Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 103/1964
ECLI:IT:COST:1964:103
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
Nel corso di un giudizio promosso davanti alla Commissione
distrettuale delle imposte di Sorrento dalla Società in liquidazione
"[OSCURATO:PERSONA]" la difesa del contribuente eccepiva
l'illegittimità degli artt. 2 e 4 del R. D. L.13 marzo 1944, n. 88, e
2, 5,7 e 10 del R. D. 8 luglio 1937, n. 1516, relativi alla
istituzione e al funzionamento delle Commissioni distrettuali in
riferimento agli artt. 102 e 108 della Costituzione in quantoché con
tali norme non sarebbero state assicurate l'idoneità e l'indipendenza
dei membri delle Commissioni.
[OSCURATO:PERSONA] distrettuale con ordinanza 7 aprile 1964,
accogliendo la suddetta eccezione, ha proposto la questione di
legittimità delle norme relative al procedimento di formazione delle
Commissioni distrettuali e precisamente di quelle contenute negli artt.
2 e 4 del R. D. L.13 marzo 1944, n. 88, e 2, 5, 6 e 10 del R. D. 8
luglio 1937, n. 1516, in riferimento al solo art. 108, secondo comma,
della Costituzione.
Secondo l'ordinanza il contrasto tra le norme riguardanti la
composizione delle Commissioni distrettuali e il precetto
costituzionale che vuole assicurata l'indipendenza e l'imparzialità
del giudice speciale dovrebbe ritenersi sussistente per le seguenti
circostanze: a) i membri delle Commissioni sono nominati
dall'Intendente di finanza e quindi si trovano in una situazione di
soggezione e dipendenza verso l'Intendente; b) la nomina dei membri da
parte di un organo che appartiene all'Amministrazione interessata è
causa di ingiusta sperequazione nel giudizio tributario fra il
contribuente e l'Amministrazione; c) mancano nelle disposizioni
impugnate i criteri per la scelta dei membri o quanto meno questi
criteri sono troppo vaghi e generici e quindi inidonei ad assicurare il
requisito dell'indipendenza; d) infine, la durata della nomina,
relativamente breve e i criteri stabiliti per la declaratoria di
decadenza dei membri e per la sostituzione di quelli che siano venuti a
cessare dalla carica, ma non sono tali da garentire i membri delle
Commissioni dall'arbitrio dell'Intendente.
L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata
pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica, n. 132 del 30
maggio 1964.
Nel giudizio dinanzi alla Corte le parti non si sono costituite,
né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri.
:
1. - Nell'ordinanza viene precisato che la questione di
legittimità costituzionale deve intendersi limitata agli artt. 2 e 4
del R. D. L.13 marzo 1944, n. 88, e agli artt. 2, 5, 6 e 10 del R. D. 8
luglio 1937, n. 1516, relativi al procedimento di formazione delle
Commissioni distrettuali delle imposte dirette.
L'art. 6 del R. D. 8 luglio 1937, n. 1516, deve però ritenersi
indicato per errore perché riguarda la nomina dei componenti delle
Commissioni provinciali delle imposte.
Dalla motivazione dell'ordinanza si desume, invero, che la
disposizione impugnata è quella dell'art. 7 che prevede alcuni dei
casi nei quali l'Intendente di finanza deve dichiarare la decadenza dei
membri delle Commissioni distrettuali.
2. - Ciò premesso, la Corte osserva che non sono fondati i motivi
per i quali, secondo l'ordinanza, non potrebbe ritenersi assicurata
l'indipendenza dei membri delle Commissioni distrettuali delle imposte.
Anzitutto non sembra esatto che manchino o siano da considerarsi
del tutto insufficienti i criteri per la scelta dei membri effettivi e
supplenti delle Commissioni.
Le norme contenute nell'art. 2, commi secondo, terzo e quarto, del
R. D. L. 13 marzo 1944, n. 88, vincolano, infatti, l'Intendente di
finanza ad agire d'intesa col Prefetto e a scegliere i membri effettivi
e supplenti, sulla base di designazioni effettuate dai sindaci dei
Comuni compresi nel distretto dell'Ufficio delle imposte dirette, tra i
contribuenti [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] e subordinatamente all'entità
degli interessi delle diverse attività produttive operanti nel
distretto medesimo. È vero che i capi delle Amministrazioni comunali
sono tenuti a designare tre persone per ogni membro da nominarsi, ma
quello che occorre tener presente è che l'Intendente rimane del tutto
estraneo alle designazioni da parte dei sindaci e che egli ha solo
facoltà di operare una scelta tra le persone all'uopo designate come
risulta testualmente dal sopra citato art. 2, comma terzo, del R.D.L.
n. 88 del 1944 e dall'art. 5, comma primo, del R.D. n. 1516 del 1937.
3. - Dopo la nomina i componenti delle Commissioni distrettuali
durano in carica quattro anni - periodo che può ritenersi congruo
nonostante il contrario e non motivato avviso del giudice a quo - e non
possono essere revocati per alcun motivo, né dichiarati decaduti dalla
carica salvo i casi di trasferimento della residenza in altro distretto
o di perdita della qualità di contribuente, nonché i casi previsti
dall'art. 7 del R. D. 8 luglio 1937, n. 1516 (sopravvenuta
incapacità, indegnità o incompatibilità), dall'art. 10 (rifiuto di
accettazione della nomina) e dall'art. 22 (assenza senza giustificato
motivo per almeno sei sedute consecutive; caso, questo, nel quale
l'Intendente ha facoltà, e non obbligo, di dichiarare la decadenza).
L'inamovibilità è indubbiamente un requisito necessario per
assicurare anche ai giudici delle giurisdizioni speciali l'effettiva
indipendenza per tutto il periodo nel quale esplicano le loro funzioni.
Orbene, avuto riguardo ai criteri che regolano le eventuali
dichiarazioni di decadenza dei componenti delle Commissioni
distrettuali, la Corte ritiene che la inamovibilità e, con essa,
l'indipendenza di detti componenti siano sufficientemente assicurate.
Ugualmente assicurata è l'imparzialità con riguardo alla singola
controversia mediante gli istituti della ricusazione e dell'astensione
previsti dagli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile che non
solo sono applicabili anche ai componenti delle Commissioni tributarie
(come è del resto giurisprudenza pacifica) ma che la presenza dei
membri supplenti - due per ogni sezione - rende di agevole
applicazione.
Quando a tutto ciò si aggiunga che il processo davanti alle
Commissioni distrettuali delle imposte è disciplinato in modo da
assicurare la piena esplicazione del diritto di difesa da parte del
contribuente, ben può ritenersi che la "nomina su designazione" da
parte dell'Intendente dei membri delle Commissioni non ponga il
contribuente in uno stato di inferiorità rispetto all'Amministrazione
finanziaria.
I membri delle Commissioni distrettuali non sono soggetti
all'Intendente, come si assume nell'ordinanza, ma, al pari degli altri
giudici, sono soggetti soltanto alla legge. Ed invero, come la Corte ha
già posto in rilievo con la sentenza n. 132 del 4 luglio 1963, l'art.
27 del R.D.L. 7 agosto 1936, n. 1639, sulla riforma degli ordinamenti
tributari stabilisce espressamente che il giudizio dei componenti le
Commissioni sarà indirizzato esclusivamente all'applicazione della
legge e aggiunge che essi hanno tutti identica funzione, esclusa ogni
particolare rappresentanza di interessi territoriali, di categoria o di
parte.
Neppure fondate sono alfine le censure mosse dall'ordinanza alle
disposizioni contenute negli artt. 4 del R. D. L. n. 88 del 1944 e 2
del R. D. n. 1516 del 1937, relative alla costituzione di sezioni
aggiunte e alla sostituzione di membri che per qualsiasi motivo cessino
dalla carica, in quanto anche in dette ipotesi non sussiste la pretesa
assoluta discrezionalità dell'Intendente.
Ed invero, per la costituzione di sezioni aggiunte debbono essere
seguite le stesse disposizioni stabilite per le sezioni ordinarie,
mentre per la sostituzione di membri la scelta del sostituto non può
cadere che su una delle persone designate, con i noti criteri, dai
sindaci dei Comuni compresi nel distretto.
Si può quindi affermare che la legge preveda garanzie idonee ad
assicurare ai componenti delle Commissioni distrettuali delle imposte
quella posizione super partes che è attributo connaturale alla
funzione giurisdizionale.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 2 e 4 del R. D. L.13 marzo 1944, n. 88, e degli artt. 2,
5,7 e 10 del R. D. 8 luglio 1937, n. 1516, in riferimento all'art. 108,
comma secondo, della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 1964.
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