CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 novembre 2021
Cassazione n. 47065/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], n. Roma [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 6750/20 della Corte di appello di Roma del 23/09/2020 letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha ribadito la condanna di [OSCURATO:PERSONA], pronunciata in primo grado, per simulazione di reato (art. 367 cod. pen.) commessa in data 17 novembre 2012, confermando la pena ritenuta di giustizia dal primo giudice. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che deduce violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e manifesta mancanza di motivazione in relazione al motivo di gravame inerente la richiesta di proscioglimento ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.; deduce, inoltre, l'intervenuta prescrizione del reato, maturata in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato in relazione alla dedotta eccezione di prescrizione del reato, maturata anteriormente alla pronuncia della sentenza di appello. 1. Come da contestazione, il reato risulta commesso in data 17 novembre 2012, con termine di prescrizione massimo scaduto il 17 maggio 2020; occorre, inoltre, computare aggiuntivamente un periodo di sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen. verificatosi in primo grado e pari a ventotto (28) giorni nonché l'ulteriore periodo di sospensione previsto dai provvedimenti legislativi emergenziali dovuti a pandemia da Covid-19. A tale riguardo, al fine di respingere il corrispondente motivo di appello, la Corte di merito ha conteggiato centoquattordici (114) giorni a titolo di sospensione Covid-19. Tuttavia, poiché in appello l'udienza di trattazione era stata fissata il giorno 25 marzo 2020 e per l'emergenza pandemia rinviato al giorno 23 settembre 2020, trova applicazione solo la sospensione della prescrizione relativa alla cd. prima fase dell'emergenza Covid-19 (9 marzo - 11 maggio) pari a sessantaquattro (64) giorni di sospensione (e non a quarantasette come sostiene il ricorrente) ai sensi dell'art. 83, commi 1, 2 e 4 decreto- legge n. 18 del 2020, ma non quella di centoquattordici (114) giorni computata dalla Corte. In tal senso si è anche pronunciata Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna, Rv. 280432, secondo cui in tema di disciplina della prescrizione a seguito dell'emergenza pandemica da Covid-19, per i procedimenti rinviati con udienza fissata nella "prima fase" dell'emergenza (periodo dal 9 marzo all'il maggio 2020) si applica per intero la sospensione della prescrizione prevista dall'art. 83, comma 4, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, pari a sessantaquattro giorni, ma non anche la disciplina della sospensione di cui al comma 9 del citato art. 83, dettata per la seconda fase dell'emergenza (periodo dal 12 maggio al 30 giugno 2020), che concerne i soli procedimenti, rinviati d'ufficio, per i quali l'udienza fosse già stata fissata in tale successivo periodo. In base alla normativa applicabile, pertanto, il termine di prescrizione massima del reato deve ritenersi maturato il 19 agosto 2020, anteriormente alla pronuncia della sentenza impugnata, avvenuta il 23 settembre 2020, sentenza che va per tale ragione annullata senza rinvio P. Q. M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso, 11 novembre 2021 Il consigliere eqsore [OSCURATO:PERSONA] P