CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13073/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. Quanto alla censura in punto di responsabilità si propone una ricostrin ione rivalutativa del merito, lontana dalla deduzione di vizi "manifesti" di motivaz one, quanto alla attribuibilità della droga al ricorrente, nonostante peraltro una motivazione che dà ampiamente conto, anche mediante il rinvio a spolit3nee dichiarazioni dell'imputato, della attribuibilità all'imputato della stanza ove venne rinvenuta la sostanza stupefacente. E pur a fronte anche della spiegazione iella decisione del tribunale del riesame di annullamento della misura cautelare, sio.ome priva del dato offerto poi in sede di giudizio da un teste di polizia giudiziaria. Quanto alla deduzione di contraddittorietà fondata sulla assoluzione perché h 'atto non sussiste quanto al possesso di cocaina, al di là della spiegazione sul punto fornita dalla cortyppare dirimente il rilievo per cui oggetto del processo è il lema della detenzione a fini di spaccio di hashish idonea al confezionamento di circa ,1600 dosi, rispetto alla quale rileva la validità delle argomentazioni succintairente richiamate in precedenza e piu' complessivamente anche di quelle in terra di destinazione a terzi. Quanto al secondo motivo appare insuperata la validità della motivazione che valorizza innanzitutto il notevole numero di dosi ricavabili in un contesto favcr(vole alla diffusione della droga quale un centro sociale, anche ma non solo tra giovani ( senza che si debba quindi necessariamente contestare alcuna fattispecie ex ar. 80 dpr 309/90 per dare rilievo a tale dato concreto), e va ribadito quanto alla fattispecie ex art. 73 comma 5 che la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che l'individuazione della fattispecie implica anche la possibilità che tra i vari elementi da considerare si instaurino rapporti di compensazione e neutralizzazione in grado di consentire un giudizio unitario sulla concreta offerr: ività del fatto anche quando le circostanze che lo caratterizzano risultano primi) 'ade contraddittorie. Egualmente, l'elaborazione della valutazione di tutti gli [indici rilevanti ai fini in esame non esclude che uno di essi assuma in concreto valore assorbente e cioè che la sua intrinseca espressività sia tale da non poter e.! . sere compensata da quella di segno eventualmente opposto di uno o più degli altri. Riguardo al contesto diniego delle generiche da una parte non si contesta il rilevato, dai giudici di appello, carattere generico dell'allegazione circa la connotazione del fatto e la personalità del reo, rimasto incontestato e come tale ostativo alla rel 3tiva reiterazione in questa sede, dall'altra quanto al precedente penale la corte lo cita quale dato inconferente in senso favorevole sol perchè risalente nel tempo e q Andi conclude nel senso della mancanza di elementi positivi in linea con l'indirizzo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può e!:sere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta 1:on il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2 X18, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non à più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato. Sez. 1, n. 395615 del 16/02/2017 Rv. 270986 - 01 Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sorii la di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Si trascura poi la va pirzazione da parte dei giud . i---tteirpossesso di . in banconote „sli-p ccolo taglio per le quali il r r ) c6fnte non avrebbe f lenito spiegdizioni. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle :!;pese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammenc e