CassazionedecretoSezione 7Decisione del 5 maggio 2022
Cassazione n. 20076/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' AURORA natcLa ROSARNO il 25/01/1947 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ./24-f [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 5 maggio 2022 il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo presentato da SPANÒ Aurora avverso il decreto ministeriale di proroga di sottoposizione della ricorrente al regime detentivo di cui all'art. 41-bis ord.pen. In motivazione, il Tribunale osserva che il decreto reclamato risulta congruamente motivato e corredato da adeguati elementi a sostegno dei presupposti richiesti per la proroga in atto del regime detentivo speciale. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - SPANÒ Aurora deducendo violazione di legge in relazione all'art. 41-bis L. 354/1975. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la genericità dei motivi addotti, trattandosi di riproposizione di temi vagliati in modo adeguato e senza alcun vizio in diritto nella decisione impugnata. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna deifricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna kricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 6 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]