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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 08759/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 12 aprile 2021, la Corte di assise di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l'opposizione, presentata da Francesco e [OSCURATO:PERSONA] ai sensi degli artt. 667, comma 4, e 676 cod. proc. pen., avverso il provvedimento con cui lo stesso giudice, 1'8 luglio 2020, aveva disatteso la richiesta di revoca della confisca, disposta ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen., di un immobile sito in [OSCURATO:PERSONA], C.da Corvo di Archi, n. 4, intestato in parti uguali ad [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], genitori di [OSCURATO:PERSONA], e ritenuto nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], marito di [OSCURATO:PERSONA], condannato in via definitiva per i reati sanzionati dagli artt. 416 e 416-bis cod. pen..

Il giudice dell'esecuzione ha, in proposito, ritenuto, tra l'altro, che la documentazione esibita a sostegno dell'istanza dimostra che l'immobile è stata realizzato e completato nella seconda metà degli anni '70, periodo in cui [OSCURATO:PERSONA] era già pienamente inserito in ambito 'ndranghetistico, onde deve ritenersi senz'altro sussistente il prescritto requisito della «ragionevolezza temporale».

Ha, ulteriormente, rilevato che la legittimità dell'ablazione non è intaccata dall'acquisizione del bene in un frangente temporale in cui l'istituto della c.d.

«confisca allargata» non era stato ancora introdotto e Fontana è stato protagonista di condotte qualificate ai sensi dell'art. 416 cod. pen., reato che non rientra nel novero di quelli indicati dall'art. 240-bis cod. pen..

2. Francesco e [OSCURATO:PERSONA] propongono, con il ministero dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], cui hanno conferito la prescritta procura speciale, ricorso per cassazione affidato ad un unico, articolato motivo, con il quale deducono violazione di legge sostanziale e processuale per avere la Corte di assise di appello errato, da un canto, nell'applicazione del principio, consacrato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 33 del 2018, di necessaria correlazione temporale tra la condotta delittuosa ed il momento di acquisizione o realizzazione del bene della cui confisca si discute, e trasgredito, dall'altro, al divieto di interpretazione analogica, pacificamente operante anche in materia di misure di Sicurezza.

Osservano, quanto al primo aspetto, che, a fronte del quid novi rappresentato dalla pronunzia del giudice delle leggi, che autorizza una rivisitazione, in executivis, del provvedimento ablatorio, la Corte di assise di appello ha apoditticamente posposto di un quinquennio il completamento della realizzazione del bene, avvenuto nel 1975, così incorrendo nel vizio di motivazione apparente, integrante violazione di legge.D'altro canto, notano, ove pure si accetti che l'immobile de quo agitur sia stato completato alla fine degli anni '70 e che la militanza associativa di Fontana risalga all'inizio degli anni '80, è dato apprezzarsi, al più, una relazione di mera contiguità, e non anche di sovrapposizione, tra i due momenti.

I ricorrenti aggiungono, in ordine al profilo residuo, che il giudice dell'esecuzione ha illegittimamente valorizzato, in vista del rigetto dell'opposizione, le condotte poste in essere da [OSCURATO:PERSONA] negli anni '70 e fino al 1982, che gli sono valse la condanna per un reato non ricompreso tra quelli che consentono l'applicazione della confisca ex art. 240-bis cod. pen..

Né, a questo proposito, rileva, a loro dire, la natura di misura di sicurezza, piuttosto che sanzionatoria, della confisca penale e la conseguente possibilità di sua applicazione retroattiva, che ne autorizza l'estensione ai beni acquistati quando essa non era ancora prevista, ovvero era altrimenti disciplinata, ma non anche a quelli che siano entrati nel patrimonio del titolare in un momento in cui il comportamento sintomatico dell'illecita acquisizione non poteva essere inquadrato in alcuno dei reati-spia tipizzati dal legislatore.

3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

4. I ricorrenti, con memoria del 15 novembre 2021, hanno replicato alla requisitoria del Procuratore generale, insistendo nel chiedere l'annullamento dell'ordinanza impugnata anche alla luce della lezione ermeneutica impartita dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con la recente sentenza n. 27421 del 25 febbraio 2021, Crostella, che avrebbe, sostengono, definitivamente smentito, risolvendo il preesistente contrasto interpretativo, l'assunto secondo cui «sarebbe consentita la possibilità di operare l'ablazione dei beni in analisi anche se gli stessi siano stati realizzati in un frangente temporale antecedente rispetto al momento in cui si ebbe a verificare la commissione delle condotte delittuose considerate "reati spia"».

Il citato intervento del massimo consesso nomofilattico avrebbe ulteriormente sancito, rimarcano, la possibilità di apprezzare, in sede esecutiva ed in funzione della verifica della sussistenza dei presupposti applicativi della confisca, la rilevanza di comportamenti — quali quelli posti in essere da [OSCURATO:PERSONA] al tempo della costruzione dell'immobile di C.da Corvo di Archi — che, quantunque penalmente sanzionati, non consentono l'adozione della confisca allargata. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

I ricorsi sono inammissibili perché vertenti su censure manifestamente infondate.

2. La Corte di assise di appello — sollecitata, al cospetto di un provvedimento ablatorio irrevocabile, a confrontarsi, quale giudice dell'esecuzione, con l'elemento di novità rappresentato, in fatto, dalle prove offerte in merito all'epoca di edificazione del fabbricato del quale è stata chiesta la restituzione — ha esaminato compiutamente la questione sottoposta alla sua attenzione, dando conto (cfr. i fogli 4-6) delle risultanze della espletata perizia giurata, dei reperti fotografici e delle dichiarazioni rese a norma dell'art. 391-bis cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e ne ha ritenuto l'attitudine a dimostrare che la realizzazione ed il completamento dell'immobile debbono farsi risalire alla fine degli anni '70 del secolo scorso.

Ha spiegato che le indicazioni che si traggono dalla domanda di condono e dallo stato dell'immobile — e, in particolare, dalle parti rimaste inalterate a far data dalla costruzione e dalle fotografie che, con il conforto delle dichiarazioni rese dai soggetti escussi, si assume essere state scattate nel gennaio del 1978 — concorrono con i dati tratti dai materiali utilizzati per le strutture portanti del fabbricato, dalle tecniche di lavorazione, dalla tipologia di infissi esterni e dalle rifiniture esterne a collocare nella seconda metà del decennio indicato l'epoca di completamento dell'immobile.

Tanto, in piena coerenza con gli esiti del procedimento, avente analogo oggetto, in passato promosso dai ricorrenti e definito con provvedimento del 2013, nell'ambito del quale è stato accertato, in positivo, che nel 1975 il fabbricato era ancora in corso di costruzione.

Ad onta di quanto obiettato dai ricorrenti, il provvedimento impugnato si palesa completo ed adeguatamente motivato nella parte in cui valuta — in termini che si distaccano dalla originaria prospettazione degli istanti (cfr. il primo foglio dell'ordinanza impugnata), secondo cui il bene in oggetto sarebbe stato realizzato nel 1974 — l'elemento che sostiene, in fatto, la richiesta della revoca della confisca.

3. L'ordinanza resa a seguito della proposta opposizione avverso quella di rigetto della richiesta di revoca della confisca appare, ugualmente, tetragona alle doglianze difensive laddove reputa soddisfatto il canone della «ragionevolezza temporale» e riafferma, alla luce delle più recenti pronunzie della Corte costituzionale e della giurisprudenza di legittimità, la legittimità della disposta ablazione.

Errano, invero, i ricorrenti nell'assumere che le Sezioni Unite della Corte di cassazione avrebbero, con la sentenza n. 27421 del 25/02/2021, Crostella, negato la possibilità di estendere la confisca a beni acquistati in epoca precedente a quella di commissione dei reati-spia e che sia necessaria, al riguardo, una, almeno parziale, sovrapposizione temporale tra la disponibilità di tali cespiti in capo al reo e la consumazione della condotta illecita: ineccepibile si palesa, pertanto, l'osservazione svolta, al terzultimo foglio del provvedimento impugnato, dalla Corte di assise di appello in ordine alla confiscabilità di beni acquisiti in tempi «ragionevolmente contigui», anche se non sovrapponibili, rispetto all'attività illecita del reo.

Al riguardo, deve rilevarsi che la menzionata decisione, lungi dall'enunciare il principio dedotto dai ricorrenti, ha invece risolto il contrasto interpretativo insorto sulla diversa questione della possibilità di confiscare beni che siano entrati nel patrimonio del condannato dopo l'emissione della sentenza di condanna per il reato-spia ed ha, al contempo, riaffermato il canone della «ragionevolezza temporale», enunciato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 33 del 2018, in termini che, come si vedrà da qui a breve, forniscono pieno avallo alla decisione impugnata.

4. Le Sezioni Unite hanno rilevato, preliminarmente, che «La premessa di fondo da cui muove l'intera costruzione dogmatica dell'istituto della confisca in casi particolari [...] si basa sull'assenza del nesso di pertinenzialità tra il reato presupposto ed i beni da confiscare», postulato che «dà ragione della negazione in via di principio della rilevanza, quale criterio normativo di selezione dei beni aggredibili, della relazione di collegamento temporale tra momento della loro acquisizione ed il tempus commissi delicti».

Hanno ricordato che «Per le Sezioni Unite Montella e per le decisioni successive sono appunto confiscabili indifferentemente i cespiti pervenuti al condannato in epoca anteriore o successiva alla commissione del "reato spia", poiché non è pretesa la loro acquisizione in periodo coincidente con la specifica condotta di reato giudicata», per poi notare, per converso, che «L'assenza di un collegamento di natura cronologica tra l'ingresso nel patrimonio del soggetto di ricchezza, sproporzionata ed ingiustificata nella sua origine, e l'attività criminosa presupposta, di per sé consentirebbe applicazioni illimitate della misura ablativa con effetti fortemente pregiudicanti i diritti di proprietà e di iniziativa economica del destinatario, oltre a rendergli molto difficoltosa, se non impossibile, la dimostrazione della legittima provenienza degli incrementi patrimoniali distanziati dal reato, specie se ad esso di molti anni antecedenti».

Subito dopo, il massimo consesso nomofilattico ha sottolineato che «La giurisprudenza della Corte di cassazione a Sezioni semplici già da tempo ha avvertito la necessità di rinvenire un punto di equilibrio tra la finalità del contrasto alla criminalità lucrogenetica ed il sacrificio dei diritti di proprietà individuali, consapevolezza che ha ispirato la linea interpretativa, per la quale le possibilità applicative della confisca allargata vanno circoscritte in funzione del criterio della "ragionevolezza temporale"».

Con tale locuzione s'intende significare, ha precisato, «che il momento di acquisto del bene non deve essere talmente lontano dall'epoca di realizzazione del "reato-spia" da determinare l'irragionevolezza della presunzione di derivazione da una attività illecita, sia pure diversa e complementare rispetto a quella giudicata (Sez. 1, n. 41100 del 16/04/2014, Persichella, Rv. 260529; Sez. 4, n. 35707 del 07/05/2013, D'Ettorre, Rv. 256882; Sez. 1, n. 2634 del 11/12/2012, Capano, Rv. 254250, Sez. 4, n. 12734 del 16/01/2014, Valentino; Sez. 1, n. 11049 del 05/02/2001, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 226051)».

Le Sezioni Unite hanno, poscia, rimarcato che il criterio elaborato dalla giurisprudenza di legittimità è stato assunto anche dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 33 del 2018, a parametro di verifica della tenuta costituzionale della confisca in casi particolari, nel senso che la coerenza col sistema dei valori costituzionali della presunzione relativa di illecita accumulazione dei beni di valore sproporzionato pretende che essa «sia circoscritta [...] in un ambito di ragionevolezza temporale», onde «il momento di acquisizione del bene da confiscare non dovrebbe risultare così lontano dall'epoca di realizzazione del "reato spia" da rendere ictu ocu/i irragionevole la presunzione di derivazione del bene stesso da una attività illecita, anche se differente da quella che ha determinato la condanna e rimasta priva di un positivo accertamento».

Pur senza spingersi a suggerire concreti elementi orientativi del giudizio sulla ragionevole distanza tra reato ed acquisto del bene confiscabile, la Corte costituzionale ha precisato che essa va determinata in riferimento «alle caratteristiche della singola vicenda concreta e, dunque, del grado di pericolosità sociale che il fatto rivela» e che compete al giudice verificare se, in relazione a tali circostanze e alla personalità del reo, la vicenda criminosa risulti episodica ed occasionale e produttiva di modesto arricchimento, così da non corrispondere al "modello" normativo che fonda la presunzione che ricostruisce in via indiziaria la illiceità della ricchezza acquisita.

Le Sezioni Unite hanno, quindi, curato di specificare che «La successiva evoluzione della giurisprudenza di legittimità sul tema evidenzia la costante adesione ai medesimi principi, divenuti patrimonio del diritto vivente, seppur applicati in riferimento a fattispecie concrete nelle quali al giudice dell'esecuzione era stata posta la questione con esclusivo riferimento all'anteriorità dell'acquisto dei cespiti rispetto all'epoca di commissione del "reato-spia" (Sez. 2, n. 32626 del 26/10/2018, Grillo, Rv. 274468; Sez.

F., n. 56596 del 03/09/2018, Balsebre ed altri, Rv.. 274753; Sez. 1, n. 36499 del 06/06/2018, Quattrone, cit.; Sez. 5, n. 21711 del 28/02/2018, Betti, Rv. 272988)».

Hanno, di seguito, osservato che anche in ambito sovranazionale (Direttiva del [OSCURATO:PERSONA] e del Consiglio 2(114/42/CE del 3 aprile 2014) è stato stabilito che «[OSCURATO:PERSONA] membri possono inoltre fissare un periodo di tempo entro il quale si può ritenere che i beni siano derivati da condotte criminose», disposizione che conferma il possibile ricorso alla delimitazione temporale della presunzione che autorizza la confisca.

Subito dopo, hanno esaminato le interferenze tra il medesimo criterio di ragionevolezza temporale e le situazioni in cui l'acquisizione patrimoniale si collochi in un momento successivo alla perpetrazione del «reato-spia» e l'intervento ablatorio sia richiesto al giudice dell'esecuzione.

In questa parte della decisione, hanno specificato e, in parte, emendato il principio, affermato dalla sentenza Montella, di indifferenza del momento in cui il bene da confiscare sia entrato nel patrimonio del soggetto che amplia a dismisura l'area della confiscabilità e, ferma restando la natura non pertinenziale della relazione tra cosa e reato e l'assenza del nesso di derivazione della prima dal secondo, hanno ritenuto la confiscabilità anche degli elementi patrimoniali acquisiti dopo la perpetrazione del reato, purché non distaccati da questo da un lungo lasso temporale che renda irragionevole la ablazione e, comunque, non successivi alla pronuncia della sentenza di condanna o di patteggiamento.

Conclusivamente hanno attestato che «il momento dell'acquisto dei beni da sottoporre a confisca non è indifferente alla dimensione temporale del reato presupposto, ma deve risultare a distanza ragionevole dallo stesso, tanto se antecedente, come se successivo»: affermazione, questa, che sgombra il campo dalla doglianza sollevata dai ricorrenti con la memoria di replica.

5. Il fuoco dell'attenzione deve, a questo punto, concentrarsi sul principale profilo critico articolato, in diritto, con il libello introduttivo del presente giudizio di legittimità, che involge l'adeguatezza della motivazione del provvedimento impugnato rispetto al criterio di «ragionevolezza temporale» enucleato da Corte costituzionale e Corte di cassazione.Ritiene il Collegio che la Corte di assise di appello abbia operato, ad onta di quanto obiettato dai ricorrenti, in piena conformità ai sopra descritti canoni ermeneutici.

Il giudice dell'esecuzione ha preso le mosse dal tenore formale della contestazione elevata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nel processo conclusosi con la sua condanna per il delitto di associazione mafiosa.

Ha tenuto conto, da un canto, del fatto che le manifestazioni esterne della sua militanza 'ndranghetistica, con ruolo qualificato, risalgono al 1985 e, dall'altro, che le risultanze del precedente procedimento, nel quale egli è stato condannato per associazione a delinquere (non essendo stato, al tempo, ancora inserito nell'ordinamento il reato sanzionato dall'art. 416-bis cod. pen.), attestano che egli, già negli anni '70, era stabilmente inserito nella criminalità organizzata reggina.

Ha a tal fine, considerato che «la specificità dell'ambito criminale di riferimento e lo stesso ruolo primario rivestito dal Fontana nell'ambiente 'ndranghetistico per come accertato valgono come circostanze di fatto univoche e convergenti nell'indicare l'intraneità del Fontana alla criminalità in un tempo ragionevolmente risalente e nel ritenere sussistente un vincolo duraturo e consolidato nel sodalizio di appartenenza» Ha, dunque, stimato che la confisca di un bene acquistato in epoca anteriore, nella misura di alcuni anni, alla commissione del reato-spia sia, nel caso di specie, comunque coerente con il principio di ragionevolezza, dovendosi avere riguardo al complesso delle informazioni disponibili, che restituiscono l'immagine di un autorevole ed accreditato esponente di un potente clan reggino che, al tempo della costruzione dell'immobile della cui ablazione si discute, era già membro del sodalizio del quale, nel quinquennio successivo, è diventato, scalando le posizioni intermedie, esponente apicale, ciò che, per mutuare la terminologia usata dalle Sezioni Unite, accredita, dal punto di vista logico, la «presunzione di derivazione da una attività illecita, sia pure diversa e complementare rispetto a quella giudicata» ovvero, stando alla sentenza della Corte costituzionale n. 33 del 2018, «differente da quella che ha determinato la condanna e rimasta priva di un positivo accertamento».

Ciò posto, la persistente possibilità — sulla quale la Corte di assise di appello non ha mancato di porre l'accento e che le Sezioni Unite hanno ribadito, da ultimo, con la citata sentenza n. 27421 del 25/02/2021, Crostella — di disporre la confisca a prescindere da qualsivoglia relazione di pertinenzialità tra il bene de quo agitur ed il reato-spia (ovverosia anche su cespiti che non ne costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto, anche indiretto, o che non siano stati utilizzati per la sua commissione) rende del tutto irrilevante la circostanza che, al tempo dell'edificazione del fabbricato di cui gli odierni ricorrenti rivendicano la restituzione, le condotte illecite di [OSCURATO:PERSONA] non fossero perseguibili ex art. 416-bis cod. pen..

6. Sulla base delle considerazioni che precedono i ricorsi devono essere, pertanto, dichiarati inammissibili.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 12 aprile 2021, la Corte di assise di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l'opposizione, presentata da Francesco e [OSCURATO:PERSONA] ai sensi degli artt. 667, comma 4, e 676 cod. proc. pen., avverso il provvedimento con cui lo stesso giudice, 1'8 luglio 2020, aveva disatteso la richiesta di revoca della confisca, disposta ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen., di un immobile sito in [OSCURATO:PERSONA], C.da Corvo di Archi, n. 4, intestato in parti uguali ad [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], genitori di [OSCURATO:PERSONA], e ritenuto nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], marito di [OSCURATO:PERSONA], condannato in via definitiva per i reati sanzionati dagli artt. 416 e 416-bis cod. pen.. Il giudice dell'esecuzione ha, in proposito, ritenuto, tra l'altro, che la documentazione esibita a sostegno dell'istanza dimostra che l'immobile è stata realizzato e completato nella seconda metà degli anni '70, periodo in cui [OSCURATO:PERSONA] era già pienamente inserito in ambito 'ndranghetistico, onde deve ritenersi senz'altro sussistente il prescritto requisito della «ragionevolezza temporale». Ha, ulteriormente, rilevato che la legittimità dell'ablazione non è intaccata dall'acquisizione del bene in un frangente temporale in cui l'istituto della c.d. «confisca allargata» non era stato ancora introdotto e Fontana è stato protagonista di condotte qualificate ai sensi dell'art. 416 cod. pen., reato che non rientra nel novero di quelli indicati dall'art. 240-bis cod. pen.. 2. Francesco e [OSCURATO:PERSONA] propongono, con il ministero dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], cui hanno conferito la prescritta procura speciale, ricorso per cassazione affidato ad un unico, articolato motivo, con il quale deducono violazione di legge sostanziale e processuale per avere la Corte di assise di appello errato, da un canto, nell'applicazione del principio, consacrato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 33 del 2018, di necessaria correlazione temporale tra la condotta delittuosa ed il momento di acquisizione o realizzazione del bene della cui confisca si discute, e trasgredito, dall'altro, al divieto di interpretazione analogica, pacificamente operante anche in materia di misure di Sicurezza. Osservano, quanto al primo aspetto, che, a fronte del quid novi rappresentato dalla pronunzia del giudice delle leggi, che autorizza una rivisitazione, in executivis, del provvedimento ablatorio, la Corte di assise di appello ha apoditticamente posposto di un quinquennio il completamento della realizzazione del bene, avvenuto nel 1975, così incorrendo nel vizio di motivazione apparente, integrante violazione di legge.D'altro canto, notano, ove pure si accetti che l'immobile de quo agitur sia stato completato alla fine degli anni '70 e che la militanza associativa di Fontana risalga all'inizio degli anni '80, è dato apprezzarsi, al più, una relazione di mera contiguità, e non anche di sovrapposizione, tra i due momenti. I ricorrenti aggiungono, in ordine al profilo residuo, che il giudice dell'esecuzione ha illegittimamente valorizzato, in vista del rigetto dell'opposizione, le condotte poste in essere da [OSCURATO:PERSONA] negli anni '70 e fino al 1982, che gli sono valse la condanna per un reato non ricompreso tra quelli che consentono l'applicazione della confisca ex art. 240-bis cod. pen.. Né, a questo proposito, rileva, a loro dire, la natura di misura di sicurezza, piuttosto che sanzionatoria, della confisca penale e la conseguente possibilità di sua applicazione retroattiva, che ne autorizza l'estensione ai beni acquistati quando essa non era ancora prevista, ovvero era altrimenti disciplinata, ma non anche a quelli che siano entrati nel patrimonio del titolare in un momento in cui il comportamento sintomatico dell'illecita acquisizione non poteva essere inquadrato in alcuno dei reati-spia tipizzati dal legislatore. 3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. I ricorrenti, con memoria del 15 novembre 2021, hanno replicato alla requisitoria del Procuratore generale, insistendo nel chiedere l'annullamento dell'ordinanza impugnata anche alla luce della lezione ermeneutica impartita dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con la recente sentenza n. 27421 del 25 febbraio 2021, Crostella, che avrebbe, sostengono, definitivamente smentito, risolvendo il preesistente contrasto interpretativo, l'assunto secondo cui «sarebbe consentita la possibilità di operare l'ablazione dei beni in analisi anche se gli stessi siano stati realizzati in un frangente temporale antecedente rispetto al momento in cui si ebbe a verificare la commissione delle condotte delittuose considerate "reati spia"». Il citato intervento del massimo consesso nomofilattico avrebbe ulteriormente sancito, rimarcano, la possibilità di apprezzare, in sede esecutiva ed in funzione della verifica della sussistenza dei presupposti applicativi della confisca, la rilevanza di comportamenti — quali quelli posti in essere da [OSCURATO:PERSONA] al tempo della costruzione dell'immobile di C.da Corvo di Archi — che, quantunque penalmente sanzionati, non consentono l'adozione della confisca allargata. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sono inammissibili perché vertenti su censure manifestamente infondate. 2. La Corte di assise di appello — sollecitata, al cospetto di un provvedimento ablatorio irrevocabile, a confrontarsi, quale giudice dell'esecuzione, con l'elemento di novità rappresentato, in fatto, dalle prove offerte in merito all'epoca di edificazione del fabbricato del quale è stata chiesta la restituzione — ha esaminato compiutamente la questione sottoposta alla sua attenzione, dando conto (cfr. i fogli 4-6) delle risultanze della espletata perizia giurata, dei reperti fotografici e delle dichiarazioni rese a norma dell'art. 391-bis cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e ne ha ritenuto l'attitudine a dimostrare che la realizzazione ed il completamento dell'immobile debbono farsi risalire alla fine degli anni '70 del secolo scorso. Ha spiegato che le indicazioni che si traggono dalla domanda di condono e dallo stato dell'immobile — e, in particolare, dalle parti rimaste inalterate a far data dalla costruzione e dalle fotografie che, con il conforto delle dichiarazioni rese dai soggetti escussi, si assume essere state scattate nel gennaio del 1978 — concorrono con i dati tratti dai materiali utilizzati per le strutture portanti del fabbricato, dalle tecniche di lavorazione, dalla tipologia di infissi esterni e dalle rifiniture esterne a collocare nella seconda metà del decennio indicato l'epoca di completamento dell'immobile. Tanto, in piena coerenza con gli esiti del procedimento, avente analogo oggetto, in passato promosso dai ricorrenti e definito con provvedimento del 2013, nell'ambito del quale è stato accertato, in positivo, che nel 1975 il fabbricato era ancora in corso di costruzione. Ad onta di quanto obiettato dai ricorrenti, il provvedimento impugnato si palesa completo ed adeguatamente motivato nella parte in cui valuta — in termini che si distaccano dalla originaria prospettazione degli istanti (cfr. il primo foglio dell'ordinanza impugnata), secondo cui il bene in oggetto sarebbe stato realizzato nel 1974 — l'elemento che sostiene, in fatto, la richiesta della revoca della confisca. 3. L'ordinanza resa a seguito della proposta opposizione avverso quella di rigetto della richiesta di revoca della confisca appare, ugualmente, tetragona alle doglianze difensive laddove reputa soddisfatto il canone della «ragionevolezza temporale» e riafferma, alla luce delle più recenti pronunzie della Corte costituzionale e della giurisprudenza di legittimità, la legittimità della disposta ablazione. Errano, invero, i ricorrenti nell'assumere che le Sezioni Unite della Corte di cassazione avrebbero, con la sentenza n. 27421 del 25/02/2021, Crostella, negato la possibilità di estendere la confisca a beni acquistati in epoca precedente a quella di commissione dei reati-spia e che sia necessaria, al riguardo, una, almeno parziale, sovrapposizione temporale tra la disponibilità di tali cespiti in capo al reo e la consumazione della condotta illecita: ineccepibile si palesa, pertanto, l'osservazione svolta, al terzultimo foglio del provvedimento impugnato, dalla Corte di assise di appello in ordine alla confiscabilità di beni acquisiti in tempi «ragionevolmente contigui», anche se non sovrapponibili, rispetto all'attività illecita del reo. Al riguardo, deve rilevarsi che la menzionata decisione, lungi dall'enunciare il principio dedotto dai ricorrenti, ha invece risolto il contrasto interpretativo insorto sulla diversa questione della possibilità di confiscare beni che siano entrati nel patrimonio del condannato dopo l'emissione della sentenza di condanna per il reato-spia ed ha, al contempo, riaffermato il canone della «ragionevolezza temporale», enunciato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 33 del 2018, in termini che, come si vedrà da qui a breve, forniscono pieno avallo alla decisione impugnata. 4. Le Sezioni Unite hanno rilevato, preliminarmente, che «La premessa di fondo da cui muove l'intera costruzione dogmatica dell'istituto della confisca in casi particolari [...] si basa sull'assenza del nesso di pertinenzialità tra il reato presupposto ed i beni da confiscare», postulato che «dà ragione della negazione in via di principio della rilevanza, quale criterio normativo di selezione dei beni aggredibili, della relazione di collegamento temporale tra momento della loro acquisizione ed il tempus commissi delicti». Hanno ricordato che «Per le Sezioni Unite Montella e per le decisioni successive sono appunto confiscabili indifferentemente i cespiti pervenuti al condannato in epoca anteriore o successiva alla commissione del "reato spia", poiché non è pretesa la loro acquisizione in periodo coincidente con la specifica condotta di reato giudicata», per poi notare, per converso, che «L'assenza di un collegamento di natura cronologica tra l'ingresso nel patrimonio del soggetto di ricchezza, sproporzionata ed ingiustificata nella sua origine, e l'attività criminosa presupposta, di per sé consentirebbe applicazioni illimitate della misura ablativa con effetti fortemente pregiudicanti i diritti di proprietà e di iniziativa economica del destinatario, oltre a rendergli molto difficoltosa, se non impossibile, la dimostrazione della legittima provenienza degli incrementi patrimoniali distanziati dal reato, specie se ad esso di molti anni antecedenti». Subito dopo, il massimo consesso nomofilattico ha sottolineato che «La giurisprudenza della Corte di cassazione a Sezioni semplici già da tempo ha avvertito la necessità di rinvenire un punto di equilibrio tra la finalità del contrasto alla criminalità lucrogenetica ed il sacrificio dei diritti di proprietà individuali, consapevolezza che ha ispirato la linea interpretativa, per la quale le possibilità applicative della confisca allargata vanno circoscritte in funzione del criterio della "ragionevolezza temporale"». Con tale locuzione s'intende significare, ha precisato, «che il momento di acquisto del bene non deve essere talmente lontano dall'epoca di realizzazione del "reato-spia" da determinare l'irragionevolezza della presunzione di derivazione da una attività illecita, sia pure diversa e complementare rispetto a quella giudicata (Sez. 1, n. 41100 del 16/04/2014, Persichella, Rv. 260529; Sez. 4, n. 35707 del 07/05/2013, D'Ettorre, Rv. 256882; Sez. 1, n. 2634 del 11/12/2012, Capano, Rv. 254250, Sez. 4, n. 12734 del 16/01/2014, Valentino; Sez. 1, n. 11049 del 05/02/2001, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 226051)». Le Sezioni Unite hanno, poscia, rimarcato che il criterio elaborato dalla giurisprudenza di legittimità è stato assunto anche dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 33 del 2018, a parametro di verifica della tenuta costituzionale della confisca in casi particolari, nel senso che la coerenza col sistema dei valori costituzionali della presunzione relativa di illecita accumulazione dei beni di valore sproporzionato pretende che essa «sia circoscritta [...] in un ambito di ragionevolezza temporale», onde «il momento di acquisizione del bene da confiscare non dovrebbe risultare così lontano dall'epoca di realizzazione del "reato spia" da rendere ictu ocu/i irragionevole la presunzione di derivazione del bene stesso da una attività illecita, anche se differente da quella che ha determinato la condanna e rimasta priva di un positivo accertamento». Pur senza spingersi a suggerire concreti elementi orientativi del giudizio sulla ragionevole distanza tra reato ed acquisto del bene confiscabile, la Corte costituzionale ha precisato che essa va determinata in riferimento «alle caratteristiche della singola vicenda concreta e, dunque, del grado di pericolosità sociale che il fatto rivela» e che compete al giudice verificare se, in relazione a tali circostanze e alla personalità del reo, la vicenda criminosa risulti episodica ed occasionale e produttiva di modesto arricchimento, così da non corrispondere al "modello" normativo che fonda la presunzione che ricostruisce in via indiziaria la illiceità della ricchezza acquisita. Le Sezioni Unite hanno, quindi, curato di specificare che «La successiva evoluzione della giurisprudenza di legittimità sul tema evidenzia la costante adesione ai medesimi principi, divenuti patrimonio del diritto vivente, seppur applicati in riferimento a fattispecie concrete nelle quali al giudice dell'esecuzione era stata posta la questione con esclusivo riferimento all'anteriorità dell'acquisto dei cespiti rispetto all'epoca di commissione del "reato-spia" (Sez. 2, n. 32626 del 26/10/2018, Grillo, Rv. 274468; Sez. F., n. 56596 del 03/09/2018, Balsebre ed altri, Rv.. 274753; Sez. 1, n. 36499 del 06/06/2018, Quattrone, cit.; Sez. 5, n. 21711 del 28/02/2018, Betti, Rv. 272988)». Hanno, di seguito, osservato che anche in ambito sovranazionale (Direttiva del [OSCURATO:PERSONA] e del Consiglio 2(114/42/CE del 3 aprile 2014) è stato stabilito che «[OSCURATO:PERSONA] membri possono inoltre fissare un periodo di tempo entro il quale si può ritenere che i beni siano derivati da condotte criminose», disposizione che conferma il possibile ricorso alla delimitazione temporale della presunzione che autorizza la confisca. Subito dopo, hanno esaminato le interferenze tra il medesimo criterio di ragionevolezza temporale e le situazioni in cui l'acquisizione patrimoniale si collochi in un momento successivo alla perpetrazione del «reato-spia» e l'intervento ablatorio sia richiesto al giudice dell'esecuzione. In questa parte della decisione, hanno specificato e, in parte, emendato il principio, affermato dalla sentenza Montella, di indifferenza del momento in cui il bene da confiscare sia entrato nel patrimonio del soggetto che amplia a dismisura l'area della confiscabilità e, ferma restando la natura non pertinenziale della relazione tra cosa e reato e l'assenza del nesso di derivazione della prima dal secondo, hanno ritenuto la confiscabilità anche degli elementi patrimoniali acquisiti dopo la perpetrazione del reato, purché non distaccati da questo da un lungo lasso temporale che renda irragionevole la ablazione e, comunque, non successivi alla pronuncia della sentenza di condanna o di patteggiamento. Conclusivamente hanno attestato che «il momento dell'acquisto dei beni da sottoporre a confisca non è indifferente alla dimensione temporale del reato presupposto, ma deve risultare a distanza ragionevole dallo stesso, tanto se antecedente, come se successivo»: affermazione, questa, che sgombra il campo dalla doglianza sollevata dai ricorrenti con la memoria di replica. 5. Il fuoco dell'attenzione deve, a questo punto, concentrarsi sul principale profilo critico articolato, in diritto, con il libello introduttivo del presente giudizio di legittimità, che involge l'adeguatezza della motivazione del provvedimento impugnato rispetto al criterio di «ragionevolezza temporale» enucleato da Corte costituzionale e Corte di cassazione.Ritiene il Collegio che la Corte di assise di appello abbia operato, ad onta di quanto obiettato dai ricorrenti, in piena conformità ai sopra descritti canoni ermeneutici. Il giudice dell'esecuzione ha preso le mosse dal tenore formale della contestazione elevata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nel processo conclusosi con la sua condanna per il delitto di associazione mafiosa. Ha tenuto conto, da un canto, del fatto che le manifestazioni esterne della sua militanza 'ndranghetistica, con ruolo qualificato, risalgono al 1985 e, dall'altro, che le risultanze del precedente procedimento, nel quale egli è stato condannato per associazione a delinquere (non essendo stato, al tempo, ancora inserito nell'ordinamento il reato sanzionato dall'art. 416-bis cod. pen.), attestano che egli, già negli anni '70, era stabilmente inserito nella criminalità organizzata reggina. Ha a tal fine, considerato che «la specificità dell'ambito criminale di riferimento e lo stesso ruolo primario rivestito dal Fontana nell'ambiente 'ndranghetistico per come accertato valgono come circostanze di fatto univoche e convergenti nell'indicare l'intraneità del Fontana alla criminalità in un tempo ragionevolmente risalente e nel ritenere sussistente un vincolo duraturo e consolidato nel sodalizio di appartenenza» Ha, dunque, stimato che la confisca di un bene acquistato in epoca anteriore, nella misura di alcuni anni, alla commissione del reato-spia sia, nel caso di specie, comunque coerente con il principio di ragionevolezza, dovendosi avere riguardo al complesso delle informazioni disponibili, che restituiscono l'immagine di un autorevole ed accreditato esponente di un potente clan reggino che, al tempo della costruzione dell'immobile della cui ablazione si discute, era già membro del sodalizio del quale, nel quinquennio successivo, è diventato, scalando le posizioni intermedie, esponente apicale, ciò che, per mutuare la terminologia usata dalle Sezioni Unite, accredita, dal punto di vista logico, la «presunzione di derivazione da una attività illecita, sia pure diversa e complementare rispetto a quella giudicata» ovvero, stando alla sentenza della Corte costituzionale n. 33 del 2018, «differente da quella che ha determinato la condanna e rimasta priva di un positivo accertamento». Ciò posto, la persistente possibilità — sulla quale la Corte di assise di appello non ha mancato di porre l'accento e che le Sezioni Unite hanno ribadito, da ultimo, con la citata sentenza n. 27421 del 25/02/2021, Crostella — di disporre la confisca a prescindere da qualsivoglia relazione di pertinenzialità tra il bene de quo agitur ed il reato-spia (ovverosia anche su cespiti che non ne costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto, anche indiretto, o che non siano stati utilizzati per la sua commissione) rende del tutto irrilevante la circostanza che, al tempo dell'edificazione del fabbricato di cui gli odierni ricorrenti rivendicano la restituzione, le condotte illecite di [OSCURATO:PERSONA] non fossero perseguibili ex art. 416-bis cod. pen.. 6. Sulla base delle considerazioni che precedono i ricorsi devono essere, pertanto, dichiarati inammissibili. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro
Sentenza Cassazione n. 08759/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris