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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03639/2023

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eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 6 maggio 2022, confermava la sentenza 'pronunciata dal Tribunale di Napoli, in data 30 gennaio 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 648 cod.pen..

Rilevato che il primo motivo di ricorso che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 648 secondo comma cod.pen., è manifestamente infondato, in quanto smentito dalla lettura del provvedimento impugnato, che risulta infatti connotato da logiche argomentazioni e da una corretta disamina dei dati probatori (si veda, in particolare, la pagina 4 della sentenza impugnata, in cui il secondo giudice ha sottolineato la professionalità dimostrata dal ricorrente nella perpetrazione del reato attraverso la sua compromissione in un giro organizzato di utilizzo di assegni contraffatti come provato da intercettaziona• rilevato che con il secondo motivo di ricorso, inerente alla esclusione della recidiva, si introducono doglialle che non aveviformato oggetto dell'atto di appello e che presupponcro valutazioni di fatto non effettuabili in questa sede; che il terzo motivo non ha tenuto conto che la Corte ha ritenuto ampiamente congrua una sanzione prossima al minimo edittale, non richiedendosi in questo caso alcuna ulteriore motivazione; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso I'll ottobre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 6 maggio 2022, confermava la sentenza 'pronunciata dal Tribunale di Napoli, in data 30 gennaio 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 648 cod.pen.. Rilevato che il primo motivo di ricorso che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 648 secondo comma cod.pen., è manifestamente infondato, in quanto smentito dalla lettura del provvedimento impugnato, che risulta infatti connotato da logiche argomentazioni e da una corretta disamina dei dati probatori (si veda, in particolare, la pagina 4 della sentenza impugnata, in cui il secondo giudice ha sottolineato la professionalità dimostrata dal ricorrente nella perpetrazione del reato attraverso la sua compromissione in un giro organizzato di utilizzo di assegni contraffatti come provato da intercettaziona• rilevato che con il secondo motivo di ricorso, inerente alla esclusione della recidiva, si introducono doglialle che non aveviformato oggetto dell'atto di appello e che presupponcro valutazioni di fatto non effettuabili in questa sede; che il terzo motivo non ha tenuto conto che la Corte ha ritenuto ampiamente congrua una sanzione prossima al minimo edittale, non richiedendosi in questo caso alcuna ulteriore motivazione; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso I'll ottobre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 03639/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris