nel senso che un giudice nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi ricorso giurisdizionale di diritto interno deve adempiere il proprio Ric. 2020 n. 07120 sez.

MT - ud. 24-04-2022 -16- obbligo di sottoporre alla Corte una questione relativa all'interpretazione del diritto dell'Unione sollevata dinanzi ad esso, a meno che constati che tale questione non è rilevante o che la disposizione di diritto dell'Unione di cui trattasi è già stata oggetto d'interpretazione da parte della Corte o che la corretta interpretazione del diritto dell'Unione s'impone con tale evidenza da non lasciare adito a ragionevoli dubbi.

Orbene, sulle tematiche sottese alle questioni prospettate dalla ricorrente si è già pronunciata la Corte di Giustizia (sentenza 26 febbraio 2020, in causa C-788/18, punto 21), escludendo qualsivoglia discriminazione tra bookrnak:ers nazionali e bookmakers esteri, perché l'imposta unica si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano, senza distinzione alcuna in funzione del luogo in cui essi sono stabiliti, di modo che la normativa italiana «non appare atta a vietare, ostacolare o rendere meno attraenti le attività di una società, quale la (omissis), nello Stato membro interessato».

Non si ravvisa, pertanto, alcuna necessità di promuovere dinanzi alla Corte di Giustizia le questioni pregiudiziali dedotte in ricorso.

In conclusione, alla stregua delle suesposte argomentazioni e sulla scorta della richiamata decisione della Corte costituzionale, il giudice di appello ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati, avendo ritenuto l'assoggettamento ad imposta unica sulle scommesse per l'anno 2011 del bookmaker avente sede all'estero e privo di titolo concessorio; che, pertanto, il ricorso è infondato e dev'essere rigettato; che in considerazione dell'esito complessivo del giudizio e della recente formazione della giurisprudenza di legittimità in materia, le spese del giudizio di legittimità vanno integralmente compensate tra le parti; PQM Ric. 2020 n. 07120 sez.

MT - ud. 24-04-2022 -17- La Corte rigetta il ricors

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 7120-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 69, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 97210890584, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4288/7/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che la contribuente [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della CTR per il Lazio che ha confermato la pronuncia della C1P di Roma, ove non erano apprezzate le ragioni della parte contribuente in tema di imposta unica sui concorsi prognostici e sulle scommesse; che, più in particolare, la controversia trae origine dall'avviso di accertamento per l'anno di imposta 2011, con cui l'Agenzia delle entrate recuperava a tassazione la predetta imposta unica sui concorsi prognostici e sulle scommesse nei confronti dell'odierna ricorrente - quale bookmaker non autorizzato in Italia- in solido con una ditta individuale italiana, operante quale ricevitoria e trasmissione dati della giocata: se entrambi i soggetti ritenevano di essere esenti dalla precitata imposta -uno in quanto straniero, l'altro perché non gerente alcuna attività di gioco, ma di semplice trasmissione dati- la tesi dell'Ufficio rappresentava il paradigma come operatore straniero con stabile organizzazione in Italia; che il ricorso è affidato a sette motivi complessivi (uno preliminare e sei ordinari); che l'Amministrazione ha spiegato difese; che in prossimità dell'adunanza entrambe le parti hanno depositato memoria a sostegno delle proprie ragioni. CONSIDERATO Ric. 2020 n. 07120 sez. MT - ud. 24-04-2022 -2- Preliminarmente, si deve disattendere l'istanza di trattazione della causa in pubblica udienza che la ricorrente ha avanzato con il ricorso. Invero, in adesione all'indirizzo espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte, il collegio giudicante ben può escludere, nell'esercizio di una valutazione discrezionale, la ricorrenza dei presupposti della trattazione in pubblica udienza in ragione del carattere consolidato dei principi di diritto da applicare nel caso di specie (Cass., Sez. Un., 5 giugno 2018, n. 14437) e non si verta in ipotesi di decisioni aventi rilevanza nomofilattica (Cass., Sez. Un., 23 aprile 2020, n. 8093). In particolare, la sede dell'adunanza camerale non è incompatibile, di per sé, anche con la statuizione su questioni nuove, soprattutto se non oggettivamente inedite e già assistite da un consolidato orientamento, cui la Corte fornisce il proprio contributo (Cass., Sez. 5^, 5 marzo 2021, n. 6118; Cass., Sez. 5^, 30 marzo 2021, n. 8757). Per cui, tenendo anche conto delle recenti pronunzie della Corte sulla medesima questione (di cui si dirà in appresso), la controversia può essere esaminata in camera di consiglio. o Primo motivo preliminare: censura ex art. 360, co. 1, n. 3 cod. proc. civ. per violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della L. :a. 212/2000 per non aver la CTR dichiarato l'illegittimità dell'avviso di accertamento emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per mancata traduzione dell'atto impositivo in lingua inglese. Sul punto va evidenziato come nessuna specifica previs:ione normativa disponga che l'atto impositivo debba essere redatto nella lingua del soggetto destinatario, dovendosi invero presumere che lo stesso, in quanto soggetto passivo nel territorio nazionale, sia in grado di comprendere il contenuto dell'atto; la questione, dunque, si sposta sul piano probatorio, essendo onere del contribuente provare di non essere stato nelle condizioni di avere potuto avere conoscenza del contenuto dell'atto, il che postula che lo stesso versi in condizioni tali,, nonostante Ric. 2020 n. 07120 sez. MT - ud. 24-04-2022 -3- il comportamento dallo stesso esigibile, da non potere in alcun modo avere potuto ovviare alla circostanza che l'atto impositivo non era stato tradotto nella propria lingua di origine, profilo in alcun modo coltivato dalla ricorrente, che si è limitata ad una contestazione generica sul punto; identica questione è già stata esaminata da questa Corte (Cass. civ., 19 gennaio 2021, n. 9144) che ha escluso che la mancata traduzione nella lingua del destinatario possa comportare una lesione del diritto di difesa della ricorrente [OSCURATO:PERSONA], in quanto la stessa, anche se soggetto non residente privo di stabile organizzazione in Italia, ha dimostrato, avendo in concreto fatto valere nei gradi del merito le proprie ed articolate difese contestando la pretesa tributaria azionata con l'atto impugnato, di avere avuto piena conoscenza del contenuto dell'atto impositivo ad essa notificato; o primo motivo: censura ex art. 360, co. 1, n. 3 cod. proc. civ. per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 del d.lgs. n. 504/1998, come interpretato dall'art. 1, comma 66, lett. b), della legge n. 220 del 2010, per aver la CTR ritenuto integrato in capo al CTD il presupposto soggettivo dell'imposta. o secondo motivo: censura ex art. 360, co. 1, n. 4 cod. proc. civ. nullità della sentenza — error in procedendo -omessa pronuncia in violazione dell'art. 112 c.p.c. con riferimento alla violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, comma 2, lett. b), della legge n. 288 del 1998 e 112 cod. proc. civ. per aver la CTR ritenuto integrato il presupposto territoriale dell'imposta. Il primo e il secondo motivo possono essere esaminati urtitariamente. Va precisato che le questioni sono già state oggetto di ripetuta e articolata disamina da parte di questa Corte a partire dalla sentenza n. 8757 del 30 marzo 2021, seguita da numerose altre (tra le tante, vd. Ric. 2020 n. 07120 sez. MT - ud. 24-04-2022 -4- Cass. civ. nn. 8907-8911/2021, 9079-9081/2021, 9144-9153/2021, 9160/2021, 9162/2021, 9168/2021, 9176/2021, 9178/2021, 9182/2021, 9184/2021, 9160/2021, 9516/2021, 9528- 9537/2021, 9728-9735/2021), le cui motivazioni sono qui espressamente condivise e richiamate ai sensi dell'art. 118, disp. alt., cod. proc. civ.; merita di essere specificamente sottolineato, peraltro, che il quadro normativo pertinente è stato sottoposto all'esame della Corte costituzionale e della Corte di giustizia, che ne hanno compiutamente esaminato le relazioni rispettivamente con la Costituzione e col diritto unionale prospettate nell'odierno ricorso, fornendo chiari elementi per la soluzione degli ulteriori dubbi prospettati con il ricorso. Con riferimento, all'ambito soggettivo (di cui al secondo motivo) la Corte costituzionale ha dato atto dell'incertezza correlata all'interpretazione dell'art. 3 d.lgs. n. 504 del 1998 pe:r il periodo antecedente alla disposizione interpretativa del 2010 (nel senso che era incerto se la pretesa impositiva si potesse rivolgere anche nei confronti dei soggetti che operavano al di fuori del sistema concessorio), ma ha riconosciuto che il legislatore, con l'art. 1, comma 66, della legge n. 220 del 2010, ha stabilito che l'imposta è dovuta anche nel caso di scommesse raccolte al di fuori del sistema concessorio ed ha esplicitato l'obbligo delle ricevitorie operanti, come nel caso in esame, per conto di bookmakers privi di concessione, al versamento del tributo e delle relative sanzioni, svolgendo anch'esse una attività gestoria che costituisce il presupposto dell'imposizione; a questo riguardo ha Corte costituzionale ha precisato che entrambi i soggetti (ricevitore e bookmaker) partecipano, sia pure su piani diversi e secondo diverse modalità operative, allo svolgimento dell'attività di "organizzazione ed esercizio" delle scommesse soggetta a imposizione. In particolare, il titolare della ricevitoria, benché non partecipi direttamente al rischio Ric. 2020 n. 07120 sez. MT - ud. 24-04-2022 -5- connaturato al contratto di scommessa, svolge comunque un'attività di gestione, perché assicura la disponibilità di locali idonei e la ricezione della proposta, si occupa della trasmissione al bookmaker dell'accettazione della scommessa, dell'incasso e del trasferimento delle somme giocate, nonché del pagamento delle vincite secondo le procedure e le istruzioni fornite dal bookmaker; la incostituzionalità della norma in esame è stata riscontrata dalla Corte "in ragione dell'impossibilità per le ricevitorie di traslare l'imposta per gli esercizi anteriori al 2011" con conseguente violazione dell'art. 53 Cost., "giacché l'entità delle commissioni pattuite fra ricevitore e bookmaker si era già cristallizzata sulla base del quadro regolatorio, anche sotto il profilo tributario, precedente alla L. n. 220 del 2010". La suddetta ragione di incostituzionalità, tuttavia, non è stata ravvisata per i "rapporti successivi al 2011", quindi non solo per gli eventuali rapporti negoziali perfezionati dopo l'entrata in vigore della norma interpretativa, ma anche per i rapporti che, seppure sorti in data antecedente, si sono protratti oltre l'entrata in vigore della medesima norma; con riferimento, poi, al presupposto territoriale del tributo (di cui al terzo motivo di ricorso) si è già precisato da questa Corte, con le pronunce citate, che non rileva la conclusione del contratto di scommessa poiché il fatto imponibile è la prestazione di servizi consistente nell'organizzazione del gioco da parte del ricevitore e nella raccolta delle scommesse, che consiste, in relazione a ciascun scommettitore, nella valida registrazione della scommessa, documentata dalla consegna allo scommettitore della relativa ricevuta (così Cass. n. 15731 del 2015, cit.), attività, queste, tutte svolte in Italia. o terzo motivo: censura ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 49 e 56 TFUE e dei principi unionali di parità di trattamento e di non discriminazione, Ric. 2020 n. 07120 sez. MT - ud. 24-04-2022 -6- nonché del principio di legittimo affidamento con riferimento all'art. 1, comma 66, della legge di stabilità 2011 per non aver la CTR disapplicato l'art. 3 del d.lgs. n. 504/1998. Con riferimento alla dedotta violazione dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione, l'attenzione va rivolta agli argomenti difensivi prospettati in ricorso ed ulteriormente approfonditi in sede di memoria, relativi alle ritenute frizioni con il diritto unionale; in memoria, inoltre, il profilo centrale della linea difensiva seguita si fonda, in sostanza, sul riconoscimento della liceità dell'attività svolta nel tempo dalla ricorrente, come riconosciuta dalla giurisprudenza penale di questa Corte il che, secondo l'assunto di parte ricorrente, comporterebbe effetti anche sul piano strettamente fiscale e, inoltre, dovrebbe indurre a ritenere che la Corte di giustizia, con la pronuncia del 26 febbraio 2020, non avrebbe preso in considerazione la specificità della "peculiare posizione" nella si sarebbe venuto a trovare il bookmaker per il quale la ricorrente operava basata sulla illegittima ed originaria discriminazione dalla stessa subita nel tempo dall'autorità nazionale; la linea difensiva seguita dalla ricorrente, più in particolare, si fonda sulla considerazione della natura sanzionatoria dell'intervento normativo di cui alla legge 220/2010, sicché la disciplina in esso contenuta troverebbe applicazione solo con riferimento allo svolgimento di una attività di gioco illecita, dunque non anche nei confronti della ricorrente, con la conseguenza che, ove applicata nei propri confronti, deriverebbe una violazione del principio di non discriminazione, della parità di trattamento nonché di legittimo affidamento e di libertà di stabilimento, determinando, inoltre, un contrasto interno della giurisprudenza di legittimità, tra le sezioni civili e quelle penali, in ordine alla questione. Ric. 2020 n. 07120 sez. MT - ud. 24-04-2022 -7- Le considerazioni difensive in esame non possono trovare accoglimento. Va premesso che le imposte sui giochi d'azzardo non hanno natura armonizzata, sicché rileva l'art. 56 del TFUE, e, sul punto, la Corte di Giustizia, 26 febbraio 2020, causa C-788/18, ha preso diretta e specifica cognizione proprio delle medesime questioni sollevate con il ricorso, ed ha escluso qualsivoglia discriminazione tra bookmakers nazionali e bookmakers esteri, perché l'imposta unica si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano, senza distinzione alcuna in funzione del luogo in cui essi sono stabiliti (punto 21 di Corte giust. in causa C--788/18), di modo che la normativa italiana «non appare atta a vietare, ostacolare o rendere meno attraenti le attività di una società, quale la [OSCURATO:PERSONA], nello Stato membro interessato»; va osservato, in generale, che, nel settore dei giochi d'azzardo con poste in danaro, secondo costante giurisprudenza unionale, gli obiettivi di tutela dei consumatori, di prevenzione dell'incitamento a una spesa eccessiva collegata al gioco, nonché di prevenzione di turbative dell'ordine sociale in generale, costituiscono motivi imperativi d'interesse generale atti a giustificare restrizioni alla libera prestazione di servizi: di conseguenza, in assenza di un'armonizzazione unionale della normativa sui giochi d'azzardo, ogni Stato membro ha il potere di valutare, alla luce della propria scala di valori, le esigenze che la tutela degli interessi in questione implica, a condizione che le restrizioni non minino i requisiti di proporzionalità (Corte giust. 24 ottobre 2013, causa C-440/12, punto 47; 8 settembre 2009, causa C-42/07); il legislatore nazionale ha proceduto a questa valutazione, dichiarando, nel comma 64 dell'art. 1 L, n. 220 del 2010, i propri obiettivi, tra i quali si colloca «...l'azione per la tutela dei consumatori, in particolare dei minori di età, dell'ordine pubblico, della lotta contro il gioco minorile e le infiltrazioni della criminalità Ric. 2020 n. 07120 sez. MT - ud. 24-04-2022 -8- organizzata nel settore del gioco e recuperando base imponibile e gettito a fronte di fenomeni di elusione e di evasione fiscale nel medesimo settore»; la prevalenza dell'ordine di valori di ciascuno Stato membro comporta che gli Stati membri non hanno l'obbligo di adeguare il proprio sistema fiscale ai vari sistemi di tassazione degli altri Stati membri, al fine di eliminare la doppia imposizione che risulta dal parallelo esercizio della rispettiva competenza fiscale (Corte giusti. in causa C-788/18, cit., punto 23; per analogia, Corte giust. 1 dicembre 2011, causa C-253/09, punto 83); la Corte di Giustizia ha escluso qualsivoglia discriminazione tra bookrnaker nazionali e bookmaker esteri, anzi, come ha pure sottolineato la Corte costituzionale (ancora con la sentenza n. 27/18), a seguire la tesi prospettata in ricorso si giungerebbe ad una discriminazione al contrario: la scelta legislativa «risponde ad un'esigenza di effettività del principio di lealtà fiscale nel settore del gioco, allo scopo di evitare l'irragionevole esenzione per gli operatori posti al di fuori del sistema concessorio, i quali finirebbero per essere favoriti per il solo fatto di non aver ottenuto la necessaria concessione...»; va evidenziato, a tal proposito, che la Corte di giustizia, se, col punto 17, in relazione al bookmaker, oltre che stabilire in via generale che la libera prestazione di servizi non tollera restrizioni idonee a vietare, ostacolare o a rendere meno attraenti le attività del prestatore stabilito in un altro Stato membro, col punto 24 specifica, in concreto, che, «...la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale non prevede un regime fiscale diverso a seconda che la prestazione di servizi sia effettuata in Italia o in altri Stati membri»; sicché, conclude col punto 24, «...rispetto a un operatore nazionale che svolge le proprie attività alle stesse condizioni di tale società, la [OSCURATO:PERSONA] non subisce alcuna restrizione discriminatoria a causa dell'applicazione nei suoi confronti di una Ric. 2020 n. 07120 sez. MT - ud. 24-04-2022 -9- normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel p:rocedimento principale». Quanto al centro trasmissione dati, il punto 26 si limita a ribadire che il bookmaker estero esercita un'attività di gestione di scommesse «allo stesso titolo degli operatori di scommesse nazionali» ed è per questo che il centro di trasmissione dati che opera quale suo intermediario risponde dell'imposta, a norma dell'art. 1, comma 66, lett. b), della I. n. 220/10, ma ciò non toglie (punto 28) che la situazione del centro trasmissione dati che trasmette i dati di gioco per conto degli operatori di scommesse nazionali è diversa da quella del centro trasmissione che li trasmette per conto di un operatore che ha sede in altro Stato membro; la diversità della situazione, pertanto, è in re ipsa, per il fatto stesso che si tratta di soggetto che raccoglie scommesse per conto di un bookmaker estero: nel settore dei giochi d'azzardo, difatti ricorso al sistema delle concessioni costituisce «...un meccanismo efficace che consente di controllare gli operatori attivi in questo settore, allo scopo di prevenire l'esercizio di queste attività per fini criminali o fraudolenti» (Corte giust. 19 dicembre 2018, causa C- 375/17, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], punto 66, richiamata al punto 18 della sentenza in causa C-788/18, cit.); e ciò in conformità agli obiettivi esplicitamente perseguiti dal legislatore italiano (art. 1, comma 644, I, n. 220 de:1 2010), come puntualmente rimarcato dalla Corte di giustizia. Di qui l'esclusione, anche con riguardo alla posizione del centro trasmissione dati, di qualsiasi restrizione discriminatoria; le suddette considerazioni rendono dunque priva di ogni fondamento sia l'asserita assimilazione dell'imposizione alle sanzioni, ipotizzandone una oggettiva finalità afflittiva, che, invece, è del tutto assente attesa la riferibilità della pretesa ad ordinari, seppur specifici, meccanismi impositivi, che l'assenza, come su evidenziato, di caratteri discriminatori, sia la prospettata esistenza di un contrasto Ric. 2020 n. 07120 sez. MT - ud. 24-04-2022 -10- interno della giurisprudenza di legittimità in ordine alla questione; le ricorrenti, infatti, sono considerate soggetti passivi d'imposta proprio per avere realizzato il presupposto imposiiivo dell'imposta in esame; la giurisprudenza penale di questa Corte (Cass. pen., 10 settembre 2020, n. 25439), poi, ha esaminato la questione relativa alla realizzazione del reato di cui all'art. 4, comma 4bis, legge n. 401/1989, ritenendo di dovere escludere la sussistenza del reato de quo in base alla considerazione che il bookmaker estero era stato «illegittimamente escluso dai bandi di gara attributivi delle concessioni ...e la successiva trasmissione di dette scommesse all'allibratore non possono essere punite ai sensi dell'art. 4, comma 4 bis, I. n. 401/1989, dovendosi disapplicare la disciplina penale nazionale per contrasto con la normativa dell'Unione Europea»; il riconoscimento della natura non illecita dell'attività svolta dal bookmaker estero privo di concessione, tuttavia, non implica la sottrazione dello stesso, e della ricevitoria, dall'ambito della disciplina dell'imposta unica, anzi, postula proprio la realizzazione del presupposto di imposta, secondo la specifica declinazione contenuta nell'art. 1, comma 66, legge n. 220/2010 che ha, come visto, disposto che: «Ferma restando l'obbligatorietà, ai sensi della legislazione vigente, di licenze, autorizzazioni e concessioni nazionali per l'esercizio dei concorsi pronostici e delle scommesse, e conseguentemente l'immediata chiusura dell'esercizio nel c:aso in cui il relativo titolare ovvero esercente risulti sprovvisto di tali titoli abilitativi, ai soli fini tributari: a) l'articolo 1 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si interpreta nel senso che l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse è comunque dovuta ancorché la raccolta del gioco, compresa quella a distanza, avvenga in assenza ovvero in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Ric. 2020 n. 07120 sez. MT - ud. 24-04-2022 -11- monopoli di Stato; b) l'articolo 3 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si interpreta nel senso che soggetto passivo d'imposta è chiunque, ancorché in assenza o in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere. Se l'attività è esercitata per conto di terzi, il soggetto per conto del quale l'attività è esercitata è obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta e delle relative sanzioni»; l'applicabilità della previsione normativa in esame esclude altresì che possa porsi una questione di violazione del principio di non discriminazione o di libertà di stabilimento, secondo quanto ulteriormente esposto in memoria, basata sulla considerazione della natura lecita dell'attività svolta, ovvero ancora che possa ritenersi che la Corte di Giustizia, con la pronuncia citata non abbia preso in considerazione la "specifica situazione" nella quale il boolunaker estero ha dovuto operare; a parte il rilievo che la effettiva lesione del pregiudizio subito risulta solo affermato, ma non concretamente precisato e specificato, quel che rileva, come detto, è il fatto che le ricorrenti, per il fatto di avere realizzato in Italia l'attività di trasmissione dati per conto del bookmaker estero, hanno realizzato il presupposto dell'imposta e, dunque, sono da considerarsi soggetti passivi del tributo e, sotto tale profilo, va fatto richiamo alla pronuncia della Corte di giustizia che, sul punto, ha escluso ogni violazione dei principi unionali citati; quanto all'asserita violazione del principio dell'affidamento, al di là dei profili di inammissibilità della censura con riferimento alla posizione del ricevitore, in ordine alla quale, peraltro, la Corte costituzionale, con la sentenza citata, si è già espressa con la pronuncia di incostituzionalità relativamente alla portata innovativa Ric. 2020 n. 07120 sez. MT - ud. 24-04-2022 -12- retroattiva della norma, va rilevato, quanto alla posizione del bookmaker estero, che la stessa Corte costituzionale non ha posto in discussione il fatto che costui, anche privo di concessione, doveva essere considerato soggetto passivo dell'imposta unica anche prima della entrata in vigore della disposizione interpretativa, sicché non può porsi alcuna violazione del principio del legittimo affidamento; né può porsi una questione di violazione e falsa applicazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza, in quanto anche i suddetti profili sono stati già esaminati da questa Corte con le pronunce citate, che hanno fatto riferimento a quanto espressamente affermato sul punto dalla Corte Cost. con la sentenza n. 27/2018; né, infine, può dirsi sussistente la violazione del principio della capacità contributiva, posto che non viola il suddetto principio la scelta di assoggettare all'imposta i titolari delle ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione nei limiti in cui il rapporto tra il titolare della ricevitoria che agisce per conto di terzi e il bookmaker sia disciplinato da un contratto che regoli anche le commissioni dovute al titolare della ricevitoria per il servizio prestato, in quanto, attraverso la regolazione negoziale delle commissioni, il titolare della ricevitoria ha la possibilità di trasferire il carico tributario sul bookmaker per conto del quale opera, assolvendo la rivalsa funzione applicativa del principio di capacità contributiva, come affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 27/2018; atteso che il quadro sopra delineato, ricostruito in relazione alle intervenute pronunce della Corte di giustizia e della Corte costituzionale, risulta definito nei suoi assetti di fondo, così come chiarito dai precedenti di questa Corte in relazione a controversie aventi medesimo contenuto, non sussistono i presupposti per un ulteriore rinvio alla Corte di Giustizia, come invece sollecitato dalle ricorrenti in ricorso e anche in memoria; Ric. 2020 n. 07120 sez. MT - ud. 24-04-2022 -13- o quarto motivo: censura ex art. 360, co. L n. 4 cod. proc. civ. nullità della sentenza — error in procedendo - omessa pronuncia in violazione dell'art. 112 c.p.c. con riferimento alla violazione e/o falsa applicazione dell'art. 401 della direttiva 2006/112/CE per non aver la CTR disapplicato la disciplina normativa di cui al d.lgs. n. 504 del 1998 in ragione della sua contrarietà al divieto di mantenere o introdurre imposte sul volume d'affari diverse dall'imposta sul valore aggiunto armonizzata. Al riguardo va osservato che il tributo che qui rileva è differente da una imposta sulla cifra di affari per plurime ragioni: riguarda unicamente operazioni relative all'esercizio delle scommesse, irrilevanti a fini IVA; non tiene conto del valore aggiunto di ciascuna, difettando nel sistema il meccanismo della detrazione IVA e applicandosi il tributo all'importo scommesso; è calcolata senza alcun riconoscimento di deduzione degli acquisti di beni e servizi inerenti effettuati nel periodo in cui sono poste in essere le operazioni di scommessa; effetto del tutto risolutivo e dirimente ha sul punto, il chiaro dictum del [OSCURATO:PERSONA] (CGUE, sent. n. 24 ottobre 2013 in causa n. C- 440/2012), [OSCURATO:PERSONA] (haftungsbeschrànkt) secondo il quale "in forza della direttiva IVA, art. 401, "le disposizioni di (tale) direttiva non vietano ad uno Stato membro di mantenere o introdurre imposte (...) sui giochi e sulle scommesse, (...) e qualsiasi imposta, diritto o tassa che non abbia il carattere di imposta sul volume d'affari (...)". La formulazione di tale articolo non osta, pertanto, a che gli Stati membri assoggettino un'operazione all'IVA nonché, in modo cumulativo, a un tributo speciale non avente il carattere d'imposta sul volume d'affari (v., in tal senso, la sentenza dell'8 luglio 1986, Kerrutt, 73/85, Racc. pag. 2219, punto 22)"; secondo la ridetta pronuncia, quindi, la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, art. 401, relativa al 2020 n. 07120 sez. MT - ud. 24-04-2022 -14- sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, in combinato disposto con la stessa, art. 135, paragrafo 1, lett. i)„ deve essere interpretato nel senso che l'imposta sul valore aggiunto e un tributo speciale nazionale sui giochi d'azzardo possono essere riscossi in modo cumulativo, a condizione che siffatto ultimo tributo non abbia il carattere di un'imposta sul volume d'affari; inoltre, sempre secondo tal sentenza, l'art. 1, paragrafo 2, prima frase, e la direttiva n. 112 del 2006, art. 73, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una disposizione o a una prassi nazionale secondo cui, per la gestione di apparecchi per giochi d'azzardo con possibilità di vincita, l'importo dei proventi di cassa di tali apparecchi dopo che è trascorso un determinato periodo di tempo viene considerato come base imponibile; o quinto motivo: censura ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 8 del digs. n. 546 del 1992, 5, comma 1, e 6, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997 e 10, comma 4, della legge n. 212 del 2000, per non avere la commissione tributaria regionale applicato l'esimente dell'obiettiva condizione di incertezza. È corretta la decisione del giudice del gravame che non ha applicato l'esimente data dalle obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono nel caso in esame, trattandosi di periodo (anno 2011) successivo alla legge d'interpretazione autentica n. 220/10, la quale ha appunto sciolto ogni incertezza limitatamente al periodo antecedente. Ed in proposito va rilevato che non solo era vigente nel periodo sopra indicato la norma interpretativa, ma anche che la ricevitoria ben poteva rimodulare il rapporto negoziale, sicché non residuava alcuna incertezza interpretativa per le annualità in considerazione; o sesto motivo: censura ex art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. per violazione e falsa applicazione degli artt. 12 e 15 d.lgs. n. 546/1992 Ric. 2020 n. 07120 sez. MT - ud. 24-04-2022 -15- e 91 e 92 cod. proc. civ. per aver la CTR disposto la liquidazione delle spese in favore dell'ADM, rappresentata in giudizio da un proprio funzionario delegato e, in subordine, per non aver disposto la compensazione delle spese. Sul punto è sufficiente ricordare che nel processo tributario all'amministrazione assistita in giudizio da propri dipendenti spetta, in caso di vittoria nella lite, la liquidazione delle spese, la quale deve essere effettuata mediante applicazione della tariffa ovvero dei parametri vigenti per gli avvocati, con la riduzione del venti per cento dei compensi ad essi spettanti, in quanto l'espresso riferimento a tali voci (spese e riduzione onorari), contenuto nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, comma 2 bis, conferma il diritto dell'ente alla rifusione dei costi sostenuti e dei compensi per l'assistenza tecnica fornita dai propri dipendenti, che sono legittimati a svolgere attività difensiva nel processo (Cass. 23055/2019); né parte ricorrente ha dedotto, difettando quindi il motivo di specificità, quale era l'esatto importo da liquidazione in relazione alla controversia, limitandosi ad una generica contestazione della misura applicata. Né può essere censurata in questa sede la mancata compensazione delle spese processuali; invero, la compensazione delle spese processuali appartiene alla discrezionalità del giudice di merito, sicché l'omessa compensazione non è censurabile in sede di legittimità, neppure sotto il profilo della carenza di motivazione (Cass., sez. un., 15 luglio 2005, n. 14989; Cass. 26 aprile 2019, n. 11329). Quanto alla richiesta di sospensione del giudizio sulle questioni pregiudiziali formulate dalla ricorrente, va anzitutto osservato che la Corte di Giustizia (sentenza 6 ottobre 2021, in causa C--561/19) ha affermato che l'art. 267 TFUE deve essere interpretato nel senso che un giudice nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi ricorso giurisdizionale di diritto interno deve adempiere il proprio Ric. 2020 n. 07120 sez. MT - ud. 24-04-2022 -16- obbligo di sottoporre alla Corte una questione relativa all'interpretazione del diritto dell'Unione sollevata dinanzi ad esso, a meno che constati che tale questione non è rilevante o che la disposizione di diritto dell'Unione di cui trattasi è già stata oggetto d'interpretazione da parte della Corte o che la corretta interpretazione del diritto dell'Unione s'impone con tale evidenza da non lasciare adito a ragionevoli dubbi. Orbene, sulle tematiche sottese alle questioni prospettate dalla ricorrente si è già pronunciata la Corte di Giustizia (sentenza 26 febbraio 2020, in causa C-788/18, punto 21), escludendo qualsivoglia discriminazione tra bookrnak:ers nazionali e bookmakers esteri, perché l'imposta unica si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano, senza distinzione alcuna in funzione del luogo in cui essi sono stabiliti, di modo che la normativa italiana «non appare atta a vietare, ostacolare o rendere meno attraenti le attività di una società, quale la (omissis), nello Stato membro interessato». Non si ravvisa, pertanto, alcuna necessità di promuovere dinanzi alla Corte di Giustizia le questioni pregiudiziali dedotte in ricorso. In conclusione, alla stregua delle suesposte argomentazioni e sulla scorta della richiamata decisione della Corte costituzionale, il giudice di appello ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati, avendo ritenuto l'assoggettamento ad imposta unica sulle scommesse per l'anno 2011 del bookmaker avente sede all'estero e privo di titolo concessorio; che, pertanto, il ricorso è infondato e dev'essere rigettato; che in considerazione dell'esito complessivo del giudizio e della recente formazione della giurisprudenza di legittimità in materia, le spese del giudizio di legittimità vanno integralmente compensate tra le parti; PQM Ric. 2020 n. 07120 sez. MT - ud. 24-04-2022 -17- La Corte rigetta il ricors
Sentenza Cassazione n. 17004/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris