CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 ottobre 2021
Cassazione n. 01660/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di LARINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/s~ le conclusioni del PG tAe_ 7-1:).612-6-LLA c-Ve- cU [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Larino in composizione monocratica, deliberando in funzione di giudice dell'esecuzione, revocava, ai sensi dell'art. 464-octies cod. proc. pen., l'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova emessa in data 22 novembre 2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] LUBES in ordine ai reati di cui agli artt. 4 I. n. 110/75 e 648 cod. pen. A ragione della decisione, il giudice dell'esecuzione osservava che, secondo l'annotazione del Commissariato di P.S. di Cerignola, pervenuta il 24 ottobre 2020, l'imputato, durante il corso della sospensione, a seguito di perquisizione domiciliare e personale, era stato trovato in possesso di circa 2 grammi di sostanza stupefacente, di diversi involucri e attrezzatura per il confezionamento della sostanza stessa, nonché della somma in contanti di euro 280,00: sussistevano, quindi, i presupposti, richiesti dall'art. 168-quater, n. 2), cod. pen., per la revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova (commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo), tenuto anche conto della elevata probabilità di commissione del nuovo fatto di reato, desumibile dall'applicazione di misura cautelare nei confronti del LUBES. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per il tramite del difensore, deducendo, con un unico motivo, "difetto, o comunque mancanza ed illogicità della motivazione", atteso che il giudice a quo avrebbe omesso di motivare "in maniera chiara e specifica in ordine ai motivi ed in ordine a quanto questa difesa in modo puntuale e minuzioso aveva fatto presente in giudizio, al fine di un bilanciamento equo di tutte le circostanze in concreto presenti". Inoltre, non sarebbe stato considerato "il percorso netto, lineare e positivo che aveva intrapreso (in pratica terminato) il LUBES". In ogni caso, anche a voler ritenere esistente la motivazione, essa mancava "di certo di una logicità di contenuto". 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, in quanto generico e aspecifico. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni che seguono. 2. In primo luogo, va evidenziato che, a mente dell'art. 464-octies cod. proc. pen., l'ordinanza di revoca della sospensione del processo per messa alla prova di maggiorenne è ricorribile per cassazione esclusivamente per violazione di legge, mentre il ricorso deduce carenza o illogicità della motivazione. Già questo costituirebbe un motivo di inammissibilità del ricorso.3. Peraltro, anche se lo si volesse vagliare nella prospettiva di una pretesa violazione di legge, questa sarebbe del tutto insussistente (e il ricorso sarebbe, quindi, manifestamente infondato), in quanto: a) è stato pienamente assicurato, nel caso in esame, il rispetto del principio del contraddittorio (Sez. 6, n. 45889 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Tenneriello, Rv. 277387); b) il nuovo delitto non colposo (art. 648 cod. pen.) è stato commesso nel periodo iniziato con l'emissione dell'ordinanza di sospensione ai sensi dell'art. 464-quater cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 43645 del 14/7/2017, Dudda, Rv. 270927); c) il provvedimento impugnato è conforme alla giurisprudenza di questa Corte, la quale ha costantemente affermato che è legittima la revoca della sospensione del processo per messa alla prova a causa della valutazione di un procedimento penale in corso - come avvenuto nel caso del LUBES - "in quanto possono essere apprezzati i fatti storicamente accertati anche se non sia stata ancora pronunciata sentenza definitiva" (Sez. 5, n. 13315 del 27/2/2020, Cannizzo, Rv. 279074; Sez. 4, n. 22066 del 6/4/2018, Polesello, Rv. 273404; Sez. 7, n. 37680 del 23/6/2017, Firinu, Rv. 270835). Le congrue argomentazioni addotte dal giudice dell'esecuzione a sostegno della decisione oggi impugnata, delle quali si è dato sinteticamente conto nella superiore esposizione in fatto, consentono, d'altro canto, di escludere qualsivoglia ipotesi di violazione di legge sub specie di carenza assoluta, apparenza o totale incomprensibilità della motivazione. 4. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, dal che discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di ipotesi di esonero, al versamento di un'ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2021