CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 01673/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24729-2021 proposto dal: Condominio di [OSCURATO:PERSONA] n. 41-43- Palermo ( [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cavour presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’ avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -Ricorrente – [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentatoe difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - Controricorrente - Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/10/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: - [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] nn. 41 - 43 in Palermo , con atto di citazione notificato il 10.11.2016, propose opposizione tardiva, ai sensi dell'art. 650 c.p.c., avverso il decreto ingiuntivo n. 2593/05, emesso dal Tribunale di Palermo in data 11.7.2005 e notificato in data 27.07.2005, su istanza dell’arch. [OSCURATO:PERSONA], per l’importo di € 31.876,38, a titolo di compensi professionali; - l’opponente dedusse , a sostegno dell’opposizione tardiva, di non aver avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo a causa di irregolarità e vizi del procedimento notificatorio, che comportavano non già la semplice nullità, ma l’inesistenza della notifica; - il giudice di prime cure ritenne inammissibile l’opposizione poiché l’opponente aveva avuto legale conoscenza del decreto, avendoproposto opposizione al precetto nel 2014; - la Corte d’appello conferm ò l a sentenza di prime cure e - ribadendo che l’espressione “conoscenza comunque avuta” (utilizzata dalla giurisprudenza) allude al conseguimento della conoscenza acquisita in qualsiasi modo dell’atto da opporre - dichiarò inammissibile l’opposizione tardiva; - secondo la Corte distrettuale, pur ammettendo che al momento della notifica del primo atto di precetto, avvenuta il 30.09.2014, il Condominio non avesse avuto contezza del decreto ingiuntivo per irregolarità del procedimento notificatorio, risultava, incontrovertibilmente, l’avvenuta piena conoscenza a seguito della produzione fattane dal Caronia con l’atto di costituzione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel giudizio di opposizione a precetto promosso dallo stesso Condominio. - avverso la sentenza della Corte di appello d i Palermo ha proposto ricorso per cassazione il Condominio sulla base di un unico motivo; - l’arch. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; - il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di inammissibilità del ricorso; - in prossimità dell’udienza il controricorrente ha depositato memoria illustrativa; Ritenuto che: - con un unico motivo di ricorso, si deduce, ai sens i dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 643, 650, co. 3, 137 ss. c.p.c., per avere Corte d’appello di Palermo erroneamente equiparato la notifica del decreto ingiuntivo al deposito dello stesso nel procedimento di opposizione a precetto, quando invece la conoscenza cui si riferisce la giurisprudenza richiamata dalla stessa sentenza ivi impugnata, si riferirebbe a quella avvenuta a seguito di notifica di impulso della parte; il ricorrente osserva, altresì, che, trattandosi di notifica non già nulla ma giuridicamente inesistente, il decreto ingiuntivo doveva essere considerato come mai notificato e, pertanto, la domanda avanzata al giudice andrebbe riqualificata dal giudicante in termini di accertamento negativo del credito; - il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art.360 bis , n.1 c.p.c.; - la sentenza impugnata fa corretta applicazione del principio affermato dalle Sezioni Unite, secondo cui, ai fini della legittimità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo (di cui all'art. 650 cod. proc. civ.) non è sufficiente l'accertamento dell'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la prova - il cui onere incombe sull'opponente - che a causa di detta irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione. Tale prova deve considerarsi raggiunta ogni qualvolta, alla stregua delle modalità di esecuzione della notificazione del richiamato provvedimento, sia da ritenere che l'atto non sia pervenuto tempestivamente nella sfera di conoscibilità del destinatario. Ove la parte opposta intenda contestare la tempestività dell'opposizione tardiva di cui all'art. 650 cod. proc. civ., in relazione alla irregolarità della notificazione così come ricostruita dall'opponente, sulla stessa ricade l'onere di provare il fatto relativo all'eventuale conoscenza anteriore del decreto da parte dell'ingiunto che sia in grado di rendere l'opposizione tardiva intempestiva e, quindi, inammissibile (Sez. U, Sentenza n. 14572 del 22/06/2007, Rv. 597389; conf. Cass. n. 2608/2018, Cass., n. 19938/2020, Cass., n. 26155/2021). - nel caso di specie, la Corte d’appello ha correttamente dichiarato inammissibile l’opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., in quanto proposta in data 10.11.2016, ben oltre il termine di quaranta giorni dall’avvenuta conoscenza del decreto ingiuntivo ed esattamente in data 6.11.2014, all’atto della costituzione in giudizio nel giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c. promosso dallo stesso Condominio, idoneo ad integrare l’avvenuta conoscenza ai fini della decorrenza dei termini previsti dalla legge; - è irrilevante il richiamo operato dall’odierno ricorrente alla giurisprudenza di questa Corte (Cass., S.U., n. 11366/2016) in tema di notificazione della sentenza quale unica forma legale di conoscenza in quanto trattasi di fattispecie rilevante ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare; - il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile; - le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo. - ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di lite che liquida in €. 3.000,00 oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. Così deciso in Roma n